Rigetto
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 11/07/2025, n. 6110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6110 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06110/2025REG.PROV.COLL.
N. 03649/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3649 del 2023, proposto dai sig.ri IA RG, AL ZZ, EL ZZ e LD ZZ, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Di Nunno e Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Cava de’ Tirreni, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone e Giuliana Senatore, con domicilio eletto presso lo studio Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, n.30 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 3232/2022, pubblicata in data 28 novembre 2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Cava de' Tirreni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 il Cons. Brunella Bruno e uditi per le parti gli avvocati Paolo Accarino su delega dell’avvocato Marcello Fortunato e Giuliana Senatore;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli appellanti impugnano la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, ha respinto il ricorso da essi proposto avverso il provvedimento con il quale l’amministrazione comunale di Cava de’ Tirreni ha disposto il diniego dell’istanza di condono prot. n. 20793 del 3 giugno 1986 e l’archiviazione della stessa, nonché avverso gli atti del relativo procedimento e le precedenti ordinanze di demolizione di opere abusive.
2. Il provvedimento di diniego della suddetta istanza - avente ad oggetto un fabbricato articolato su tre livelli edificato in assenza di permesso di costruire – reca a proprio fondamento: l’esecuzione di consistenti interventi sul manufatto in epoca successiva al termine stabilito dalla legge per l’ammissione al beneficio del condono; il mancato completamento funzionale delle opere abusive oggetto della domanda di condono per la specifica destinazione d’uso indicata nella domanda medesima; la trasmissione di documentazione tecnico-amministrativa “ palesemente infedele e tendente a sanare opere abusive discordanti con la originaria domanda di condono ”.
3. Con la suddetta sentenza, il Tribunale ha, in sintesi, rilevato che le opere in questione, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, non sono state ultimate entro la data del 1° ottobre 1983, dovendosi escludere la riconducibilità degli interventi eseguiti in epoca successiva alla categoria delle opere di mero completamento. Alla luce della documentazione prodotta in giudizio, inoltre, il primo giudice ha rilevato l’infedeltà dell’istanza di condono, escludendo, altresì, sia l’ammissibilità di un accoglimento parziale della stessa sia la configurabilità della formazione del silenzio assenso, avuto riguardo all’oggetto della domanda medesima, riferito ad un unico manufatto su tre livelli, con prevalente destinazione industriale/artigianale, nonché all’incompletezza della documentazione allegata. In tale quadro, infine, è stata esclusa l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 43, comma 5 della l. n. 47 del 1985, stante l’insussistenza dei relativi presupposti.
4. La parte appellante contesta la sentenza impugnata, riproponendo le censure disattese, articolandole in chiave critica avverso il ragionamento logico-giuridico seguito dal primo giudice, così in sostanza devolvendo tutta l’originaria materia del contendere.
5. Il Comune appellato si è costituito in giudizio, concludendo, con articolate argomentazioni, per l’infondatezza delle censure dedotte.
6. Successivamente le parti hanno prodotte memorie e documenti, insistendo per l’accoglimento delle rispettive deduzioni.
7. All’udienza pubblica del 17 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L’appello è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
9. La parte appellante ha censurato l’erroneità delle valutazioni espresse dal primo giudice in relazione all’esclusione dell’applicazione dell’art. 43, comma 5 della l. n. 47 del 1985, non essendo stato adeguatamente considerato, in tesi, che l’ultimazione delle opere è stata preclusa dal sequestro giudiziario disposto in data 6 settembre 1983 e che l’immobile oggetto di condono risultava identificato nella relativa consistenza che non è mutata sotto il profilo plano-volumetrico.
9.1. La censura non è suscettibile di accoglimento.
9.2. Ai sensi dell’art. 43, comma 5, sopra indicato: « Possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalità. Il tempo di commissione dell'abuso e di riferimento per la determinazione dell'oblazione sarà individuato nella data del primo provvedimento amministrativo o giurisdizionale. La medesima disposizione per determinare l'oblazione è applicabile in ogni altro caso in cui i suddetti provvedimenti abbiano interrotto le attività edificatori ».
