Ordinanza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
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in persona del Giudice dott. Michele Guarnotta, nel procedimento iscritto al n. 7949 / 2024 del Ruolo Generale avente ad oggetto Altri istituti e leggi speciali, vertente tra nato in [...] il [...] (avvocato BONADONNA VALENTINA Parte 1
); parte ricorrente contro
Controparte 1
parte resistente
Rilevato che all'esito del termine assegnato alle parti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza del 9 aprile parte ricorrente, unica parte costituita, non ha provveduto a depositare le suddette note;
considerato che
l'udienza indicata era stata fissata a seguito del mancato deposito di note scritte sostitutive della precedente udienza del 24 marzo 2025 ; visto l'art. 127 ter comma 4 c.p.c. il quale recita “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo"; ritenuto, pertanto, che deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
P.Q.M.
Visto l'art. 127 ter comma 4 c.p.c. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Palermo, in data 10/04/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Dott. Michele Guarnotta, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n.
193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.