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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/06/2025, n. 8717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8717 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 56193/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AS AS ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 56193/2024 promossa da:
, n. il 14/09/1977 a AS ( ,+ altri Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. SAITTA VALERIA e dall'avv. DE SIMONE RICCARDO ( ) via fulvio maroi 20 00166 roma italia;
ed elettivamente C.F._2 domiciliato in Via Giancarlo Bitossi 22 136 00136 Roma Italia come da procura in atti
RICORRENTE contro
IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE (C.F. Controparte_1
P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: cittadinanza iure sanguinis
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno agito nei confronti della parte resistente affinché sia dichiarato lo status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo in fatto la comune discendenza dall'avo italiano, successivamente emigrato in Brasile e ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Si è costituito il chiedendo la compensazione delle spese. Controparte_1
In diritto il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo agli attori della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica
1 mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che '…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Per completezza si evidenzia che il Correttivo della Riforma Cartabia (D.Lgs. 164/2024), che ha introdotto le norme richiamate, è entrato in vigore il 26 novembre 2024. Le sue norme si applicano ai procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023,
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che l'atto introduttivo del giudizio risulta corredato esclusivamente dai certificati di nascita e matrimonio dell'avo e dai documenti di identità dei ricorrenti, difettando della documentazione atta a provare la linea di discendenza degli stessi.
Dalla documentazione non emerge, infatti, la prova che l'avo abbia cittadinanza italiana, poiché nel certificato di nascita è indicata solo la nascita in un comune laziale, ma non è indicata né cittadinanza né nazionalità. I genitori dell'avo sono indicati solo per nome e cognome, ma non è indicata né la cittadinanza né la nazionalità.
Si tratta di situazioni fattuali in cui non opera il principio di non contestazione, atteso che si tratta di informazioni sottoposte a pubblicità notizia.
Né appare possibile invocare il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità comporta per il Tribunale l'onere di attivare i suoi poteri officiosi al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione VI, 10 ottobre 2021 n. 20870; Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre 2017 n. 28153) ma non per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali perentori.
Le spese di lite vanno compensate in ragione della richiesta della soccombente
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P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 56193/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-compensa le spese.
Roma 11/06/2025
Il Giudice
AS AS
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 56193/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AS AS ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 56193/2024 promossa da:
, n. il 14/09/1977 a AS ( ,+ altri Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. SAITTA VALERIA e dall'avv. DE SIMONE RICCARDO ( ) via fulvio maroi 20 00166 roma italia;
ed elettivamente C.F._2 domiciliato in Via Giancarlo Bitossi 22 136 00136 Roma Italia come da procura in atti
RICORRENTE contro
IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE (C.F. Controparte_1
P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: cittadinanza iure sanguinis
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno agito nei confronti della parte resistente affinché sia dichiarato lo status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo in fatto la comune discendenza dall'avo italiano, successivamente emigrato in Brasile e ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Si è costituito il chiedendo la compensazione delle spese. Controparte_1
In diritto il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo agli attori della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica
1 mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che '…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Per completezza si evidenzia che il Correttivo della Riforma Cartabia (D.Lgs. 164/2024), che ha introdotto le norme richiamate, è entrato in vigore il 26 novembre 2024. Le sue norme si applicano ai procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023,
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che l'atto introduttivo del giudizio risulta corredato esclusivamente dai certificati di nascita e matrimonio dell'avo e dai documenti di identità dei ricorrenti, difettando della documentazione atta a provare la linea di discendenza degli stessi.
Dalla documentazione non emerge, infatti, la prova che l'avo abbia cittadinanza italiana, poiché nel certificato di nascita è indicata solo la nascita in un comune laziale, ma non è indicata né cittadinanza né nazionalità. I genitori dell'avo sono indicati solo per nome e cognome, ma non è indicata né la cittadinanza né la nazionalità.
Si tratta di situazioni fattuali in cui non opera il principio di non contestazione, atteso che si tratta di informazioni sottoposte a pubblicità notizia.
Né appare possibile invocare il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità comporta per il Tribunale l'onere di attivare i suoi poteri officiosi al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione VI, 10 ottobre 2021 n. 20870; Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre 2017 n. 28153) ma non per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali perentori.
Le spese di lite vanno compensate in ragione della richiesta della soccombente
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P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 56193/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-compensa le spese.
Roma 11/06/2025
Il Giudice
AS AS
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