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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
UC DO, Presidente MAGNINI LETIZIA, Relatore MADDALONI CIRO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 153/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Terni - Via Bramante, 43 05100 Terni TR
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 228/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERNI sez. 2 e pubblicata il 31/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10920240003167629 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Difensore_1Resistente/Appellato: Il Dott. contattato al telefono comunica di non collegarsi rimettendosi comunque agli atti.
La parte ufficio appellante insiste sulle proprie tesi e conclude come in atti.
Svolgimento del processo
Resistente_1 S.r.l. ha impugnato la cartella di pagamento n. 10920240003167629 che, facendo seguito ad un avviso di irregolarità, ha escluso la spettanza dell'agevolazione di cui all'art. 3, commi da 13 a 19, l. 388/2000 (c.d. TR ambiente).
Questi i fatti e lo svolgimento del processo.
Resistente_1 S.r.l. nell'anno 2009 effettuava un investimento ambientale per il quale avrebbe potuto usufruire della detassazione ai sensi dell'art. 3, commi da 13 a 19, l. 388/2000 (ovvero, la detassazione degli investimenti ambientali), ma, in via prudenziale, non richiedeva l'agevolazione, in considerazione di dubbi interpretativi in ordine alla cumulabilità di tale agevolazione con quella della tariffa incentivante.
Dopo che il d.m. 05/07/2012 aveva chiarito i termini e i limiti di cumulabilità della tariffa incentivante e dell'agevolazione di cui alla L. 388/2000, la Resistente_1 S.r.l. incaricava un tecnico di determinare la quota di investimento che non avrebbe concorso al calcolo del reddito d'impresa, riliquidava i bilanci e presentava dichiarazione integrativa per l'anno 2012, con cui riportava eccedenze d'imposta a credito, conseguite per effetto dell'agevolazione di cui all'art. 6, commi 13-19, l. 388/2000.
La rettifica apportata alla dichiarazione per l'anno 2012 comportava ripercussioni a catena per i periodi d'imposta successivi, nelle cui dichiarazioni dei redditi la parte riportava a nuovo le perdite determinate con la rettifica della dichiarazione 2012.
Per l'anno 2020, in esame nel presente giudizio, al contribuente veniva recapitata una comunicazione di irregolarità che indicava il recupero di IRES per complessivi € 16.584,00, oltre interessi e sanzioni.
Tali importi venivano poi iscritti a ruolo e l'Agente della Riscossione notificava la cartella di pagamento impugnata.
La ricorrente in primo grado ha dedotto: - violazione dell'articolo 2, comma 2, d. lgs. 462/1997, per mancata instaurazione di un contraddittorio;
- violazione e mancata applicazione della circolare 31/E/2013, in base alla quale, a seguito della presentazione di dichiarazione integrativa, l'amministrazione avrebbe dovuto acquisire l'opportuna documentazione da parte del contribuente;
- violazione dell'articolo 2, comma 8 e 8-bis, d.p.r. 322/1998, che ammette la possibilità per il contribuente di far valere anche in sede contenziosa gli errori a proprio sfavore per opporsi alle pretese del fisco;
- in via subordinata, infondatezza della pretesa per eccesso di potere travisamento ed erronea valutazione dei fatti e per ritardo da parte dell'Agenzia delle Entrate nel prendere posizione sulla cumulabilità della tariffa con la detassazione TR ambiente.
La Commissione Tributaria Provinciale di Perugia ha accolto il ricorso, spese compensate.
Appella l'Agenzia delle Entrate e deduce:
- errata interpretazione dei fatti, nella parte in cui la sentenza appellata osserva che nella fattispecie
è presente il requisito dell'indipendenza della Resistente_1, in quanto l'Agenzia non aveva contestato la mancanza di tale requisito;
- errata applicazione dell'art. 6, commi 13-19. L. 388/2000 e dei documenti di prassi, in quanto presupposto essenziale per la ripartizione del credito d'imposta negli anni successivi a quello di maturazione, è che il credito sia stato richiesto in relazione alla dichiarazione dei redditi dell'anno in cui esso è maturato, mentre nella fattispecie il credito non è stato esposto nella dichiarazione del
2009;
- errata applicazione della norma anche sotto il profilo dello stretto merito e, cioè, del criterio di calcolo dell'investimento ambientale, ai fini della detassazione, effettuato nella perizia di parte;
- infine, l'Agenzia contesta la non spettanza dell'agevolazione anche sotto l'ulteriore profilo del fatto che la Resistente_1, in quanto svolge attività di produzione di energia elettrica, è da qualificare come
'impresa di scopo', cui non compete l'agevolazione in esame.
Parte appellata si è costituita in giudizio con una brevissima memoria in cui si limita, testualmente, a contestare “tutti i motivi ex adverso dedotti poiché infondati in fatto e in diritto, con riserva di ulteriormente dedurre”; non sono state presentate ulteriori memorie. Motivi della decisione
L'appello è fondato, sia sul punto della mancata rettifica della dichiarazione originaria, sia nel merito del calcolo della quota di investimento detassabile.
Per quanto riguarda il primo aspetto, la Corte di cassazione ha affermato, in fattispecie del tutto analoga alla presente, che “È consentito al contribuente ripartire il credito d'imposta maturato in un anno negli anni successivi, ma il presupposto è che il credito sia stato richiesto in relazione alla dichiarazione dei redditi dell'anno in cui esso è maturato, anche mediante una dichiarazione integrativa, e sempre che ricorrano gli ulteriori presupposti di legge, tra cui che non si sia verificata una decadenza” (Cass. 23877/2023).
Nella fattispecie, il credito non è stato richiesto nella dichiarazione originaria (anno 2009), neppure con una dichiarazione integrativa, o anche con istanza di rimborso, che pure sarebbe stata ancora tempestiva dopo l'emanazione del d.l. chiarificatore del 2012.
L'appello dell'ufficio è fondato anche in relazione al motivo afferente al calcolo dei costi ai fini della detassazione.
L'Agenzia deduce che, in base alla “Disciplina Comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell'ambiente” (2001/C 37/03), i benefici per gli investimenti ambientali devono essere limitati ai costi di investimento supplementari (c.d. sovraccosti) rispetto ai costi di investimento per un impianto tradizionale, costo che va assunto al netto dei profitti e dei costi operativi. Tuttavia, fra i costi operativi non possono essere incluse anche le quote di ammortamento di competenza dell'esercizio, poiché in tal modo si beneficerebbe dell'agevolazione in misura doppia, mentre nella fattispecie le quote di ammortamento del periodo sono state incluse fra i costi operativi, sommandosi dunque all'investimento iniziale.
In proposito, si osserva che la parte appellata non ha mai contestato tale circostanza ed anzi, nel grado di appello, non ha proprio esposto nessuna deduzione.
La censura dell'appellante risulta fondata, alla luce di altro principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità in fattispecie analoghe alla presente.
La Corte ha, infatti, ritenuto che “la deduzione del costo integrale dell'impianto operata attraverso il calcolo incrementale non può prevedere anche la deduzione dell'ammortamento per ognuno dei cinque anni successivi, perché si verificherebbe una illegittima e non prevista duplicazione agevolativa, essendo le quote di ammortamento periodico di un dato cespite strumentale ricomprese nel costo di acquisto dello stesso, preso a base del calcolo dell'agevolazione in esame”; pertanto “gli investimenti aziendali detassati in quanto finalizzati alla prevenzione, riduzione o riparazione di danni causati all'ambiente, di cui all'art. 6 l. n. 388 del 2000, applicabile "ratione temporis," si identificano nei costi di investimento supplementari necessari per conseguire i previsti obiettivi di tutela ambientale da valutarsi al netto di qualsiasi vantaggio generato dall'utilizzo di tali investimenti”
(Cass. 23054/2023).
Le considerazioni che precedono conducono all'accoglimento dell'appello, risultando assorbenti di ogni altra questione;
pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, si conferma la legittimità della cartella di pagamento impugnata;
le spese del giudizio restano a carico della parte soccombente ai sensi di legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Condanna l'appellato alle spese del grado, liquidate in € 2.000,00 in favore dell'appellante.
Perugia, 15 gennaio 2026
Il relatore Il presidente
IZ NI DO UC
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
UC DO, Presidente MAGNINI LETIZIA, Relatore MADDALONI CIRO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 153/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Terni - Via Bramante, 43 05100 Terni TR
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 228/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERNI sez. 2 e pubblicata il 31/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10920240003167629 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Difensore_1Resistente/Appellato: Il Dott. contattato al telefono comunica di non collegarsi rimettendosi comunque agli atti.
La parte ufficio appellante insiste sulle proprie tesi e conclude come in atti.
Svolgimento del processo
Resistente_1 S.r.l. ha impugnato la cartella di pagamento n. 10920240003167629 che, facendo seguito ad un avviso di irregolarità, ha escluso la spettanza dell'agevolazione di cui all'art. 3, commi da 13 a 19, l. 388/2000 (c.d. TR ambiente).
Questi i fatti e lo svolgimento del processo.
Resistente_1 S.r.l. nell'anno 2009 effettuava un investimento ambientale per il quale avrebbe potuto usufruire della detassazione ai sensi dell'art. 3, commi da 13 a 19, l. 388/2000 (ovvero, la detassazione degli investimenti ambientali), ma, in via prudenziale, non richiedeva l'agevolazione, in considerazione di dubbi interpretativi in ordine alla cumulabilità di tale agevolazione con quella della tariffa incentivante.
Dopo che il d.m. 05/07/2012 aveva chiarito i termini e i limiti di cumulabilità della tariffa incentivante e dell'agevolazione di cui alla L. 388/2000, la Resistente_1 S.r.l. incaricava un tecnico di determinare la quota di investimento che non avrebbe concorso al calcolo del reddito d'impresa, riliquidava i bilanci e presentava dichiarazione integrativa per l'anno 2012, con cui riportava eccedenze d'imposta a credito, conseguite per effetto dell'agevolazione di cui all'art. 6, commi 13-19, l. 388/2000.
La rettifica apportata alla dichiarazione per l'anno 2012 comportava ripercussioni a catena per i periodi d'imposta successivi, nelle cui dichiarazioni dei redditi la parte riportava a nuovo le perdite determinate con la rettifica della dichiarazione 2012.
Per l'anno 2020, in esame nel presente giudizio, al contribuente veniva recapitata una comunicazione di irregolarità che indicava il recupero di IRES per complessivi € 16.584,00, oltre interessi e sanzioni.
Tali importi venivano poi iscritti a ruolo e l'Agente della Riscossione notificava la cartella di pagamento impugnata.
La ricorrente in primo grado ha dedotto: - violazione dell'articolo 2, comma 2, d. lgs. 462/1997, per mancata instaurazione di un contraddittorio;
- violazione e mancata applicazione della circolare 31/E/2013, in base alla quale, a seguito della presentazione di dichiarazione integrativa, l'amministrazione avrebbe dovuto acquisire l'opportuna documentazione da parte del contribuente;
- violazione dell'articolo 2, comma 8 e 8-bis, d.p.r. 322/1998, che ammette la possibilità per il contribuente di far valere anche in sede contenziosa gli errori a proprio sfavore per opporsi alle pretese del fisco;
- in via subordinata, infondatezza della pretesa per eccesso di potere travisamento ed erronea valutazione dei fatti e per ritardo da parte dell'Agenzia delle Entrate nel prendere posizione sulla cumulabilità della tariffa con la detassazione TR ambiente.
La Commissione Tributaria Provinciale di Perugia ha accolto il ricorso, spese compensate.
Appella l'Agenzia delle Entrate e deduce:
- errata interpretazione dei fatti, nella parte in cui la sentenza appellata osserva che nella fattispecie
è presente il requisito dell'indipendenza della Resistente_1, in quanto l'Agenzia non aveva contestato la mancanza di tale requisito;
- errata applicazione dell'art. 6, commi 13-19. L. 388/2000 e dei documenti di prassi, in quanto presupposto essenziale per la ripartizione del credito d'imposta negli anni successivi a quello di maturazione, è che il credito sia stato richiesto in relazione alla dichiarazione dei redditi dell'anno in cui esso è maturato, mentre nella fattispecie il credito non è stato esposto nella dichiarazione del
2009;
- errata applicazione della norma anche sotto il profilo dello stretto merito e, cioè, del criterio di calcolo dell'investimento ambientale, ai fini della detassazione, effettuato nella perizia di parte;
- infine, l'Agenzia contesta la non spettanza dell'agevolazione anche sotto l'ulteriore profilo del fatto che la Resistente_1, in quanto svolge attività di produzione di energia elettrica, è da qualificare come
'impresa di scopo', cui non compete l'agevolazione in esame.
Parte appellata si è costituita in giudizio con una brevissima memoria in cui si limita, testualmente, a contestare “tutti i motivi ex adverso dedotti poiché infondati in fatto e in diritto, con riserva di ulteriormente dedurre”; non sono state presentate ulteriori memorie. Motivi della decisione
L'appello è fondato, sia sul punto della mancata rettifica della dichiarazione originaria, sia nel merito del calcolo della quota di investimento detassabile.
Per quanto riguarda il primo aspetto, la Corte di cassazione ha affermato, in fattispecie del tutto analoga alla presente, che “È consentito al contribuente ripartire il credito d'imposta maturato in un anno negli anni successivi, ma il presupposto è che il credito sia stato richiesto in relazione alla dichiarazione dei redditi dell'anno in cui esso è maturato, anche mediante una dichiarazione integrativa, e sempre che ricorrano gli ulteriori presupposti di legge, tra cui che non si sia verificata una decadenza” (Cass. 23877/2023).
Nella fattispecie, il credito non è stato richiesto nella dichiarazione originaria (anno 2009), neppure con una dichiarazione integrativa, o anche con istanza di rimborso, che pure sarebbe stata ancora tempestiva dopo l'emanazione del d.l. chiarificatore del 2012.
L'appello dell'ufficio è fondato anche in relazione al motivo afferente al calcolo dei costi ai fini della detassazione.
L'Agenzia deduce che, in base alla “Disciplina Comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell'ambiente” (2001/C 37/03), i benefici per gli investimenti ambientali devono essere limitati ai costi di investimento supplementari (c.d. sovraccosti) rispetto ai costi di investimento per un impianto tradizionale, costo che va assunto al netto dei profitti e dei costi operativi. Tuttavia, fra i costi operativi non possono essere incluse anche le quote di ammortamento di competenza dell'esercizio, poiché in tal modo si beneficerebbe dell'agevolazione in misura doppia, mentre nella fattispecie le quote di ammortamento del periodo sono state incluse fra i costi operativi, sommandosi dunque all'investimento iniziale.
In proposito, si osserva che la parte appellata non ha mai contestato tale circostanza ed anzi, nel grado di appello, non ha proprio esposto nessuna deduzione.
La censura dell'appellante risulta fondata, alla luce di altro principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità in fattispecie analoghe alla presente.
La Corte ha, infatti, ritenuto che “la deduzione del costo integrale dell'impianto operata attraverso il calcolo incrementale non può prevedere anche la deduzione dell'ammortamento per ognuno dei cinque anni successivi, perché si verificherebbe una illegittima e non prevista duplicazione agevolativa, essendo le quote di ammortamento periodico di un dato cespite strumentale ricomprese nel costo di acquisto dello stesso, preso a base del calcolo dell'agevolazione in esame”; pertanto “gli investimenti aziendali detassati in quanto finalizzati alla prevenzione, riduzione o riparazione di danni causati all'ambiente, di cui all'art. 6 l. n. 388 del 2000, applicabile "ratione temporis," si identificano nei costi di investimento supplementari necessari per conseguire i previsti obiettivi di tutela ambientale da valutarsi al netto di qualsiasi vantaggio generato dall'utilizzo di tali investimenti”
(Cass. 23054/2023).
Le considerazioni che precedono conducono all'accoglimento dell'appello, risultando assorbenti di ogni altra questione;
pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, si conferma la legittimità della cartella di pagamento impugnata;
le spese del giudizio restano a carico della parte soccombente ai sensi di legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Condanna l'appellato alle spese del grado, liquidate in € 2.000,00 in favore dell'appellante.
Perugia, 15 gennaio 2026
Il relatore Il presidente
IZ NI DO UC