TRIB
Sentenza 19 marzo 2024
Sentenza 19 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 19/03/2024, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 608/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei signori Magistrati:
Dr. Francesco Paganini Presidente
Dr.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dr.ssa Alessandra Ardito Giudice Est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 608/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Parte_1 C.F._1
BARLOCCO ANNALISA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDO CP_1 C.F._2
GAETANO
CONVENUTO
E con il patrocinio dell'avv. ADREANI PAOLA, nominata CP_2 CP_3
Curatore Speciale dei minori pagina 1 di 3 CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Il resistente all'udienza del 12 marzo 2024 chiedeva che venisse dichiarata la separazione personale delle parti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I Sigg.ri e contraevano matrimonio in Legnano in data 19.11.2005. Pt_1 CP_1
Dall'unione nascevano il giorno 26.05.2007 e il giorno 01.02.2011. CP_2 CP_3
La sig.ra adiva il Tribunale per ottenere la declaratoria di separazione stante l'intollerabilità Pt_1
della prosecuzione della convivenza coniugale e chiedeva la regolamentazione dell'affido e mantenimento dei figli.
Il convenuto si costituiva e aderiva alla domanda di separazione, proponendo autonome domande relativamente ai figli.
La domanda di separazione deve essere accolta, dovendosi ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione, insita nella proposizione del ricorso per separazione giudiziale.
Null'altro vi è, allo stato, da decidere, posto che le ulteriori domande necessitano di istruttoria.
Il regolamento delle spese di giudizio deve essere rinviato alla pronunzia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale, così deliberando in via non definitiva fra le parti di cui in epigrafe:
1) dichiara la separazione personale dei Sigg.ri e coniugatisi in Parte_1 CP_1
Legnano in data 19.11.2005 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 74, P. I, anno 2005);
pagina 2 di 3 2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Legnano di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 14/03/2024.
Il Presidente Il Giudice estensore
Dr. Francesco Paganini Dr.ssa Alessandra Ardito
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei signori Magistrati:
Dr. Francesco Paganini Presidente
Dr.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dr.ssa Alessandra Ardito Giudice Est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 608/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Parte_1 C.F._1
BARLOCCO ANNALISA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDO CP_1 C.F._2
GAETANO
CONVENUTO
E con il patrocinio dell'avv. ADREANI PAOLA, nominata CP_2 CP_3
Curatore Speciale dei minori pagina 1 di 3 CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Il resistente all'udienza del 12 marzo 2024 chiedeva che venisse dichiarata la separazione personale delle parti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I Sigg.ri e contraevano matrimonio in Legnano in data 19.11.2005. Pt_1 CP_1
Dall'unione nascevano il giorno 26.05.2007 e il giorno 01.02.2011. CP_2 CP_3
La sig.ra adiva il Tribunale per ottenere la declaratoria di separazione stante l'intollerabilità Pt_1
della prosecuzione della convivenza coniugale e chiedeva la regolamentazione dell'affido e mantenimento dei figli.
Il convenuto si costituiva e aderiva alla domanda di separazione, proponendo autonome domande relativamente ai figli.
La domanda di separazione deve essere accolta, dovendosi ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione, insita nella proposizione del ricorso per separazione giudiziale.
Null'altro vi è, allo stato, da decidere, posto che le ulteriori domande necessitano di istruttoria.
Il regolamento delle spese di giudizio deve essere rinviato alla pronunzia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale, così deliberando in via non definitiva fra le parti di cui in epigrafe:
1) dichiara la separazione personale dei Sigg.ri e coniugatisi in Parte_1 CP_1
Legnano in data 19.11.2005 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 74, P. I, anno 2005);
pagina 2 di 3 2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Legnano di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 14/03/2024.
Il Presidente Il Giudice estensore
Dr. Francesco Paganini Dr.ssa Alessandra Ardito
pagina 3 di 3