Sentenza 30 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 30/05/2022, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2022
N. 00877/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00165/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 165 del 2022, proposto da
Linet Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Scalfati e Stefano La Marca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissario Straordinario di Governo per l’attuazione delle Misure di Contrasto Covid-19, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, in piazza S. Oronzo;
Azienda Sanitaria Locale di Brindisi e Regione Puglia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'accertamento e la declaratoria
dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'A.S.L. di Brindisi relativamente all'invito a concludere la procedura negoziata di gara ufficiosa al massimo ribasso recante CIG 86477794FC, avente ad oggetto la fornitura di n. 65 letti elettrici per terapia intensiva con sistema di articolazione e materasso antidecubito a fluttuazione dinamica, indetta, ai sensi art. 63, comma 2, lett.c) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. tra le Società iscritte nell'elenco abilitante istituito da Invitalia S.p.A. nella categoria TI-ALS-02 ed approvato con decreto datato 02.11.2021 del Commissario Straordinario di Governo per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19
e per la declaratoria
dell'obbligo di provvedere a concludere la suindicata procedura di gara ufficiosa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Commissario Straordinario di Governo per Attuazione delle “Misure Contrasto Covid-19”;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 117 c.p.a.;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 11 maggio 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
-l’A.S.L. di Brindisi, nella qualità di “soggetto attuatore” per l'attuazione del Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, con lettera d’invito prot. n. 21110 del 25.02.2021, ha indetto una procedura negoziata di gara ufficiosa al massimo ribasso, ai sensi art. 63, comma 2, lett.c) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. tra le Società iscritte nell’elenco istituito da Invitalia S.p.A. nella categoria TI-ALS-02 ed approvato con decreto datato 02.11.2021 adottato dal Commissario Straordinario di Governo per l’attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid19, alla quale ha partecipato la Società ricorrente;
-la Stazione Appaltante, con PEC datata 11.03.2021 prot. PI069411-21, ha comunicato di aver proceduto all’apertura delle offerte economiche e di aver formulato la graduatoria sulla base del valore delle offerte economiche, all’esito della quale la Linet Italia S.r.l. è risultata al primo posto;
-con atto stragiudiziale del 07.12.2021, la Linet Italia S.r.l. invitava l’A.S.L. di Brindisi a provvedere senza alcun ulteriore indugio all’aggiudicazione della gara ufficiosa de qua a proprio favore, per avere offerto un prodotto pienamente idoneo e conforme alle prescrizioni tecniche funzionali richieste dalla gara de qua, così come comprovato dalle dimostrazioni pratiche e verifiche tecniche poste in essere, nonché in quanto risultata avere offerto il migliore prezzo.
Avverso il silenzio inadempimento serbato dalla A.S.L. di Brindisi in ordine al suindicato atto di diffida è insorta la Società ricorrente con il ricorso all’esame, rassegnando le censure di seguito rubricate.
- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 2 DELLA L. 241/1990 -VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 DI CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76 RECANTE MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'INNOVAZIONE DIGITALE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 4, 30 E 32 DEL D.LGS. 50/2016 - VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA EMERGENZIALE DI CUI AL D.L. N. 18/2020 CONV. IN L. N. 27/2020 ED IN PARTICOLARE L’ART. 122 - AL D.L. N. 34/2020 CONVERTITO NELLA L. N. 77/2020 ED IN PARTICOLARE L’ART. 2 COMMA 11 - AL D.P.CM. 18.03.2020 N. 0006119P.4.8.1.4.1. - ED AL D.P.G.R. Puglia n. 398 del 22/10/2020 PER QUANTO ATTIENE ALLA CELERITA’ DELLE PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO IN REGIME EMERGENZIALE.
- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DELLA CERTEZZA TEMPORALE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO - ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA.
Il 16.02.2022 si è costituito in giudizio, tramite l’Avvocatura erariale, il Commissario Straordinario di Governo per l’Attuazione e il Coordinamento delle Misure e Contrasto dell’Emergenza Epidemiologica Covid -19.
Con memoria depositata il 4.5.2022 la Società ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, rilevando che, successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio la S.A., con deliberazione n. 474/2022 del 4.03.2022 adottata dall’A.S.L. di Brindisi, ha finalmente provveduto ad aggiudicare in favore della LINET ITALIA S.r.l. la procedura di gara ufficiosa recante CIG 86477794FC e che in data 3.05.2022 è stato conseguentemente stipulato il relativo contratto, chiedendo comunque la condanna della stessa alla rifusione del contributo unificato ex art. 13, comma 6 bis 1., del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nonché al pagamento delle spese del giudizio, in ragione della soccombenza virtuale.
All’esito dell’udienza in Camera di Consiglio dell’11 maggio 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso ex art.117 c.p.a è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Osserva, il Collegio, che a seguito della sopravvenienza indicata in narrativa - costituita dalla deliberazione n. 474/2022 del 4.03.2022 con la quale la A.S.L. di Brindisi, ha provveduto ad aggiudicare in favore della LINET ITALIA S.r.l. la procedura in oggetto recante CIG 86477794FC, con conseguente stipula del relativo contratto e piena soddisfazione della pretesa sostanziale (fondatamente) azionata nelle more del giudizio e della esplicita richiesta in tal senso formulata da parte ricorrente con la citata memoria del 4.5.2022 - non resta che dichiarare il ricorso introduttivo del presente giudizio improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono ex art. 91 c.p.c., la soccombenza virtuale (stante l’avvenuto riscontro alla diffida formulata dal ricorrente con istanza del 6.12.2021, solo successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio) e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso ex art.117.c.p.a, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Condanna la A.S.L. di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della Società ricorrente liquidate in € 1000,00 (Mille/00) oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 11 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO