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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 13/12/2024, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Paola Di Francesco Presidente dott.ssa Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1236/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
C.F. nata a Kavaje (ALBANIA) in [...] Parte_1 C.F._1
5.12.1974, rappresentata e difesa dall'avv. CAPPELLARI MARCO, elettivamente domiciliata come in atti
- RICORRENTE–
E
C.F. nato a [...] in data [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. VANZELLA PIETRO, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo
- INTERVENTORE EX LEGE–
CONCLUSIONI
Per le parti: “dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti Con ricorso ex art.473-bis.49 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
allegando:
- di aver contratto matrimonio civile con la resistente in data 13.8.2007;
- che dal matrimonio non sono nati figli;
- che, nonostante i tentativi di addivenire ad un accordo, ciò non è stato possibile, in ragione
CP_ dell'opposizione del
Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale: Parte_1
a. La dichiarazione della separazione personale tra i coniugi;
b. La pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Si è costituita parte resistente il quale, pur contestando la ricostruzione dei fatti offerta CP_1
dalla ricorrente, ha sostanzialmente aderito alle domande dalla stessa svolte.
2. Fatti più rilevanti dello svolgimento del processo
All'udienza del 10.12.2024, le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo, come riportato in epigrafe.
Il giudice designato, ritenuto non doversi assumere provvedimenti ex art. 473-bis.22, comma 1,
c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato i difensori alla discussione ex art. 473- bis.22, comma 4, c.p.c., i quali hanno precisato le conclusioni in conformità all'accordo raggiunto dalle parti.
3. La domanda di separazione
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, le deduzioni delle parti e le domande svolte sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno della tollerabilità della convivenza.
4. Necessità del prosieguo del processo quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c..
Va disposto il prosieguo del processo con separata ordinanza di rimessione della causa davanti al giudice designato, affinché questo Tribunale possa pronunciarsi sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
Anche la determinazione delle spese processuali va rinviata al momento di emanazione della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. la separazione personale tra i coniugi come sopra generalizzati;
Parte_1 CP_1
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LONIGO (VI) per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 9, parte II, Serie C, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007);
RINVIA la statuizione sulle spese al momento della emanazione della sentenza definitiva;
RIMETTE, con separata ordinanza, la causa sul ruolo del giudice istruttore.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 11.12.2024.
Il Presidente dott.ssa Paola Di Francesco
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio