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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/01/2025, n. 4477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4477 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N………
Dispositivo pubblicato in udienza
_______________________________________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
4° Sezione Lavoro
nella persona dei Magistrati:
Alessandro Nunziata Presidente rel.
Gabriella Piantadosi Consigliere
Alessandra Lucarino Consigliere
all' udienza del 17-12-2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in 2° grado iscritta al n.2080-24 RGAC, vertente
TRA
(avv. Giuseppe Parente) Parte_1
parte appellante
E
in persona del Controparte_1
Ministro pt (Avvocatura Generale dello Stato)
parte appellata
1
in parziale riforma dell'impugnata sentenza, per il resto ferma, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: condanna in Controparte_1 persona del pt, a rimborsare a le spese CP_2 Parte_1 del primo grado, che si liquidano in euro 400, oltre spese forfettarie
15%, Iva e Cpa, con distrazione, nonché le spese per contributo unificato, ove versato;
condanna in Controparte_1 persona del pt, a rimborsare a le spese CP_2 Parte_1 del presente grado, che si liquidano in euro 300, oltre spese forfettarie 15%, Iva e Cpa, con distrazione, nonché le spese per contributo unificato, ove versato.
Il Presidente
Alessandro Nunziata
2 OGGETTO: ricorso in appello depositato il 24-7-2024 avverso la sentenza del Tribunale di Roma pubblicata in data 11-6-2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Come da ricorso in appello e memoria di costituzione in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-1 Così viene descritto nella sentenza impugnata lo svolgimento del processo.
Con ricorso ritualmente notificato al Controparte_1
adiva il giudice del lavoro
[...] Parte_1 dell'intestato Tribunale chiedendo accertarsi il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docenti ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107 in relazione all'anno di servizio a tempo determinato, sulla base dei periodi di servizio svolti (A.S. 2022/2023 dal 06.12.2022 al
31.08.2023 – A.S. 2023/2024 dal 26.09.2023 al 30.06.2024); per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto all'accredito in suo favore di € 500,00 per ciascuna annualità di servizio pari a euro
1.000,00 ovvero della diversa somma che sarebbe risultata dovuta di giustizia, con condanna dell'amministrazione convenuta all'accredito. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi.
Deduceva, a sostegno della domanda: di essere una docente assunta con contratto a tempo determinato; che negli anni, essendo in possesso di idoneo titolo di accesso all'insegnamento, aveva prestato servizio continuativo sino al termine delle attività didattiche per ciascun anno, insegnando le materie della propria classe di concorso ed effettuando gli scrutini finali, nelle annualità scolastiche indicate in ricorso;
che l'attività svolta negli anni elencati risultava essere stata assolutamente identica a quella dei suoi colleghi a tempo indeterminato, per natura, contenuti, programmi, competenze e responsabilità; di esser stata
3 sottoposta agli stessi obblighi formativi del personale di ruolo;
di non avere potuto usufruire, ciò nonostante, in relazione ai periodi di servizio elencati, diversamente dai docenti di ruolo, della carta elettronica dell'importo di € 500,00 annuo prevista dall'art. 1, comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, per l'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e tutto questo proprio in ragione del loro status di docenti a tempo determinato;
che tale beneficio era riconosciuto ai docenti di ruolo previamente registrati d'ufficio dal quali aventi diritto, con un accredito Controparte_1 di € 500,00 annui sul loro “borsellino elettronico”, cumulabile con quelli relativi agli anni precedenti e/o successivi in caso di mancata utilizzazione dell'intero importo nell'anno scolastico cui ciascun accredito afferisce;
di aver inutilmente richiesto il riconoscimento il diritto in via amministrativa.
Instauratosi il contraddittorio, il convenuto
[...]
non si costituiva in giudizio e veniva Controparte_1 dichiarato contumace
-2 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha così statuito: in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite la Carta elettronica del docente di cui all'articolo 1, commi
121 e ss., della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023
e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna il all'accredito CP_1 del predetto beneficio, oltre interessi legali dalla data del riconoscimento del diritto fino alla concreta attribuzione;
compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
-3 Avverso questa sentenza ha proposto appello la docente.
-4 Lamenta la parte appellante che erroneamente il primo giudice ha erroneamente dichiarato compensate le spese processuali in assenza dei presupposti di legge e, comunque, senza adeguatamente motivare sul punto.
4
-5 Si è costituita la parte appellata, che ha resistito al gravame.
-6 Preliminarmente, precisa la Corte che si tiene conto, ai fini della decisione, dei soli documenti ritualmente prodotti, per i quali siano state specificamente allegate nel grado le ragioni della produzione e della rilevanza. Il giudizio di rilevanza della prova documentale, necessario per consentire al giudice di pronunciarsi, presuppone infatti non soltanto la materiale produzione, ma anche che la parte alleghi specificamente le ragioni della produzione in relazione al contenuto dei documenti.
In sintesi, la parte ha l'onere di evidenziare il contenuto e la rilevanza degli stessi, non essendo sufficiente la mera produzione, non accompagnata da allegazioni inerenti alla loro rilevanza (v.
Cass.21032-08).
In particolare, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni (v. Cass. SS UU n.4835-23).
-7 Quanto alle spese di lite il primo giudice ha così motivato:
“deve ritenersi che sussistano idonei elementi per disporne la compensazione integrale, in ragione della complessità interpretativa delle questioni esaminate, attestata dalle plurime pronunce della
Corte di Giustizia e del giudice amministrativo, nonché della recentissima sentenza della Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c., che in via amministrativa avevano indotto l'amministrazione a disconoscere l'attribuzione del beneficio richiesto”.
-8 Nel giudizio di primo grado è stata riconosciuta l' integrale fondatezza della domanda, sicchè la parte ricorrente ha diritto al
5 rimborso delle spese processuali in virtù del principio della soccombenza sancito dall' art.91 cpc.
-9 L' art.92 comma 2° cpc prevede, quali motivi per la compensazione delle spese processuali, oltre alla reciproca soccombenza, l' assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
La Corte Costituzionale, con la sentenza, n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma
1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. in n. 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo quando ricorrono i casi espressamente codificati, ma anche qualora sussistano altre analoghe “gravi ed eccezionali ragioni”, fermo l'obbligo del giudice di motivare, dovendo, per precetto costituzionale, essere motivati tutti i provvedimenti giurisdizionali.
Dette ragioni consistono nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa, tale da alterare i termini della lite, senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti, oppure in una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza.
-10 In maniera assorbente, la Corte di Cassazione, con sentenza n.29961 pubblicata il 27-10-2023, ha statuito che: la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore
6 corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.
Pertanto, al momento della instaurazione del giudizio di primo grado,
e cioè al successivo 8 febbraio 2024, la questione che ne era ad oggetto era stata già trattata e compiutamente risolta dalla Corte di Cassazione nell' ambito della sua funzione di monofilachia, venendo così meno qualsiasi incertezza in ordine al merito della controversia.
Del resto il legislatore era già intervenuto in materia con l' art.15 del DL n.69-23, come convertito.
-11 Di conseguenza non sussisteva al momento della pronuncia di primo grado alcuno degli elementi richiesti dalla legge e-o dalla giurisprudenza costituzionale per la declaratoria di compensazione adottata dal primo giudice. Nè tra tali elementi rientra la
“complessità interpretativa delle questioni esaminate”.
-12 La giurisprudenza di legittimità citata dal CP_1
(Cass.21746-19) a sostegno delle sue difese riguarda un caso di declaratoria di inammissibilità per tardività di gravame proposto dalla . La compensazione delle Controparte_3 relative spese, ritenuta corretta dalla Suprema Corte, è stata dichiarata in ragione del fatto che la domanda di merito proposta dalla parte privata si iscriveva nell'ambito di un ampio "filone"
7 giurisprudenziale caratterizzato dalla ripetuta proposizione di identiche cause, in relazione alle quali presso lo stesso giudice di appello si era all'epoca già consolidato un fermo indirizzo nel senso del riconoscimento dell' “infondatezza” delle pretese azionate;
indirizzo, questo, poi confermato dalla stessa Corte con una serie nutrita di successive pronunzie in fattispecie sostanzialmente identiche. Si trattava, dunque, di fattispecie nella quale la serialità si coniugava con l' infondatezza delle domande proposte in primo grado, e quindi aveva un valore tale da giustificare la proposizione del gravame, poi dichiarato inammissibile in rito. Nella fattispecie in esame, invece, la serialità si coniugava, al contrario, con la fondatezza della domanda proposta in primo grado, in linea con l' orientamento della giurisprudenza di legittimità già somministrato dalla Corte di
Cassazione, tale da rendere altamente improbabile l' accoglimento delle difese formulate dal . CP_1
-13 Alla luce delle assorbenti considerazioni esposte, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto si conferma, il va condannato al rimborso delle spese del primo grado, CP_1 liquidate come in dispositivo in euro 400, anche in considerazione del valore della causa (scaglione fino ad euro 1.100).
-14 Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, anche in considerazione del valore della causa, da individuare nell' entità delle spese del primo grado (stesso scaglione), ma tenendo conto della semplicità della questione trattata, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
decide come da dispositivo in atti.
Roma, 17-12-2024
Il Presidente est.
8 Alessandro Nunziata
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