Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/03/2025, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE -SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Così composta:
Benedetta Orsetta Thellung de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Maria Delle Donne Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 553 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Michele Vietti che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
con domicilio eletto presso lo studio degli Avv.ti Paola Potenza e Antonio Armentano, che la rappresentano e difendono per mandato in atti
( C.F. ) Controparte_2 CodiceFiscale_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Pietro Ruzza e Silvia Rainaldi che la rappresentano e difendono per mandato in atti
APPELLATE
( C.F. ) Controparte_3 CodiceFiscale_2
( C.F. ) CP_4 CodiceFiscale_3
APPELLATI CONTUMACI
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 56011/2017 ) la curatela del
[...]
( dichiarato con sentenza 186 del tre marzo 2016 ) conveniva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese, Controparte_1
, e
[...] Controparte_2 CP_4 Controparte_3
Affermava in particolare quanto segue.
In base alla documentazione reperita dal curatore risultavano rapporti “opachi” tra e la convenuta, quest'ultima specializzata nella gestione di strutture Parte_1 CP alberghiere di lusso tra cui il Parco dei Principi Grand Hotel & SPA in Roma;
l'amministratore nominato il trentuno gennaio 2012 era solo formalmente tale, dovendosi Controparte_3 riferire gli atti di concreta gestione a ( socio fondatore e titolare di quote fino CP_4 al ventuno novembre 2008 nonché amministratore dal ventisei giugno 2007 al nove novembre 2008 e dal dodici maggio 2009 al trentuno gennaio 2012 ) e ad Controparte_2
(titolare di una procura speciale a stipulare transazioni rilasciata con rogito del trentuno luglio 2012).
A fronte di richiesta del curatore, nonostante l'esistenza di evidenze contabili bancarie dal
2009 aveva inviato, con riferimento alla struttura alberghiera sopra indicata, un CP contratto di appalto peraltro datato solo primo luglio 2010 avente ad oggetto “ l'esecuzione dei servizi di pulizia cucine e luoghi comuni, rifacimento stanze, pasticceria, facchinaggio e manutenzioni varie….”. Era altresì specificato che “l'Appaltatore dovrà svolgere i servizi affidati in piena autonomia gestionale e organizzativa” e che “per l'esecuzione del presente contratto l'Appaltatore utilizzerà lavoratori regolarmente assunti con contratto di lavoro subordinato e/o soci” . Era prevista la durata era di un anno + uno rinnovabile per lo stesso periodo, salva disdetta da comunicare almeno due mesi prima.
2 Nel corso dell'appalto era stata posta in liquidazione con atto del 4 aprile 2012, Parte_1 iscritto il 6 giugno 2012, per riduzione del capitale sociale sotto il minimo legale;
la delibera era stata peraltro revocata con atto del diciannove luglio 2012, iscritto il 19 ottobre 2012 nonostante perdurassero le cause su cui si era basata la precedente messa in liquidazione.
L'appalto si era svolto fino al trenta giugno 2012 essendo intervenuta disdetta di
. Parte_1
Con atto del primo agosto 2012, sottoscritto per da in forza di Parte_1 Controparte_2 procura rilasciata il giorno prima, le parti avevano dato atto dello scioglimento del rapporto dal trenta giugno con un credito residuo di pari a € 590.177,76; era stato Parte_1 peraltro contestualmente indicato un debito di quest'ultima verso i propri dipendenti per le retribuzioni di giugno pari a € 112.409,00 netti e per competenze di fine rapporto pari a
€369.118,55 netti.
Nel medesimo atto aveva delegato al pagamento di dette somme;
per Parte_1 CP adempiere poi ad altri eventuali obblighi di pagamento sempre relativi ai lavoratori l'aveva autorizzata a trattenere il residuo ( € 108.650,20 ) e le aveva consegnato quattordici vaglia cambiari di € 10.000,00 ciascuno con l'avallo di ( che non rivestiva alcuna CP_4 carica essendo cessato da quella di amministratore il trentuno gennaio 2012 ), non cedibili e con la scadenza in bianco.
