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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/05/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. n.295/2024
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 8 Maggio 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 09.08.2024, e vertente tra in proprio ed in qualità di legale rappresentante della società Dominus BA s.n.c. di Parte_1
(appellante-opponente), e Controparte_1 [...]
(appellato), avente ad oggetto: appello avverso Controparte_2
la sentenza n°28/2024 emessa dal Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice del lavoro, in data
14.02.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.08.2024, l'appellante in proprio ed in qualità di Parte_1
legale rappresentante della società Dominus BA s.n.c. di , ha impugnato la sentenza Controparte_1
indicata in epigrafe, con la quale è stata respinta la sua opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione
n.7903/2022 in data 27.06.2022, notificata il 12.07.2022, con cui sono state sanzionate le seguenti violazioni amministrative, accertate con verbale di accertamento dell' Controparte_2
di in data 29.10.2019:
[...] CP_2
1 A) “ Art. 3 co. 3, D.L. 12/02 convertito in legge 73/02, sostituito dall'art. 22 co. 1 D.Lgs 151/2015-
Misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare-fino oltre 60 giornate con mantenimento in servizio, per aver impiegato senza la preventiva comunicazione di assunzione il lavoratore CP_3
dal 01/05/2019 al 06/09/2019;
[...]
B) “Art. 5 comma 1, legge 4/1953, per avere consegnato al lavoratore un Parte_2
prospetto paga contenente inesatte registrazioni per il mese di settembre 2019;
C) Art. 21, L. 264/1949, comma 1, - per non aver comunicato al Centro per l'Impiego la cessazione del rapporto di lavoro, entro i cinque giorni successivi ovvero la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto d'assunzione relativamente al lavoratore Parte_2
D) Art. 5, comma 1, legge 4/1953, per avere omesso di consegnare il prospetto paga all'atto del pagamento della retribuzione al lavoratore per i mesi da marzo ad agosto 2019 per n. Controparte_3
6 mensilità;
E) Art. 1, co. 910 e 911, legge 205/2017, per avere retribuito il lavoratore in Controparte_3 contanti nel periodo da marzo ad agosto 2019 per n. 6 mensilità”.
A fondamento dell'impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata, con svariate argomentazioni, denunciando l'erronea valutazione della documentazione in atti, ritenuta inidonea a soddisfare l'onere della prova gravante sull' e, in subordine, Controparte_2
l'eccessività nel quantum delle sanzioni applicate.
Ha quindi concluso come segue: “Nel merito, in via principale: Accertare e dichiarare l'insussistenza Co e/o comunque la mancata dimostrazione da parte di delle violazioni contestate per quanto compiutamente esposto ai paragrafi A), B), C), D, E) del presente atto e conseguentemente annullare/ revocare le sanzioni comminate nella ordinanza - ingiunzione prot. n. 7903 del 27/06/2022 emessa da
e di ogni altro atto ad esso conseguente, correlato e/o Controparte_5
connesso per quanto esposto in narrativa Nel merito, in via subordinata: - Ridurre le pretesa
Part sanzionatorie dell' di conformemente alla situazione di fatto e di diritto esposta ai paragrafi CP_5
A), B), C), D, E) del presente atto. Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
L'amministrazione convenuta ha resistito al gravame, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame.
1.- Con il primo motivo di gravame, l'appellante in proprio ed in qualità di legale Parte_1
rappresentante della società Dominus BA s.n.c. di , censura la sentenza impugnata Controparte_1
nella parte in cui ha erroneamente ritenuto provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato
2 irregolare con il lavoratore , trovato dagli ispettori intento al lavoro senza regolare Controparte_3
assunzione in sede di primo accesso (06.09.2019). Secondo l'appellante, il giudice sarebbe giunto a tale conclusione senza tenere conto che nella fattispecie non vi era alcuna volontà del datore di lavoro di occultare il rapporto di lavoro con il suddetto prestatore, trattandosi di una ritardata comunicazione della trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, senza alcuna finalità elusiva degli obblighi di legge, peraltro poi spontaneamente assolti. In subordine, ha contestato nel quantum l'ammontare della sanzione, in quanto eccessiva ed esorbitante rispetto ai limiti di legge, tenuto conto della successiva spontanea regolarizzazione del rapporto.
Il motivo non è fondato.
