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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/11/2025, n. 1948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1948 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3224/202£ R.G. promossa da: con sede in Siracusa in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Randazzo del Foro di Siracusa, in virtù di procura rilasciata come in atti.
ATTRICE
CONTRO
( ), con sede legale a LL (SR) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa, unitamente e/o disgiuntamente, in virtù di procura alle liti rilasciata come in atti dagli avvocati Andrea Scuderi e Giuseppe Sciuto.
CONVENUTA
C.F.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore giusta procura speciale come in atti, con sede a Bologna elettivamente domiciliata in
Ragusa nella via G. Di Vittorio n. 1 presso lo studio dell'Avv. Aldo D'Avola che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
CONVENUTA
NEI CONFRONTI DI
- , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4 pro-tempore, con sede in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa 14, 31021,
CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
avente ad oggetto : risarcimento danni
Con decreto emesso il 30.10.2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 189 cpc sulle conclusioni delle parti precisate come in atti e definita come da dispositivo che segue. 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 25/7/2023 la conveniva Parte_1 in giudizio innanzi a questo tribunale la società e la e premesso Controparte_1 Controparte_4 di essere proprietaria del complesso immobiliare sito in LL (SR), contrada Spalla, sede della palestra “Gymnasium” acquistato in data 10/12/2015 dalla Società Immobiliare Club degli Amici
s.r.l. e assicurato con la per “eventi atmosferici” in forza della Controparte_2 polizza stipulata in data 4/10/2021, esponeva che nella notte tra il 22 ed il 23 ottobre 2021, a causa dei fenomeni atmosferici che avevano colpito la città di Siracusa, aveva subito gravi danni e in particolare: crollo parziale del muro di contenimento a confine con la proprietà limitrofa della convenuta , con il conseguente riempimento di detriti dell'area circostante;
Controparte_1 danneggiamento di impianti e macchinari a servizio della piscina;
riempimento dei locali e vasca piscina con fango e detriti;
rialzamento dell'asfalto dell'area parcheggio e danneggiamento dell' impianto elettrico e di irrigazione.
Deduceva l'attrice che i danni verificatisi erano stati aggravati dalla condotta della CP_1
proprietaria dell'aerea sovrastante la propria in cui insiste un parco acquatico,, che aveva
[...] artificialmente innalzato la quota di terreno a confine e omesso di realizzare le opere necessarie per evitare che le piogge scatenate dal predetto evento atmosferico, potessero causare danni alla proprietà confinante.
Deduceva che analogo crollo del muro di contenimento a confine si era verificato circa venti anni addietro e che all'esito della TU disposta nel procedimento di AT incoato dalla dante causa di essa attrice (Società Immobiliare Club degli Amici s.r.l.) era stata accertata la responsabilità della
[...]
e dell'appaltatore costruttore del muro (Gamma Costruzioni s.r.l.); che costoro con CP_5 scrittura del 3/4/2000 “si erano impegnati a realizzare un adeguato muro di contenimento che evitasse il verificarsi di nuovi danneggiamenti al Club degli amici” e che si era Controparte_6 obbligata a “provvedere a proprie cure e spese alla sistemazione a monte dei canaloni di scolo delle acque, in contemporanea con l'esecuzione dei lavori di cui al superiore punto 2 ” (cioè di costruzione del muro).
Deduceva ancora l'attrice che il TU nominato nel procedimento di AT ( proc. N. 5239/2021 r.g.) che aveva promosso nei confronti della aveva accertato ( nella relazione depositata Controparte_1 in data 17.5.2022) che i danni occorsi alla proprietà attrice andavano causalmente attribuiti nella percentuale dell'80% alla condotta della (vedi pagg. 43-47 della relazione del Controparte_1
TU) che lungo tutta la viabilità carrabile e pedonale non aveva realizzato le opere di captazione e raccolta delle acque meteoriche provenienti dal terreno di sua proprietà, priva delle caratteristiche necessarie allo smaltimento;
che la quantità eccezionale di acqua e di terreno precipitata nella notte 3
fra il 22 e il 23 ottobre 2021 lo aveva imbibito d'acqua a tal punto che si era formata una massa di fanghiglia che, esercitando un'azione di spinta idrostatica sui muri di contenimento ne aveva causato il ribaltamento, causando ulteriori danni alle strutture di proprietà della ricorrente, quantificati dal
TU nella somma di euro 379.490,39 oltre IVA nella misura di legge e spese tecniche ed autorizzative, oltre gli onorari tecnici per progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, spese geologiche quantificati nella misura del
12,5% dell'importo totale dei lavori, oltre Cassa di previdenza ed IVA nonché in quella di €
47.436,30, oltre Cassa di previdenza ed IVA ( così pagg. 47-56 della perizia), quale esborso dovuto per 120 giorni di lavorazione tempo stimato quale necessario alla realizzazione delle opere da eseguire nel terreno di proprietà della Controparte_1
Tanto premesso la società attrice chiedeva dichiarare la società responsabile Controparte_1 dei danni accertati, quantomeno nella misura dell'80% indicata dal TU nel procedimento di AT ai sensi dell' art. 2051 c.c., o, in subordine, dell' art. 2043 c.c. e quindi condannarla al risarcimento nella misura di complessivi euro 426,926,69 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
Chiedeva inoltre condannarsi la società a corrispondere l'80% dei danni da Controparte_1 mancato godimento della struttura, che andavano determinati nella somma di euro 230.000,00, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, nonché alla realizzazione sul terreno di sua proprietà, confinante con quello di proprietà dell'attrice, di tutte le opere di captazione, funzionali a consentire l'adeguato smaltimento delle acque meteoriche e condannare ancora la CP_1
a corrisponderle ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., una somma pari ad euro 1000,00 per ogni
[...] giorno di ritardo nell'esecuzione delle opere prescritte, far tempo dalla diffida.
Chiedeva infine dichiararsi che la doveva tenerla indenne dei danni Controparte_2 materiali subiti in conseguenza del sinistro fino a concorrenza del massimale di euro 4.550.000,00 e ne chiedeva la condanna in solido con la o in via esclusiva, a corrispondere Controparte_1 all'attrice le somme occorrenti per l'integrale eliminazione dei danni pari a complessivi euro
426,926,69 (oltre accessori come di seguito meglio indicati) il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
Chiedeva ancora condannarsi e al rimborso Controparte_1 Controparte_2 delle somme corrisposte dall'attrice al Ctu del giudizio di AT, per complessive euro 13.398,17, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, nonchè al pagamento delle spese e compensi di lite, di accertamento tecnico preventivo e inoltre, quanto alla sola di mediazione. Controparte_2
Si costituiva in giudizio la , contestando la fondatezza in fatto e in diritto della Controparte_1 domanda e chiedendone il rigetto. 4
Contestava la configurabilità di una responsabilità per fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. mancando una condotta antigiuridica rilevando in proposito di aver provveduto, dopo il crollo del
1999, alla ricostruzione a regola d'arte del muro di contenimento, condividendone i relativi costi in diversa misura con l'impresa costruttrice Gamma;
che nessun crollo si era di seguito verificato e che comunque le prescrizioni intercorse nella scrittura privata del 3 aprile 2000 erano state osservate;
che nella quota di terreno confinante con la proprietà della attrice non vi era necessità di realizzare opere di regimentazione delle acque, essendo il fondo naturale di cui era proprietaria permeabile al
95% e ubicato a valle di un'area carrabile, contornata di zone a verde;
che comunque era stato realizzato un adeguato sistema di captazione e raccolta delle acque, mantenendo in buone condizioni il fondo, sicchè il crollo del muro limitrofo non poteva essere stato causato dalla propria condotta quale proprietaria.
Escludeva che potesse configurarsi una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. in quanto, a fronte della straordinarietà degli eventi meteorici che avevano investito la zona di Siracusa nella notte tra il 22 e 23 ottobre 2021, accertati dallo stesso TU nel procedimento di AT n.5239/2021 r.g. , doveva invocarsi il caso fortuito, alla cui azione doveva ricondursi il crollo del muro di contenimento e i danni derivati alla società attrice.
Deduceva che in ogni caso, ai sensi dell'art. 1227 c.c. doveva configurarsi il concorso della condotta del danneggiato, la , atteso che il TU nel procedimento di AT aveva accertato Controparte_1 che erano stati ostruiti nel muro di confine i fori per lo scolo delle acque esistenti alla base, assentiti dal genio Civile, in violazione quindi dell'articolo 913 c.c.
Deduceva inoltre, quanto all'assunto di parte attrice, secondo cui la avrebbe alterato Controparte_1 la quota del proprio fondo integrando una condotta lesiva ai sensi degli art. 2043 c.c. ovvero dell'art
2051 c.c. che era smentito dal fatto che, come riscontrato anche dal TU, il muro di contenimento poi crollato era sempre stato ubicato nella proprietà esclusiva dell'odierna attrice e che aveva comunque attuato la sistemazione del terreno di propria pertinenza, prevista nell'atto di transazione del 3 aprile 2000, e che in ogni caso i diritti dallo stesso nascenti si erano estinti per compiuta prescrizione decennale.
Si costituiva in giudizio anche contestando la fondatezza della pretesa Controparte_7 attorea e chiedendone il rigetto.
Deduceva che la ricostruzione della dinamica dei fatti riscontrata anche dal TU nominato nel procedimento di AT aveva accertato che i danni non erano stati causati direttamente dalla violenza dell'evento atmosferico ma che trattavasi piuttosto di danni indiretti in quanto non indennizzabili a termini di polizza, conseguenti ad una serie di fattori , come del resto confermato dalla TU eseguita in sede di AT che aveva accertato che i danni dovevano attribuirsi alla responsabilità di un 5
soggetto terzo (la ,) nella misura dell'80% e per il residuo 20% alla stessa Controparte_1 assicurata, si doveva escludere che ne potesse rispondere la in forza della Controparte_7 polizza assicurativa stipulata, essendo correlata ad un rischio legato a fenomeni naturali -fenomeni atmosferici- e non al fatto di un terzo o della stessa assicurata.
Contestava quindi la fondatezza della domanda di condanna solidale nei confronti della
[...]
e della essendo completamente diversa la fonte delle rispettive CP_7 Controparte_1 obbligazioni (risarcitoria, regolata dalla legge quella della indennitaria e Controparte_1 regolata dal contratto quella della , essendo l'una alternativa all'altra, a Controparte_7 fronte dell'accertamento della responsabilità della ex art. 2051 e/o ex art. 2043 Controparte_1
c.c. e/o della stessa Società attrice.
Autorizzata la chiamata in causa della richiesta dalla ,in esito alla Controparte_8 CP_1 quale tuttavia la chiamata non si costituiva, all'esito della TU disposta con ordinanza del 13.6.2024
, decorsi i termini ai sensi dell'art 189 cpc delle memorie che le parti ritualmente depositavano, la causa veniva rimessa in decisione con decreto emesso ai sensi dell'art. 127 ter cpc in data 24.10.2025
e comunicato il 30.10.2025, e definita come segue.
******
DELLA RESPONSABILITA' DELLA Controparte_1
Chiede la società attrice dichiararsi la responsabilità della ai sensi dell'art. 2051 Controparte_1
c.c. per i danni patiti a seguito dell'evento atmosferico verificatosi nella notte tra il 22 ed il 23 ottobre
2021 nella città di Siracusa, danni che (come accertati nella relazione depositata dal TU nominato nel procedimento di AT n. 5239/2021 r.g) assume essere stati causati dalla condotta posta in essere dalla che, in veste di proprietaria del terreno confinante con quello di proprietà della Controparte_1 danneggiata, avrebbe omesso di realizzare, lungo tutta la viabilità carrabile e pedonale , le dovute opere di captazione e raccolta delle acque meteoriche provenienti dalla sua stessa proprietà.
Aggiunge la attrice che tale omissione sarebbe stata la causa determinante dei gravi danni occorsi alle strutture di proprietà di essa attrice, in quanto il terreno di proprietà della convenuta si sarebbe a tal punto imbibito d'acqua a seguito delle precipitazioni abbondanti di quella notte che si sarebbe formata una massa di fanghiglia che, esercitando un'azione di spinta idrostatica sui muri di contenimento, ne aveva causato il ribaltamento con conseguente immissione di fango e detriti nell'area di pertinenza della . Pt_1
La domanda è fondata per le ragioni di seguito esposte e meritevole di accoglimento.
Il fatto storico che nell'iter di verificazione causale delle conseguenze dannose lamentate da parte attrice esprime maggiormente idoneità lesiva nella sfera giuridica della odierna attrice è rappresentato dal ribaltamento del muro di contenimento (riportato in colore magenta nella relazione redatta dal 6
TU nominato in sede di AT e raffigurato nelle foto n. 48 e n.49) posto a confine tra la proprietà dell'attrice e quella della convenuta con riversamento nella proprietà della prima Controparte_1 di acqua e fango, la cui azione distruttiva ha causato i danni di cui la odierna attrice chiede di essere risarcita .
Tale evento, riscontrato in dettaglio dal TU nominato in sede di AT nel procedimento n.5239/2021
r.g che ne ha anche descritto la dinamica, incontroversa fra le parti nella sua oggettività, consiste nello scalzamento dell'aiuola e dello strato bituminoso dell'area destinata a parcheggio in prossimità del muro, nello schiacciamento degli impianti a servizio della piscina con copertura telescopica, nell'invasione di acqua e fango nell'interno della piscina e del locale tecnico che allocava gli impianti di pompaggio, con distruzione della pompa di calore, dello scambiatore e delle connessioni varie, circolatori, tubazioni, accessori, nonché dell'impianto di sterilizzazione dell'acqua e di quello di alimentazione elettrica (vedi relazione di AT da pag.30 a pag. 32 ed ivi le foto da n.47 a n. 52).
Ritiene questo giudice che dalle acquisizioni istruttorie, che si incentrano fondamentalmente sulla detta relazione peritale, emergono elementi ampiamente idonei a dimostrare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. della quale custode , in quanto proprietaria, del terreno posto Controparte_1
a monte, confinante con quello di proprietà della odierna attrice dove si sono verificati i lamentati danni.
Tale relazione peritale – la cui acquisizione nel presente giudizio è incontroversa fra le parti, avendo entrambe partecipato al procedimento di AT – deve ritenersi immune da vizio logico e giuridico, ed ampiamente esaustiva in ordine ai quesiti formulati nel mandato, sì da non renderne necessario un rinnovo in questa sede, dove invece si è resa necessaria la nuova TU per rilevare le opere necessarie a scongiurare il verificarsi in seguito di ulteriori analoghi danni.
La è proprietaria di un esteso appezzamento di terreno, adibito anche a parco Controparte_1 acquatico, che risulta essere stato interessato già nel novembre dell'anno 1999 da un evento atmosferico analogo a quello dedotto nel presente giudizio, caratterizzato dalla stessa dinamica ovvero dal crollo, a causa della pressione di fanghiglia e detriti, del muro di contenimento posto al confine fra la proprietà della odierna attrice (all'epoca intestata alla dante causa della stessa, la società Club degli amici) e quella intestata alla medesima società odierna convenuta.
Va ricordato che anche nel 1999 in ordine a quella vicenda era scaturita la istaurazione di un procedimento di AT in esito al quale il TU ivi nominato aveva riscontrato nel terreno di proprietà della delle specifiche criticità, qualificandole come fattore causale determinante dei danni CP_1 derivati all'area di proprietà allora del Club degli Amici.
A ben vedere quelle criticità di allora sono state riscontrate dal TU nominato nel procedimento di AT del 2021 che ha accertato l'esistenza di un dislivello fra il fondo di proprietà attrice e quello 7
di proprietà convenuta ( vedi pag. 28 figura n. 45) e ha specificato altresì ( vedi relazione pag. 33 sub a) che “ A monte del muro ribaltato e cioè dal lato della proprietà convenuta, si notava una stratigrafia del terreno diversificata altimetricamente ed in particolare uno strato basale che raffigurava la composizione del terreno originario costituito da roccia più o meno compatta, un secondo strato intermedio di pietre sciolte di varia pezzatura mentre superiormente ad essa tale da cristallizzare il processo di innalzamento successivo di quota del terreno sistemato, costituito da terreno vegetale”.
Non vi è dubbio che di tale assetto dei terreni fosse ben consapevole la stessa già nell'anno CP_1
2000 dal momento che la stessa ebbe a impegnarsi ( vedi transazione del 3 aprile 2000, versata in atti allegata alla relazione di AT del 2022 sub allegato n. 8) con la controparte di quel procedimento
(la società Gamma, appaltatrice della realizzazione del muro di contenimento crollato all'epoca) in modo da realizzare delle opere volte a irregimentare l'afflusso delle acque nel proprio terreno ed evitare che la parte confinante danneggiata (individuata nella società Club degli amici, dante causa della odierna attrice) potesse agire per il risarcimento dei danni derivatile“ imputandone la responsabilità al costruttore e alle modifiche orografiche determinate dalle opere eseguite sul proprio terreno dal ” . CP_9
Ora non vi è dubbio come tale accordo, a parte ogni questione sulla opponibilità dello stesso, rilevi in sé in quanto fortemente indicativo di come la società odierna convenuta già nel 2000 ben conoscesse le criticità dell'assetto dei luoghi nei quali si estendeva il proprio terreno di contrada
Spalla, anche in conseguenza delle modifiche agli stessi apportati per la realizzazione del parco acquatico, tanto da impegnarsi alla realizzazione delle opere indicate nella transazione volte alla specifica finalità di evitare danni alla confinante.
Ne consegue allora che, ai fini della odierna decisione, non può certo invocarsi “ il caso fortuito” per sollevare da ogni responsabilità quale custode la convenuta , deducendo la portata CP_1 eccezionale delle precipitazioni atmosferiche della notte fra il 22 e il 23 ottobre 2021.
In proposito vale solo richiamare un consolidato indirizzo del Supremo Collegio secondo cui “..Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi - sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) - con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i ccdd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico” ( così Cass n. 4588 /2022). 8
In conformità a tale indirizzo va rilevato che nel caso di specie la convenuta quale custode CP_1 non ha neanche allegato alcuna prova, correlata a dati statistici, in ordine al fatto che le piogge di quella notte avessero i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità.
In ogni caso non vi è dubbio che tale evento naturale nel caso di specie non può certo concentrare in sè la idoneità causale delle conseguenze dannose occorse alla società attrice, non potendosi qualificare imprevedibile ed evitabile.
Infatti non può farsi a meno di rilevare che fatti analoghi si sono verificati nei medesimi luoghi nel novembre 1999 e sono stati richiamati nella transazione intervenuta nel successivo aprile 2000 della quale si è fatto in precedenza cenno.
Ne consegue allora che la mancata adozione da parte della società odierna convenuta - in veste di proprietaria del terreno caratterizzato da quelle medesime criticità riscontrate dopo vent'anni anche dal TU del procedimento di AT del 2021- delle misure ritenute necessarie per evitare il verificarsi di danni alla confinante, integri ampiamente la condotta omissiva su cui fondare la responsabilità della quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. salvo poi configurare l'entità Controparte_1 dell'apporto causale della condotta del danneggiato, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p..
In via generale ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. va richiamato il consolidato indirizzo del Supremo Collegio secondo cui “ La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (( così Cass. n.
11152/2023, Cass. n. 20943/2022 ).
In conformità al richiamato orientamento dirimente ai fini della odierna decisione risulta l'esito della più volte richiamata TU nella quale è stato accertato che la proprietaria del fondo Controparte_1 limitrofo a quello della odierna attrice, non ha posto in essere le opere ritenute necessarie, secondo il criterio di normalità oltre che secondo la richiamata scrittura transattiva dell'aprile del 2000, per evitare l'insorgere da parte della dante causa della ( la società Club degli amici) di una Pt_1 controversia di risarcimento dei danni causati nel novembre dell' anno 1999 da un evento lesivo analogo a quello dedotto nel presente giudizio, ovverosia il ribaltamento del muro di confine a causa dell'azione della massa di fanghiglia mossa dalle abbondanti precipitazioni e proveniente dalla 9
proprietà con il conseguente afflusso nel fondo di proprietà attrice e il verificarsi di gravi CP_1 danni.
Il contenuto del richiamato accordo transattivo dell'anno 2000 evidenzia quindi la esigibilità ora come allora in capo alla odierna convenuta, quale proprietaria della res oggetto della custodia, di una condotta volta all'adozione delle specifiche misure preordinate ad evitare che, a fronte delle rilevate ben conosciute caratteristiche del terreno di sua proprietà, specificate in dettaglio dallo stesso TU nell'AT richiamata, potessero in futuro verificarsi le conseguenze dannose poi occorse nel fondo della attrice a causa degli eventi atmosferici dell'ottobre 2021.
Invero la condotta riferibile alla convenuta che presenta i caratteri di cui all'art. 2051 CP_1
c.c. si fonda essenzialmente sulla constatazione, che trova ampio riscontro nella più volte richiamata
TU depositata nel procedimento di AT, che il terreno di cui costei ha la custodia quale proprietaria presenta delle caratteristiche che lo rendono particolarmente permeabile all'acqua ( addirittura al 95%
), e che quindi la realizzazione delle opere di captazione si rendeva a fortiori improcrastinabile.
Dalla TU risulta infatti che, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa di parte convenuta, il dislivello accertato fra il fondo di proprietà attrice e quello di proprietà convenuta( vedi la relazione nella già richiamata pag. 33) deve essere ricondotto alla modificazione dei luoghi verificatasi nel terreno di sua proprietà per la realizzazione del parco acquatico e non ad un assetto naturale dei luoghi ( vedi pag. 33).
Dalla richiamata relazione dell'ausiliario del giudice (Vedi pag. 44 ) risulta che lo stesso “… ha riscontrato direttamente da Google Earth che la traiettoria di dilavamento dell'acqua piovana di scorrimento proveniente non solo da quella insistente direttamente sul fondo, ma principalmente dall'area carrabile della struttura del parco, che entrando dal varco aperto presente nelle vicinanze dell'entrata al parco dalla via pubblica, si dirige continuando il suo percorso proprio in direzione del muro di confine ed in particolar modo nell'area interessata al ribaltamento del muro stesso”.
A delineare ulteriormente la criticità dell'assetto dei luoghi di pertinenza della odierna convenuta va poi rilevato che lo stesso TU ha ancora accertato il dislivello fra i due fondi e in particolare che
“…. che la quota della strada in corrispondenza dell'ingresso al parco acquatico risulta essere più alta della quota di ingresso al terreno posto a nord-est, per cui l'acqua non esce fuori lungo la strada pubblica ma si riversa sul fondo naturale”.( vedi sempre sub pag. 44)
In ogni caso il TU ha concluso che il fattore determinante nel configurare la responsabilità della società in ordine ai danni derivati alla attrice è rappresentato dalla “totale assenza Controparte_1 di opere di captazione e raccolta delle acque meteoriche provenienti dalla proprietà convenuta
( lungo tutta la viabilità carrabile e pedonale” fatto pienamente ostativo al Controparte_1 10
superamento della presunzione di responsabilità gravante sulla stessa quale custode ( così vedi Cass.
n. 18856 /2017).
La mancanza delle opere di captazione nel terreno di parte convenuta viene individuata dal TU ( vedi relazione pag 43) come il fattore avente efficacia causale prevalente in ordine alla verificazione dell'evento dannoso ( crollo del muro di confine) che ha determinato i danni patiti dalla società attrice e dei quali questa chiede di essere risarcita.
Del resto dalla TU ( vedi pag. 20 e ss della relazione di AT, vedi foto pag. 22 ) risulta che una parte significativa del fondo di parte convenuta, sul quale insiste un parco acquatico, è stata destinata alla viabilità e realizzata con caratteristiche tali da modificare il naturale deflusso delle acque, peraltro in assenza di opere di captazione delle acque meteoriche.
In particolare con riferimento all'area di pertinenza della proprietà di parte convenuta ha il TU accertato che “…….L'area molto articolata ed ampia destinata alla viabilità si diparte dall'ingresso posto lungo la strada principale pubblica e si articola a serpentina con manto di tipo bituminoso.
Lateralmente a tale viabilità insistono aree a verde destinate al parcheggio degli autoveicoli. Si è notato da attenta visione dei luoghi che lungo tutto lo sviluppo dell'area bitumata carrabile non esistono opere di captazione delle acque meteoriche che incidono su tale area e nelle aree vicine anche in relazione alla natura del terreno. Inoltre la pendenza di tale aree bitumate così come quelle destinate al verde risulta in direzione da ovest verso est, non in direzione della strada pubblica, ma totalmente in direzione del varco lasciato aperto verso il lotto di terreno posto a nord est ed adiacente la struttura di proprietà attorea. ( vedi pag. 20 e ss della relazione)
Il TU, dopo aver in proposito accertato che “………la quota della strada bitumata dell'area di ingresso alla struttura dalla via pubblica fosse più alta della quota dell'ingresso al varco lasciato libero ed aperto del lotto di terreno posto a nord-est” ha specificato che tale caratteristica secondo il TU determina che“ in caso di piogge tale terreno o lotto posto in adiacenza all'ingresso alla struttura ed al confine con il lotto di proprietà attorea risulta essere interessato dal corso d'acqua e da qui smaltito.”
Si aggiunga poi che lo stesso TU ( vedi pag 40-41 della relazione di AT ) ha riscontrato che il muro di sostegno posto a confine delle due proprietà, che risulta essere stato costruito da ditta incaricata dalla convenuta che ha individuato anche il tecnico progettista, sostenendone i CP_1 relativi costi, è stato realizzato non a regola d'arte, evidenziando degli errori del progettista nella predisposizione dei calcoli strutturali, che si risolvono nel fatto che non è stata prevista “alcuna spinta idrostatica dovuta all'acqua” ( vedi relazione del TU pag. 40 e 41 ). 11
A fronte di tali concordanti elementi fattuali dotati di ampia idoneità dimostrativa agi effetti della ipotesi di cui all'art. 2051 cc la deve essere ritenuta responsabile, quale custode, in veste CP_1 di proprietaria delle accertate conseguenze dannose di cui la odierna attrice chiede di essere risarcita.
Né del resto può sostenersi , come preteso dalla difesa della società convenuta, per scagionare la propria responsabilità quale custode, l'avvenuto riscontro nel detto muro di confine, sul versante di proprietà attrice, di fori di drenaggio delle acque meteoriche occlusi, fatto avrebbe impedito il naturale scolo delle acque dal fondo superiore ( vedi TU pag. 36 punto c, figura 57 ) peraltro anche configurando una condotta antigiuridica della odierna attrice ai sensi dell'art. 913 c.c.
Invero la “occlusione dei fori di drenaggio” riscontrata dal TU seppur inerente ad una condotta negligente della odierna attrice non può concentrare in sé, come preteso dalla difesa di parte convenuta, la idoneità causale in ordine al verificarsi dell'evento dannoso tale da assorbire totalmente la rilevanza degli altri evidenziati fattori causali, inerenti alla sfera giuridica della società convenuta.
Risulta infatti che i fori di drenaggio occlusi sono stati realizzati all'epoca della costruzione del muro da parte della Gamma Costruzioni Srl, incaricata dalla , in numero minore, del tutto CP_1 insufficiente ed in posizione e caratteristiche diverse, rispetto a quanto previsto nel progetto più volte citato ed approvato dal Genio Civile nel 2000 ( vedi specificatamente in questo senso il TU anche nella relazione pag. 39 anche figura n. 60) .
Ne consegue allora che la occlusione dei fori di drenaggio (peraltro avvenuta con carta ed intonaco), non risulta poter avere, anche secondo un criterio di normalità, una pregnante incidenza causale sul crollo del muro in questione e quindi sulle conseguenze dannose che ne sono scaturite.
In tal senso va condiviso l'indirizzo giurisprudenziale del Supremo Collegio secondo cui ( vedi
Cass. n. 25766/2023) “ In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la manipolazione della cosa in sé consentita, ma eseguita in modo imprudente o imperito dal danneggiato, non integrando un uso abnorme della stessa (quello, cioè, che nessuna persona dotata di normale avvedutezza avrebbe compiuto) non può assurgere a causa esclusiva dell'evento lesivo, potendo al più integrarne una concausa.” .
In applicazione di tale principio deve ritenersi quindi che non riscontrandosi nel caso di specie una manovra abnorme riferibile alla società danneggiata, la condotta posta in essere dalla stessa, consistente nella occlusione dei fori, non può assorbire in sé la causalità dell'evento, rendendo così irrilevante allora anche la prospettata violazione dell'art. 913 c.c. che ne possa essere derivata.
La entità dell'apporto causale della attrice odierna va invece determinata secondo le percentuali di incidenza determinate dal TU nella relazione di AT ( (vedi pagg. 43-47 della relazione del TU) 12
con un incidenza pari all'80%, alla condotta della e al 20% alla odierna attrice Controparte_1 in ordine alle quali va pienamente condiviso la ricostruzione della eziologia causale espressa dal
TU.
SULLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
Il TU nominato in sede di AT ha individuato in dettaglio i lavori edili da eseguire per eliminare le conseguenze dannose patite dall'attrice, determinandone anche il valore ( vedi relazione di AT da pag 47 a pag. 56 ) e specificando i lavori da eseguire in dettaglio così ripartiti:
- Lavori Impianto elettrico, idrico-irrigazione- e parte dell'impianto UTA della Piscina Grande:
- Lavori all'interno della piscina, locale tecnico e impianto UTA- Piscina Grande in dettaglio pag. 48)
- Elenco interventi tecnici ( in dettaglio relazione pag. 50/53);
- Lavori di ripristino e manutenzione copertura telescopica per disallineamento parziale dei moduli e spostamento facciata lato monte, oltre alle varie problematiche legate agli accessori di tamponamento e di scorrimento( in dettaglio pag. 54) ;
- Lavori di ripristino Impianto Ethernet ecc( pag. 55)
Il TU sempre nella relazione versata in atti nel procedimento di AT ha altresì determinato il costo complessivo degli interventi di ripristino della piena funzionalità di quanto danneggiato nella complessiva somma di € 379.490,39 oltre IVA , oltre spese tecniche ed autorizzative;
ha altresì quantificato in € 47.436,30, oltre Cassa di previdenza ed IVA, gli onorari tecnici per progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, spese geologiche, quantificabili nella misura del 12,5% dell'importo totale dei lavori, oltre Cassa di previdenza ed IVA, stimando il tempo necessario alla esecuzione di dette opere in 120 giorni lavorativi.
Va quindi condannata la ritenuta responsabile dei danni, al pagamento in favore Controparte_5 dell' attrice per le causali di seguito indicate , nei limiti dell'80% della complessiva somma di euro
426,926,69 di cui, quanto ad € 379.490,39 oltre IVA quali costi per gli interventi di ripristino della piena funzionalità di quanto danneggiato per come meglio descritto in seno alla relazione di consulenza tecnica d'ufficio e quanto ad € 47.436,30 quali onorari tecnici per progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, spese geologiche nella misura del 12,5% dell'importo totale dei lavori, oltre Cassa di previdenza ed IVA;
Va altresì condannata la , in accoglimento della ulteriore domanda di risarcimento Controparte_1 correlata al mancato guadagno, della somma pari all'80% di euro 230.000,00 determinata all'attualità come segue. 13
Infatti l'attrice ha dimostrato che prima dell'evento dannoso per cui è processo aveva concesso in godimento a titolo oneroso alla società Sportiva Dilettantistica Gymnasium Siracusa Srl i beni che costituivano il complesso sportivo contratto stipulato in data 4.10.2021 per un canone di euro
360.000 annuali oltre iva, da pagarsi in dodici rate mensili di euro 30.000,00 oltre IVA. (come da scrittura del 4.10.2021 versata in atti ).
Risulta altresì che l'attrice, a seguito del danneggiamento dei beni, al fine di scongiurare il maggior danno determinato dalla risoluzione per la sopravvenuta impossibilità di utilizzo delle piscine (grande e piccola), e di parte del parcheggio, ha rinegoziato il corrispettivo pattuito riducendolo alla somma di euro 60.000,00 oltre iva per l'anno 2021, con scrittura privata del 27.12.2021 quanto ai canoni per i mesi di ottobre, novembre e dicembre;
alla somma di euro 160.000,00 annue oltre IVA per l'anno 2022.
A fronte di tali allegazioni nessuna contestazione è stata opposta ex adverso e quindi il danno deve ritenersi provato sia nell'an che ne quantum.
Va accolta la domanda di parte attrice con cui si chiede la condanna della all'esecuzione ( CP_1 risarcimento anche in forma specifica quindi oltre che per equivalente come sopra statuito) delle opere necessarie per consentire l'adeguato smaltimento delle acque meteoriche ali fine precipuo che si verifichi analogo evento dannoso.
Infatti la responsabilità ravvisata nel caso di specie ai sensi dell'art. 2051 c.c si fonda anche sull'omessa esecuzione delle opere di captazione e raccolta delle acque meteoriche provenienti dalla proprietà convenuta lungo tutta la viabilità carrabile e pedonale e quindi una Controparte_1 siffatta statuizione si correla anche alla esigenza di evitare che in futuro possano verificarsi ulteriormente eventi dannosi quali quelli occorsi alla odierna attrice, considerato il pregresso accaduto nel 2000.
Invero dalla TU disposta nel presente giudizio e depositata in data 18.11.2024, le cui conclusioni vanno condivise in quanto immuni da vizio logico e giuridico, risultano descritte analiticamente le opere necessarie di captazione delle acque meteoriche superficiali provenienti dalle aree esterne e scoperte destinate a parcheggio e strade di veicolazione interna su terreno di proprietà convenuta. ( vedi pag. 24 della detta relazione) ,
In particolare le opere da eseguire sono:
1. Scavo di sbancamento sino alla quota dove dover eseguire il magrone di fondazione. Tale scavo dovrà essere eseguito di più ampia larghezza per consentire
l'idonea lavorazione e il rispetto delle norme di sicurezza;
2. Realizzazione dl magrone di sottofondazione;
3. Realizzazione della struttura del canale in conglomerato cementizio armato. Tale canale deve essere conformato con pendenza pari all'1% longitudinale;
4. Collegamento col canale ricevente posto sulla via pubblica;
5. Conformazione del terreno adiacente il canale come da 14
particolare costruttivo ed esecutivo;
6. Realizzazione di esigui plinti di fondazione dove annegare il paletto di ferro per apporre la delimitazione metallica;
7. Messa in opera di paletti e rete metallica
a maglia romboidale.
Va pertanto condannata la società a titolo di risarcimento danni da esecuzione in forma CP_1 specifica anche alla esecuzione delle opere descritte come sopra nella relazione depositata nel presente giudizio dal nominato TU in data 18.11.2024 da ultimarsi entro il 30 luglio 2026 a far tempo dalla presente statuizione, .
Va anche accolta la domanda con cui la società attrice chiede la condanna ai sensi dell'art. 614 bis cpc della a corrispondere all'attrice, una somma per ogni giorno di ritardo CP_1 nell'esecuzione delle opere sopra descritte far tempo dalla presente statuizione, stabilendo per ogni giorno di ritardo la somma di euro 500,00, da ritenersi senz'altro congrua tenendo anche conto del danno prevedibile che plausibilmente potrebbe derivare dalla mancata esecuzione di tali opere.
Va altresì condannata la al pagamento in favore della odierna attrice delle spese e CP_1 compensi liquidate in favore del Ctu nominato nel procedimento di AT in euro 13.398,17 complessive (come da bonifico di a saldo del 25.01.2023, versato in atti )
Ne consegue allora che a carico della in accoglimento della domanda proposta Controparte_1 dell'attrice, debbano essere poste tali somme seppur nei limiti dell'80% per le ragioni in precedenza esplicate.
Gli importi così liquidati, nei limiti dell'80% rispetto all'intero sopra specificato per ciascuna causale
, vanno maggiorati degli interessi compensativi da computarsi, in base alle modalità di calcolo stabilite dalle SS.UU. n. 1712 del 1995, sulla suddetta somma devalutata al momento del fatto dannoso ( 21 ottobre 2021) e via via annualmente rivalutata sino alla data della presente sentenza e dalla data della presente sentenza.
SULLA RESPONSABILITÀ di CP_7
Con la proposta domanda la odierna attrice chiede anche la condanna al risarcimento danni in solido con la convenuta in forza della polizza assicurativa stipulata alla sezione fenomeni CP_1 atmosferici (riportata a pag 5 di 6 dell'allegato a polizza incendio e richiamata anche a pag. 3 di 4 della appendice di variazione e di vincolo).
La domanda non può essere accolta.
In proposito va in primo luogo rilevato che la detta clausola non può ritenersi soggetta al regime di cui all'art. 1341 c.c. ed essere qualificata come vessatoria, dovendosi ritenere non limitativa della responsabilità dell'assicuratore ma attinente all'oggetto del contratto. 15
Secondo il Supremo Collegio “ Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell'art. 1341 c.c. (con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto -
e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito. ( così
CASS n. 15598/2019 ).
Sostiene quindi la difesa della compagnia che i danni di cui si discute e ai quali si vorrebbe estendere la operatività della polizza sono danni indiretti, in quanto conseguenti ad una serie di fattori di seguito indicati:
a) all'accumulo di acqua all'esterno dell'immobile assicurato;
b) al cedimento di una porzione di terrapieno alla base del muro;
c) al ruscellamento delle acque all'interno della proprietà della ricorrente in conseguenza del crollo del muro .
Ora va rilevato che sia dalle allegazioni di parte attrice che dall'esito della più volte richiamata
TU disposta nel procedimento di AT è stato accertato che i danni di cui si richiede il risarcimento devono attribuirsi alla responsabilità di un soggetto terzo (la ,) nella misura Controparte_1 dell'80% e per il residuo 20% alla stessa assicurata.
Ne consegue allora che non può risponderne la in forza della polizza Controparte_7 assicurativa stipulata con l'attrice, essendovi una evidente soluzione di continuità nella derivazione causale dell'azione dei fenomeni naturali -fenomeni atmosferici- che costituiscono il rischio dedotto in contratto, rispetto ai danni patiti dalla società assicurata, collegati invece al fatto di un terzo o della stessa assicurata.
Va altresì rigettata la domanda proposta dalla convenuta nei confronti della CP_1 [...]
chiamata in causa, essendo rimasta sfornita di prova la operatività della polizza, fatto CP_8 costitutivo del diritto azionato, al momento in cui si sono verificati i fatti dannosi per i quali la
è stata ritenuta responsabile. CP_1
Quanto alle spese processuali del presente giudizio, ivi comprese quelle della TU liquidate come in atti, seguono la prevalente soccombenza della convenuta , sì come quelle relative al CP_1 procedimento di AT proc. N. 5239/2021 r.g, seppur nei limiti di due terzi, liquidandosi per l'intero, come da dispositivo che segue, avuto riguardo al decisum, ai sensi del DM n. 55/2014 e successive modifiche, e disponendosene la compensazione fra le parti per il residuo importo.
Quanto invece a quelle nei confronti della vanno poste a carico dell'attrice, vistane la CP_10 soccombenza, e possono liquidarsi come da dispositivo ai sensi del DM citato. 16
Nulla invece per le spese processuali relative al rapporto fra la e la chiamata in causa a CP_1 fronte della contumacia della parte vittoriosa.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3224/2023 r.g. in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta da nei confronti di Parte_1
e di così dispone: Controparte_1 Controparte_2
dichiara la responsabilità della n ordine ai danni occorsi alla società attrice Controparte_1 per causali di cui in parte motiva e la condanna al pagamento a titolo di risarcimento danni in favore della per le causali di cui in parte motiva per le causali di seguito Parte_2 indicate , nei limiti dell'80% della somma di euro 426,926,69 – distinta come in parte motiva - oltre alla ulteriore somma, pari all'80% di euro 230.000,00,per le causali di cui in parte motiva e ancora della somma pari all'80 % di euro 13.398,17 per compensi corrisposti al TU in sede di
AT;
- DISPONE che su tutte le somme così liquidate siano riconosciuti gli interessi legali dalla data del sinistro alla data della sentenza sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indice Istat, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo, sulla somma liquidata in sentenza;
- Condanna altresì la alla esecuzione delle opere descritte come sopra nella CP_1 relazione depositata il 18.12.2024 dal nominato TU da ultimarsi entro il 30 luglio 2026 far tempo dalla presente statuizione, .
- Condanna la a corrispondere all'attrice, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione CP_1 delle opere sopra descritte, la somma di euro 500,00 ;
- Rigetta la domanda proposta dalla nei confronti della Pt_1 CP_7
- Rigetta la domanda proposta con la chiamata in garanzia dalla nei confronti di Controparte_1
CP_3
- Condanna la al rimborso in favore della delle spese processuali CP_1 Pt_1 limitatamente a due terzi, liquidandosi per l'intero quanto al presente grado nella somma di euro
29.193,00 oltre al rimborso spese generali iva e CPA, nonché alle spese processuali per il giudizio di AT liquidate in euro 7691,00 oltre spese generali, IVA e CPA, disponendosene per il residuo la compensazione;
- Condanna la al rimborso delle spese processuali in favore dell' Pt_1 CP_7 liquidandosi nella somma di euro 14.598,00 oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA;
- Dichiara irripetibili le spese processuali fra la la e la Controparte_1 CP_8
Siracusa 26 novembre 2025 Il Giudice 17
C.Maiore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3224/202£ R.G. promossa da: con sede in Siracusa in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Randazzo del Foro di Siracusa, in virtù di procura rilasciata come in atti.
ATTRICE
CONTRO
( ), con sede legale a LL (SR) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa, unitamente e/o disgiuntamente, in virtù di procura alle liti rilasciata come in atti dagli avvocati Andrea Scuderi e Giuseppe Sciuto.
CONVENUTA
C.F.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore giusta procura speciale come in atti, con sede a Bologna elettivamente domiciliata in
Ragusa nella via G. Di Vittorio n. 1 presso lo studio dell'Avv. Aldo D'Avola che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
CONVENUTA
NEI CONFRONTI DI
- , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4 pro-tempore, con sede in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa 14, 31021,
CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
avente ad oggetto : risarcimento danni
Con decreto emesso il 30.10.2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 189 cpc sulle conclusioni delle parti precisate come in atti e definita come da dispositivo che segue. 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 25/7/2023 la conveniva Parte_1 in giudizio innanzi a questo tribunale la società e la e premesso Controparte_1 Controparte_4 di essere proprietaria del complesso immobiliare sito in LL (SR), contrada Spalla, sede della palestra “Gymnasium” acquistato in data 10/12/2015 dalla Società Immobiliare Club degli Amici
s.r.l. e assicurato con la per “eventi atmosferici” in forza della Controparte_2 polizza stipulata in data 4/10/2021, esponeva che nella notte tra il 22 ed il 23 ottobre 2021, a causa dei fenomeni atmosferici che avevano colpito la città di Siracusa, aveva subito gravi danni e in particolare: crollo parziale del muro di contenimento a confine con la proprietà limitrofa della convenuta , con il conseguente riempimento di detriti dell'area circostante;
Controparte_1 danneggiamento di impianti e macchinari a servizio della piscina;
riempimento dei locali e vasca piscina con fango e detriti;
rialzamento dell'asfalto dell'area parcheggio e danneggiamento dell' impianto elettrico e di irrigazione.
Deduceva l'attrice che i danni verificatisi erano stati aggravati dalla condotta della CP_1
proprietaria dell'aerea sovrastante la propria in cui insiste un parco acquatico,, che aveva
[...] artificialmente innalzato la quota di terreno a confine e omesso di realizzare le opere necessarie per evitare che le piogge scatenate dal predetto evento atmosferico, potessero causare danni alla proprietà confinante.
Deduceva che analogo crollo del muro di contenimento a confine si era verificato circa venti anni addietro e che all'esito della TU disposta nel procedimento di AT incoato dalla dante causa di essa attrice (Società Immobiliare Club degli Amici s.r.l.) era stata accertata la responsabilità della
[...]
e dell'appaltatore costruttore del muro (Gamma Costruzioni s.r.l.); che costoro con CP_5 scrittura del 3/4/2000 “si erano impegnati a realizzare un adeguato muro di contenimento che evitasse il verificarsi di nuovi danneggiamenti al Club degli amici” e che si era Controparte_6 obbligata a “provvedere a proprie cure e spese alla sistemazione a monte dei canaloni di scolo delle acque, in contemporanea con l'esecuzione dei lavori di cui al superiore punto 2 ” (cioè di costruzione del muro).
Deduceva ancora l'attrice che il TU nominato nel procedimento di AT ( proc. N. 5239/2021 r.g.) che aveva promosso nei confronti della aveva accertato ( nella relazione depositata Controparte_1 in data 17.5.2022) che i danni occorsi alla proprietà attrice andavano causalmente attribuiti nella percentuale dell'80% alla condotta della (vedi pagg. 43-47 della relazione del Controparte_1
TU) che lungo tutta la viabilità carrabile e pedonale non aveva realizzato le opere di captazione e raccolta delle acque meteoriche provenienti dal terreno di sua proprietà, priva delle caratteristiche necessarie allo smaltimento;
che la quantità eccezionale di acqua e di terreno precipitata nella notte 3
fra il 22 e il 23 ottobre 2021 lo aveva imbibito d'acqua a tal punto che si era formata una massa di fanghiglia che, esercitando un'azione di spinta idrostatica sui muri di contenimento ne aveva causato il ribaltamento, causando ulteriori danni alle strutture di proprietà della ricorrente, quantificati dal
TU nella somma di euro 379.490,39 oltre IVA nella misura di legge e spese tecniche ed autorizzative, oltre gli onorari tecnici per progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, spese geologiche quantificati nella misura del
12,5% dell'importo totale dei lavori, oltre Cassa di previdenza ed IVA nonché in quella di €
47.436,30, oltre Cassa di previdenza ed IVA ( così pagg. 47-56 della perizia), quale esborso dovuto per 120 giorni di lavorazione tempo stimato quale necessario alla realizzazione delle opere da eseguire nel terreno di proprietà della Controparte_1
Tanto premesso la società attrice chiedeva dichiarare la società responsabile Controparte_1 dei danni accertati, quantomeno nella misura dell'80% indicata dal TU nel procedimento di AT ai sensi dell' art. 2051 c.c., o, in subordine, dell' art. 2043 c.c. e quindi condannarla al risarcimento nella misura di complessivi euro 426,926,69 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
Chiedeva inoltre condannarsi la società a corrispondere l'80% dei danni da Controparte_1 mancato godimento della struttura, che andavano determinati nella somma di euro 230.000,00, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, nonché alla realizzazione sul terreno di sua proprietà, confinante con quello di proprietà dell'attrice, di tutte le opere di captazione, funzionali a consentire l'adeguato smaltimento delle acque meteoriche e condannare ancora la CP_1
a corrisponderle ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., una somma pari ad euro 1000,00 per ogni
[...] giorno di ritardo nell'esecuzione delle opere prescritte, far tempo dalla diffida.
Chiedeva infine dichiararsi che la doveva tenerla indenne dei danni Controparte_2 materiali subiti in conseguenza del sinistro fino a concorrenza del massimale di euro 4.550.000,00 e ne chiedeva la condanna in solido con la o in via esclusiva, a corrispondere Controparte_1 all'attrice le somme occorrenti per l'integrale eliminazione dei danni pari a complessivi euro
426,926,69 (oltre accessori come di seguito meglio indicati) il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
Chiedeva ancora condannarsi e al rimborso Controparte_1 Controparte_2 delle somme corrisposte dall'attrice al Ctu del giudizio di AT, per complessive euro 13.398,17, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, nonchè al pagamento delle spese e compensi di lite, di accertamento tecnico preventivo e inoltre, quanto alla sola di mediazione. Controparte_2
Si costituiva in giudizio la , contestando la fondatezza in fatto e in diritto della Controparte_1 domanda e chiedendone il rigetto. 4
Contestava la configurabilità di una responsabilità per fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. mancando una condotta antigiuridica rilevando in proposito di aver provveduto, dopo il crollo del
1999, alla ricostruzione a regola d'arte del muro di contenimento, condividendone i relativi costi in diversa misura con l'impresa costruttrice Gamma;
che nessun crollo si era di seguito verificato e che comunque le prescrizioni intercorse nella scrittura privata del 3 aprile 2000 erano state osservate;
che nella quota di terreno confinante con la proprietà della attrice non vi era necessità di realizzare opere di regimentazione delle acque, essendo il fondo naturale di cui era proprietaria permeabile al
95% e ubicato a valle di un'area carrabile, contornata di zone a verde;
che comunque era stato realizzato un adeguato sistema di captazione e raccolta delle acque, mantenendo in buone condizioni il fondo, sicchè il crollo del muro limitrofo non poteva essere stato causato dalla propria condotta quale proprietaria.
Escludeva che potesse configurarsi una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. in quanto, a fronte della straordinarietà degli eventi meteorici che avevano investito la zona di Siracusa nella notte tra il 22 e 23 ottobre 2021, accertati dallo stesso TU nel procedimento di AT n.5239/2021 r.g. , doveva invocarsi il caso fortuito, alla cui azione doveva ricondursi il crollo del muro di contenimento e i danni derivati alla società attrice.
Deduceva che in ogni caso, ai sensi dell'art. 1227 c.c. doveva configurarsi il concorso della condotta del danneggiato, la , atteso che il TU nel procedimento di AT aveva accertato Controparte_1 che erano stati ostruiti nel muro di confine i fori per lo scolo delle acque esistenti alla base, assentiti dal genio Civile, in violazione quindi dell'articolo 913 c.c.
Deduceva inoltre, quanto all'assunto di parte attrice, secondo cui la avrebbe alterato Controparte_1 la quota del proprio fondo integrando una condotta lesiva ai sensi degli art. 2043 c.c. ovvero dell'art
2051 c.c. che era smentito dal fatto che, come riscontrato anche dal TU, il muro di contenimento poi crollato era sempre stato ubicato nella proprietà esclusiva dell'odierna attrice e che aveva comunque attuato la sistemazione del terreno di propria pertinenza, prevista nell'atto di transazione del 3 aprile 2000, e che in ogni caso i diritti dallo stesso nascenti si erano estinti per compiuta prescrizione decennale.
Si costituiva in giudizio anche contestando la fondatezza della pretesa Controparte_7 attorea e chiedendone il rigetto.
Deduceva che la ricostruzione della dinamica dei fatti riscontrata anche dal TU nominato nel procedimento di AT aveva accertato che i danni non erano stati causati direttamente dalla violenza dell'evento atmosferico ma che trattavasi piuttosto di danni indiretti in quanto non indennizzabili a termini di polizza, conseguenti ad una serie di fattori , come del resto confermato dalla TU eseguita in sede di AT che aveva accertato che i danni dovevano attribuirsi alla responsabilità di un 5
soggetto terzo (la ,) nella misura dell'80% e per il residuo 20% alla stessa Controparte_1 assicurata, si doveva escludere che ne potesse rispondere la in forza della Controparte_7 polizza assicurativa stipulata, essendo correlata ad un rischio legato a fenomeni naturali -fenomeni atmosferici- e non al fatto di un terzo o della stessa assicurata.
Contestava quindi la fondatezza della domanda di condanna solidale nei confronti della
[...]
e della essendo completamente diversa la fonte delle rispettive CP_7 Controparte_1 obbligazioni (risarcitoria, regolata dalla legge quella della indennitaria e Controparte_1 regolata dal contratto quella della , essendo l'una alternativa all'altra, a Controparte_7 fronte dell'accertamento della responsabilità della ex art. 2051 e/o ex art. 2043 Controparte_1
c.c. e/o della stessa Società attrice.
Autorizzata la chiamata in causa della richiesta dalla ,in esito alla Controparte_8 CP_1 quale tuttavia la chiamata non si costituiva, all'esito della TU disposta con ordinanza del 13.6.2024
, decorsi i termini ai sensi dell'art 189 cpc delle memorie che le parti ritualmente depositavano, la causa veniva rimessa in decisione con decreto emesso ai sensi dell'art. 127 ter cpc in data 24.10.2025
e comunicato il 30.10.2025, e definita come segue.
******
DELLA RESPONSABILITA' DELLA Controparte_1
Chiede la società attrice dichiararsi la responsabilità della ai sensi dell'art. 2051 Controparte_1
c.c. per i danni patiti a seguito dell'evento atmosferico verificatosi nella notte tra il 22 ed il 23 ottobre
2021 nella città di Siracusa, danni che (come accertati nella relazione depositata dal TU nominato nel procedimento di AT n. 5239/2021 r.g) assume essere stati causati dalla condotta posta in essere dalla che, in veste di proprietaria del terreno confinante con quello di proprietà della Controparte_1 danneggiata, avrebbe omesso di realizzare, lungo tutta la viabilità carrabile e pedonale , le dovute opere di captazione e raccolta delle acque meteoriche provenienti dalla sua stessa proprietà.
Aggiunge la attrice che tale omissione sarebbe stata la causa determinante dei gravi danni occorsi alle strutture di proprietà di essa attrice, in quanto il terreno di proprietà della convenuta si sarebbe a tal punto imbibito d'acqua a seguito delle precipitazioni abbondanti di quella notte che si sarebbe formata una massa di fanghiglia che, esercitando un'azione di spinta idrostatica sui muri di contenimento, ne aveva causato il ribaltamento con conseguente immissione di fango e detriti nell'area di pertinenza della . Pt_1
La domanda è fondata per le ragioni di seguito esposte e meritevole di accoglimento.
Il fatto storico che nell'iter di verificazione causale delle conseguenze dannose lamentate da parte attrice esprime maggiormente idoneità lesiva nella sfera giuridica della odierna attrice è rappresentato dal ribaltamento del muro di contenimento (riportato in colore magenta nella relazione redatta dal 6
TU nominato in sede di AT e raffigurato nelle foto n. 48 e n.49) posto a confine tra la proprietà dell'attrice e quella della convenuta con riversamento nella proprietà della prima Controparte_1 di acqua e fango, la cui azione distruttiva ha causato i danni di cui la odierna attrice chiede di essere risarcita .
Tale evento, riscontrato in dettaglio dal TU nominato in sede di AT nel procedimento n.5239/2021
r.g che ne ha anche descritto la dinamica, incontroversa fra le parti nella sua oggettività, consiste nello scalzamento dell'aiuola e dello strato bituminoso dell'area destinata a parcheggio in prossimità del muro, nello schiacciamento degli impianti a servizio della piscina con copertura telescopica, nell'invasione di acqua e fango nell'interno della piscina e del locale tecnico che allocava gli impianti di pompaggio, con distruzione della pompa di calore, dello scambiatore e delle connessioni varie, circolatori, tubazioni, accessori, nonché dell'impianto di sterilizzazione dell'acqua e di quello di alimentazione elettrica (vedi relazione di AT da pag.30 a pag. 32 ed ivi le foto da n.47 a n. 52).
Ritiene questo giudice che dalle acquisizioni istruttorie, che si incentrano fondamentalmente sulla detta relazione peritale, emergono elementi ampiamente idonei a dimostrare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. della quale custode , in quanto proprietaria, del terreno posto Controparte_1
a monte, confinante con quello di proprietà della odierna attrice dove si sono verificati i lamentati danni.
Tale relazione peritale – la cui acquisizione nel presente giudizio è incontroversa fra le parti, avendo entrambe partecipato al procedimento di AT – deve ritenersi immune da vizio logico e giuridico, ed ampiamente esaustiva in ordine ai quesiti formulati nel mandato, sì da non renderne necessario un rinnovo in questa sede, dove invece si è resa necessaria la nuova TU per rilevare le opere necessarie a scongiurare il verificarsi in seguito di ulteriori analoghi danni.
La è proprietaria di un esteso appezzamento di terreno, adibito anche a parco Controparte_1 acquatico, che risulta essere stato interessato già nel novembre dell'anno 1999 da un evento atmosferico analogo a quello dedotto nel presente giudizio, caratterizzato dalla stessa dinamica ovvero dal crollo, a causa della pressione di fanghiglia e detriti, del muro di contenimento posto al confine fra la proprietà della odierna attrice (all'epoca intestata alla dante causa della stessa, la società Club degli amici) e quella intestata alla medesima società odierna convenuta.
Va ricordato che anche nel 1999 in ordine a quella vicenda era scaturita la istaurazione di un procedimento di AT in esito al quale il TU ivi nominato aveva riscontrato nel terreno di proprietà della delle specifiche criticità, qualificandole come fattore causale determinante dei danni CP_1 derivati all'area di proprietà allora del Club degli Amici.
A ben vedere quelle criticità di allora sono state riscontrate dal TU nominato nel procedimento di AT del 2021 che ha accertato l'esistenza di un dislivello fra il fondo di proprietà attrice e quello 7
di proprietà convenuta ( vedi pag. 28 figura n. 45) e ha specificato altresì ( vedi relazione pag. 33 sub a) che “ A monte del muro ribaltato e cioè dal lato della proprietà convenuta, si notava una stratigrafia del terreno diversificata altimetricamente ed in particolare uno strato basale che raffigurava la composizione del terreno originario costituito da roccia più o meno compatta, un secondo strato intermedio di pietre sciolte di varia pezzatura mentre superiormente ad essa tale da cristallizzare il processo di innalzamento successivo di quota del terreno sistemato, costituito da terreno vegetale”.
Non vi è dubbio che di tale assetto dei terreni fosse ben consapevole la stessa già nell'anno CP_1
2000 dal momento che la stessa ebbe a impegnarsi ( vedi transazione del 3 aprile 2000, versata in atti allegata alla relazione di AT del 2022 sub allegato n. 8) con la controparte di quel procedimento
(la società Gamma, appaltatrice della realizzazione del muro di contenimento crollato all'epoca) in modo da realizzare delle opere volte a irregimentare l'afflusso delle acque nel proprio terreno ed evitare che la parte confinante danneggiata (individuata nella società Club degli amici, dante causa della odierna attrice) potesse agire per il risarcimento dei danni derivatile“ imputandone la responsabilità al costruttore e alle modifiche orografiche determinate dalle opere eseguite sul proprio terreno dal ” . CP_9
Ora non vi è dubbio come tale accordo, a parte ogni questione sulla opponibilità dello stesso, rilevi in sé in quanto fortemente indicativo di come la società odierna convenuta già nel 2000 ben conoscesse le criticità dell'assetto dei luoghi nei quali si estendeva il proprio terreno di contrada
Spalla, anche in conseguenza delle modifiche agli stessi apportati per la realizzazione del parco acquatico, tanto da impegnarsi alla realizzazione delle opere indicate nella transazione volte alla specifica finalità di evitare danni alla confinante.
Ne consegue allora che, ai fini della odierna decisione, non può certo invocarsi “ il caso fortuito” per sollevare da ogni responsabilità quale custode la convenuta , deducendo la portata CP_1 eccezionale delle precipitazioni atmosferiche della notte fra il 22 e il 23 ottobre 2021.
In proposito vale solo richiamare un consolidato indirizzo del Supremo Collegio secondo cui “..Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi - sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) - con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i ccdd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico” ( così Cass n. 4588 /2022). 8
In conformità a tale indirizzo va rilevato che nel caso di specie la convenuta quale custode CP_1 non ha neanche allegato alcuna prova, correlata a dati statistici, in ordine al fatto che le piogge di quella notte avessero i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità.
In ogni caso non vi è dubbio che tale evento naturale nel caso di specie non può certo concentrare in sè la idoneità causale delle conseguenze dannose occorse alla società attrice, non potendosi qualificare imprevedibile ed evitabile.
Infatti non può farsi a meno di rilevare che fatti analoghi si sono verificati nei medesimi luoghi nel novembre 1999 e sono stati richiamati nella transazione intervenuta nel successivo aprile 2000 della quale si è fatto in precedenza cenno.
Ne consegue allora che la mancata adozione da parte della società odierna convenuta - in veste di proprietaria del terreno caratterizzato da quelle medesime criticità riscontrate dopo vent'anni anche dal TU del procedimento di AT del 2021- delle misure ritenute necessarie per evitare il verificarsi di danni alla confinante, integri ampiamente la condotta omissiva su cui fondare la responsabilità della quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. salvo poi configurare l'entità Controparte_1 dell'apporto causale della condotta del danneggiato, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p..
In via generale ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. va richiamato il consolidato indirizzo del Supremo Collegio secondo cui “ La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (( così Cass. n.
11152/2023, Cass. n. 20943/2022 ).
In conformità al richiamato orientamento dirimente ai fini della odierna decisione risulta l'esito della più volte richiamata TU nella quale è stato accertato che la proprietaria del fondo Controparte_1 limitrofo a quello della odierna attrice, non ha posto in essere le opere ritenute necessarie, secondo il criterio di normalità oltre che secondo la richiamata scrittura transattiva dell'aprile del 2000, per evitare l'insorgere da parte della dante causa della ( la società Club degli amici) di una Pt_1 controversia di risarcimento dei danni causati nel novembre dell' anno 1999 da un evento lesivo analogo a quello dedotto nel presente giudizio, ovverosia il ribaltamento del muro di confine a causa dell'azione della massa di fanghiglia mossa dalle abbondanti precipitazioni e proveniente dalla 9
proprietà con il conseguente afflusso nel fondo di proprietà attrice e il verificarsi di gravi CP_1 danni.
Il contenuto del richiamato accordo transattivo dell'anno 2000 evidenzia quindi la esigibilità ora come allora in capo alla odierna convenuta, quale proprietaria della res oggetto della custodia, di una condotta volta all'adozione delle specifiche misure preordinate ad evitare che, a fronte delle rilevate ben conosciute caratteristiche del terreno di sua proprietà, specificate in dettaglio dallo stesso TU nell'AT richiamata, potessero in futuro verificarsi le conseguenze dannose poi occorse nel fondo della attrice a causa degli eventi atmosferici dell'ottobre 2021.
Invero la condotta riferibile alla convenuta che presenta i caratteri di cui all'art. 2051 CP_1
c.c. si fonda essenzialmente sulla constatazione, che trova ampio riscontro nella più volte richiamata
TU depositata nel procedimento di AT, che il terreno di cui costei ha la custodia quale proprietaria presenta delle caratteristiche che lo rendono particolarmente permeabile all'acqua ( addirittura al 95%
), e che quindi la realizzazione delle opere di captazione si rendeva a fortiori improcrastinabile.
Dalla TU risulta infatti che, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa di parte convenuta, il dislivello accertato fra il fondo di proprietà attrice e quello di proprietà convenuta( vedi la relazione nella già richiamata pag. 33) deve essere ricondotto alla modificazione dei luoghi verificatasi nel terreno di sua proprietà per la realizzazione del parco acquatico e non ad un assetto naturale dei luoghi ( vedi pag. 33).
Dalla richiamata relazione dell'ausiliario del giudice (Vedi pag. 44 ) risulta che lo stesso “… ha riscontrato direttamente da Google Earth che la traiettoria di dilavamento dell'acqua piovana di scorrimento proveniente non solo da quella insistente direttamente sul fondo, ma principalmente dall'area carrabile della struttura del parco, che entrando dal varco aperto presente nelle vicinanze dell'entrata al parco dalla via pubblica, si dirige continuando il suo percorso proprio in direzione del muro di confine ed in particolar modo nell'area interessata al ribaltamento del muro stesso”.
A delineare ulteriormente la criticità dell'assetto dei luoghi di pertinenza della odierna convenuta va poi rilevato che lo stesso TU ha ancora accertato il dislivello fra i due fondi e in particolare che
“…. che la quota della strada in corrispondenza dell'ingresso al parco acquatico risulta essere più alta della quota di ingresso al terreno posto a nord-est, per cui l'acqua non esce fuori lungo la strada pubblica ma si riversa sul fondo naturale”.( vedi sempre sub pag. 44)
In ogni caso il TU ha concluso che il fattore determinante nel configurare la responsabilità della società in ordine ai danni derivati alla attrice è rappresentato dalla “totale assenza Controparte_1 di opere di captazione e raccolta delle acque meteoriche provenienti dalla proprietà convenuta
( lungo tutta la viabilità carrabile e pedonale” fatto pienamente ostativo al Controparte_1 10
superamento della presunzione di responsabilità gravante sulla stessa quale custode ( così vedi Cass.
n. 18856 /2017).
La mancanza delle opere di captazione nel terreno di parte convenuta viene individuata dal TU ( vedi relazione pag 43) come il fattore avente efficacia causale prevalente in ordine alla verificazione dell'evento dannoso ( crollo del muro di confine) che ha determinato i danni patiti dalla società attrice e dei quali questa chiede di essere risarcita.
Del resto dalla TU ( vedi pag. 20 e ss della relazione di AT, vedi foto pag. 22 ) risulta che una parte significativa del fondo di parte convenuta, sul quale insiste un parco acquatico, è stata destinata alla viabilità e realizzata con caratteristiche tali da modificare il naturale deflusso delle acque, peraltro in assenza di opere di captazione delle acque meteoriche.
In particolare con riferimento all'area di pertinenza della proprietà di parte convenuta ha il TU accertato che “…….L'area molto articolata ed ampia destinata alla viabilità si diparte dall'ingresso posto lungo la strada principale pubblica e si articola a serpentina con manto di tipo bituminoso.
Lateralmente a tale viabilità insistono aree a verde destinate al parcheggio degli autoveicoli. Si è notato da attenta visione dei luoghi che lungo tutto lo sviluppo dell'area bitumata carrabile non esistono opere di captazione delle acque meteoriche che incidono su tale area e nelle aree vicine anche in relazione alla natura del terreno. Inoltre la pendenza di tale aree bitumate così come quelle destinate al verde risulta in direzione da ovest verso est, non in direzione della strada pubblica, ma totalmente in direzione del varco lasciato aperto verso il lotto di terreno posto a nord est ed adiacente la struttura di proprietà attorea. ( vedi pag. 20 e ss della relazione)
Il TU, dopo aver in proposito accertato che “………la quota della strada bitumata dell'area di ingresso alla struttura dalla via pubblica fosse più alta della quota dell'ingresso al varco lasciato libero ed aperto del lotto di terreno posto a nord-est” ha specificato che tale caratteristica secondo il TU determina che“ in caso di piogge tale terreno o lotto posto in adiacenza all'ingresso alla struttura ed al confine con il lotto di proprietà attorea risulta essere interessato dal corso d'acqua e da qui smaltito.”
Si aggiunga poi che lo stesso TU ( vedi pag 40-41 della relazione di AT ) ha riscontrato che il muro di sostegno posto a confine delle due proprietà, che risulta essere stato costruito da ditta incaricata dalla convenuta che ha individuato anche il tecnico progettista, sostenendone i CP_1 relativi costi, è stato realizzato non a regola d'arte, evidenziando degli errori del progettista nella predisposizione dei calcoli strutturali, che si risolvono nel fatto che non è stata prevista “alcuna spinta idrostatica dovuta all'acqua” ( vedi relazione del TU pag. 40 e 41 ). 11
A fronte di tali concordanti elementi fattuali dotati di ampia idoneità dimostrativa agi effetti della ipotesi di cui all'art. 2051 cc la deve essere ritenuta responsabile, quale custode, in veste CP_1 di proprietaria delle accertate conseguenze dannose di cui la odierna attrice chiede di essere risarcita.
Né del resto può sostenersi , come preteso dalla difesa della società convenuta, per scagionare la propria responsabilità quale custode, l'avvenuto riscontro nel detto muro di confine, sul versante di proprietà attrice, di fori di drenaggio delle acque meteoriche occlusi, fatto avrebbe impedito il naturale scolo delle acque dal fondo superiore ( vedi TU pag. 36 punto c, figura 57 ) peraltro anche configurando una condotta antigiuridica della odierna attrice ai sensi dell'art. 913 c.c.
Invero la “occlusione dei fori di drenaggio” riscontrata dal TU seppur inerente ad una condotta negligente della odierna attrice non può concentrare in sé, come preteso dalla difesa di parte convenuta, la idoneità causale in ordine al verificarsi dell'evento dannoso tale da assorbire totalmente la rilevanza degli altri evidenziati fattori causali, inerenti alla sfera giuridica della società convenuta.
Risulta infatti che i fori di drenaggio occlusi sono stati realizzati all'epoca della costruzione del muro da parte della Gamma Costruzioni Srl, incaricata dalla , in numero minore, del tutto CP_1 insufficiente ed in posizione e caratteristiche diverse, rispetto a quanto previsto nel progetto più volte citato ed approvato dal Genio Civile nel 2000 ( vedi specificatamente in questo senso il TU anche nella relazione pag. 39 anche figura n. 60) .
Ne consegue allora che la occlusione dei fori di drenaggio (peraltro avvenuta con carta ed intonaco), non risulta poter avere, anche secondo un criterio di normalità, una pregnante incidenza causale sul crollo del muro in questione e quindi sulle conseguenze dannose che ne sono scaturite.
In tal senso va condiviso l'indirizzo giurisprudenziale del Supremo Collegio secondo cui ( vedi
Cass. n. 25766/2023) “ In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la manipolazione della cosa in sé consentita, ma eseguita in modo imprudente o imperito dal danneggiato, non integrando un uso abnorme della stessa (quello, cioè, che nessuna persona dotata di normale avvedutezza avrebbe compiuto) non può assurgere a causa esclusiva dell'evento lesivo, potendo al più integrarne una concausa.” .
In applicazione di tale principio deve ritenersi quindi che non riscontrandosi nel caso di specie una manovra abnorme riferibile alla società danneggiata, la condotta posta in essere dalla stessa, consistente nella occlusione dei fori, non può assorbire in sé la causalità dell'evento, rendendo così irrilevante allora anche la prospettata violazione dell'art. 913 c.c. che ne possa essere derivata.
La entità dell'apporto causale della attrice odierna va invece determinata secondo le percentuali di incidenza determinate dal TU nella relazione di AT ( (vedi pagg. 43-47 della relazione del TU) 12
con un incidenza pari all'80%, alla condotta della e al 20% alla odierna attrice Controparte_1 in ordine alle quali va pienamente condiviso la ricostruzione della eziologia causale espressa dal
TU.
SULLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
Il TU nominato in sede di AT ha individuato in dettaglio i lavori edili da eseguire per eliminare le conseguenze dannose patite dall'attrice, determinandone anche il valore ( vedi relazione di AT da pag 47 a pag. 56 ) e specificando i lavori da eseguire in dettaglio così ripartiti:
- Lavori Impianto elettrico, idrico-irrigazione- e parte dell'impianto UTA della Piscina Grande:
- Lavori all'interno della piscina, locale tecnico e impianto UTA- Piscina Grande in dettaglio pag. 48)
- Elenco interventi tecnici ( in dettaglio relazione pag. 50/53);
- Lavori di ripristino e manutenzione copertura telescopica per disallineamento parziale dei moduli e spostamento facciata lato monte, oltre alle varie problematiche legate agli accessori di tamponamento e di scorrimento( in dettaglio pag. 54) ;
- Lavori di ripristino Impianto Ethernet ecc( pag. 55)
Il TU sempre nella relazione versata in atti nel procedimento di AT ha altresì determinato il costo complessivo degli interventi di ripristino della piena funzionalità di quanto danneggiato nella complessiva somma di € 379.490,39 oltre IVA , oltre spese tecniche ed autorizzative;
ha altresì quantificato in € 47.436,30, oltre Cassa di previdenza ed IVA, gli onorari tecnici per progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, spese geologiche, quantificabili nella misura del 12,5% dell'importo totale dei lavori, oltre Cassa di previdenza ed IVA, stimando il tempo necessario alla esecuzione di dette opere in 120 giorni lavorativi.
