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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 14/04/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 762/2025
promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BENINCA' LIDIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
ARDIZZONI ANDREA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Cinto Caomaggiore (VE),
in data 13/10/2007, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con i seguenti figli: , nato a [...] il Persona_1
20/05/2008 e nato a [...] al Tagliamento (PN) il Persona_2
27/11/2015;
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note scritte congiunte di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 31/03/2025 e cioè “1. autorizzare i coniugi a vivere separati;
2. accertare e dichiarare la separazione personale fra i detti coniugi,
disponendo la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile competente, affinchè proceda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.p.r. 396/2000;
3. assegnare la casa coniugale, con ogni arredo e pertinenza, sita in Cinto
Caomaggiore (VE) Via XXIV Maggio, 31 alla Signora Parte_1
4. affidare congiuntamente i figli ed ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
con collocazione prevalente presso la madre;
5. disporre che il padre possa tenere con sé i figli con i seguenti CP_1
tempi e le seguenti modalità: almeno due fine settimana alternati e un giorno infrasettimanale, in difetto di accordo il mercoledì, con eventuale pernotto,
oltre ad ogni richiesta che i figli possano manifestare al fine di trascorrere un maggior tempo con lui;
durante l'estate per venti giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
per le festività
natalizie, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 7
gennaio; per le festività pasquali ad anni alterni;
i genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo, sempre nel rispetto delle esigenze e degli impegni dei minori.
6. Disporre che il padre provveda al mantenimento dei figli mediante versamento alla signora dell'importo di € 400,00 mensili, da Parte_1
versare in via anticipata e in forma tracciabile entro il 15 di ogni mese nel conto corrente acceso presso Intesa Sanpaolo, filiale di Cinto Caomaggiore,
avente codice Iban [...]. La somma è soggetta a
2 rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento.
Disporre che l'assegno unico universale pari a € 467,00 con decorrenza dalla sottoscrizione del presente accordo sia percepito al 100% dalla madre
[...]
in quanto collocataria prevalente e che le detrazioni fiscali, ove Parte_1
applicabili come per legge, siano a beneficio di entrambi i genitori al 50%.
Disporre che provveda al pagamento del 50% delle spese CP_1
straordinarie come individuato nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione e divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone
in data 22 febbraio 2018 (doc. 8).
I coniugi dichiarano di avere regolamentato ogni loro rapporto di natura economico-patrimoniale e di non avere reciprocamente più nulla da pretendere l'uno dall'altro”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe, e, decorsi i termini per la procedibilità, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49
c.p.c.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 25/03/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
31/03/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la pronuncia di sentenza.
DIRITTO
3 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e,
quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_2
[..
[...] [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Cinto Caomaggiore (VE), in
[...]
data 13/10/2007;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di CINTO CAOMAGGIORE (VE) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, atto n. 5, parte II, serie A, ufficio 1) e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) spese alla sentenza definitiva;
6) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Chiara Ilaria Risolo.
Così deciso in Pordenone, in data 14/04/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 762/2025
promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BENINCA' LIDIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
ARDIZZONI ANDREA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Cinto Caomaggiore (VE),
in data 13/10/2007, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con i seguenti figli: , nato a [...] il Persona_1
20/05/2008 e nato a [...] al Tagliamento (PN) il Persona_2
27/11/2015;
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note scritte congiunte di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 31/03/2025 e cioè “1. autorizzare i coniugi a vivere separati;
2. accertare e dichiarare la separazione personale fra i detti coniugi,
disponendo la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile competente, affinchè proceda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.p.r. 396/2000;
3. assegnare la casa coniugale, con ogni arredo e pertinenza, sita in Cinto
Caomaggiore (VE) Via XXIV Maggio, 31 alla Signora Parte_1
4. affidare congiuntamente i figli ed ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
con collocazione prevalente presso la madre;
5. disporre che il padre possa tenere con sé i figli con i seguenti CP_1
tempi e le seguenti modalità: almeno due fine settimana alternati e un giorno infrasettimanale, in difetto di accordo il mercoledì, con eventuale pernotto,
oltre ad ogni richiesta che i figli possano manifestare al fine di trascorrere un maggior tempo con lui;
durante l'estate per venti giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
per le festività
natalizie, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 7
gennaio; per le festività pasquali ad anni alterni;
i genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se di comune accordo, sempre nel rispetto delle esigenze e degli impegni dei minori.
6. Disporre che il padre provveda al mantenimento dei figli mediante versamento alla signora dell'importo di € 400,00 mensili, da Parte_1
versare in via anticipata e in forma tracciabile entro il 15 di ogni mese nel conto corrente acceso presso Intesa Sanpaolo, filiale di Cinto Caomaggiore,
avente codice Iban [...]. La somma è soggetta a
2 rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento.
Disporre che l'assegno unico universale pari a € 467,00 con decorrenza dalla sottoscrizione del presente accordo sia percepito al 100% dalla madre
[...]
in quanto collocataria prevalente e che le detrazioni fiscali, ove Parte_1
applicabili come per legge, siano a beneficio di entrambi i genitori al 50%.
Disporre che provveda al pagamento del 50% delle spese CP_1
straordinarie come individuato nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione e divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone
in data 22 febbraio 2018 (doc. 8).
I coniugi dichiarano di avere regolamentato ogni loro rapporto di natura economico-patrimoniale e di non avere reciprocamente più nulla da pretendere l'uno dall'altro”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe, e, decorsi i termini per la procedibilità, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49
c.p.c.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 25/03/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
31/03/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la pronuncia di sentenza.
DIRITTO
3 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e,
quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_2
[..
[...] [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Cinto Caomaggiore (VE), in
[...]
data 13/10/2007;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di CINTO CAOMAGGIORE (VE) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, atto n. 5, parte II, serie A, ufficio 1) e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) spese alla sentenza definitiva;
6) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Chiara Ilaria Risolo.
Così deciso in Pordenone, in data 14/04/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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