Sentenza 26 aprile 1999
Massime • 1
L'art. 5, comma terzo, del D.L. n. 474 del 1987, nel testo risultante dalla legge di conversione n. 12 del 1988, ha previsto, in favore degli affittuari coltivatori diretti, mezzadri, coloni ed assegnatari di enti di sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del 1980 - 1982, con contratti in corso alla data del 21 gennaio 1988, ed aventi titolo, in sostituzione dei proprietari concedenti, all'assegnazione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione delle unità immobiliari danneggiate, una proroga di "sedici anni, ivi compresa la proroga di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203, a far data dalla ultimazione dei lavori". Tale espressione deve intendersi nel senso che la conclusione dei lavori di ricostruzione rappresenta non il termine iniziale della proroga stessa, ma soltanto la condizione per ottenerla, cumulando al periodo di proroga già goduto per effetto della legge n. 203 del 1982 un ulteriore periodo, sì da raggiungere una durata del contratto pari a sedici anni complessivi. Così intesa, la norma in questione manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3, 42 e 44 Cost. Ed infatti, sotto il primo profilo, il legislatore, lungi dall'operare una arbitraria discriminazione tra i vari affittuari in ragione della data di inizio del rapporto, si è avvalso di un potere, quello di prorogare nel tempo la scadenza dei contratti in corso, assolutamente discrezionale, ed esercitato in modo non irragionevole, in quanto volto a scaglionare la scadenza dei contratti in corso. Nè è configurabile una discriminazione tra gli affittuari che abbiano eseguito la ricostruzione in forza del D.L. n. 474 del 1987, e quelli che, invece, abbiano apportato miglioramenti al fondo a norma dell'art. 16 della legge n. 203 del 1982, atteso che le due norme disciplinano situazioni del tutto eterogenee. Nemmeno, per le stesse ragioni, è ravvisabile una arbitraria disparità di trattamento tra affittuari, la cui iniziativa ed i cui disagi non sarebbero adeguatamente premiati da una proroga non congrua, e proprietari, i quali, al termine del rapporto, si vedrebbero restituito il fondo ripristinato nella originaria consistenza. Non pertinenti sono, poi, sia il richiamo all'art. 42 Cost., essendo, invece, in contrasto con la funzione sociale della proprietà proprio le indiscriminate proroghe contrattuali; sia il riferimento all'art. 44 Cost., in quanto il razionale sfruttamento del suolo non è in alcun modo compromesso dalla disposizione in esame, nella interpretazione testè fornita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/04/1999, n. 4158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4158 |
| Data del deposito : | 26 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO Presidente
Dott. Gaetano FIDUCCIA Consigliere
Dott. OV Silvio COCO Consigliere
Dott. NT LIMONGELLI Consigliere
Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SO NT, MA OM elettivamente domiciliati in Roma, via Livio Andronico n. 24, presso l'avv. Emilio Romagnoli, che li difende giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
LD NE, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, difeso dall'avv. Francesco Lupi, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno, sezione specializzata agraria, n. 86/97 del 20 febbraio 1997, pubblicata il 21 marzo 1997.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 gennaio 1999 dal Relatore Cons. dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. E. Romagnoli per i ricorrenti e l'avv. F. Lupi per il controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto Russo Libertino, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 20 dicembre 1991 LD NE, proprietario di un fondo rustico in Cava dei Terreni, condotto in affitto da epoca precedente all'annata agraria 1939/40 da SO NT (succeduto nel rapporto al proprio defunto padre SO EP che, a sua volta, era subentrato al proprio genitore SO OV) chiedeva che il tribunale di Salerno, sezione specializzata agraria, dichiarasse cessato, alla fine della annata agraria 1991 - 92, il rapporto in questione con condanna del SO e di sua moglie MA OM al rilascio del fondo.
Costituitisi in giudizio i convenuti resistevano alla avversa domanda, eccependone l'infondatezza, atteso - da un parte - che la stessa era improponibile perché non preceduta da un valido tentativo di conciliazione innanzi all'Ispettorato agrario, a norma dell'art.46, della l. 3 maggio 1982, n. 203, dall'altra, che il rapporto di affitto non andava affatto a scadere alla data indicata dall'attore, ma - in applicazione della legge n. 219 del 1981 - al termine del sedicesimo anno decorrente dalla data di ultimazione dei lavori previsti dalla ricordata norma, lavori al momento ancora in corso. Chiedevano, pertanto, i convenuti, in via riconvenzionale, fosse dichiarato il proprio diritto a detenere l'immobile oggetto di controversia per altri 16 anni, a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione del fabbricato colonico, con condanna dell'attore sia al pagamento della indennità del caso per i miglioramenti apportati al fondo, sia alla restituzione delle prestazioni indebitamente percepite nel corso del rapporto. Svoltasi l'istruttoria del caso il tribunale di Salerno, sezione specializzata agraria dichiarava cessato al 10 novembre 1998 il rapporto di affitto inter partes con condanna del SO al rilascio per la data dell'11 novembre 1998.
Gravata tale pronunzia dai soccombenti SO e MA la Corte di appello di Salerno, sezione specializzata agraria rigettava l'appello, ponendo a carico degli appellanti le spese del grado. Osservavano, quei giudici, in particolare - alla luce della legislazione in materia (art. 5, d.l. 20 novembre 1987, n. 474) - che con riguardo agli immobili danneggiati dal sisma del 1980 gli affittuari coltivatori diretti avevano titolo, in sostituzione del proprietario, alla assegnazione dei contributi per la ricostruzione e riparazione delle unità immobiliari e relative pertinenze del fondo danneggiato dal sisma e che nell'ipotesi l'affittuario si fosse assunto l'onere di richiedere il contributo per la ricostruzione i contratti in corso alla data del 21 gennaio 1988 erano prorogati di 16 anni, ivi compresa la proroga di cui alla l. 3 maggio 1982, n.203, a far data dalla ultimazione dei lavori. Tale normativa -
evidenziavano quei giudici - doveva interpretarsi non nel senso - sostenuto dagli appellanti - secondo cui ove gli affittuari si fossero assunti l'onere di richiedere il contributo per la ricostruzione i contratti in corso erano prorogati di altri 16 anni a fare data dalla ultimazione dei lavori (e, pertanto, nella specie, sino al 2011, essendo i lavori terminati nel 1995), ma nel senso che costoro avevano diritto di cumulare, agli anni di proroga già goduti per effetto della legge n. 203 del 1982 ulteriore tempo sì da raggiungere, comunque i sedici anni complessivi.
Per la cassazione di tale pronunzia hanno proposto ricorso illustrato da memoria SO NT e MA OM, resiste, con controricorso, LD NE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A norma dell'art. 14, d. lgs. 30 marzo 1990, n. 76 testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, per quanto rilevante ai fini del decidere:
"gli affittuari coltivatori diretti, i mezzadri o i coloni, gli assegnatari degli enti di sviluppo o degli altri enti anche economici, hanno titolo in sostituzione del proprietario, all'assegnazione di contributi per la ricostruzione e riparazione delle unità immobiliari, e relative pertinenze connesse alla conduzione del fondo, danneggiato dal sisma, nei limiti previsti dagli articoli 10, 11 e 12" (comma 1);
"alla fattispecie di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni del titolo I [Disposizioni integrative modificative dell'affitto dei fondi rustici], capo III [Altre disposizioni per l'affitto a coltivatore diretto e, in particolare "miglioramenti, addizioni e trasformazioni"] , della legge 3 maggio 1982, n. 203 (comma 2);.
"i contratti in corso alla data del 21 gennaio 1988 sono prorogati di sedici anni ivi compresa la proroga di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203, a far data dalla ultimazione dei lavori" (comma
3).
I giudici del merito hanno interpretato le sopra trascritte disposizioni nel senso che il legislatore ha inteso attribuire agli affittuari che hanno assunto l'iniziativa di cui al primo comma la facoltà di cumulare agli anni di proroga già goduti per effetto della l. 3 maggio 1982, n. 203 un ulteriore periodo di proroga, sì da raggiungere, comunque, i sedici anni complessivi. In tale situazione - hanno evidenziato quei giudici - l'espressione "a fare data dalla ultimazione dei lavori" deve intendersi nel senso che la conclusione dei lavori di ricostruzione è condizione per ottenere la proroga complessiva di sedici anni e non il termine iniziale.
Con la conseguenza, pertanto, che il contratto oggetto di controversia, sorto prima dell'annata agraria 1939 - 40, e per il quale l'art. 2, lett. a) della l. n. 203 del 1982 aveva già previsto una proroga di dieci anni con decorrenza dalla data di entrata in vigore di tale legge, doveva ritenersi prorogato per altri sei anni con scadenza al 10 novembre 1998.
2. I ricorrenti, con l'unico motivo, censurano, nella parte de qua, tale statuizione, denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 14, d.lgs. 30 marzo 1990, n. 76, dell'art. 12 disposizioni sulla legge in generale, con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c." e - in via subordinata - deducono la illegittimità
costituzionale della disposizione, interpretata nel senso di cui alla sentenza impugnata, per violazione degli artt. 3, 42 e 44 cost., sollecitando, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Si osserva, al riguardo, in particolare:
a) la norma è molto chiara nel fissare la decorrenza della proroga di sedici anni dalla data di ultimazione dei lavori e qualunque interpretazione, di un testo positivo, non può prescindere dal tenore letterale della norma stessa, primo e fondamentale criterio ermeneutico dettato dall'art. 12 preleggi;
b) decorrendo il sedicennio dalla data di ultimazione dei lavori, l'inciso "ivi compresa la proroga di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203" non può interpretarsi se non nel senso che la durata del contratto che all'epoca della ultimazione dei lavori eventualmente residui, ai sensi della l. n. 203 del 1982 deve essere assorbita nel sedicennio di proroga;
c) milita, a favore della interpretazione sopra riferita lo stesso riferimento, fatto nella legge, ai "contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge", contratti per cui evidentemente non si era consumato per intero il periodo contrattuale di cui agli artt. e 2 della legge n. 203 del 1982;
d) la conclusione fatta propria dai giudici del merito conduce a conseguenze abnormi in quanto tutti i contratti - in corso alla data di entrata in vigore della l. n. 203 del 1982 - sarebbero prorogati sino al 1998, con notevole disparità di trattamento per quelli che hanno avuto inizio in epoca più recente (atteso che per i contratti che hanno avuto inizio dopo l'anno 1959 - 60 la proroga sarebbe di un solo anno, indipendentemente dalla data di ultimazione dei lavori);
e) la conclusione fatta propria dai giudici di merito urta non solo - come riferito sopra - con la lettera della legge, ma anche contro la sua ratio, che è quella di assicurare all'affittuario, che assuma, nell'inerzia del proprietario, l'iniziativa della ricostruzione con le modalità di cui alla legge n. 219 del 1981, un congruo periodo di godimento dell'immobile ricostruito, al fine di bilanciare il pregiudizio derivatogli dal minore godimento o dal mancato godimento dell'immobile danneggiato dovuto alle conseguenze degli eventi sismici e alla successiva inagibilità durante l'esecuzione dei lavori;
f) l'interpretazione della norma in esame nel senso fatto proprio dai giudici di merito contrasta - comunque - con diversi principi costituzionali (artt. 3, 42 e 44 cost.). Infatti:
- discrimina tra affittuario e affittuario, atteso, da un lato, che l'affittuario che ha eseguito le ricostruzioni e le riparazioni di cui al d. lgs. n. 76 del 1990 subisce - in forza della contestata interpretazione della norma positiva - un trattamento notevolmente deteriore rispetto all'affittuario che ha eseguito opere ai sensi dell'art. 16 della l. n. 203 del 1982, dall'altro, arbitrariamente si riconosce, in favore degli affittuari che detengono il fondo da minore tempo in virtù di un contratto più recente, un periodo di proroga minore (che può ridursi ad un solo anno) rispetto agli affittuari che sono insediati nel fondo da maggior tempo, ancorché sia i primi che i secondi hanno affrontato gli stessi oneri e le stesse spese per la ricostruzione dei fabbricati;
- opera una arbitraria discriminazione tra affittuario e proprietario, tenuto presente che il primo - in forza dell'interpretazione qui criticata - vede premiata la propria iniziativa e compensati i disagi comunque sopportati e non indennizzabile con una proroga non congrua (da uno a sei anni al massimo, secondo la data di inizio del contratto), mentre il secondo, al termine del rapporto otterrebbe il fondo ripristinato nell'originaria consistenza, e anzi ammodernato, senza avere affrontato alcuna spesa ne' subito alcun disturbo.
3. Il motivo è infondato. In ogni sua parte.
3. 1. Come esattamente rilevato dalla difesa dei ricorrenti, quando l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad esprimere un significato chiaro ed univoco, l'interprete non deve ricorrere all'interpretazione logica, specie se attraverso questa si tenda a modificare la volontà di legge chiaramente espressa (Cass. 17 novembre 1993 n. 11359). Allorquando - infatti il significato tecnico giuridico delle espressioni letterali adoperate per manifestare la volontà legislativa della norma giuridica sia univoca, non può ammettersi la possibilità di dare a tale norma un significato diverso da quello letterale e logico, nella ricerca di una volontà del legislatore non corrispondente a quella resa evidente (Cons. Stato, sez. IV, 29 febbraio 1996 n. 222). 3. 1. 1. Pacifico quanto precede deve escludersi - in primis - che il significato letterale della disposizione da interpretare, in base al "senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse" sia "chiaro e univoco" nella direzione suggerita dai ricorrenti.
La norma in esame, infatti, come sopra riferito, pur se dispone, nell'ultima sua parte, che i contratti da essa contemplati siano "prorogati" "a far data dalla ultimazione dei lavori" - così avallando prima facie, l'assunto ora fatto proprio dai ricorrenti - prevede - testualmente - nella sua prima parte "i contratti in corso alla data del 21 gennaio 1988 sono prorogati di sedici anni ivi compresa la proroga di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203", e tale ultima espressione non può avere altro significato che era intenzione del legislatore (presenti le condizioni del caso) che i contratti in questione avessero una durata "complessiva" - compresa cioè la proroga fissata dall'art. 2 della l. 3 maggio 1982, n. 203 - di sedici anni.
È palese, pertanto, che non si è affatto - come deducono i ricorrenti - a fronte di una norma dal chiaro tenore letterale e per la lettura della quale è sufficiente riferirsi al non equivoco testo normativo.
3. 1. 2. La disposizione in esame - comunque - ad avviso di questo Collegio, non può interpretarsi nei termini sostenuti in sede di merito dagli attuali ricorrenti, cioè nel senso che gli affittuari di fondi rustici che hanno conseguito le provvidenze economiche di cui alla legge in questione beneficiano, comunque. di una "proroga" di sedici anni, con decorrenza "a far data dalla ultimazione dei lavori".
Concorrono ad escludere che tale interpretazione sia corretta - oltre le considerazioni espresse di seguito, in sede di esame degli altri profili del ricorso - le seguenti circostanze:
- la "storia" parlamentare della disposizione.
