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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/05/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G.993/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 993/2023
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. TROVATO LUISA giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 10 (C.F. ), domiciliato in VIALE Controparte_1 P.IVA_1
TEOCRITO N. 112 96100 ; rappresentato e difeso dall'avv. LEONE SILVIA giusta CP_1
procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione orale del 7.5.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. il Consorzio adiva il Tribunale di CP_1 Controparte_2
Siracusa affinché venissero accolte le seguenti conclusioni: “1) ritenere e dichiarare che il sig
[...]
debba restituire al la somma di € 20.000,00 versata Parte_1 ON
da quest'ultimo al sig a seguito di transazione stipulata in data 1/12/2021 atteso che tale Parte_2
somma oggetto di pignoramento presso terzi era stata già corrisposta al resistente;
2) condannare il sig a restituire al per le ragioni sopra dette la Parte_1 Controparte_4
somma di €.20.000,00 oltre rivalutazioni ed interessi;
3)condannare il sig al Parte_1
pagamento dei compensi del presente giudizio”.
A sostegno delle superiori conclusioni il ricorrente esponeva:
- di avere ricevuto in data 7/9/2020, nella qualità di terzo pignorato, la notifica di un atto di pignoramento presso terzi promosso da nei confronti di al fine di Parte_2 Parte_1
procedere al recupero delle somme di € 22.158,57 a titolo di spese legali discendenti dalla sentenza n.
288/20 emessa dal Tribunale di Siracusa;
pagina 2 di 10 - che, instaurata la procedura di pignoramento presso terzi presso il Tribunale di Siracusa nei confronti del debitore e nei confronti del terzo pignorato, esso aveva reso una Parte_1 CP_1
dichiarazione di terzo positiva affermando di essere debitore nei confronti del della somma di PT
Euro 85.864,24 e che tale credito afferiva alla gestione liquidatoria del dissesto finanziario di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
- che il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Siracusa, esaminata la positiva dichiarazione di terzo,
con ordinanza del 14/5/2021 disponeva in favore di l'assegnazione della somma di euro Parte_2
22.158,57, oltre interessi e spese del procedimento;
- che nelle more del pignoramento presso terzi esso procedeva ON
a versare al tutte le somme che erano oggetto della dichiarazione di terzo e che dovevano PT
essere accantonate e versate in favore di sulla base della notifica del pignoramento Parte_2
presso terzi e per come disposto in seno all'ordinanza del 14/5/2021;
- che al fine di evitare un aggravio di spese esso sottoscriveva, ON
in data 1/12/2021, con un atto di transazione con il quale a tacitazione di qualsiasi Parte_2
pretesa avanzata da quest'ultimo versava allo stesso a saldo e stralcio di ogni pretesa creditoria,
scaturente dall'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Siracusa nella procedura esecutiva presso terzi, la somma complessiva ed omnicomprensiva di sorte capitale, spese e compensi difensivi,
oneri accessori inclusi ed ogni altro costo, tassa o tributo di € 20.000,00;
- di avere, pertanto, diritto a recuperare da la somma di €.20.000,00 versata a Parte_1
a seguito dell'atto di transazione sopra indicato, atteso che tale importo doveva essere Parte_2
corrisposto direttamente da , in quanto esso aveva già Parte_1 ON
provveduto a versare a quest'ultimo le somme oggetto della dichiarazione di terzo positiva;
pagina 3 di 10 - di avere infruttuosamente invitato il resistente a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
In seguito alla notifica del ricorso, si costituiva in giudizio , il quale contestava Parte_1
integralmente le richieste del ricorrente e chiedeva l'integrale rigetto della domanda con conseguente condanna alle spese del giudizio, spiegando, altresì, domanda riconvenzionale.
In particolare, il resistente eccepiva l'illegittimità del versamento della somma pari ad € 20.000,00 che sarebbe stata versata in favore di dal in qualità Parte_2 ON
di terzo pignorato, in quanto, in sede di pignoramento presso terzi, aveva testualmente dichiarato “di essere debitore nei confronti del sig. della somma di € 85,864,24; che è pendente, innanzi la PT
Corte d'Appello di Catania, il giudizio iscritto al n.787/2019; che con deliberazione del Commissario
Straordinario n.f. di Consiglio Provinciale n.15 dell'11/05/2018, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stata deliberata la dichiarazione formale, esplicita ed irrevocabile di dissesto finanziario dell' ai sensi dell'art. 244 e ss del D.Lgs. n.267/2000 Parte_3
Testo Unico degli Enti Locali;
che, ai sensi dell'art.254 del D.Lgs. 267/2000, il credito in essere afferisce alla gestione liquidatoria del dissesto finanziario di competenza dell'Organo Straordinario di
Liquidazione la cui nomina è disposta con Decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.252
del D.Lgs. n.267/2000; dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo Straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione ile/lo stato di pagina 4 di 10 dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge”.
Il resistente, inoltre, spiegava domanda riconvenzionale, chiedendo condannarsi il ricorrente al pagamento in suo favore della somma di € 21.407,45, oltre interessi maturati e maturandi, pari alla differenza tra le somme riconosciute in sentenza e quelle effettivamente erogate dall'Ente.
Il Tribunale di Siracusa decideva il ricorso con ordinanza del 26.6.2023 con la quale: “1) In
accoglimento della domanda del ricorrente condanna ON
al pagamento, in favore del , della somma Parte_1 CP_1 ON
di Euro 20.000,00 oltre la debenza degli interessi legali a far data dal 31 dicembre 2021 sino al soddisfo;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale azionata da avverso il ricorrente Parte_1
3) Condanna a rimborsare al ON Parte_1 [...]
le spese di lite che si liquidano in Euro 145,50 per esborsi ed Euro ON
3.400,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
Avverso la citata ordinanza ha proposto appello affidandolo a due motivi. Parte_1
Si è costituito il per eccepire l'inammissibilità e l'infondatezza ON
del proposto gravame del quale ha chiesto il rigetto con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 7.5.2025 la causa, introdotta dopo l'entrata in vigore del D. L.vo 149/22, esaurita la discussione orale delle parti, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies cpc richiamato dall'art.350 bis cpc.
Preliminarmente merita di essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dall'appellato.
pagina 5 di 10 L'eccezione va respinta atteso che l'atto di appello supera il vaglio di ammissibilità ex art.342 cpc.
Nel merito l'appello è totalmente infondato e va rigettato.
Ed invero, con il primo motivo il ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il PT
Tribunale di Siracusa ha ritenuto che, in virtù delle somme corrisposte dal ON
, l'appellante abbia visto sterilizzata la propria posizione debitoria nei confronti di _3 [...]
, lucrando sul corrispondente depauperamento dell'Ente. Pt_2
Ciò, a parere dell'appellante, non sarebbe vero atteso che egli sarebbe stato creditore del
[...]
(e di conseguenza, a seguito della dichiarazione di dissesto, ON
dell'Organo Straordinario di liquidazione), per quanto statuito dalla sentenza per risarcimento danni n.
704/2019 del Tribunale di Siracusa, della complessiva somma di euro 85.864,24, importo confermato dallo stesso Ente nella dichiarazione di terzo resa nel procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi. Secondo il , davanti a tale posizione debitoria, sarebbe stato ragionevole che il PT [...]
, in qualità di terzo pignorato, corrispondesse, eventualmente, le somme al a titolo di _3 Pt_2
compensazione sulla maggiore somma ad egli dovuta, invece di sottoscrivere un accordo transattivo con il in totale assenza di contradditorio. Pt_2
Pertanto, ha concluso l'appellante, “non appare condivisibile la condanna emessa dal Giudice di primo grado alla restituzione delle somme, si ribadisce, corrisposte dal ON
, illegittimamente ed in assoluto difetto di competenza, come dallo stesso Ente affermato in
[...]
sede di dichiarazione negativa nel sopra citato procedimento di pignoramento presso terzi e che, a parere dell'odierno concludente non doveva nemmeno essere offerta, stante la dichiarazione di dissesto finanziario dell'Ente e l'esclusiva competenza dell'organo Straordinario di liquidazione per tutte le procedure di liquidazione successive alla suddetta dichiarazione”.
pagina 6 di 10 Il motivo appare infondato e va rigettato.
Innanzitutto, va rilevato che le limitazioni normativamente imposte dall'art.248 D. L.vo 267/00 non trovano applicazione nel caso in esame atteso che non si è in presenza di una procedura esecutiva individuale avviata nei confronti del , il quale è stato coinvolto nella qualità di terzo ON
pignorato.
