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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 725/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
Dr. CARLO LO MONACO, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4040/2024 depositato il 17/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - Palermo
Email_2 elettivamente domiciliato presso
COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 296 2024 90171325 83/000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, notificato il 19.7.2024 e depositato il successivo 17.9 è stata impugnata la sopraemarginata intimazione di pagamento, di complessivi € 6.842,79, limitatamente al debito portato dalla cartella di pagamento n. 296 2015 0037698601 000 ivi citata e riferita come notificata il 16.11.2015, portante TARSU 2009, 2010 e 2011 iscritta a ruolo dal
COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE, per un totale di € 381,12-.
Si è costituita l'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE il 19.12.2024, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso o, in subordine il suo rigetto, con vittoria di spese.
Il Comune di Isola delle Femmine non si è costituito.
Il 9.10.2025 la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
All'udienza camerale del 20.10.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va prioritariamente esaminata, per il principio della ragione più liquida, l'eccezione di prescrizione sollevata con il secondo motivo di ricorso, rilevandosene la fondatezza.
Invero, l'agente della riscossione, costituendosi in giudizio, pur provando la notificazione della suindicata cartella presupposta all'intimazione impugnata - che non è stata impugnata, con conseguente cristallizzazione dei crediti da essa portati, cosa che peraltro travolge il primo motivo di ricorso -, non ha invece provato la successiva interruzione della prescrizione quinquennale dei tributi locali da essa portati, che afferma esser avvenuta a mezzo della notificazione dell'avviso d'intimazione
"intermedio" n. 296 2018 90056157 58/000 del 4.3.2019-.
Invero, è stato depositato un avviso di ricevimento recante questa data e firmato dalla ricorrente, ma non l'avviso di intimazione vero e proprio che sarebbe stato consegnato, come sarebbe stato necessario per provare che esso si riferiva effettivamente alla cartella n. 296 2015 0037698601 000 (o anche ad essa, fra altre).
Di conseguenza il credito portato da questa cartella deve ritenersi prescritto, ferma restando tuttavia la piena validità dell'avviso di intimazione impugnato (la n. 296 2024
90171325 83/000) relativamente a tutti gli altri crediti da essa portati.
Alla luce di quanto affermato da Cass. n. 30720/2025, si ritiene di dover compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa le spese del giudizio.
Firmata digitalmente dal Giudice Monocratico
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
Dr. CARLO LO MONACO, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4040/2024 depositato il 17/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - Palermo
Email_2 elettivamente domiciliato presso
COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 296 2024 90171325 83/000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, notificato il 19.7.2024 e depositato il successivo 17.9 è stata impugnata la sopraemarginata intimazione di pagamento, di complessivi € 6.842,79, limitatamente al debito portato dalla cartella di pagamento n. 296 2015 0037698601 000 ivi citata e riferita come notificata il 16.11.2015, portante TARSU 2009, 2010 e 2011 iscritta a ruolo dal
COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE, per un totale di € 381,12-.
Si è costituita l'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE il 19.12.2024, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso o, in subordine il suo rigetto, con vittoria di spese.
Il Comune di Isola delle Femmine non si è costituito.
Il 9.10.2025 la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
All'udienza camerale del 20.10.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va prioritariamente esaminata, per il principio della ragione più liquida, l'eccezione di prescrizione sollevata con il secondo motivo di ricorso, rilevandosene la fondatezza.
Invero, l'agente della riscossione, costituendosi in giudizio, pur provando la notificazione della suindicata cartella presupposta all'intimazione impugnata - che non è stata impugnata, con conseguente cristallizzazione dei crediti da essa portati, cosa che peraltro travolge il primo motivo di ricorso -, non ha invece provato la successiva interruzione della prescrizione quinquennale dei tributi locali da essa portati, che afferma esser avvenuta a mezzo della notificazione dell'avviso d'intimazione
"intermedio" n. 296 2018 90056157 58/000 del 4.3.2019-.
Invero, è stato depositato un avviso di ricevimento recante questa data e firmato dalla ricorrente, ma non l'avviso di intimazione vero e proprio che sarebbe stato consegnato, come sarebbe stato necessario per provare che esso si riferiva effettivamente alla cartella n. 296 2015 0037698601 000 (o anche ad essa, fra altre).
Di conseguenza il credito portato da questa cartella deve ritenersi prescritto, ferma restando tuttavia la piena validità dell'avviso di intimazione impugnato (la n. 296 2024
90171325 83/000) relativamente a tutti gli altri crediti da essa portati.
Alla luce di quanto affermato da Cass. n. 30720/2025, si ritiene di dover compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa le spese del giudizio.
Firmata digitalmente dal Giudice Monocratico