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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/09/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente SENTENZA in ordine alla causa civile di 1° grado iscritta al n° 3037/2021 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Francesco Mignogna - ATTORE CONTRO
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carolina Lussana - CONVENUTA OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità sanitaria. CONCLUSIONI: come da verbale del 07.07.2025 in atti. I FATTI
1.a Con atto di citazione notificato nel dicembre 2021 Parte_1 ha convenuto in giudizio l
[...] Controparte_2 per ottenere il risarcimento dei danni derivati allo stesso a seguito del
[...] trattamento medico-sanitario fornito dal nel periodo che Parte_2 va dal 13.07.2017 al 15.07.2017. L' attore ha dedotto:
- che in data 13.07.2017, a causa di una caduta dalla bici a seguito dell'impatto con un cane randagio avvenuta a Frascineto, sulla S.P. 263, veniva trasportato presso il P.O. di ed ivi ricoverato presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia con Pt_2 diagnosi di «lussazione dei capi articolari del gomito destro, lussazione interfalangea prossimale del V raggio destro, frattura angolata della diafisi prossimale della falange prossimale del IV raggio a destra e ampia ferita lacerocontusa mano destra con escoriazioni multiple»;
- che, dopo un vano tentativo di riduzione incruenta della lussazione del gomito, l'arto superiore destro veniva immobilizzato in una stecca gessata, rinviando l'intervento chirurgico di riduzione e sintesi all'indomani;
- che, in data 14.07.2017, autorizzato dal paziente il trattamento sanitario ed eseguito un ulteriore controllo radiografico del gomito destro, alle ore 14:00 circa, il veniva sottoposto ad un intervento chirurgico di riduzione della Parte_1 lussazione e di sintesi della stessa con filo pertrocanterico di Kirshner con applicazione di stecca gessata ed una prognosi iniziale di 30 giorni;
- che, in data 15.07.2017, il veniva sottoposto ad un ulteriore controllo Parte_1 radiografico e veniva dimesso con la diagnosi di «lussazione instabile gomito
1 destro» e con l'indicazione di tornare il 12.08.2017 per rimuovere il filo di Per_1
e la tutela gessata;
- che le cure mediche proseguivano presso l'Ambulatorio di Ortopedia dell'Ospedale di Polistena con la medicazione della ferita (il 24.07.2017), con la medicazione e la rimozione dei punti di sutura (il 27.07.2017) e con la rimozione del filo di e della stecca (il 11.08.2017); Per_1
- che, in data 11.11.2017, veniva eseguito presso lo studio radiologico del dott.
un esame TC ‒ prescritto in data 03.11.2017 dagli Persona_2 ortopedici dell'Ospedale di Polistena ‒ dal quale emergeva una frattura pluriframmentaria, scarsamente consolidata, del processo coronoideo dell'ulna e dell'epitroclea, precedentemente non diagnosticata, e che, quindi, il gomito destro del non era stato interessato da una lussazione di tipo semplice ma da Parte_1 una frattura-lussazione;
- che, conferito incarico al dott. di valutare la correttezza dell' Persona_3 operato dei sanitari del P.O. di questi riscontrava la colpa medica dei Pt_2 medesimi per la mancata diagnosi delle fratture contestuali alla lussazione del gomito destro (già emergenti dal primo esame radiografico e da quello eseguito in sede di dimissioni) e per il mancato ricorso ad un planning chirurgico adeguato al caso concreto, sulla base di un previo esame TC, nel dubbio di una interpretazione diagnostica delle immagini radiografiche;
- che, sulla scorta della relazione medico legale del dott. l'omessa diagnosi Per_3 delle fratture e l'inadeguato trattamento terapeutico prestato avevano causato all' attore un danno biologico del 10%;
- che i danni subiti dall'attore ammontavano alla complessiva somma di
€.46.057,65, come di seguito ottenuta
➢ danno biologico nella misura del 10% e di €.19.973,00;
➢ personalizzazione del danno nella misura del 30% del danno biologico e di
€.5.991,90;
➢ danno morale nella misura di ½ del danno biologico e di €.9.986,50;
➢ danno da I.T.T. gg. 30 x €.122,50 pro die (valore medio delle tabelle di Milano) pari a €.3.675,00;
➢ danno da I.T.P. gg. 30 al 75% x €.122,50 pari a €.2.756,25;
➢ danno da I.T.P. gg. 60 al 50% x €.122,50 pari a €.3.675,00;
- che la compagnia assicurativa dell' , la Controparte_2 [...]
offriva un risarcimento di €.3.000,00 [cfr. all. 6] e l'odierno Controparte_3 attore rappresentava alla stessa la propria disponibilità ad accettare transattivamente la somma di €.23.237,47 [all. 7], ritenuta eccessivamente onerosa dalla società assicurativa.
