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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/04/2025, n. 2235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2235 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale Dott. Salvatore
Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2376 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
(C.F. , nato a [...] il [...], ivi residente in [...], ed elettivamente domiciliato in via Corso Umberto n. 495, presso lo studio dell'Avv. Nunzio Pinzone, da cui è rappresentato e difeso per procura come in atti
- ATTORE -
E
IL Controparte_1
(C.F. E P.IVA ), in persona del Commissario liquidatore pro
[...] P.IVA_1 tempore, con sede legale in Bronte, via G. D'Annunzio 65, ed elettivamente domiciliata in TA, via Morosoli n. 3 (Studio Avv. Francesco Noto) presso l'Avv. Dario Frazzetta del Foro di
Caltanissetta, da cui è rappresentata e difesa per procura come in atti;
- CONVENUTA -
E NEI CONFRONTI
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale INPS, sita in Catnia, Piazza della Repubblica
n. 26, presso gli Avv.ti Gaetana Angela Marchese e Valentina Schilirò, da cui è rappresentata e difesa per procura come in atti;
- TERZA CHIAMATA -
OGGETTO: Usucapione.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO La presente sentenza viene redatta senza l'esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e pertanto si indicano le ragioni di fatto e di diritto della decisione, intendendosi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di TA, la Liquidatela della , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, ed esponeva di possedere da oltre trent'anni, e comunque sin dal mese di agosto 1985, in maniera esclusiva, piena ed ininterrotta, un compendio immobiliare, costituito da appartamento e garage, ubicato in Bronte, in Via Papini n. 3 censito al catasto di detto
Comune al Foglio 79, part. 1386 sub 31 l'appartamento e foglio 79 particella 1386 sub 12 il garage, entrambi facenti parte del complesso denominato “ ”. Controparte_3
Evidenziava, poi, l'attore che, sin dal 1985, aveva goduto di detti immobili pienamente stante anche che l'appartamento oggetto di causa veniva e viene usato dal come casa familiare Parte_1 senza che mai alcuno avesse contestato tale disponibilità con azioni giudiziarie, né rivendicandone la proprietà.
A sostegno della domanda deduceva, ancora, l'attore di avere sempre curato e manutenzionato, a proprie spese, anche con opere di natura straordinaria, detti immobili ed osservava che, a suo dire, la c.d. interversione del possesso, ex art. 1141 2^ c. c.c., sarebbe intervenuta con l'occupazione dell'immobile verificatasi nell'agosto del 1985 e che pertanto, sempre secondo l'attore, il termine per la maturazione dell'usucapione del diritto di proprietà si sarebbe compiuto nell'anno 2005.
Aggiungeva che la domanda giudiziale intrapresa, solo nel 2010, dalla Cooperativa convenuta mediante il provvedimento di dichiarazione della liquidazione coatta amministrativa era intervenuta dopo che era spirato il ventennio di possesso dell'attore (2005 in tesi attorea) e quindi quando il era già divenuto proprietario, per intervenuta usucapione, dei beni oggetto di Parte_1 causa.
Sulla scorta di tali considerazioni parte attrice rassegnava al Tribunale adito le seguenti conclusioni “…Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito Voglia, contrariis rejectis, visto l'art. 1158 c.c. dichiarare parte attrice, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
proprietario per intervenuta usucapione del compendio immobiliare, ubicato in Bronte, C.F._1 in Via Papini n. 3 censite al catasto di detto Comune al Foglio 79, part. 1386 sub 31 e garage foglio 79 particella
1386 sub 12 facenti parte del complesso denominato “ ” in virtù del possesso pubblico, Controparte_3 pacifico e continuato per oltre venti anni con vittoria di spese diritti e onorari in caso di opposizione.”.
Si costituiva ritualmente in giudizio la Liquidatela della convenuta, eccependo, CP_4 in via preliminare, la improcedibilità della domanda per non essere stata preceduta dal tentativo 2 obbligatorio di mediazione, e chiedeva, ad ogni buon conto, nel merito, il rigetto della domanda perché de iure e de facto manifestamente infondata.
A sostegno di tali domande, in punto di fatto, deduceva che “Il sole dell'avvenire” non era il nome di un semplice complesso edilizio, ma la ragione sociale di una cooperativa edilizia nata con lo scopo di assegnare ai soci case popolari ed economiche a proprietà individuale e di cui il era socio, qualità, questa di socio, che l'attore aveva omesso di rappresentare Parte_1 così come aveva omesso di rappresentare che è in tale qualità che esso attore era divenuto prenotatario prima, e poi assegnatario degli immobili de quibus.
La Cooperativa convenuta ne faceva derivare che, per pacifico orientamento giurisprudenziale, a seguito della prenotazione e dell'assegnazione dell'alloggio, la cooperativa sociale non trasferisce al socio prenotatario e/o assegnatario né la proprietà dell'alloggio, né il possesso (che appartengono alla cooperativa), ma la sola facoltà di godimento del bene nel proprio interesse (detenzione qualificata) (Cass., 10.6.1968, n. 1791), sino alla stipula dell'atto definitivo rogato innanzi al notaio e/o all'accollo del mutuo a seguito del frazionamento del medesimo.
Pertanto, secondo la tesi della convenuta, , in quanto socio assegnatario Parte_1 degli immobili di cui trattasi, non aveva esercitato un possesso sui medesimi, possesso che era rimasto in capo alla cooperativa stessa quale entità giuridica composta dai soci, i quali, nell'ambito del procedimento amministrativo di acquisizione dell'alloggio, ne erano diventati detentori qualificati, qualifica questa che non dava alcun diritto ad usucapire gli immobili.
Aggiungeva ancora parte convenuta che tale condizione di detenzione qualificata era ed è quella che ha caratterizzato il potere esercitato dal socio sugli immobili de quibus sino Parte_1
[.. al 6 agosto 2010, data in cui, per atto dell'Autorità amministrativa di Vigilanza, la cooperativa “
” - di cui il era ancora a quella data socio - è stata sottoposta a Controparte_3 Parte_1
“Liquidazione coatta amministrativa”.
Procedura quella di liquidazione coatta che, proseguiva la convenuta, non è certo - come afferma l'attore - «una domanda giudiziale intrapresa […] tardivamente», ma una procedura concorsuale tipica disciplinata dalla legge fallimentare quando l'insolvenza riguarda gli Istituti di credito e le cooperative.
La Liquidatela, inoltre, rilevava che, nel caso di specie, stipulati n. 2 atti di mutuo con l' , a causa di un dissidio nato con l'ente erogatore in merito al piano di ammortamento, dal CP_5
2001/2002 i soci smisero tutti di versare quanto su di loro incombente per come ripartito in sede assembleare, impedendo il frazionamento del mutuo e quindi la stipula degli atti definitivi di acquisizione degli immobili conseguenti al suddetto frazionamento.
3 Dopo due provvedimenti di commissariamento straordinario, una volta verificata da parte dell'Autorità amministrativa la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2545-septiedecies c.c., la cooperativa era stata sottoposta, ex art. 2545- terdecies c.c., a procedura concorsuale dichiarandosene al contempo lo scioglimento, sicché è da quel momento che i soci (compreso l'attore) hanno perso una tale qualifica - e con essa il legittimo diritto di godimento - acquisendo, al contempo, un diritto di prelazione all'acquisto dell'immobile prenotato e/o assegnato e un diritto di credito nel confronti della procedura per i versamenti effettuati in conto costruzioni.
Il provvedimento amministrativo di scioglimento e sottoposizione alla procedura fallimentare della cooperativa segnava dunque il momento (e la data) in cui si è verificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1141 c. 2 c.c., l'inversione della detenzione - qualificata - in possesso, momento che, secondo la Liquidatela, non avrebbe potuto corrispondere con l'assegnazione dell'alloggio al socio prenotatario, il quale, su di esso, vantava una posizione di detenzione qualificata sino alla stipula dell'atto definitivo o, come nel caso di specie, sino alla perdita della suddetta qualifica di socio, a seguito della quale, la persistenza dell'occupazione, solo, è possibile di definizione in termini di “possesso” sine titulo.