I lavoratori erano passati alle dipendenze di dal primo luglio 2012. CP
Con scrittura del due luglio 2014, sottoscritta per da , le parti Parte_1 Controparte_2 avevano dato atto di aver effettuato tutti i conteggi finali;
i pagamenti delle spettanze lavorative da parte di erano risultate superiori di € 37.551,19 rispetto alla somma CP oggetto di delegazione;
era stato quindi emesso da un assegno di detto importo Parte_1
a firma in favore di ed era dato atto della restituzione delle cambiali Controparte_3 CP tranne quattro trattenute a garanzia del buon fine dell'assegno.
Con scrittura del sedici luglio 2014 firmata per di AL LA, le parti Parte_1 avevano dato atto dell'incasso dell'assegno, della restituzione delle quattro cambiali e del fatto di non avere più nulla a pretendere tra le stesse;
era stata allegata una liberatoria a firma che peraltro secondo la curatela presentava chiari indici di falsità. Controparte_3
Riferiva parte attrice di aver già intrapreso azione revocatoria per la delegazione di pagamento.
3 Proponeva azione di responsabilità ex art. 146 L.F. e 2394 bis c.c. nei confronti dei convenuti per i danni arrecati al fallimento a causa del mancato incasso della somma di € 590.177,76, costituente credito certo, liquido ed esigibile e a causa della risoluzione del rapporto contrattuale che avrebbe invece costituito fonte di sicuro e significativo guadagno il tutto in un contesto di forte indebitamento con il fisco risultante dallo stato passivo.
In particolare sosteneva :
a) dal dodici gennaio 2012 le quote sociali erano state trasferite a soggetti di comodo;
b) non vi era stata alcuna disdetta per cui alla data del primo agosto 2012 il contratto era ancora in essere;
c) la scrittura del primo agosto 2012 avrebbe dovuto intendersi come risoluzione consensuale o recesso, atto negoziale esulante dai poteri di conferiti Controparte_2 con la procura e comunque sarebbe stata necessaria una preventiva delibera assembleare;
di conseguenza aveva agito come amministratore di Controparte_2 fatto;
d) era a conoscenza della situazione di insolvenza di , come CP Parte_1 riscontrabile anche dall'anomalo rilascio di cambiali a garanzia avallate da soggetto che all'epoca non rivestiva alcun ruolo formale nella società ma ne era amministratore di fatto;
e) aveva acquisito il vantaggio di escludere il rischio di pagare il corrispettivo a poi CP essere chiamata in via solidale dai dipendenti di a pagare retribuzioni e Parte_1
TFR in via solidale con;
CP
f) quest'ultima, abusando della dipendenza economica di , l'aveva poi Parte_1 spinta verso una situazione di illiquidità finanziaria non pagandole il corrispettivo per indurla a rinunciare all'appalto e a cedere di fatto gratuitamente un ramo aziendale
“ben avviato e dotato di tutte le comprovate competenze e specializzazioni necessarie alla non banale gestione di un'attività alberghiera di lusso” risparmiando sui costi relativi al guadagno di in caso di prosieguo del rapporto contrattuale;
Parte_1
g) i lavoratori licenziati da erano stati subito riassunti da , di fatto Parte_1 CP attuando un trasferimento senza soluzione di continuità di personale particolarmente qualificato senza che di detta circostanza fosse dato atto nella scrittura del primo agosto h) l'operazione aveva creato un danno agli altri creditori di;
Parte_1
4 i) la revoca dello stato di liquidazione, asseritamente motivata con prospettive di sviluppo aziendale e ripianamento delle perdite senza che vi fosse alcun fondamento, era stata deliberata da un'assemblea ordinaria e non straordinaria ed era stata finalizzata unicamente a consentire il trasferimento occulto del ramo di azienda con rinuncia al credito che invece avrebbe potuto essere tranquillamente azionato con un decreto ingiuntivo così dando una possibilità a di continuare ad operare;
Parte_1
j) non vi era documentazione a sostegno dell'effettivo adempimento della delegazione di pagamento;
k) il danno consisteva nel mancato incasso di € 590.177,76, nel mancato conseguimento dell'utile di impresa derivante dal prosieguo del contratto per un biennio fino al trenta giugno 2014 ( quantificato in € 5.167.497,94 netti ) , nel venir meno del capitale umano consistente in personale altamente specializzato (calcolato in € 2.057.821,80).