9.3. Come emerge dalla documentazione prodotta, non può revocarsi in discussione che, nella fattispecie, le opere che sono state realizzate in epoca successiva non attengono a interventi “ strettamente necessari ” alla funzionalità delle strutture già realizzate, integrando, invece, opere che hanno radicalmente modificato l’immobile imprimendo allo stesso finanche una destinazione diversa ove si consideri che sono stati realizzati due appartamenti con locali accessori annessi, in luogo di opere preordinate allo svolgimento di attività industriali o artigianali, secondo quanto indicato nell’istanza di condono.
Al riguardo, questo Consiglio ha chiarito che: « In tema di condono edilizio, l’art. 43, comma 5, L. n. 47/1985 va inteso nel senso che le “strutture realizzate”, necessitanti lavori di completamento funzionale, devono consistere in manufatti che abbiano acquistato una fisionomia tale da renderne riconoscibile il disegno progettuale e la destinazione e debbano solo essere completati ai fini della loro funzionalità .» (Cons. Stato, sez. VI, 20 febbraio 2023, n. 1699; cfr. anche la sentenza n. 1364 del 2023). La nozione di completamento funzionale, dunque, come fondatamente dedotto dall’amministrazione appellata, implica uno stato di avanzamento nella realizzazione dell’intervento tale da consentirne potenzialmente, e salve le sole finiture, la fruizione. Al riguardo, la giurisprudenza di questo Consiglio ha anche precisato, con precipuo riferimento ai manufatti con destinazione diversa da quella residenziale, che le opere realizzate devono essere tali da rendere riconoscibile e inequivoca la identità funzionale dell’opera medesima in modo da connotarne “ con assoluta chiarezza la destinazione d’uso ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20 febbraio 2019, n. 1190).
9.4. Dal raffronto dell’ordinanza di demolizione adottata, nell’ottobre 1983 - in esito agli accertamenti espletati dai militari della locale stazione dei Carabinieri, oggetto di verbalizzazione ai fini del sequestro giudiziario - con la successiva ordinanza di demolizione n. 355 del 1988, consta senza margini di opinabilità che le opere oggetto della domanda di condono non erano state realizzate entro il termine previsto dalla l. n. 47 del 1985, emergendo una evidente discordanza in relazione alle opere descritte e dichiarate in detta domanda. E, invero, l’accurata istruttoria espletata dall’amministrazione ha consentito di rilevare, attraverso l’esame dell’atto di vendita n. 4853 del 10 ottobre 1990, una consistenza immobiliare radicalmente difforme rispetto a quanto dichiarato nella domanda di condono, posto che in luogo della destinazione industriale/artigianale indicata per quasi 800 mq. sono stati edificati e poi alienati due distinti appartamenti con accessori.
9.5. A quanto esposto, peraltro, va soggiunto, esclusivamente per completezza, che, a seguito della richiesta di integrazione documentale formulata dall’amministrazione, con dichiarazione sostitutiva del 24 luglio 2013, acquisita al prot. n. 56420 del 4 settembre 2013, il sig. ZO ZZ, richiedente il condono, ha attestato che “ i lavori venivano ultimati nel 1992 ”.
9.6. Alla luce delle evidenze documentali in atti, deve altresì rilevarsi che, come chiarito da questo Consiglio: « Qualsiasi modifica sostanziale rispetto alla domanda originale di condono edilizio, come il frazionamento di unità immobiliari non rappresentato nella domanda iniziale, rappresenta una dichiarazione infedele e preclude la possibilità di formazione del silenzio assenso. La modifica della ripartizione del fabbricato deve essere chiaramente e fedelmente rappresentata nella domanda di condono, senza incertezze o omissioni. » (Cons. St., Sez. II, 23 dicembre 2024, n. 10356).
10. Neppure sono suscettibili di favorevole apprezzamento le deduzioni articolate dalla parte appellante dirette a sostenere che l’amministrazione avrebbe dovuto valutare l’assentibilità dell’istanza anche alla luce della disciplina in materia di condono sopravvenuta e, dunque, a quella introdotta con la l. n. 724 del 1993 e con la l. n. 326 del 2003.
10.1. A prescindere dall’eccezione di inammissibilità per violazione del divieto di nova in appello sollevata dall’amministrazione comunale, infatti, deve rilevarsi che l’art. 39, comma 11 della l. n. 724 del 1994 prevede quanto segue: “ I soggetti che hanno presentato entro il 31 dicembre 1993 istanza di concessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono chiedere, nel rispetto dei termini e degli obblighi previsti dal presente articolo, che l'istanza sia considerata domanda di concessione in sanatoria. ”. Gli interessati erano, dunque, onerati di presentare una specifica istanza all’amministrazione, dovendosi altresì considerare, per completezza di analisi, i differenti presupposti stabiliti dalle sopra indicate normative per l’ammissibilità della sanatoria straordinaria, tenuto peraltro conto della circostanza che l’intervento abusivo che viene in rilievo nella fattispecie è stato realizzato in area vincolata anche sotto il profilo paesaggistico – ambientale.
11. Deve, inoltre, escludersi l’ammissibilità di un accoglimento parziale dell’istanza.
11.1. La richiesta di condono è stata avanzata per l’intero fabbricato, sicché la regolarizzazione edilizia degli abusi richiede una considerazione unitaria degli stessi e, dunque, una valutazione della condonabilità che sia estesa alla integralità dell’attività illecita posta in essere dal privato senza possibilità di parcellizzazione, soprattutto quando, come nella fattispecie in esame, la stessa presenti una connotazione fisica unitaria e, come tale, non scindibile (cfr., ex multis , Cons. St., Sez. III, 11 febbraio 2025, n. 1118; id. Sez. VI, 13 aprile 2022, n. 2768; 2 luglio 2018, n. 4033).
11.2. Come in precedenza rilevato, inoltre, le opere eseguite in prosecuzione dell’abuso originario hanno determinato una consistenza immobiliare differente rispetto a quella di cui al richiesto condono e tale rilevante alterazione ha costituito ulteriore ragione preclusiva all’assentibilità dell’istanza.
12. Del pari, deve escludersi che, come correttamente rilevato dal primo giudice, sull’istanza si sia formato il provvedimento tacito di accoglimento.
12.1. La formazione del silenzio assenso su una domanda di condono edilizio è, infatti, subordinata alla presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa specifica e la mancata soddisfazione di tali requisiti giustifica il rigetto della domanda (cfr., ex multits , Cons. St., Se. III, 9 dicembre 2024, n. 9827). Nella fattispecie, difetta, come in precedenza rilevato e documentato in atti, addirittura il rispetto del requisito temporale e l’istanza è risultata connotata dalla rappresentazione di opere sensibilmente diverse da quelle realizzate, con conseguente preclusione della formazione del silenzio assenso (cfr. Cons. St., Sez. II, 22 agosto 2024, n. 7216).
13. Neppure sussistono carenze di motivazione o profili di lacunosità dell’istruttoria, dalla quale è emersa, sulla base di oggettive e circostanziate evidenze, la presentazione di un’istanza di condono non rispondente a realtà, in quanto tendente a sanare opere rivelatesi differenti rispetto a quanto dichiarato nell’iniziale domanda di condono.
14. In conclusione, l’appello va respinto in quanto infondato e, per l’effetto, va integralmente confermata la sentenza impugnata.
15. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore dell’amministrazione appellata, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello (RG n. 3649 del 2023), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti IA RG, AL ZZ, EL ZZ e LD ZZ, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore del Comune appellato, liquidate complessivamente in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri e accessori se per legge dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Brunella Bruno, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Brunella Bruno | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO