CA
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di NA - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di rinvio ex artt. 392 e ss. c.p.c. iscritto al n. 3819 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 con
OGGETTO: responsabilità contrattuale - prestazione d'opera intellettuale
TRA
nato a Giugliano in [...] il [...] (C.F. ) ed elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Aversa alla Via Rosano n. 5 presso l'avv. Raffaele Chianese (C.F. ) da CodiceFiscale_2
cui è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti a margine dell'atto di citazione in riassunzione.
ATTORE IN RIASSUNZIONE
E
nato a [...] il [...] (CF: , nato a CP_1 CodiceFiscale_3 Controparte_2
Savona il 28.02.1968 (CF: ) e nato a [...] l'[...] (CF: CodiceFiscale_4 Parte_2
), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Argenta (CF: ) CodiceFiscale_5 CodiceFiscale_6
su procura alle liti prodotta in sede di costituzione telematica e con lui elettivamente domiciliati in NA al
Corso Umberto I n. 190 presso l'avv. Andrea Adamo.
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
E
pagina 1 di 24 (P. Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_3 P.IVA_1
sede in Villaricca alla via L. Da Vinci n. 82, indirizzo PEC: Email_1
nato a [...] l'[...] (C.F. e residente in [...]in Parte_2 CodiceFiscale_7
Campania alla traversa terza di via Galileo Ferraris n. 59.
nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente in [...]Controparte_4 CodiceFiscale_8
Superiore alla via Giovanni XXIII n. 18, int. 7.
nato a [...] il [...] (C.F.: ) e residente in Controparte_5 CodiceFiscale_9
Villaricca alla via Leonardo Da Vinci n. 82, sc. B.
CONVENUTI CONTUMACI IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
PER “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis reiectis, emettere i seguenti Parte_1
provvedimenti di giustizia: 1) annullare e riformare la Sentenza n. 2143/20 emessa dalla Corte di Appello di
NA IX sez., nel procedimento r.g. n. 6428/17, pubblicata il 15.06.20, e per l'effetto rigettare integralmente la
richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla in p.l.r.p.t., per tutte le Controparte_3
causali di cui sopra ed in particolare: rigettare la domanda risarcitoria riferita alla somma di € 14.250,00, che
era stata in realtà semplicemente “trattenuta” dal successivo acquirente degli immobili oggetto di rogito solo a
titolo di “garanzia” per la cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli - cancellazione poi pacificamente
intervenuta; rigettare la domanda risarcitoria riferita alla somma di € 1.262,49, che in realtà è stata pagata dal
sig. classe 61, e non dalla per la cancellazione della ipoteca Parte_2 Controparte_3
pregiudizievole; rigettare ogni altra domanda risarcitoria formulata;
2) In ogni caso, annullare e riformare la
sentenza n. 2143/20 della Corte di Appello di NA e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la
in p.l.r.p.t. non ha diritto a nessun risarcimento del danno né a titolo di danno Controparte_3
emergente, né a titolo di lucro cessante, in quanto la stessa società non ha fornito nessuna prova circa l'entità
delle somme pagate e dei danni subiti e non ha dedotto, allegato e dimostrato alcun esborso né alcun
pregiudizio economico per la che avrebbe potuto anche solo astrattamente Controparte_3
essere riconducibile all'attività del notaio;
3) Sempre in riforma della impugnata sentenza, dichiarare, in ogni
caso, come non dovuta nessuna somma da parte del Notaio Dott. in favore della Parte_1 CP_3
pagina 2 di 24 per alcun titolo;
4) Sempre in riforma della impugnata sentenza, rigettare ogni ulteriore avversa Controparte_3
domanda formulata dalla nei confronti del notaio Dott. 5) In Controparte_3 Parte_1
ogni caso, sempre in riforma della impugnata sentenza ed in relazione alla regolamentazione delle spese di lite
ex artt. 91 e ss. cpc: a) Condannare la al pagamento di spese e compensi del Controparte_3
giudizio di primo grado, sulla base dei parametri fissati dal D.M. n. 147/22, rispetto all'effettivo valore della
causa, oltre rimborso forfettario per spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A., da attribuirsi ex art. 93 c.p.c. all'avv.
Raffaele Chianese anticipatario;
b. Condannare la al pagamento di spese e Controparte_3
competenze del precedente giudizio di appello, sulla base dei parametri fissati dal D.M. n. 147/22, rispetto
all'effettivo valore della causa, oltre rimborso forfettario per spese generali 15% ex L.P., I.V.A. e C.P.A.,
sempre con attribuzione specifica ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore che ha dichiarato di aver
anticipato le spese e non riscosso gli onorari;
c. Condannare la al pagamento di Controparte_3
spese e competenze del giudizio in Corte di Cassazione, sulla base dei parametri fissati dal D.M. n. 147/22,
rispetto all'effettivo valore della causa, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, con
attribuzione specifica ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore che ha dichiarato di aver anticipato le spese e
non riscosso compensi ed onorari;
d. Condannare sempre la anche al pagamento Controparte_3
delle spese e competenze del presente giudizio di riassunzione in sede di rinvio, sulla base dei parametri fissati
dal D.M. n. 147/22, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione specifica ex art.
93 c.p.c. al sottoscritto procuratore che ha dichiarato di aver anticipato le spese e non riscosso compensi ed
onorari. 6) Emettere ogni altro provvedimento opportuno”.
PER DI , DI E DI “Piaccia alla Corte di appello CP_1 CP_2 Parte_2
Ecc.ma, reiectis contrariis, anche in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di
NA n. 9470 pubblicata il 22.09.2017 ed in riforma della sentenza della Corte d'Appello di NA n.
2143/2020, secondo i principi espressi dalla Corte di Cassazione: rigettare le domande tutte proposte nei
confronti dei signori , e (classe 1972) siccome infondate Controparte_2 CP_1 Parte_2
in fatto e in diritto;
in subordine all'integrale rigetto delle domande di nei Controparte_3
confronti dei signori , e (classe 1972), accertare e Controparte_2 CP_1 Parte_2
dichiarare la responsabilità del notaio Dott. per inadempimento ex contractu dell'obbligazione Parte_1
pagina 3 di 24 di prestazione d'opera intellettuale e per l'effetto condannarlo a risarcire i danni che saranno accertati in corso
di causa o, comunque, condannare gli altri convenuti e chiamati in causa nei limiti di responsabilità a loro da
ascriversi; in ogni caso con vittoria delle spese e compensi professionali dei quattro gradi di giudizio oltre
contributo forfetario 15%, oltre CPA ed iva come per legge,”.”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 18 ed il 21.04.2008 la ed il suo legale Controparte_3
rappresentante hanno riferito che con atto rogato dal notaio il 16.12.2005 la Controparte_5 Parte_1
acquistava le quote proprietarie vantate da nato a [...] l'[...], CP_3 Parte_2 [...]
, e sugli immobili siti in Giugliano in Campania alla Via Sarnelli Parte_3 Controparte_6 CP_7
n. 36 identificati nel N.C.E.U. al foglio 90, p.lla 773 sub 6, 7, 14 e 15 nonché sui cespiti siti in Giugliano in
Campania alla Via Sarnelli n. 36 riportati nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 90, p.lla 773 sub 8 e 9.
