Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/06/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr.Andrea Palma Presidente dr.ssa Germana Maffei Giudice rel. dr. Antonio Giovanni Provazza Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2827/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giampaolo Raia, per mandato in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Emilia Naccarato, per mandato in atti CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti di causa, verbali e scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale n. 88/2024 dell'11.1.2024 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e . Parte_1 CP_1
Residua, quindi, la pronuncia sull'istanza di parte resistente volta a conseguire la previsione di un assegno divorzile in suo favore.
Ora, com'è noto, l'art. 5 VI co. L. 898/70, come modificato dall'art. 10 L. 74/87, prevede che il Tribunale riconosca il diritto all'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge che non abbia mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive, tenuto
La Corte chiarisce che il parametro dell'adeguatezza - che atterrebbe all'an dell'assegno, secondo la previgente interpretazione - ha carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma (e non all'esterno della stessa, come avevano prospettato le antecedenti impostazioni) i parametri certi sui quali ancorarsi.
In altri termini, non è lo squilibrio in sé delle condizioni economiche ad essere decisivo.
L'analisi del giudicante dovrà spingersi a vagliare le cause del divario patrimoniale - reddituale tra gli ex coniugi, alla stregua di un secondo, decisivo, passaggio logico- giuridico: la verifica se questa situazione di squilibrio è stata determinata dalla maggiore profusione di energie e di capacità per la famiglia da parte del coniuge "indebolito".
Questo secondo fondamentale step conduce alla riqualificazione della natura dell'assegno divorzile, cui le SS.UU. ascrivono una funzione non solo e non più esclusivamente assistenziale, ma anche compensativa - perequativa ed eventualmente indennitaria, proprio valorizzando gli indicatori di cui all'art. 5 L. 898/70.
In tale ottica viene valorizzato il principio di autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi, le cui scelte di attuazione dello "scopo sociale" della famiglia, soprattutto mediante la ripartizione dei ruoli al suo interno, assumono primario rilievo nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli.
Così, la funzione compensativo - perequativa consente di apprezzare, ai fini dell'assegno, la situazione del coniuge che non ha potuto esprimere le proprie potenzialità personali per averle sacrificate (rectius, investite) in favore della famiglia - ad es. interrompendo o ripensando la carriera lavorativa per dedicarsi ai figli o per esigenze dell'altro coniuge - consentendo al contempo all'altro coniuge di incrementare le proprie possibilità lavorative e di arricchirsi, essendo più libero dalle incombenze quotidiane del comune progetto di vita. L'assegno divorzile deve essere valutato, sia nell'an sia nel quantum, alla luce dell'evidenza che il divorzio ha reso ciascun ex coniuge una persona sola auto- responsabile. Dunque, l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive richiede una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Secondo il principio di autodeterminazione e responsabilità, nella determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge rilevano la capacità dello stesso di procurarsi mezzi propri di sostentamento e le sue potenzialità professionali e reddituali, che egli stesso è chiamato a valorizzare attraverso una condotta attiva e non passiva limitata ad attendere nuove opportunità lavorative.
Ai fini del riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, assumono rilievo la capacità di quest'ultimo di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le sue potenzialità professionali e reddituali piuttosto che le occasioni concretamente avute dall'avente diritto di ottenere un lavoro. Se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale.
Ciò chiarito in termini generali, deve evidenziarsi che, a sostegno della domanda di corresponsione di un assegno divorzile di euro 1.000,00, l'ex coniuge ha dedotto di CP_1
non svolgere alcuna attività lavorativa, di non aver maturato alcuna esperienza professionale nel corso del matrimonio e di essere nella oggettiva impossibilità di procurarsi un lavoro, tenuto conto delle scarse occasioni offerte dal contesto occupazionale della regione.
Il tutto, a fronte di una condizione patrimoniale del di prospettato benessere, in Pt_1
relazione agli emolumenti percepiti a titolo di TFR, di fondo pensione, e di indennità
NASPI, dopo il licenziamento dalla Banca Monte dei Paschi di Siena. Il ricorrente ha, a sua volta, eccepito che la svolge attività professionale in una CP_1
agenzia immobiliare intestata al fratello ed, in ogni caso, la piena capacità della resistente di reperire un impiego.
Procedendo alla valutazione comparativa delle rispettive sostanze, quale attualmente risultante sulla scorta delle circostanze di fatto sopravvenute nel corso del giudizio, deve evidenziarsi che il , pur avendo ottenuto la somma di euro 15.000,00 a titolo di TFR Pt_1
nonché la liquidazione del Fondo pensione, pari a circa 20.000,00 euro, non svolge allo stato alcuna attività lavorativa e non beneficia più dell'indennità a titolo di Naspi (erogata, per un importo decrescente da euro 1.200,00 ad euro 900,00 - fino al mese di aprile 2025) atteso che la stessa aveva durata di 728 giorni con decorrenza dal 4.4.2023, come risulta dalla comunicazione depositata dal ricorrente. La percezione di tale indennità, CP_2 peraltro, aveva fondato la decisione di accordare un assegno divorzile in via temporanea alla resistente, dal Giudice delegato.
E' pacifico tra le parti che abbia azzerato una consistente posizione debitoria nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena ottenendo la liberazione dell'unico immobile di sua proprietà ed oggetto di pignoramento.
Residua, nondimeno, sulla scorta di quanto emergente ex actis, un debito di euro 15.000,00 circa, per cui è stata rilasciata ingiunzione in favore della creditrice con d. i. del 3.2.2025.
Quanto alla situazione economica della deve evidenziarsi che, pur non essendo CP_1 emerso che la stessa eserciti attività per conto del fratello presso l'agenzia Open Space, atteso che i testimoni evocati sul punto dalla difesa del non hanno confermato la Pt_1
circostanza dedotta, non si ritiene sia nell'impossibilità oggettiva di procurarsi mezzi adeguati per far fronte ad una esistenza dignitosa.
Ed invero, se risulta documentato che dal 2021 sia stata seguita dal Centro antiviolenza
Lanzino, la cui operatrice di accoglienza ha dichiarato di aver sostenuto la nel CP_1
percorso volto alla ricerca di una occupazione, fornendole un supporto per l'ideazione di attività “autoimprenditoriali”, nel corso del giudizio la stessa non ha provato di aver inviato curriculum o di aver tentato di inserirsi in quale modo nel mercato del lavoro.
Non risultano, peraltro, ragioni oggettive che non consentano alla ricorrente la possibilità di procurarsi autonomamente i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa né provate condizioni soggettive tali da pregiudicare o comunque ridurre significativamente la relativa capacità lavorativa. Alcun riferimento al contributo al patrimonio comune è stato allegato, ancora, dalla resistente, anche al fine di apprezzarne la rilevanza, in ipotesi, sotto il profilo compensativo-perequativo del richiesto contributo economico.
Nella specie, l'istante non ha chiarito quali occasioni concrete di affermazione professionale siano state sacrificate in funzione del rafforzamento del menage familiare, onde consentire di ritenere provato il nesso eziologico tra le scelte compiute dai coniugi di comune accordo e nell'interesse della famiglia in costanza di matrimonio, e la disparità economica attuale eventualmente esistente tra i coniugi.
E ciò sol se si tiene conto che dall'unione coniugale non sono nati figli e non risulta che la abbia fornito un particolare contributo alle affermazioni professionali del marito. CP_1
Deve, conseguentemente, essere rigettata la domanda di corresponsione di un assegno divorzile in suo favore.
È vero che l'assegno può essere anche solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non può procurarseli per ragioni oggettive (così in motivazione Cass., n. 35434 /2023 e successive conformi).
La natura della controversia, il profilo argomentativo della decisione e l'esito complessivo del giudizio, giustificano l'integrale compensazione, tra le parti medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero;
ogni contraria domanda, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
1) Rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da;
CP_1
2) Compensa integralmente, tra le parti, le spese processuali rispettivamente sostenute.
Così deciso in Cosenza, all'esito della camera di consiglio dell'11.6.2025
IL PRESIDENTE
IL GIUDICE ESTENSORE Andrea Palma
Germana Maffei