In secondo luogo, per come correttamente evidenziato dal Giudice a quo e non contestato dalle parti, il
, pur avendo reso dichiarazione positiva in ordine al debito nei confronti del , ON PT
anziché accantonare le somme oggetto del pignoramento presso terzi per versarle al creditore pignorante, siccome disposto dal GE con ordinanza di assegnazione del 14.5.2021, ha proceduto a corrispondere all'appellante €.53.690,94, comprensiva anche delle somme che erano oggetto della dichiarazione di terzo e che dovevano essere accantonate in favore di a seguito della Parte_2
notifica del pignoramento presso terzi.
In tale contesto appare assolutamente corretta ed ineccepibile la motivazione adottata dal primo
Giudice, il quale ha accolto la domanda di condanna di alla restituzione in favore Parte_1
del della somma di €.20.000,00, da quest'ultimo corrisposta, quale debitor debitoris, ON
a , evidenziando che “a seguito della transazione con quest'ultimo stipulata in data Parte_2
primo dicembre 2021: tale somma, che costituisce la quasi totalità delle spese legali riconosciute a
dalla sentenza n. 288/20 emessa dal Tribunale di Siracusa che ha visto quale Parte_2
soccombente il , avrebbe dovuto essere versata da , di talché il PT Parte_1
pagamento fatto per conto di quest'ultimo dal in favore di ON
abilita il a richiedere il medesimo importo al Parte_2 ON
che ha beneficiato di un pagamento altrui vedendosi sterilizzata la propria posizione PT
pagina 7 di 10 debitoria e lucrando un arricchimento a cui è corrisposto il corrispondente depauperamento
dell'Ente”.
Risulta, invero, non contestato che il non solo ha corrisposto al €.20.000,00 in ON Pt_2
esecuzione della intervenuta transazione, ma ha anche versato al l'intero importo a PT
quest'ultimo dovuto, senza defalcare le somme oggetto del pignoramento presso terzi. E' evidente,
quindi, che l'importo di €.20.000,00 deve essere restituito al Libero Consorzio, determinandosi altrimenti una indebita locupletazione da parte del che ha visto interamente soddisfatto il PT
proprio credito nei confronti dell'appellato, al lordo delle somme spettanti al creditore pignorante.
Con il secondo motivo di appello il ha censurato la sentenza di primo grado per non avere il PT
Giudice esaminato la domanda riconvenzionale proposta, con la quale ha chiesto la condanna del al pagamento della residua somma pari ad € 21.407,45, scaturente dalla differenza tra ON
Parte quanto riconosciuto dall' (€ 75.098,39) e quanto effettivamente percepito (€ 53.690,94).
Anche questo motivo di appello risulta infondato.
Ed invero, per come esposto dal primo Giudice “è stata la stessa difesa di parte ricorrente ad avere
chiarito come sull'importo lordo riconosciuto al di Euro 75.098,39 siano state effettuate le PT
trattenute previdenziali a carico del lavoratore per un totale di Euro 6.405,91 nonché le trattenute
fiscali per del 23% sull'imponibile di € 66.224,08, per un importo di € 15.001,64, CP_5
costituendo il totale delle trattenute effettuate – i cui versamenti in favore dell' e dell'Erario da CP_6
parte dell'Ente ricorrente non sono stati contestati dalla difesa di parte convenuta - l'importo
complessivo di Euro 21.407,45 che è stato defalcato dal lordo di Euro 75.098,39 sopra menzionato.
Sul punto il Tribunale non condivide l'obiezione della difesa del convenuto secondo cui le somme
riconosciute dal Giudice del lavoro a titolo di indennità risarcitoria non potevano essere defalcate da
pagina 8 di 10 qualsivoglia trattenuta, dovendosi piuttosto applicare anche sulle somme riconosciute a titolo di
differenze retributive le trattenute di legge a titolo di imposte e di oneri contributivi”.
Ove anche si voglia convenire con l'appellante in merito alla dovutezza degli importi al lordo e non al netto delle trattenute contributive e fiscali, ciò non toglie che, per come dedotto dal e ON
non contestato dal , i versamenti in favore dell' e dell'Erario da parte dell'ente PT CP_6
pubblico non sono contestati, di talchè corretta appare la liquidazione degli importi al netto, pena una ingiustificata locupletazione da parte del . Né a diverse conclusioni consente di pervenire la PT
natura del credito vantato dall'appellante che, seppure riconosciuto a titolo risarcitorio, corrisponde comunque a differenze retributive certamente soggette agli oneri contributivi ed alla imposizione fiscale.
Per tali motivi l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto avverso l'ordinanza emessa in data 26.6.2023 dal Tribunale di Siracusa.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali nei confronti della parte appellata liquidate in €.5.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'appello, il
14.5.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
pagina 9 di 10
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 993/2023
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. TROVATO LUISA giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 10 (C.F. ), domiciliato in VIALE Controparte_1 P.IVA_1
TEOCRITO N. 112 96100 ; rappresentato e difeso dall'avv. LEONE SILVIA giusta CP_1
procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione orale del 7.5.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. il Consorzio adiva il Tribunale di CP_1 Controparte_2
Siracusa affinché venissero accolte le seguenti conclusioni: “1) ritenere e dichiarare che il sig
[...]
debba restituire al la somma di € 20.000,00 versata Parte_1 ON
da quest'ultimo al sig a seguito di transazione stipulata in data 1/12/2021 atteso che tale Parte_2
somma oggetto di pignoramento presso terzi era stata già corrisposta al resistente;
2) condannare il sig a restituire al per le ragioni sopra dette la Parte_1 Controparte_4
somma di €.20.000,00 oltre rivalutazioni ed interessi;
3)condannare il sig al Parte_1
pagamento dei compensi del presente giudizio”.
A sostegno delle superiori conclusioni il ricorrente esponeva:
- di avere ricevuto in data 7/9/2020, nella qualità di terzo pignorato, la notifica di un atto di pignoramento presso terzi promosso da nei confronti di al fine di Parte_2 Parte_1
procedere al recupero delle somme di € 22.158,57 a titolo di spese legali discendenti dalla sentenza n.
288/20 emessa dal Tribunale di Siracusa;
pagina 2 di 10 - che, instaurata la procedura di pignoramento presso terzi presso il Tribunale di Siracusa nei confronti del debitore e nei confronti del terzo pignorato, esso aveva reso una Parte_1 CP_1
dichiarazione di terzo positiva affermando di essere debitore nei confronti del della somma di PT
Euro 85.864,24 e che tale credito afferiva alla gestione liquidatoria del dissesto finanziario di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
- che il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Siracusa, esaminata la positiva dichiarazione di terzo,
con ordinanza del 14/5/2021 disponeva in favore di l'assegnazione della somma di euro Parte_2
22.158,57, oltre interessi e spese del procedimento;
- che nelle more del pignoramento presso terzi esso procedeva ON
a versare al tutte le somme che erano oggetto della dichiarazione di terzo e che dovevano PT
essere accantonate e versate in favore di sulla base della notifica del pignoramento Parte_2
presso terzi e per come disposto in seno all'ordinanza del 14/5/2021;
- che al fine di evitare un aggravio di spese esso sottoscriveva, ON
in data 1/12/2021, con un atto di transazione con il quale a tacitazione di qualsiasi Parte_2
pretesa avanzata da quest'ultimo versava allo stesso a saldo e stralcio di ogni pretesa creditoria,
scaturente dall'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Siracusa nella procedura esecutiva presso terzi, la somma complessiva ed omnicomprensiva di sorte capitale, spese e compensi difensivi,
oneri accessori inclusi ed ogni altro costo, tassa o tributo di € 20.000,00;
- di avere, pertanto, diritto a recuperare da la somma di €.20.000,00 versata a Parte_1
a seguito dell'atto di transazione sopra indicato, atteso che tale importo doveva essere Parte_2
corrisposto direttamente da , in quanto esso aveva già Parte_1 ON
provveduto a versare a quest'ultimo le somme oggetto della dichiarazione di terzo positiva;
pagina 3 di 10 - di avere infruttuosamente invitato il resistente a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
In seguito alla notifica del ricorso, si costituiva in giudizio , il quale contestava Parte_1
integralmente le richieste del ricorrente e chiedeva l'integrale rigetto della domanda con conseguente condanna alle spese del giudizio, spiegando, altresì, domanda riconvenzionale.
In particolare, il resistente eccepiva l'illegittimità del versamento della somma pari ad € 20.000,00 che sarebbe stata versata in favore di dal in qualità Parte_2 ON
di terzo pignorato, in quanto, in sede di pignoramento presso terzi, aveva testualmente dichiarato “di essere debitore nei confronti del sig. della somma di € 85,864,24; che è pendente, innanzi la PT
Corte d'Appello di Catania, il giudizio iscritto al n.787/2019; che con deliberazione del Commissario
Straordinario n.f. di Consiglio Provinciale n.15 dell'11/05/2018, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stata deliberata la dichiarazione formale, esplicita ed irrevocabile di dissesto finanziario dell' ai sensi dell'art. 244 e ss del D.Lgs. n.267/2000 Parte_3
Testo Unico degli Enti Locali;
che, ai sensi dell'art.254 del D.Lgs. 267/2000, il credito in essere afferisce alla gestione liquidatoria del dissesto finanziario di competenza dell'Organo Straordinario di
Liquidazione la cui nomina è disposta con Decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.252
del D.Lgs. n.267/2000; dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo Straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione ile/lo stato di pagina 4 di 10 dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge”.