Il successivo 27.12.2005, sempre con atto rogato del notaio , la Parte_1 Controparte_3
aveva inoltre acquistato le quote immobiliari vantate da nato il [...],
[...] Parte_2 CP_4
, e nato a [...] l'[...] sugli immobili
[...] Controparte_2 CP_1 Parte_2
siti in Giugliano in Campania alla Via Sarnelli n. 36 identificati nel N.C.E.U. al foglio 90, p.lla 773 sub 1, 2, 3,
10 e 11 nonché dai sub 5, 6, 14 e 15.
In entrambi i casi i venditori dichiaravano, sotto la loro responsabilità, che i beni oggetto della vendita erano liberi da vincoli, trascrizioni pesi ed oneri.
Da visure successivamente eseguite dalla , intenzionata a rivendere i beni acquistati, era CP_3
tuttavia emersa l'esistenza di due iscrizioni ipotecarie sottaciute dai venditori e, più precisamente, delle seguenti formalità: a) ipoteca ex art. 77 D.P.R. n. 602/1973 iscritta in data 27.01.2005 ai n. 824 reg. part. e 3839 reg. gen.
ai danni di ed in favore della (Servizio di Riscossione Tributi - Equitalia Polis Controparte_4 CP_8
S.p.A.) per l'importo di € 15.013,44 sugli immobili identificati al foglio 90, p.lla 773 sub n. 1, 2, 3, 10, 11
nonché sui sub n. 5, 6, 14, 15; b) ipoteca ex art. 77 D.P.R. n. 602/1973 iscritta in data 25.05.2005 ai n. 8513 reg.
part. e 7885 reg. gen. ai danni di nato a [...] l'[...] ed in favore della Parte_2 Controparte_9
(Servizio di Riscossione Tributi - Equitalia Polis S.p.A.) per l'importo di € 15.376,24 sugli immobili identificati al foglio 90, p.lla 773 sub 6, 7, 8, 9, 14 e 15.
pagina 4 di 24 Tanto premesso la , assumendo di essere pregiudicata dalla permanenza di dette Controparte_3
iscrizioni ipotecarie ostative alla libera commerciabilità dei beni acquistati e deducendo che la responsabilità di quanto accaduto era da ascrivere non solo ai venditori che avevano sottaciuto l'esistenza di dette formalità ma anche al notaio rogante, per non aver effettuato i dovuti accertamenti ipocatastali, ha convenuto innanzi al
Tribunale di NA , e nato a Controparte_4 Controparte_2 CP_1 Parte_2
Savona l'11.10.1972, anche quali eredi di nato il [...] e nelle more deceduto, nonché Parte_2
nato a [...] l'[...] ed il dr. chiedendo la loro condanna all'immediata Parte_2 Parte_1
estinzione dei debiti garantiti dalle due ipoteche, alla cancellazione delle due iscrizioni pregiudizievoli ed al risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza del loro inadempimento contrattuale.
Si è costituito il notaio il quale ha chiesto il rigetto della domanda deducendo che il prezzo degli Pt_1
immobili era stato versato prima della stipula delle vendite, precedute dalla conclusione di contratti preliminari a mezzo di scrittura privata, per cui non vi era nesso causale tra l'omissione a lui addebitata ed il danno lamentato.
Il convenuto, essendo assicurato contro il rischio di responsabilità civile presso la Controparte_10
ha inoltre chiesto ed ottenuto un differimento della prima udienza per chiamare in causa detta compagnia da cui essere tenuto indenne in casi di soccombenza. Il notaio, in caso di condanna, ha inoltre chiesto inoltre di essere manlevato dai venditori, responsabili di averlo indotto in errore con le loro false dichiarazioni relative alla libertà
dei cespiti.
Si è costituito anche nato nel 1961 che ha chiesto di dichiarare cessata la materia del Parte_2
contendere nei suoi confronti avendo provveduto ad estinguere il proprio debito nei confronti dell'Erario
ottenendo il consenso alla cancellazione dell'ipoteca iscritta sulla propria quota proprietaria.
Si sono costituiti anche , e nato nel 1972 i quali Controparte_2 CP_1 Parte_2
hanno chiesto il rigetto della domanda proposta nei loro confronti, per carenza di legittimazione passiva,
deducendo che ad essere gravata dall'ipoteca era soltanto la quota proprietaria appartenente al germano
[...]
e di non poter essere condannati alla cancellazione di detta formalità ed all'estinzione di un CP_4
debito personale del loro fratello.
Anche la si è costituita in giudizio eccependo l'inoperatività della garanzia. Controparte_10
La polizza conteneva, infatti, la clausola claims made in virtù della quale la copertura operava solo rispetto alle pagina 5 di 24 richieste di risarcimento pervenute nella vigenza del contratto in relazione a tutte le condotte colpose tenute del professionista a ritroso del tempo fino al maturare della prescrizione decennale. Nel caso di specie la prima richiesta risarcitoria era stata tuttavia avanzata solo dopo la scadenza della polizza con raccomandata del
21.04.2008.
Il convenuto è invece rimasto contumace. La causa, ultimata l'istruttoria, è stata decisa Controparte_4
con sentenza n. 9470/2017, pubblicata il 22.09.2017, la quale ha così statuito: “1) rigetta la domanda nei
confronti di 2) rigetta la domanda nei confronti di;
3) dichiara Parte_1 Controparte_10
cessata la materia del contendere nei confronti di 4) condanna Parte_2 Controparte_4 [...]
, e alla cancellazione della suddetta ipoteca, oltre che al risarcimento danni a CP_1 Controparte_2
titolo di responsabilità contrattuale equitativamente determinato di importo pari a euro 9.600,00; 5) condanna
, e al pagamento in solido in favore della parte attrice Controparte_4 CP_1 Controparte_2
delle spese del presente procedimento che liquida in euro 619,67 per spese vive, euro 2.500,00 per compensi
oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al
procuratore avv. Savarese Edoardo, dichiaratosene antistatario. 6) compensa le spese nei rapporti con
l e ”. Parte_1 Controparte_10 Parte_2
§§§§§§
Detta sentenza, con citazione notificata l'11.09.17, è stata tempestivamente appellata da CP_2
e i quali hanno lamentato il mancato esame, da parte del tribunale, della propria
[...] CP_1
eccezione di carenza di legittimazione passiva, nonostante fosse pacifico che ad essere gravata da ipoteca era la sola quota proprietaria appartenente al fratello e non anche la loro, nonché l'accoglimento Controparte_4
della domanda risarcitoria pur mancando ogni prova dell'esistenza di un danno. Gli appellanti, in caso di conferma della propria statuizione di condanna, hanno poi protestato la sussistenza di una responsabilità solidale anche del notaio per inadempimento del contratto d'opera professionale, chiedendo, in riforma Parte_1
della sentenza impugnata, di: a) accertare il loro difetto di legittimazione passiva;
b) rigettare le domande proposte nei loro confronti;
c) rigettare la domanda di manleva avanzata in via subordinata dal notaio
[...]
nei confronti di essi venditori. Pt_1
La costituitasi in giudizio, ha proposto a sua volta appello incidentale denunziando, Controparte_3
pagina 6 di 24 in prima battuta, l'errore in cui incorreva il tribunale indicando, tra le parti processuali, un solo convenuto di nome , quello nato a [...] l'[...], e confondendolo con il suo omonimo nato a [...] Parte_2
l'11/06/1961. Tale errore faceva sì che, altrettanto erroneamente, venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere tra la e nato nel 1972 mentre la materia del contendere era CP_3 Parte_2
cessata nei confronti di nato nel 1961 il quale aveva provveduto a far cancellare l'ipoteca Parte_2
iscritta sui beni di sua pertinenza a propria cura e spese.
Il medesimo errore aveva inoltre fatto sì che la condanna al risarcimento del danno venisse emessa solo a carico di e ma non anche a carico di Controparte_4 CP_1 Controparte_2 Parte_2
classe '72. Altro errore era poi consistito nel condannare i convenuti , e Controparte_2 CP_1 [...]
a un facere specifico, consistente nell'attivarsi per la liberazione degli immobili dall'altra CP_4
ipoteca, in quanto già con la prima memoria ex art. 183 co.6 c.p.c. la società istante aveva dedotto di aver personalmente provveduto a far cancellare tale formalità pregiudizievole, per la necessità di ottenere la libertà
dei cespiti in tempi celeri, utilizzando la procedura non contenziosa di cui all'art. 2889 c.c. e rinunciando perciò
espressamente alla domanda di condanna a un facere specifico insistendo solo in quella risarcitoria.
Con il proposto appello incidentale la ha inoltre lamentato la liquidazione del risarcimento CP_3
nell'importo equitativamente stabilito di € 9.600,00 che veniva operata senza accogliere la richiesta di riconoscimento di un danno emergente, costituito dalla spesa di € 2.461,69 sostenuta dalla società per ottenere la cancellazione dell'ipoteca e dagli onorari da versare al difensore per aver curato detta procedura, e senza tener conto della parallela esistenza anche di un danno da lucro cessante. La , per poter rivendere i CP_3
cespiti a , aveva infatti dovuto versargli la somma di € 14.250,00 a garanzia della cancellazione Persona_1
delle formalità pregiudizievoli. Da ciò il danno da lucro cessante, rappresentato dall'impossibilità di disporre della somma consegnata all'acquirente, da commisurare, in via presuntiva, al saggio di rendimento medio netto dei titoli di Stato con scadenza infra-annuale.
Con l'appello incidentale la ha infine lamentato il rigetto della domanda risarcitoria nei CP_3
confronti del notaio nonostante l'accertamento della sua responsabilità da inadempimento Parte_1
contrattuale, operato dal tribunale sull'erroneo presupposto che il danno, rappresentato dal versamento del prezzo di acquisto degli immobili ipotecati, si fosse irrimediabilmente già prodotto all'atto della stipula del pagina 7 di 24 rogito notarile. I danni reclamati, ossia quelli dianzi descritti, si erano infatti prodotti in un momento successivo e cioè solo dopo aver scoperto l'esistenza dell'ipoteca sottaciuta in sede di stipula del rogito.
Su tali premesse la ha quindi concluso chiedendo di: a) rigettare l'appello principale Controparte_3
proposto da e;
b) correggere la sentenza impugnata nella parte in cui Controparte_2 CP_1
ometteva di indicare tra le parti processuali il convenuto nato a [...] nel 1961; c) dichiarare Parte_2
cessata la materia del contendere nei soli confronti di nato nel 1961; d) dichiarare che anche Parte_2
nato a [...] nel 1972 è contrattualmente responsabile nei confronti della , in Parte_2 CP_3
solido con , , e con il notaio , con loro CP_1 Controparte_2 Controparte_4 Parte_1
condanna al risarcimento del danno emergente e da lucro cessante in un importo da contenere entro la cifra di euro 25.000,00; e) condannare gli appellanti principali, in solido con il notaio e con Parte_1 Parte_2
nato a [...] l'[...], al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio da distrarre in
[...]
favore dell'avv. Edoardo Savarese.
Il notaio costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello proposto in suo danno Pt_1
riproponendo, in via subordinata, la domanda di garanzia avanzata nei confronti della Controparte_10
e quella di manleva formulata nei confronti dei venditori.
[...]
Si è costituita anche la chiedendo il rigetto dell'appello incidentale e, in caso Controparte_10
di condanna al risarcimento del notaio il riconoscimento dell'inoperatività della polizza assicurativa. Pt_1
Si è infine costituito nato a [...] nel 1961 chiedendo a sua volta la correzione della Parte_2
sentenza di primo grado nella parte in cui aveva omesso di indicarlo tra le parti processuali confondendolo con nato a [...] nel 1972 e dichiarando la cessazione della materia del contendere nei confronti Parte_2
di quest'ultimo. Sono invece rimasti contumaci classe '72 e Parte_2 Controparte_4
La controversia è stata quindi decisa con sentenza n. 2143/2020, pubblicata in data 15.06.2020, la quale ha così statuito: “A) Dichiara cessata la materia del contendere tra e Controparte_3 Parte_2
cl. '61; B) Rigetta l'appello principale;
C) Accoglie il gravame incidentale e, per l'effetto, in riforma
[...]
dell'impugnata sentenza (e ad integrale accoglimento della domanda proposta dalla s.r.l. attrice), condanna in
solido , , cl. '72, e al Controparte_2 CP_1 Parte_2 Controparte_4 Parte_1
pagamento, in favore di a titolo di risarcimento danni, della somma di euro Controparte_3
pagina 8 di 24 15.512,49 (quindicimila cinquecentododici/49); D) Rigetta la domanda di manleva proposta da Parte_1
nei confronti di E) Condanna in solido , , Controparte_10 Controparte_2 CP_1 [...]
cl. '72, e al pagamento delle spese del doppio grado di Parte_2 Controparte_4 Parte_1
giudizio in favore di - spese che liquida, quanto al primo grado, in euro 619,67 Controparte_3
per esborsi ed euro 2.500,00 per compenso professionale, e, quanto al presente grado, in euro 335,00 per
esborsi ed euro 2.800,00 per compenso professionale oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA e rimborso spese
generali nella misura del 15%, con attribuzione in favore dell'avv. Edoardo Savarese;
F) Condanna
[...]
al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di che Pt_1 Controparte_10
liquida in euro 2.415,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del
15%; G) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1
quater DPR n. 115/02, per il versamento (da parte degli appellanti principali e Controparte_2 CP_1
dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit.”.
[...]
Detta decisione, per quanto rileva, è stata così motivata: “Gli appellanti principali ribadiscono
l'argomento già addotto nella comparsa di costituzione di primo grado e cioè che - con riferimento al
compendio immobiliare oggetto della promessa di vendita del 21.3.2005 e poi oggetto del rogito del 27.12.2005
- le quote di loro proprietà non erano gravate da ipoteca;
infatti, l'iscrizione pregiudizievole riguardava
soltanto la quota di pertinenza di Controparte_4
Gli impugnanti principali a giusta ragione si dolgono del fatto che l'eccezione in oggetto non sia stata
esaminata nella gravata sentenza.
In ogni caso l'eccezione risulta infondata...L'attrice è stata sempre Controparte_3
consapevole del fatto che l'esposizione debitoria riguardasse il solo nato nel 1964. Controparte_4
Tuttavia, la società di riscossione tributi ha iscritto ipoteca su cespiti di cui sono proprietari anche
[...]
, e nato nel 1972. CP_2 CP_1 Pt_2
I signori , nel loro complesso, integrano la parte promittente venditrice (poi venditrice), la quale Pt_2
- sia in sede di promessa di vendita che di rogito - avrebbe dovuto, secondo canoni di correttezza e buona fede,
riferire circa la sussistenza dell'ipoteca legale gravante sulle particelle in proprietà indivisa.
Né risulta possibile individuare una quota imputabile al solo debitore Pertanto, la Controparte_4
pagina 9 di 24 sentenza di primo grado deve essere confermata per quel che concerne la declaratoria di responsabilità a carico
dei venditori e Parimenti risulta ormai irrevocabile la declaratoria di responsabilità Controparte_2 CP_1
a carico del convenuto nato nel 1964… Controparte_4
A questo punto va esaminata una questione oggetto di doglianza espressa sia dall'appellata
sia dall'appellato classe 1961. Infatti, nell'intestazione della sentenza, Controparte_3 Parte_2
il giudice di prime cure, erroneamente, ha riportato il solo nato nel 1972 e non anche Parte_2 [...]
nato nel 1961. Parte_2
La circostanza ha avuto significativi riflessi, anche sotto il profilo sostanziale. Infatti, non vi è dubbio che
andava dichiarata (ed anzi va dichiarata) la cessata materia del contendere tra l'attrice ed Controparte_3
il convenuto del 1961. Nulla questio sul fatto che, nelle more del primo grado, il Parte_2 Pt_2
del 1961 abbia fatto cancellare l'iscrizione ipotecaria sulla quota di sua proprietà, poi ceduta alla
a sua cura e spese. Controparte_3
Dal canto suo la ha rinunciato alla domanda, come proposta nei confronti del CP_3 Pt_2
del 1961…Pertanto, in questa sede, anche in accoglimento dell'istanza di correzione di errore materiale
presentata dall'appellato cl. '61, si dichiara cessata la materia del contendere tra Parte_2
e cl. '61. Controparte_3 Parte_2
La descritta circostanza ha anche comportato l'omessa pronuncia (da parte del Tribunale) sulla domanda
risarcitoria nei confronti del venditore del 1972 ed ovviamente, a fortiori, ha comportato l'erroneo Pt_2
mancato accoglimento della domanda risarcitoria nei confronti del suddetto (diversamente da quanto avvenuto
per e …Quindi il gravame incidentale, sul punto, deve essere accolto. CP_1 CP_2 CP_4
Ciò premesso, va esaminato il gravame incidentale di , come proposto nei confronti del CP_3
notaio rogante vi è dubbio che il notaio fosse tenuto ad eseguire le visure catastali. Persona_2
Quindi, si delinea la sua inadempienza rispetto alla prestazione d'opera intellettuale cui era chiamato.
Tuttavia, il primo giudicante ha affermato come non sussista nesso di causalità tra l'omissione del notaio
ed il danno patito dalla e questo perché, nel caso di specie, il prezzo di acquisto era stato già CP_3
integralmente corrisposto prima del rogito…Osserva il Collegio come la nella citazione di Controparte_3
primo grado, a titolo di risarcimento danni, non abbia chiesto il riconoscimento del prezzo di acquisto del
pagina 10 di 24 cespite…
La difesa del dott. anche in sede di prima comparsa ex art. 190 c.p.c., fa espresso riferimento alla Pt_1
pronuncia della Cassazione civile n. 16905/10…
Peraltro, più di recente, i Supremi Giudici hanno osservato come l'avvenuto pagamento del prezzo prima
del rogito non assuma alcun rilievo scriminante per il notaio (cfr. Cass. civ. n. 15761/18 laddove la richiesta
risarcitoria era relativa alla somma aggiuntiva che il cliente del notaio aveva dovuto sborsare al fine di rendere
l'immobile acquistato libero dall'iscrizione esistente). Ed allora, in accoglimento dell'appello incidentale, ed in
riforma della pronuncia di primo grado, va dichiarata la responsabilità del notaio in solido Parte_1
con i venditori , e cl. '72... CP_1 CP_2 CP_4 Pt_2
Nel presente grado, gli appellanti principali e prospettano un onere di manleva CP_1 CP_2
del dott. nei loro confronti. Pt_1
La tesi non può essere condivisa. Secondo lo schema normativo di cui all'art. 2055 c.c. il rapporto tra il
notaio e i venditori è tra corresponsabili in solido, nei confronti della , pur nella Pt_1 CP_3
peculiarità delle distinte posizioni, di p.u. rogante e di alienanti.
Sotto il profilo del quantum debeatur, il Collegio deve riferirsi all'importo di euro 9.600,00, liquidato in
via equitativa dal tribunale…In effetti il primo giudice ha preso in considerazione la somma di euro 14.250,00
versata dalla al suo acquirente finale, a titolo di garanzia per la liberazione CP_3 Persona_1
dalle iscrizioni pregiudizievoli.
Tuttavia, con evidente refuso, il Tribunale ha scritto la somma di euro 9.600,00 “comprensiva
dell'importo di euro 14.250,00”, laddove semmai è il contrario. In ogni caso, nell'ambito dell'articolato
gravame incidentale proposto dalla , quest'ultima ha espresso doglianza anche sotto il profilo CP_3
del quantum debeatur, e cioè con riferimento alla liquidazione di euro 9.600,00…
Ebbene, alla luce della documentazione prodotta dalla già in primo grado, l'importo Controparte_3
di euro 9.600,00 risulta inadeguato.
Invero, è in atti il rogito per notar dell'11.01.2009 di vendita dei medesimi cespiti dalla Per_3
in favore dell'acquirente Ebbene, risulta l'esborso di € 14.250,00 a garanzia CP_3 Persona_1
dell'obbligo di estinzione delle iscrizioni pregiudizievoli.
pagina 11 di 24 Altresì, vi è documentazione inerente alla procedura di cancellazione volontaria di ipoteca, incardinata
dalla nell'anno 2010 presso la Presidenza del Tribunale di NA. Il Presidente, giusta decreto CP_3
dep. 22.3.2010, disponeva che la s.r.l. depositasse il prezzo offerto, pari ad euro 1.262,49, su libretto di deposito
bancario intestato alla procedura. Quindi, con successivo decreto dep. 02.08.2010, il Presidente del Tribunale
ha disposto la liberazione dall'ipoteca legale, assegnando al creditore ipotecario iscritto la somma di euro
1.262,49. Dunque (in accoglimento del gravame incidentale anche sotto il profilo del quantum debeatur),
l'importo risarcibile va rideterminato (in integrale sostituzione della somma di euro 9.600,00 liquidata dal
Tribunale) nella somma di € 15.512,49 (appunto, euro 1.262,49 + euro 14.250,00)…
Al pari di quanto statuito in primo grado, nulla si riconosce a titolo di interessi e rivalutazione, in assenza
di qualsivoglia impugnazione sul punto (e cioè che riguardasse la liquidazione degli accessori rispetto alla sorta
capitale)…
§§§§§§
Tale decisione è stata impugnata per cassazione dal notaio sulla base di sei motivi di ricorso. Col Pt_1
primo motivo è stata prospettata la violazione e falsa applicazione degli artt. 360 n. 5, c.p.c., 40, 41, cod. pen. e
2697 c.c. poiché la Corte di Appello, errando, ometteva di considerare che il prezzo delle alienazioni era stato versato prima del rogito sicché la condotta del deducente non aveva potuto produrre alcun danno eziologicamente correlabile alla stessa.
Con il secondo motivo è stato censurato l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte di Appello affermando che la somma versata a titolo di garanzia dalla integrava un danno risarcibile da momento che Controparte_3
non veniva in considerazione un'erogazione definitiva, suscettibile di integrare un danno emergente o da lucro cessante, atteso l'accordo tra le parti obbligava il ricevente l'importo alla sua restituzione dopo la cancellazione delle ipoteche.
Col terzo motivo è stata poi prospettata la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. poiché la
Corte di Appello, errando, avrebbe omesso di considerare che non era stato dimostrato alcun danno risarcibile,
sia per quanto osservato con la seconda censura, sia perché alla cancellazione ipotecaria aveva provveduto a sue spese nato nel 1961. Parte_2
Con il quarto motivo si è censurato l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte di Appello affermando la pagina 12 di 24 validità della clausola assicurativa cd. “claims made”.
Con il quinto motivo si è censurato l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte di Appello condannando il ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute della compagnia assicurativa nonostante i mutamenti di giurisprudenza concernenti la clausola “claims made” che avrebbero giustificato la loro compensazione.
Con il sesto motivo si è infine prospettata la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. poiché la
Corte di Appello ometteva di pronunciarsi sulla domanda di regresso o di risarcimento svolta dal nei Pt_1
confronti dei venditori che, con le loro false dichiarazioni, inducevano in errore anche il notaio rogante.
Si sono costituiti soltanto , e nato a [...] nel CP_1 Controparte_2 Parte_2
1972 che hanno altresì proposto ricorso incidentale affidandolo a quattro motivi.
Con il primo di tali motivi i ricorrenti incidentali hanno a loro volta prospettato la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 360 n. 3 e 5 c.p.c. poiché la Corte di Appello, errando, non considerava che la somma versata solo a titolo di garanzia dalla non poteva integrava un danno risarcibile in quanto CP_3
non veniva in esame un'erogazione definitiva, suscettibile di integrare un danno emergente o da lucro cessante,
stante l'espresso accordo tra le parti che obbligava il ricevente alla restituzione dopo la cancellazione delle ipoteche.
Con il secondo motivo anche i ricorrenti incidentali hanno prospettato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 112, 115, 116, 360 n. 5, c.p.c. poiché la Corte di Appello mancava di considerare che non era stato provato alcun danno risarcibile, sia per quanto osservato con la prima censura, sia perché alla cancellazione ipotecaria aveva provveduto a sue spese del 1961. Parte_2
Con il terzo motivo di ricorso incidentale si è poi prospettata la violazione e falsa applicazione degli artt.
1175, 1375, 1321 c.c. poiché la Corte di Appello non considerava che i deducenti, in sede di rogito, avevano dichiarato il vero dal momento che le ipoteche non gravavano sulla loro quota dei diritti immobiliari né poteva individuarsi alcuna obbligazione fondata su meri canoni di correttezza e buona fede e tanto meno vi era stata una motivazione relativamente alla conoscenza dei vincoli esistenti sulle quote altrui.
Con il quarto motivo si è infine prospettata la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. civ. e dell'art. 13, co.
1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 poiché la Corte di Appello ometteva di considerare che aveva accolto il motivo di gravame con cui e avevano chiesto la condanna in solido del CP_2 CP_1
pagina 13 di 24 notaio rogante sicché, nei rapporti tra dette parti, vi era soccombenza da tenere in conto ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
Con ordinanza pubblicata il 23.06.2023 la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso principale (mancata valorizzazione del versamento del prezzo prima del rogito al fine di escludere il nesso di causalità tra la condotta omissiva del notaio e il danno, affermata validità
della clausola claims made e mancata compensazione delle spese nel rapporto con la S.p.A. Italiana in ragione dei mutamenti giurisprudenziali registrati in materia).
Ha poi accolto, per quanto di ragione, il secondo motivo di ricorso principale ed il primo motivo di ricorso incidentale (impossibilità di considerare un danno risarcibile la somma versata a titolo di garanzia dalla
, in occasione della rivendita dei beni, con patto di restituzione della stessa al momento della CP_3
cancellazione delle ipoteche). La S.C. ha infine rigettato i restanti motivi di ricorso (mancata dimostrazione dell'esistenza di un danno risarcibile;
mancata pronuncia sulla domanda di rivalsa avanzata dal notaio contro i venditori;
erronea condanna al risarcimento di , e nato nel CP_1 Controparte_2 Parte_2
1962) cassando la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviando alla Corte di appello di NA
perché, in diversa composizione, provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Detta ordinanza è stata così motivata: “Il primo motivo di ricorso principale è in parte inammissibile, in
parte infondato. Questa Corte ha chiarito che il notaio il quale, chiamato a stipulare un contratto di
compravendita immobiliare, ometta di accertarsi dell'esistenza di iscrizioni ipotecarie, può essere condannato
al risarcimento per equivalente commisurato, quanto al danno emergente, all'entità della somma
complessivamente necessaria perché l'acquirente consegua la cancellazione del vincolo pregiudizievole (Cass.
15/06/2018 n. 15761; in senso analogo v. Cass. 17/11/2020 n. 26192 secondo cui il pubblico ufficiale rogante il
contratto di compravendita di un immobile che abbia omesso di effettuare le dovute visure ipotecarie è tenuto a
risarcire all'acquirente, successivamente sottoposto ad esecuzione forzata da parte del creditore ipotecario, un
danno commisurato all'effettivo nocumento sofferto dall'acquirente, e questo può essere liquidato in misura
pari al valore dell'immobile perduto a seguito della vendita forzata ovvero, per equivalente, all'esborso
necessario per ottenere l'estinzione del processo esecutivo e la cancellazione dell'ipoteca, in tale senso lato
potendosi intendere le spese di purgazione dell'immobile e, cioè, la sua sottrazione al rischio legale di evizione
pagina 14 di 24 nel corso della procedura espropriativa).
Nel caso in esame la statuizione risarcitoria non è stata commisurata al prezzo dei cespiti, sicché la
censura non si misura con la ragione decisoria ed è, per tale profilo, inammissibile.
Ciò posto, non è fondata la tesi della generale mancanza di nesso eziologico con ogni possibile danno
poiché le spese per la successiva liberazione dai gravami erano imputabili alla stipula del definitivo fatta senza
la conoscenza di tali oneri, correlati anche all'evidente e neppure revocato in dubbio inadempimento
professionale del notaio.
Il secondo e terzo motivo del ricorso principale possono essere esaminati unitamente al primo e secondo
motivo di ricorso incidentale: la seconda censura del gravame principale e la prima di quello incidentale sono
fondate per quanto di ragione, ma non anche le altre censure appena richiamate.
È del tutto evidente, per una ragione prima logica che giuridica, che la somma rilasciata a titolo di sola
garanzia in occasione della rivendita, con patto di restituzione nel momento delle cancellazioni poi
pacificamente intervenute delle iscrizioni, non poteva, come tale, costituire danno emergente, peraltro neppure
richiesto in tale misura, come dimostrato nei ricorsi;
ciò anche “ex ante”, mancando elementi in ordine
all'entità dell'ipoteca ancora da cancellare.
