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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 4280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4280 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16/12/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2744/2024
vertente tra
Parte_1
(avv. TAVERNESE MARCO)
Parte appellante contro
Controparte_1
Parte appellata-contumace nonché ni confronti di
CP_2
(avv. MARIA TERESA TETI)
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4062/2024 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro in data 05.04.2024
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Roma, nel riconoscere al ricorrente Parte_1 l'adeguamento della retribuzione (spettante per il lavoro carcerario prestato) agli incrementi prescritti dall'art. 22 della L. 354/1975, ha decurtato dal trattamento economico complessivo quanto dallo stesso richiesto a titolo di ROL, Tfr e 13^ mensilità ed ha ritenuto, per il resto, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito per le pretese maturate sino al 30.09.2015. Ha condannato dunque il al pagamento di quanto dovuto nei limiti della prescrizione ed CP_1 altresì alla regolarizzazione contributiva e previdenziale negli stessi limiti, oltre alle sanzioni civili conseguenti ex all'omissione contributiva. Compensate per metà le spese di lite tra il ricorrente ed il ed interamente Controparte_1 le altre spese.
Con cinque motivi di appello l'originario ricorrente ha impugnato detta sentenza per chiederne la parziale riforma in punto prescrizione ed in ordine alla mancata corresponsione di 13^, Tfr e ROL, con condanna del al relativo pagamento. Controparte_1
Nonostante rituale notifica, il non si è costituito in giudizio, mentre l' si è costituito CP_1 CP_2 CP_ concludendo per la condanna dell'Amministrazione al pagamento in favore dell dei contributi non prescritti, sanzioni civili ed interessi ex lege, che saranno quantificati dall' . CP_3
Sostituita l'udienza odierna con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
L'appello è fondato.
Il primo giudice ha escluso il diritto agli emolumenti in parola sulla base del c.d. conglobamento nella mercede carceraria del rateo di 13° mensilità, dell'indennità di anzianità (T.F.R.) e del ROL, come previsto dalla circolare del Ministero della Giustizia n. 2294/4748 del 9.03.1976, così motivando:
“… Ora, dalle buste paga versate in atti dalla stessa parte ricorrente (doc. 3 del ricorso) risulta che il Dicastero convenuto abbia effettivamente corrisposto al lavoratore detenuto, unitamente alla mercede – per effetto del sopradetto conglobamento – l'anzianità e la tredicesima mensilità e che, quindi, nulla si deve ritenere ancora dovuto a tale titolo. È logico, infatti, che l'accoglimento della domanda relativa al riconoscimento delle differenze retributive a titolo di giusta mercede – calcolata sulla base della retribuzione aggiornata alle previsioni economiche della contrattazione collettiva vigente al tempo di svolgimento dell'attività lavorativa – assorba per effetto della suddetta circolare n. 2294/4748 anche le pretese azionate a titolo di TFR e rateo di 13° mensilità: è evidente che ammettere il contrario giustificherebbe una illegittima duplicazione del pagamento dei medesimi emolumenti. Parimenti infondata, in quanto non provata, la domanda formulata dal ricorrente per le differenze retributive spettanti a titolo di rol, indennità di ferie, indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute. Ed invero, sotto tale ulteriore aspetto, il ricorso è assolutamente carente sotto il profilo di allegazione, carenza che le buste paga in atti(doc. 3 del ricorso) non riesce minimamente a colmare”. Con i primi due motivi di gravame, da trattarsi congiuntamente in quanto logicamente connessi, l'appellante lamenta 1. l'erroneità della suddetta statuizione per erronea qualificazione della domanda, non essendosi il ricorrente limitato a svolgere una domanda (generica) di condanna art. 36 Cost., ma avendo chiesto l'adeguamento della retribuzione al parametro legale sancito dall'art. 22 L. 354/1975 e, in particolare, ai 2/3 di quanto previsto dai CCNL di riferimento.
2. Inoltre, lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 22 L. 354/1975, che non consente al giudice alcuna indagine circa gli emolumenti spettanti, dovendo egli applicare – proprio ai sensi del citato art. 22 – (in ragione dei 2/3) il “trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro”.
L'assunto è fondato, dandosi in proposito continuità alla giurisprudenza formatasi presso questa Corte (per tutte, Corte di Appello di Roma, Sez. L n. 1061/2022), fondata sulla condivisibile lettura della norma di legge applicabile (art. 22 L. n. 354/75), per cui “………….. la retribuzione va determinata equitativamente (con implicito richiamo del disposto di cui all'art. 36 Cost.) ma in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. E poiché non è contestato che i CCNL di riferimento prevedano la corresponsione della 14^ mensilità e dei ROL, le differenze reclamate dall'appellante (calcolate in misura pari ai 2/3 delle tariffe previste dalla contrattazione collettiva) sono dovute, perché rappresentano l'importo minimo non derogabile”.
In effetti l'art. 22 della L. 354/1975 dispone: “Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro……” e, come precisato da questa Corte (da ultimo CdA Roma, sentenza n. n. 756/2025), l'univoco tenore della norma palesa che la mercede per i detenuti, che prestano attività di lavoro in ambito carcerario, deve corrispondere a un minimo tassativo, pari a due terzi del trattamento economico previsto dal CCNL di categoria, minimo che può comunque essere aumentato in relazione alla qualità e quantità del lavoro dovuto giusta una valutazione di natura equitativa operata da un apposito organo. Ne deriva che il trattamento economico previsto dal CCNL costituisce, nei suoi due terzi, la misura legale inderogabile per la determinazione della mercede, secondo una scelta del legislatore che vincola senza dubbio l'interprete e che rende ultronea rispetto a tale compenso “base” qualsiasi verifica di sufficienza ex art. 36 Costituzione.
A conforto di una tale interpretazione della normativa evidenzia, altresì, il Collegio che il nuovo testo dell'art. 22 della L. n. 354 del 1975 (per come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. f) del D. L.vo n. 124 del 2018), dispone che “La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”, prevedendo, quindi, quale minimo di retribuzione inderogabile stabilito dalla legge per la mercede carceraria, i due terzi del trattamento previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento.
Nel caso di specie, tenuto conto che il CCNL versato in atti (Alberghi e Mense) – applicabile all'odierno appellante in virtù delle mansioni dallo stesso svolte - prevede 13° mensilità, TFR e ROL, gli emolumenti sono senz'altro dovuti. Pertanto, la gravata sentenza deve essere sul punto riformata nel senso appena indicato, riconoscendo all'appellante l'intero trattamento economico richiesto, senza detrarre 13^ mensilità, TFR e ROL, previsti dal CCNL Alberghi. Con il terzo e il quarto motivo di appello, l'appellante censura la sentenza del primo giudice per omessa valutazione delle circostanze non contestate dal convenuto in violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., e si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 2697, comma 1, c.c. operata dal giudice di prime cure, ritenendo correttamente assolto l'onere della prova in merito alla spettanza delle differenze economiche rivendicate.
Le doglianze sono fondate.
Al riguardo, in primo luogo, si richiama la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha affermato che “L'onere di specifica contestazione, introdotto per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della L. 353/1990, dall'art. 167 cod. proc. civ., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto, debbano essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione (Cass. 12231/2007)” e che “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c. … Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cass. n. 4051/2011).
Osserva a tal proposito la Corte che, così come rappresentato da parte appellante, il nulla CP_1 ha contestato in merito a quanto dedotto nel ricorso introduttivo circa i periodi di lavoro, l'orario osservato, la contrattazione collettiva applicabile, le mansioni e i relativi inquadramenti. Parimenti incontestati sono rimasti i conteggi formulati dall'allora ricorrente (anche quelli
“alternativi” richiesti dal giudice e ritualmente depositati con le note conclusive), che risultano peraltro correttamente formulati sulla base del CCNL di riferimento, depositato in atti, in misura pari ai 2/3 del trattamento economico ivi previsto.
Quanto all'ultimo motivo sulla prescrizione, l'appellante evidenzia essenzialmente come il rapporto di lavoro instaurato ex lege dal detenuto-lavoratore sia unitario, a nulla rilevando le diverse mansioni di volta in volta svolte ovvero le distinte strutture carcerarie all'interno delle quali (lo stesso) viene eseguito o, infine, gli intervalli di tempo non lavorati.
Anche questa censura è fondata.
Si richiama ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c. la giurisprudenza di questa stessa Corte (sentenze nn. 3140/2023, 3147/2023, 674/2024 e 677/2024), secondo la quale, pur nella diversità delle mansioni - riconducibili tutte, comunque, alla figura di addetto ai servizi vari dell'Istituto di pena - e pur nella diversità dei luoghi di espletamento di tali mansioni (le varie Case circondariali), il rapporto de quo è caratterizzato dalla unicità e dalla continuità. Non siamo, in altri termini, in presenza di una pluralità di rapporti distinti, ma di un unico rapporto di lavoro, svoltosi continuativamente durante il periodo di detenzione anche se non coincidente con la durata di quest'ultimo (tanto che qui il dies a quo si fa decorrere dalla
“cessazione del rapporto di lavoro”, e non dal “fine pena”, ossia dalla scadenza dello stato di detenzione).
Vi è poi consolidata giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Cass. n. 27340/2019, Cass. n. 7147/2015, Cass. n. 3925/2015, Cass. n. 3062/2015, Cass. n. 2696/2015) secondo cui “la prescrizione non decorre in costanza di rapporto tra il detenuto-lavoratore e l'Amministrazione carceraria, ma soltanto dalla cessazione del rapporto stesso”. Deve infine segnalarsi che le suindicate considerazioni hanno trovato conferma nella recente sentenza della Suprema Corte n. 17478 del 25 giugno 2024, che chiarisce il nodo della vicenda riguardante il protrarsi della sospensione del termine prescrizionale fino alla fine dell'unico rapporto o anche fino alla fine della detenzione.
Tale pronuncia conferma le sentenze di questa Corte sopra richiamate, nonché le n. 127/2023, che - a sua volta - aveva dato continuità all'orientamento espresso dallo stesso Collegio con la sentenza n. 3257 del 13/9/2022 (in contrasto con i precedenti della medesima Corte territoriale n. 3076 del 16/9/2021, n. 1745 del 22/4/2022 e n. 2229 del 23/5/2022) ed aveva trovato riscontro anche in successive pronunce della Corte d'Appello di Roma (nn. 300/2024, 301/2024, 297/2024 e 1654/2024).
Così si esprime la SC nella pronuncia 17478/2024:
“ 11. Questa Corte (cfr. Cass. 9 aprile 2015, n. 7147; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3925; Cass. 11 febbraio 2015, n. 2696; Cass. 16 febbraio 2015, n. 3062; si veda anche Cass. 15 ottobre 2007, n. 21573 e la più recente Cass. 24 ottobre 2019, n. 27340 che tali precedenti richiama) ha già affermato che la prescrizione non corre in costanza di rapporto di lavoro tra il detenuto lavoratore e l'amministrazione carceraria ma soltanto dalla cessazione del rapporto stesso.
In tali precedenti si è ritenuta non condivisibile la tesi posta dai ricorrenti secondo cui la sospensione del termine prescrizionale dovrebbe estendersi all'intero periodo di detenzione e dunque permanere una volta che il rapporto di lavoro sia cessato e si protragga invece il rapporto detentivo, dovendo decorrere il termine prescrizionale solo dalla cessazione della detenzione. Si è detto che tale tesi non trova fondamento in disposizioni normative mentre il principio affermato nelle citate pronunce di questa Corte è chiaramente da intendersi nel limitato senso della sospensione con riferimento al rapporto di lavoro a nulla rilevando la condizione di detenuto, restando quest'ultimo gravato degli oneri probatori afferenti qualsivoglia credito e pretesa. In tali precedenti non si discuteva, però, della questione della decorrenza della prescrizione dalle singole cessazioni (sul punto v. più avanti) ovvero dall'ultima, che è la questione oggetto del presente giudizio.
12. Se è vero, infatti, che, con la riforma di cui ai d.lgs. nn. 123 e 124/2018 il nuovo quadro normativo, il lavoro svolto dalle persone detenute è sostanzialmente allineato a quello svolto dai cittadini liberi, non è formalmente obbligatorio (ancorché con le precisazioni di cui sopra), in ragione del principio di libera adesione al trattamento, non è afflittivo, ha una funzione risocializzante coerente con il dettato degli artt. 1, primo comma e 27, terzo comma della Costituzione e deve favorire l'acquisizione di una formazione professionale adeguata al mercato, tuttavia, per quanto sopra evidenziato, vi è una condizione del detenuto lavoratore di soggezione alle determinazioni dell'istituto penitenziario ed ai disposti avvicendamenti per periodi limitati sul medesimo posto di lavoro con modalità necessarie a conciliare l'impegno sancito a carico dell'Amministrazione di «assicurare» ai detenuti il lavoro (art. 15, comma 2, ord. penitenz. cit.) con la richiamata scarsità quantitativa dell'offerta di lavoro in carcere.
13. Ed allora rileva la speciale situazione dei lavoratori carcerari che si trovano in una situazione di attesa della “chiamata al lavoro” rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta. Lo stato di soggezione quanto a tale “chiamata al lavoro” ed il connesso
“metus” riverbera, poi, i suoi effetti sul percorso di rieducazione sul quale il proficuo svolgimento di attività lavorativa ha certamente una significativa valenza.
14. In questo quadro, non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione. Certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro (come affermato da questa Corte nella già citata recente Cass. 5 gennaio 2024, n. 396 la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI). Ma prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata.
15. In ogni caso, è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.) che non possono qui essere esaminate in dettaglio, non venendo in evidenza nel caso di specie.
16. In conclusione, per quanto qui rileva, la decorrenza della prescrizione non va collegata alla data di cessazione dello stato di detenzione (ciò in conformità con i plurimi precedenti di questa Corte sopra ricordati), ma va piuttosto collegata al momento del venir meno del rapporto di lavoro (da ritenersi unico, non essendo configurabili cessazioni intermedie). “
Va poi evidenziato che l'esistenza di fatti estintivi del “rapporto di lavoro carcerario”, atti ad interrompere il regime di sospensione del termine prescrizionale, deve essere provata da chi l'adduce, e non può essere desunta dal fatto che l'attività sia stata svolta in diverse carceri, posto che il rapporto di lavoro si instaura con il e non con l'Istituto di pena - argomentando da CP_1 Cass. n. 12205/2019 e Cass n. 18308/2009 - sicché il trasferimento del detenuto non comporta, di per sé, cessazione del rapporto né, del resto, la cessazione del rapporto può essere desunta dal mero mutamento di mansioni via via assegnate.
Sulla scorta di quanto sin qui esposto, non può dunque ritenersi decorso alcun termine di prescrizione quinquennale, dal momento che è specificamente dedotto in ricorso ex art. 414 c.p.c., e non contestato ex adverso, che l'appellante, detenuto presso l'Istituto Casa di Reclusione di Milano Opera, dal mese di dicembre 2011 sino alla data di redazione del ricorso (22.12.2022) ha prestato attività lavorativa alle dipendenze del ai sensi dell'art. 20 e ss. della L. 354/1975. CP_1
Va da ultimo notato che la sentenza di primo grado non esclude il diritto all'indennità di ferie e sostitutiva delle ferie richieste in ricorso, riguardo alle quali, stante la mancata costituzione del appellato, non è stato interposto alcun gravame. CP_1
Ne consegue l'accoglimento dell'appello, con la condanna del al pagamento CP_1 dell'importo di euro 1.625,86 quali differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché l'ulteriore importo di euro 116,56 a titolo di t.f.r.; e, così, complessivamente la somma di euro 1.742,42, così come risultante dai conteggi allegati. Oltre accessori come per legge.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza nei rapporti tra il ricorrente ed il , CP_1 liquidate come in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi, con distrazione in favore del difensore antistatario, mentre possono essere compensate quelle tra ed avuto CP_4 CP_2 riguardo alla posizione processuale di quest'ultimo, come già avvenuto in primo grado.
P.Q.M.
La Corte
in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna il al pagamento in favore di delle differenze Controparte_1 Parte_1 retributive maturate - per l'intero periodo del rapporto lavorativo - a titolo di mercede carceraria pari alla somma di euro 1.742,42, di cui euro 116,56 a titolo di TFR, oltre accessori come per legge.
Condanna altresì il al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidate Controparte_1 quanto al primo grado in euro 450,00 e quanto all'appello in euro 950,00, oltre - su tutte le somme – il rimborso delle spese forfettarie nella misura prevista dalle disposizioni tempo per tempo vigenti, Iva e Cpa di legge, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Compensa integralmente le spese nei rapporti con . CP_2
Roma, 16/12/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste