Articolo 1628 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 1628. Trasferimento tra ruoli 1. Gli iscritti nel personale direttivo, appartenenti al ruolo normale (mobile e di riserva) e al ruolo speciale, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1663, sono trasferiti in un ruolo degli indisponibili. 2. Gli iscritti nel personale direttivo appartenenti al ruolo normale mobile che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 1716 e seguenti sono trasferiti in un ruolo dei fuori quadro.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010