Questa ultima, in particolare, fu introdotta nell'ordinamento con l'art. 5, comma 3, d.l. 20 novembre 1987, n. 474 con la seguente formulazione "i contratti in corso sono prorogati di sedici anni a far data dalla ultimazione dei lavori". In sede di conversione in legge la disposizione venne - dal Parlamento - modificata (con la l.21 gennaio 1988, n. 12, art. 1) nei seguenti termini: "I contratti in corso sono prorogati di sedici anni, ivi compresa la proroga di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203, a far data dalla ultimazione dei lavori". Pacifico quanto precede è palese che ove si privilegiasse l'ultimo inciso della disposizione, considerando come non scritta la sua prima parte, non solo si farebbe una ingiustificata violenza all'art. 12 preleggi, ma si prescinderebbe totalmente da quella che era la volontà del legislatore - manifestatasi con il convertire in legge il comma con formulazione diversa rispetto a quella proposta dal Governo - di volere escludere in radice che gli affittuari in questione beneficiassero di una ulteriore proroga dei contratti di altre 16 anni oltre la proroga già prevista dall'art. 2 della l. 3 maggio 1982, n. 203;
- il principio di razionalità cui - deve presumersi si ispirino tutte le norme aventi forza di legge, pena la loro incostituzionalità (nel senso che i poteri discrezionali del legislatore incontrano un limite invalicabile nella non irrazionalità della scelta, ad esempio, C. cost., 26 gennaio 1998, n. 31; sull'obbligo del giudice, innanzi a due possibili letture di un testo normativo di privilegiare sempre una interpretazione conforme a Costituzione, C. cost., 12 febbraio 1996, n. 31, nonché C. cost., 27 dicembre 1996, n. 418 e Cass., 23 dicembre 1995, n. 13102; Cass., 5 maggio 1995, n. 4906);
- perché - in particolare - operi la "proroga" in questione è sufficiente che gli affittuari coltivatori diretti, mezzadri o i coloni o gli assegnatari degli enti di sviluppo o degli altri enti anche economici abbiano fatto domanda, e ottenuto, "contributi per la ricostruzione e riparazione delle unità immobiliari e relative pertinenze, connesse alla conduzione del fondo, danneggiato dal sisma". Una volta conseguiti i contributi de quibus da parte degli affittuari e dagli altri soggetti indicati dalla norma, il concedente - nella cui sfera giuridica opera in ultima analisi il provvedimento di proroga - non ha alcuno strumento per controllare il quomodo ed il quando delle opere di ricostruzione e di riparazione, con la conseguenza che la proroga di sedici anni avrebbe una decorrenza non fissata dalla legge o in qualche modo "sindacabile" da parte del diretto controinteressato (cioè il concedente) ma rimessa - in pratica - al mero arbitrio dell'affittuario che sarebbe libero di farla iniziare anche a distanza di lustri dall'evento sismico e dal conseguimento dei contributi statali, solo procrastinando l'ultimazione dei lavori (cosi cumulando alla proroga di cui all'art.2 della l. 3 maggio 1982, n. 203, quella di sedici anni prevista dalla norma in commento anche una "terza" proroga - di incerta durata costituita dalla durata dei lavori, con palese violazione di svariati principi costituzionali [giusta l'assunto fatto proprio in sede di merito dagli attuali ricorrenti il contratto inter partes doveva ritenersi prorogato dall'11 novembre 1982 al 10 novembre 2011, cioè, per 29 anni]).
3. 2. È palese - in forza delle considerazioni svolte sopra - altresì, che non può trovare accoglimento neppure l'assunto (sopra riassunto sub b) e c) secondo cui decorrendo il sedicennio dalla data di ultimazione dei lavori, l'inciso "ivi compresa la proroga di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203" non può interpretarsi se non nel senso che la durata del contratto che all'epoca della ultimazione dei lavori eventualmente residui, ai sensi della l. n. 203 del 1982 deve essere assorbita nel sedicennio di proroga. Con la conseguenza, pertanto, che terminati i lavori il contratto è comunque "prorogato" di sedici anni, rimanendo in questi "assorbiti" gli anni nei quali il contratto si sarebbe comunque prorogato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della l. 3 maggio 1982, n. 203. A prescindere dalle pur assorbenti considerazioni svolte sopra, la deduzione è - da un lato - inammissibile, dall'altra, comunque, infondata, nel merito.
3. 3. 1 Sotto il primo profilo (inammissibilità) gli attuali ricorrenti sono - palesemente - privi di qualsiasi interesse a sostenere una interpretazione della norma in esame nei termini indicati, atteso che nell'ipotesi la stessa fosse esatta giammai potrebbe pervenirsi all'accoglimento del ricorso (e alla cassazione della sentenza impugnata) (cfr. art. 100 c.p.c.). Come in particolare pacifico - in causa - nella specie il contratto inter partes, in corso alla data di entrata in vigore della l. 3 maggio 1982 n. 203, ha avuto certamente inizio prima dell'annata agraria 1939 - 40.
Lo stesso, pertanto, prorogato dall'art. 2, lett. a) della l. 3 maggio 1982, n. 203 di "dieci anni" decorrenti dall'annata agraria
1982, doveva cessare, attesa la rituale disdetta intimata dal concedente, alla data del 10 novembre 1992.
Aderendo all'assunto degli attuali ricorrenti - la proroga ha decorrenza dalla data in cui sono stati ultimati i lavori, detratto il periodo della proroga legale prevista dall'art. 2, della l. 3 maggio 1982, n. 203 - si giunge - necessariamente - alla conclusione che gli attuali ricorrenti non potevano beneficiare neppure della proroga loro riconosciuta in sede di merito (tra il 1992 e il 1998). Essendo stati ultimati, infatti, i lavori di rifacimento dei fabbricati unicamente nel 1995, in un periodo - cioè - in cui da circa tre anni il contratto inter partes era de jure cessato e i conduttori erano meri detentori di fatto del fondo, ed essendo inammissibile (logicamente prima che giuridicamente) la "proroga" di un contratto non esistente è giocoforza concludere che i SO - se fosse vero l'assunto dagli stessi invocato in questa sede di legittimità - non avevano titolo ad alcuna "proroga" in forza delle disposizioni ora in esame.
Essendo - infatti - il contratto in forza del quale gli attuali ricorrenti detenevano il fondo cessato - ad ogni effetto - prima che la "nuova" proroga producesse i suoi effetti (cioè prima dell'ultimazione dei lavori) gli stessi erano senza ombra di dubbio tenuti a rilasciare il fondo per la data del 10 novembre 1992. 3. 3. 2. La deduzione in esame, peraltro, oltre che inammissibile è anche infondata nel merito, atteso che la norma positiva non menziona - come, del resto, sarebbe stato logico se l'intenzione del legislatore fosse stata nel senso invocato dai ricorrenti - la "residua" proroga di cui alla legge 3 maggio 1982, n.203. Facendo riferimento la norma positiva - come evidenziato sopra - alla necessità che nel computo della proroga di sedici anni, disposta dalla norma stessa sia "compresa la proroga di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203" è arbitrario ritenere che in realtà il legislatore minus dixit quam voluit, intendendo far riferimento - in realtà - esclusivamente al "periodo di proroga" che non fosse ancora trascorso alla data della ultimazione dei lavori.
Infatti:
- richiamando, espressamente, la disposizione in esame "i contratti in corso alla data del 21 gennaio 1988", cioè - quanto ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della l. 3 maggio 1982, n. 203 - tutti "indiscriminatamente" tali contratti, è palese che la proroga stessa non può che intendersi riferita - pena, in difetto, l'illegittimità costituzionale della norma stessa - a tutti tali contratti (come ritenuto dai giudici di merito e come confermato, sopra, da questa Corte) a prescindere dalla data in cui i lavori sono stati ultimati (diversamente, se fosse vera la tesi dei ricorrenti, qui criticata, secondo cui non possono beneficiare della proroga in questione i contratti [quale quello per cui ora è controversia] cessati in epoca anteriore alla ultimazione dei lavori di ristrutturazione, si opererebbe una ingiustificata ed arbitraria discriminazione tra i vari conduttori);
- come evidenziato sopra, in sede di esame di altro profilo del ricorso, è in contrasto con il principio della razionalità - che deve essere presente in qualsiasi disposizione normativa, anche se discrezionale - interpretare la norma in esame (art. 14, comma 3, d. lgs. 30 marzo 1990, n. 76) nel senso che la proroga da essa prevista decorra da una data (di ultimazione dei lavori) rimessa all'arbitrio del beneficiario della proroga stessa;
- quest'ultimo, infatti, in tesi, come osservato sopra, potrebbe "ultimare" i lavori proprio in coincidenza con la cessazione della proroga prevista dall'art. 2 della l. n. 203 del 1982, così beneficiando, comunque, integralmente di un periodo di proroga di sedici anni.
3. 4. Deve escludersi - ancora - che la interpretazione della norma in esame, fatta propria dai giudici di merito e in questa sede confermata, contrasti con la sua ratio.
Se questa - infatti - era [e di ciò non può dubitarsi] nel senso di agevolare la ricostruzione degli edifici rurali danneggiati dal sisma, nell'ipotesi di disinteresse dei concedenti, è palese che tale scopo è stato raggiunto anche concedendo agli affittuari un periodo di proroga "diverso" a seconda della data in cui aveva avuto inizio l'originario rapporto di affitto (in concreto nel caso di specie gli attuali ricorrenti, come osservato sopra, hanno beneficiato di una proroga di quattro anni).
In realtà non vi era alcun "obbligo" per gli affittuari di sostituirsi ai concedenti inadempienti, nella esecuzione dei lavori di ristrutturazione in questione e spettava agli stessi, quindi - tenuta presente la particolarità del caso concreto [cioè la data di inizio del rapporto] - valutare, di volta in volta, se era per loro conveniente, o meno, sobbarcarsi l'onere [non economico] del rifacimento delle costruzioni presenti nel fondo, ricevendo come corrispettivo una "proroga" del contratto di affitto, proroga che poteva variare da un massimo di 4 anni ad un minimo di 1. 3. 5. Nei termini come prospettati in ricorso - da ultimo - manifestamente infondata appare - in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 cost. - la questione di legittimità costituzionale della norma de qua, interpretata nel senso che la stessa prevede, in pratica, una "proroga" diversa, in favore dei conduttori, in relazione alla data in cui il rapporto ha avuto inizio (maggiore, in pratica per i contratti più remoti, minima per quelli meno risalenti). A prescindere dal considerare che nella specie i ricorrenti hanno beneficiato della proroga di cui si discute per il periodo massimo, consentito dalla interpretazione da loro criticata, per cui sono carenti di interesse e censurare la stessa, deve escludersi - come anticipato - che una lettura del testo positivo nei termini indicati sopra confligga con i richiamati parametri costituzionali. Infatti:
- dopo circa 40 anni (per l'esattezza, come rilevato in dottrina, 39 anni) di proroghe indiscriminate dei contratti agrari la previsione di cui all'art. 2 della l. 3 maggio 1982, n. 203 - di scaglionare nel tempo la scadenza di tutti i contratti in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge - aveva, chiaramente, il proprio fondamento non nell'esigenza di assicurare ai conduttori una diversa nuova "proroga" del rapporto, in relazione alla data di inizio del rapporto stesso, ma nello scopo - palese - di evitare che tutti i contratti già in regime di proroga venissero a scadenza nella stessa data;
- così agendo il legislatore - oltre a venire incontro alla esigenza sopra indicata - si è avvalso di una facoltà, chiaramente discrezionale e non sindacabile sotto il profilo costituzionale;
- reciprocamente, analoga scelta - discrezionale e non sindacabile sotto il profilo costituzionale - è stata compiuta dal legislatore con l'art. 5, comma 3, d.l. 20 novembre 1987, n. 474, convertito con modificazioni, dall'art. 1, l. 21 gennaio 1988, n. 12;
- lo stesso, in particolare, nel prevedere - in favore dei soli affittuari coltivatori diretti, mezzadri, coloni e assegnatari di enti di sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del 1980 - 1982 che si fossero sostituiti ai proprietari concedenti nel chiedere i contributi (a fondo perduto) per la ricostruzione e la riparazione delle unità immobiliari danneggiate dal sisma una proroga, uguale per tutti, di 16 anni con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge n. 203 del 1982 - lungi dall'operare - come di denuncia - una arbitraria discriminazione (sotto il profilo di cui all'art. 3 Cost.) tra i vari affittuari, a seconda della data di inizio del rapporto, si è avvalso di un potere (di prorogare nel tempo la scadenza dei contratti in corso) assolutamente discrezionale;
- la scelta compiuta dal legislatore del 1988, in realtà, è in stretta connessione con quella contenuta nella legge n. 203 del 1982. Come - in particolare - senza alcuna lesione dell'art. 3 cost. (o di altri parametri costituzionali) il legislatore del 1982 avrebbe potuto prevedere, per tutti i contratti in corso alla data del 6 maggio 1982, un'unica data di scadenza, così quello del 1988 non ha offeso alcun precetto costituzionale allorché ha previsto - per i soli affittuari, mezzadri, coloni e altri soggetti espressamente indicati che si trovassero nelle condizioni ivi indicate - la cessazione del regime di proroga dopo sedici anni dalla data di entrata in vigore della l. n. 203 del 1982, a prescindere dalla data di inizio del rapporto.
Non sussiste, infine, alcuna discriminazione tra gli affittuari che abbiano eseguito la ricostruzione in forza del d.l. n. 474 del 1987 e quelli, invece, che hanno eseguito miglioramenti al fondo a norma dell'art. 16 della l. 3 maggio 1982, n. 203, atteso che le due norme disciplinano situazioni totalmente eterogenee. È sufficiente, al riguardo - per tacere d'altro - tenere presente che mentre nel primo caso (interventi a norma della legislazione speciale a seguito degli eventi sismici degli anni '80) l'affittuario non subisce alcun esborso di carattere economico, nel secondo (interventi ex art. 16 della l. 3 maggio 1982, n. 203) il conduttore e' tenuto quantomeno ad anticipare i capitali necessari. Nè - ancora - al riguardo può assumersi che la norma,
interpretata nei termini riferiti sopra, operi una arbitraria discriminazione tra "affittuario" e "proprietario" del fondo, atteso che il primo vedrebbe premiata la propria iniziativa e compensati i disagi sopportati con una proroga non congrua, mentre il secondo al termine del rapporto otterrebbe il fondo ripristinato nell'originaria consistenza.
È sufficiente - al riguardo - tenere presente da un lato, che l'evento sismico, allorché ha distrutto o deteriorato i fabbricati rustici nei territori indicati dalla norma ha in primis inciso sul patrimonio dei proprietari (e non su quello dei concedenti), per cui le posizioni considerate sono totalmente diverse, dall'altro, che il legislatore nel "premiare" e "compensare" l'iniziativa del conduttore che si fosse sostituito al proprietario nel chiedere i contributi statali si è avvalso di poteri assolutamente discrezionali, e se ha ritenuto di esercitare questi in misura che gli attuali ricorrenti ritengono "non congrua" (perché è stato escluso il diritto degli affittuari a continuare nella conduzione del fondo per altri quindici, trenta o quarantacinque anni a fare data dall'epoca in cui i lavori stessi sono terminati) la scelta stessa non è sindacabile. In alcun modo pertinenti, da ultimo, al fine del decidere si appalesano i richiami all'art. 42 cost. circa la funzione sociale della proprietà (la quale è comunque "riconosciuta e garantita dalla legge", mentre sono in direzione opposta al precetto invocato indiscriminate "proroghe" contrattuali) e all'art. 44 cost. circa il razionale sfruttamento del suolo che in alcun modo nella specie è compromesso dalla disposizione in esame e dalla interpretazione che sopra se ne è data anche in questa sede.
4. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso deve rigettarsi.
Attesa la novità della questione dibattuta, sulla quale non risultano precedenti in termini da parte di questa Corte, sussistono giusti motivi onde disporre, tra le parti, la totale compensazione delle spese di questa fase.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso. Dispone la compensazione, tra le parti, delle spese di questa fase.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di cassazione, il 14 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 26 aprile 1999