Sentenza 24 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/05/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
268/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 268/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, vertente
TRA
, (C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Rosa Mosca sito in Scafati (SA), al Piazzale Ugo e Guido Romano n. 5, che la rappresenta e difende come da procura in atti
E
, (C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Gennaro Alvino sito in Poggiomarino, alla Via G. Iervolino n. 33, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTI
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.04.2025, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di voler ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
Il PM, in data 29.04.2025 ha espresso parere favorevole.
1
Con ricorso depositato il 08.02.2025, le parti in epigrafe individuate hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario in data 03.06.2004 nel Comune di Poggiomarino (NA), optando per il regime patrimoniale di comunione dei beni, nel corso del quale sono nati due figli, nata il Per_1
26.04.2005 a Sarno (SA), maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, e , nato Per_2
a Sarno (SA) il 23.10.2007, minorenne;
che essendo intervenuta tra i coniugi una forte intollerabilità, decidevano di separarsi consensualmente innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, come risulta dal decreto di omologa n.38/2024 del 8 gennaio 2024, depositato in atti unitamente al verbale di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del 11.10.2023.
Quanto alla situazione economico patrimoniale, hanno dichiarato che lavora come Parte_1 operatrice sociosanitaria, non è proprietaria di immobili, è proprietaria di un'auto modello Tiguan del
2017, è proprietaria di un terreno a Montecorice in provincia di Salerno non locato, paga l'affitto di euro 690,00 al mese;
invece, il ha dichiarato di lavorare come commerciante nel settore CP_1
alimentari e detersivi con un guadagno lordo pari ad euro 17.000,00, cifra in cui rientrano anche i redditi per gli utili di una società immobiliare.
Ciò premesso, hanno esposto che dal momento della separazione (in cui era stato previsto l'affido condiviso del figlio minore, la collocazione dello stesso presso la madre e la disciplina delle visite paterne, mentre la figlia maggiorenne restava con il padre nella casa coniugale;
l'obbligo in capo al di versare un assegno mensile di euro 350,00 a titolo di mantenimento del figlio , oltre CP_1 Per_2 al 50% delle spese straordinarie, provvedendo inoltre il al mantenimento della figlia CP_1
maggiorenne in via esclusiva), non si era più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia, per cui proponevano ricorso congiunto al fine di ottenere la pronuncia di divorzio.
Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 22.04.2025, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa trasmissione degli atti al P.M. per il prescritto parere.
Tanto premesso la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale di Torre Annunziata con decreto n. 38/2024 del 8 gennaio 2024.
Risulta, inoltre, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, così come modificato dalla legge 6.5.2015 n.55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente delegato del Tribunale di Torre Annunziata
(11.10.2023) nel procedimento di separazione consensuale terminato con decreto di omologa del
8.01.2024 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
2 Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme imperative e con l'interesse della prole, possono essere poste alla base della presente decisione.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 08.02.2025, così provvede:
A. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Poggiomarino (NA) in data
03.06.2004 tra le parti in causa;
B. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e di seguito riportati:
1. i ricorrenti vivranno separati e liberi di eleggere ovunque vogliano la propria residenza nel territorio dello stato italiano, previo preavviso ed assenso scritto dell'altro genitore ove lo spostamento possa determinare eccessive difficoltà per l'esercizio del diritto di visita nei confronti del figlio minore;
2. il figlio minore sarà affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori che eserciteranno la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per lo stesso, relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali nonché delle aspirazioni del medesimo;
3. il SI. rimarrà ad abitare nella casa coniugale, sita in Poggiomarino (NA) alla Controparte_1
Via Salvo D'Acquisto, insieme alla figlia ora maggiorenne;
Persona_3
4. la IG.ra ha provveduto a prendere in affitto altra abitazione sita in Legnano Parte_1
(VR) alla Via Puglie n.13, dove convive insieme al figlio minore e provvederà al pagamento Per_2
del canone di locazione, degli oneri condominiali, nonché delle utenze;
la stessa, inoltre, si obbliga a comunicare al coniuge l'eventuale cambio di residenza;
5. i ricorrenti rinunciano reciprocamente a quanto dovuto a titolo di mantenimento per loro;
6. il SI. si impegna a versare alla SI.ra la somma di € 350,00 Controparte_1 Parte_1