Va quindi condannata la ritenuta responsabile dei danni, al pagamento in favore Controparte_5 dell' attrice per le causali di seguito indicate , nei limiti dell'80% della complessiva somma di euro
426,926,69 di cui, quanto ad € 379.490,39 oltre IVA quali costi per gli interventi di ripristino della piena funzionalità di quanto danneggiato per come meglio descritto in seno alla relazione di consulenza tecnica d'ufficio e quanto ad € 47.436,30 quali onorari tecnici per progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, spese geologiche nella misura del 12,5% dell'importo totale dei lavori, oltre Cassa di previdenza ed IVA;
Va altresì condannata la , in accoglimento della ulteriore domanda di risarcimento Controparte_1 correlata al mancato guadagno, della somma pari all'80% di euro 230.000,00 determinata all'attualità come segue. 13
Infatti l'attrice ha dimostrato che prima dell'evento dannoso per cui è processo aveva concesso in godimento a titolo oneroso alla società Sportiva Dilettantistica Gymnasium Siracusa Srl i beni che costituivano il complesso sportivo contratto stipulato in data 4.10.2021 per un canone di euro
360.000 annuali oltre iva, da pagarsi in dodici rate mensili di euro 30.000,00 oltre IVA. (come da scrittura del 4.10.2021 versata in atti ).
Risulta altresì che l'attrice, a seguito del danneggiamento dei beni, al fine di scongiurare il maggior danno determinato dalla risoluzione per la sopravvenuta impossibilità di utilizzo delle piscine (grande e piccola), e di parte del parcheggio, ha rinegoziato il corrispettivo pattuito riducendolo alla somma di euro 60.000,00 oltre iva per l'anno 2021, con scrittura privata del 27.12.2021 quanto ai canoni per i mesi di ottobre, novembre e dicembre;
alla somma di euro 160.000,00 annue oltre IVA per l'anno 2022.
A fronte di tali allegazioni nessuna contestazione è stata opposta ex adverso e quindi il danno deve ritenersi provato sia nell'an che ne quantum.
Va accolta la domanda di parte attrice con cui si chiede la condanna della all'esecuzione ( CP_1 risarcimento anche in forma specifica quindi oltre che per equivalente come sopra statuito) delle opere necessarie per consentire l'adeguato smaltimento delle acque meteoriche ali fine precipuo che si verifichi analogo evento dannoso.
Infatti la responsabilità ravvisata nel caso di specie ai sensi dell'art. 2051 c.c si fonda anche sull'omessa esecuzione delle opere di captazione e raccolta delle acque meteoriche provenienti dalla proprietà convenuta lungo tutta la viabilità carrabile e pedonale e quindi una Controparte_1 siffatta statuizione si correla anche alla esigenza di evitare che in futuro possano verificarsi ulteriormente eventi dannosi quali quelli occorsi alla odierna attrice, considerato il pregresso accaduto nel 2000.
Invero dalla TU disposta nel presente giudizio e depositata in data 18.11.2024, le cui conclusioni vanno condivise in quanto immuni da vizio logico e giuridico, risultano descritte analiticamente le opere necessarie di captazione delle acque meteoriche superficiali provenienti dalle aree esterne e scoperte destinate a parcheggio e strade di veicolazione interna su terreno di proprietà convenuta. ( vedi pag. 24 della detta relazione) ,
In particolare le opere da eseguire sono:
1. Scavo di sbancamento sino alla quota dove dover eseguire il magrone di fondazione. Tale scavo dovrà essere eseguito di più ampia larghezza per consentire
l'idonea lavorazione e il rispetto delle norme di sicurezza;
2. Realizzazione dl magrone di sottofondazione;
3. Realizzazione della struttura del canale in conglomerato cementizio armato. Tale canale deve essere conformato con pendenza pari all'1% longitudinale;
4. Collegamento col canale ricevente posto sulla via pubblica;
5. Conformazione del terreno adiacente il canale come da 14
particolare costruttivo ed esecutivo;
6. Realizzazione di esigui plinti di fondazione dove annegare il paletto di ferro per apporre la delimitazione metallica;
7. Messa in opera di paletti e rete metallica
a maglia romboidale.
Va pertanto condannata la società a titolo di risarcimento danni da esecuzione in forma CP_1 specifica anche alla esecuzione delle opere descritte come sopra nella relazione depositata nel presente giudizio dal nominato TU in data 18.11.2024 da ultimarsi entro il 30 luglio 2026 a far tempo dalla presente statuizione, .
Va anche accolta la domanda con cui la società attrice chiede la condanna ai sensi dell'art. 614 bis cpc della a corrispondere all'attrice, una somma per ogni giorno di ritardo CP_1 nell'esecuzione delle opere sopra descritte far tempo dalla presente statuizione, stabilendo per ogni giorno di ritardo la somma di euro 500,00, da ritenersi senz'altro congrua tenendo anche conto del danno prevedibile che plausibilmente potrebbe derivare dalla mancata esecuzione di tali opere.
Va altresì condannata la al pagamento in favore della odierna attrice delle spese e CP_1 compensi liquidate in favore del Ctu nominato nel procedimento di AT in euro 13.398,17 complessive (come da bonifico di a saldo del 25.01.2023, versato in atti )
Ne consegue allora che a carico della in accoglimento della domanda proposta Controparte_1 dell'attrice, debbano essere poste tali somme seppur nei limiti dell'80% per le ragioni in precedenza esplicate.
Gli importi così liquidati, nei limiti dell'80% rispetto all'intero sopra specificato per ciascuna causale
, vanno maggiorati degli interessi compensativi da computarsi, in base alle modalità di calcolo stabilite dalle SS.UU. n. 1712 del 1995, sulla suddetta somma devalutata al momento del fatto dannoso ( 21 ottobre 2021) e via via annualmente rivalutata sino alla data della presente sentenza e dalla data della presente sentenza.
SULLA RESPONSABILITÀ di CP_7
Con la proposta domanda la odierna attrice chiede anche la condanna al risarcimento danni in solido con la convenuta in forza della polizza assicurativa stipulata alla sezione fenomeni CP_1 atmosferici (riportata a pag 5 di 6 dell'allegato a polizza incendio e richiamata anche a pag. 3 di 4 della appendice di variazione e di vincolo).
La domanda non può essere accolta.
In proposito va in primo luogo rilevato che la detta clausola non può ritenersi soggetta al regime di cui all'art. 1341 c.c. ed essere qualificata come vessatoria, dovendosi ritenere non limitativa della responsabilità dell'assicuratore ma attinente all'oggetto del contratto. 15
Secondo il Supremo Collegio “ Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell'art. 1341 c.c. (con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto -
e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito. ( così
CASS n. 15598/2019 ).
Sostiene quindi la difesa della compagnia che i danni di cui si discute e ai quali si vorrebbe estendere la operatività della polizza sono danni indiretti, in quanto conseguenti ad una serie di fattori di seguito indicati:
a) all'accumulo di acqua all'esterno dell'immobile assicurato;
b) al cedimento di una porzione di terrapieno alla base del muro;
c) al ruscellamento delle acque all'interno della proprietà della ricorrente in conseguenza del crollo del muro .
Ora va rilevato che sia dalle allegazioni di parte attrice che dall'esito della più volte richiamata
TU disposta nel procedimento di AT è stato accertato che i danni di cui si richiede il risarcimento devono attribuirsi alla responsabilità di un soggetto terzo (la ,) nella misura Controparte_1 dell'80% e per il residuo 20% alla stessa assicurata.
Ne consegue allora che non può risponderne la in forza della polizza Controparte_7 assicurativa stipulata con l'attrice, essendovi una evidente soluzione di continuità nella derivazione causale dell'azione dei fenomeni naturali -fenomeni atmosferici- che costituiscono il rischio dedotto in contratto, rispetto ai danni patiti dalla società assicurata, collegati invece al fatto di un terzo o della stessa assicurata.
Va altresì rigettata la domanda proposta dalla convenuta nei confronti della CP_1 [...]
chiamata in causa, essendo rimasta sfornita di prova la operatività della polizza, fatto CP_8 costitutivo del diritto azionato, al momento in cui si sono verificati i fatti dannosi per i quali la
è stata ritenuta responsabile. CP_1
Quanto alle spese processuali del presente giudizio, ivi comprese quelle della TU liquidate come in atti, seguono la prevalente soccombenza della convenuta , sì come quelle relative al CP_1 procedimento di AT proc. N. 5239/2021 r.g, seppur nei limiti di due terzi, liquidandosi per l'intero, come da dispositivo che segue, avuto riguardo al decisum, ai sensi del DM n. 55/2014 e successive modifiche, e disponendosene la compensazione fra le parti per il residuo importo.
Quanto invece a quelle nei confronti della vanno poste a carico dell'attrice, vistane la CP_10 soccombenza, e possono liquidarsi come da dispositivo ai sensi del DM citato. 16
Nulla invece per le spese processuali relative al rapporto fra la e la chiamata in causa a CP_1 fronte della contumacia della parte vittoriosa.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3224/2023 r.g. in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta da nei confronti di Parte_1
e di così dispone: Controparte_1 Controparte_2
dichiara la responsabilità della n ordine ai danni occorsi alla società attrice Controparte_1 per causali di cui in parte motiva e la condanna al pagamento a titolo di risarcimento danni in favore della per le causali di cui in parte motiva per le causali di seguito Parte_2 indicate , nei limiti dell'80% della somma di euro 426,926,69 – distinta come in parte motiva - oltre alla ulteriore somma, pari all'80% di euro 230.000,00,per le causali di cui in parte motiva e ancora della somma pari all'80 % di euro 13.398,17 per compensi corrisposti al TU in sede di
AT;
- DISPONE che su tutte le somme così liquidate siano riconosciuti gli interessi legali dalla data del sinistro alla data della sentenza sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indice Istat, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo, sulla somma liquidata in sentenza;
- Condanna altresì la alla esecuzione delle opere descritte come sopra nella CP_1 relazione depositata il 18.12.2024 dal nominato TU da ultimarsi entro il 30 luglio 2026 far tempo dalla presente statuizione, .
- Condanna la a corrispondere all'attrice, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione CP_1 delle opere sopra descritte, la somma di euro 500,00 ;
- Rigetta la domanda proposta dalla nei confronti della Pt_1 CP_7
- Rigetta la domanda proposta con la chiamata in garanzia dalla nei confronti di Controparte_1
CP_3
- Condanna la al rimborso in favore della delle spese processuali CP_1 Pt_1 limitatamente a due terzi, liquidandosi per l'intero quanto al presente grado nella somma di euro
29.193,00 oltre al rimborso spese generali iva e CPA, nonché alle spese processuali per il giudizio di AT liquidate in euro 7691,00 oltre spese generali, IVA e CPA, disponendosene per il residuo la compensazione;
- Condanna la al rimborso delle spese processuali in favore dell' Pt_1 CP_7 liquidandosi nella somma di euro 14.598,00 oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA;
- Dichiara irripetibili le spese processuali fra la la e la Controparte_1 CP_8
Siracusa 26 novembre 2025 Il Giudice 17
C.Maiore