Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/05/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione civile settore lavoro e previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 5368/2023 rg , sul ricorso depositato il 10/11/2023 proposto da (difesa dall'avv. Sebastiano Gasparone) Parte_1
nei confronti di in persona del Controparte_1
Presidente legale rappresentante pro-tempore che agisce in proprio e quale mandatario della Società
dei crediti (difeso dagli avv. ti Ettore Triolo e Valeria Controparte_2 Controparte_3
Grandizio ) dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : entrambe le parti,
così definitivamente provvedendo:
“Accoglie parzialmente la domanda e dichiara prescritta la contribuzione di cui all'avviso di addebito contestato .
Rigetta nel resto.
Condanna la parte resistente e in solido, al pagamento delle spese del giudizio CP_3 CP_3
al ricorrente che liquida complessivamente, in 1100,00 euro, per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, nonché iva e cpa se dovute, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
1. accertare e dichiarare che la somma portata nell'intimazione di pagamento n.
09420239004122038000 relativa all'avviso di addebito 39420130000051346000 asseritamente notificato in data 14/03/2013, avente ad oggetto “contributi I.V.S., sul reddito ecced. il minimale relativo all'anno 2006”, per un importo pari ad € 4.997,39, oltre sanzioni e interessi successivamente maturati, non è dovuta per intervenuta prescrizione;
2. Annullare conseguentemente l'intimazione di pagamento n. 09420239004122038000 e l'avviso di addebito 39420130000051346000 di € 4.997,39, oltre sanzioni e interessi successivamente 1
3. Vittoria di spese di giudizio, da distrarsi al difensore.
Parte ricorrente deduceva: di agire per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 09420239004122038000 e dell'avviso di addebito n. 39420130000051346000, asseritamente notificato in data 14/03/2013, avente ad oggetto “contributi I.V.S., sul reddito ecced. il minimale relativo all'anno 2006”, per un importo pari ad € 4.997,39, oltre sanzioni e interessi successivamente maturati;
in data 21.10.2023, la ricorrente riceveva la notifica da parte di , Controparte_4
della intimazione di pagamento n. 09420239004122038000, avente ad oggetto cartelle esattoriali ed avvisi di addebito, recanti somme a vario titolo richieste ivi compresi l'avviso di addebito di seguito specificato: 1. avviso di addebito n. 39420130000051346000 asseritamente notificato in data
14.03.2013, avente ad oggetto “contributi I.V.S., sul reddito ecced. il minimale relativo all'anno 2006 ”, per un importo pari ad € 4.997,39, oltre sanzioni e interessi successivamente maturati.
L' come in epigrafe si costituiva e contestava la domanda. CP_3
Evidenziava che:
La sig.ra impugna una intimazione di pagamento cui è sotteso un avviso di addebito aventi ad oggetto l'omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione commercianti.
L'avviso di addebito n. 39420130000051346000 si riferisce alla contribuzione eccedente il minimale per i periodi d'imposta 3/2006; esso scaturisce da un accertamento reddituale da parte dell' , effettuato con provvedimento notificato il 13.06.2011 (nel rispetto dei Controparte_4
termini di prescrizione).
L'avviso di addebito suddetto risulta inoltre notificato in data 14.03.2013.
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è accolto parzialmente.
La presente azione giudiziale è svolta avverso intimazione di pagamento da cui emergono debiti contributivi di cui all' avviso di addebito indicato nel ricorso.
Si chiede inoltre la declaratoria di prescrizione delle somme portate dall'avviso di addebito contestato.
ANNULLAMENTO DELLA INTIMAZIONE
2 La domanda , nella parte in cui chiede l'annullamento della intimazione , non può essere accolta CP_ perché l'atto di intimazione è dell' per cui non è legittimato passivo l' né la e CP_5 CP_3
la domanda , in carenza della domanda verso , va disattesa . CP_5
PRESCRIZIONE
Il motivo vede legittimato passivo solo l'ente impositore come stabilito da Cass. S.U. n.
7514/2022.
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale»-( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658 , nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate ( in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20 ).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione .
Parte ricorrente nega la notifica dell'avviso di addebito
L' prova la notifica in data 14.3.2013 ma non produce prova di atti interruttivi successivi nel CP_3
quinquennio.
Né sussistono le ragioni sospensive fino all'emergenza COVID per intimare il credito , che è diverso dalla riscossione .
La pretesa contributiva , essendo decorso il quinquennio senza atti interruttivi , è dunque prescritta.
SPESE DEL GIUDIZIO
3 Spese del giudizio a carico delle parti resistenti , in solido , per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali
Reggio Calabria, 27.5.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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