Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 24/03/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1474/2019 + 1859/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE In persona del giudice unico dott. Francesco Angelini ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1474/2019 R.G.A.C. promossa da: nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliato in Roma, Via Padre Paolo Meroni n. 8, rappresentato e difeso dall' Avv. Rosario Sette, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
PARTE ATTRICE
Contro
nata ad [...] il [...], rappresentata e E_ difesa dall'Avv. Marco Sabatini, presso il cui studio in Viterbo Piazza dei Caduti n.16 è elettivamente domiciliata giusta delega in calce all'atto di citazione;
PARTE CONVENUTA
E contro
CP_3 CP_4 Controparte_5 [...]
CP_6
Chiamati contumaci
Conclusioni di parte attrice:
“chiede al Tribunale di voler emanare i provvedimenti conseguenti disponendo la compensazione delle spese di lite e la suddivisione delle spese sostenute in parti uguali.” 1
“l'Ill.mo Tribunale Voglia dichiarare l'improcedibilità della domanda, attesa le mancate regolarizzazioni edilizie e catastali necessarie per procedere alla divisione del compendio ereditario per cui è causa”.
MOTIVAZIONE
1.1. Il presente giudizio ha preso avvio con atto di citazione del 05.06.2019, con il quale l'allora parte attrice chiedeva, tra l'altro, la divisione degli E_ immobili in comproprietà con il fratello convenuto Controparte_1
Parte delle domande sono state già fatte oggetto di sentenza parziale n. 117 del
28.01.2021, riformata dalla Corte d'appello di Perugia con sentenza non definitiva del
29.02.2024;
In seguito, con sentenza parziale di primo grado n. 106/2023 dell'08.02.2023 si affermava testualmente:
“DICHIARA improcedibile la domanda proposta da parte attrice con riguardo ai beni di cui al seguente elenco:
Beni siti in OR e iscritti al relativo NCEU:
1. NCEU Foglio 156 pt. 203 sub. 1, C/1; 2. NCEU Foglio 156 pt. 203 sub. 2, C/1; 3. NCEU Foglio 156 pt. 203 sub. 5, A/3; 4. NCEU Foglio 156 pt. 203 sub. 6, A/3; 5. NCEU Foglio 156 pt. 203 sub. 7, A/10; 6. NCEU Foglio 156 pt. 203 sub. 8, A/3; 7. NCEU Foglio 156 pt. 203 sub. 9, C/6; 8. NCT, Foglio 219 pt 196; 9. NCT Foglio 156 pt. 300; Beni siti in AN RE UO (VT) :
1. NCT Foglio 8 pt. 634; 2. NCT Foglio 8 pt. 635;
DISPONE la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di divisione – limitatamente ai beni di cui sopra - presso la Conservatoria di Terni alla PRESENTAZIONE DEL 22.11.2021, RG 12740, RP 9715;
DISPONE la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di divisione – limitatamente ai beni di cui sopra - presso la Conservatoria di Viterbo alla PRESENTAZIONE DEL 19.11.2021, RG 18625, RP 14877;
ACCERTA che i beni siti nel Comune di AN RE UO (VT) iscritti al relativo NCEU Foglio 9 pt. 244 subb. 9, 10, 5, appartengono a ata ad OR E_
2 (TR) il 03/11/1951 per ½ di piena proprietà e a nato a [...]
OR (TR) il 24.05.1955 per ½ di piena proprietà;
ACCERTA che i beni siti nel Comune di AN RE UO (VT) iscritti al relativo NCEU Foglio 8 pt. 726 sub. 6 graffato alla pt. 432 sub. 1, nonché al Foglio 8 pt. 726 sub. 5 appartengono a ata ad OR (TR) il 03/11/1951 per 1/6 di piena proprietà, E_
a nato a [...] il [...] per 1/6 di piena Controparte_1 proprietà, a ato a AN RE UO (VT) il 21.06.1929 per 1/3 di piena CP_3 proprietà e a nato a [...] il [...] per 1/3 di CP_4 piena proprietà;
ACCERTA che i beni siti in LT di AS (VT) iscritti al relativo NCT Foglio 75 pt. 120, nonché al Foglio 75 pt. 196, appartengono a nata ad [...] E_
(TR) il 03/11/1951 per 1/4 di piena proprietà, a nato a [...]
OR (TR) il 24.05.1955 per 1/4 di piena proprietà, a nato a [...]
AN RE UO (VT) il 06.01.1938 per 1/4 di piena proprietà e a
[...] nata a [...] il [...] per 1/4 di piena proprietà; CP_5
Spese compensate;
DISPONE come da ordinanza separata in merito alla nomina del CTU”;
1.2 Nel corso della prosecuzione del giudizio inerente la sola domanda di divisione, in data 08.02.2023 veniva nominato quale CTU, per procedere alle operazioni di stima e divisione, il Geom. l quale, con perizia del 05.04.2024, evidenziava Persona_1 la presenza di diverse criticità catastali ed edilizie degli immobili oggetto di giudizio di divisione.
