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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/06/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 10292/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10292/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. PALMIERI Parte_1 C.F._1
STEFANO, elettivamente domiciliato come in atti
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. MASTRAPASQUA SILVIA, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione o deduzione reietta, così decidere: IN VIA PRELIMINARE:
Denegare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per effetto del disconoscimento delle sottoscrizioni, nonché per carenza degli elementi necessari per la concessione della stessa, non ricorrendo peraltro i caratteri del fumus e del periculum in mora e presi gli opportuni provvedimenti riguardo alla mancata concessione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in applicazione dell'art. 5, comma IV, d.lgs. 28/2010, assegnare alle parti il termine di legge, per procedere alla mediazione ex art. 5 comma I d.lgs. 28/2010 nelle debite forme previste;
pagina 1 di 5 NEL MERITO Ritenere e dichiarare apocrife le sottoscrizione ascritte al Signor così Parte_1 come rubricate nel documento n. 3 del fascicolo di parte opponente e per l'effetto ritenere e dichiarare nullo e improduttivo di effetti giuridici, per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c.., il decreto ingiuntivo opposto nonché per tutti gli altri motivi supra esposti con tutte le conseguenze di legge e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto alla Opposta.
SPESE DI LITE: In ogni caso, condannare la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
IN VIA ISTRUTTORIA: si depositano in allegato i documenti sopra esposti, segnatamente: allegato 1:
Procura alle liti;
allegato 2: decreto ingiuntivo opposto;
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, respinta ogni avversa domanda, eccezione e conclusione: in via preliminare:
- Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 3070/2022 (r.g.n. 6802/2022) emesso in data 16.09.2022;
- concedere termine per l'instaurazione della mediazione obbligatoria;
mel merito;
- respingere le domande ex adverso formulate in quanto inammissibili oltre che infondate tanto in fatto quanto in diritto per tutti i motivi meglio articolati in narrativa;
- accertare e dichiarare il credito vantato dal nei confronti di Controparte_2 quale fideiussore nei limiti della fideiussione prestata, per i titoli e tutti i motivi meglio Parte_1 illustrati in narrativa, e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 3070/2022 (r.g.n. 6802
/2022) emesso in data 16.09.2022
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA del presente giudizio.
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, si è opposto al decreto ingiuntivo n. Parte_1
3070/2022 emesso nei suoi confronti, quale garante della Cip e CI srls, oltre che nei confronti della stessa società e di altro garante, su ricorso del per il pagamento in Controparte_2 solido tra loro della somma di euro 32.844,60, gli interessi come da domanda, le spese della procedura di ingiunzione. L'opponente ha eccepito la mancata prova del credito, ha disconosciuto la conformità delle copie dei contratti agli originali e ha disconosciuto la firma apposta sulla fideiussione.
Nel costituirsi in giudizio, il ha contestato le avverse eccezioni e Controparte_2 deduzioni, precisando di aver depositato sin dal fascicolo monitorio a riprova del credito azionato il contratto di finanziamento chirografario debitamente sottoscritto con il piano di ammortamento, l'estratto di erogazione della somma finanziata, la fideiussione debitamente sottoscritta ed anche la certificazione ex art. 50 TUB, oltre alla lettera di diffida e di comunicazione di risoluzione del finanziamento con la ricevuta di consegna per compiuta giacenza al Sig. Pur eccependo in via Pt_1 preliminare l'inammissibilità del disconoscimento della firma sulla fideiussione, in ogni caso la Banca ha avanzato istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. rendendosi disponibile a depositare o ad esibire il documento in originale.
Respinta in prima udienza l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo alla luce del disconoscimento operato dall'opponente con riguardo alle sottoscrizioni dell'atto di fideiussione e assegnati a parte opposta il termine di 15 giorni per l'attivazione della procedura obbligatoria di mediazione ex d.lgs. 28/2010, conclusasi negativamente, sono stati quindi assegnati i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. ed infine disposta una c.t.u. grafologica al fine di verificare la natura apocrifa o meno delle sottoscrizioni rese in calce alla fideiussione. Nel mezzo del compimento delle operazioni peritali, in data 13.05.2024 il CTU ha depositato istanza al Tribunale, riportando che l'opponente aveva comunicato via pec la rinuncia all'eccezione di disconoscimento. Conseguentemente, è stata disposta la sospensione delle operazioni peritali e anticipata l'udienza in presenza al 10.07.2024, ove la difesa dell'opponente ha precisato che l'opponente aveva riconosciuto la sottoscrizione come propria e quindi, in forza del superamento dell'eccezione di disconoscimento inizialmente eccepito, ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Autorizzata, quindi, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 3070/2024 nei confronti di la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed infine trattenuta in Parte_1 decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi.
⃰ L'opposizione è gravemente infondata e va pertanto respinta con definitiva conferma del decreto ingiuntivo opposto da Parte_1 L'opposta ha fornito la prova scritta del credito azionato, producendo fin dalla fase monitoria copia del contratto di finanziamento chirografario n. 209942, debitamente sottoscritto con il piano di ammortamento, l'estratto di erogazione della somma finanziata, la fideiussione debitamente sottoscritta ed anche la certificazione ex art. 50 TUB, oltre alla lettera di diffida e di comunicazione di risoluzione del finanziamento con la ricevuta di consegna per compiuta giacenza al Pt_1
pagina 3 di 5 L'opponente non ha comunque contestato l'esistenza del rapporto in essere con la banca o il quantum ingiunto.
I motivi di opposizione attengono unicamente al disconoscimento della conformità all'originale “dei documenti prodotti dalla controparte solo in fotocopia” ex artt. 2712 e 2719 c.c. e al disconoscimento ex art 214 c.p.c. della firma apposta sulla fideiussione.
Senonché, il disconoscimento della conformità all'originale dei documenti prodotti in copia è inammissibile in quanto generico.
È noto che tale disconoscimento, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve, tuttavia, essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. civ., Sez. III, 22/04/2010, n. 9526; Cass. civ., Sez. II, 30/12/2009, n. 28096). Inoltre, il disconoscimento espresso ai sensi dell'art. 2719 c.c., di un documento prodotto in copia fotostatica da controparte deve risultare da un'impugnazione di specifico e chiaro contenuto, tale cioè da potersi da essa desumere gli estremi della negazione dell'autenticità del documento. Non può ritenersi soddisfatto detto requisito di chiarezza e completezza, nell'ipotesi in cui ci si limiti ad impugnare i documenti prodotti in copia
(fotostatica) (Trib. Milano, Sez. XII, 04/05/2010). La Corte di Cassazione ha ribadito che “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.” ( Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014.)
Quanto, invece. al disconoscimento ex art. 214 c.p.c., lo stesso era stato ritenuto dal Tribunale ammissibile e di conseguenza era stato dato avvio al subprocedimento di verificazione ex art. 216
c.p.c.
Senonché, inspiegabilmente (cioè, senza neanche addurre alcuna ragione) nel corso delle operazioni peritali (a giuramento avvenuto, a incarico conferito, e prima dell'effettivo svolgimento dell'incarico di verificazione della firma), l'opponente ha dichiarato di rinunciare all'eccezione di disconoscimento, dando per riconosciuta la propria sottoscrizione.
A ciò consegue, ovviamente, il rigetto integrale della opposizione e la definitiva conferma del decreto ingiuntivo opposto. La condotta osservata dall'opponente, tuttavia, giustifica altresì la condanna dello stesso ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., poiché disvela in carattere unicamente dilatorio della presente opposizione. Come è noto, la condanna per responsabilità aggravata, avendo natura prettamente sanzionatoria e non meramente risarcitoria, prescinde dalla domanda di parte e può essere pertanto disposta d'ufficio dal Giudice. Nel caso di specie, non può dubitarsi che il disconoscimento eccepito in sede di opposizione da sia connotato se non da dolo, quanto meno da evidente Parte_1 colpa grave, tale da giustificare l'applicazione della sanzione de qua. La liquidazione viene operata dal giudice in via equitativa avuto riguardo alla misura delle spese di lite, la cui applicazione segue ovviamente la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 4 di 5 1. rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara il decreto ingiuntivo n. 3070/2022 emesso dal
Tribunale di Monza definitivamente esecutivo nei confronti di Parte_1
2. condanna l'opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite del presente Parte_1 giudizio che si liquidano in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese 15%, CPA e IVA come per legge.
3. condanna a corrispondere all'opposta € 4.500,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3 Parte_1
c.p.c.
