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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/12/2025, n. 2794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2794 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1255/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 24/04/2025 avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 672/2024, pubblicata il 06/11/2024 e non notificata
TRA
(C.F. ) in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1
rappresentante pro tempore della società (C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio degli avv. GEROSA MAURIZIO (C.F. ) e STEFANETTI C.F._2
MI ( ), elettivamente domiciliato in VIA NANI 7 C.F._3
MORBEGNO, presso lo studio dell'Avv. GEROSA MAURIZIO, giusta delega in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. GALLI CARLO MARIA (C.F. ), elettivamente C.F._4
domiciliato in VIA ASPROMONTE 13 LECCO, presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 672/2024, pubblicata il
06/11/2024, in materia di “Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81”
pagina 1 di 14
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma della sentenza di primo grado n. 672/2024 del
Tribunale di Lecco, Giudice Unico dott. Mirco Lombardi, nella causa civile di primo grado n.
371/2024 R.G., pubblicata in data 06.11.2024, non notificata, resa tra le stesse parti, così giudicare: in via preliminare: sospendere l'esecutività della sentenza impugnata e dell'ordinanza-ingiunzione opposta in primo grado sussistendo i presupposti del fumus e del periculum;
nel merito, in via principale:
- previa disapplicazione della D.G.R. della Lombardia n. X/2014 del 24.1.2014, art. all'art. 4
(“Determinazione della distanza”) comma 2, dichiarare nulla e comunque annullare
l'ordinanza ingiunzione n. 1/2024 del 27.01.2024 ritenuto il provvedimento viziato per quanto dedotto ai motivi che precedono, ovvero ritenuta l'insussistenza della condotta sanzionata ed errata la valutazione dei presupposti invocati nell'ordinanza opposta e per l'effetto disporre
l'annullamento e l'archiviazione del procedimento sanzionatorio nei confronti dei ricorrenti odierni appellanti;
nel merito, in via subordinata:
- accogliere l'opposizione in applicazione dell'art. 6 d.lgs. 150/2011 come meglio in atti;
in via gradata ed incidentale: rimettere gli atti alla Corte Costituzionale affinché valuti il disposto dell'art. 5 comma 1 ter
L.R. Lombardia n. 8/2023 con riferimento alla sua legittimità rispetto al disposto degli artt. 3,
41 e 97 Cost. come meglio illustrato in atti e con riserva di migliore illustrazione.
In punto spese: con vittoria di spese di causa di entrambi i gradi a favore di parte ricorrente”.
Per : Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reiectis adversis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: respingere la domanda incidentale di sospensione della sentenza gravata poiché non sussistono né sono dedotti i presupposti di legge.
IN VIA PRINCIPALE: respingere, perché manifestamente infondato in fatto e in diritto, anche sotto il profilo della presunta illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1 ter, della L.R.
Lombardia n 8/2013, l'appello proposto e per l'effetto confermare la sentenza n 672/2024 resa
pagina 2 di 14 dal Tribunale di Lecco, Dott. Mirco Lombardi, a definizione del giudizio n 371/2024 R.G. in data 22.10.2024, pubblicata in data 06.11.2024, non notificata.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e onorari del grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.2.2024, , in proprio e nella qualità di legale Parte_1 rappresentante della società titolare dell'esercizio Funny Bar di Colico, ha Controparte_1
proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 1/2024 emessa dal Controparte_2
il 27.1.2024 e notificata in pari data, con cui gli è stato intimato il pagamento della somma di euro 20.000,00 (oltre spese di procedura e notifica) per la violazione amministrativa di cui all'art. 5, I co., L.R. Lombardia n. 8/2013, stante l'installazione di apparecchi per gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110 comma 6 T.U.L.P.S. all'interno della “fascia di rispetto” da luoghi sensibili.
L'ordinanza-ingiunzione è fondata sul presupposto che nell'esercizio “Funny Bar” sono stati installati quattro apparecchi per gioco d'azzardo lecito, in violazione dell'art. 5 I co. L.R.
Lombardia n. 8/2013, nonostante il locale non mantenga la distanza - anche calcolata con margini di tolleranza - del raggio di almeno 500 (cinquecento) metri dai luoghi sensibili individuati nella disposizione, tra cui gli istituti scolastici di ogni ordine e grado (nella specie,
l'Istituto d'istruzione superiore “Marco Polo” di ). CP_2
Con l'opposizione, il ricorrente, oltre a chiedere in via preliminare la sospensione inaudita altera parte dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, ha lamentato: 1) il difetto di motivazione e il difetto assoluto di valutazione degli elementi difensivi presentati;
2) la mancanza dei presupposti previsti dalla legge nazionale di riferimento (individuata nell'art. 7 D.L. 13.9.2012
n. 158 - c.d. decreto Balduzzi), nonché dall'art. 15 del Regolamento Comunale;
3) l'erronea applicazione della normativa da parte del che, anziché basarsi sulla normativa CP_2
nazionale o sul regolamento comunale, aveva applicato la Delibera della Giunta Regione
Lombardia 10/1274 del 2014, mero atto amministrativo e non legislativo;
4) la mancanza dei presupposti per l'applicazione della sanzione, in quanto nessuna delle norme in materia farebbe riferimento alla mera sostituzione di apparecchi - come avvenuto nel caso di specie - ma solo alla prima installazione o all'installazione di apparecchi ulteriori rispetto a quelli già detenuti lecitamente. Il ricorrente ha invocato in via subordinata l'applicazione dell'art. 6 XI co. D.lgs.
150/2011, chiedendo comunque di accogliere l'opposizione per la mancanza di prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, e ciò sulla base del fatto che il quadro normativo in materia comporterebbe obiettive difficoltà interpretative.
pagina 3 di 14 Il Tribunale ha sospeso inaudita altera parte l'esecutorietà del provvedimento opposto e ha fissato udienza di comparizione parti.
Si è costituito il , contestando le deduzioni dell'opponente e ribadendo la Controparte_2
legittimità del provvedimento contestato.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Lecco, con la sentenza impugnata: i) ha rigettato il ricorso, ritenendo non rispettata la distanza di almeno 500 metri di cui alla normativa vigente in materia, come interpretata dalla giurisprudenza amministrativa;
ii) ha condannato il ricorrente alla rifusione in favore del resistente delle spese di lite.
Avverso la sentenza, ha proposto appello , in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante della chiedendo, in via preliminare, la sospensione Controparte_1 dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e dell'ordinanza-ingiunzione opposta;
nel merito, la riforma della sentenza per i motivi di seguito esposti.
Con il primo motivo si deduce “l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto motivato il provvedimento impugnato, nonostante assunto all'esito di un procedimento partecipato senza alcun riferimento ai rilievi della memoria difensiva del privato né alle ragioni utili a superarli”.
In sostanza, l'appellante ritiene che il provvedimento opposto violerebbe l'art. 3 L. 241/90 e che la sentenza impugnata avrebbe fatto leva sulla “conoscibilità” della contestazione, anziché soffermarsi sulla (secondo l'appellante) mancata “motivazione” dell'ordinanza-ingiunzione.
Il secondo motivo censura “l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha invertito l'onus probandi in capo alle parti” e, in ogni caso, l'“errata ricostruzione in fatto assunta in sentenza, circa la distanza pedonale esistente tra l'esercizio dell'appellante e l'istituto tecnico superiore preso a riferimento dal , distanza “che risulta invece superiore a 500 metri”. CP_2
L'appellante deduce che l'onere della prova che l'esercizio “Funny Bar” si trovi a una distanza inferiore a 500 metri da luoghi sensibili (attenendo al merito della contestazione) ricadrebbe sul
Quest'ultimo invece, nell'ordinanza-ingiunzione, non avrebbe dato atto dell'esistenza CP_2
di una misurazione e dei criteri di calcolo della stessa. Peraltro, gli estratti Google maps offerti in giudizio dal non avrebbero rilevanza probatoria, in quanto generici, indeterminati e CP_2
privi di valore tecnico-scientifico e ciò al contrario della relazione tecnica prodotta in grado di appello da (doc. 3). Il Tribunale avrebbe pertanto errato in punto di accertamento Parte_1 dell'illecito.