1.b Ciò posto, l'attore ha chiesto a questo Tribunale di: «Accertare e dichiarare la responsabilità professionale medica dell' nella Controparte_1 causazione delle lesioni patite dal Sig. a seguito dell'evento Parte_1 sopra descritto e per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, condannare l
[...]
al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi Controparte_1 dall'attore nella misura di € 46.057,65, comprensivi dei pregiudizi biologico, morale ed esistenziale, nonché delle ulteriori spese mediche che si renderanno necessarie per far
2 fronte al danno ingiustamente patito e di cui, sin da ora, si chiede la liquidazione in via equitativa, e/o a quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia e/o equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'accaduto fino all'effettivo soddisfo. Con condanna alle spese e competenze del presente giudizio … ».
1.c In data 15.06.2022, si è costituita in giudizio l chiedendo il rigetto Controparte_2 della domanda attorea e deducendo:
- la mancata prova del nesso causale tra l'inadempimento dedotto dall'attore e il danno conseguito;
- la nullità della domanda per la genericità della quantificazione dei danni e, comunque, l'eccessività del quantum;
- in subordine, la riduzione della pretesa risarcitoria. 2. Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e depositate le relative memorie delle parti, è stata espletata la C.T.U. medico-legale ai sensi dell'art. 15 della legge n. 24/2017 a cura del collegio peritale composto dal dott. (medico legale) e dal dott. Persona_4
(specialista in Ortopedia), la cui relazione peritale è stata depositata Persona_5 in data 26.08.2024. All'esito del confronto tra i CC.TT.UU. del collegio peritale e il C.T.P. dell'attore, è stata disposta la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio conferendo l'incarico al dott.
(specialista ortopedico) e al dott. (medico legale), i Persona_6 Persona_7 quali hanno provveduto a depositare la relazione peritale in data 27.06.2025. All'udienza del 07.07.2025 le parti hanno, quindi, precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. abbreviati. LE RAGIONI DELLA DECISIONE 3. Giova premettere che ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24 «la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose». Secondo un consolidato principio, laddove venga dedotta la responsabilità contrattuale sanitaria per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione (cfr. ex multis, Cass., Sez. III, sent. n. 28991/2019). In materia di responsabilità sanitaria, la consulenza tecnica è di norma consulenza percipiente a causa delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie, non solo per la comprensione dei fatti, ma anche per la rilevabilità stessa dei fatti, i quali, anche solo per essere individuati, necessitano di specifiche cognizioni e/o strumentazioni tecniche. Infatti, proprio gli accertamenti in sede di consulenza offrono al giudice il quadro dei fattori causali entro il quale far operare la regola probatoria della certezza probabilistica
3 per la ricostruzione del nesso causale (si vedano Cass., Sez. III, sent. n. 22225/2014 e Cass., Sez. III, ord. n. 5487/2019). 4. Nel caso di specie, con riferimento all'an della pretesa, va affermata l'esistenza di un aggravamento degli esiti invalidanti/inabilitanti della patologia occorsa all'attore e la sua riconducibilità all'operato dei sanitari del P.O. di Pt_2
In primis, deve ritenersi indubbia ‒ sulla scorta della documentazione in atti e di entrambe le C.T.U. espletate nel corso del giudizio, convergenti sul punto ‒ la reiterata diagnosi, da parte dei sanitari di della sola lussazione a livello del gomito Pt_2 dell'attore («lussazione dei capi articolari del gomito destro [...]», come da verbale di accettazione del P.S. del 13.07.2017 e «lussazione instabile gomito destro», come da relazione clinica di dimissione [cfr. cartella clinica allegata in atti]), dunque, l'omessa diagnosi delle lesioni fratturative al medesimo gomito destro dell'attore, così come successivamente emergenti all'esito dell'esame TC effettuato presso lo studio radiologico del dott. in data 11.11.2017 («si documentano esiti di Persona_2 rimozione di mezzi di sintesi in sede condiloidea radiale. Esiti di frattura pluriframmentaria e scarsamente consolidata del processo coronoideo dell'ulna e dell'epicondilo laterale. Sostanzialmente ripristinati i rapporti articolari. Necessita rivalutazione clinica ortopedica»). Sul punto, secondo la relazione del primo collegio peritale, depositata in data 26.08.2024: «In relazione all'assistenza sanitaria prestata e all'intervento chirurgico del 14 luglio 2017 è possibile esprimere le seguenti considerazioni. Preliminarmente si deve rilevare che a seguito del trauma del 13 luglio 2017 il ha riportato un valido Parte_1 trauma a carico dell'arto superiore destro che ha provocato un grave quadro lesivo a carico del gomito, caratterizzato da fratture e lussazione. In tal senso, è sufficiente esaminare le risultanze dell'esame TC del 14 novembre 2017 [eseguito il 11.11.2017 e rilasciato il 14.11.2017; cfr. p. 85 pdf cartella clinica in atti] per verificare come, oltre alla lussazione del gomito, il soggetto avesse pure riportato una frattura pluriframmentaria del processo coronoideo dell'ulna e dell'epicondilo laterale dell'omero. Queste ultime lesioni non sono state rilevate nel corso del ricovero presso il P.O. di Corigliano Rossano, dove i Sanitari hanno diagnosticato esclusivamente a livello del gomito la lussazione» [cfr. p. 9 della prima C.T.U.]. Al riguardo, il collegio peritale della seconda C.T.U. (in risposta al quesito “Verificare se, ove fosse stata eseguita la TAC preoperatoria, sarebbe stato possibile e conforme alla buona pratica medica eseguire con probabilità di successo la pulizia dei tessuti ossei frantumati così da pervenire all'esito di un migliore recupero della funzionalità del gomito lesionato”) ha ritenuto che: «È molto verosimile (“è più probabile che non”) che più approfondite indagini di imaging avrebbero permesso di inquadrare meglio il caso [...]». D'altronde, anche i CC.TT.PP. dell' di nelle proprie osservazioni alla CP_2 CP_2 seconda C.T.U., hanno ammesso la «mancata iniziale individuazione delle lesioni fratturative al gomito» [p. 6 relazione allegata in comparsa conclusionale dalla convenuta e citata nella seconda relazione del collegio peritale]. Le due C.T.U. risultano, invece, discordanti laddove, secondo la prima, dall'omissione diagnostica non è conseguito un inadeguato trattamento terapeutico: «In tal senso si deve considerare che la frattura del processo coronoideo, che non interessava la sua base e non era caratterizzata da particolari spostamenti dei frammenti, richiedeva un
4 trattamento conservativo con immobilizzazione in gesso, come quello che è stato effettivamente messo in atto dai Sanitari. Per quanto attiene alla frattura non ridotta dell'epicondilo laterale dell'omero si segnala che l'intervento chirurgico è indicato nel caso di evidente scomposizione o mancato allineamento dei segmenti ossei. Nel caso nel , esaminando le immagini radiografiche, la situazione appena descritta non Parte_1
è ravvisabile e pertanto il trattamento indicato era rappresentato dall'immobilizzazione con gesso. [...] In buona sostanza quindi il quadro lesivo riportato dal Ricorrente non necessitava di riduzione cruenta e particolari manovre operatorie, bensì di riduzione della lussazione, stabilizzazione articolare con filo di K e immobilizzazione in gesso, trattamenti messi in atto presso la struttura convenuta. [...] Il fatto che il Parte_1 presenti importanti limitazioni funzionali a carico del gomito non deve essere quindi considerato come prova di una malpractice medica, dal momento che i postumi osservati sono di comune riscontro in casi consimili» [cfr. p. 11 prima C.T.U.]. Diversamente, secondo la successiva relazione peritale dei CC.TT.UU. dott. e Per_6 dott. , risulta dimostrato il nesso causale tra l'operato dei medici ed il danno Per_7 subito dal paziente: «Il danno è di tipo funzionale: frattura-lussazione del gomito del tipo triade che necessita sempre di riduzione e sintesi chirurgica. Per quanto delicato, il corretto operato terapeutico di un siffatto trauma non avrebbe richiesto la soluzione di
