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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/03/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere relatore dott. Annarita Donofrio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 303 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente via Finzi n.226, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Lenti.
Contro
(CF ) nata a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2
a CA (MO) via Bastiglia 11 -contumace-
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 820/2014 del 26 marzo -13 maggio 2014
del Tribunale di Modena, a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione.
CONCLUSIONI
Per come da atto di citazione in riassunzione. Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1-La Corte di Appello di Bologna, con sentenza n.711/2018 del 13 febbraio-14 marzo 2018, ha confermato la sentenza n.820/2014 del 26 marzo-13 maggio 2014 del Tribunale di Modena, con la quale era stata rigettata la domanda proposta da , nei confronti della sorella Parte_1
unilaterale (unica discendente del presunto padre ) e CP_1 Persona_1
diretta ad ottenere la nullità del riconoscimento di figlio naturale, per difetto di veridicità ex art. 263 c.c.
, a sostegno della domanda proposta dinanzi al Tribunale di Modena, ha Parte_1
dedotto che aveva appreso dalla madre , al termine di una accesa lite Parte_2
avvenuta dopo il decesso di , che quest'ultimo non era il suo padre Persona_1
biologico e che lo aveva riconosciuto come suo figlio solo perché spinto da un forte sentimento verso la madre. Dopo diversi anni, aveva, altresì, appreso dalla sorella , con la CP_1
quale la madre si era confidata, la vera identità del padre naturale e che, a seguito di indagini personali, lo aveva rintracciato e da allora aveva anche intrattenuto frequenti rapporti telefonici e personali.
La Corte di Appello, a sostegno della sua decisione, ha affermato:
-che era necessaria una integrazione probatoria alle risultanze della CTU genetico- ematologica disposta in primo grado, che non potevano essere ritenute, di per sé, sufficienti ad affermare o ad escludere con ragionevole certezza la contestata paternità (le conclusioni della CTU erano state nel senso che era probabile nella misura dell'87% che non fosse il Persona_1
padre biologico e che per il 13% era probabile che lo fosse);
-che erano irrilevanti, ai fini decisori, le presunte ammissioni contenute nell'atto di costituzione in giudizio della convenuta , posto che la stessa si era limitata a riportare fatti CP_1
che aveva appreso solo in via indiretta dai racconti della madre.
pag. 2/9 Avverso la sentenza della Corte di Appello, ha proposto ricorso per Parte_1
cassazione, affidandolo ai seguenti tre motivi:
a-erroneità della sentenza per avere il Giudice di Appello ritenuto necessaria, ai fini della contestata paternità, una integrazione probatoria della CTU genetico- ematologica espletata in primo grado;
b-omesso esame di un fatto decisivo della controversia, per non avere la Corte di Appello
attribuito rilievo alle ammissioni della sorella , contenute nella memoria di CP_1
costituzione del giudizio di primo grado;
c- omesso esame di una prova documentale decisiva per la controversia e falsa applicazione dell'art.112 c. p. c., per non avere il Giudice di appello considerato il documento sottoscritto dalla madre di esso ricorrente, non contestato, peraltro, dalla sorella, che avrebbe potuto integrare il quadro probatorio, ritenuto insufficiente ai fini dell'accertamento della contestata paternità.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n.35998/2022 del 13 ottobre-7 dicembre 2022, risolta in senso negativo la questione se la madre di dovesse essere ritenuta litisconsorte Parte_3
necessaria, ha accolto il terzo motivo di ricorso, considerando assorbiti i primi due, e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione,
perché provvedesse anche sulle spese del giudizio di legittimità.
