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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/02/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza n.119/2025
N. R.G. 1150/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott. Roberto Vignati Consigliere dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 1105/2024, del Tribunale di
Milano, sezione lavoro, est. dr.ssa DE CARLO, pubblicata il 30.04.2025, promossa da:
con l'avv. ROBERTO PESSI, l'avv. GIUSEPPE Parte_1
SIGILLÒ MASSARA, l'avv. RAFFAELE FABOZZI e l'avv. KATIA RANALLI, elettivamente domiciliata nel loro studio in Milano, Corso Monforte 15 contro
, con l'avv. ERNESTO MARIA CIRILLO e l'avv. Controparte_1
GIOVANNA FANTINI elettivamente domiciliata in Milano Viale Bianca Maria 214 presso lo studio dell'avv. FANTINI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Pagina 1 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta, in riforma della sentenza n. 1105/2024 depositata il 30/04/2024, RG. 9887/2022, non notificata, emessa dal Tribunale di Milano - Sezione Lavoro – Dott. ssa Eleonora De Carlo, in funzione di Giudice del lavoro (ALL. 01) accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, rigettare le domande della ricorrente, odierna appellata, oggetto della presente impugnazione.
In via istruttoria, ci si riporta alle istanze tutte di cui al precedente grado di giudizio, chiedendo che venga ammessa l'istruttoria anche contraria, come già richiesta in primo grado (id est “prova testimoniale contraria sulle circostanze indicate da controparte (e ritenute rilevanti ai fini di causa) con gli stessi testi di parte avversa, nonché prova testimoniale diretta sulle circostanze capitolate ai punti da 1 a 13 delle premesse del presente atto, da intendersi ivi integralmente trascritte, depurate da giudizi e/o valutazioni e precedute dalla locuzione “vero è che”) con l'audizione, quindi, anche dei testi di parte avversa, per il periodo per i motivi di cui in narrativa, con autorizzazione all'intimazione diretta da CP_2 parte della scrivente difesa, delle Sigg.re e . Parte_2 Parte_3
In via subordinata, si chiede che la causa venga decisa sulla scorta delle risultanze istruttorie di cui alla sentenza n. 3326/2024 Tribunale di Milano, sezione lavoro, GdL Dr. Pazienza, RG 4516/2023 e della Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, n. 1113 depositata il 16.02.2024, RG 420/2023 (trattandosi di identiche fattispecie) e allegate, rispettivamente, sub ALL. 07 e sub ALL. 11.
Il tutto con il favore delle spese ai sensi del DM 55/2014 e s.m.i. di entrambi i gradi di giudizio per quanto anche in narrativa dedotto.
Per la PARTE APPELLATA questa Ecc.ma Corte di appello rigetti l'appello proposto dalla con- Parte_1 fermando la gravata sentenza, con condanna di parte appellante alla refusione delle spese di lite con attribuzione ai procuratori anticipatari.
In via istruttoria ci si riporta alle istanze di cui al ricorso introduttivo che qui si abbiano per integralmente ripetute e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Il Tribunale di Milano, in funzione del giudice del lavoro, con la sentenza n. 1105/2024, accogliendo il ricorso presentato da – dipendente di Controparte_1 Parte_1
con attuale inquadramento nel 5° livello del CCNL Telecomunicazioni-, così decideva:
[...]
Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, condanna Parte_1 al riconoscimento in favore di parte ricorrente dell'inquadramento al 4° livello C.C.N.L. SIP
a partire dal 1.11.1993, poi livello F CCNL per le Aziende di Telecomunicazione 1996, attuale livello 6 CCNL 2000, con ogni conseguenza di legge e contratto, compreso il pagamento delle differenze retributive. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura complessiva di Euro 3.700,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge, oltre al rimborso delle spese di contributo unificato, se quest'ultimo è dovuto e pagato, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente.
Pagina 2 Il giudice a quo, respinte le eccezioni preliminari sollevate da , relative Pt_1 all'intervenuta prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. per la qualifica superiore e quinquennale ex 2948 c.c. per le correlate differenze retributive, senza svolgimento di istruttoria testimoniale, nel merito rilevava che: “Deve ritenersi la necessità di applicazione del 4° livello C.C.N.L. SIP e non solo del quinto. Infatti, il V livello è previsto per i lavoratori
“in possesso di particolare preparazione e capacità professionale che esplicano funzioni direttive caratterizzate da facoltà di decisione nell'ambito dei programmi previsti e nella conduzione di organismi operativi che svolgono funzioni specialistiche di elevato e particolare livello tecnico-professionale comportanti responsabilità ed autonomia di pari rilevanza”.
Diversamente, il IV livello del C.C.N.L. Sip (poi livello F ed, infine, livello 6° del C.C.N.L.
2000) era attribuito ai lavoratori “(...) in possesso di particolare e consolidata preparazione
e capacità professionale, coordinano, con discrezionalità ed autonomia, sulla base delle disposizioni aziendali ricevute, importanti organismi operativi, ovvero coloro che-anche supportando altri lavoratori-svolgono funzioni di livello tecnico-professionale richiedenti caratteristiche di responsabilità ed autonomia equivalenti”.
Ebbene, nel V livello difetta il necessario riconoscimento dell'attribuzione di responsabilità di direzione, di coordinamento e di controllo. Il livello quarto si attaglia al caso di specie, riconoscendosi, come nel livello precedentemente attribuito alla parte ricorrente, discrezionalità e autonomia. Inoltre, il livello quarto prevede una “particolare e consolidata preparazione e capacità professionale”, dati sovrapponibili alla “qualificata preparazione professionale di settore” prevista dalla VI categoria professionale.
Deve essere ulteriormente richiamata, ex art. 118 disp. att. c.p.c., la menzionata sentenza di primo grado, a completamento della motivazione dell'adottata decisione:
“Una volta accertato il diritto del ricorrente all'inquadramento nel IV livello del CCNL SIP, giocoforza gli va riconosciuto il successivo inquadramento nel livello F, profilo di specialista.
Questa corrispondenza è infatti effettuata già dalle tabelle di equiparazione allegate al CCNL aziende TLC del 1996 ove si legge appunto che la figura dell'esperto in attività specialistiche trova il suo corrispondente nel nuovo CCNL nell'ambito del livello F profilo di specialista.
Allo stesso modo - riconosciuto il livello F ai sensi del CCNL aziende TLC del 96 – il ricorrente andava necessariamente inquadrato nel livello VI CCNL aziende TLC del 2000 in quanto questo prevede espressamente che il lavoratore inquadrato nel livello F profilo di specialista va inquadrato nel livello VI del nuovo contratto…”.
Pagina 3 Quanto alla specifica posizione di il primo giudice rilevava che l'appellata era stata CP_1
assunta dal nel 1988 a seguito di concorso con la Parte_4 qualifica funzionale di revisore amministrativo di VI livello L. 797/1981, che prevede: “lo svolgimento di attività amministrativo-contabile o tecniche, nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali, richiedenti qualificata preparazione professionale di settore e esperienze specifiche nelle operazioni da eseguire, con autonomia di disimpiego, su apparati, attrezzature e impianti complessi. Sono caratterizzate da responsabilità di direzione, coordinamento e controllo di uffici di minore entità e di settori o impianti o gruppi di piccole unità operative costituite all'interno di uffici complessi, nonché da responsabilità dei risultati conseguiti dalle unità operative sotto ordinate. Può essere prevista altresì attività di ispezione contabile, nonché qualificata collaborazione amministrativo-contabile o tecnica nell'attività di studio e ricerca, di progettazione, di collaudo e controllo ispettivo;
A seguito della soppressione dell'Azienda, era transitata in IRITEL con CP_1 attribuzione dell'inquadramento al liv. 6° del CCNL SIP '92, riferito a quei “lavoratori che, oltre allo svolgimento della propria attività di base, spiccano con una piena responsabilità operativa attività concettuali o interventi tecnico-manuali che richiedono una visione di insieme nonché una completa conoscenza del ciclo di lavoro del settore di appartenenza e/o un adeguato grado di conoscenza di tipo tecnico-specialistico. A tali lavoratori, in relazione alla specifica posizione di lavoro assegnata, potrà essere richiesta attività di coordinamento
o di supporto professionale di altri lavoratori”.
Nel ricorso di primo grado si doleva quindi di non essere stata Controparte_1
correttamente inquadrata - anche per l'erroneità di quanto sancito dall'accordo collettivo del
15 marzo 1993 in ordine ai criteri di inquadramento per il personale proveniente dall' CP_2
Il giudice ha rilevato che dal confronto tra le declaratorie emerge chiaramente la disomogeneità delle stesse dal momento che la prima chiede competenze e responsabilità maggiori: in particolare ha evidenziato che “le “attività amministrativo-contabile o tecniche” di prima, sono “attività di base” poi;
la “qualificata preparazione professionale di settore e apporto di competenze ed esperienze specifiche nelle operazioni da eseguire, con autonomia di disimpiego, su apparati, attrezzature e impianti complessi”, è poi una “una visione di insieme nonché una completa conoscenza del ciclo del lavoro del settore di appartenenza e/o un adeguato grado di conoscenza di tipo tecnico-specialistico”; le funzioni “caratterizzate da responsabilità di direzione, coordinamento e controllo di uffici di minore entità e di settori o impianti o gruppi di piccole unità operative costituite all'interno di uffici complessi, nonché
Pagina 4 da responsabilità dei risultati conseguiti dalle unità operative sotto-ordinate”, si tramutano in mera possibilità di “attività di coordinamento o di supporto professionale di altri lavoratori”.”
Avverso la sentenza ha proposto appello per due motivi. Parte_1
Con un primo motivo di gravame la società appellante censura la sentenza per mancata pronuncia sulla prescrizione del diritto alla qualifica superiore, in violazione degli artt. 2946
c.c. e 2935 c.c., avendo, altresì, il primo giudice, ritenuto la prescrizione delle differenze retributive “non oggetto di domanda”, esimendosi, quindi, da qualsiasi motivazione in merito.
In particolare, parte appellante censura la decisione del primo giudice per avere dichiarato imprescrittibile il diritto alla qualifica superiore, rammentando invero che tale diritto soggiace solo ed esclusivamente alle norme civilistiche e quindi all'art. 2946 c.c., e che a mente di quanto stabilito dalla Suprema Corte (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 05/03/2024)
16/04/2024, n. 10184) in tema di illecito permanente, la condotta demansionante del datore di lavoro e la conseguente pretesa risarcitoria sono insussistenti in presenza di adempimento da parte del datore di lavoro. Adempimento che nel caso di specie, c'è stato sin dall'inizio,
Par essendosi limitata ad applicare le tabelle di equiparazione in esecuzione della l. 58/92 e degli Accordi Sindacali attuativi, re-inquadrando - non ai sensi dell'art. 2103 c.c. trattandosi di transito dal settore pubblico a quello privato non sottoposto al regime di cui all'art. 2112
c.c. pre e post-riforma – l'odierna appellata, al livello previsto dalla legge speciale. In conclusione, lamenta che poiché l'azione volta all'accertamento del diritto al superiore inquadramento è stata fatta valere solo ed esclusivamente ai sensi dell'art. 2935 c.c. con la vocatio in ius del maggio 2023, a rigore non si poteva andare oltre il gennaio 2013.
Quanto alle correlate differenze retributive, parte appellante - rilevato che dette differenze sussistono in quanto, e solo se, esiste un diritto alla qualifica superiore - contesta comunque la condanna generica al pagamento delle stesse, ribadendo l'applicazione al caso di specie del principio generale della prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. e, chiedendo quindi di calcolare le sole differenze nei limiti del quinquennio, ovvero dal 04 gennaio 2018 (5 anni a ritroso dalla notifica del giudizio sull'an del 04.01.2023) e comunque non prima del
04.01.2013 (dies a quo dell'ipotetico diritto alla qualifica superiore al netto della prescrizione decennale).
Con il secondo motivo critica la sentenza per avere il giudice ritenuto i diritti della CP_1
acquisiti e comunque per essersi pronunciato sulla base di un mero raffronto formale delle
Pagina 5 declaratorie, senza ammettere alcuna istruttoria e senza considerare il percorso professionale della stessa, che ha raggiunto il 5° livello già dal 2019 e che, per sua scelta, dall'agosto 2003 si trova in regime di part time, regime incompatibile con un ruolo direttivo.
La tesi dell'azienda in proposito è che il primo giudice aveva errato nel verificare l'equivalenza tra la categoria di provenienza e quella di destinazione attraverso una comparazione meramente formale delle due declaratorie, senza considerare, da un lato,
l'insindacabilità delle tabelle medesime e, dall'altro, l'inapplicabilità alla fattispecie in esame dell'art.2112 c.c. e conseguentemente, come ribadito in modo ormai costante dalla giurisprudenza di legittimità, dell'art.2103 c.c. che, nell'ottica della società, dovrebbe tradursi in un ambito di operatività del principio della professionalità acquisita previsto dall'art.4
L.58/92 diverso da quello della disposizione codicistica. In altri termini, la tutela della professionalità acquisita imporrebbe non tanto la corrispondenza tra l'inquadramento pregresso, di tipo pubblicistico, e quello privatistico previsto dalla contrattazione collettiva, quanto piuttosto la possibilità che il re-inquadramento assicuri ai lavoratori di continuare ad esercitare la professionalità acquisita. Inoltre, il tribunale avrebbe tralasciato il fatto che i diritti quesiti a cui si riferiva il Primo Giudice, potevano costituire semmai solo meri indizi, stante, in ogni caso, il breve periodo temporale (di soli 4 anni) di presunta professionalità della lavoratrice, tra l'altro, ad inizio carriera e dopo un periodo di 9 mesi di prova. Sul punto parte appellante evidenzia inoltre che l'espletamento di presunte attività direttive, di controllo e di coordinamento non può desumersi tout court dalla sola lettura/raffronto delle declaratorie senza una concreta verifica delle mansioni effettivamente espletate a mezzo istruttorio, stante la genericità delle stesse come dedotte nel ricorso ex art. 414 cpc e contestate: l'appellante critica dunque il riconoscimento alla lavoratrice del IV livello - la cui declaratoria prevede lo svolgimento di mansioni direttive e di coordinamento con funzioni di livello tecnico professionale richiedenti caratteristiche di responsabilità ed autonomia decisionale – attribuita dal primo giudice, in assenza delle necessarie verifiche in concreto degli effettivi compiti dalla stessa espletati sia ante che post privatizzazione.
si è costituita in giudizio insistendo per la conferma della sentenza gravata ed CP_1 eccependo l'infondatezza delle doglianze avversarie.
Quanto alla prescrizione del diritto all'inquadramento superiore richiama granitica giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2646/2022; Cass 17 luglio 2001 nr. 9662; Cass 18 maggio 1985 nr. 5486; s.n. 9318/2018) e di merito (Corte d'App. Milano, Sez. Lav. n. 647/13 est. Vitali) che ribadisce il principio dell'illecito permanente.
Pagina 6 Quanto al merito chiede il rigetto del gravame evidenziando che la Legge 58/92, fonte normativa che aveva regolamentato il “transito” nel privato dei dipendenti sancì in CP_2
modo inequivocabile, che tutti i dipendenti pubblici avrebbero conservato nella la Parte_5
professionalità maturata presso lo Stato. Nel caso di specie risultava invece pacifico ed incontestato che all'atto del transito in Iritel la lavoratrice, Revisore Amministrativo (VI
ASST), era stata assegnata alla mansione di Operatore di Servizi di Utenza (VI livello SIP), livello a cui appartenevano i “centralinisti” che svolgono attività esecutive, ripetitive e prive di responsabilità. Ribadisce quindi la mancata corrispondenza tra il ruolo dalla stessa ricoperto in e quello assunto successivamente, differenza sottolineata anche dalle CP_2
diverse posizioni che, nelle rispettive scale gerarchiche, occupano le citate categorie professionali:
. la qualifica di “Revisore” VI - livello ASST appartiene infatti alla < presuppone lo svolgimento di attività tecniche richiedenti qualificata preparazione professionale>> e rappresentava per la lavoratrice una categoria d'ingresso che lasciava aperte le porte per un rapido sviluppo professionale;
. il 6° livello C.C.N.L. S.I.P., invece, appartiene alla < meri interventi tecnico manuali >> e rappresenta un vero e proprio “capolinea” per la carriera dei lavoratori.
Conclude quindi ribadendo che le due categorie non sono corrispondenti sotto il profilo dei contenuti, risultando di tutta evidenza la totale differenza in termini di autonomia operativa, potere di direzione e coordinamento, responsabilità di risultato, livello di professionalità richiesta, tra il VI livello ASST ed il 6° livello S.I.P.
All'udienza del 12 febbraio 2025 la causa è stata discussa e la Corte ha deciso come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
Ritiene il Collegio che l'appello sia infondato e debba essere respinto sulla base delle osservazioni che seguono.
Le questioni oggetto del presente procedimento sono state affrontate da questa Corte in plurimi giudizi e con esito non unanime.
Il Collegio, pur consapevole dei diversi orientamenti, ritiene di aderire alla interpretazione ribadita dalla Suprema Corte nella recente ordinanza n. 24589/2024 del 13.09.2024 (con ampi richiami alle numerose pronunce precedenti) che ha confermato la sentenza della Corte
d'Appello di Milano n. 2070/2019.
Pagina 7 Con l'ordinanza citata la S.C. ha affrontato, respingendoli, entrambi i motivi di appello proposti da nel presente giudizio Pt_1
Con il primo motivo contesta la ritenuta imprescrittibilità del diritto all'inquadramento Pt_1
superiore, nonostante la privatizzazione del rapporto a decorrere dal 1993, e la ritenuta sospensione della prescrizione a decorrere dal 18.7.2012 con l'entrata in vigore della legge n.
92/2012.
Come già osservato da questa Corte in precedenti decisioni- vedi, tra tante, Corte d'Appello di Milano sentenza n.703/2022 ” se il diritto del lavoratore al riconoscimento di una qualifica superiore soggiace alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'art.2946 c.c., il decorso del decennio dal momento dell'insorgenza non preclude definitivamente l'accesso al superiore inquadramento allorché continui l'attività potenzialmente idonea a determinarlo, in quanto, permanendo la situazione cui la norma ricollega il diritto, la prescrizione decorre autonomamente da ogni giorno successivo a quello nel quale si è per la prima volta concretata tale situazione sino alla cessazione della medesima (cfr.: Cass. 17 luglio 2001 nr.9662; Cass. 18 maggio 1995 nr.5486). Né conduce ad una diversa conclusione la circostanza che l'odierno appellato abbia avuto dal 2005 il riconoscimento del V livello
c.c.n.l. vigente – oggetto della domanda subordinata - dal momento che, comunque, permane la situazione cui la norma ricollega il diritto, nel senso appena evidenziato.
Parimenti infondata è la contestazione della società alla tesi secondo cui, con l'entrata in vigore della legge Fornero, la prescrizione non decorra in costanza di rapporto, sul presupposto che la tutela “forte” sussista anche nel nuovo regime sanzionatorio del licenziamento, laddove, come nel caso di specie, il datore di lavoro abbia più di quindici dipendenti: aderendo alle precedenti decisioni di questa corte richiamate anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.118 disp.att. c.p.c. (cfr.: Corte Appello Milano 25 novembre 2019
n.2048/19) osserva il collegio “che, ai fini della decorrenza della prescrizione in materia di crediti da lavoro subordinato, la distinzione tra rapporti soggetti a tutela reale e rapporti non soggetti a tutela reale, riveste, anche nelle più recenti pronunce della Cassazione (cfr. Sez. L
- Ordinanza n. 22172 del 22/09/2017; Sez. L, Sentenza n. 4351 del 22/02/2018; Sez. L
Sentenza n. 19729 del 25/07/2018) un'importanza centrale. Infatti la decorrenza della prescrizione dal momento dell'insorgenza del diritto del lavoratore viene affermata dal
Supremo Collegio con esclusivo riferimento ai rapporti assistiti dal diritto alla reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo. La ragione è nota. Si ritiene che in tali rapporti non vi sia una condizione c.d. di metus del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che lo
Pagina 8 induca, per timore di essere licenziato (senza possibilità di recuperare il posto di lavoro perduto), a non esercitare il proprio diritto. Non appare superfluo, sul punto, ricordare
l'assetto normativo, determinato dalle pronunce della Corte Costituzionale n. 63/1966 e n.
174/1972, in forza del quale la prescrizione dei crediti retributivi non decorre durante il rapporto di lavoro, salvo che per i rapporti caratterizzati da c.d. "stabilità reale", ossia ai quali, in considerazione del requisito dimensionale, è applicabile l'art. 18 legge
300/1970.Con la prima delle citate pronunce, la Corte ha ritenuto che, in un rapporto non dotato della resistenza che caratterizzava invece il rapporto di pubblico impiego, il timore del recesso (cioè del licenziamento), spinge o può spingere il lavoratore a rinunciare ad una parte dei diritti. Secondo la Corte "In un rapporto non dotato di quella resistenza, che caratterizza invece il rapporto d'impiego pubblico, il timore del recesso, cioè del licenziamento, spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinuncia a una parte dei propri diritti;
dimodoché la rinuncia, quando è fatta durante quel rapporto, non può essere considerata una libera espressione di volontà negoziale e la sua invalidità è sancita dall'art.
36 della Costituzione". E' stata quindi considerata determinante la situazione psicologica del lavoratore, che può essere indotto a non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui molte volte è portato a rinunciarvi, cioè per timore del licenziamento;
cosicché la prescrizione, decorrendo durante il rapporto di lavoro, produce proprio quell'effetto che l'art.
36 ha inteso precludere vietando qualunque tipo di rinuncia: anche quella che, in particolari situazioni, può essere implicita nel mancato esercizio del proprio diritto e pertanto nel fatto che si lasci decorrere la prescrizione.”
Il riportato orientamento ha trovato conferma nella pronuncia della SC sopra richiamata, che afferma:
“la protrazione nel tempo della condotta datoriale di adibizione del lavoratore a mansioni inferiori costituisce un illecito di natura permanente, e in questo senso le conseguenze del sotto-inquadramento iniziale (nella fase di transito dal lavoro pubblico a quello privato regolata dalla legge speciale) in violazione del principio di tutela della professionalità acquisita, come accertato in fatto, non si differenziano da quelle generali, nel senso di fondare il diritto all'inquadramento alle mansioni spettanti e alle differenze retributive;
6. l'illecito è permanente quando la situazione illecita viene instaurata dalla condotta iniziale, a cui si accompagna il mantenimento della medesima situazione, di fatto o di diritto, sicché per la cessazione dell'offesa agli interessi tutelati è necessaria un'ulteriore condotta, contraria alla precedente, idonea a rimuovere (integralmente) la predetta situazione;
una
Pagina 9 situazione illecita (e pregiudizievole per il diritto alla professionalità del dipendente), che può venire meno solo se e quando il datore di lavoro adibisca il dipendente a mansioni che rispettino i limiti posti dal legislatore;
a nulla rileva che l'atto datoriale che instaura la situazione antigiuridica sia uno, atteso che quello è solo l'atto iniziale, che instaura appunto la situazione antigiuridica;
la condotta datoriale illecita non si esaurisce con quell'atto, ma si protrae con il volontario mantenimento di quell'adibizione giorno per giorno, fino a quando tale protrazione non cessi con un nuovo atto di adibizione ad altre mansioni;
se ciò non si verifica, la situazione antigiuridica permane per una scelta propria e volontaria del datore di lavoro, e si è al cospetto di un illecito permanente, come esattamente ritenuto dai giudici
d'appello (cfr., da ultimo. per una compiuta ricostruzione sistematica dell'istituto, anche con riferimento alla modifica dell'art. 2103 c.c. disposta dall'art. 3 del d.lgs. n. 81 del 2015, Cass.
n. 11870/2024, e giurisprudenza ivi richiamata);
7.quanto ai profili relativi alla decorrenza della prescrizione in corso di rapporto di lavoro, questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del
2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n.
4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022, nonché, tra le molte conformi, Cass. n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022, n. 36932/2022, n.
4186/2023, n. 4321/2023)” (Cass. ordin. 24589/2024).
In ogni caso deve rilevarsi che nella fattispecie non si pone questione di prescrizione non avendo la lavoratrice svolto una domanda di condanna al pagamento di differenze retributive, che ha riservato a separato giudizio.
Con il secondo motivo la società appellante censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 e 2946 c.c., in uno con gli artt. 2934, 2935, 2936, 2941,
2942, 2943 c.c., in relazione all'art. 2103 c.c., all'art. 4 legge n. 58/1992, agli artt. 2697 c.c.,
115 c.p.c., 18 legge n. 300/1970, come modificato dalla legge n. 92/2012, oltre all'art. 12
Preleggi; sostiene di avere adempiuto sin dall'inizio del rapporto di lavoro alle prescrizioni normative, avendo applicato le tabelle di equiparazione in esecuzione della legge n. 58/1992 e degli Accordi Sindacali attuativi, reinquadrando il lavoratore non ai sensi dell'art 2103 c.c.,
Pagina 10 ma della legge speciale;
assume che ciò escluderebbe, anche tenuto dei successivi inquadramenti ottenuti, la natura di illecito permanente ravvisata dal primo giudice.
La Corte di Cassazione, con la richiamata ordinanza 24589/2024, ha respinto identico motivo di gravame con l'argomentazione che di seguito si riporta e a cui il Collegio ritiene di doversi attenere.
“3.come già osservato da questa Corte in precedenti pronunce alle quali il Collegio intende dare continuità, il passaggio dei servizi di telefonia dal settore pubblico al settore privato, regolamentato dalla legge n. 58/1992 e dagli accordi sindacali indicati dalle parti, ha comportato
che il raffronto tra l'inquadramento posseduto presso e quello conseguito con il passaggio a CP_2
IRITEL e poi alla SIP, avvenisse sulla base di tabelle di equiparazione finalizzate a garantire il
mantenimento della professionalità acquisita e di un trattamento economico globalmente non
inferiore a quello precedentemente goduto, senza che il raffronto dovesse avvenire in base ad una
corrispondenza meccanica e assoluta con le qualifiche di provenienza, ma attraverso un esame
complessivo delle qualifiche o dei livelli di volta in volta presi in considerazione, in vista anche dell'esigenza di un raccordo tra i diversi sistemi di classificazione e di inquadramento propri del
sistema pubblicistico dell' e, rispettivamente, delle società che ad essa per legge si sono CP_2
sostituite (così Cass. n. 24231/2010);
4.la previsione di apposite tabelle di equiparazione non preclude la verifica circa l'effettiva equivalenza delle posizioni di lavoro, potendo il giudice disapplicare tali tabelle laddove - in base a un raffronto complessivo tra le qualifiche o i livelli di volta in volta presi in considerazione - non riscontri corrispondenza tra la categoria di provenienza ed il nuovo livello attribuito in sede di passaggio all'impiego privato (Cass. n. 1249/2015; cfr. anche
Cass. n. 6791/2018, n. 23140/2021, n. 3822/2021)”.
L'appello va pertanto respinto.
Le spese del grado, liquidate secondo quanto previsto dal D.M. 55/14 come modificato dal
D.M. 37/18 in base al valore della controversia e stante la assenza di istruttoria ed in applicazione della facoltà di riduzione del compenso alla luce del disposto dell'art. 4 comma
1 del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 in ragione delle condizioni soggettive delle parti, sono a carico di in applicazione del criterio della soccombenza. Parte_1
Considerato che per mero errore materiale nel dispositivo non è stata disposta la distrazione delle spese in favore dei difensori anticipatari, come consentito dalla
Pagina 11 giurisprudenza della Suprema Corte ( Cass. sentenza 5082/2024), si procede ad emendare tale errore disponendo la condanna della società appellante a rimborsare “a
le spese del grado che liquida in complessivi € Controparte_1
3500,00 oltre spese generali forfettarie al 15% e omeri di legge:, DA DISTRARSI IN
FAVORE DEI DIFENSORI ANTICIPATARI.”