In punto di diritto, è principio ormai consolidato quello secondo il quale l'opposizione all'ordinanza ingiunzione ai sensi della L. n. 689/81 non configura un'impugnazione dell'atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova, spettano rispettivamente alla P.A. ed all'opponente; in sostanza, la cognizione del giudice si estende, nell'ambito delle deduzioni delle parti, all'esame del merito della pretesa fatta valere con l'ingiunzione, per stabilire se sia fondata o meno (v. per tutte Cass. 19.12.89 n. 5721).
In punto di fatto, nel verbale di accertamento dell' di Controparte_2
in data 29.10.2019 si attesta che in occasione del primo accesso ispettivo del 06.09.2019 CP_2
gli ispettori hanno accertato la presenza presso la ditta Dominus BA s.n.c. di del Controparte_1
lavoratore , intento al lavoro in cucina, con grembiule indossato, nonostante il Controparte_3
contratto di assunzione a termine fosse scaduto il 30.04.2019.
Con verbale di acquisizione di S.I.T., il lavoratore ha dichiarato di lavorare presso Controparte_3
la Dominus BA s.n.c. di dal mese di marzo 2019 in qualità di addetto alla Controparte_1
preparazione del kebab, con pieno inserimento nelle turnazioni settimanali e con pagamento della retribuzione in contanti e senza consegna dei prospetti paga. Trattasi di dichiarazioni in assoluto dotate di un grado di attendibilità apprezzabile, in quanto effettuate nell'immediatezza dei fatti e nella ipotizzabile assenza di condizionamenti, verso il lavoratore interrogato, da parte del datore di lavoro. Il che comporta che tali dichiarazioni vanno privilegiate rispetto alle (parzialmente divergenti) dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale nel corso del giudizio di primo grado (in cui invece il lavoratore ha dichiarato di aver ricevuto la busta paga). A seguito di tali riscontri ispettivi, ritenuta irregolare l'occupazione del lavoratore , è stata irrogata alla ditta Dominus BA s.n.c. di la Controparte_3 Controparte_1
sanzione prevista per il lavoro irregolare.
3 Ciò premesso, emerge dalla documentazione in atti che il rapporto tra , da un lato, e Controparte_3 la ditta Dominus BA s.n.c. di , dall'altro, si è in concreto atteggiato, in modo Controparte_1
generico ed indifferenziato, con l'assegnazione del lavoratore (per un durata ben superiore ai sessanta giorni) a mansioni di addetto alla preparazione del kebab, pienamente inserite nell'attività d'impresa svolta dalla ditta Dominus BA s.n.c. di e con modalità di esecuzione della Controparte_1
prestazione che prevedevano una sostanziale eterodirezione ed un completo inserimento nell'apparato organizzativo aziendale.
Tali conclusioni non risultano scalfite dalla circostanza che era stato Controparte_3
precedentemente assunto a tempo determinato in data 08.03.2019 con scadenza 30.04.2019, atteso che alla data dell'accesso ispettivo (06.09.2019) l'impiego irregolare del lavoratore aveva ormai avuto una durata di oltre quattro mesi (dal 01.05.2019 al 06.09.2019), il che esclude che possa essersi trattato di una
“mera dimenticanza”, come sostenuto dall'appellante. Né assume rilievo la successiva regolarizzazione operata dal datore di lavoro, essendo questa intervenuta solo dopo l'accesso ispettivo, quale tardivo tentativo di evitare l'applicazione delle sanzioni.
Dal quadro probatorio sopra sinteticamente riportato risulta quindi sufficientemente dimostrato il fatto storico che ha condotto alla applicazione della sanzione amministrativa in esame, con conseguente legittimità in parte qua dell'ordinanza ingiunzione opposta (nei termini indicati nella decisione gravata), dovendosi ritenere sussistenti “prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”. In conformità con quanto statuito dal primo Giudice, deve dunque ritenersi dimostrato che la ditta Dominus BA s.n.c. di
ha impiegato per circa quattro mesi il lavoratore senza preventiva Controparte_1 Controparte_3
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, in tal incorrendo nella violazione della disposizione di cui all'art.3, comma 3, del D.L. n.12/2002, convertito in Legge n.72/2002, come introdotto dall'art.22, primo comma, del D.Lgs. n.151/2015.
Per quanto attiene alle censure sollevate in ordine alla entità della sanzione irrogata, trattasi di allegazione del tutto nuova, formulata per la prima volta in sede di gravame, ed in quanto tale inammissibile, poiché in contrasto con il divieto di ius novorum in appello sancito dagli artt.345 3° comma e 437 2° comma c.p.c.. Come già ampiamente affermato dalla Suprema Corte, “è la logica stessa del sistema che esclude che in appello possano introdursi nuove contestazioni” (ex pluris, Cass. civ.,
Sentenza 20502 del 13 ottobre 2015), così da impedire che la modifica dei temi di indagine trasformi il giudizio di appello da mera revisio prioris instantiae in un iudicium novum, il che è da considerarsi estraneo all'ordinamento processuale vigente.
Ad ogni buon conto, la censura è anche infondata, atteso che la sanzione applicata, più vicina nel quantum agli importi minimi che a quelli massimi, risulta congrua rispetto alla gravità della violazione commessa, tenuto conto della considerevole durata del periodo di occupazione irregolare (sicuramente
4 eccedente i sessanta giorni), con conseguente applicabilità della fattispecie sanzionatoria di cui all'art.3, terzo comma, lett.C) del Decreto Legge n.12 del 22/02/2002, nel testo vigente dopo la modifica di cui al
D.L. n.4/2019.
Per tali ragioni, il primo motivo di gravame va dunque integralmente respinto.
***
2.- Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittima la sanzione comminata per la violazione dell'art.5, primo comma, della legge n.4/1953, per avere consegnato al lavoratore un prospetto paga contenente Parte_2
inesatte registrazioni per il mese di settembre 2019, avendo il suddetto lavoratore osservato un orario di otto ore giornaliere dal 02.09.2019 al 05.09.2019, a fronte delle quattro ore riportate nel L.U.L..
La censura (che in primo grado era stata articolata in modo estremamente generico ed indeterminato) non è fondata, risultando per tabulas che il lavoratore ha dichiarato agli ispettori di aver osservato, anche nella settimana dell'accesso ispettivo, un orario di lavoro dalle ore 11,00 alle ore 14,00 e dalle ore 18,00 alle ore 23,00. Come già evidenziato, tali dichiarazioni appaiono dotate di un grado di attendibilità più che apprezzabile, in quanto effettuate nell'immediatezza dei fatti e nella ipotizzabile assenza di condizionamenti, verso il lavoratore interrogato, da parte del datore di lavoro. Le stesse, peraltro, non risultano scalfite dalle generiche e lacunose deposizioni testimoniali raccolte nel primo grado di giudizio, atteso che il teste nulla ha riferito sugli orari del lavoratore Controparte_3 Parte_2
mentre il teste ha riferito solo circostanze apprese de relato da quest'ultimo, e quindi prive Tes_1
di un reale valore probatorio, nemmeno indiziario, posto che le deposizioni testimoniali hanno valore di prova solo in ordine a quanto fu sottoposto alla diretta percezione fisica del teste. Risulta quindi sufficientemente dimostrato il fatto storico che ha condotto alla applicazione della sanzione amministrativa in esame.
Il motivo va dunque disatteso.
***
3.- L'appellante censura altresì la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittima la sanzione comminata per la violazione dell'art.5, primo comma, della legge n.4/1953, comminata per avere omesso di consegnare il prospetto paga all'atto del pagamento della retribuzione al lavoratore per i mesi da marzo ad agosto 2019 per n. 6 mensilità. Controparte_3
La censura, a parere del Collegio, è inammissibile, essendo stata proposta per la prima volta in questa sede di gravame, in violazione del divieto dei nova di cui agli artt.345 3° comma e 437 2° comma c.p.c..
5 Il motivo, ad ogni buon conto, è privo di fondamento, avendo il primo giudice correttamente rilevato che, come risulta per tabulas, la società appellante ha proceduto alla stampa dei prospetti paga (in atti) solo dopo l'accesso ispettivo (è cioè alle ore 9,41 del giorno 09.09.2019). Il che conferma implicitamente che all'atto del pagamento della retribuzione il prospetto paga non era stato consegnato al lavoratore.
