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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 26/03/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel. est. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5929 del Ruolo Generale V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, promossa da:
C.F. nata a [...] il [...] e Persona_1 C.F._1 residente in Città di Castello (PG), Fraz. Volterrano, Vocabolo Molino Dei Sodi n. 19, elettivamente domiciliata in Vigevano, Via Boldrini 10, presso lo studio dell'Avv. Marco
Scussolin, quale nuovo difensore, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 123/01 (pec:
; Email_1
E
C.F. nato ad [...] Parte_1 C.F._2
(SI) il 21/04/1992, residente a Burgos (SS) Via XX Settembre SNC, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Bigi ed elettivamente domiciliato in Città di Castello (PG), Corso Vittorio
Emanuele n. 36, presso lo studio del difensore, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti rilasciata in calce al ricorso introduttivo (pec: ; Email_2
Ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 5.3.2025 le parti si sono riportate alla “memoria integrativa autorizzata con proposta di modifica del ricorso originario per l'affidamento e mantenimento del figlio minore” depositata il 12.11.2024, “per quanto riguarda la disciplina della collocazione abitativa del figlio minore presso la madre e le statuizioni economiche
(assegno di mantenimento ordinario di euro 280,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e con percezione integrale dell'assegno unico per il figlio da parte della madre), ed hanno chiesto “congiuntamente modificarsi l'affido disponendo l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre nonché la disciplina della frequentazione prevedendo la possibilità per il padre di vedere e tenere con sé il bambino, a partire da gennaio 2026, per 4 pomeriggi consecutivi al mese, da individuarsi previo accordo con la madre, e previo avviso al
Servizio Sociale del Comune di Città di Castello che dovrà garantire la presenza di un operatore nei giorni concordati con il padre e monitorare l'andamento degli incontri stessi.
Chiedono inoltre confermarsi la possibilità per il padre di effettuare le videochiamate al figlio come previsto nell'istanza menzionata”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M., cui gli atti sono stati inoltrati il 5.3.2025, non ha fatto pervenire conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorsocongiunto depositato l'8.7.2024, i sigg.ri e Parte_2 Parte_1 chiedevano la regolamentazione dell'affidamento e mantenimento del figlio minore , Per_2 nato il [...] dalla loro relazione sentimentale, esponendo: che la relazione si era conclusa il 12.01.2024 quando la sig.ra aveva sporto denuncia-querela nei confronti del Per_1 compagno, successivamente ritirata, a seguito della quale era stata adottata nei confronti del resistente in data 26.1.24 misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex compagna ed al figlio minore, per la durata di un anno e 6 mesi;
che in data 4.6.24 era Persona_1 stato notificato all'imputato l'avviso ex art. 415 bis c.p.p.; che il minore viveva con la madre nella casa familiare condotta in locazione.
I ricorrenti concludevano chiedendo disporsi l'assegnazione della casa familiare alla madre,
l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, regolamentando per il periodo successivo al venir meno della misura cautelare il diritto di visita del padre e quantificando in euro 280,00 il contributo dovuto dal padre per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 29.10.24 compariva la sola ricorrente, che veniva sentita;
veniva riferito che il resistente, dopo l'emissione della misura cautelare, si era trasferito a vivere e lavorare in Sardegna. Il Presidente rinviava alla successiva udienza del 28.11.24, invitando le parti a depositare memoria integrativa del ricorso originario contenente le modifiche elle condizioni concordate ritenute necessarie. Le parti depositavano quindi, in data 12.11.2024, “memoria integrativa autorizzata con proposta di modifica del ricorso originario per l'affidamento e mantenimento del figlio minore”, proponendo una diversa regolamentazione del diritto di visita padre-figlio, con conferma dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori e delle condizioni economiche pattuite nel ricorso introduttivo.
Alla successiva udienza del 13.12.24, ove il difensore del sig. rappresentava che Parte_1 il procedimento con rito abbreviato a carico di quest'ultimo si era concluso con condanna a 1 anno e 4 mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena, subordinata alla partecipazione ad un percorso di 6 mesi in un centro di anti-violenza, il Presidente, ritenuta la necessità di acquisire aggiornamenti sulle condizioni personali e familiari delle parti, rinviava la causa al 5.3.2025.
All'udienza del 5.3.2025, il giudice delegato, dopo aver sentito la sig.ra ,, Parte_2 presente, rimetteva la causa alla decisione del collegio sulle conclusioni congiunte rassegnate, come sopra riportate.
****
Le conclusioni congiunte avanzate dalle parti possono essere accolte dal Collegio, considerando che la previsione di affidamento esclusivo del figlio minore alla madre e Per_2 la disciplina della frequentazione padre-figlio – che prevede che gli incontri possano avvenire a decorrere da gennaio 2026 alla presenza di un operatore del Servizio Sociale del Comune di
Città di Castello - danno luogo ad un assetto che appare sufficientemente tutelante dell'interesse del minore e tale da garantire un graduale recupero del rapporto padre-figlio.