Si costituiva solo , sostenendo il difetto di legittimazione passiva relativamente CP all'azione di responsabilità degli amministratori, affermando l'abusivo utilizzo dello strumento processuale in quanto già la delegazione di pagamento era oggetto di azione revocatoria, contestando tutta la ricostruzione argomentativa di parte attrice e chiedendo il rigetto della domanda oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c..
Gli altri convenuti rimanevano contumaci.
Il Tribunale con sentenza definitiva 10310/2022, ritenuta la legittimazione passiva di CP così statuiva : “Rigetta le domande proposte dal fallimento n. 186/2016 Parte_1 avverso , , e la società Controparte_2 CP_4 Controparte_3 [...]
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da Controparte_1
3) compensa le spese di lite tra le Controparte_1 parti costituite.”
La curatela proponeva appello e concludeva chiedendo : “Riformare la sentenza n.
10310/2022, depositata in data 27 giugno 2022, pronunciata dal Tribunale di Roma a definizione del giudizio R.G. 56011/2017 e per l'effetto: previo ordine ad , ai sensi CP dell'art. 210 c.p.c., di esibire: - il contratto di appalto che ha regolato il rapporto inter partes precedentemente alla stipula del contratto del 1° luglio 2010; copia di tutte le fatture emesse nel tempo d a carico d e i relativi registri Iva di quest'ultima; la Parte_1 CP documentazione di idonea a quantificare analiticamente i costi dalla stessa società CP
5 sostenuti, a seguito dell'acquisto del ramo aziendale in data 30 giugno 2012, per l'esecuzione dei servizi prima effettuati da (a titolo meramente esemplificativo e non Parte_1 esaustivo: i. buste paga dei dipendenti assunti;
ii. fatture passive per l'acquisto dei materiali per la gestione del servizio di pulizia dell'Hotel “Parco dei Principi” (saponi, scope, divise, detergenti ecc. ecc.); eventuale documentazione attestante l'impossibilità di affidare a servizi ulteriori rispetto a quelli da questa svolti sino al 31 dicembre 2011; elenco Parte_1 del personale precedentemente in capo assunto nel tempo d e di quello Parte_1 CP dalla stess ancora attualmente impiegato;
previa disposizione di idonea C.T.U., volta CP
a confermare la quantificazione del danno operata dal Fallimento, sui seguenti quesiti: i)Dica il C.T.U., sulla base della documentazione in atti, se, per effetto della risoluzione del rapporto contrattuale in essere con – a far data dal 1° luglio 2012 – si sia vista CP Parte_1 costretta a rinunciare a margini e utilità economiche, provvedendo alla relativa quantificazione;
ii) Valuti il C.T.U., sulla base della documentazione in atti e delle tecniche e metodi di analisi previsti dalle scienze economico-aziendali, il valore (economico) attribuibile al c.d. capitale umano d assunto d nel mese di luglio 2012; Parte_1 CP
iii) Provveda il C.T.U., in coerenza con le risultanze delle analisi di cui ai punti che precedono, alla quantificazione del complessivo danno subito da per effetto: (i) Parte_1 dell'interruzione dell'appalto precedentemente in essere con;
e (ii) del trasferimento CP alla medesima del ramo d'azienda di proprietà d;
accertare e dichiarare CP Parte_1 la responsabilità solidale dei signori , e in Controparte_2 CP_4 Controparte_3 concorso con in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, per gli atti dagli stessi compiuti in pregiudizio di Parte_1
e per il danno che ne è conseguito a carico di quest'ultima società, per i motivi tutti
[...] dedotti in narrativa;
per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare i signori , Controparte_2
e e CP_4 Controparte_3 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro e ciascuno secondo il rispettivo titolo di responsabilità, al risarcimento, a favore del Parte_1
n. 186/2016 del Tribunale di Roma, di tutti i conseguenti danni, nella misura di
€7.225.319,74 o in quel maggiore o minore importo risultante dalla istruzione probatoria esperenda o da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., in ogni caso maggiorato di interessi e rivalutazione dalla data del fatto (30 giugno 2012 o altra data ritenuta di
6 giustizia) sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre a
IVA, CPA e spese generali come per legge di entrambi i gradi del giudizio”.