“problemi tecnici di speciale difficoltà” e, per le sue caratteristiche intrinseche, sarebbe stato di facile esecuzione e pressoché routinario per di media preparazione, Parte_3 in un attrezzato reparto ospedaliero. Nel caso in esame, il Paziente veniva trattato con un tentativo di riduzione e, successivamente, con sintesi con filo di Kirschner con risultato insufficiente per la stabilità indispensabile al fine del migliore recupero. Questo implica che l'evento dannoso ha un nesso causale diretto, ampiamente dimostrato dal soddisfacimento dei criteri valutativi del nesso di causalità materiale (cronologico, topografico, adeguatezza lesiva quali/quantitativa, continuità fenomenologica, statistico/epidemiologico ed esclusione di altre cause). [...] Le evidenze medico-legali sottolineano come il trattamento sia stato parziale e senza complicanze che, di certo, una maggiore perizia ed attenzione avrebbero permesso di evitare. [...] Sulla base di quanto concordemente risulta dalla disamina della letteratura scientifica, è molto verosimile (“è più probabile che non”) che un corretto trattamento della frattura-lussazione avrebbe evitato i postumi lamentati ed obiettivati;
né può essere addotto ad esimente alcun evento e/o situazione o complicanza, non previsti e non prevedibili, rilevati ovvero insorti successivamente» [pp. 26 e ss. relazione peritale CC.TT.UU. dott. e dott. Per_6
]. Per_7
5.a Questo Giudice ritiene di concordare con le conclusioni raggiunte dai CC.TT.UU. dott. e dott. sulla prova del nesso causale tra la condotta dei sanitari Per_6 Per_7 del P.O. di e l'aggravamento del danno riportato dal paziente. Pt_2
Con riferimento all'omessa diagnosi della frattura pluriframmentaria che ha interessato il gomito dell'attore, dalla stessa prima C.T.U. emerge, innanzitutto, che «non si tratta di una diagnosi caratterizzata da una particolare difficoltà dal momento che la lussazione del gomito, oltre ad essere associata alla distrazione della capsula articolare e alla distrazione dei legamenti, è molto spesso associata pure ad altre lesioni scheletriche (es. la frattura della testa o del collo del radio, lesioni del condilo omerale, fratture del processo coronoideo dell'ulna e fratture dell'epicondilo mediale o laterale) e pertanto è
5 buona norma, dopo l'esame radiografico, approfondire l'inquadramento diagnostico con l'esecuzione di un esame TC. L'omessa esecuzione dell'esame strumentale suddetto rappresenta quindi una criticità nell'operato dei e ha determinato in ultima analisi CP_1
l'omessa individuazione delle lesioni fratturative» (cfr. p. 11). Tale affermazione è consolidata dal fatto che all'esito della visita ortopedica effettuata presso il P.O. di Polistena in data 03.11.2017 [p. 84 pdf “cartella clinica”] è stata espressamente richiesta una TC tridimensionale del gomito destro e che la visita ortopedica effettuata presso lo studio del Dott. in data 04.11.2017, ha Persona_8 rilevato «esiti lussazione gomito destro [...] limitazione articolare alla flesso estensione del gomito destro mobile per 20-30°» e ‒ all'esito di un ulteriore esame radiografico del gomito destro (comunque precedente all'esame TC, effettuato successivamente il 11.11.2017) ‒ una «sublussazione gomito destro con frammenti articolari viziosamente consolidati». I suddetti elementi corroborano, dunque, quanto sostenuto dal C.T. dell'attore secondo il quale «la prima indagine radiografica del gomito, eseguita il 13.07.17, su richiesta del medico di pronto soccorso, non forniva, per il radiologo che la ebbe in visione, alcuna evidenza di frattura del gomito ma di sola lussazione. Il gomito, per come emerge dalle immagini radiografiche era lussato in senso posteromediale, per cui particolare attenzione si sarebbe dovuta prestare alle strutture ossee del pilastro anteriore e del pilastro mediale. [...] Anche un secondo esame radiografico del gomito destro in stecca gessata eseguito il 14/07/17, prima dell'intervento di riduzione, non forniva indicazioni diagnostiche aggiuntive ai sanitari che ebbero a valutarla, rispetto al precedente esame.