Con il terzo motivo, l'appellante contesta l'impugnata decisione, nella parte in cui ha ritenuto sussistente la violazione della normativa, contestata dall'amministrazione, “sebbene frutto dell'introduzione (da parte della Giunta Regionale con atto amministrativo generale) di un criterio che viola la legge regionale stessa”, con conseguente violazione e falsa applicazione pagina 4 di 14 “dei principi della legge statale in materia di giochi pubblici (art. 14, comma 2 lett. e), L.
11.3.2014 n. 23), dell'art. 5 della L.R. 8/2013 e del Regolamento comunale” e con “violazione dell'art. 190 del Codice della Strada”. Con siffatta doglianza, l'appellante lamenta che la
Giunta regionale - a cui viene demandato dalla legge della Regione Lombardia n. 8/2013 di determinare la distanza dai luoghi protetti entro la quale è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito - con la propria delibera (D.G.R. n. X/1274) avrebbe novellato la disposizione di legge citata - eludendone il disposto -, prevedendo che la misurazione della distanza dei 500 metri debba avvenire in linea d'aria e non secondo la distanza pedonale come
“notoriamente” avviene per i percorsi pedonali, secondo l'art. 190 Codice della Strada, con ciò introducendo “elementi costitutivi di una fattispecie di illecito amministrativo”.
Per tali ragioni, l'impugnante ha chiesto la disapplicazione della D.G.R. n. X/1274, in quanto atto amministrativo che violerebbe la norma regionale.
L'ultimo motivo riguarda la mancata applicazione dell'art. 6 D. Lgs. 150/2011, secondo cui “il
Giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”. L'attore sostiene infatti che, considerato l'assetto normativo in materia,
“niente affatto scontato” e caratterizzato dalla sovrapposizione di norme di rango diverso, vi sarebbe un'obiettiva difficoltà interpretativa per il privato, non risultando comprensibile la regola a cui ci si deve conformare. L'appellante impugna in particolare la parte della sentenza con cui il Tribunale, da un lato, definisce l'assetto normativo quale “dettato contorto”, dall'altro, contraddittoriamente, sostiene che “il quadro normativo appaia invece chiaro, coerente e comprensibile anche al privato”.
Da ultimo, l'appellante chiede venga sollevata questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 5, co. 1-ter, L.R. Lombardia n. 8/2013.
Sul punto, l'appellante deduce come il fatto che tale norma equipari alla lett. b) la nuova installazione alla stipulazione di un nuovo contratto anche con un differente concessionario
(come avvenuto nel caso di specie) violerebbe gli artt. 3, 41 e 97 Cost. In particolare, secondo l'appellante: I) con riguardo all'art. 3, vi sarebbe violazione del principio di ragionevolezza, in quanto la norma tratterebbe in egual modo situazione differenti, equiparando le attività di gioco preesistenti all'avvio di nuove attività, nonché trattando in modo diverso situazioni analoghe;
la sostituzione di apparecchi per vetustà non è infatti considerata nuova collocazione (art. 5, co.
1-quater), mentre lo è la sostituzione per esigenze differenti, tra cui quella del cambio del concessionario;
II) con riguardo all'art. 41 Cost., la normativa determinerebbe un “effetto espulsivo”, per inibizione di un'attività economica lecita e precedentemente autorizzata;
III) in pagina 5 di 14 relazione all'art. 97 Cost., sarebbero violati i principi del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione.
Fissata l'udienza di discussione, in data 9/10/2025, si è costituito in giudizio il CP_2
, contestando la fondatezza dei motivi addotti dall'appellante e chiedendo la reiezione
[...]
sia dell'istanza di sospensiva, ritenuta generica e apodittica, sia dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, anche sotto il profilo della ritenuta illegittimità costituzionale dell'art. 5, co. 1 ter, della L.R. Lombardia n. 8/2013. L'appellato ha pertanto chiesto la conferma della sentenza del Tribunale di Lecco.
All'udienza del 21.10.2025 le parti hanno discusso la causa e il Collegio ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo.
L'appello è infondato.
1. Quanto al primo motivo, va premesso che la normativa in tema di motivazione degli atti amministrativi è da rinvenirsi nell'art. 3 L. 241/1990 e, quanto alle sanzioni amministrative, nell'art. 18 L. 689/1981.
Entrambe le disposizioni richiedono che l'atto emesso dall'Amministrazione sia motivato (art. 3 L. 241/1990: “Ogni provvedimento […] deve essere motivato”; art. 18 L. 689/1981:
“L'autorità competente […] se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta […]”).
Con riferimento al contenuto della motivazione, l'art. 3 I co della L. 241/1990 prevede che “la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria” e ciò al fine di portare a conoscenza dei soggetti interessati i motivi che hanno portato l'Amministrazione ad adottare un provvedimento, anche al fine di poterne verificare la correttezza (e farla verificare dal Giudice).
L'interesse che viene così protetto è quello di evitare che l'operato della P.A. risulti oscuro e garantirne il controllo, evitando il fenomeno dei cc.dd. “ricorsi al buio”.
L'onere motivazionale dell'Amministrazione varia tuttavia di intensità con riguardo al provvedimento da adottare in concreto.
In alcuni casi, come quello di specie, l'esercizio del potere si esplica secondo schemi predeterminati rigidamente: l'Amministrazione è chiamata a verificare solamente la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma, senza discrezionalità.
Nel caso di specie, l'Amministrazione ha rispettato l'onere motivazionale richiesto per il tipo di provvedimento emanato, dando contezza dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione (in aderenza all'art. 3, I co., seconda parte, L. 241/1990).
pagina 6 di 14 La motivazione rispetta peraltro il tradizionale schema logico: premessa minore (fatto: distanza minore del raggio di 500 metri tra il “Funny Bar” e l'Istituto d'istruzione “Marco Polo”, luogo sensibile), premessa maggiore (norma: art. 5, I co., L.R. Lombardia n. 8/2013, come integrata dalla D.G.R. Lombardia n. X/1274, secondo cui è vietato che i locali contenenti apparecchi per il gioco d'azzardo lecito si trovino a una distanza inferiore al raggio di 500 metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado e da altri luoghi protetti), conclusione (applicazione della sanzione).
In tema di obbligo di motivazione dell'atto amministrativo, l'orientamento giurisprudenziale dominante ritiene peraltro che “l'obbligo di esame delle memorie e dei documenti non imponga un'analitica confutazione in merito a ogni argomento utilizzato dalle parti, essendo sufficiente un iter motivazionale che renda nella sostanza percepibile la ragione del mancato adeguamento dell'azione dell'amministrazione alle deduzioni difensive del privato” (ved. Cons.
St., n. 17/2008).
Il provvedimento opposto è pertanto congruamente motivato, risultando chiare e comprensibili le ragioni per cui l'Amministrazione ha sanzionato l'appellante e ha disatteso le “difese” di quest'ultimo, applicando il criterio del “raggio” nel calcolo della distanza prescritta dalla normativa in materia, anziché il criterio della distanza pedonale.
Inoltre, come precisato dal Tribunale, l'ordinanza impugnata richiama espressamente il verbale di accertamento n. 71/2023 del Comando di Polizia Locale di , secondo il modello della CP_2
motivazione per relationem, ammesso dall'art. 3, III co. L. 241/90.
Non risponde poi al vero che l'ordinanza-ingiunzione non abbia tenuto conto delle difese di
, avendo l'Amministrazione ridotto quantitativamente la sanzione irrogata Parte_1
(da Euro 60.000 a Euro 20.000), valutate le memorie difensive dell'odierno appellante.
2. Il secondo motivo è parimenti infondato.
L'appellante lamenta l'errata applicazione da parte del Tribunale delle regole in tema di onere della prova e l'irrilevanza probatoria degli estratti Google maps prodotti dal . Controparte_2
Sul punto, deve rilevarsi che - al di là della questione relativa all'efficacia probatoria delle schermate Google maps prodotte - è presente in atti il verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 71/2023 del Comando di Polizia Locale di il quale, avendo natura di CP_2
atto pubblico, ha efficacia di piena prova sino a querela di falso ex art. 2700 c.c. dei fatti accertati dai verbalizzanti senza margine di apprezzamento (ved. Cons. St. 664/2025, secondo cui “i rilievi svolti dagli agenti assumo una significativa valenza istruttoria, in quanto il relativo verbale di accertamento redatto in esito a sopralluoghi o ispezioni ha efficacia probatoria qualificata, cioè sino a querela di falso ex art. 2700 c.c., delle attività ivi riportate;
viceversa,
pagina 7 di 14 una perizia di parte, ancorché giurata, non è dotata di efficacia probatoria e pertanto non è qualificabile come mezzo di prova”).