Si costituiva che concludeva chiedendo : “ confermare la sentenza di primo CP grado e, per l'effetto, rigettare le domande tutte proposte dall'appellante; condannare l'appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in maniera esemplare.
In via istruttoria, fermo restando che, anche alla luce di quanto sopra esposto, è evidente che la presente causa ha natura documentale, tuttavia, per mero tuziorismo difensivo, con il presente atto la chiede ammettersi la prova testimoniale richiesta nella CP seconda memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. sulle circostanze ivi capitolate….
Con riferimento alle avverse istanze istruttorie, se ne rileva la palese infondatezza, oltre che inconferenza, e, sul punto, si ripropongono le difese già articolate nella terza memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c.:….”
Si costituiva che concludeva chiedendo : “rigettare tutte le domande spiegate Controparte_2 dalla parte appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni allegate e dedotte nel presente atto, e, per l'effetto, confermare la sentenza n.10310/2022 pubblicata il ventisette giugno 2022 dal Tribunale ordinario di Roma nel corso del procedimento iscritto al RGN. 56011/2017”.
Gli altri appellati non si costituivano nonostante la ritualità della notifica dell'appello ed erano quindi dichiarati contumaci.
La Corte all'esito dell'udienza del ventisette gennaio 2025, trattata in forma scritta come da decreto del venticinque novembre 2024, riservava la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante sostiene l'erroneità della sentenza “per avere il tribunale ritenuto che il sig. e la sig.ra non abbiano CP_4 Controparte_2 agito quali amministratori di fatto d ” Parte_1
7 Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante sostiene l'erroneità della sentenza “per avere il tribunale omesso di considerare il contesto in cui si sono verificati i fatti di causa ed aver conseguentemente ritenuto che le condotte dedotte dal fallimento non integrino atti di mala gestio – omesso esame di un fatto decisivo – violazione e falsa applicazione degli artt.
115 e 116 c.p.c.”.
In particolare si afferma che il Tribunale, escludendo la mala gestio, avrebbe effettuato una valutazione atomistica dell'operazione trascurando di considerarla nell'insieme; se così avesse fatto avrebbe potuto evincere come tutti i singoli atti “si inseriscono, invece, in un unico disegno (chiaramente delineato dai documenti prodotti) volto a depauperare a vantaggio di , che si è di fatto appropriata del ramo di azienda dedicato Parte_1 CP all'esecuzione del Contratto di Appalto senza corrispondere alcun corrispettivo”.
Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante sostiene l'erroneità e contraddittorietà della sentenza “nella parte in cui il tribunale ha ritenuto non configurabile, nel caso di specie, una cessione occulta di ramo di azienda – violazione e falsa applicazione degli artt. e ss. 2555
c.c.”
Con il quarto motivo l'appellante sostiene l' erroneità della sentenza “nella parte in cui il tribunale ha ritenuto insussistente un abuso di dipendenza economica da parte di icem a danno d ” Parte_1
Con il quinto motivo l'appellante prospetta un calcolo del danno effettivo asseritamente arrecato dall'asserita condotta di mala gestio.
Con il sesto motivo, riguardante l'elemento soggettivo, l'appellante sostiene che “ i comportamenti degli amministratori (anche di fatto) d integrano atti di mala gestio e CP infedeltà verso la Società, rispetto ai quali è stata non soltanto compartecipe, ma CP promotrice a proprio esclusivo vantaggio….Le previsioni della Scrittura Privata dimostrano com abbia agito nella piena consapevolezza della situazione di illiquidità in cui versava CP
(situazione che peraltro aveva essa stessa determinato) e con il preciso scopo, Parte_1 da un lato, di garantire la prosecuzione dei servizi già oggetto del Contratto di Appalto acquisendo (a costo zero) il ramo d'azienda all'uopo necessario e, dall'altro lato, di non subire perdite in dipendenza della responsabilità solidale prevista a carico del committente”.
Il secondo, terzo quarto e sesto motivo sono infondati.
8 L'azione proposta riguarda la responsabilità degli amministratori e di in concorso con CP gli stessi per atti di mala gestio mentre in altri giudizi è stata proposta azione revocatoria per le somme oggetto di delegazione e per il versamento del conguaglio.
Il parametro fondamentale per valutare la sussistenza di mala gestio è delineato come segue costantemente e condivisibilmente dalla Corte di Cassazione (da ultimo 10742/2024)
“….l'insindacabilità del merito delle scelte di gestione trova un limite nella ragionevolezza delle stesse, da valutarsi ex ante secondo i parametri della diligenza del mandatario, tenendo conto dell'eventuale mancata adozione da parte degli amministratori delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per quel tipo di scelta e della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, di talché, una volta verificatane l'irragionevolezza, gli amministratori rispondono dei danni conseguenti alla cagionata insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare le ragioni del ceto creditorio”.
Passando al caso di specie.
L'operazione, osserva il Collegio, è stata delineata tra luglio e agosto 2012 ( le scritture del
2014 ne sono solo la conseguenza ) ossia oltre tre anni e mezzo prima rispetto alla dichiarazione di fallimento per cui occorre verificare se a detta data, con un giudizio ex ante, la stessa sia stata compiuta in violazione delle regole di buona amministrazione.
Le conclusioni della sentenza sul punto sono pienamente condivisibili in quanto la condotta prospettata dalla curatela come mala gestio non è qualificabile come contraria alle suddette regole difettando l'elemento della irragionevolezza o dell'avventatezza; la stessa rientra dunque nell'ambito della discrezionalità dell'amministratore, non sindacabile.
Parimenti condivisibile è la ritenuta infondatezza della domanda riguardo all'abuso di posizione dominante.
A tale proposito valgono i seguenti elementi.
Dagli estratti conto prodotti dalla curatela emerge come i corrispettivi versati per l'appalto in questione da fossero di diverse centinaia di migliaia di euro corrisposti con Parte_1 bonifici in acconto e in saldo delle fatture.
9 La stessa Curatela quantifica gli importi in € 3.362.422,99 nel 2010, € 5.310.674,72 nel 2011 ed € 2.433.340,48 nei primi sei mesi del 2012. Con riferimento all'ultimo periodo in particolare per il mese di aprile 2012 risultano corrisposti circa € 400.000,00 e per il mese di maggio risultano corrisposti circa € 480.000,00.
Il fatto di dovere ancora corrispondere € 590.000,00 circa a luglio 2012 non è quindi conseguenza, come invece afferma l'appellante, di un comportamento volutamente inadempiente di per cagionare una crisi di illiquidità in e indurla a CP Parte_1
“svendere” un ramo di azienda quindi abusando della propria posizione dominante derivante anche dal fatto di essere di gran lunga il miglior cliente della fallita.
Il disavanzo di € 256.534,10 risultante dal bilancio per l'anno 2011 e tale da Parte_1 ridurre il capitale al di sotto del minimo di legge, deve essere ritenuto ascrivibile ad altri CP_ fattori: infatti, come emerge dagli estratti conto in atti, aveva sempre corrisposto regolarmente quanto fatturato dall'appaltatrice.
Il recesso poi è stato comunicato da e non da e, anche a voler ritenere lo Parte_1 CP stesso non tempestivo o inesistente, comunque non ha inteso valersi della tardività. CP
D'altro canto il recesso di , in presenza di una causa di scioglimento della società, Parte_1 non risulta essere contrario ai principi di buona amministrazione.
Pur infatti trattandosi del contratto che, sulla base degli estratti conto prodotti, costituiva la fonte dei maggiori introiti percepiti dall'appellante, dette somme, corrisposte regolarmente nell'anno 2010 e 2011, non erano state sufficienti a coprire le ingenti perdite accumulate in detto periodo per cui vi era l'alta probabilità per di non poter portare avanti gli Parte_1 impegni contrattuali con e comunque di non poter continuare ad operare sul mercato. CP
In detto contesto quindi risultava fortemente improbabile ritenere che, come invece afferma l'appellante, se avesse avuto a disposizione l'importo oggetto di delegazione di Parte_1 pagamento avrebbe avuto modo di rilanciare il proprio business;
di converso la scelta aziendale di pagare i dipendenti con le modalità sopra indicati risultava tutelante per i lavoratori e scevra da irragionevolezza.
L'appellante sostiene poi che nel caso di specie si sia trattato di una cessione di ramo di azienda e che quindi da un lato avrebbe ingiustamente lucrato il valore aggiunto dato CP
10 da detta organizzazione e dall'altro avrebbe volutamente o comunque Parte_1 irragionevolmente svenduto un asset appetibile sul mercato.
In realtà, al contrario di quanto sempre affermato dall'appellante, non si trattava di trasferimento di risorse materiali e umane ma solo umane. Il contratto di appalto invero prevedeva ( punto 8.1 ) che il materiale, gli strumenti e tutto il necessario per il compimento del servizio appaltato fossero a carico di tranne carta igienica e detergenti per Parte_1 la persona. Non è però allegato e tantomeno provato che sia stata trasferita a tutta CP
l'attrezzatura utilizzata dall'appaltatore e ciò a prescindere dalla scrittura indicata a pag. 24 dell'atto di appello con cui a febbraio 2012 le parti avevano indicato come alcuni beni strumentali (aspirapolvere e simili) fossero di proprietà di e dati in comodato a CP
. Parte_1
In astratto anche solo il passaggio di lavoratori potrebbe comunque costituire un trasferimento di ramo di azienda e quindi integrare il requisito di cui all'art. 2112 c.c..
Detta ipotesi però non ricorre nel caso di specie in quanto, ferma la mancata prova del passaggio delle attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio e previste in sede di appalto, si è trattato di un trasferimento a solo di una parte dei lavoratori, addetti a CP mansioni del tutto eterogenee, quali pulizie di piani, stanze, corridoi, addetti di sala, cucina, pasticceria, facchinaggio ( come da allegato al contratto di appalto e verbali di conciliazione sindacale in atti ); la curatela, su cui gravava il relativo onere, non ha fornito idonei e specifici riscontri per la tesi dalla medesima sostenuta non esseno stato provato che detti lavoratori costituissero un gruppo organizzato in grado di svolgere uno specifico servizio in favore di una platea indistinta di potenziali clienti.
Di conseguenza tutte le valutazioni compiute dall'appellante in ordine al valore del ramo, oltre ad essere state analiticamente contestate dall'appellata, sono da disattendere in radice.
Per quanto riguarda la dannosità parimenti è corretta la valutazione del Giudice di prime cure laddove ha escluso detto elemento.
ha infatti pagato tutti i 105 dipendenti indicati nell'allegato alla scrittura di luglio 2012, CP sia per lo stipendio di giugno che per i residui di quattordicesima, ferie e TFR;
la circostanza risulta incontestata e comunque riscontrabile indirettamente dallo stato passivo prodotto
11 dall'appellante ove i lavoratori insinuati ( solo poche unità ) sono diversi da quelli elencati in allegato alla scrittura suddetta e ciò a distanza di quattro anni dall'operazione.
Si rileva poi come i crediti dei lavoratori adempiuti da avevano tutti, ex art. 2777 c.c., CP un privilegio generale prevalente rispetto a tutti gli altri crediti, anche fiscali.
Atteso quanto detto al fine di ritenere la mala gestio sarebbe dovuto emergere in atti che così operando gli amministratori, di diritto o di fatto è irrilevante, avrebbero potuto prevedere ad agosto 2012, usando la diligenza connessa all'incarico, che in caso di fallimento
( intervenuto dopo oltre tre anni e mezzo ) alcuni lavoratori sarebbero stati lesi dal pagamento degli emolumenti spettanti a quelli interessati dall'appalto con . CP
Si tratta evidentemente di una prospettazione infondata.
D'altro canto risulta non condivisibile la tesi secondo cui si sarebbe così sottratta al CP rischio di pagare non solo il corrispettivo dell'appalto ma anche gli emolumenti dei lavoratori ex art 29 comma 2 d.lgs 276 del 2003; in tal modo secondo l'appellante si sarebbe creato un danno poiché avrebbe potuto incassare il corrispettivo e utilizzarlo per sanare Parte_1 le esposizioni debitorie o comunque continuare ad esercitare l'attività aziendale.
Il debito per retribuzioni ed emolumenti annessi dovuti a lavoratori subordinati, rileva il
Collegio, era infatti un debito scaduto, assistito da privilegio, che avrebbe Parte_1 dovuto onorare con assoluta priorità rispetto agli altri debiti.
