Art. 1. Articolo unico.
Il comma, terzo dell' art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 1043 , e' cosi' modificato nel 1° capoverso:
"Quando avviene il frazionamento di una particella, le parti interessate devono produrre, insieme con i documenti per la esecuzione delle volture, il corrispondente tipo di frazionamento, da eseguirsi sopra un estratto autentico delle mappe catastali e da firmarsi da un ingegnere, dottore in scienze agrarie, geometra o perito agrimensore, perito agrario, iscritto nel rispettivo albo professionale".
Il comma, terzo dell' art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 1043 , e' cosi' modificato nel 1° capoverso:
"Quando avviene il frazionamento di una particella, le parti interessate devono produrre, insieme con i documenti per la esecuzione delle volture, il corrispondente tipo di frazionamento, da eseguirsi sopra un estratto autentico delle mappe catastali e da firmarsi da un ingegnere, dottore in scienze agrarie, geometra o perito agrimensore, perito agrario, iscritto nel rispettivo albo professionale".