La Suprema Corte ha, invero, evidenziato:
-che dalla lettura della sentenza impugnata emergeva che il Giudice di appello aveva affermato che avrebbe utilizzato ai fini probatori il documento fornito dal ricorrente solo qualora le dichiarazioni ivi contenute fossero state suffragate dalla deposizione testimoniale della madre in sede di giudizio;
pag. 3/9 -che tale assunto era coerente con la giurisprudenza di legittimità per quel che concerneva i giudizi di carattere patrimoniale;
-che, nel caso in esame, tuttavia, trattandosi di un giudizio sullo status filiationis, fortemente caratterizzato dal principio di prossimità della prova, le dichiarazioni della madre potevano assumere certamente un valore probatorio quanto meno indiziario all'interno di un quadro istruttorio più ampio complessivamente considerato;
.-che la Corte di Appello non aveva fatto buon governo dei principi sopra riportati dal momento che aveva compiuto una valutazione atomistica e non complessiva dei singoli elementi probatori
(risultanze della CTU e dichiarazioni della sorella in sede di costituzione in CP_1
giudizio), ignorando completamente la valenza probatoria della dichiarazione documentalmente riprodotta all'interno di un contesto, quale quello familiare, nel quale le circostanze rilevanti erano, secondo un giudizio probabilistico, conosciute in via prevalente se non esclusiva solo dai familiari stessi;
-che, peraltro, la Corte di Appello, al fine di escludere il raggiungimento di una prova certa della contestata paternità, aveva stigmatizzato il comportamento della madre, definendolo ambiguo, e compiuto solo delle valutazioni ipotetiche, peraltro illegittimamente, non essendo la madre una parte del processo.
2- ha riassunto tempestivamente il giudizio dinanzi a questa Corte, Parte_1
riproponendo le censure rivolte alla sentenza del Tribunale di Modena, sopra meglio indicata,
nel precedente giudizio di appello e sottolineando, in particolare, che il Giudice di prime cure aveva erroneamente valutato le risultanze della CTU immunogenetica, non aveva tenuto conto delle dichiarazioni rese, nei propri scritti difensivi, da , confermative delle CP_1
pag. 4/9 circostanze riferite da esso appellante, e non aveva tenuto in debita considerazione la dichiarazione sottoscritta dalla madre . Parte_2
E' rimasta contumace . CP_1
Il PROCURATORE GENERALE, nonostante rituale notifica dell'atto di riassunzione, non ha ritenuto di formulare conclusioni.
All'udienza del 5 novembre 2024, infine, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione di termine di sessanta giorni per il deposito di comparsa conclusionale.
3- Giova, innanzitutto, ricordare che è principio consolidato che la riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instauri un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro,
ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio, non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio d'appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e,
dall'altro, la formazione del giudicato interno (Cass. n. 4096 del 2007; Cass. n. 13719 del 2006;
in senso analogo, Cass. n. 13006 del 2003).
Pertanto, la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura non già come atto di impugnazione, ma come attività d'impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata (cfr. per tutte, Cass. n. 4018 del 2006). Invero, le parti in sede di rinvio, conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento che ha dato origine alla sentenza cassata (vedi art.394 cpc). E di conseguenza la Corte di merito è tenuta pag. 5/9 pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni introdotte nell'originario giudizio di appello,
senza ritenere sussistente alcuna preclusione.
Preme, tuttavia, sottolineare che, nel giudizio di rinvio, che è, come si è detto, un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Corte Suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (Cass., Sez. 4, 11/03/2004, n. 5018; Cass., Sez. 4,
10/07/2002, n. 10046; Cass., Sez. 3, 9/02/2000, n. 1437; Cassazione civile, sez. I,
14/01/2019, n. 636).
4-Ciò premesso, osserva la Corte che, alla luce del principio espresso dalla Suprema Corte in punto a valutazione del materiale probatorio acquisito, può senz'altro affermarsi che una valutazione non “atomistica” degli elementi in atti conduce all'accoglimento dell'appello di
. Parte_1
Orbene, già le risultanze della espletata CTU genetico- ematologica permettono di affermare,
con una percentuale dell'87%, che e , entrambi figli di Parte_1 CP_1
, non siano figli dello stesso padre. Risulta, dunque, altamente probabile, Parte_2
sulla scorta dell'esito dell'indagine scientifica, che non sia figlio di Parte_1 [...]
, tanto più che il riconoscimento in questa sede impugnato è stato effettuato il 19 Per_1
maggio 1980, vale a dire ad oltre cinque anni di distanza dalla nascita di , Parte_1
pag. 6/9 avvenuta il ventisette gennaio 1975, e solo dopo che aveva contratto Persona_1
matrimonio con , madre dell'attore in riassunzione, in data 8 luglio 1979. Parte_2
, figlia e di , costituitasi dinanzi al CP_1 Persona_1 Parte_2
Tribunale di Modena, ha, del resto, confermato in comparsa di risposta, che la madre
[...]
, dopo la morte del marito, aveva rivelato a lei ed al fratello che Pt_2 [...]
non era il padre di ha, peraltro, evidenziato che aveva Per_1 Pt_1 CP_1
appreso dalla madre il nome del padre di e lo aveva rivelato a quest'ultimo. Parte_1
D'altra parte, da dichiarazione di , madre di , sottoscritta Parte_2 Parte_1
in data 12 novembre 2007, si evince:
-che a alla nascita, era stato posto come cognome quello materno, vale a dire Pt_1
in quanto il padre naturale non aveva voluto riconoscerlo;
Pt_2
-che la in data 8 luglio 1979, aveva sposato , il quale, per amore Pt_2 Persona_1
della moglie e del bambino, aveva deciso di riconoscere come proprio figlio;
Pt_1
-che, il 7 settembre 1980, dal matrimonio con era nata;
Persona_1 CP_1
-che, il 23 novembre 1994, era deceduto a causa di un tumore Persona_1
all'intestino;
-che , sei mesi dopo la morte del marito, nel febbraio 1995, nel corso di Parte_2
una lite con aveva rivelato a quest'ultimo che non era il padre, Pt_1 Persona_1
senza però dirgli il nome del padre biologico;
-che i rapporti tra la madre e si erano deteriorati, tanto che quest'ultimo aveva lasciato Pt_1
la casa materna;
-che la aveva appreso da che quest'ultima, conoscendo l'identità del padre Pt_2 CP_1
biologico di la aveva rivelata al fratello. Pt_1
pag. 7/9 Orbene, il giudizio di elevata probabilità che non sia il padre dell'odierno Persona_1
attore in riassunzione, desumibile dalle risultanze della CTU genetico-ematologica, viene ad essere avvalorato dalle dichiarazioni della sorella e della madre di , in ragione Parte_1
dell'alta valenza indiziaria delle stesse, ove si consideri che circostanze delicate, come quelle per le quali è processo, sono normalmente conosciute solo nella ristretta cerchia familiare.
5-In definitiva, in riforma della sentenza n.820/2014 del 26 marzo-13 maggio 2024 del
Tribunale di Modena, va dichiarato ed accertato che non è il padre di Persona_1
, nato a [...] il [...], e che, pertanto, il riconoscimento dal Parte_1
primo effettuato non risponde al vero, con conseguente ordine all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di nascita di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine del relativo atto di nascita o di qualunque altro atto ritenuto idoneo, dando atto che Pt_1
assume il cognome della madre,
[...] Pt_2
6- Non resta che da provvedere sulle spese di tutti i gradi nei quali si è svolto il giudizio.
In proposito, occorre sottolineare, innanzitutto, che si è costituita solo nel CP_1
giudizio di primo grado, svoltosi dinanzi al Tribunale di Modena.
Orbene, la circostanza che quest'ultima abbia confermato le circostanze dedotte dal fratello induce a compensare le spese del giudizio di primo grado e a dichiarare irripetibili le spese sostenute da in relazione al giudizio di appello definito con la sentenza Parte_1
n.711/2018, al giudizio di legittimità e al presente giudizio di rinvio.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, a seguito di rinvio dalla Cassazione:
I-In riforma della sentenza n.820/2014 del 26 marzo-13 maggio 2024 del Tribunale di Modena,
accerta e dichiara che non è il padre di , nato a [...] Persona_1 Parte_1
pag. 8/9 il 27 gennaio 1975, e che, pertanto, il riconoscimento dal primo effettuato, in data 19 maggio
1980 (trascritto nei Registri di Nascita del Comune di Modena, anno 1980, P.2, serie B, n.73),
non risponde al vero;
II-Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine del relativo atto di nascita o di qualunque altro atto ritenuto idoneo, dando atto che assume il cognome della madre, Parte_1 Pt_2
III-Dichiara compensate, tra le parti, le spese del primo grado di giudizio ed irripetibili le spese sostenute da in relazione al giudizio di appello definito con sentenza n. Parte_1
711/2018, al giudizio di legittimità e al presente giudizio di rinvio.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 18 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Antonella Allegra
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere relatore dott. Annarita Donofrio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 303 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente via Finzi n.226, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Lenti.
Contro
(CF ) nata a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2
a CA (MO) via Bastiglia 11 -contumace-
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 820/2014 del 26 marzo -13 maggio 2014
del Tribunale di Modena, a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione.
CONCLUSIONI
Per come da atto di citazione in riassunzione. Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1-La Corte di Appello di Bologna, con sentenza n.711/2018 del 13 febbraio-14 marzo 2018, ha confermato la sentenza n.820/2014 del 26 marzo-13 maggio 2014 del Tribunale di Modena, con la quale era stata rigettata la domanda proposta da , nei confronti della sorella Parte_1
unilaterale (unica discendente del presunto padre ) e CP_1 Persona_1
diretta ad ottenere la nullità del riconoscimento di figlio naturale, per difetto di veridicità ex art. 263 c.c.
, a sostegno della domanda proposta dinanzi al Tribunale di Modena, ha Parte_1
dedotto che aveva appreso dalla madre , al termine di una accesa lite Parte_2
avvenuta dopo il decesso di , che quest'ultimo non era il suo padre Persona_1
biologico e che lo aveva riconosciuto come suo figlio solo perché spinto da un forte sentimento verso la madre. Dopo diversi anni, aveva, altresì, appreso dalla sorella , con la CP_1
quale la madre si era confidata, la vera identità del padre naturale e che, a seguito di indagini personali, lo aveva rintracciato e da allora aveva anche intrattenuto frequenti rapporti telefonici e personali.
La Corte di Appello, a sostegno della sua decisione, ha affermato:
-che era necessaria una integrazione probatoria alle risultanze della CTU genetico- ematologica disposta in primo grado, che non potevano essere ritenute, di per sé, sufficienti ad affermare o ad escludere con ragionevole certezza la contestata paternità (le conclusioni della CTU erano state nel senso che era probabile nella misura dell'87% che non fosse il Persona_1
padre biologico e che per il 13% era probabile che lo fosse);
-che erano irrilevanti, ai fini decisori, le presunte ammissioni contenute nell'atto di costituzione in giudizio della convenuta , posto che la stessa si era limitata a riportare fatti CP_1
che aveva appreso solo in via indiretta dai racconti della madre.
pag. 2/9 Avverso la sentenza della Corte di Appello, ha proposto ricorso per Parte_1
cassazione, affidandolo ai seguenti tre motivi:
a-erroneità della sentenza per avere il Giudice di Appello ritenuto necessaria, ai fini della contestata paternità, una integrazione probatoria della CTU genetico- ematologica espletata in primo grado;
b-omesso esame di un fatto decisivo della controversia, per non avere la Corte di Appello
attribuito rilievo alle ammissioni della sorella , contenute nella memoria di CP_1
costituzione del giudizio di primo grado;
c- omesso esame di una prova documentale decisiva per la controversia e falsa applicazione dell'art.112 c. p. c., per non avere il Giudice di appello considerato il documento sottoscritto dalla madre di esso ricorrente, non contestato, peraltro, dalla sorella, che avrebbe potuto integrare il quadro probatorio, ritenuto insufficiente ai fini dell'accertamento della contestata paternità.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n.35998/2022 del 13 ottobre-7 dicembre 2022, risolta in senso negativo la questione se la madre di dovesse essere ritenuta litisconsorte Parte_3
necessaria, ha accolto il terzo motivo di ricorso, considerando assorbiti i primi due, e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione,
perché provvedesse anche sulle spese del giudizio di legittimità.
La Suprema Corte ha, invero, evidenziato:
-che dalla lettura della sentenza impugnata emergeva che il Giudice di appello aveva affermato che avrebbe utilizzato ai fini probatori il documento fornito dal ricorrente solo qualora le dichiarazioni ivi contenute fossero state suffragate dalla deposizione testimoniale della madre in sede di giudizio;
pag. 3/9 -che tale assunto era coerente con la giurisprudenza di legittimità per quel che concerneva i giudizi di carattere patrimoniale;
-che, nel caso in esame, tuttavia, trattandosi di un giudizio sullo status filiationis, fortemente caratterizzato dal principio di prossimità della prova, le dichiarazioni della madre potevano assumere certamente un valore probatorio quanto meno indiziario all'interno di un quadro istruttorio più ampio complessivamente considerato;
.-che la Corte di Appello non aveva fatto buon governo dei principi sopra riportati dal momento che aveva compiuto una valutazione atomistica e non complessiva dei singoli elementi probatori
(risultanze della CTU e dichiarazioni della sorella in sede di costituzione in CP_1
giudizio), ignorando completamente la valenza probatoria della dichiarazione documentalmente riprodotta all'interno di un contesto, quale quello familiare, nel quale le circostanze rilevanti erano, secondo un giudizio probabilistico, conosciute in via prevalente se non esclusiva solo dai familiari stessi;
-che, peraltro, la Corte di Appello, al fine di escludere il raggiungimento di una prova certa della contestata paternità, aveva stigmatizzato il comportamento della madre, definendolo ambiguo, e compiuto solo delle valutazioni ipotetiche, peraltro illegittimamente, non essendo la madre una parte del processo.
2- ha riassunto tempestivamente il giudizio dinanzi a questa Corte, Parte_1
riproponendo le censure rivolte alla sentenza del Tribunale di Modena, sopra meglio indicata,
nel precedente giudizio di appello e sottolineando, in particolare, che il Giudice di prime cure aveva erroneamente valutato le risultanze della CTU immunogenetica, non aveva tenuto conto delle dichiarazioni rese, nei propri scritti difensivi, da , confermative delle CP_1
pag. 4/9 circostanze riferite da esso appellante, e non aveva tenuto in debita considerazione la dichiarazione sottoscritta dalla madre . Parte_2
E' rimasta contumace . CP_1
Il PROCURATORE GENERALE, nonostante rituale notifica dell'atto di riassunzione, non ha ritenuto di formulare conclusioni.
All'udienza del 5 novembre 2024, infine, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione di termine di sessanta giorni per il deposito di comparsa conclusionale.
3- Giova, innanzitutto, ricordare che è principio consolidato che la riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instauri un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro,
ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio, non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio d'appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e,
dall'altro, la formazione del giudicato interno (Cass. n. 4096 del 2007; Cass. n. 13719 del 2006;
in senso analogo, Cass. n. 13006 del 2003).
Pertanto, la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura non già come atto di impugnazione, ma come attività d'impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata (cfr. per tutte, Cass. n. 4018 del 2006). Invero, le parti in sede di rinvio, conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento che ha dato origine alla sentenza cassata (vedi art.394 cpc). E di conseguenza la Corte di merito è tenuta pag. 5/9 pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni introdotte nell'originario giudizio di appello,
senza ritenere sussistente alcuna preclusione.
Preme, tuttavia, sottolineare che, nel giudizio di rinvio, che è, come si è detto, un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Corte Suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (Cass., Sez. 4, 11/03/2004, n. 5018; Cass., Sez. 4,
10/07/2002, n. 10046; Cass., Sez. 3, 9/02/2000, n. 1437; Cassazione civile, sez. I,
14/01/2019, n. 636).
4-Ciò premesso, osserva la Corte che, alla luce del principio espresso dalla Suprema Corte in punto a valutazione del materiale probatorio acquisito, può senz'altro affermarsi che una valutazione non “atomistica” degli elementi in atti conduce all'accoglimento dell'appello di
. Parte_1
Orbene, già le risultanze della espletata CTU genetico- ematologica permettono di affermare,
con una percentuale dell'87%, che e , entrambi figli di Parte_1 CP_1
, non siano figli dello stesso padre. Risulta, dunque, altamente probabile, Parte_2
sulla scorta dell'esito dell'indagine scientifica, che non sia figlio di Parte_1 [...]
, tanto più che il riconoscimento in questa sede impugnato è stato effettuato il 19 Per_1
maggio 1980, vale a dire ad oltre cinque anni di distanza dalla nascita di , Parte_1
pag. 6/9 avvenuta il ventisette gennaio 1975, e solo dopo che aveva contratto Persona_1
matrimonio con , madre dell'attore in riassunzione, in data 8 luglio 1979. Parte_2
, figlia e di , costituitasi dinanzi al CP_1 Persona_1 Parte_2
Tribunale di Modena, ha, del resto, confermato in comparsa di risposta, che la madre
[...]
, dopo la morte del marito, aveva rivelato a lei ed al fratello che Pt_2 [...]
non era il padre di ha, peraltro, evidenziato che aveva Per_1 Pt_1 CP_1
appreso dalla madre il nome del padre di e lo aveva rivelato a quest'ultimo. Parte_1
D'altra parte, da dichiarazione di , madre di , sottoscritta Parte_2 Parte_1
in data 12 novembre 2007, si evince:
-che a alla nascita, era stato posto come cognome quello materno, vale a dire Pt_1
in quanto il padre naturale non aveva voluto riconoscerlo;
Pt_2
-che la in data 8 luglio 1979, aveva sposato , il quale, per amore Pt_2 Persona_1
della moglie e del bambino, aveva deciso di riconoscere come proprio figlio;
Pt_1
-che, il 7 settembre 1980, dal matrimonio con era nata;
Persona_1 CP_1
-che, il 23 novembre 1994, era deceduto a causa di un tumore Persona_1
all'intestino;
-che , sei mesi dopo la morte del marito, nel febbraio 1995, nel corso di Parte_2
una lite con aveva rivelato a quest'ultimo che non era il padre, Pt_1 Persona_1
senza però dirgli il nome del padre biologico;
-che i rapporti tra la madre e si erano deteriorati, tanto che quest'ultimo aveva lasciato Pt_1
la casa materna;
-che la aveva appreso da che quest'ultima, conoscendo l'identità del padre Pt_2 CP_1
biologico di la aveva rivelata al fratello. Pt_1
pag. 7/9 Orbene, il giudizio di elevata probabilità che non sia il padre dell'odierno Persona_1
attore in riassunzione, desumibile dalle risultanze della CTU genetico-ematologica, viene ad essere avvalorato dalle dichiarazioni della sorella e della madre di , in ragione Parte_1
dell'alta valenza indiziaria delle stesse, ove si consideri che circostanze delicate, come quelle per le quali è processo, sono normalmente conosciute solo nella ristretta cerchia familiare.
5-In definitiva, in riforma della sentenza n.820/2014 del 26 marzo-13 maggio 2024 del
Tribunale di Modena, va dichiarato ed accertato che non è il padre di Persona_1
, nato a [...] il [...], e che, pertanto, il riconoscimento dal Parte_1
primo effettuato non risponde al vero, con conseguente ordine all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di nascita di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine del relativo atto di nascita o di qualunque altro atto ritenuto idoneo, dando atto che Pt_1
assume il cognome della madre,
[...] Pt_2
6- Non resta che da provvedere sulle spese di tutti i gradi nei quali si è svolto il giudizio.
In proposito, occorre sottolineare, innanzitutto, che si è costituita solo nel CP_1
giudizio di primo grado, svoltosi dinanzi al Tribunale di Modena.
Orbene, la circostanza che quest'ultima abbia confermato le circostanze dedotte dal fratello induce a compensare le spese del giudizio di primo grado e a dichiarare irripetibili le spese sostenute da in relazione al giudizio di appello definito con la sentenza Parte_1
n.711/2018, al giudizio di legittimità e al presente giudizio di rinvio.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, a seguito di rinvio dalla Cassazione:
I-In riforma della sentenza n.820/2014 del 26 marzo-13 maggio 2024 del Tribunale di Modena,
accerta e dichiara che non è il padre di , nato a [...] Persona_1 Parte_1
pag. 8/9 il 27 gennaio 1975, e che, pertanto, il riconoscimento dal primo effettuato, in data 19 maggio
1980 (trascritto nei Registri di Nascita del Comune di Modena, anno 1980, P.2, serie B, n.73),
non risponde al vero;
II-Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine del relativo atto di nascita o di qualunque altro atto ritenuto idoneo, dando atto che assume il cognome della madre, Parte_1 Pt_2
III-Dichiara compensate, tra le parti, le spese del primo grado di giudizio ed irripetibili le spese sostenute da in relazione al giudizio di appello definito con sentenza n. Parte_1
711/2018, al giudizio di legittimità e al presente giudizio di rinvio.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 18 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Antonella Allegra
pag. 9/9