[...] Il controllo radiografico eseguito alla dimissione (15/07/17) mostrava chiaramente l'anomala riduzione raggiunta» [cfr. pp. 11 e ss. relazione]. Tanto premesso, è consolidato il principio di diritto secondo cui, in tema di colpa professionale medica, l'errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli e accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi (cfr. Cass. pen., sez. IV, sent. n. 36044/2022).
5.b Per quanto attiene all'intervento di «riduzione della lussazione instabile e sintesi con filo percutaneo + stecca gessata» documentalmente emergente [cfr. p. 13 pdf “cartella clinica”; a p. 36 del pdf “cartella clinica” il verbale dell'intervento] ed effettuato dai sanitari del P.O. di in data 14.07.2017, la relazione peritale dei CC.TT.UU. dott. Pt_2
e dott. ha espressamente individuato gli elementi critici dai quali Per_6 Per_7 desumere, ulteriormente, la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta medica e gli esiti a danno del paziente. In particolare, nelle repliche in risposta alle osservazioni dei CC.TT.PP. dell'attore dott.ssa di e dott. [cfr. pp. 34 e ss. seconda C.T.U.], i consulenti tecnici CP_4 CP_5
d'ufficio dott. e dott. hanno precisato che «il trattamento chirurgico Per_6 Per_7 con riduzione con filo di Kirschner ed apparecchio gessato rientra nelle scelte di primo impatto. Ma, nei giorni successivi, al rilievo di una contenzione parziale andava proposto un trattamento chirurgico [...]. Nel caso in esame, il paziente è stato trattato con una riduzione e filo di Kirschner dimostratisi presto inadeguati derivandone che, anziché aver il minimo del miglior risultato, ha avuto un maggior danno (danno differenziale). Il corretto
6 trattamento sarebbe stato intervenire chirurgicamente a cielo aperto per stabilizzare la lussazione e le fratture. [...] Il periziando ha ricevuto esattamente solo la prima opzione di cura e di fronte all'instabilità, suffragata da esami radiografici e da visite successive, non è stata proposta né intrapresa una nuova condotta chirurgica risolutiva». Difatti, dalla documentazione medica in atti emerge che il 15.07.2017 (il giorno successivo all'intervento avvenuto il 14.07.2017 e precedente alle dimissioni del paziente) è stato effettuato presso lo stesso P.O. di un nuovo esame RX del Pt_2 gomito destro ed il controllo in fascia gessata post-stabilizzazione con filo di [cfr. Per_1
p. 64 pdf “cartella clinica”]. Ancora in sede di repliche alle osservazioni dei CC.TT.PP. dell'attore, i CC.TT.UU. dott.
e dott. hanno ribadito che: «in tutta la documentazione, si fa Per_6 Per_7 riferimento alla caratteristica di instabilità del risultato e che non si individuano variazioni in varo valgo valutabili in estensione in quanto al periziando mancano 30 gradi per il raggiungimento dell'estensione. [...] Nel caso di instabilità si doveva proporre al paziente la soluzione chirurgica successiva impegnandolo a sottoscrivere un “consenso informato” che tenesse conto di quali siano i possibili rischi e conseguenze ma anche del fatto che nella maggior parte dei casi non si realizza gran parte di quanto descritto. Il periziando ha dichiarato di aver effettuato la fisiokinesiterapia con grosse difficoltà determinate dal dolore e dalle parestesie. [...] Non si può non condividere che le lesioni complesse del gomito esistano spesso in limitazioni funzionali indipendentemente dal trattamento eseguito, ma non aver seguito la prassi di passare ad altra soluzione correttiva dell'instabilità lascia dubbi sul risultato: la paresi ulnare che è stata trattata poteva essere una complicazione della frattura ed infatti non viene considerata. La limitazione di flesso- estensione ha ambiti diversi e ci si aspetta da un corretto trattamento un recupero più alto, quindi molto probabilmente un risultato finale migliore». D'altronde, a tal proposito, è stato riconosciuto espressamente anche dalla prima C.T.U. che «tale esame [l'esame TC] avrebbe pure fornito utili informazioni in previsione dell'intervento chirurgico e per tale ragione si ravvisa pure un inadeguato planning operatorio da parte degli ortopedici del nosocomio».