Le risultanze del predetto verbale costituiscono un accertamento tecnico della distanza tra due luoghi, secondo il sistema metrico e senza apprezzamenti valutativi;
non sono pertanto contestabili in questa sede, avendo efficacia di “piena prova” dei fatti accertati, sino a querela di falso, non proposta dall'odierno appellante.
Non appare poi corretta l'argomentazione dell'appellante secondo cui “il Giudice ha ritenuto di assumere come prova niente altro che uno screeenshot di Google Maps (doc. 15 CP_2
resistente), privo di attendibilità alcuna ed in contrasto con altro strumento analogo offerto dal ricorrente sub doc. 7”, in quanto tale contrasto non è ravvisabile.
Il Giudice di prime cure (ved. pag. 7 della sentenza) non propende infatti apoditticamente per il documento Google Maps offerto dal (che calcola la distanza pedonale con percorso CP_2
che attraversa il parcheggio pubblico “San Giorgio”), a discapito di quello prodotto dall'odierno appellante (che effettua il calcolo del percorso pedonale senza “tagliare” per il suddetto parcheggio). Il Tribunale basa la decisione sull'applicazione del criterio del raggio, sul già citato verbale di accertamento e sui documenti prodotti dal convenuto, che attestano che la distanza calcolata correttamente in linea d'aria (secondo le prescrizioni della normativa) è abbondantemente inferiore a 500 metri, essendo di circa 300 metri (come confermato da altra schermata Google Maps, relativa appunto al raggio).
La circostanza che la distanza in base al criterio del raggio fosse pari a circa 300 metri non è del resto contestata dall'appellante, che fonda le proprie difese sulla misura del percorso pedonale (a suo dire, superiore a 500 metri).
A nulla vale poi la relazione di parte (doc. 3), peraltro tardivamente prodotta dall'appellante in grado di appello e pertanto inammissibile ex art. 345 III co. c.p.c., avendo ad oggetto un documento che ben poteva essere tempestivamente redatto e prodotto in primo grado. In ogni caso, tale relazione è generica, non precisando l'esatto percorso individuato, il tipo di strumentazione utilizzata per la misurazione e non fornendo i dati tecnici della misurazione effettuata. Inoltre la relazione calcola la pretesa distanza, adottando il criterio del percorso pedonale, in contrasto con quanto previsto dalla normativa in materia;
essa è pertanto irrilevante ai fini del decidere.
3. Il terzo motivo è allo stesso modo infondato.
Con tale motivo, l'odierno appellante contesta la sentenza di primo grado laddove essa ha applicato la delibera della Giunta della Regione Lombardia n. X/1274 del 24.1.2014, che avrebbe (secondo la tesi dell'appellante) novellato l'art. 5 della L.R. Lombardia n. 8/2013,
pagina 8 di 14 eludendone il disposto e prevedendo che la misurazione della distanza dei 500 metri debba avvenire in linea d'aria (criterio del raggio) e non secondo la distanza pedonale (criterio del percorso pedonale).
I rilievi di non sono condivisibili. Parte_1
Ai fini della decisione, è utile richiamare la normativa sul contrasto alla ludopatia, materia relativa alla tutela della salute e del governo del territorio, come stabilito dalla Corte
Costituzionale con sentenza 27/2019, e quindi attribuita alla legislazione concorrente. Secondo la Corte non è preclusa alle Regioni l'adozione di “misure tese a inibire l'esercizio di sale da gioco e di attrazione ubicate al di sotto di una distanza minima da luoghi considerati
"sensibili", al fine di prevenire il fenomeno della "ludopatia" e tutelare le fasce di consumatori più deboli.
In ambito nazionale, rilevano in materia le disposizioni del D.L. n. 158/2012 (Decreto
Balduzzi), che fissano linee programmatiche. Non essendo stato emanato il decreto ministeriale che avrebbe dovuto indicare i criteri anche relativi alle distanze dai luoghi sensibili, gli Enti locali, in particolare le Regioni, hanno legittimamente adottato la normativa in materia con previsioni puntuali (ved. sul punto Cons. St., sent., n. 2785/2024, secondo cui “le Regioni hanno competenza legislativa in materia di contrasto alla ludopatia, rientrando la disciplina delle conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli nella materia della salute e del governo del territorio, attribuite alla legislazione concorrente.
Tale competenza può essere esercitata anche in assenza di una normativa statale di coordinamento e nelle more dell'emanazione dei decreti ministeriali previsti dall'art. 7 co. 10 del D.L. 158/2012, non essendo necessaria la previa definizione di criteri uniformi a livello nazionale per legittimare l'adozione di misure regionali di prevenzione logistica delle ludopatie, basata su distanze minime dai luoghi sensibili”).
La Regione Lombardia, in particolare, è intervenuta con la L.R. 8/2013, disponendo all'art. 5 che “Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da GAP, è vietata la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, asili nido d'infanzia, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori”.
pagina 9 di 14 La disposizione prevede quindi che la Giunta Regionale determini in concreto la distanza tra i luoghi ove sono presenti apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e i cc.dd. “luoghi protetti” entro il limite massimo di cinquecento metri.
La Giunta Regionale, in attuazione della legge regionale, ha adottato la Delibera X/1274 del
24.1.2014, che prevede all'art. 4 quanto segue: “
1. Non è ammessa la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino entro la distanza di 500 metri dai luoghi sensibili come sopra definiti.
2. Tale distanza è calcolata autonomamente dai
Comuni considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile, ovvero un raggio di 500 metri dall'ingresso considerato come principale”.
Tale normativa ha sostituito e superato le previsioni di cui all'art. 15 del Regolamento
Comunale del Comune di “per la disciplina delle sale giochi e degli apparecchi di CP_2 trattenimento e svago” (approvato con delibera n. 18 del 28/03/2011), che prevedeva una distanza calcolata sulla base del percorso pedonale pubblico più breve.
La disciplina regionale è infatti incompatibile con quella comunale - in quanto fa riferimento per il calcolo della distanza al criterio del raggio e non a quello del percorso pedonale - e su questa prevale in forza del criterio gerarchico e del criterio cronologico, posto che, nella risoluzione dell'antinomia tra fonti, prevale la norma di grado superiore o successiva incompatibile.
Ciò premesso, non può essere condivisa la tesi dell'odierno appellante, oggetto del terzo motivo, relativa alla pretesa illegittimità della già citata D.G.R. Lombardia X/1274.
In primo luogo, non può condividersi la qualificazione della citata delibera della Giunta
Regionale quale atto amministrativo generale. L'atto amministrativo, infatti, pur generale che sia, è relativo a una determinata situazione concreta (e attua la funzione del “provvedere”); in questo caso, si è in presenza invece di un atto che detta regole generali e astratte, idonee ad essere applicate ripetutamente nel tempo (con funzione normativa).
L'art. 4 della Delibera della Giunta X/1274 non si pone inoltre in contrasto con l'art. 5 della legge regionale n. 8/2013; al contrario, è proprio l'art. 5 che rimette alla Giunta regionale la determinazione della distanza tra i luoghi in questione, con individuazione del solo limite massimo entro cui fissare in concreto tale distanza (500 mt) e potendone la Giunta specificare ambito ed effetti (ved. sul punto Cons. St. sentenza 2957/2017).
La Giunta regionale, attraverso il meccanismo descritto, ben poteva pertanto procedere ad individuare il criterio di calcolo della distanza, in quanto la legge regionale n. 8/2013 non aveva pagina 10 di 14 fissato alcuna indicazione in punto criterio di misurazione, limitandosi ad indicare la distanza massima consentita (500 mt).
Tale legge, come integrata dalla delibera della Giunta X/1274, è stata del resto più volte soggetta al vaglio degli organi giurisdizionali e non è mai stato rilevato alcun profilo di illegittimità della stessa;
anzi, l'adottato criterio del “raggio” è stato ritenuto legittimo, ragionevole e coerente con le finalità della normativa dettata in materia, anche considerata l'importanza del bene tutelato (la salute) (ved. Cons. St. sentenza n. 2785/2024, secondo cui:
“la determinazione della distanza in misura fissa di cinquecento metri dai luoghi sensibili, finalizzata alla protezione delle fasce deboli della popolazione con finalità eminentemente preventiva, realizza un ragionevole bilanciamento tra libertà di iniziativa economica e tutela della salute pubblica, concretizzando la clausola del mancato contrasto con l'utilità sociale di cui all'art. 41 secondo comma Cost.”; sent. n. 4859/2014).
In definitiva, la delibera regionale citata non può ritenersi in contrasto con la legge regionale e pertanto non deve essere disapplicata.
4. Con il quarto motivo, l'appellante deduce che la sentenza avrebbe errato nel ritenere chiaro il quadro normativo in materia (e anzi si sarebbe contraddetta per aver affermato, in un passaggio, che l'art. 33 III co. del Regolamento comunale avrebbe un “dettato contorto”). In ragione della complessità del quadro normativo, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare l'art. 6 D. Lgs. 150/2011, accogliendo l'opposizione per difetto di prova sulla responsabilità di . Parte_1
Il motivo è infondato.
In primo luogo, non ha alcuna rilevanza il fatto allegato dall'appellante, secondo cui l'Amministrazione comunale avrebbe autorizzato l'apertura di una sala scommesse di fronte al suo esercizio commerciale, determinando così una “confusione applicativa” delle norme.
Tale circostanza, innanzitutto, non è stata provata.
Ma anche laddove fosse vera, essa non avrebbe rilievo ai fini del decidere.
Infatti, in primo luogo, ben potrebbe l'Amministrazione emettere una sanzione amministrativa anche nei confronti della nuova sala scommesse;
inoltre, la pretesa confusione applicativa delle norme non può aver determinato la scelta dell'odierno appellante di installare le macchine da gioco nel suo bar, posto che la sala scommesse, secondo la stessa ricostruzione di Parte_1
è stata aperta in periodo successivo ai fatti oggetto di causa.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il quadro normativo in oggetto è chiaro e comprensibile anche per i privati.
pagina 11 di 14 La normativa, infatti, fa espresso riferimento al criterio del “raggio”. Essa è inoltre in vigore da oltre un decennio ed è stata oggetto di pronunce giurisprudenziali che non hanno ravvisato alcuna illegittimità o ambiguità. Infine, come rilevato dal Tribunale, sul sito istituzionale della
Regione Lombardia è presente una pagina specifica (“FAQ”), in cui viene chiarito espressamente che la misurazione della distanza dai luoghi sensibili è calcolata in linea d'aria e non con il criterio del percorso pedonale.
L'impianto legislativo e amministrativo permette pertanto al privato di conoscere e comprendere la regola a cui deve conformarsi.
Quanto all'espressione del Tribunale “dettato contorto”, espressione peraltro meramente incidentale, essa non è riferita al quadro normativo nel suo complesso, ma unicamente all'art. 33 III co. del Regolamento comunale.
5. L'appellante ha chiesto infine la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, per valutare la legittimità costituzionale dell'art. 5 comma 1-ter, lett. b) della L.R. Lombardia n. 8/2013 (con riferimento agli artt. 3, 41 e 97 Cost.), nella parte in cui tale articolo equipara a nuova installazione la sostituzione degli apparecchi preesistenti mediante stipula di un nuovo contratto con altro gestore, escludendo per contro dall'equiparazione la sostituzione di apparecchi per vetustà.
La questione è manifestamente infondata.
Non si ravvisa infatti alcun profilo di illegittimità costituzionale.
L'art. 5 comma 1-ter lett. b) della citata legge regionale non viola il principio di ragionevolezza
(art. 3 Cost.).
La sostituzione per vetustà è, infatti, cosa ben diversa dalla nuova installazione, dal rinnovo o dalla nuova stipulazione del contratto (anche con differente concessionario), in quanto con la sostituzione per vetustà si rimane nell'ambito dell'esecuzione di un contratto vigente.
Con la norma in esame, il legislatore regionale ha inteso tutelare l'attività d'impresa non intervenendo su contratti già stipulati e in corso di esecuzione. Tale esigenza di tutela non si pone invece nelle ipotesi di rinnovo o nuova stipulazione del contratto, laddove il rapporto obbligatorio viene costituito ex novo (come accaduto nel caso di specie).
Tale aspetto rileva, nel caso di specie, anche in forza del principio di autoresponsabilità. ha infatti deliberatamente deciso (a seguito di acquisto dell'azienda “Funny Bar Parte_1
di HI Santo”): 1) di far rimuovere le apparecchiature da gioco d'azzardo lecito, invece di proseguire il rapporto con il precedente gestore/concessionario; 2) di rimanere iscritto al registro “R.I.E.S.” dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli;
3) di procedere alla stipulazione di un nuovo contratto con un differente gestore/concessionario.
pagina 12 di 14 Va rilevato che il precedente titolare dell'esercizio commerciale “Funny Bar”, HI
Santo, aveva fatto installare gli apparecchi AWP presso il suo locale nel 1989, quindi in epoca precedente all'emanazione della legge regionale 8/2013, nonché della delibera X/1274 del gennaio 2014 (ved. doc. 6 di parte opponente). Intervenuta la cessione d'azienda nel 2020, quindi in epoca successiva all'entrata in vigore di tale normativa, ha chiesto e Parte_1
ottenuto la rimozione degli apparecchi, scegliendo di stipulare un contratto ex novo con differente gestore/concessionario e quindi ricadendo, per sua autonoma scelta, nell'ambito applicativo dell'art. 5, co. 1-ter, L.R. Lombardia 8/2013.
Quanto all'equiparazione tra nuova installazione e stipulazione di un nuovo contratto, anche con differente concessionario, essa si spiega tenendo conto della già richiamata finalità della normativa, volta a contrastare la ludopatia e a tutelare la salute, diritto che risulta prevalere, nel bilanciamento con la libertà di iniziativa economica, con valutazione del tutto ragionevole (ved.
C. Cost. sent. 27/2019 e Cons. Stato sent. 2785/2024, già richiamate). Tale finalità di tutela della salute pubblica costituisce peraltro una chiara scelta politica del legislatore regionale.
Come sopra accennato, non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 41 Cost. da parte della normativa regionale in oggetto, posto che essa non produce l'“effetto espulsivo” lamentato dall'odierno appellante. Va infatti rilevato che nessuna sanzione sarebbe stata irrogata se il locale dell'appellante avesse mantenuto la prevista distanza di almeno 500 mt in linea d'aria dalla scuola (ossia solo 200 mt più in là, rispetto alla posizione attuale).
Al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, la normativa regionale effettua un corretto bilanciamento tra diritti costituzionali (salute e libertà d'impresa).
Non si ravvisa infine alcun profilo di illegittimità della norma regionale, neppure con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 97 Cost.
Premesso che la contestazione dell'appellante sul punto è del tutto generica, va rilevato che la normativa in esame, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, permette all'Amministrazione di operare con assoluto rispetto del principio di buon andamento e di imparzialità. Attraverso la modifica dell'art. 5 da parte della L.R. Lombardia n. 11/2015, che ha introdotto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, il legislatore è intervenuto infatti con norme di interpretazione autentica fissando in modo chiaro e preciso i confini applicativi di tale normativa, prevedendo espressamente cosa debba considerarsi “nuova installazione” ed evitando così possibili interpretazioni errate o analogiche della disposizione.
Per tutti i motivi esposti, l'appello deve pertanto essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
pagina 13 di 14
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 672/2024, pubblicata il Parte_1
06/11/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che si liquidano in complessivi Euro 4.888,00 per compensi, di cui Euro 1.134,00 per la fase di studio,
Euro 921,00 per la fase introduttiva, Euro 922,00 per la fase di trattazione ed Euro
1.911,00 per la fase decisionale, oltre il 15% spese forfettarie ex art. 2 comma 2, D.M.
n. 55 del 2014 ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater D.P.R.
n. 115 del 2002, comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228 del 2012.
Così deciso, in Milano il 21/10/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Laura Sara Tragni
Provvedimento redatto in collaborazione con il MOT dott. Riccardo Rossi.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 24/04/2025 avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 672/2024, pubblicata il 06/11/2024 e non notificata
TRA
(C.F. ) in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1
rappresentante pro tempore della società (C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio degli avv. GEROSA MAURIZIO (C.F. ) e STEFANETTI C.F._2
MI ( ), elettivamente domiciliato in VIA NANI 7 C.F._3
MORBEGNO, presso lo studio dell'Avv. GEROSA MAURIZIO, giusta delega in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. GALLI CARLO MARIA (C.F. ), elettivamente C.F._4
domiciliato in VIA ASPROMONTE 13 LECCO, presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 672/2024, pubblicata il
06/11/2024, in materia di “Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81”
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CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma della sentenza di primo grado n. 672/2024 del
Tribunale di Lecco, Giudice Unico dott. Mirco Lombardi, nella causa civile di primo grado n.
371/2024 R.G., pubblicata in data 06.11.2024, non notificata, resa tra le stesse parti, così giudicare: in via preliminare: sospendere l'esecutività della sentenza impugnata e dell'ordinanza-ingiunzione opposta in primo grado sussistendo i presupposti del fumus e del periculum;
nel merito, in via principale:
- previa disapplicazione della D.G.R. della Lombardia n. X/2014 del 24.1.2014, art. all'art. 4
(“Determinazione della distanza”) comma 2, dichiarare nulla e comunque annullare
l'ordinanza ingiunzione n. 1/2024 del 27.01.2024 ritenuto il provvedimento viziato per quanto dedotto ai motivi che precedono, ovvero ritenuta l'insussistenza della condotta sanzionata ed errata la valutazione dei presupposti invocati nell'ordinanza opposta e per l'effetto disporre
l'annullamento e l'archiviazione del procedimento sanzionatorio nei confronti dei ricorrenti odierni appellanti;
nel merito, in via subordinata:
- accogliere l'opposizione in applicazione dell'art. 6 d.lgs. 150/2011 come meglio in atti;
in via gradata ed incidentale: rimettere gli atti alla Corte Costituzionale affinché valuti il disposto dell'art. 5 comma 1 ter
L.R. Lombardia n. 8/2023 con riferimento alla sua legittimità rispetto al disposto degli artt. 3,
41 e 97 Cost. come meglio illustrato in atti e con riserva di migliore illustrazione.
In punto spese: con vittoria di spese di causa di entrambi i gradi a favore di parte ricorrente”.
Per : Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reiectis adversis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: respingere la domanda incidentale di sospensione della sentenza gravata poiché non sussistono né sono dedotti i presupposti di legge.
IN VIA PRINCIPALE: respingere, perché manifestamente infondato in fatto e in diritto, anche sotto il profilo della presunta illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1 ter, della L.R.
Lombardia n 8/2013, l'appello proposto e per l'effetto confermare la sentenza n 672/2024 resa
pagina 2 di 14 dal Tribunale di Lecco, Dott. Mirco Lombardi, a definizione del giudizio n 371/2024 R.G. in data 22.10.2024, pubblicata in data 06.11.2024, non notificata.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e onorari del grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.2.2024, , in proprio e nella qualità di legale Parte_1 rappresentante della società titolare dell'esercizio Funny Bar di Colico, ha Controparte_1
proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 1/2024 emessa dal Controparte_2
il 27.1.2024 e notificata in pari data, con cui gli è stato intimato il pagamento della somma di euro 20.000,00 (oltre spese di procedura e notifica) per la violazione amministrativa di cui all'art. 5, I co., L.R. Lombardia n. 8/2013, stante l'installazione di apparecchi per gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110 comma 6 T.U.L.P.S. all'interno della “fascia di rispetto” da luoghi sensibili.
L'ordinanza-ingiunzione è fondata sul presupposto che nell'esercizio “Funny Bar” sono stati installati quattro apparecchi per gioco d'azzardo lecito, in violazione dell'art. 5 I co. L.R.
Lombardia n. 8/2013, nonostante il locale non mantenga la distanza - anche calcolata con margini di tolleranza - del raggio di almeno 500 (cinquecento) metri dai luoghi sensibili individuati nella disposizione, tra cui gli istituti scolastici di ogni ordine e grado (nella specie,
l'Istituto d'istruzione superiore “Marco Polo” di ). CP_2
Con l'opposizione, il ricorrente, oltre a chiedere in via preliminare la sospensione inaudita altera parte dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, ha lamentato: 1) il difetto di motivazione e il difetto assoluto di valutazione degli elementi difensivi presentati;
2) la mancanza dei presupposti previsti dalla legge nazionale di riferimento (individuata nell'art. 7 D.L. 13.9.2012
n. 158 - c.d. decreto Balduzzi), nonché dall'art. 15 del Regolamento Comunale;
3) l'erronea applicazione della normativa da parte del che, anziché basarsi sulla normativa CP_2
nazionale o sul regolamento comunale, aveva applicato la Delibera della Giunta Regione
Lombardia 10/1274 del 2014, mero atto amministrativo e non legislativo;
4) la mancanza dei presupposti per l'applicazione della sanzione, in quanto nessuna delle norme in materia farebbe riferimento alla mera sostituzione di apparecchi - come avvenuto nel caso di specie - ma solo alla prima installazione o all'installazione di apparecchi ulteriori rispetto a quelli già detenuti lecitamente. Il ricorrente ha invocato in via subordinata l'applicazione dell'art. 6 XI co. D.lgs.
150/2011, chiedendo comunque di accogliere l'opposizione per la mancanza di prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, e ciò sulla base del fatto che il quadro normativo in materia comporterebbe obiettive difficoltà interpretative.
pagina 3 di 14 Il Tribunale ha sospeso inaudita altera parte l'esecutorietà del provvedimento opposto e ha fissato udienza di comparizione parti.
Si è costituito il , contestando le deduzioni dell'opponente e ribadendo la Controparte_2
legittimità del provvedimento contestato.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Lecco, con la sentenza impugnata: i) ha rigettato il ricorso, ritenendo non rispettata la distanza di almeno 500 metri di cui alla normativa vigente in materia, come interpretata dalla giurisprudenza amministrativa;
ii) ha condannato il ricorrente alla rifusione in favore del resistente delle spese di lite.
Avverso la sentenza, ha proposto appello , in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante della chiedendo, in via preliminare, la sospensione Controparte_1 dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e dell'ordinanza-ingiunzione opposta;
nel merito, la riforma della sentenza per i motivi di seguito esposti.
Con il primo motivo si deduce “l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto motivato il provvedimento impugnato, nonostante assunto all'esito di un procedimento partecipato senza alcun riferimento ai rilievi della memoria difensiva del privato né alle ragioni utili a superarli”.
In sostanza, l'appellante ritiene che il provvedimento opposto violerebbe l'art. 3 L. 241/90 e che la sentenza impugnata avrebbe fatto leva sulla “conoscibilità” della contestazione, anziché soffermarsi sulla (secondo l'appellante) mancata “motivazione” dell'ordinanza-ingiunzione.
Il secondo motivo censura “l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha invertito l'onus probandi in capo alle parti” e, in ogni caso, l'“errata ricostruzione in fatto assunta in sentenza, circa la distanza pedonale esistente tra l'esercizio dell'appellante e l'istituto tecnico superiore preso a riferimento dal , distanza “che risulta invece superiore a 500 metri”. CP_2
L'appellante deduce che l'onere della prova che l'esercizio “Funny Bar” si trovi a una distanza inferiore a 500 metri da luoghi sensibili (attenendo al merito della contestazione) ricadrebbe sul
Quest'ultimo invece, nell'ordinanza-ingiunzione, non avrebbe dato atto dell'esistenza CP_2
di una misurazione e dei criteri di calcolo della stessa. Peraltro, gli estratti Google maps offerti in giudizio dal non avrebbero rilevanza probatoria, in quanto generici, indeterminati e CP_2
privi di valore tecnico-scientifico e ciò al contrario della relazione tecnica prodotta in grado di appello da (doc. 3). Il Tribunale avrebbe pertanto errato in punto di accertamento Parte_1 dell'illecito.
Con il terzo motivo, l'appellante contesta l'impugnata decisione, nella parte in cui ha ritenuto sussistente la violazione della normativa, contestata dall'amministrazione, “sebbene frutto dell'introduzione (da parte della Giunta Regionale con atto amministrativo generale) di un criterio che viola la legge regionale stessa”, con conseguente violazione e falsa applicazione pagina 4 di 14 “dei principi della legge statale in materia di giochi pubblici (art. 14, comma 2 lett. e), L.
11.3.2014 n. 23), dell'art. 5 della L.R. 8/2013 e del Regolamento comunale” e con “violazione dell'art. 190 del Codice della Strada”. Con siffatta doglianza, l'appellante lamenta che la
Giunta regionale - a cui viene demandato dalla legge della Regione Lombardia n. 8/2013 di determinare la distanza dai luoghi protetti entro la quale è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito - con la propria delibera (D.G.R. n. X/1274) avrebbe novellato la disposizione di legge citata - eludendone il disposto -, prevedendo che la misurazione della distanza dei 500 metri debba avvenire in linea d'aria e non secondo la distanza pedonale come
“notoriamente” avviene per i percorsi pedonali, secondo l'art. 190 Codice della Strada, con ciò introducendo “elementi costitutivi di una fattispecie di illecito amministrativo”.
Per tali ragioni, l'impugnante ha chiesto la disapplicazione della D.G.R. n. X/1274, in quanto atto amministrativo che violerebbe la norma regionale.
L'ultimo motivo riguarda la mancata applicazione dell'art. 6 D. Lgs. 150/2011, secondo cui “il
Giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”. L'attore sostiene infatti che, considerato l'assetto normativo in materia,
“niente affatto scontato” e caratterizzato dalla sovrapposizione di norme di rango diverso, vi sarebbe un'obiettiva difficoltà interpretativa per il privato, non risultando comprensibile la regola a cui ci si deve conformare. L'appellante impugna in particolare la parte della sentenza con cui il Tribunale, da un lato, definisce l'assetto normativo quale “dettato contorto”, dall'altro, contraddittoriamente, sostiene che “il quadro normativo appaia invece chiaro, coerente e comprensibile anche al privato”.
Da ultimo, l'appellante chiede venga sollevata questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 5, co. 1-ter, L.R. Lombardia n. 8/2013.
Sul punto, l'appellante deduce come il fatto che tale norma equipari alla lett. b) la nuova installazione alla stipulazione di un nuovo contratto anche con un differente concessionario
(come avvenuto nel caso di specie) violerebbe gli artt. 3, 41 e 97 Cost. In particolare, secondo l'appellante: I) con riguardo all'art. 3, vi sarebbe violazione del principio di ragionevolezza, in quanto la norma tratterebbe in egual modo situazione differenti, equiparando le attività di gioco preesistenti all'avvio di nuove attività, nonché trattando in modo diverso situazioni analoghe;
la sostituzione di apparecchi per vetustà non è infatti considerata nuova collocazione (art. 5, co.
1-quater), mentre lo è la sostituzione per esigenze differenti, tra cui quella del cambio del concessionario;
II) con riguardo all'art. 41 Cost., la normativa determinerebbe un “effetto espulsivo”, per inibizione di un'attività economica lecita e precedentemente autorizzata;
III) in pagina 5 di 14 relazione all'art. 97 Cost., sarebbero violati i principi del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione.
Fissata l'udienza di discussione, in data 9/10/2025, si è costituito in giudizio il CP_2
, contestando la fondatezza dei motivi addotti dall'appellante e chiedendo la reiezione
[...]
sia dell'istanza di sospensiva, ritenuta generica e apodittica, sia dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, anche sotto il profilo della ritenuta illegittimità costituzionale dell'art. 5, co. 1 ter, della L.R. Lombardia n. 8/2013. L'appellato ha pertanto chiesto la conferma della sentenza del Tribunale di Lecco.
All'udienza del 21.10.2025 le parti hanno discusso la causa e il Collegio ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo.
L'appello è infondato.
1. Quanto al primo motivo, va premesso che la normativa in tema di motivazione degli atti amministrativi è da rinvenirsi nell'art. 3 L. 241/1990 e, quanto alle sanzioni amministrative, nell'art. 18 L. 689/1981.
Entrambe le disposizioni richiedono che l'atto emesso dall'Amministrazione sia motivato (art. 3 L. 241/1990: “Ogni provvedimento […] deve essere motivato”; art. 18 L. 689/1981:
“L'autorità competente […] se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta […]”).
Con riferimento al contenuto della motivazione, l'art. 3 I co della L. 241/1990 prevede che “la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria” e ciò al fine di portare a conoscenza dei soggetti interessati i motivi che hanno portato l'Amministrazione ad adottare un provvedimento, anche al fine di poterne verificare la correttezza (e farla verificare dal Giudice).
L'interesse che viene così protetto è quello di evitare che l'operato della P.A. risulti oscuro e garantirne il controllo, evitando il fenomeno dei cc.dd. “ricorsi al buio”.
L'onere motivazionale dell'Amministrazione varia tuttavia di intensità con riguardo al provvedimento da adottare in concreto.
In alcuni casi, come quello di specie, l'esercizio del potere si esplica secondo schemi predeterminati rigidamente: l'Amministrazione è chiamata a verificare solamente la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma, senza discrezionalità.
Nel caso di specie, l'Amministrazione ha rispettato l'onere motivazionale richiesto per il tipo di provvedimento emanato, dando contezza dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione (in aderenza all'art. 3, I co., seconda parte, L. 241/1990).
pagina 6 di 14 La motivazione rispetta peraltro il tradizionale schema logico: premessa minore (fatto: distanza minore del raggio di 500 metri tra il “Funny Bar” e l'Istituto d'istruzione “Marco Polo”, luogo sensibile), premessa maggiore (norma: art. 5, I co., L.R. Lombardia n. 8/2013, come integrata dalla D.G.R. Lombardia n. X/1274, secondo cui è vietato che i locali contenenti apparecchi per il gioco d'azzardo lecito si trovino a una distanza inferiore al raggio di 500 metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado e da altri luoghi protetti), conclusione (applicazione della sanzione).
In tema di obbligo di motivazione dell'atto amministrativo, l'orientamento giurisprudenziale dominante ritiene peraltro che “l'obbligo di esame delle memorie e dei documenti non imponga un'analitica confutazione in merito a ogni argomento utilizzato dalle parti, essendo sufficiente un iter motivazionale che renda nella sostanza percepibile la ragione del mancato adeguamento dell'azione dell'amministrazione alle deduzioni difensive del privato” (ved. Cons.
St., n. 17/2008).
Il provvedimento opposto è pertanto congruamente motivato, risultando chiare e comprensibili le ragioni per cui l'Amministrazione ha sanzionato l'appellante e ha disatteso le “difese” di quest'ultimo, applicando il criterio del “raggio” nel calcolo della distanza prescritta dalla normativa in materia, anziché il criterio della distanza pedonale.
Inoltre, come precisato dal Tribunale, l'ordinanza impugnata richiama espressamente il verbale di accertamento n. 71/2023 del Comando di Polizia Locale di , secondo il modello della CP_2
motivazione per relationem, ammesso dall'art. 3, III co. L. 241/90.
Non risponde poi al vero che l'ordinanza-ingiunzione non abbia tenuto conto delle difese di
, avendo l'Amministrazione ridotto quantitativamente la sanzione irrogata Parte_1
(da Euro 60.000 a Euro 20.000), valutate le memorie difensive dell'odierno appellante.
2. Il secondo motivo è parimenti infondato.
L'appellante lamenta l'errata applicazione da parte del Tribunale delle regole in tema di onere della prova e l'irrilevanza probatoria degli estratti Google maps prodotti dal . Controparte_2
Sul punto, deve rilevarsi che - al di là della questione relativa all'efficacia probatoria delle schermate Google maps prodotte - è presente in atti il verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 71/2023 del Comando di Polizia Locale di il quale, avendo natura di CP_2
atto pubblico, ha efficacia di piena prova sino a querela di falso ex art. 2700 c.c. dei fatti accertati dai verbalizzanti senza margine di apprezzamento (ved. Cons. St. 664/2025, secondo cui “i rilievi svolti dagli agenti assumo una significativa valenza istruttoria, in quanto il relativo verbale di accertamento redatto in esito a sopralluoghi o ispezioni ha efficacia probatoria qualificata, cioè sino a querela di falso ex art. 2700 c.c., delle attività ivi riportate;
viceversa,
pagina 7 di 14 una perizia di parte, ancorché giurata, non è dotata di efficacia probatoria e pertanto non è qualificabile come mezzo di prova”).
Le risultanze del predetto verbale costituiscono un accertamento tecnico della distanza tra due luoghi, secondo il sistema metrico e senza apprezzamenti valutativi;
non sono pertanto contestabili in questa sede, avendo efficacia di “piena prova” dei fatti accertati, sino a querela di falso, non proposta dall'odierno appellante.
Non appare poi corretta l'argomentazione dell'appellante secondo cui “il Giudice ha ritenuto di assumere come prova niente altro che uno screeenshot di Google Maps (doc. 15 CP_2
resistente), privo di attendibilità alcuna ed in contrasto con altro strumento analogo offerto dal ricorrente sub doc. 7”, in quanto tale contrasto non è ravvisabile.
Il Giudice di prime cure (ved. pag. 7 della sentenza) non propende infatti apoditticamente per il documento Google Maps offerto dal (che calcola la distanza pedonale con percorso CP_2
che attraversa il parcheggio pubblico “San Giorgio”), a discapito di quello prodotto dall'odierno appellante (che effettua il calcolo del percorso pedonale senza “tagliare” per il suddetto parcheggio). Il Tribunale basa la decisione sull'applicazione del criterio del raggio, sul già citato verbale di accertamento e sui documenti prodotti dal convenuto, che attestano che la distanza calcolata correttamente in linea d'aria (secondo le prescrizioni della normativa) è abbondantemente inferiore a 500 metri, essendo di circa 300 metri (come confermato da altra schermata Google Maps, relativa appunto al raggio).
La circostanza che la distanza in base al criterio del raggio fosse pari a circa 300 metri non è del resto contestata dall'appellante, che fonda le proprie difese sulla misura del percorso pedonale (a suo dire, superiore a 500 metri).
A nulla vale poi la relazione di parte (doc. 3), peraltro tardivamente prodotta dall'appellante in grado di appello e pertanto inammissibile ex art. 345 III co. c.p.c., avendo ad oggetto un documento che ben poteva essere tempestivamente redatto e prodotto in primo grado. In ogni caso, tale relazione è generica, non precisando l'esatto percorso individuato, il tipo di strumentazione utilizzata per la misurazione e non fornendo i dati tecnici della misurazione effettuata. Inoltre la relazione calcola la pretesa distanza, adottando il criterio del percorso pedonale, in contrasto con quanto previsto dalla normativa in materia;
essa è pertanto irrilevante ai fini del decidere.
3. Il terzo motivo è allo stesso modo infondato.
Con tale motivo, l'odierno appellante contesta la sentenza di primo grado laddove essa ha applicato la delibera della Giunta della Regione Lombardia n. X/1274 del 24.1.2014, che avrebbe (secondo la tesi dell'appellante) novellato l'art. 5 della L.R. Lombardia n. 8/2013,
pagina 8 di 14 eludendone il disposto e prevedendo che la misurazione della distanza dei 500 metri debba avvenire in linea d'aria (criterio del raggio) e non secondo la distanza pedonale (criterio del percorso pedonale).
I rilievi di non sono condivisibili. Parte_1
Ai fini della decisione, è utile richiamare la normativa sul contrasto alla ludopatia, materia relativa alla tutela della salute e del governo del territorio, come stabilito dalla Corte
Costituzionale con sentenza 27/2019, e quindi attribuita alla legislazione concorrente. Secondo la Corte non è preclusa alle Regioni l'adozione di “misure tese a inibire l'esercizio di sale da gioco e di attrazione ubicate al di sotto di una distanza minima da luoghi considerati
"sensibili", al fine di prevenire il fenomeno della "ludopatia" e tutelare le fasce di consumatori più deboli.
In ambito nazionale, rilevano in materia le disposizioni del D.L. n. 158/2012 (Decreto
Balduzzi), che fissano linee programmatiche. Non essendo stato emanato il decreto ministeriale che avrebbe dovuto indicare i criteri anche relativi alle distanze dai luoghi sensibili, gli Enti locali, in particolare le Regioni, hanno legittimamente adottato la normativa in materia con previsioni puntuali (ved. sul punto Cons. St., sent., n. 2785/2024, secondo cui “le Regioni hanno competenza legislativa in materia di contrasto alla ludopatia, rientrando la disciplina delle conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli nella materia della salute e del governo del territorio, attribuite alla legislazione concorrente.
Tale competenza può essere esercitata anche in assenza di una normativa statale di coordinamento e nelle more dell'emanazione dei decreti ministeriali previsti dall'art. 7 co. 10 del D.L. 158/2012, non essendo necessaria la previa definizione di criteri uniformi a livello nazionale per legittimare l'adozione di misure regionali di prevenzione logistica delle ludopatie, basata su distanze minime dai luoghi sensibili”).
La Regione Lombardia, in particolare, è intervenuta con la L.R. 8/2013, disponendo all'art. 5 che “Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da GAP, è vietata la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, asili nido d'infanzia, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori”.
pagina 9 di 14 La disposizione prevede quindi che la Giunta Regionale determini in concreto la distanza tra i luoghi ove sono presenti apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e i cc.dd. “luoghi protetti” entro il limite massimo di cinquecento metri.
La Giunta Regionale, in attuazione della legge regionale, ha adottato la Delibera X/1274 del
24.1.2014, che prevede all'art. 4 quanto segue: “
1. Non è ammessa la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino entro la distanza di 500 metri dai luoghi sensibili come sopra definiti.
2. Tale distanza è calcolata autonomamente dai
Comuni considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile, ovvero un raggio di 500 metri dall'ingresso considerato come principale”.
Tale normativa ha sostituito e superato le previsioni di cui all'art. 15 del Regolamento
Comunale del Comune di “per la disciplina delle sale giochi e degli apparecchi di CP_2 trattenimento e svago” (approvato con delibera n. 18 del 28/03/2011), che prevedeva una distanza calcolata sulla base del percorso pedonale pubblico più breve.
La disciplina regionale è infatti incompatibile con quella comunale - in quanto fa riferimento per il calcolo della distanza al criterio del raggio e non a quello del percorso pedonale - e su questa prevale in forza del criterio gerarchico e del criterio cronologico, posto che, nella risoluzione dell'antinomia tra fonti, prevale la norma di grado superiore o successiva incompatibile.
Ciò premesso, non può essere condivisa la tesi dell'odierno appellante, oggetto del terzo motivo, relativa alla pretesa illegittimità della già citata D.G.R. Lombardia X/1274.
In primo luogo, non può condividersi la qualificazione della citata delibera della Giunta
Regionale quale atto amministrativo generale. L'atto amministrativo, infatti, pur generale che sia, è relativo a una determinata situazione concreta (e attua la funzione del “provvedere”); in questo caso, si è in presenza invece di un atto che detta regole generali e astratte, idonee ad essere applicate ripetutamente nel tempo (con funzione normativa).
L'art. 4 della Delibera della Giunta X/1274 non si pone inoltre in contrasto con l'art. 5 della legge regionale n. 8/2013; al contrario, è proprio l'art. 5 che rimette alla Giunta regionale la determinazione della distanza tra i luoghi in questione, con individuazione del solo limite massimo entro cui fissare in concreto tale distanza (500 mt) e potendone la Giunta specificare ambito ed effetti (ved. sul punto Cons. St. sentenza 2957/2017).
La Giunta regionale, attraverso il meccanismo descritto, ben poteva pertanto procedere ad individuare il criterio di calcolo della distanza, in quanto la legge regionale n. 8/2013 non aveva pagina 10 di 14 fissato alcuna indicazione in punto criterio di misurazione, limitandosi ad indicare la distanza massima consentita (500 mt).
Tale legge, come integrata dalla delibera della Giunta X/1274, è stata del resto più volte soggetta al vaglio degli organi giurisdizionali e non è mai stato rilevato alcun profilo di illegittimità della stessa;
anzi, l'adottato criterio del “raggio” è stato ritenuto legittimo, ragionevole e coerente con le finalità della normativa dettata in materia, anche considerata l'importanza del bene tutelato (la salute) (ved. Cons. St. sentenza n. 2785/2024, secondo cui:
“la determinazione della distanza in misura fissa di cinquecento metri dai luoghi sensibili, finalizzata alla protezione delle fasce deboli della popolazione con finalità eminentemente preventiva, realizza un ragionevole bilanciamento tra libertà di iniziativa economica e tutela della salute pubblica, concretizzando la clausola del mancato contrasto con l'utilità sociale di cui all'art. 41 secondo comma Cost.”; sent. n. 4859/2014).
In definitiva, la delibera regionale citata non può ritenersi in contrasto con la legge regionale e pertanto non deve essere disapplicata.
4. Con il quarto motivo, l'appellante deduce che la sentenza avrebbe errato nel ritenere chiaro il quadro normativo in materia (e anzi si sarebbe contraddetta per aver affermato, in un passaggio, che l'art. 33 III co. del Regolamento comunale avrebbe un “dettato contorto”). In ragione della complessità del quadro normativo, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare l'art. 6 D. Lgs. 150/2011, accogliendo l'opposizione per difetto di prova sulla responsabilità di . Parte_1
Il motivo è infondato.
In primo luogo, non ha alcuna rilevanza il fatto allegato dall'appellante, secondo cui l'Amministrazione comunale avrebbe autorizzato l'apertura di una sala scommesse di fronte al suo esercizio commerciale, determinando così una “confusione applicativa” delle norme.
Tale circostanza, innanzitutto, non è stata provata.
Ma anche laddove fosse vera, essa non avrebbe rilievo ai fini del decidere.
Infatti, in primo luogo, ben potrebbe l'Amministrazione emettere una sanzione amministrativa anche nei confronti della nuova sala scommesse;
inoltre, la pretesa confusione applicativa delle norme non può aver determinato la scelta dell'odierno appellante di installare le macchine da gioco nel suo bar, posto che la sala scommesse, secondo la stessa ricostruzione di Parte_1
è stata aperta in periodo successivo ai fatti oggetto di causa.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il quadro normativo in oggetto è chiaro e comprensibile anche per i privati.
pagina 11 di 14 La normativa, infatti, fa espresso riferimento al criterio del “raggio”. Essa è inoltre in vigore da oltre un decennio ed è stata oggetto di pronunce giurisprudenziali che non hanno ravvisato alcuna illegittimità o ambiguità. Infine, come rilevato dal Tribunale, sul sito istituzionale della
Regione Lombardia è presente una pagina specifica (“FAQ”), in cui viene chiarito espressamente che la misurazione della distanza dai luoghi sensibili è calcolata in linea d'aria e non con il criterio del percorso pedonale.
L'impianto legislativo e amministrativo permette pertanto al privato di conoscere e comprendere la regola a cui deve conformarsi.
Quanto all'espressione del Tribunale “dettato contorto”, espressione peraltro meramente incidentale, essa non è riferita al quadro normativo nel suo complesso, ma unicamente all'art. 33 III co. del Regolamento comunale.
5. L'appellante ha chiesto infine la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, per valutare la legittimità costituzionale dell'art. 5 comma 1-ter, lett. b) della L.R. Lombardia n. 8/2013 (con riferimento agli artt. 3, 41 e 97 Cost.), nella parte in cui tale articolo equipara a nuova installazione la sostituzione degli apparecchi preesistenti mediante stipula di un nuovo contratto con altro gestore, escludendo per contro dall'equiparazione la sostituzione di apparecchi per vetustà.
La questione è manifestamente infondata.
Non si ravvisa infatti alcun profilo di illegittimità costituzionale.
L'art. 5 comma 1-ter lett. b) della citata legge regionale non viola il principio di ragionevolezza
(art. 3 Cost.).
La sostituzione per vetustà è, infatti, cosa ben diversa dalla nuova installazione, dal rinnovo o dalla nuova stipulazione del contratto (anche con differente concessionario), in quanto con la sostituzione per vetustà si rimane nell'ambito dell'esecuzione di un contratto vigente.
Con la norma in esame, il legislatore regionale ha inteso tutelare l'attività d'impresa non intervenendo su contratti già stipulati e in corso di esecuzione. Tale esigenza di tutela non si pone invece nelle ipotesi di rinnovo o nuova stipulazione del contratto, laddove il rapporto obbligatorio viene costituito ex novo (come accaduto nel caso di specie).
Tale aspetto rileva, nel caso di specie, anche in forza del principio di autoresponsabilità. ha infatti deliberatamente deciso (a seguito di acquisto dell'azienda “Funny Bar Parte_1
di HI Santo”): 1) di far rimuovere le apparecchiature da gioco d'azzardo lecito, invece di proseguire il rapporto con il precedente gestore/concessionario; 2) di rimanere iscritto al registro “R.I.E.S.” dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli;
3) di procedere alla stipulazione di un nuovo contratto con un differente gestore/concessionario.
pagina 12 di 14 Va rilevato che il precedente titolare dell'esercizio commerciale “Funny Bar”, HI
Santo, aveva fatto installare gli apparecchi AWP presso il suo locale nel 1989, quindi in epoca precedente all'emanazione della legge regionale 8/2013, nonché della delibera X/1274 del gennaio 2014 (ved. doc. 6 di parte opponente). Intervenuta la cessione d'azienda nel 2020, quindi in epoca successiva all'entrata in vigore di tale normativa, ha chiesto e Parte_1
ottenuto la rimozione degli apparecchi, scegliendo di stipulare un contratto ex novo con differente gestore/concessionario e quindi ricadendo, per sua autonoma scelta, nell'ambito applicativo dell'art. 5, co. 1-ter, L.R. Lombardia 8/2013.
Quanto all'equiparazione tra nuova installazione e stipulazione di un nuovo contratto, anche con differente concessionario, essa si spiega tenendo conto della già richiamata finalità della normativa, volta a contrastare la ludopatia e a tutelare la salute, diritto che risulta prevalere, nel bilanciamento con la libertà di iniziativa economica, con valutazione del tutto ragionevole (ved.
C. Cost. sent. 27/2019 e Cons. Stato sent. 2785/2024, già richiamate). Tale finalità di tutela della salute pubblica costituisce peraltro una chiara scelta politica del legislatore regionale.
Come sopra accennato, non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 41 Cost. da parte della normativa regionale in oggetto, posto che essa non produce l'“effetto espulsivo” lamentato dall'odierno appellante. Va infatti rilevato che nessuna sanzione sarebbe stata irrogata se il locale dell'appellante avesse mantenuto la prevista distanza di almeno 500 mt in linea d'aria dalla scuola (ossia solo 200 mt più in là, rispetto alla posizione attuale).
Al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, la normativa regionale effettua un corretto bilanciamento tra diritti costituzionali (salute e libertà d'impresa).
Non si ravvisa infine alcun profilo di illegittimità della norma regionale, neppure con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 97 Cost.
Premesso che la contestazione dell'appellante sul punto è del tutto generica, va rilevato che la normativa in esame, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, permette all'Amministrazione di operare con assoluto rispetto del principio di buon andamento e di imparzialità. Attraverso la modifica dell'art. 5 da parte della L.R. Lombardia n. 11/2015, che ha introdotto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, il legislatore è intervenuto infatti con norme di interpretazione autentica fissando in modo chiaro e preciso i confini applicativi di tale normativa, prevedendo espressamente cosa debba considerarsi “nuova installazione” ed evitando così possibili interpretazioni errate o analogiche della disposizione.
Per tutti i motivi esposti, l'appello deve pertanto essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 672/2024, pubblicata il Parte_1
06/11/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che si liquidano in complessivi Euro 4.888,00 per compensi, di cui Euro 1.134,00 per la fase di studio,
Euro 921,00 per la fase introduttiva, Euro 922,00 per la fase di trattazione ed Euro
1.911,00 per la fase decisionale, oltre il 15% spese forfettarie ex art. 2 comma 2, D.M.
n. 55 del 2014 ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater D.P.R.
n. 115 del 2002, comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228 del 2012.
Così deciso, in Milano il 21/10/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Laura Sara Tragni
Provvedimento redatto in collaborazione con il MOT dott. Riccardo Rossi.
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