Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 5045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5045 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 23689/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23689 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] C.F. ) rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. ESPOSITO ALFONSO presso il quale elettivamente domicilia in Caivano (NA) alla Via Armando Diaz n.84
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] C.F. ) rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. DE RIENZO LOREDANA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Domenico di Gravina n.19
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.11.2024 premesso di aver intrattenuto Parte_1
una relazione sentimentale con dalla quale era nato a [...] un figlio, Controparte_1
il 12.11.2023, riconosciuto da entrambi i genitori, come da certificato di nascita Persona_1
1
a) disporre l'affido congiunto del minore ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione prevalente presso la madre , prevedendo che le decisioni di Controparte_1 straordinaria amministrazione e riguardanti la crescita e l'educazione del minore dovranno essere assunte congiuntamente da entrambi i genitori, mentre le scelte relative all'ordinarietà della vita del minore potranno essere adottate da ciascun genitore in via autonoma per il tempo di permanenza con il medesimo;
b) regolare il diritto di visita del padre, salvo diverso accordo intercorso tra le parti e sempre nell'interesse esclusivo del minore, anche in considerazione della tenera età dello stesso, come segue:
- il padre potrà tenere con sé il piccolo compatibilmente con i propri orari di lavoro, per Per_1
tre giorni infrasettimanali, ossia, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì mattina dalle ore 9:00 alle ore
12:00, prelevandolo e riaccompagnandolo presso la madre;
- a fine settimana alterni, il padre potrà trascorrere con il minore la domenica pomeriggio, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, prelevandolo e riaccompagnandolo presso l'abitazione materna;
- quanto alle festività natalizie, il padre potrà trascorre con il minore, ad anni alterni, la giornata del 25 o del 26, e la giornata del 31 o del 1 gennaio, nonché, la giornata dell'epifania, riaccompagnandolo presso l'abitazione della madre entro le ore 19:00;
- quanto alle festività pasquali, il padre potrà tenere con sé il minore, ad anni alterni, la giornata della Santa Pasqua o il Lunedì in Albis, riaccompagnandolo presso l'abitazione materna entro le ore 19:00;
- il minore potrà trascorrere con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo, riaccompagnandolo presso l'abitazione materna entro le ore 19:00;
- i genitori cercheranno di festeggiare i compleanni del figlio minore, insieme, onde preservare la serenità del medesimo ed evitare che possa soffrire l'assenza dell'uno o dell'altro genitore, laddove ciò non fosse possibile, si seguirà il criterio dell'alternanza;
2 - relativamente alle vacanze estive, salvo diverso accordo tra le parti, per un periodo di quindici giorni, da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno, le visite del padre al minore saranno aumentate prevedendo la possibilità di trascorrere insieme almeno 3 mattinate infrasettimanali dalle 9:00 alle 12:00 e 3 pomeriggi infrasettimanali dalle 15:00 alle 19:00, nonché, l'intera giornata del sabato o della domenica, riaccompagnandolo presso l'abitazione materna entro le ore
20:00.
