Articolo 8 della Legge 18 gennaio 1994, n. 59
Articolo 7Articolo 9
Versione
11 febbraio 1994
Art. 8. Personale 1. Il consiglio dell'ordine nazionale ed i consigli degli ordini regionali provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessita' per il proprio funzionamento. Lo stato giuridico ed economico di detto personale e' disciplinato dalle disposizioni vigenti per il personale degli ordini professionali.
Entrata in vigore il 11 febbraio 1994
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