Il resistente, inoltre, spiegava domanda riconvenzionale, chiedendo condannarsi il ricorrente al pagamento in suo favore della somma di € 21.407,45, oltre interessi maturati e maturandi, pari alla differenza tra le somme riconosciute in sentenza e quelle effettivamente erogate dall'Ente.
Il Tribunale di Siracusa decideva il ricorso con ordinanza del 26.6.2023 con la quale: “1) In
accoglimento della domanda del ricorrente condanna ON
al pagamento, in favore del , della somma Parte_1 CP_1 ON
di Euro 20.000,00 oltre la debenza degli interessi legali a far data dal 31 dicembre 2021 sino al soddisfo;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale azionata da avverso il ricorrente Parte_1
3) Condanna a rimborsare al ON Parte_1 [...]
le spese di lite che si liquidano in Euro 145,50 per esborsi ed Euro ON
3.400,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
Avverso la citata ordinanza ha proposto appello affidandolo a due motivi. Parte_1
Si è costituito il per eccepire l'inammissibilità e l'infondatezza ON
del proposto gravame del quale ha chiesto il rigetto con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 7.5.2025 la causa, introdotta dopo l'entrata in vigore del D. L.vo 149/22, esaurita la discussione orale delle parti, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies cpc richiamato dall'art.350 bis cpc.
Preliminarmente merita di essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dall'appellato.
pagina 5 di 10 L'eccezione va respinta atteso che l'atto di appello supera il vaglio di ammissibilità ex art.342 cpc.
Nel merito l'appello è totalmente infondato e va rigettato.
Ed invero, con il primo motivo il ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il PT
Tribunale di Siracusa ha ritenuto che, in virtù delle somme corrisposte dal ON
, l'appellante abbia visto sterilizzata la propria posizione debitoria nei confronti di _3 [...]
, lucrando sul corrispondente depauperamento dell'Ente. Pt_2
Ciò, a parere dell'appellante, non sarebbe vero atteso che egli sarebbe stato creditore del
[...]
(e di conseguenza, a seguito della dichiarazione di dissesto, ON
dell'Organo Straordinario di liquidazione), per quanto statuito dalla sentenza per risarcimento danni n.
704/2019 del Tribunale di Siracusa, della complessiva somma di euro 85.864,24, importo confermato dallo stesso Ente nella dichiarazione di terzo resa nel procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi. Secondo il , davanti a tale posizione debitoria, sarebbe stato ragionevole che il PT [...]
, in qualità di terzo pignorato, corrispondesse, eventualmente, le somme al a titolo di _3 Pt_2
compensazione sulla maggiore somma ad egli dovuta, invece di sottoscrivere un accordo transattivo con il in totale assenza di contradditorio. Pt_2
Pertanto, ha concluso l'appellante, “non appare condivisibile la condanna emessa dal Giudice di primo grado alla restituzione delle somme, si ribadisce, corrisposte dal ON
, illegittimamente ed in assoluto difetto di competenza, come dallo stesso Ente affermato in
[...]
sede di dichiarazione negativa nel sopra citato procedimento di pignoramento presso terzi e che, a parere dell'odierno concludente non doveva nemmeno essere offerta, stante la dichiarazione di dissesto finanziario dell'Ente e l'esclusiva competenza dell'organo Straordinario di liquidazione per tutte le procedure di liquidazione successive alla suddetta dichiarazione”.
pagina 6 di 10 Il motivo appare infondato e va rigettato.
Innanzitutto, va rilevato che le limitazioni normativamente imposte dall'art.248 D. L.vo 267/00 non trovano applicazione nel caso in esame atteso che non si è in presenza di una procedura esecutiva individuale avviata nei confronti del , il quale è stato coinvolto nella qualità di terzo ON
pignorato.