Le cautele adottate in seno all'accordo tengono invero conto del fatto, riferito nel corso del procedimento, che è state emessa a carico del in esito a rito abbreviato, Parte_1 sentenza di condanna per il reato di maltrattamenti ad anni 1 e mesi 4 di reclusione, con sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione di un percorso di sei mesi presso un centro antiviolenza.
Congruo appare inoltre, in rapporto alle condizioni economiche riferite dalle parti, l'importo dell'assegno di mantenimento previsto a carico del padre, come anche la misura condordata della sua partecipazione alle spese straordinarie.
In considerazione degli interessi coinvolti e della condotta processuale tenuta dalle parti, le spese di lite debbono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dispone l'affido esclusivo alla madre del figlio minore Persona_1 Persona_3 con collocazione abitativa presso la madre e conseguente assegnazione a lei dalla casa familiare, sita in Volterrano -Voc. , Città di Castello. Controparte_1
2) Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore, a partire da gennaio
2026, per 4 pomeriggi consecutivi al mese, da individuarsi previo accordo con la madre, e previo avviso al Servizio Sociale del Comune di Città di Castello che dovrà garantire la presenza di un operatore nei giorni concordati con il padre, e monitorare l'andamento degli incontri stessi. Prevede che il padre possa effettuare le videochiamate al figlio per 4 volte alla settimana di almeno 8 minuti ciascuna, sempre rispettando le esigenze e le volontà del minore. I genitori stabiliranno, con un preavviso di almeno 24 ore, i giorni in cui verranno effettuate le suddette video-chiamate.
3) Pone a carico di l'obbligo di versare a sig.ra , dalla Parte_1 Persona_1 data concordata nell'istanza depositata il 12.11.24, tramite bonifico bancario sul conto corrente a lei intestato, entro il 30 di ogni mese, la somma di €.280,00 (duecentoottanta/00)
a titolo di contributo mensile di mantenimento del figlio , oltre al pagamento del 50% Per_2 delle spese straordinarie che si renderanno necessarie, come meglio indicate nell'istanza menzionata. Dà atto che vi è accordo tra le parti nel senso che l'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla madre . Persona_1
4) Spese compensate.
Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 20 marzo 2025.
Il Giudice rel.
(Ilenia Miccichè)
Il Presidente
(Gaia Muscato)
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel. est. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5929 del Ruolo Generale V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, promossa da:
C.F. nata a [...] il [...] e Persona_1 C.F._1 residente in Città di Castello (PG), Fraz. Volterrano, Vocabolo Molino Dei Sodi n. 19, elettivamente domiciliata in Vigevano, Via Boldrini 10, presso lo studio dell'Avv. Marco
Scussolin, quale nuovo difensore, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 123/01 (pec:
; Email_1
E
C.F. nato ad [...] Parte_1 C.F._2
(SI) il 21/04/1992, residente a Burgos (SS) Via XX Settembre SNC, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Bigi ed elettivamente domiciliato in Città di Castello (PG), Corso Vittorio
Emanuele n. 36, presso lo studio del difensore, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti rilasciata in calce al ricorso introduttivo (pec: ; Email_2
Ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 5.3.2025 le parti si sono riportate alla “memoria integrativa autorizzata con proposta di modifica del ricorso originario per l'affidamento e mantenimento del figlio minore” depositata il 12.11.2024, “per quanto riguarda la disciplina della collocazione abitativa del figlio minore presso la madre e le statuizioni economiche
(assegno di mantenimento ordinario di euro 280,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e con percezione integrale dell'assegno unico per il figlio da parte della madre), ed hanno chiesto “congiuntamente modificarsi l'affido disponendo l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre nonché la disciplina della frequentazione prevedendo la possibilità per il padre di vedere e tenere con sé il bambino, a partire da gennaio 2026, per 4 pomeriggi consecutivi al mese, da individuarsi previo accordo con la madre, e previo avviso al
Servizio Sociale del Comune di Città di Castello che dovrà garantire la presenza di un operatore nei giorni concordati con il padre e monitorare l'andamento degli incontri stessi.
Chiedono inoltre confermarsi la possibilità per il padre di effettuare le videochiamate al figlio come previsto nell'istanza menzionata”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M., cui gli atti sono stati inoltrati il 5.3.2025, non ha fatto pervenire conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorsocongiunto depositato l'8.7.2024, i sigg.ri e Parte_2 Parte_1 chiedevano la regolamentazione dell'affidamento e mantenimento del figlio minore , Per_2 nato il [...] dalla loro relazione sentimentale, esponendo: che la relazione si era conclusa il 12.01.2024 quando la sig.ra aveva sporto denuncia-querela nei confronti del Per_1 compagno, successivamente ritirata, a seguito della quale era stata adottata nei confronti del resistente in data 26.1.24 misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex compagna ed al figlio minore, per la durata di un anno e 6 mesi;
che in data 4.6.24 era Persona_1 stato notificato all'imputato l'avviso ex art. 415 bis c.p.p.; che il minore viveva con la madre nella casa familiare condotta in locazione.
I ricorrenti concludevano chiedendo disporsi l'assegnazione della casa familiare alla madre,
l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, regolamentando per il periodo successivo al venir meno della misura cautelare il diritto di visita del padre e quantificando in euro 280,00 il contributo dovuto dal padre per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 29.10.24 compariva la sola ricorrente, che veniva sentita;
veniva riferito che il resistente, dopo l'emissione della misura cautelare, si era trasferito a vivere e lavorare in Sardegna. Il Presidente rinviava alla successiva udienza del 28.11.24, invitando le parti a depositare memoria integrativa del ricorso originario contenente le modifiche elle condizioni concordate ritenute necessarie. Le parti depositavano quindi, in data 12.11.2024, “memoria integrativa autorizzata con proposta di modifica del ricorso originario per l'affidamento e mantenimento del figlio minore”, proponendo una diversa regolamentazione del diritto di visita padre-figlio, con conferma dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori e delle condizioni economiche pattuite nel ricorso introduttivo.
Alla successiva udienza del 13.12.24, ove il difensore del sig. rappresentava che Parte_1 il procedimento con rito abbreviato a carico di quest'ultimo si era concluso con condanna a 1 anno e 4 mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena, subordinata alla partecipazione ad un percorso di 6 mesi in un centro di anti-violenza, il Presidente, ritenuta la necessità di acquisire aggiornamenti sulle condizioni personali e familiari delle parti, rinviava la causa al 5.3.2025.
All'udienza del 5.3.2025, il giudice delegato, dopo aver sentito la sig.ra ,, Parte_2 presente, rimetteva la causa alla decisione del collegio sulle conclusioni congiunte rassegnate, come sopra riportate.
****
Le conclusioni congiunte avanzate dalle parti possono essere accolte dal Collegio, considerando che la previsione di affidamento esclusivo del figlio minore alla madre e Per_2 la disciplina della frequentazione padre-figlio – che prevede che gli incontri possano avvenire a decorrere da gennaio 2026 alla presenza di un operatore del Servizio Sociale del Comune di
Città di Castello - danno luogo ad un assetto che appare sufficientemente tutelante dell'interesse del minore e tale da garantire un graduale recupero del rapporto padre-figlio.
Le cautele adottate in seno all'accordo tengono invero conto del fatto, riferito nel corso del procedimento, che è state emessa a carico del in esito a rito abbreviato, Parte_1 sentenza di condanna per il reato di maltrattamenti ad anni 1 e mesi 4 di reclusione, con sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione di un percorso di sei mesi presso un centro antiviolenza.
Congruo appare inoltre, in rapporto alle condizioni economiche riferite dalle parti, l'importo dell'assegno di mantenimento previsto a carico del padre, come anche la misura condordata della sua partecipazione alle spese straordinarie.
In considerazione degli interessi coinvolti e della condotta processuale tenuta dalle parti, le spese di lite debbono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dispone l'affido esclusivo alla madre del figlio minore Persona_1 Persona_3 con collocazione abitativa presso la madre e conseguente assegnazione a lei dalla casa familiare, sita in Volterrano -Voc. , Città di Castello. Controparte_1
2) Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore, a partire da gennaio
2026, per 4 pomeriggi consecutivi al mese, da individuarsi previo accordo con la madre, e previo avviso al Servizio Sociale del Comune di Città di Castello che dovrà garantire la presenza di un operatore nei giorni concordati con il padre, e monitorare l'andamento degli incontri stessi. Prevede che il padre possa effettuare le videochiamate al figlio per 4 volte alla settimana di almeno 8 minuti ciascuna, sempre rispettando le esigenze e le volontà del minore. I genitori stabiliranno, con un preavviso di almeno 24 ore, i giorni in cui verranno effettuate le suddette video-chiamate.
3) Pone a carico di l'obbligo di versare a sig.ra , dalla Parte_1 Persona_1 data concordata nell'istanza depositata il 12.11.24, tramite bonifico bancario sul conto corrente a lei intestato, entro il 30 di ogni mese, la somma di €.280,00 (duecentoottanta/00)
a titolo di contributo mensile di mantenimento del figlio , oltre al pagamento del 50% Per_2 delle spese straordinarie che si renderanno necessarie, come meglio indicate nell'istanza menzionata. Dà atto che vi è accordo tra le parti nel senso che l'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla madre . Persona_1
4) Spese compensate.
Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 20 marzo 2025.
Il Giudice rel.
(Ilenia Miccichè)
Il Presidente
(Gaia Muscato)