Sulla base della consulenza depositata il giudice emetteva ordinanza del 24.04.2024 con la quale affermava:
“Preso atto che ad oggi non è possibile proseguire nelle operazioni divisorie atteso che cinque dei sette immobili attualmente oggetto di divisione vantano irregolarità catastali ed edilizie rilevanti che necessitano di una previa sanatoria/regolarizzazione prima di proseguire con il giudizio;
Rilevato, più nello specifico:
A. Quanto al bene di cui al Foglio 9 pt. 244 sub. 5, si fa presente che il garage è stato ampliato abusivamente sul lato sud per una superficie lorda di circa mq 1,76 e pertanto lo stesso necessita di essere ricondotto in pristino stato;
3 B. Quanto al bene di cui al foglio 9 pt. 244 sub. 10, è necessario provvedere alla regolarizzazione catastale;
non è invece necessario provvedere con la regolarizzazione edilizia, poiché non si tratta di interventi svolti in assenza di titolo edilizio;
C. Quanto al bene di cui al foglio 8 pt. 726 sub. 5, è necessario provvedere alla regolarizzazione catastale;
non è invece necessario provvedere con la regolarizzazione edilizia, poiché non si tratta di interventi svolti in assenza di titolo edilizio;
D. Per quanto riguarda il bene di cui al foglio 8 pt. 726 sub. 6 graffato alla pt. 432 sub. 1, deve provvedersi alla regolarizzazione catastale;
inoltre si deve provvedere a ripristinare i due balconi al posto della terrazza sul lato nord, laddove sul lato sud il balcone unito deve essere diviso;
le altre irregolarità edilizie non sono rilevanti ai fini divisori in quanto non involgenti porzioni di fabbricato edificate in assenza di titolo edilizio;
E. Per quanto concerne il terreno di cui al Foglio 75 pt. 120 deve procedersi a regolarizzazione catastale;
Considerato che solo una volta ottenuta la documentazione attestante la regolarizzazione e sanatoria/demolizione di quanto sopra esposto si potrà procedere con la prosecuzione delle operazioni divisorie;
ASSEGNA termine perentorio di 120 giorni alla parte più diligente al fine di ripristinare la regolarità di quanto sopra richiesto;
DISPONE che entro i successivi 30 giorni sia depositata la documentazione tecnica a conforto;
RENDE NOTO che le spese dovranno essere anticipate da ciascuna parte in solido per l'intero, ma con futura ripartizione delle stesse in misura della metà ciascuna;
RINVIA per esame della documentazione e prosecuzione delle operazioni divisorie all'udienza dell'08.10.2024 ore 09:30”
Si assegnava pertanto termine perentorio di 120 giorni alla parte più diligente per provvedere alle suddette regolarizzazioni o - in alternativa - alla riduzione in pristino stato dei luoghi, termine che non veniva rispettato senza nemmeno depositare istanza di proroga: nessuna delle parti depositava infatti copia della documentazione attestante lo svolgimento delle attività di regolarizzazione, come riscontrato all'udienza dell'08.10.2024;
Si fissava pertanto udienza di precisazione delle conclusioni e all'esito si tratteneva la causa in riserva per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
4 2. E' noto a questo Tribunale l'orientamento delle sezioni unite di cui all' arresto 25021/19: “Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” nonché l'ulteriore sentenza, secondo cui “Le indicazioni circa la c.d. conformità catastale oggettiva, ovvero l'identificazione catastale del bene, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, la dichiarazione o attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, previste dall'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985, aggiunto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 122 del 2010, a pena di nullità del contratto di trasferimento immobiliare, devono sussistere, quali condizioni dell'azione, nel giudizio di trasferimento giudiziale della proprietà degli immobili” (Cass. n. 20526/2020).
Tenuto conto, pertanto, che la difformità dello stato di fatto degli immobili oggetto di comunione rispetto ai relativi titoli abilitativi e rispetto alle planimetrie catastali (accertata nella perizia depositata dall'esperto stimatore) non è stata sanata nei tempi concessi - circa 120 giorni nei quali non si è nemmeno dato avvio alle relative pratiche - i relativi beni immobili non possono essere fatti ad oggi oggetto di divisione, stante il divieto di cui all'art. 46 d.P.R. 380/01 e di cui all'art. 29 co. 1bis L. 52/85.
Si ritiene, da ultimo, di non potere neppure procedere alla divisione dei rimanenti beni non oggetto di irregolarità edilizie né catastali oggettive (NCEU CASTEL NUOVO FOGLIO 9 PT. 244 SUB. 9 e NCT MONTALTO DI CASTRO FOGLIO 75 PT. 196) in quanto la stessa divisione residua non è stata richiesta da nessuna delle parti.
3. Pertanto, si ritiene di dover pronunciare sentenza di inammissibilità per difetto di condizione dell'azione della possibilità giuridica ex art. 713 c.c.
4. Per quanto concerne invece le spese di lite, atteso che nessuna delle due parti ha deciso di provvedere alla regolarizzazione delle parti, si ritiene opportuno provvedere alla compensazione integrale delle stesse.
5 Le spese per i compensi di CTU devono essere poste definitivamente a carico di entrambe le parti, per la quota del 50% ciascuna.
Le altre spese sostenute dalle parti restano loro definitivamente a carico per non essere giunta la domanda giudiziale a provvedimento sul merito.
PQM
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ragione ed eccezione, così dispone:
DICHIARA inammissibile la domanda proposta da parte attrice;
DISPONE la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di divisione presso la Conservatoria di Viterbo alla PRESENTAZIONE DEL 19.11.2021, RG 18625, RP 14877;
DICHIARA le spese di CTU, definitivamente ripartite a carico di ciascuna parte processuale per la quota di ½ ciascuna, con mantenimento dell'obbligazione in solido nei confronti del CTU;
DICHIARA le spese di lite compensate.
l'efficacia, tra le parti di cui in intestazione, della sentenza CP_7 parziale del Tribunale di Terni n. 117 del 28.01.2021 – come riformata dalla Corte d'appello di Perugia con sentenza non definitiva del 29.02.2024 -, e della sentenza parziale di primo grado del Tribunale di Terni n. 106/2023 dell'08.02.2023;
SENTENZA da notificarsi alle parti contumaci ai sensi dell'art. 292 c.p.c.
Così deciso, in data 24.03.2025
Il Giudice dott. Francesco Angelini
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