(trecentocinquanta/00) mensili per il mantenimento del figlio minore , entro il 10 di ogni Per_2
mese, ed inoltre provvederà in via esclusiva e in forma diretta al mantenimento della figlia sia per le spese ordinarie che per quelle straordinarie. L'assegno di mantenimento per Per_1
sarà rivalutato automaticamente di anno in anno in base agli indici Istat;
Per_2
7. l'assegno unico sarà incassato al 100% dalla SI.ra ; Parte_1
8. le spese straordinarie, mediche e scolastiche, extrascolastiche e ludiche, necessarie per il figlio minore saranno a carico dei genitori in ragione della metà. Per_2
3 A tal fine i genitori si impegnano a concordare preventivamente le attività extrascolastiche e ludiche del figlio minore nonché le eventuali spese straordinarie che non rivestano carattere di urgenza, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, per l'individuazione delle spese straordinarie ci si riporta al protocollo del Tribunale di Torre
Annunziata, con la precisazione: le tasse scolastiche, le spese per cancelleria di natura scolastica e tutte le spese per trasporti pubblici legati ad eSIenze scolastiche nonché le gite scolastiche di qualunque genere non sono da intendersi comprese nel contributo ordinario ma saranno da considerarsi spese straordinarie;
in caso di mancato accordo in ordine alle attività scolastiche, extrascolastiche, ludiche ed eventuali spese straordinarie che non rivestano il carattere di urgenza, le somme pagate dal genitore che le ha affrontate non saranno ripetibili nei confronti dell'altro genitore;
9. al fine di tutelare il diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cure, educazione ed istruzione da entrambi i genitori, i coniugi concordano quanto segue:
a) il figlio minore vivrà in compagnia della madre presso l'abitazione sita a Legnano alla Via
Puglie n. 13, tuttavia il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che lo vorrà, previo accordo anche telefonico con la madre, avendo riguardo degli impegni dello stesso, nonché di quelli scolastici, parascolastici e del riposo del ragazzo.
b) Il ragazzo trascorrerà con il padre, almeno due week-end al mese;
alternativamente un week- end sarà il padre a recarsi a Legnano e l'altro sarà il minore a recarsi presso il padre, previo accordo sulle modalità di viaggio e precisamente dall'orario di uscita di scuola del sabato e sino alle ore 20:00 della domenica.
c) In ordine alle vacanze estive, il ragazzo trascorrerà due settimane con il padre, in periodi da concordarsi entro la fine del mese di giugno di ogni anno, tenendo conto del calendario scolastico e delle rispettive eSIenze. Il diritto di visita in tali periodi è accordato all'altro genitore per un pomeriggio a settimana, ove possibile.
d) In merito alle festività natalizie, il ragazzo trascorrerà il prossimo Natale e vigilia di
Capodanno con la mamma e il Capodanno e la Vigilia di Natale con il papà, e così in maniera alternata per gli anni successivi. Trascorreranno, invece, tutte le altre festività, ad anni alterni, una volta con la mamma ed un'altra con il papà, tale calendario potrà essere modificato di comune accordo tra i genitori, anche telefonicamente.
e) Eventuali variazioni delle visite e delle festività saranno eventualmente concordate tra i ricorrenti secondo il principio di mutua collaborazione e nell'interesse dei figli, tenendo conto delle eventuali eSIenze lavorative dei genitori.
4 f) In caso di malattia del figlio, presso l'uno o l'altro dei genitori, questi sin d'ora si impegnano a collaborare tra loro nel migliore interesse del figlio ed a consentirsi l'accesso presso i rispettivi domicili per visitare il ragazzo, senza alcun tipo di limitazione.
g) I coniugi si impegnano a far conservare ai figli rapporti continuativi con gli ascendenti ed i parenti di entrambi.
10. Tutti i beni mobili, ivi compresi gli arredi, nonché gli elettrodomestici, i beni comuni ad entrambi i coniugi, situati nella casa coniugale, restano assegnati al SI. ad eccezione Controparte_1
degli effetti personali della SI.ra . Parte_1
11. I beni immobili intestati alla SI.ra resteranno di esclusiva proprietà della Parte_1
stessa. I ricorrenti dichiarano che hanno provveduto a vendere i beni immobili cointestati al prezzo di mercato e che hanno provveduto a dividerne il ricavato in parti uguali.
12. I ricorrenti concordano che i buoni postali attualmente intestati alla SI.ra Parte_1
restano di sua proprietà, relativamente, invece, ai buoni intestati ai figli, questi non potranno essere cambiati sino alla scadenza senza previo accordo scritto tra i genitori e al momento della loro scadenza dovranno essere consegnati ai figli.
13. I ricorrenti si concedono sin d'ora, dalla sottoscrizione del presente atto, reciproco nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti sia per sé che per i figli minori. I genitori si obbligano, tuttavia, a procurarsi consenso scritto dell'altro genitore nel caso in cui intendano recarsi all'estero con il figlio minore, comunicando preventivamente la meta;
C. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Poggiomarino per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (Atto n. 24, parte 2, serie A, anno 2004 del
[...]
); Parte_2
D) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di conSIlio del 15.05.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
5