c) prevedere a carico del sig. l'obbligo di corrispondere mensilmente alla sig.ra Parte_1
, l'importo mensile di euro 250,00, a titolo di contributo al mantenimento per il piccolo CP_1
da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici ISTAT per famiglie di operai ed impiegati;
Per_1
d) le spese straordinarie relative al minore (mediche, scolastiche e ludiche), che ove possibile dovranno essere previamente concordate ed in ogni caso giustificate, e per le quali ci si riporta integralmente al “Protocollo d'intesa fra il Tribunale di Napoli ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 cc.” (Protocollo n. 1593/2018), saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 14 e ss cpc. e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva la resistente la quale non contestava i fatti posti a fondamento della domanda e chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
a) Affido condiviso. Disporre l'affido condiviso per il minore ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocazione presso la madre;
Controparte_1
b) Decisioni di straordinaria amministrazione circa la crescita e l'educazione del minore. Le stesse dovranno essere assunte congiuntamente da entrambi i genitori, ad eccezione di quelle ordinarie, che potranno essere adottate da ciascun genitore, per il solo tempo di permanenza presso il medesimo, in maniera autonoma;
c) Regolamentazione del diritto di visita. Regolare il diritto di visita del padre, salvo diverso accordo intercorso tra le parti e sempre nell'interesse esclusivo del minore, anche in considerazione della tenera età dello stesso, così come di seguito rappresentato:
il padre potrà incontrare il piccolo compatibilmente con i propri orari di lavoro, per due Per_1
giorni infrasettimanali, in particolare, il lunedì ed il venerdì mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00,
3 prelevandolo dall'abitazione materna e a settimane alterne, il padre potrà trascorrere con il minore il sabato o la domenica pomeriggio dalle ore 16.00 alle 19.00;
quanto alle festività natalizie, il padre potrà trascorre con il minore, ad anni alterni, previo accordo tra i genitori, la giornata del 25 o del 26, e la giornata del 31 o del 1 Gennaio, nonché, la giornata dell'Epifania, riaccompagnandolo presso l'abitazione della madre entro le ore 19:00;
quanto alle festività pasquali, il padre potrà tenere con sé il minore, ad anni alterni, previo accordo tra i genitori, la giornata della Santa Pasqua o il Lunedì in Albis, riaccompagnandolo presso l'abitazione materna entro le ore 19:00;
il minore trascorrerà con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo, e sarà riaccompagnato presso l'abitazione materna entro le ore 19:00;
i genitori nel festeggiare il compleanno del figlio minore, per garantire quel minimo di armonia familiare, cercheranno di farlo insieme, diversamente, si seguirà il criterio degli anni alterni;
relativamente alle vacanze estive, salvo diverso accordo tra le parti, il minore trascorrerà un periodo di quindici giorni, da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno, presso ciascun genitore;
in tal caso, il padre potrà trattenere con sé, per 3 mattinate infrasettimanali dalle ore 9.00 alle
12.00 e 3 pomeriggi infrasettimanali dalle 15:00 alle 19:00, nonché, l' intera giornata del sabato o della domenica, riaccompagnandolo presso l'abitazione materna entro le ore 20:00.
In ogni caso, il minore, ogni qual volta, nel rispetto delle condizioni e modalità indicate dall'adito
Tribunale, dovrà trascorrere del tempo con il padre, potrà essere prelevato, solo ed esclusivamente dalla figura paterna;
d) Assegno di mantenimento per il piccolo Prevedere a carico del genitore, sig. Per_1 Pt_1
l'obbligo di corrispondere mensilmente alla sig.ra , l'importo mensile di
[...] Controparte_1
euro 250,00, a titolo di contributo al mantenimento per il piccolo da versare su apposita Per_1
carta postale o similare entro il giorno 10 di ogni mese. La cifra è da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici ISTAT per famiglie di operai ed impiegati;
la madre , potrà Controparte_1 percepire l'intero importo erogato a titolo di assegno unico universale per il minore;
e) Spese straordinarie relative al minore (mediche, scolastiche e ludiche), che ove possibile dovranno essere preventivamente concordate ed in ogni caso giustificate, e per le quali ci si riporta integralmente al “Protocollo d'intesa fra il Tribunale di Napoli ed il Consiglio dell'Ordine degli
4 Avvocati di Napoli sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 cc.” (Protocollo n. 1593/2018), saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del
50%.
All'udienza dell'11.02.2025 i difensori rappresentavano che tra le parti pendevano trattative di bonario componimento e formulavano richiesta di rinvio in prosieguo onde consentire il deposito dell'accordo a tacitazione del contenzioso in essere.
Per l'udienza del 13.03.2025 celebrata in modalità cartolare le parti facevano pervenire note scritte di trattazione alle quali allegavano i patti sottoscritti e ne chiedevano il recepimento in sentenza. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
Le parti hanno definito la controversia alle seguenti condizioni:
a) il minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione prevalente presso la madre , pertanto, le decisioni di straordinaria Controparte_1 amministrazione e riguardanti la crescita e l'educazione del figlio dovranno essere assunte congiuntamente da entrambi i genitori, mentre le scelte relative all'ordinarietà della vita del minore potranno essere adottate da ciascun genitore in via autonoma per il tempo di permanenza con il medesimo;
b) il diritto di visita del padre, salvo diverso accordo intercorso tra le parti e sempre nell'interesse esclusivo del minore, anche in considerazione della tenera età dello stesso, sarà regolato come segue:
- il padre potrà tenere con sé il piccolo compatibilmente con i propri orari di lavoro, per Per_1
tre giorni infrasettimanali, ossia, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì mattina dalle ore 9:00 alle ore
12:00, prelevandolo e riaccompagnandolo presso la madre;
- a fine settimana alterni, il padre potrà trascorrere con il minore la domenica pomeriggio, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, prelevandolo e riaccompagnandolo presso l'abitazione materna;
- quanto alle festività natalizie, il padre potrà trascorre con il minore, ad anni alterni, la giornata del 25 o del 26, e la giornata del 31 o del 1 gennaio, nonché, la giornata dell'epifania, riaccompagnandolo presso l'abitazione della madre entro le ore 19:00;
5 - quanto alle festività pasquali, il padre potrà tenere con sé il minore, ad anni alterni, la giornata della Santa Pasqua o il Lunedì in Albis, riaccompagnandolo presso l'abitazione materna entro le ore 19:00;
- il minore potrà trascorrere con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo, riaccompagnandolo presso l'abitazione materna entro le ore 19:00;
- per i compleanni del minore, si seguirà il criterio dell'alternanza;
- relativamente alle vacanze estive, salvo diverso accordo tra le parti, per un periodo di quindici giorni, da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno, le visite del padre al minore saranno aumentate prevedendo la possibilità di trascorrere insieme almeno 3 mattinate infrasettimanali dalle 9:00 alle 12:00 e 3 pomeriggi infrasettimanali dalle 15:00 alle 19:00, nonché, l'intera giornata del sabato o della domenica, riaccompagnandolo presso l'abitazione materna entro le ore
20:00.
Al compimento dei 3 anni di età del piccolo a parziale modifica della suddetta disciplina, Per_1
il diritto di visita del padre sarà disciplinato come segue:
- il padre potrà tenere con sé il piccolo compatibilmente con i propri orari di lavoro, per Per_1
due pomeriggi infrasettimanali da concordarsi, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, prelevando il minore e riaccompagnandolo presso la madre;
- il minore potrà pernottare presso il padre a fine settimana alterni, dalle ore 11:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica, prelevandolo e riaccompagnandolo presso l'abitazione materna;
- quanto alle festività natalizie, il padre potrà trascorre con il minore, ad anni alterni, il 24/25 dicembre o il 31/1 gennaio, con pernotto, nonché, la giornata dell'epifania, riaccompagnandolo presso l'abitazione della madre entro le ore 19:00;
- quanto alle festività pasquali, il padre potrà tenere con sé il minore, ad anni alterni, la giornata della Santa Pasqua o il Lunedì in Albis, riaccompagnandolo presso l'abitazione materna entro le ore 19:00;
- per i compleanni del minore, si seguirà il criterio dell'alternanza;
6 - relativamente alle vacanze estive, salvo diverso accordo tra le parti, il minore trascorrerà con il padre un periodo di quindici giorni anche continuativi, da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
In ogni caso, il minore, ogni qual volta, dovrà trascorrere del tempo con il padre, nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite, potrà essere prelevato e riaccompagnato, presso l'abitazione materna, solo ed esclusivamente dalla figura paterna;
c) il sig. corrisponderà mensilmente alla sig.ra , l'importo Parte_1 Controparte_1
mensile di euro 250,00, a titolo di contributo al mantenimento per il piccolo da rivalutarsi Per_1
anno per anno secondo gli indici ISTAT per famiglie di operai ed impiegati;
d) le spese straordinarie relative al minore (mediche, scolastiche e ludiche), che ove possibile dovranno essere previamente concordate ed in ogni caso giustificate, e per le quali ci si riporta integralmente al “Protocollo d'intesa fra il Tribunale di Napoli ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 cc.” (Protocollo n. 1593/2018), saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
e) l'assegno unico erogato per il piccolo sarà percepito integralmente dalla madre Per_1 CP_1
.
[...]
In ordine agli accordi raggiunti dalle parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a fondamento della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i presupposti per dichiarare compensate le spese di giudizio.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, pronunciandosi sul ricorso promosso da così provvede:
1.regolamenta la responsabilità genitoriale di e sul Parte_1 Controparte_1
minore in conformità agli accordi tra loro intervenuti e riportati in parte motiva;
7 2. Prende atto delle pattuizioni non aventi carattere obbligatorio;
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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