Cass. civ., sez. III, sentenza 26/04/1999, n. 4158
CASS
Sentenza 26 aprile 1999

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L'art. 5, comma terzo, del D.L. n. 474 del 1987, nel testo risultante dalla legge di conversione n. 12 del 1988, ha previsto, in favore degli affittuari coltivatori diretti, mezzadri, coloni ed assegnatari di enti di sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del 1980 - 1982, con contratti in corso alla data del 21 gennaio 1988, ed aventi titolo, in sostituzione dei proprietari concedenti, all'assegnazione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione delle unità immobiliari danneggiate, una proroga di "sedici anni, ivi compresa la proroga di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203, a far data dalla ultimazione dei lavori". Tale espressione deve intendersi nel senso che la conclusione dei lavori di ricostruzione rappresenta non il termine iniziale della proroga stessa, ma soltanto la condizione per ottenerla, cumulando al periodo di proroga già goduto per effetto della legge n. 203 del 1982 un ulteriore periodo, sì da raggiungere una durata del contratto pari a sedici anni complessivi. Così intesa, la norma in questione manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3, 42 e 44 Cost. Ed infatti, sotto il primo profilo, il legislatore, lungi dall'operare una arbitraria discriminazione tra i vari affittuari in ragione della data di inizio del rapporto, si è avvalso di un potere, quello di prorogare nel tempo la scadenza dei contratti in corso, assolutamente discrezionale, ed esercitato in modo non irragionevole, in quanto volto a scaglionare la scadenza dei contratti in corso. Nè è configurabile una discriminazione tra gli affittuari che abbiano eseguito la ricostruzione in forza del D.L. n. 474 del 1987, e quelli che, invece, abbiano apportato miglioramenti al fondo a norma dell'art. 16 della legge n. 203 del 1982, atteso che le due norme disciplinano situazioni del tutto eterogenee. Nemmeno, per le stesse ragioni, è ravvisabile una arbitraria disparità di trattamento tra affittuari, la cui iniziativa ed i cui disagi non sarebbero adeguatamente premiati da una proroga non congrua, e proprietari, i quali, al termine del rapporto, si vedrebbero restituito il fondo ripristinato nella originaria consistenza. Non pertinenti sono, poi, sia il richiamo all'art. 42 Cost., essendo, invece, in contrasto con la funzione sociale della proprietà proprio le indiscriminate proroghe contrattuali; sia il riferimento all'art. 44 Cost., in quanto il razionale sfruttamento del suolo non è in alcun modo compromesso dalla disposizione in esame, nella interpretazione testè fornita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 26/04/1999, n. 4158
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4158
    Data del deposito : 26 aprile 1999

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