In secondo luogo, per come correttamente evidenziato dal Giudice a quo e non contestato dalle parti, il
, pur avendo reso dichiarazione positiva in ordine al debito nei confronti del , ON PT
anziché accantonare le somme oggetto del pignoramento presso terzi per versarle al creditore pignorante, siccome disposto dal GE con ordinanza di assegnazione del 14.5.2021, ha proceduto a corrispondere all'appellante €.53.690,94, comprensiva anche delle somme che erano oggetto della dichiarazione di terzo e che dovevano essere accantonate in favore di a seguito della Parte_2
notifica del pignoramento presso terzi.
In tale contesto appare assolutamente corretta ed ineccepibile la motivazione adottata dal primo
Giudice, il quale ha accolto la domanda di condanna di alla restituzione in favore Parte_1
del della somma di €.20.000,00, da quest'ultimo corrisposta, quale debitor debitoris, ON
a , evidenziando che “a seguito della transazione con quest'ultimo stipulata in data Parte_2
primo dicembre 2021: tale somma, che costituisce la quasi totalità delle spese legali riconosciute a
dalla sentenza n. 288/20 emessa dal Tribunale di Siracusa che ha visto quale Parte_2
soccombente il , avrebbe dovuto essere versata da , di talché il PT Parte_1
pagamento fatto per conto di quest'ultimo dal in favore di ON
abilita il a richiedere il medesimo importo al Parte_2 ON
che ha beneficiato di un pagamento altrui vedendosi sterilizzata la propria posizione PT
pagina 7 di 10 debitoria e lucrando un arricchimento a cui è corrisposto il corrispondente depauperamento
dell'Ente”.
Risulta, invero, non contestato che il non solo ha corrisposto al €.20.000,00 in ON Pt_2
esecuzione della intervenuta transazione, ma ha anche versato al l'intero importo a PT
quest'ultimo dovuto, senza defalcare le somme oggetto del pignoramento presso terzi. E' evidente,
quindi, che l'importo di €.20.000,00 deve essere restituito al Libero Consorzio, determinandosi altrimenti una indebita locupletazione da parte del che ha visto interamente soddisfatto il PT
proprio credito nei confronti dell'appellato, al lordo delle somme spettanti al creditore pignorante.
Con il secondo motivo di appello il ha censurato la sentenza di primo grado per non avere il PT
Giudice esaminato la domanda riconvenzionale proposta, con la quale ha chiesto la condanna del al pagamento della residua somma pari ad € 21.407,45, scaturente dalla differenza tra ON
Parte quanto riconosciuto dall' (€ 75.098,39) e quanto effettivamente percepito (€ 53.690,94).
Anche questo motivo di appello risulta infondato.
Ed invero, per come esposto dal primo Giudice “è stata la stessa difesa di parte ricorrente ad avere
chiarito come sull'importo lordo riconosciuto al di Euro 75.098,39 siano state effettuate le PT
trattenute previdenziali a carico del lavoratore per un totale di Euro 6.405,91 nonché le trattenute
fiscali per del 23% sull'imponibile di € 66.224,08, per un importo di € 15.001,64, CP_5
costituendo il totale delle trattenute effettuate – i cui versamenti in favore dell' e dell'Erario da CP_6
parte dell'Ente ricorrente non sono stati contestati dalla difesa di parte convenuta - l'importo
complessivo di Euro 21.407,45 che è stato defalcato dal lordo di Euro 75.098,39 sopra menzionato.
Sul punto il Tribunale non condivide l'obiezione della difesa del convenuto secondo cui le somme
riconosciute dal Giudice del lavoro a titolo di indennità risarcitoria non potevano essere defalcate da
pagina 8 di 10 qualsivoglia trattenuta, dovendosi piuttosto applicare anche sulle somme riconosciute a titolo di
differenze retributive le trattenute di legge a titolo di imposte e di oneri contributivi”.
Ove anche si voglia convenire con l'appellante in merito alla dovutezza degli importi al lordo e non al netto delle trattenute contributive e fiscali, ciò non toglie che, per come dedotto dal e ON
non contestato dal , i versamenti in favore dell' e dell'Erario da parte dell'ente PT CP_6
pubblico non sono contestati, di talchè corretta appare la liquidazione degli importi al netto, pena una ingiustificata locupletazione da parte del . Né a diverse conclusioni consente di pervenire la PT
natura del credito vantato dall'appellante che, seppure riconosciuto a titolo risarcitorio, corrisponde comunque a differenze retributive certamente soggette agli oneri contributivi ed alla imposizione fiscale.
Per tali motivi l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto avverso l'ordinanza emessa in data 26.6.2023 dal Tribunale di Siracusa.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali nei confronti della parte appellata liquidate in €.5.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'appello, il
14.5.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
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DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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