Art. 8. Personale 1. Il consiglio dell'ordine nazionale ed i consigli degli ordini regionali provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessita' per il proprio funzionamento. Lo stato giuridico ed economico di detto personale e' disciplinato dalle disposizioni vigenti per il personale degli ordini professionali.
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11 febbraio 1994
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- 1. TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 16/07/2009, n. 485Provvedimento: N. 01759/2004 REG.RIC. N. 00485/2009 REG.SEN. N. 01759/2004 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presente SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale 1759 del 2004, proposto da: IA GL, rappresentato e difeso dall'avv. Eugenia Trunfio, con domicilio eletto presso Eugenia Trunfio Avv. in Reggio Calabria, via Pio Xi, 161; contro Ministero dell'Istruzione,Dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15; Ufficio Scolastico Regionale …Leggi di più...
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- sospensione di efficacia degli atti amministrativi·
- graduatorie scolastiche·
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