, alla luce delle specifiche risposte rese dalla seconda C.T.U. disposta nel CP_6 corso del giudizio ‒ suffragate dalla documentazione medica in atti, nonché dal rilievo, anche nella prima C.T.U., della responsabilità sanitaria del P.O. di tanto Pt_2 nell'«omessa diagnosi delle lesioni fratturative al gomito» quanto nell'«inadeguato planning operatorio» ‒ risultano condivisibili le conclusioni raggiunte dai periti d'ufficio dott. e dott. secondo cui l'errato trattamento ortopedico, tenuto conto Per_6 Per_7 anche dell'errore diagnostico, è stato causa diretta di maggiori postumi anatomo- funzionali. 6. Assodata l'esistenza dell'aggravamento e della sua riconducibilità alla malpractice dei sanitari del P.O. di l è chiamata a rispondere del “danno Pt_2 Controparte_2 differenziale”, ossia della quota di danno imputabile esclusivamente alla malpractice, quota ottenibile detraendo dai punti di invalidità permanente e dai giorni di inabilità temporanea effettivamente occorsi i punti di invalidità ed i giorni che sarebbero occorsi al paziente ove il trattamento sanitario fosse stato correttamente eseguito. Ebbene, stimata l'invalidità permanente nel 14%, i CC.TT.UU. del secondo collegio peritale hanno ipotizzato che, ove fosse stata trattata correttamente, la lesione avrebbe
7 comunque lasciato postumi permanenti stimabili nel 8%: di qui un'invalidità permanente differenziale del 6%. Con riferimento all'inabilità temporanea, i suddetti periti hanno stimato la sua consistenza differenziale in 10 giorni di inabilità temporanea totale (I.T.T.), 30 giorni di inabilità temporanea parziale (I.T.P.) al 75%, 30 giorni di I.T.P. al 50% e 30 giorni di I.T.P. al 25%. Tali valutazioni, sono state oggetto di contestazione da parte dei CC.TT.PP. della parte convenuta, i quali hanno assunto la mancata indicazione dei riferimenti tabellari da parte del collegio peritale e hanno proposto la valutazione del danno biologico complessivo nella misura del 8% e non già del 14% stimato dalla seconda CC.TT.UU. Senonché, nella risposta alle osservazioni dei CC.TT.PP. – che questo giudice condivide pienamente – i CC.TT.UU. dott. e dott. hanno avuto modo di Per_6 Per_7 evidenziare che «per quanto attiene alla valutazione percentuale del danno differenziale si conferma quanto è stato indicato nelle precedenti considerazioni medico-legali, facendo riferimento, secondo un criterio medio, al valore del danno tabellato nel caso di una lesione correttamente trattata e delle limitazioni obiettivate nel caso in esame». Difatti, sin dalla bozza inviata alle parti della medesima relazione, il secondo collegio peritale ha ben motivato la valutazione del danno, precisando che: «Attualmente il recupero funzionale del gomito di , anche se parziale, è accettabile e valutato, Parte_1 in rapporto al caso di specie, con diretto riferimento al Decreto Legislativo del 3 luglio 2003 nonché ai barèmes più accreditati (Linee Guida SIMLA9 , Persona_9
, che ne definiscono i caratteri e graduano i criteri di applicazione, e
[...] secondo un criterio medio nell'elaborazione proporzionale delle percentuali in essi fissate, determinano un'invalidità permanente (danno biologico) del 14% (quattordici per cento)».
7.a Passando alla quantificazione del risarcimento del danno differenziale, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della l. n. 24/2017, il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria deve esse risarcito, nel caso di specie, sulla base dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209). Il criterio da adottare consiste nel sottrarre dall'importo ottenibile sulla base dell'invalidità permanente e dell'inabilità temporanea effettive l'importo ottenibile sulla base degli ipotetici valori dell'invalidità e dell'inabilità predette ove il trattamento fosse stato correttamente eseguito (cfr. Cass. n. 26117/2021).
7.b Tenuto conto dell'età di 58 anni (nato il [...]) al Parte_1 tempo del trattamento sanitario (luglio 2017), il risarcimento da danno differenziale riferibile alla sola invalidità permanente è pari all'importo di €. (30.944,00 - 12.300,69) = € 18.643,31. In particolare, i suddetti importi di €.30.944,00 e di €.12.300,69 rappresentano i valori riferiti alle percentuali di invalidità rispettivamente del 14 % (grado complessivo di invalidità permanente accertato) e del 8% (grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe residuato anche in assenza dell'errore medico) ‒ calcolati rispettivamente sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano (edizione 2024, adottabili, ratione temporis, per le lesioni macropermanenti, superiori a 9 punti di invalidità) e del d.m. Ministero Imprese e Made in Italy del 18.07.2025 (per il danno biologico da lesioni micropermanenti, fino a 9 punti di invalidità) ‒ depurati della quota risarcitoria inerente al danno morale e senza ulteriore personalizzazione, non sussistendone i presupposti nel caso di specie.
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7.c Per quanto riguarda il risarcimento del danno differenziale da inabilità temporanea, il secondo collegio peritale si è limitato ad indicare i soli giorni ‒ pari a 10 giorni di I.T.T., 30 giorni di I.T.P. al 75%, 30 giorni di I.T.P. al 50% e 30 giorni di I.T.P. al 25% ‒ senza indicare quali siano stati i giorni di inabilità effettivi. Tuttavia, ai fini della quantificazione del risarcimento di tale voce di danno differenziale, detta omissione non ha alcuna pratica conseguenza in quanto, diversamente dall'invalidità permanente (in cui il valore monetario del punto aumenta con l'aumentare dei punti di invalidità), nell'inabilità temporanea il valore monetario del giorno di inabilità è sempre uguale (tanto secondo le tabelle milanesi, valide ratione temporis per il danno biologico macropermanente, quanto secondo l'art. 139 cod. ass. priv. e successive rideterminazioni, con riferimento al danno biologico micropermanente). Nel caso di specie, è da applicarsi, dunque, l'indennità giornaliera di €.56,18 prevista dall'art. 139 cod. ass. priv. per le lesioni micropermanenti (così come, da ultimo, rideterminata dal d.m. 8 luglio 2025, in G.U. 31/07/2025, n. 176), atteso che il danno differenziale (ossia la quota di danno imputabile esclusivamente alla malpractice medica) è stimabile, secondo le valutazioni del secondo collegio peritale, nel 6% di invalidità (14%
- 8%) e, quindi, è equiparabile ad un danno da lesione di lieve entità, ossia inferiore a 9 punti di invalidità. Conseguentemente, la liquidazione del danno da inabilità temporanea differenziale ‒ tenuto conto della quota riferibile al solo danno biologico e non anche al danno morale ‒ è pari a €. (56,18 x 10 + 56,18 x 30 x 0,75 + 56,18 x 30 x 0,5 + 56,18 x 30 x 0,25) = € 3.089,90. Conclusivamente, il risarcimento del danno biologico è quantificabile nell'attualità nella misura di € (18.643,31+ 3.089,90) = €.21.733,21.
8. Come già anticipato, la suddetta quantificazione non tiene conto di un'ulteriore personalizzazione ‒ in assenza di allegazione e prova di condizioni eccezionali ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione subita secondo l'id quod plerumque accidit (cfr. Cass., Sez. III, sent. n. 28988/2019) ‒ né del danno morale, in quanto soltanto genericamente allegato e non dimostrato.
9. In conclusione, il risarcimento spettante all'attore ammonta al suindicato importo di € 21.733,21, al quale vanno aggiunti gli interessi legali maturati sul detto importo devalutato al tempo del trattamento sanitario (€.18.020,90) dalla data del trattamento medesimo (13.07.2017) alla data di pubblicazione della presente sentenza (cfr. Cass. SS.UU. 1712/1995). 10. Le spese seguono la soccombenza (valore della causa pari al decisum, ossia € 21.733,21). Le spese delle CC.TT.UU. espletate, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando, nel giudizio intrapreso da nei confronti della Parte_1 [...]
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Controparte_1 assorbita, così provvede: a) in parziale accoglimento della domanda, condanna la parte convenuta al pagamento, in favore Controparte_1 della parte attrice della somma di Parte_1
9 €.21.733,21, oltre interessi legali sulla somma di €.18.020,90, annualmente rivalutata, dal 13.07.2017 alla data di pubblicazione della presente sentenza;
b) condanna la parte convenuta Controparte_1 al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice
[...]
che liquida in € 545,00 per spese vive Parte_1
e € 5.100,00 per compenso d'avvocato, oltre 15% per rimborso spese generali, nonché Cassa e I.V.A.; c) pone le spese delle due CC.TT.UU. a carico della parte convenuta. Così deciso in Castrovillari, in data 18/09/2025
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Stefano Lombardo, addetto all' Ufficio per il processo
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
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