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del
DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Conferma la sentenza n. 1105/2024 emessa dal Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, pubblicata il 30.04.2024;
Condanna l'appellante a rimborsare a le spese del Controparte_1 grado che liquida in complessivi € 3500,00 oltre spese generali forfettarie al 15% e omeri di legge:
Ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della società appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 12.02.2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
Pagina 12
N. R.G. 1150/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott. Roberto Vignati Consigliere dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 1105/2024, del Tribunale di
Milano, sezione lavoro, est. dr.ssa DE CARLO, pubblicata il 30.04.2025, promossa da:
con l'avv. ROBERTO PESSI, l'avv. GIUSEPPE Parte_1
SIGILLÒ MASSARA, l'avv. RAFFAELE FABOZZI e l'avv. KATIA RANALLI, elettivamente domiciliata nel loro studio in Milano, Corso Monforte 15 contro
, con l'avv. ERNESTO MARIA CIRILLO e l'avv. Controparte_1
GIOVANNA FANTINI elettivamente domiciliata in Milano Viale Bianca Maria 214 presso lo studio dell'avv. FANTINI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Pagina 1 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta, in riforma della sentenza n. 1105/2024 depositata il 30/04/2024, RG. 9887/2022, non notificata, emessa dal Tribunale di Milano - Sezione Lavoro – Dott. ssa Eleonora De Carlo, in funzione di Giudice del lavoro (ALL. 01) accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, rigettare le domande della ricorrente, odierna appellata, oggetto della presente impugnazione.
In via istruttoria, ci si riporta alle istanze tutte di cui al precedente grado di giudizio, chiedendo che venga ammessa l'istruttoria anche contraria, come già richiesta in primo grado (id est “prova testimoniale contraria sulle circostanze indicate da controparte (e ritenute rilevanti ai fini di causa) con gli stessi testi di parte avversa, nonché prova testimoniale diretta sulle circostanze capitolate ai punti da 1 a 13 delle premesse del presente atto, da intendersi ivi integralmente trascritte, depurate da giudizi e/o valutazioni e precedute dalla locuzione “vero è che”) con l'audizione, quindi, anche dei testi di parte avversa, per il periodo per i motivi di cui in narrativa, con autorizzazione all'intimazione diretta da CP_2 parte della scrivente difesa, delle Sigg.re e . Parte_2 Parte_3
In via subordinata, si chiede che la causa venga decisa sulla scorta delle risultanze istruttorie di cui alla sentenza n. 3326/2024 Tribunale di Milano, sezione lavoro, GdL Dr. Pazienza, RG 4516/2023 e della Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, n. 1113 depositata il 16.02.2024, RG 420/2023 (trattandosi di identiche fattispecie) e allegate, rispettivamente, sub ALL. 07 e sub ALL. 11.
Il tutto con il favore delle spese ai sensi del DM 55/2014 e s.m.i. di entrambi i gradi di giudizio per quanto anche in narrativa dedotto.
Per la PARTE APPELLATA questa Ecc.ma Corte di appello rigetti l'appello proposto dalla con- Parte_1 fermando la gravata sentenza, con condanna di parte appellante alla refusione delle spese di lite con attribuzione ai procuratori anticipatari.
In via istruttoria ci si riporta alle istanze di cui al ricorso introduttivo che qui si abbiano per integralmente ripetute e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Il Tribunale di Milano, in funzione del giudice del lavoro, con la sentenza n. 1105/2024, accogliendo il ricorso presentato da – dipendente di Controparte_1 Parte_1
con attuale inquadramento nel 5° livello del CCNL Telecomunicazioni-, così decideva:
[...]
Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, condanna Parte_1 al riconoscimento in favore di parte ricorrente dell'inquadramento al 4° livello C.C.N.L. SIP
a partire dal 1.11.1993, poi livello F CCNL per le Aziende di Telecomunicazione 1996, attuale livello 6 CCNL 2000, con ogni conseguenza di legge e contratto, compreso il pagamento delle differenze retributive. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura complessiva di Euro 3.700,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge, oltre al rimborso delle spese di contributo unificato, se quest'ultimo è dovuto e pagato, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente.
Pagina 2 Il giudice a quo, respinte le eccezioni preliminari sollevate da , relative Pt_1 all'intervenuta prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. per la qualifica superiore e quinquennale ex 2948 c.c. per le correlate differenze retributive, senza svolgimento di istruttoria testimoniale, nel merito rilevava che: “Deve ritenersi la necessità di applicazione del 4° livello C.C.N.L. SIP e non solo del quinto. Infatti, il V livello è previsto per i lavoratori
“in possesso di particolare preparazione e capacità professionale che esplicano funzioni direttive caratterizzate da facoltà di decisione nell'ambito dei programmi previsti e nella conduzione di organismi operativi che svolgono funzioni specialistiche di elevato e particolare livello tecnico-professionale comportanti responsabilità ed autonomia di pari rilevanza”.
Diversamente, il IV livello del C.C.N.L. Sip (poi livello F ed, infine, livello 6° del C.C.N.L.
2000) era attribuito ai lavoratori “(...) in possesso di particolare e consolidata preparazione
e capacità professionale, coordinano, con discrezionalità ed autonomia, sulla base delle disposizioni aziendali ricevute, importanti organismi operativi, ovvero coloro che-anche supportando altri lavoratori-svolgono funzioni di livello tecnico-professionale richiedenti caratteristiche di responsabilità ed autonomia equivalenti”.
Ebbene, nel V livello difetta il necessario riconoscimento dell'attribuzione di responsabilità di direzione, di coordinamento e di controllo. Il livello quarto si attaglia al caso di specie, riconoscendosi, come nel livello precedentemente attribuito alla parte ricorrente, discrezionalità e autonomia. Inoltre, il livello quarto prevede una “particolare e consolidata preparazione e capacità professionale”, dati sovrapponibili alla “qualificata preparazione professionale di settore” prevista dalla VI categoria professionale.
Deve essere ulteriormente richiamata, ex art. 118 disp. att. c.p.c., la menzionata sentenza di primo grado, a completamento della motivazione dell'adottata decisione:
“Una volta accertato il diritto del ricorrente all'inquadramento nel IV livello del CCNL SIP, giocoforza gli va riconosciuto il successivo inquadramento nel livello F, profilo di specialista.
Questa corrispondenza è infatti effettuata già dalle tabelle di equiparazione allegate al CCNL aziende TLC del 1996 ove si legge appunto che la figura dell'esperto in attività specialistiche trova il suo corrispondente nel nuovo CCNL nell'ambito del livello F profilo di specialista.
Allo stesso modo - riconosciuto il livello F ai sensi del CCNL aziende TLC del 96 – il ricorrente andava necessariamente inquadrato nel livello VI CCNL aziende TLC del 2000 in quanto questo prevede espressamente che il lavoratore inquadrato nel livello F profilo di specialista va inquadrato nel livello VI del nuovo contratto…”.
Pagina 3 Quanto alla specifica posizione di il primo giudice rilevava che l'appellata era stata CP_1
assunta dal nel 1988 a seguito di concorso con la Parte_4 qualifica funzionale di revisore amministrativo di VI livello L. 797/1981, che prevede: “lo svolgimento di attività amministrativo-contabile o tecniche, nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali, richiedenti qualificata preparazione professionale di settore e esperienze specifiche nelle operazioni da eseguire, con autonomia di disimpiego, su apparati, attrezzature e impianti complessi. Sono caratterizzate da responsabilità di direzione, coordinamento e controllo di uffici di minore entità e di settori o impianti o gruppi di piccole unità operative costituite all'interno di uffici complessi, nonché da responsabilità dei risultati conseguiti dalle unità operative sotto ordinate. Può essere prevista altresì attività di ispezione contabile, nonché qualificata collaborazione amministrativo-contabile o tecnica nell'attività di studio e ricerca, di progettazione, di collaudo e controllo ispettivo;
A seguito della soppressione dell'Azienda, era transitata in IRITEL con CP_1 attribuzione dell'inquadramento al liv. 6° del CCNL SIP '92, riferito a quei “lavoratori che, oltre allo svolgimento della propria attività di base, spiccano con una piena responsabilità operativa attività concettuali o interventi tecnico-manuali che richiedono una visione di insieme nonché una completa conoscenza del ciclo di lavoro del settore di appartenenza e/o un adeguato grado di conoscenza di tipo tecnico-specialistico. A tali lavoratori, in relazione alla specifica posizione di lavoro assegnata, potrà essere richiesta attività di coordinamento
o di supporto professionale di altri lavoratori”.
Nel ricorso di primo grado si doleva quindi di non essere stata Controparte_1
correttamente inquadrata - anche per l'erroneità di quanto sancito dall'accordo collettivo del
15 marzo 1993 in ordine ai criteri di inquadramento per il personale proveniente dall' CP_2
Il giudice ha rilevato che dal confronto tra le declaratorie emerge chiaramente la disomogeneità delle stesse dal momento che la prima chiede competenze e responsabilità maggiori: in particolare ha evidenziato che “le “attività amministrativo-contabile o tecniche” di prima, sono “attività di base” poi;
la “qualificata preparazione professionale di settore e apporto di competenze ed esperienze specifiche nelle operazioni da eseguire, con autonomia di disimpiego, su apparati, attrezzature e impianti complessi”, è poi una “una visione di insieme nonché una completa conoscenza del ciclo del lavoro del settore di appartenenza e/o un adeguato grado di conoscenza di tipo tecnico-specialistico”; le funzioni “caratterizzate da responsabilità di direzione, coordinamento e controllo di uffici di minore entità e di settori o impianti o gruppi di piccole unità operative costituite all'interno di uffici complessi, nonché
Pagina 4 da responsabilità dei risultati conseguiti dalle unità operative sotto-ordinate”, si tramutano in mera possibilità di “attività di coordinamento o di supporto professionale di altri lavoratori”.”
Avverso la sentenza ha proposto appello per due motivi. Parte_1
Con un primo motivo di gravame la società appellante censura la sentenza per mancata pronuncia sulla prescrizione del diritto alla qualifica superiore, in violazione degli artt. 2946
c.c. e 2935 c.c., avendo, altresì, il primo giudice, ritenuto la prescrizione delle differenze retributive “non oggetto di domanda”, esimendosi, quindi, da qualsiasi motivazione in merito.
In particolare, parte appellante censura la decisione del primo giudice per avere dichiarato imprescrittibile il diritto alla qualifica superiore, rammentando invero che tale diritto soggiace solo ed esclusivamente alle norme civilistiche e quindi all'art. 2946 c.c., e che a mente di quanto stabilito dalla Suprema Corte (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 05/03/2024)
16/04/2024, n. 10184) in tema di illecito permanente, la condotta demansionante del datore di lavoro e la conseguente pretesa risarcitoria sono insussistenti in presenza di adempimento da parte del datore di lavoro. Adempimento che nel caso di specie, c'è stato sin dall'inizio,
Par essendosi limitata ad applicare le tabelle di equiparazione in esecuzione della l. 58/92 e degli Accordi Sindacali attuativi, re-inquadrando - non ai sensi dell'art. 2103 c.c. trattandosi di transito dal settore pubblico a quello privato non sottoposto al regime di cui all'art. 2112
c.c. pre e post-riforma – l'odierna appellata, al livello previsto dalla legge speciale. In conclusione, lamenta che poiché l'azione volta all'accertamento del diritto al superiore inquadramento è stata fatta valere solo ed esclusivamente ai sensi dell'art. 2935 c.c. con la vocatio in ius del maggio 2023, a rigore non si poteva andare oltre il gennaio 2013.
Quanto alle correlate differenze retributive, parte appellante - rilevato che dette differenze sussistono in quanto, e solo se, esiste un diritto alla qualifica superiore - contesta comunque la condanna generica al pagamento delle stesse, ribadendo l'applicazione al caso di specie del principio generale della prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. e, chiedendo quindi di calcolare le sole differenze nei limiti del quinquennio, ovvero dal 04 gennaio 2018 (5 anni a ritroso dalla notifica del giudizio sull'an del 04.01.2023) e comunque non prima del
04.01.2013 (dies a quo dell'ipotetico diritto alla qualifica superiore al netto della prescrizione decennale).
Con il secondo motivo critica la sentenza per avere il giudice ritenuto i diritti della CP_1
acquisiti e comunque per essersi pronunciato sulla base di un mero raffronto formale delle
Pagina 5 declaratorie, senza ammettere alcuna istruttoria e senza considerare il percorso professionale della stessa, che ha raggiunto il 5° livello già dal 2019 e che, per sua scelta, dall'agosto 2003 si trova in regime di part time, regime incompatibile con un ruolo direttivo.
La tesi dell'azienda in proposito è che il primo giudice aveva errato nel verificare l'equivalenza tra la categoria di provenienza e quella di destinazione attraverso una comparazione meramente formale delle due declaratorie, senza considerare, da un lato,
l'insindacabilità delle tabelle medesime e, dall'altro, l'inapplicabilità alla fattispecie in esame dell'art.2112 c.c. e conseguentemente, come ribadito in modo ormai costante dalla giurisprudenza di legittimità, dell'art.2103 c.c. che, nell'ottica della società, dovrebbe tradursi in un ambito di operatività del principio della professionalità acquisita previsto dall'art.4
L.58/92 diverso da quello della disposizione codicistica. In altri termini, la tutela della professionalità acquisita imporrebbe non tanto la corrispondenza tra l'inquadramento pregresso, di tipo pubblicistico, e quello privatistico previsto dalla contrattazione collettiva, quanto piuttosto la possibilità che il re-inquadramento assicuri ai lavoratori di continuare ad esercitare la professionalità acquisita. Inoltre, il tribunale avrebbe tralasciato il fatto che i diritti quesiti a cui si riferiva il Primo Giudice, potevano costituire semmai solo meri indizi, stante, in ogni caso, il breve periodo temporale (di soli 4 anni) di presunta professionalità della lavoratrice, tra l'altro, ad inizio carriera e dopo un periodo di 9 mesi di prova. Sul punto parte appellante evidenzia inoltre che l'espletamento di presunte attività direttive, di controllo e di coordinamento non può desumersi tout court dalla sola lettura/raffronto delle declaratorie senza una concreta verifica delle mansioni effettivamente espletate a mezzo istruttorio, stante la genericità delle stesse come dedotte nel ricorso ex art. 414 cpc e contestate: l'appellante critica dunque il riconoscimento alla lavoratrice del IV livello - la cui declaratoria prevede lo svolgimento di mansioni direttive e di coordinamento con funzioni di livello tecnico professionale richiedenti caratteristiche di responsabilità ed autonomia decisionale – attribuita dal primo giudice, in assenza delle necessarie verifiche in concreto degli effettivi compiti dalla stessa espletati sia ante che post privatizzazione.
si è costituita in giudizio insistendo per la conferma della sentenza gravata ed CP_1 eccependo l'infondatezza delle doglianze avversarie.
Quanto alla prescrizione del diritto all'inquadramento superiore richiama granitica giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2646/2022; Cass 17 luglio 2001 nr. 9662; Cass 18 maggio 1985 nr. 5486; s.n. 9318/2018) e di merito (Corte d'App. Milano, Sez. Lav. n. 647/13 est. Vitali) che ribadisce il principio dell'illecito permanente.
Pagina 6 Quanto al merito chiede il rigetto del gravame evidenziando che la Legge 58/92, fonte normativa che aveva regolamentato il “transito” nel privato dei dipendenti sancì in CP_2
modo inequivocabile, che tutti i dipendenti pubblici avrebbero conservato nella la Parte_5
professionalità maturata presso lo Stato. Nel caso di specie risultava invece pacifico ed incontestato che all'atto del transito in Iritel la lavoratrice, Revisore Amministrativo (VI
ASST), era stata assegnata alla mansione di Operatore di Servizi di Utenza (VI livello SIP), livello a cui appartenevano i “centralinisti” che svolgono attività esecutive, ripetitive e prive di responsabilità. Ribadisce quindi la mancata corrispondenza tra il ruolo dalla stessa ricoperto in e quello assunto successivamente, differenza sottolineata anche dalle CP_2
diverse posizioni che, nelle rispettive scale gerarchiche, occupano le citate categorie professionali:
. la qualifica di “Revisore” VI - livello ASST appartiene infatti alla < presuppone lo svolgimento di attività tecniche richiedenti qualificata preparazione professionale>> e rappresentava per la lavoratrice una categoria d'ingresso che lasciava aperte le porte per un rapido sviluppo professionale;
. il 6° livello C.C.N.L. S.I.P., invece, appartiene alla < meri interventi tecnico manuali >> e rappresenta un vero e proprio “capolinea” per la carriera dei lavoratori.
Conclude quindi ribadendo che le due categorie non sono corrispondenti sotto il profilo dei contenuti, risultando di tutta evidenza la totale differenza in termini di autonomia operativa, potere di direzione e coordinamento, responsabilità di risultato, livello di professionalità richiesta, tra il VI livello ASST ed il 6° livello S.I.P.
All'udienza del 12 febbraio 2025 la causa è stata discussa e la Corte ha deciso come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
Ritiene il Collegio che l'appello sia infondato e debba essere respinto sulla base delle osservazioni che seguono.
Le questioni oggetto del presente procedimento sono state affrontate da questa Corte in plurimi giudizi e con esito non unanime.
Il Collegio, pur consapevole dei diversi orientamenti, ritiene di aderire alla interpretazione ribadita dalla Suprema Corte nella recente ordinanza n. 24589/2024 del 13.09.2024 (con ampi richiami alle numerose pronunce precedenti) che ha confermato la sentenza della Corte
d'Appello di Milano n. 2070/2019.
Pagina 7 Con l'ordinanza citata la S.C. ha affrontato, respingendoli, entrambi i motivi di appello proposti da nel presente giudizio Pt_1
Con il primo motivo contesta la ritenuta imprescrittibilità del diritto all'inquadramento Pt_1
superiore, nonostante la privatizzazione del rapporto a decorrere dal 1993, e la ritenuta sospensione della prescrizione a decorrere dal 18.7.2012 con l'entrata in vigore della legge n.
92/2012.
Come già osservato da questa Corte in precedenti decisioni- vedi, tra tante, Corte d'Appello di Milano sentenza n.703/2022 ” se il diritto del lavoratore al riconoscimento di una qualifica superiore soggiace alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'art.2946 c.c., il decorso del decennio dal momento dell'insorgenza non preclude definitivamente l'accesso al superiore inquadramento allorché continui l'attività potenzialmente idonea a determinarlo, in quanto, permanendo la situazione cui la norma ricollega il diritto, la prescrizione decorre autonomamente da ogni giorno successivo a quello nel quale si è per la prima volta concretata tale situazione sino alla cessazione della medesima (cfr.: Cass. 17 luglio 2001 nr.9662; Cass. 18 maggio 1995 nr.5486). Né conduce ad una diversa conclusione la circostanza che l'odierno appellato abbia avuto dal 2005 il riconoscimento del V livello
c.c.n.l. vigente – oggetto della domanda subordinata - dal momento che, comunque, permane la situazione cui la norma ricollega il diritto, nel senso appena evidenziato.
Parimenti infondata è la contestazione della società alla tesi secondo cui, con l'entrata in vigore della legge Fornero, la prescrizione non decorra in costanza di rapporto, sul presupposto che la tutela “forte” sussista anche nel nuovo regime sanzionatorio del licenziamento, laddove, come nel caso di specie, il datore di lavoro abbia più di quindici dipendenti: aderendo alle precedenti decisioni di questa corte richiamate anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.118 disp.att. c.p.c. (cfr.: Corte Appello Milano 25 novembre 2019
n.2048/19) osserva il collegio “che, ai fini della decorrenza della prescrizione in materia di crediti da lavoro subordinato, la distinzione tra rapporti soggetti a tutela reale e rapporti non soggetti a tutela reale, riveste, anche nelle più recenti pronunce della Cassazione (cfr. Sez. L
- Ordinanza n. 22172 del 22/09/2017; Sez. L, Sentenza n. 4351 del 22/02/2018; Sez. L
Sentenza n. 19729 del 25/07/2018) un'importanza centrale. Infatti la decorrenza della prescrizione dal momento dell'insorgenza del diritto del lavoratore viene affermata dal
Supremo Collegio con esclusivo riferimento ai rapporti assistiti dal diritto alla reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo. La ragione è nota. Si ritiene che in tali rapporti non vi sia una condizione c.d. di metus del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che lo
Pagina 8 induca, per timore di essere licenziato (senza possibilità di recuperare il posto di lavoro perduto), a non esercitare il proprio diritto. Non appare superfluo, sul punto, ricordare
l'assetto normativo, determinato dalle pronunce della Corte Costituzionale n. 63/1966 e n.
174/1972, in forza del quale la prescrizione dei crediti retributivi non decorre durante il rapporto di lavoro, salvo che per i rapporti caratterizzati da c.d. "stabilità reale", ossia ai quali, in considerazione del requisito dimensionale, è applicabile l'art. 18 legge
300/1970.Con la prima delle citate pronunce, la Corte ha ritenuto che, in un rapporto non dotato della resistenza che caratterizzava invece il rapporto di pubblico impiego, il timore del recesso (cioè del licenziamento), spinge o può spingere il lavoratore a rinunciare ad una parte dei diritti. Secondo la Corte "In un rapporto non dotato di quella resistenza, che caratterizza invece il rapporto d'impiego pubblico, il timore del recesso, cioè del licenziamento, spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinuncia a una parte dei propri diritti;
dimodoché la rinuncia, quando è fatta durante quel rapporto, non può essere considerata una libera espressione di volontà negoziale e la sua invalidità è sancita dall'art.
36 della Costituzione". E' stata quindi considerata determinante la situazione psicologica del lavoratore, che può essere indotto a non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui molte volte è portato a rinunciarvi, cioè per timore del licenziamento;
cosicché la prescrizione, decorrendo durante il rapporto di lavoro, produce proprio quell'effetto che l'art.
36 ha inteso precludere vietando qualunque tipo di rinuncia: anche quella che, in particolari situazioni, può essere implicita nel mancato esercizio del proprio diritto e pertanto nel fatto che si lasci decorrere la prescrizione.”
Il riportato orientamento ha trovato conferma nella pronuncia della SC sopra richiamata, che afferma:
“la protrazione nel tempo della condotta datoriale di adibizione del lavoratore a mansioni inferiori costituisce un illecito di natura permanente, e in questo senso le conseguenze del sotto-inquadramento iniziale (nella fase di transito dal lavoro pubblico a quello privato regolata dalla legge speciale) in violazione del principio di tutela della professionalità acquisita, come accertato in fatto, non si differenziano da quelle generali, nel senso di fondare il diritto all'inquadramento alle mansioni spettanti e alle differenze retributive;
6. l'illecito è permanente quando la situazione illecita viene instaurata dalla condotta iniziale, a cui si accompagna il mantenimento della medesima situazione, di fatto o di diritto, sicché per la cessazione dell'offesa agli interessi tutelati è necessaria un'ulteriore condotta, contraria alla precedente, idonea a rimuovere (integralmente) la predetta situazione;
una
Pagina 9 situazione illecita (e pregiudizievole per il diritto alla professionalità del dipendente), che può venire meno solo se e quando il datore di lavoro adibisca il dipendente a mansioni che rispettino i limiti posti dal legislatore;
a nulla rileva che l'atto datoriale che instaura la situazione antigiuridica sia uno, atteso che quello è solo l'atto iniziale, che instaura appunto la situazione antigiuridica;
la condotta datoriale illecita non si esaurisce con quell'atto, ma si protrae con il volontario mantenimento di quell'adibizione giorno per giorno, fino a quando tale protrazione non cessi con un nuovo atto di adibizione ad altre mansioni;
se ciò non si verifica, la situazione antigiuridica permane per una scelta propria e volontaria del datore di lavoro, e si è al cospetto di un illecito permanente, come esattamente ritenuto dai giudici
d'appello (cfr., da ultimo. per una compiuta ricostruzione sistematica dell'istituto, anche con riferimento alla modifica dell'art. 2103 c.c. disposta dall'art. 3 del d.lgs. n. 81 del 2015, Cass.
n. 11870/2024, e giurisprudenza ivi richiamata);
7.quanto ai profili relativi alla decorrenza della prescrizione in corso di rapporto di lavoro, questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del
2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n.
4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022, nonché, tra le molte conformi, Cass. n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022, n. 36932/2022, n.
4186/2023, n. 4321/2023)” (Cass. ordin. 24589/2024).
In ogni caso deve rilevarsi che nella fattispecie non si pone questione di prescrizione non avendo la lavoratrice svolto una domanda di condanna al pagamento di differenze retributive, che ha riservato a separato giudizio.
Con il secondo motivo la società appellante censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 e 2946 c.c., in uno con gli artt. 2934, 2935, 2936, 2941,
2942, 2943 c.c., in relazione all'art. 2103 c.c., all'art. 4 legge n. 58/1992, agli artt. 2697 c.c.,
115 c.p.c., 18 legge n. 300/1970, come modificato dalla legge n. 92/2012, oltre all'art. 12
Preleggi; sostiene di avere adempiuto sin dall'inizio del rapporto di lavoro alle prescrizioni normative, avendo applicato le tabelle di equiparazione in esecuzione della legge n. 58/1992 e degli Accordi Sindacali attuativi, reinquadrando il lavoratore non ai sensi dell'art 2103 c.c.,
Pagina 10 ma della legge speciale;
assume che ciò escluderebbe, anche tenuto dei successivi inquadramenti ottenuti, la natura di illecito permanente ravvisata dal primo giudice.
La Corte di Cassazione, con la richiamata ordinanza 24589/2024, ha respinto identico motivo di gravame con l'argomentazione che di seguito si riporta e a cui il Collegio ritiene di doversi attenere.
“3.come già osservato da questa Corte in precedenti pronunce alle quali il Collegio intende dare continuità, il passaggio dei servizi di telefonia dal settore pubblico al settore privato, regolamentato dalla legge n. 58/1992 e dagli accordi sindacali indicati dalle parti, ha comportato
che il raffronto tra l'inquadramento posseduto presso e quello conseguito con il passaggio a CP_2
IRITEL e poi alla SIP, avvenisse sulla base di tabelle di equiparazione finalizzate a garantire il
mantenimento della professionalità acquisita e di un trattamento economico globalmente non
inferiore a quello precedentemente goduto, senza che il raffronto dovesse avvenire in base ad una
corrispondenza meccanica e assoluta con le qualifiche di provenienza, ma attraverso un esame
complessivo delle qualifiche o dei livelli di volta in volta presi in considerazione, in vista anche dell'esigenza di un raccordo tra i diversi sistemi di classificazione e di inquadramento propri del
sistema pubblicistico dell' e, rispettivamente, delle società che ad essa per legge si sono CP_2
sostituite (così Cass. n. 24231/2010);
4.la previsione di apposite tabelle di equiparazione non preclude la verifica circa l'effettiva equivalenza delle posizioni di lavoro, potendo il giudice disapplicare tali tabelle laddove - in base a un raffronto complessivo tra le qualifiche o i livelli di volta in volta presi in considerazione - non riscontri corrispondenza tra la categoria di provenienza ed il nuovo livello attribuito in sede di passaggio all'impiego privato (Cass. n. 1249/2015; cfr. anche
Cass. n. 6791/2018, n. 23140/2021, n. 3822/2021)”.
L'appello va pertanto respinto.
Le spese del grado, liquidate secondo quanto previsto dal D.M. 55/14 come modificato dal
D.M. 37/18 in base al valore della controversia e stante la assenza di istruttoria ed in applicazione della facoltà di riduzione del compenso alla luce del disposto dell'art. 4 comma
1 del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 in ragione delle condizioni soggettive delle parti, sono a carico di in applicazione del criterio della soccombenza. Parte_1
Considerato che per mero errore materiale nel dispositivo non è stata disposta la distrazione delle spese in favore dei difensori anticipatari, come consentito dalla
Pagina 11 giurisprudenza della Suprema Corte ( Cass. sentenza 5082/2024), si procede ad emendare tale errore disponendo la condanna della società appellante a rimborsare “a
le spese del grado che liquida in complessivi € Controparte_1
3500,00 oltre spese generali forfettarie al 15% e omeri di legge:, DA DISTRARSI IN
FAVORE DEI DIFENSORI ANTICIPATARI.”
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del
DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Conferma la sentenza n. 1105/2024 emessa dal Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, pubblicata il 30.04.2024;
Condanna l'appellante a rimborsare a le spese del Controparte_1 grado che liquida in complessivi € 3500,00 oltre spese generali forfettarie al 15% e omeri di legge:
Ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della società appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 12.02.2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
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