Così deciso in Monza il 06.06.2025
Il Giudice
Chiara Binetti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10292/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. PALMIERI Parte_1 C.F._1
STEFANO, elettivamente domiciliato come in atti
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. MASTRAPASQUA SILVIA, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione o deduzione reietta, così decidere: IN VIA PRELIMINARE:
Denegare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per effetto del disconoscimento delle sottoscrizioni, nonché per carenza degli elementi necessari per la concessione della stessa, non ricorrendo peraltro i caratteri del fumus e del periculum in mora e presi gli opportuni provvedimenti riguardo alla mancata concessione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in applicazione dell'art. 5, comma IV, d.lgs. 28/2010, assegnare alle parti il termine di legge, per procedere alla mediazione ex art. 5 comma I d.lgs. 28/2010 nelle debite forme previste;
pagina 1 di 5 NEL MERITO Ritenere e dichiarare apocrife le sottoscrizione ascritte al Signor così Parte_1 come rubricate nel documento n. 3 del fascicolo di parte opponente e per l'effetto ritenere e dichiarare nullo e improduttivo di effetti giuridici, per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c.., il decreto ingiuntivo opposto nonché per tutti gli altri motivi supra esposti con tutte le conseguenze di legge e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto alla Opposta.
SPESE DI LITE: In ogni caso, condannare la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
IN VIA ISTRUTTORIA: si depositano in allegato i documenti sopra esposti, segnatamente: allegato 1:
Procura alle liti;
allegato 2: decreto ingiuntivo opposto;
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, respinta ogni avversa domanda, eccezione e conclusione: in via preliminare:
- Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 3070/2022 (r.g.n. 6802/2022) emesso in data 16.09.2022;
- concedere termine per l'instaurazione della mediazione obbligatoria;
mel merito;
- respingere le domande ex adverso formulate in quanto inammissibili oltre che infondate tanto in fatto quanto in diritto per tutti i motivi meglio articolati in narrativa;
- accertare e dichiarare il credito vantato dal nei confronti di Controparte_2 quale fideiussore nei limiti della fideiussione prestata, per i titoli e tutti i motivi meglio Parte_1 illustrati in narrativa, e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 3070/2022 (r.g.n. 6802
/2022) emesso in data 16.09.2022
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA del presente giudizio.
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, si è opposto al decreto ingiuntivo n. Parte_1
3070/2022 emesso nei suoi confronti, quale garante della Cip e CI srls, oltre che nei confronti della stessa società e di altro garante, su ricorso del per il pagamento in Controparte_2 solido tra loro della somma di euro 32.844,60, gli interessi come da domanda, le spese della procedura di ingiunzione. L'opponente ha eccepito la mancata prova del credito, ha disconosciuto la conformità delle copie dei contratti agli originali e ha disconosciuto la firma apposta sulla fideiussione.
Nel costituirsi in giudizio, il ha contestato le avverse eccezioni e Controparte_2 deduzioni, precisando di aver depositato sin dal fascicolo monitorio a riprova del credito azionato il contratto di finanziamento chirografario debitamente sottoscritto con il piano di ammortamento, l'estratto di erogazione della somma finanziata, la fideiussione debitamente sottoscritta ed anche la certificazione ex art. 50 TUB, oltre alla lettera di diffida e di comunicazione di risoluzione del finanziamento con la ricevuta di consegna per compiuta giacenza al Sig. Pur eccependo in via Pt_1 preliminare l'inammissibilità del disconoscimento della firma sulla fideiussione, in ogni caso la Banca ha avanzato istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. rendendosi disponibile a depositare o ad esibire il documento in originale.
Respinta in prima udienza l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo alla luce del disconoscimento operato dall'opponente con riguardo alle sottoscrizioni dell'atto di fideiussione e assegnati a parte opposta il termine di 15 giorni per l'attivazione della procedura obbligatoria di mediazione ex d.lgs. 28/2010, conclusasi negativamente, sono stati quindi assegnati i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. ed infine disposta una c.t.u. grafologica al fine di verificare la natura apocrifa o meno delle sottoscrizioni rese in calce alla fideiussione. Nel mezzo del compimento delle operazioni peritali, in data 13.05.2024 il CTU ha depositato istanza al Tribunale, riportando che l'opponente aveva comunicato via pec la rinuncia all'eccezione di disconoscimento. Conseguentemente, è stata disposta la sospensione delle operazioni peritali e anticipata l'udienza in presenza al 10.07.2024, ove la difesa dell'opponente ha precisato che l'opponente aveva riconosciuto la sottoscrizione come propria e quindi, in forza del superamento dell'eccezione di disconoscimento inizialmente eccepito, ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Autorizzata, quindi, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 3070/2024 nei confronti di la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed infine trattenuta in Parte_1 decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi.
⃰ L'opposizione è gravemente infondata e va pertanto respinta con definitiva conferma del decreto ingiuntivo opposto da Parte_1 L'opposta ha fornito la prova scritta del credito azionato, producendo fin dalla fase monitoria copia del contratto di finanziamento chirografario n. 209942, debitamente sottoscritto con il piano di ammortamento, l'estratto di erogazione della somma finanziata, la fideiussione debitamente sottoscritta ed anche la certificazione ex art. 50 TUB, oltre alla lettera di diffida e di comunicazione di risoluzione del finanziamento con la ricevuta di consegna per compiuta giacenza al Pt_1
pagina 3 di 5 L'opponente non ha comunque contestato l'esistenza del rapporto in essere con la banca o il quantum ingiunto.
I motivi di opposizione attengono unicamente al disconoscimento della conformità all'originale “dei documenti prodotti dalla controparte solo in fotocopia” ex artt. 2712 e 2719 c.c. e al disconoscimento ex art 214 c.p.c. della firma apposta sulla fideiussione.
Senonché, il disconoscimento della conformità all'originale dei documenti prodotti in copia è inammissibile in quanto generico.
È noto che tale disconoscimento, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve, tuttavia, essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. civ., Sez. III, 22/04/2010, n. 9526; Cass. civ., Sez. II, 30/12/2009, n. 28096). Inoltre, il disconoscimento espresso ai sensi dell'art. 2719 c.c., di un documento prodotto in copia fotostatica da controparte deve risultare da un'impugnazione di specifico e chiaro contenuto, tale cioè da potersi da essa desumere gli estremi della negazione dell'autenticità del documento. Non può ritenersi soddisfatto detto requisito di chiarezza e completezza, nell'ipotesi in cui ci si limiti ad impugnare i documenti prodotti in copia
(fotostatica) (Trib. Milano, Sez. XII, 04/05/2010). La Corte di Cassazione ha ribadito che “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.” ( Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014.)
Quanto, invece. al disconoscimento ex art. 214 c.p.c., lo stesso era stato ritenuto dal Tribunale ammissibile e di conseguenza era stato dato avvio al subprocedimento di verificazione ex art. 216
c.p.c.
Senonché, inspiegabilmente (cioè, senza neanche addurre alcuna ragione) nel corso delle operazioni peritali (a giuramento avvenuto, a incarico conferito, e prima dell'effettivo svolgimento dell'incarico di verificazione della firma), l'opponente ha dichiarato di rinunciare all'eccezione di disconoscimento, dando per riconosciuta la propria sottoscrizione.
A ciò consegue, ovviamente, il rigetto integrale della opposizione e la definitiva conferma del decreto ingiuntivo opposto. La condotta osservata dall'opponente, tuttavia, giustifica altresì la condanna dello stesso ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., poiché disvela in carattere unicamente dilatorio della presente opposizione. Come è noto, la condanna per responsabilità aggravata, avendo natura prettamente sanzionatoria e non meramente risarcitoria, prescinde dalla domanda di parte e può essere pertanto disposta d'ufficio dal Giudice. Nel caso di specie, non può dubitarsi che il disconoscimento eccepito in sede di opposizione da sia connotato se non da dolo, quanto meno da evidente Parte_1 colpa grave, tale da giustificare l'applicazione della sanzione de qua. La liquidazione viene operata dal giudice in via equitativa avuto riguardo alla misura delle spese di lite, la cui applicazione segue ovviamente la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 4 di 5 1. rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara il decreto ingiuntivo n. 3070/2022 emesso dal
Tribunale di Monza definitivamente esecutivo nei confronti di Parte_1
2. condanna l'opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite del presente Parte_1 giudizio che si liquidano in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese 15%, CPA e IVA come per legge.
3. condanna a corrispondere all'opposta € 4.500,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3 Parte_1
c.p.c.
Così deciso in Monza il 06.06.2025
Il Giudice
Chiara Binetti
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