Il fatto poi che fosse tenuta al pagamento di dette somme sulla base dell'art. 29 CP comma 2 d.lgs 276 del 2003, a prescindere dal beneficium excussionis previsto nella formulazione della norma applicabile ratione temporis, è irrilevante poiché si tratta norma posta a maggior tutela dei lavoratori ma che non incide sull'individuazione del titolare del lato passivo del rapporto che è unicamente il datore .
Come indicato condivisibilmente da Cass. L. 16075 del 2024 “In tema di appalto privato,
l'obbligazione collaterale di versamento del trattamento previdenziale e retributivo dei lavoratori, non determina la contitolarità del debito contributivo ma la "responsabilità di garanzia" del coobbligato committente, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del
2003; ne consegue che il predetto, dopo aver soddisfatto il credito, in caso di inadempimento del datore di lavoro può agire in regresso nei confronti di quest'ultimo per l'intero importo pagato”.
12 Atteso quanto detto una volta pagati gli emolumenti aveva comunque diritto ex art. CP
1203 n. 3 c.c. a surrogarsi ai lavoratori con il medesimo grado di privilegio.
Manca quindi la prova di un effettivo danno alla società a meno di non ritenere tale il fatto di non aver incassato il corrispettivo e quindi di non averlo potuto destinare a Parte_1 scopi diversi da quello ( che invece è prioritario per qualsiasi amministratore che utilizzi i corretti canoni di diligenza ), di pagare i propri lavoratori scaricando su detto esborso CP salvo poi rimborsarla in seguito se e quando ne avesse avuto la possibilità.
Non si tratta evidentemente di finalità meritevole di tutela .
Sostiene inoltre l'appellante che, laddove avesse ricevuto il corrispettivo dell'appalto,
“avrebbe mantenuto in carico i dipendenti, a cui non avrebbe dovuto corrispondere le competenze di fine rapporto ed avrebbe avuto risorse sufficienti al pagamento degli altri debiti (il credito verso era infatti maggiore della situazione di patrimonio netto al 31 CP dicembre 2011 e del debito verso i dipendenti per la retribuzione del mese di giugno 2012), eventualmente facendo ricorso a procedure concorsuali “minori” (concordato preventivo o accordo di ristrutturazione dei debiti) o a strumenti negoziali (piano attestato di risanamento), con soddisfacimento di un più ampio numero di creditori ed evitando l'ulteriore aggravamento del dissesto”.
Si tratta di prospettazioni che, come già sopra indicato, si basano su un assunto di continuità operativa;
invece durante il periodo di vigenza del contratto ( 2010/2012 ) Parte_1 aveva accumulato debiti consistenti dimostrando quindi un'inefficienza gestionale tale da rendere altamente probabile il contrario : l'incameramento del corrispettivo da un lato non avrebbe risolto la situazione e dall'altro avrebbe impedito il pagamento delle spettanze dei lavoratori che comunque continuavano a maturare. Per quanto riguarda poi il TFR la continuazione del rapporto non esime il datore di lavoro dall'obbligo di accantonamento.
Il fatto poi che dopo l'operazione di cui è causa sia rimasta inoperativa fino alla Parte_1 dichiarazione di fallimento, elemento anche questo dedotto dall'appellante, risulta irrilevante nel contesto probatorio sopra indicato.
Il primo motivo di appello è assorbito risultando irrilevante la qualifica di amministratori di fatto o meno in capo agli appellati e . CP_4 Controparte_2
Parimenti assorbito è il profilo ( sub V ) riguardante il quantum del danno .
13 Deve infine respingersi sia la richiesta di ctu in quanto volta a detta quantificazione, sia le richieste ex art. 210 c.p.c. in quanto relative a documenti irrilevanti.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dello scaglione tariffario relativo all'importo richiesto a titolo risarcitorio con valori prossimi ai minimi considerando la ridotta complessità delle questioni trattate, senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata
Condanna l'appellante a pagare agli appellati costituiti le spese del presente grado liquidate per ciascuno in € 21.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria.
14 Roma, camera di consiglio del ventisette gennaio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci Benedetta Orsetta Thellung de Courtelary
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