Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 10/12/2025, n. 1807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1807 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01807/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02291/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2291 del 2025, proposto da
MA ER, rappresentata e difesa dall’avvocato Carlo Ranaboldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps Direzione Provinciale Alessandria e Inps Sede Centrale, Inps Sede Torino, non costituiti in giudizio;
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Franca Borla e Silvia Zecchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IO RI ER e RI ER, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del diniego di accesso 26.8.2025 prot. 220511 opposto da INPS Direzione Provinciale di Alessandria del seguente letterale tenore: “ visto il regolamento per l’accesso agli atti adottato con determina del presidente dell’INPS n. 366 del 5.8.2011 e valutate le deduzioni trasmesse dalle parti controinteressate, si ritiene di non consentire l’accesso alle informazioni richieste dalla sig. ER MA ”; nonché, per quanto di ragione, dell’invocato regolamento INPS n. 366 del 5.8.2011 e del diniego 5.9.2025 prot. 228876 della stessa direzione di Alessandria di accesso alle precitate deduzioni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. SA CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 14 luglio 2025 la signora MA ER presentava all’INPS istanza di accesso nella quale richiedeva: “ se sussista posizione contributiva negli anni1976 -1977 –1978 -1979 -1980 –1981 –1982 –1983 – 1984 –1985 in capo ai predetti coeredi ER IO RI e ER RI – in caso affermativo, anche per uno o alcuni degli anni anzidetti, quali siano le risultanze dell’estratto conto contributivo, richiesta assolvibile, in alternativa, con rimessa dell’estratto conto contributivo limitatamente agli anni in esame ”.
La ricorrente motivava la sua richiesta di accesso spiegando di essere erede testamentaria del patrimonio dismesso dal defunto padre ND ER, unitamente ai fratelli ER IO RI e ER RI, nei confronti dei quali indicava di aver chiesto la divisione dell’eredità con collazione dell’azienda paterna, la quale fu conferita nel 1985 nella neocostituita ER ND e C. S.n.c., e che pertanto l’accesso agli atti era effettuato a fini di tutela del vantato credito di collazione.
Nel caso concreto, la ricorrente precisava che la richiesta era “ finalizzata ad accertare i redditi di detti coeredi, apparendo donazione indiretta l’intestazione a loro favore dell’azienda paterna avvenuta il 20.9.1985 ”.
Previa comunicazione dell’avvio del procedimento all’uopo previsto, i signori ER IO RI e ER RI, con due separati atti di uguale contenuto, presentavano all’INPS formale opposizione all’accesso richiesto dalla ricorrente.
In data 26 agosto 2025 l’amministrazione intimata procedeva al diniego d’ accesso con la seguente motivazione: “ Visto il Regolamento per l’accesso agli atti adottato con determina del Presidente dell’INPS n. 366 del 05/08/2011 e valutate le deduzioni trasmesse dalle parti cointeressate, comunichiamo di non aver consentito l’accesso agli atti alla signora ER MA ”.
Avverso tale diniego espresso, la ricorrente ha proposto ricorso, ritualmente notificato anche ai controinteressati, per l’annullamento dell’atto e per ottenere una statuizione con cui si ordini all’Amministrazione di esibire i documenti richiesti.
L’INPS si è costituito in giudizio per resistere al ricorso fondando le proprie difese, per un verso, sulla contestazione del legame strumentale tra la conoscenza dei dati e la concreta ed effettiva tutela di un proprio diritto fondamentale (così come rilevato dai controinteressati in sede di opposizione) e, per altro verso, sul richiamato art. 16, comma 1, lett. d), del Regolamento INPS n. 366 del 5 agosto 2011, a mente del quale sono esclusi dall’accesso i “ documenti attinenti alla instaurazione e allo svolgimento del rapporto contributivo INPS - Datori di lavoro e al rapporto assicurativo individuale, fatte salve le eccezioni previste dalla legge ”.
Nessuno dei controinteressati si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il gravame è fondato e merita accoglimento.
L’art. 22, comma 1, lett. b, della legge n. 241/1990 dispone che soggetti attivi interessati all’accesso sono “ tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso ”.
Pertanto, la parte che richiede l’accesso è titolare di un diritto soggettivo in relazione ad un bene della vita strumentale rappresentato da un documento, finalizzato a tutelare l’interesse diretto concreto e attuale del privato che si collega ad un’altra situazione giuridica relativa ad ulteriori e diversi beni della vita finali.
Nel caso in esame, posto che l’influenza o la rilevanza del documento oggetto di accesso è apprezzamento riservato all’autorità giudiziaria competente (in questo caso al giudice ordinario) e non certo alla pubblica amministrazione o allo stesso giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso, non si può escludere in astratto la configurabilità del collegamento tra documenti richiesti e difese da apprestare al fine di provare che il conferimento della ditta individuale nella società abbia integrato una donazione indiretta.
Come riconosciuto da costante giurisprudenza, in sede di scrutinio di una domanda di accesso occorre valutare l’inerenza del documento richiesto all’interesse palesato dall’istante, non anche l’utilità in concreto dei documenti al fine del soddisfacimento della pretesa correlata: è a tal fine sufficiente una valutazione in astratto, senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso, non potendo la legittimazione all’accesso essere valutata alla stessa stregua di una legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante (tra le tante, in tal senso: Cons. Stato, Ad. Plen., 28 aprile 1999, n. 6; Cons. Stato, Sez. IV, 6 agosto 2014, n. 4209; Cons. Stato, Ad. Plen., 18 marzo 2021, n. 4; Cons. Stato, Sez. IV, 6 ottobre 2025, n. 7804).
Non osta all’ostensione dei documenti neppure il regolamento dell’INPS, che prevede espressamente la cedevolezza dell’esigenza di riservatezza dei terzi nel caso in cui la conoscenza del documento sia strumentale alla tutela in sede giurisdizionale degli interessi del richiedente. L’articolo 20, comma 1, dispone infatti che “ Ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all’art. 24, comma 7, della legge 241/90 e s.m.i., ai richiedenti è garantito l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, nei limiti in cui esso è necessario alla difesa dei predetti interessi ”.
In conclusione il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento di diniego e la condanna dell’INPS a esibire i documenti richiesti. Per tale adempimento è fissato il termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il diniego gravato ed ordina all’INPS di consentire alla ricorrente l’accesso alla documentazione richiesta entro 30 (trenta) giorni dalla notifica o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida nella misura di 2.000,00 (duemila/00) euro, oltre ad accessori di legge, ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
SA PE, Presidente
SA CA, Primo Referendario, Estensore
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA CA | SA PE |
IL SEGRETARIO