In sede di gravame, la parte appellante deduce (per la prima volta) che era “regola e prassi” della società datrice di lavoro stampare i prospetti paga il mese successivo a quello di competenza. In disparte la ovvia considerazione che tale giustificazione può aver un qualche rilievo per la sola mensilità di agosto 2019 (e non anche per le precedenti), è dirimente la considerazione che, a norma dell'art.1 della legge n.4/1953, il prospetto paga deve essere consegnato al lavoratore “all'atto della corresponsione della retribuzione” e che, a norma del successivo art.5, è passibile di sanzione amministrativa non solo la mancata, ma anche la ritardata consegna al lavoratore del prospetto paga.
A ciò si aggiunga, ad abundantiam, che il lavoratore ha dichiarato agli ispettori di Controparte_3
ricevere il pagamento della retribuzione in contanti e senza consegna dei prospetti paga. Trattasi di dichiarazione dotata in assoluto di un grado di attendibilità apprezzabile, in quanto effettuata nell'immediatezza dei fatti e nella ipotizzabile assenza di condizionamenti, verso il lavoratore interrogato, da parte del datore di lavoro. Il che comporta che tale dichiarazione va privilegiata rispetto alla divergente dichiarazione resa in sede di prova testimoniale (in cui invece il lavoratore ha dichiarato di aver ricevuto la busta paga). Anche qui risulta pertanto sufficientemente dimostrato il fatto storico che ha condotto alla applicazione della sanzione amministrativa in disamina.
Il motivo è pertanto palesemente destituito di fondamento.
***
4.- Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittima la sanzione comminata per la violazione dell'art.1, commi 910 e 911, della legge
205/2017, irrogata per avere retribuito il lavoratore in contanti nel periodo da marzo ad Controparte_3
agosto 2019 per n. 6 mensilità.
Anche tale violazione trova riscontro nelle già richiamate dichiarazioni rese dal medesimo lavoratore agli ispettori verbalizzanti, che non risultano scalfite da elementi istruttori di segno contrario.
Il fatto storico che ha condotto alla applicazione della sanzione amministrativa in esame, oltre ad essere dimostrato, è peraltro ammesso dalla stessa parte datoriale, che giustifica tale condotta allegando che il pagamento in contanti era stato richiesto dallo stesso lavoratore, che aveva accampato problemi di natura personale. E' quindi pacifico che il pagamento della retribuzione è avvenuto con modalità non tracciabili, in violazione del comma 910 dell'art. 1 L. n. 205/2017, con conseguente legittimità della sanzione applicata.
6 Per quanto attiene alle censure sollevate in ordine al quantum, la sanzione applicata risulta congrua, tenuto conto del numero di mensilità (ben sei) in cui la violazione è stata commessa. Il tenore letterale della norma, infatti, induce chiaramente a ritenere che la condotta illecita consista nella corresponsione della retribuzione o dell'anticipo con strumenti non tracciabili, sicché si commettono tanti illeciti quante sono le corresponsioni effettuate in contanti. L'illecito de quo, quindi, “si perfeziona ogni qualvolta venga corrisposta la retribuzione in violazione del comma 910 dell'art. 1 L. n. 205/2017, secondo la periodicità di erogazione che, di norma, avviene mensilmente” (V. nota Ispettorato Nazionale del Lavoro
n.606 del 15.04.2021).
Né può trovare applicazione alla fattispecie concreta in esame il cumulo giuridico di cui all'art. 8 della l. 689/1981: come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, “In tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere più condotte realizzatrici della medesima violazione, l'unificazione ai fini della applicazione della sanzione secondo il criterio del cumulo giuridico, presuppone l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni, non operando nel caso di condotte distinte, sebbene collegate sul piano della identità di una stessa intenzione plurioffensiva, né è applicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cui all'art. 81, comma 2, c.p., utilizzabile solo per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza tenuto conto, altresì, delle differenze tra reato ed illecito amministrativo” (Cassazione civile sez. II, 22/06/2022, n. 20129)”. In quest'ordine di concetti, deve dunque concludersi che nel caso in esame sono state commesse sei violazioni con cadenza mensile, le quali integrano sei condotte distinte dal punto di vista spazio-temporale. Ne segue che l'entità della sanzione risulta congruamente determinata, con conseguente infondatezza del motivo di gravame in disamina.
***
5.- Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'appello deve essere dunque respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale
è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
7 La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in complessivi
€.2.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2
D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
- dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 8 Maggio 2025
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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