Logicamente, ciò non vuol dire che alla somma in parola non possa correlarsi, come da richiesta della
società originaria attrice, un minor danno da lucro cessante per mancato guadagno, non ostandovi il patto di
restituzione della somma attesa, “medio tempore”, l'indisponibilità della stessa.
Quanto invece al danno correlato alle spese di cancellazione della residua ipoteca, le parti ricorrenti
fanno riferimento a quella effettuata da quanto alla sua quota, come indicato nella sentenza Parte_2
gravata (a pag. 13, ultimo rigo), ma la Corte territoriale ha accertato in fatto, nell'ambito del suo proprio
sindacato, che la società attrice aveva sostenuto, da parte sua, una distinta spesa di 1.262,49 euro (pagg. 17-
18). Sul punto le censure mirano a una rilettura istruttoria estranea alla presente sede di legittimità e quindi
inammissibile.
Il quarto e il quinto motivo di ricorso principale sono, invece, inammissibili. Vi è stata infatti rinuncia e
tanto comporta, in mancanza di accettazione da parte intimata, la sopravvenuta carenza di interesse alla
pronuncia inizialmente richiesta a questa Corte…Sul punto neppure deve provvedersi alle spese, stante le
pagina 15 di 24 mancate difese della compagnia di assicurazione.
Il sesto motivo di ricorso principale è infondato. Non vi è omessa pronuncia, posto che la Corte di appello
ha statuito affermando che la corresponsabilità riferibile alle distinte posizioni non permetteva, a suo avviso,
regresso ovvero rivalsa (pagg. 16-17). Essendovi pronuncia, la censura, per come testualmente formulata, non
può trovare accoglimento.
Il terzo motivo di ricorso principale è infondato. La Corte territoriale ha configurato la violazione degli
obblighi di correttezza della comune parte venditrice, affermando che gli alienanti avevano omesso di riferire
dei vincoli sulla proprietà indivisa. Tale autonoma ragione decisoria implica univocamente che il giudicante ha
presupposto la conoscenza correlandola implicitamente, e pertanto in modo presuntivo, alla natura indivisa dei
diritti immobiliari (pag. 13 della decisione gravata).
In questo senso è pur sempre individuabile anche una motivazione, indicata come mancante nella parte
conclusiva della censura che, al contempo, non prospetta un vizio di sussunzione da correlare, in tesi,
all'utilizzo di presunzioni.
Il quarto motivo di ricorso incidentale è in parte inammissibile, in parte assorbito. La parte della censura
concernente l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 è inammissibile. Trattandosi di
debito tributario sulla debenza non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e soprattutto la relativa
attestazione del giudice dell'impugnazione non ha natura giurisdizionale sicché, in radice, non risulta
impugnabile (Cass. Sez. U. 20/02.2020 n. 4315).
Il resto della censura è assorbito, stante la cassazione della decisione”.
§§§§§§
Con citazione ex art. 392 c.p.c. notificata alla tramite PEC in data CP_3 Controparte_3
04.09.2023 ed inviata lo stesso giorno per la notifica mezzo UNEP a , , Controparte_5 Controparte_2 [...]
, nato nel 1972, nato nel 1961 e i quali CP_1 Parte_2 Parte_2 Controparte_4
hanno ritualmente ricevuto l'atto, il notaio ha provveduto alla tempestiva riassunzione della Parte_1
causa innanzi alla Corte di Appello di NA a cui ha chiesto di : “1) Annullare e riformare la Sentenza n.
2143/20 emessa dalla Corte di Appello di NA IX sez. nel procedimento R.G. n. 6428/17, pubblicata il
15.06.20, e per l'effetto rigettare integralmente la richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla
pagina 16 di 24 in p.l.r.p.t., per tutte le causali di cui sopra ed in particolare: a) Rigettare la Controparte_3
domanda risarcitoria riferita alla somma di € 14.250,00, che era stata in realtà semplicemente “trattenuta” dal
successivo acquirente degli immobili oggetto di rogito solo a titolo di “garanzia” per la cancellazione delle
iscrizioni pregiudizievoli - cancellazione poi pacificamente intervenuta;
b) Rigettare la domanda risarcitoria
riferita alla somma di € 1.262,49, che in realtà è stata pagata dal sig. classe 61, e non dalla Parte_2
per la cancellazione della ipoteca pregiudizievole;
c) Rigettare ogni altra domanda Controparte_3
risarcitoria formulata;
2) In ogni caso, annullare e riformare la Sentenza n. 2143/20 della Corte di Appello di
NA, e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la in p.l.r.p.t. non ha diritto a Controparte_3
nessun risarcimento del danno né a titolo di danno emergente, né a titolo di lucro cessante, in quanto la stessa
società non ha fornito nessuna prova circa l'entità delle somme pagate e dei danni subiti e non ha dedotto,
allegato e dimostrato alcun esborso né alcun pregiudizio economico per la che Controparte_3
avrebbe potuto anche solo astrattamente essere riconducibile all'attività del notaio;
3) Sempre in riforma della
impugnata sentenza, dichiarare, in ogni caso, come non dovuta nessuna somma da parte del Notaio Dott.
in favore della per alcun titolo;
4) Sempre in riforma della Parte_1 Controparte_3
impugnata sentenza, rigettare ogni ulteriore avversa domanda formulata dalla Controparte_3
nei confronti del Notaio Dott. 5) In ogni caso, sempre in riforma della impugnata sentenza ed Parte_1
in relazione alla regolamentazione delle spese di lite ex artt. 91 e ss. cpc: a. Condannare la Controparte_3
al pagamento di spese e compensi del giudizio di primo grado, sulla base dei parametri fissati dal
[...]
D.M. n. 147/22, rispetto all'effettivo valore della causa, oltre rimborso forfettario per spese generali 15%, I.V.A.
e C.P.A., da attribuirsi ex art. 93 c.p.c. all' Avv. Raffaele Chianese anticipatario;
b. Condannare la
al pagamento di spese e competenze del precedente giudizio di appello, sulla base Controparte_3
dei parametri fissati dal D.M. n. 147/22, rispetto all'effettivo valore della causa, oltre rimborso forfettario per
spese generali 15% ex L.P., I.V.A. e C.P.A., sempre con attribuzione specifica ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto
procuratore che ha dichiarato di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari;
c. Condannare la
al pagamento di spese e competenze del giudizio in Corte di Cassazione, sulla Controparte_3
base dei parametri fissati dal D.M. n. 147/22, rispetto all'effettivo valore della causa, oltre rimborso forfettario
15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione specifica ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore che ha
pagina 17 di 24 dichiarato di aver anticipato le spese e non riscosso compensi ed onorari;
d. Condannare sempre la
anche al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di Controparte_3
riassunzione in sede di rinvio, sulla base dei parametri fissati dal D.M. n. 147/22, oltre rimborso forfettario
15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione specifica ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore che ha
dichiarato di aver anticipato le spese e non riscosso compensi ed onorari;
6) Emettere ogni altro provvedimento
opportuno.”
Si sono costituiti soltanto , e nato nel 1972 che CP_1 Controparte_2 Parte_2
hanno a loro volta così concluso: “Rigettare le domande tutte proposte nei confronti dei signori CP_2
e (classe 1972) siccome infondate in fatto e in diritto;
in
[...] CP_1 Parte_2
subordine all'integrale rigetto delle domande di nei confronti dei signori Controparte_3 [...]
, e (classe 1972), accertare e dichiarare la responsabilità CP_2 CP_1 Parte_2
del Notaio Dott. per inadempimento ex contractu dell'obbligazione di prestazione d'opera Parte_1
intellettuale e per l'effetto condannarlo a risarcire i danni che saranno accertati in corso di causa e, comunque,
condannare quindi gli altri convenuti e chiamati in causa nei limiti di responsabilità a loro da ascriversi;
in
ogni caso con vittoria delle spese e compensi professionali dei quattro gradi di giudizio oltre contributo
forfetario 15%, oltre CPA ed iva come per legge”.
Acquisito il fascicolo relativo al precedente giudizio di appello, è stata fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica con conseguente assegnazione della causa a sentenza.
§§§§§§
Il thema decidendi, in seguito alla decisione della Cassazione di cui si è appena fatto menzione, risulta circoscritto solo ed unicamente alla determinazione dell'ammontare del risarcimento dovuto alla CP_3
da , , nato 1972 e dal notaio essendosi formato il CP_1 Controparte_2 Parte_2 Pt_1
giudicato interno anche per quanto attiene alla sussistenza di un danno risarcibile oltre che su ogni altra questione dibattuta tra le parti che, incuranti dei limiti propri di questa fase processuale, tentano inammissibilmente di riproporre (es. sussistenza di un obbligo di rivalsa del notaio nei confronti dei venditori)
pagina 18 di 24 anche sotto forma di domande nuove (azione di regresso ex art. 2055 c.c.).
La Suprema Corte ha infatti cassato con rinvio la precedente pronunzia di appello nella sola parte in cui ha ritenuto che la somma di € 14.250,00 versata dalla a in sede di rivendita Controparte_3 CP_11
dei beni ipotecati, a garanzia della loro liberazione, costituisca un danno emergente stante l'esistenza di un espresso obbligo di restituzione di tale importo al momento della cancellazione delle formalità pregiudizievoli che è poi di fatto avvenuta.
Sono stati invece dichiarati non fondati i motivi di ricorso principale ed incidentale con cui si è fatta valere la mancata dimostrazione dell'esistenza di un danno risarcibile, deducendo che alla cancellazione di entrambe le formalità ipotecarie avrebbe provveduto a sua cura e spese nato a [...] nel Parte_2
1961, avendo la Corte osservato come il giudice di appello abbia “accertato in fatto, nell'ambito del suo proprio
sindacato, che la società attrice aveva sostenuto, da parte sua, una distinta spesa di 1.262,49 euro”.
Per quanto attiene poi alla somma di € 14.250,00 versata dalla all'acquirente finale Controparte_3
in occasione della rivendita dei beni, con patto di restituzione della stessa al momento delle cancellazioni, la
Suprema Corte ha osservato che se tale importo non può costituire un danno emergente, trattandosi di una dazione non definitiva, “ciò non vuol dire che alla somma in parola non possa correlarsi, come da richiesta
della società originaria attrice, un minor danno da lucro cessante per mancato guadagno, non ostando il patto
di restituzione della somma attesa, medio, tempore, l'indisponibilità della stessa”.
Vi è dunque giudicato interno quanto all'esistenza di un danno emergente, costituito dalla somma di €
1.262,49 erogata dalla al creditore ipotecario per ottenere la cancellazione, e riconoscimento CP_3
della possibilità di ravvisare l'esistenza di un danno da lucro cessante, rappresentato dalla perdita della possibilità di un impiego fruttifero della somma di € 14.250,00 versata dall'originaria attrice al terzo acquirente a garanzia della liberazione dei cespiti durante il tempo intercorso tra la sua dazione e la cancellazione delle ipoteche, giustificandosi il rinvio solo in vista della rideterminazione del danno risarcibile in applicazione delle direttive fornite dal giudice di legittimità.
Il carattere chiuso del giudizio di rinvio comporta, infatti, che esso è limitato al riesame dei punti che la
Corte di cassazione ha indicato come meritevoli di riconsiderazione. In ipotesi di annullamento con rinvio la pronuncia della Corte vincola, dunque, ai principi affermati ed ai relativi presupposti di fatto per cui il giudice pagina 19 di 24 deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logiche della decisione adottata, attenendosi alle premesse già comprese nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della sua intangibilità (cfr. ex multis cass. n.
26241/2009).
In caso di cassazione con rinvio il giudice del rinvio conserva, pertanto, tutti i poteri di indagine e di valutazione della prova, con possibilità di compiere anche nuovi accertamenti, purché essi trovino giustificazione nella sentenza di annullamento con rinvio e nell'esigenza di colmare le lacune e le insufficienze da questa riscontrate. Ne consegue che detto principio non opera in ordine a quei fatti che la sentenza di cassazione ha considerato, anche implicitamente, come definitivamente accertati e sui quali la pronuncia è stata fondata. In tal caso un nuovo e diverso accertamento dei fatti deve dunque ritenersi precluso nel giudizio di rinvio (cfr. sul punto Cass. S.U. n. 19217/2003, Cass. n. 4663/2001, Cass. n. 12148/2002, Cass. n. 9733/2005,
Cass. n. 14635/2006 e Cass. n. 1596/2007).
Ciò premesso, occorre passare a considerare come il diritto al risarcimento del danno conseguente a responsabilità contrattuale viene in essere al momento in cui l'inadempimento dell'obbligato intacca la sfera giuridica altrui provocando, per il soggetto leso, la diminuzione del suo patrimonio che deve essere reintegrato in modo da ricostruirne la consistenza che avrebbe avuto se il fatto lesivo non si fosse verificato con eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli che sono state cagionate da quel comportamento nel senso, come indica l'art. 1223 c.c., sia di annullare le perdite subite (cd. danno emergente), sia di farvi entrare il mancato guadagno (cd.
lucro cessante).
Per quanto concerne quest'ultimo, va poi rilevato come l'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, sia esso contrattuale o extracontrattuale, costituisca un debito di valore rispetto al quale gli interessi compensativi costituiscono la categoria normalmente utilizzata per liquidare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità di una somma di pertinenza del danneggiato durante il tempo intercorso tra la verificazione dell'evento pregiudizievole e la liquidazione o la cessazione della situazione lesiva in conseguenza del recupero al patrimonio del leso della somma divenuta indisponibile a causa dell'illecito.
pagina 20 di 24 Il riconoscimento di tali interessi e la determinazione della loro misura non sono tuttavia automatici occorrendo che il danneggiato provi, anche in via solo presuntiva e indiziaria, la perdita economica derivatagli dalla mancata disponibilità della somma analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la prova del maggior danno nelle obbligazioni di valuta ma con impiego di criteri differenti (cfr. ad es. cass. n. 22607/1016 la quale ha escluso che sulla somma spettante al danneggiato potessero essere liquidati interessi compensativi al tasso dei Buoni del Tesoro poliennali con scadenza a dieci anni, aventi una redditività maggiore rispetto al tasso legale, non essendo stato provato che la predetta somma, se liquidata tempestivamente, sarebbe stata impiegata in quell'investimento).
Nel caso di specie risulta dalla sentenza impugnata che in sede di stipula dell'atto per notar Per_3
dell'11.02.2009, con cui i beni acquistati dalla sono stati rivenduti a la Controparte_3 Persona_1
società ha versato all'acquirente la somma di € 14.250,00 a garanzia dell'obbligo di cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli esistenti sui cespiti alienati.
Sempre ex actis risulta poi che il Presidente del Tribunale di NA, con decreto depositato il
02.08.2010, ha disposto la liberazione dall'ipoteca legale degli immobili in questione assegnando al creditore ipotecario la somma di € 1.262,49, a tal fine offerta dalla , realizzandosi, in tal modo, le CP_3
condizioni per la restituzione della somma di € 14.250,00 trattenuta a garanzia dal . Per_1
In conseguenza dell'illecito contrattuale dei venditori e del notaio la ha dunque Pt_1 CP_3
perso la disponibilità della somma di € 14.250,00 dall'11.02.09 al 02.08.10. Tenuto conto dell'attività
imprenditoriale svolta dalla società attrice, della consistenza della somma e del non breve periodo di tempo in cui la stessa non è stata nella disponibilità dell'originaria attrice, è poi senz'altro presumibile che l'importo in parola sarebbe stato impiegato in modo fruttifero.
Non essendo tuttavia provato che tale somma, se rimasta nella disponibilità dalla , CP_3
sarebbe stata impiegata nell'acquisto di BOT, appare più corretto, per la determinazione in via equitativa della misura degli interessi compensativi, rifarsi al saggio legale previsto dall'art. 1284 co.
1. c.c.
Il danno da lucro cessante subito dalla va pertanto liquidato in € 461,86 (537 gg. di CP_3
interessi sulla sorta capitale di € 14.250,00) a cui sono da aggiungere € 1.262,49 a titolo di danno emergente per un totale di € 1.724,35.
pagina 21 di 24 A seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza della Corte di Appello di NA n. 2143/2020 tale pronunzia va dunque emendata condannando in solido , , Controparte_2 CP_1 Parte_2
nato nel 1972, e al pagamento della somma di € 1.724,35 in favore della Parte_1 Controparte_4
ed il solo al pagamento del restante importo di € 13.788,14 in Controparte_3 Controparte_4
quella sede liquidato (€ 15.512,49 - € 1.724,35 = € 13.788,14).
L'obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto un'unica prestazione, non dà infatti luogo ad un rapporto unico e inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, dal momento che il creditore può ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale il quale può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati. Ne consegue che la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali - che, pur essendo formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa -, così come il rigetto dell'impugnazione del singolo,
comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante (o il cui gravame sia stato respinto) esclusivamente con riferimento a lui, pure qualora lo stesso sia stato convenuto nel giudizio di appello ex art. 332 c.p.c., mentre il passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane, poi, insensibile all'eventuale riforma od annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati (cfr. in termini già cass. n.
5738/1995 e, da ultimo, cass. n. 24728/2018).
Resta a questo punto da evidenziare come la regolamentazione delle spese del primo e del secondo grado di giudizio operata dalla Corte di Appello di NA con la sentenza n. 2143/2020 del15.06.2020 non vada in alcun modo modificata.
L'individuazione della parte soccombente, ai fini della condanna alle spese, deve infatti essere operata in considerazione dell'esito finale della controversia, sulla base di una valutazione globale ed unitaria, senza che possa rilevare l'esito di una particolare fase del processo. Il criterio della soccombenza, al fine di determinare l'onere delle spese processuali, non è in altri termini destinato a frazionarsi secondo l'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche fase o grado la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole (per tal consolidato principio cfr. ex multis cass.
n. 12082/1995, n. 84/1997, n. 4778/2004, n. 19880/2011, n. 6369/2013, n. 13356/2021, etc).
pagina 22 di 24 Nel caso di specie , , nato nel 1972, CP_1 Controparte_2 Parte_2 CP_4
ed il notaio erano e restano soccombenti rispetto alla pretesa azionata nei loro confronti
[...] Parte_1
dalla né la revisione al ribasso della somma dovuta da alcuni soggetti vale a comportare CP_3
l'applicazione, rispetto a tali fasi processuali, di un diverso scaglione tariffario.
La sentenza n. 2143/2020, nel provvedere alla liquidazione delle spese dei primi due gradi di giudizio,
ha infatti affermato che “Il valore della causa è di euro 15.512,49 e quindi rientra nello scaglione compreso tra
euro 5.201,01 ed euro 26.000,00” né tale valore, all'esito del giudizio, risulta modificato essendo pur sempre gli originari convenuti tenuti al pagamento di tale complessivo importo.
Per quel che attiene al giudizio di legittimità ed a quello di rinvio nessuna statuizione va poi adottata in riferimento al rapporto tra le parti ricorrenti e la . Allorché la liquidazione delle spese del giudizio CP_3
di cassazione sia rimessa al giudice del rinvio, è infatti corretta, in applicazione del principio innanzi indicato, la condanna al pagamento delle spese del ricorrente già vittorioso in sede di legittimità che sia rimasto definitivamente soccombente all'esito del giudizio di rinvio, dovendosi tener conto dell'esito finale della lite, a prescindere dai singoli gradi in cui si è articolata (cfr. in termini cass. n. 19345/2014 e n. 2634/2007).
Nel caso di specie la ossia la parte definitivamente vittoriosa, è tuttavia rimasta Controparte_3
contumace tanto nel giudizio di legittimità quanto in quello di rinvio e, di conseguenza, non vi sono spese processuali da dover rimborsare a tale società facendole gravare sulle controparti soccombenti.
Per quel che attiene infine al rapporto processuale tra il notaio ed i venditori signori , la Pt_1 Pt_2
reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le suddette parti anche delle spese del giudizio di legittimità e di quello di rinvio come è già avvenuto per quelle di primo e secondo grado. È stata infatti respinta tanto la domanda di manleva proposta dai venditori nei confronti del notaio quanto la domanda di rivalsa Pt_1
proposta da quest'ultimo contro gli alienanti per averlo indotto in errore con le loro false dichiarazioni di libertà
dei cespiti.
P. Q. M.
La Corte di Appello di NA - ottava Sezione civile - con definitiva pronunzia sul giudizio di rinvio di cui in narrativa, in parziale emenda della sentenza della Corte di Appello di NA n. 2143/2020 pubblicata il
15.06.2020, così provvede: pagina 23 di 24 1) Condanna in solido , , nato nel 1972, e Controparte_2 CP_1 Parte_2 Parte_1
al pagamento della somma di € 1.724,35 in favore della ed il Controparte_4 Controparte_3
solo al pagamento del restante importo di € 13.788,14. Controparte_4
2) Dichiara le spese del giudizio di legittimità e di quello di rinvio interamente compensate nel rapporto tra da un lato e , e nato nel 1972 dall'altro. Parte_1 Controparte_2 CP_1 Parte_2
Così deciso in NA, in camera di consiglio, il 09.01.2024
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
pagina 24 di 24