Continuava ancora parte convenuta evidenziando che di tale sua condizione giuridica,
l'attore era ben conscio, come dimostrato dal fatto che, con nota PEC del 7.7.2016, aveva inoltrato al
Commissario Liquidatore una proposta di acquisto a trattativa privata degli immobili di cui trattasi, che, pur sottoposta all'Autorità di Vigilanza, riceveva tuttavia dal Commissario formale parere negativo, rilevandosi come un eventuale consenso all'acquisto nei termini proposti - che prevedevano un prezzo di acquisto determinato sulla scorta della sottrazione tra valore assegnato all'immobile dall'attore e credito chirografario vantato - si sarebbe rivelato palesemente illegittimo perché reso in violazione della par condicio creditorum.
Segnalava, ancora, la convenuta che l'attore era stato riconosciuto, nell'ambito dello stato passivo redatto dal Commissario liquidatore e divenuto esecutivo, creditore della procedura in relazione agli emolumenti versati nelle casse sociali ai fini del pagamento degli immobili, per un importo di € 32.876,00.
Sulla scorta di quanto sopra rassegnava al Tribunale le seguenti conclusioni “…Voglia l'Ill.mo
Tribunale di TA, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, azione, eccezione, ragione e difesa - in via preliminare, ed in rito, dichiarare l'improcedibilità della domanda di cui all'atto di citazione introduttivo del giudizio per non essere stato preceduto dal tentativo di mediazione ex art. 5 d.lg. n.28/2010 (così come novellato dal d.l. n.69 del 2013); - nel merito, rigettare la domanda di parte attrice perché - de jure e de facto – manifestamente infondata. Con vittoria di spese, diritti e onorari…”.
Con provvedimento di questo Decidente del 31.5.2018 veniva disposta la mediazione, conclusasi con esito negativo;
quindi concessi i termini ex art. 186 6^ comma c.p.c., dopo alcuni 4 differimenti a causa della epidemia da COVID 19, venivano ammesse ed in parte assunte le prove orali;
tuttavia, all'udienza del 20.10.2022, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, entrambe le parti in causa davano atto della esistenza di una relazione notarile ipocatastale dalla quale risultava l'esistenza di una ipoteca a favore dell' – terzo creditore garantito – pertanto su istanza CP_2 dell'attore, veniva disposta la chiamata in causa – quale contraddittore necessario – dell' ed CP_2 all'uopo veniva concesso congruo differimento della causa.
Si costituiva, quindi, l' la quale, dopo avere dato conto della esistenza di due diversi CP_2 mutui, a suo tempo accessi dalla Cooperativa convenuta, contestava la domanda attorea nella sostanza evidenziando che l'attore, in quanto assegnatario di immobile della cooperativa, era mero detentore qualificato e non possessore dell'immobile, osservando che la detenzione volta al solo godimento del bene può mutare in possesso soltanto con un atto di interversione, consistente in una manifestazione esteriore, rivolta contro il possessore, affinché questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento, da cui si desuma che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio. CP_ L' rilevava che sulla base della qualità di socio della cooperativa dell'attore, grazie alla quale egli aveva ricevuto la materiale disponibilità dell'immobile, non poteva dubitarsi che si trattasse di mera detenzione e non di possesso utile all'usucapione.
Pertanto, evidenziava che la materiale detenzione dell'immobile era stata acquisita mediante assegnazione da parte della cooperativa (costituendosi unicamente una detenzione ai fini del godimento dell'immobile), a cui sarebbe seguito il trasferimento della proprietà del bene (dalla cooperativa al socio) solo nel momento in cui il avesse concluso l'accollo mediante il Parte_1 conseguente frazionamento del mutuo, operazione mai realizzatasi nella realtà. CP_ L' precisava altresì che l'intervenuta sospensione degli adempimenti scaturenti dalla partecipazione alla cooperativa nella veste di socio non poteva ritenersi idoneo atto di opposizione volto al mutamento della detenzione in possesso (tra l'altro verificatasi solo nel 2001) e che, in base a tutto quanto esposto, dedotto ed eccepito, era chiaro l'interesse dell'Istituto al mantenimento dell'iscrizione ipotecaria sugli immobili per i quali l'attore aveva formulato la domanda di usucapione e ciò in considerazione della attuale debenza degli importi concessi a causa del contratto CP_ di mutuo stipulato tra (oggi e la Cooperativa. CP_5
Rassegnava quindi al Tribunale le seguenti conclusioni “…Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, reiectis adversis, - Rigettare la domanda perché de jure e de facto manifestamente infondata;
Spese, competenze ed onorari come per legge…”.
Integrato in tal modo il contraddittorio, e nuovamente concessi i termini ex art. 183 6^ comma c.p.c., questo giudice, con provvedimento del 13.7.23, “…Dato atto di quanto sopra;
Atteso che, all'esito
5 del nuovo deposito delle memorie ex art. 183 6^ comma c.p.c., allo stato, non si rende necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria rispetto a quella a suo tempo ammessa con provvedimento del 27.12.2019; Rinvia la causa, per la prosecuzione dell'assunzione della prova orale, all'udienza del 29 Febbraio 2024 ore 10,30 e ss. per l'escussione degli ulteriori testi di parte attrice - per come disposto con provvedimento reso all'udienza del
3.3.2022…”.
Terminata l'attività istruttoria il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 24.10.2024, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
L'attore ha proposto domanda di usucapione del diritto di proprietà di un immobile, ai sensi dell'art. 1158 c.c..
Va innanzi tutto rilevato che la domanda attorea è procedibile, atteso che, in corso di causa, alla prima udienza, era stata disposta procedura di mediazione poi regolarmente espletata con esito negativo.
Sempre in via preliminare, si deve osservare che l'attore ha correttamente individuato il proprio contraddittore nella convenuta meglio indicata in epigrafe, nonché nell' CP_4 CP_2 quale contraddittore necessario in quanto titolare di ipoteca sugli immobili oggetto di causa.
Nel merito, la domanda attorea è da ritenere infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Va in via generale, evidenziato che, ai fini dell'acquisto della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione, i fatti costitutivi della configurabilità del possesso ad usucapionem, ai sensi dell'art. 1158 c.c., sono integrati dalla necessaria sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene e tali da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus.
Ed infatti, la Suprema Corte, ha chiarito che “per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass.
n.11000/2001, Cass. n. 18392/2006, Cass. n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta
6 all'inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014, Cass. n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996 n. 4436,
Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).” (Ord. Sez. 6 n. 8866/2018).
Secondo consolidata giurisprudenza chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova rigorosa di tutti gli elementi costituitivi della detta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus” ma anche dell'“animus”, elemento quest'ultimo che può essere desunto, in via presuntiva, dal primo se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà “…chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus; nella specie, quest'ultimo elemento poteva essere desunto in via presuntiva dal primo, essendo dimostrato lo svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, senza che fosse stato per contro provato che la disponibilità del bene era stata conseguita dal XXXX mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale, ovvero in forza di una convenzione ad effetti obbligatori, in maniera da vincere la presunzione di possesso di cui al primo comma dell'art. 1141 c.c. (Cass. Sez. 2, 27/09/2017, n.
22667; Cass. Sez. 2, 11/06/2010, n. 14092; Cass. Sez. 2, 06/08/2004, n. 15145).” (Cassazione Sent. Sez. 2
n. 2054/2019).
In buona sostanza la giurisprudenza ha consolidato il principio che, ai sensi dell'art. 1141 comma 1 c.c., l'animus possidendi si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e non è escluso dalla consapevolezza del possessore di non avere un valido titolo che legittimi il potere, posto che l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui.
Va ancora rilevato che è ormai principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale, in tema di usucapione, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà, come detto, debba essere apprezzato con particolare rigore e ciò anche in correlazione con i precetti comunitari atteso che “…in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio della sussistenza dei presupposti per
l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale.” (Cass. Civ. n. 3487 del 06/02/2019).
Venendo, quindi, al merito del presente giudizio ed all'esame della domanda attorea, la medesima, come detto, non merita accoglimento e va rigettata nei termini seguenti.
7 In primo luogo, va qui richiamato e ne va fatta applicazione, ai fini della decisione, il principio della c.d. ragione più liquida, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il quale consente al giudice della causa, ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost., di limitare l'esame della domanda giudiziale al motivo di merito suscettibile di definire il giudizio, con piena soddisfazione del diritto fatto valere e ciò anche in presenza di questioni pregiudiziali (Cass. S.U. n. 9936/ 2014).
Posto ciò ed in applicazione di tale principio, ai fini della presente decisione, deve considerarsi assorbente, per le motivazioni di seguito esposte, l'eccezione di carenza dell'animus possidendi in capo all'attore, sollevata dalla parte convenuta, e derivante dalla circostanza pacifica inter partes – anche per essere stata provata documentalmente da parte della Cooperativa convenuta e non contestata adeguatamente dall'attore - per la quale l'attore è risultato essere socio prenotatario della Cooperativa convenuta ed in quanto tale mero detentore qualificato dei beni oggetto di causa con la conseguenza che esso attore non ha mai esercitato uno jus possidendi sui beni de quibus.
In sostanza parte attrice non ha adempiuto all'onere, su di essa gravante, di dimostrare la sussistenza, in capo al , sia dell'animus che del corpus dell'asserito possesso richiesti Parte_1 dalla normativa de qua, né la durata ventennale di tale preteso possesso richiesta dalle norme invocate dall'attore.
Ciò alla luce della dirimente produzione in giudizio, da parte della , della CP_4 documentazione attestante la posizione di socio prenotatario del in relazione ai beni Parte_1 oggetto di causa.
Il Tribunale, invero, in mancanza di specifici elementi di prova di segno contrario non forniti dall'attore, deve affermare che sia stato titolare di una mera posizione giuridica Parte_1 soggettiva di detenzione dei beni immobili in questione e non già di una posizione di possesso sui medesimi, che, come noto, sarebbe la sola idonea ai fini dell'utile decorso del prescritto termine ventennale per l'usucapione.
Al riguardo questo Giudice intende uniformarsi e dare continuità all'orientamento, di recente espresso dalla Corte d'Appello di TA (Sentenza n. 359/2023 pubbl. il 27/02/2023), in un giudizio avente peraltro ad oggetto proprio una controversia insorta tra altro socio e la medesima di Bronte, secondo cui “…secondo il consolidato orientamento della Controparte_1 giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2749/2008; Cass. n. 16489/2002), fino all'assegnazione definitiva dell'immobile, il socio di società cooperativa vanta solo una posizione di detenzione nell'interesse della cooperativa proprietaria dell'edificio. Deve escludersi che il socio, prima della stipula dell'atto traslativo della proprietà individuale, possa esercitare sul bene assegnatogli un possesso analogo a quello del proprietario e quindi idoneo all'usucapione, versando, invece, in una situazione di semplice detenzione, come avviene nel rapporto di locazione…”.
8 Va altresì rilevato che, all'esito dell'attività istruttoria svolta, non risultano concreti e univoci elementi, idonei a comprovare l'effettivo compimento, da parte dell'attore, in epoca antecedente almeno di un ventennio rispetto all'inizio del presente giudizio (Gennaio 2018), di atti necessariamente successivi all'iniziale acquisto della mera detenzione dell'immobile in forza dell'adesione in qualità di socio alla cooperativa convenuta da parte del;
ovvero di atti Parte_1 di interversione della detta detenzione in possesso (provenienti da un terzo o di opposizione fatta dallo stesso detentore contro la predetta Cooperativa convenuta titolare del possesso Parte_1 mediato del bene).
Com'è noto, infatti, l'art. 1141, comma secondo, c.c., dispone che solo detti atti di interversione, possono convertire - “ex nunc” - l'originaria detenzione in possesso e dare così avvio,
a partire dal momento di tale conversione, al decorso del termine utile ai fini dell'usucapione.
A tal ultimo riguardo, in verità, neppure utili possono ritenersi le dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso del presente giudizio, con le quali, i testi escussi hanno riferito di alcuni lavori di manutenzione posti in essere dal nel corso della sua lunga detenzione dei beni Parte_1 assegnatigli in qualità di socio;
ciò atteso che tali comportamenti sono potenzialmente identificabili anche con una mera detenzione qualificata e, comunque, non denotano un'inequivoca manifestazione di volontà del detentore - rivolta al possessore- di possedere il bene, a partire da quel momento, “uti dominus”.
In tal senso è l'inequivoco orientamento di legittimità – richiamato e fatto proprio anche dalla
Corte d'Appello di TA nella poco sopra richiamata Sentenza n. 359/23 – secondo cui “…i lavori di riparazione e di modifica dell'immobile posti in essere dal detentore (e, a fortiori, la sola -ancorchè, in ipotesi, più intensa- utilizzazione, da parte dello stesso, del bene) non possono dare di per sé luogo all'interversione del possesso, perché, quest'ultima, pur potendo realizzarsi mediante il compimento di attività materiali che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il possesso esclusivamente nomine proprio, deve comunque potersi configurare come un'opposizione sostanzialmente rivolta contro il possessore e, cioè, contro colui per conto del quale la cosa è detenuta;
specifico presupposto, questo, carente nel caso di specie…” (Cass.
n. 26688/2020; Cass. n. 1446/78).
Orbene, questo Giudice ritiene che, nella fattispecie che occupa, effettivamente, all'esito dell'attività istruttoria espletata nel corso del presente giudizio, non si possa ritenere che l'attore abbia dimostrato di avere posto in essere quell'atto di interversio possessionis che gli avrebbe consentito di potere acquisire, decorso il ventennio prescritto dal legislatore, il diritto di proprietà, per intervenuta usucapione, dei beni meglio specificati in citazione.
Va invero rilevato che l'interversio possessionis presuppone nel soggetto che la invoca la consapevolezza dell'indiscutibilità dell'altrui diritto, che si mira a superare in virtù di una relazione qualificata con la res che si dichiara di instaurare, a partire dal momento in cui essa interviene, in 9 partecipata contrapposizione al diritto del titolare, che però si da implicitamente come presupposto
(Cfr. sempre S.U. n. 651/23 ma anche ex multiis Cass. 13669/2007).
In buona sostanza affinchè si concretizzi la c.d. “interversio possesionis”, è necessario, da parte dell'usucapiente, il compimento di un atto esplicito da portare a conoscenza del proprietario - nella fattispecie la convenuta -. CP_4
In verità, dalla documentazione versata in atti dalla convenuta (Doc. n. 8 allegato all'atto di citazione) è emerso che l'attore – a conferma di essere pienamente consapevole dell'altruità dei beni oggetto di causa – in data 7.7.2016 (ancora appena due anni prima di iniziare il presente giudizio) – formulava, a mezzo di suo legale di fiducia, al Liquidatore pro tempore della Cooperativa convenuta una richiesta di acquisto dei beni oggetto del presente giudizio.
In definitiva, deve ritenersi che, a seguito della attribuzione all'attore sin Parte_1 dal lontano 18.12.1982 (cfr. doc. 4 documentazione convenuta) della qualità di “…socio CP_1 effettivo di questa Cooperativa, al fine di avere assegnato un alloggio nel 2^ lotto del programma di fabbricazione in parte già realizzato, dietro versamento di £. 2.100.000…”, l'odierno attore, sin da tale momento non ha mai avuto l'elemento soggettivo del possesso, vale a dire l'”animus possidendi”, ma la mera detenzione dei beni oggetto di causa, senza che mai, anche dopo l'assegnazione al medesimo come prenotatario dell'appartamento e del garage per cui è causa, come più volte ribadito, abbia posto in essere una “interversio possessionis” esplicitata e portata a conoscenza del proprietario, stante che “...l'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso”. (fra le tante Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 17376/2018).
Questo mutamento del titolo soggettivo non può, dunque, consistere nel mero permanere nell'occupazione degli immobili oggetto di causa, ma avrebbe richiesto, appunto, un atto esterno portato a conoscenza della Cooperativa proprietaria, atto, nella fattispecie, allo stato della documentazione messa a disposizione del Decidente, totalmente assente, ma anzi in direzione contraria vi è la produzione documentale della convenuta (il doc. 8 prima richiamato) che dimostra che ancora nel 2016 il avanzava una richiesta di acquisto dei beni in questione in tal modo Parte_1 apertamente manifestando di essere mero detentore di detti beni.
In definitiva parte attrice non ha adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante di dimostrare la sussistenza, in capo al , dell'elemento psicologico del possesso idoneo a far Parte_1 maturare l'usucapione e pertanto la domanda dal medesimo avanzata non può trovare accoglimento. 10 Ogni altra domanda e/o eccezione delle parti è da intendersi assorbita ivi comprese le, peraltro tardive e come tali inammissibili, domande formulate da parte attrice solo in conclusionale, con cui il ha chiesto al Tribunale “…dichiarare che il Sig. ha versato a favore della Parte_1 Parte_1 somme per €. 32.876,00 come riconosciute dal Commissario liquidatore e che Controparte_6 quindi, in ogni caso ha già provveduto all'integrale pagamento dell'immobile e del relativo garage di pertinenza che avrebbero dovuto avere un costo finito di Lire 50.000.000 (cinquantamilioni di lire) oggi €. 25.822,84.
Condannare parte resistente al pagamento delle spese e compensi di lite. In via subordinata e senza recedere dalle superiori richieste, qualora il giudice dovesse rigettare la domanda attorea, si chiede che il Sig. Parte_1 venga dichiarato creditore della Controparte_7
, con sede legale in Bronte, nella via G. D'Annunzio 65, CF e PIVA n. , in
[...] P.IVA_1 persona del Commissario Liquidatore pro tempore, della somma di €. 32.876,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria…”.
Al rigetto della domanda attorea segue l'ordine al competente conservatore dei registri immobiliari di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, giusto quanto disposto dal co. II dell'art. 2668 c.c.
Sulle spese processuali
Attesa la complessità dell'intera vicenda sia in fatto che in diritto sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra tutte le parti in causa le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di TA, Terza sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ed assorbita ogni diversa istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2376/2018, così provvede:
RIGETTA la domanda di usucapione formulata da;
Parte_1
RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione delle parti;
COMPENSA integralmente tra tutte le parti in causa le spese di lite.
Così deciso in TA, il 24 Aprile 2025.
IL G.O.T.
SALVATORE GENTILE
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011 E CP_8
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale Dott. Salvatore
Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2376 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
(C.F. , nato a [...] il [...], ivi residente in [...], ed elettivamente domiciliato in via Corso Umberto n. 495, presso lo studio dell'Avv. Nunzio Pinzone, da cui è rappresentato e difeso per procura come in atti
- ATTORE -
E
IL Controparte_1
(C.F. E P.IVA ), in persona del Commissario liquidatore pro
[...] P.IVA_1 tempore, con sede legale in Bronte, via G. D'Annunzio 65, ed elettivamente domiciliata in TA, via Morosoli n. 3 (Studio Avv. Francesco Noto) presso l'Avv. Dario Frazzetta del Foro di
Caltanissetta, da cui è rappresentata e difesa per procura come in atti;
- CONVENUTA -
E NEI CONFRONTI
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale INPS, sita in Catnia, Piazza della Repubblica
n. 26, presso gli Avv.ti Gaetana Angela Marchese e Valentina Schilirò, da cui è rappresentata e difesa per procura come in atti;
- TERZA CHIAMATA -
OGGETTO: Usucapione.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO La presente sentenza viene redatta senza l'esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e pertanto si indicano le ragioni di fatto e di diritto della decisione, intendendosi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di TA, la Liquidatela della , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, ed esponeva di possedere da oltre trent'anni, e comunque sin dal mese di agosto 1985, in maniera esclusiva, piena ed ininterrotta, un compendio immobiliare, costituito da appartamento e garage, ubicato in Bronte, in Via Papini n. 3 censito al catasto di detto
Comune al Foglio 79, part. 1386 sub 31 l'appartamento e foglio 79 particella 1386 sub 12 il garage, entrambi facenti parte del complesso denominato “ ”. Controparte_3
Evidenziava, poi, l'attore che, sin dal 1985, aveva goduto di detti immobili pienamente stante anche che l'appartamento oggetto di causa veniva e viene usato dal come casa familiare Parte_1 senza che mai alcuno avesse contestato tale disponibilità con azioni giudiziarie, né rivendicandone la proprietà.
A sostegno della domanda deduceva, ancora, l'attore di avere sempre curato e manutenzionato, a proprie spese, anche con opere di natura straordinaria, detti immobili ed osservava che, a suo dire, la c.d. interversione del possesso, ex art. 1141 2^ c. c.c., sarebbe intervenuta con l'occupazione dell'immobile verificatasi nell'agosto del 1985 e che pertanto, sempre secondo l'attore, il termine per la maturazione dell'usucapione del diritto di proprietà si sarebbe compiuto nell'anno 2005.
Aggiungeva che la domanda giudiziale intrapresa, solo nel 2010, dalla Cooperativa convenuta mediante il provvedimento di dichiarazione della liquidazione coatta amministrativa era intervenuta dopo che era spirato il ventennio di possesso dell'attore (2005 in tesi attorea) e quindi quando il era già divenuto proprietario, per intervenuta usucapione, dei beni oggetto di Parte_1 causa.
Sulla scorta di tali considerazioni parte attrice rassegnava al Tribunale adito le seguenti conclusioni “…Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito Voglia, contrariis rejectis, visto l'art. 1158 c.c. dichiarare parte attrice, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
proprietario per intervenuta usucapione del compendio immobiliare, ubicato in Bronte, C.F._1 in Via Papini n. 3 censite al catasto di detto Comune al Foglio 79, part. 1386 sub 31 e garage foglio 79 particella
1386 sub 12 facenti parte del complesso denominato “ ” in virtù del possesso pubblico, Controparte_3 pacifico e continuato per oltre venti anni con vittoria di spese diritti e onorari in caso di opposizione.”.
Si costituiva ritualmente in giudizio la Liquidatela della convenuta, eccependo, CP_4 in via preliminare, la improcedibilità della domanda per non essere stata preceduta dal tentativo 2 obbligatorio di mediazione, e chiedeva, ad ogni buon conto, nel merito, il rigetto della domanda perché de iure e de facto manifestamente infondata.
A sostegno di tali domande, in punto di fatto, deduceva che “Il sole dell'avvenire” non era il nome di un semplice complesso edilizio, ma la ragione sociale di una cooperativa edilizia nata con lo scopo di assegnare ai soci case popolari ed economiche a proprietà individuale e di cui il era socio, qualità, questa di socio, che l'attore aveva omesso di rappresentare Parte_1 così come aveva omesso di rappresentare che è in tale qualità che esso attore era divenuto prenotatario prima, e poi assegnatario degli immobili de quibus.
La Cooperativa convenuta ne faceva derivare che, per pacifico orientamento giurisprudenziale, a seguito della prenotazione e dell'assegnazione dell'alloggio, la cooperativa sociale non trasferisce al socio prenotatario e/o assegnatario né la proprietà dell'alloggio, né il possesso (che appartengono alla cooperativa), ma la sola facoltà di godimento del bene nel proprio interesse (detenzione qualificata) (Cass., 10.6.1968, n. 1791), sino alla stipula dell'atto definitivo rogato innanzi al notaio e/o all'accollo del mutuo a seguito del frazionamento del medesimo.
Pertanto, secondo la tesi della convenuta, , in quanto socio assegnatario Parte_1 degli immobili di cui trattasi, non aveva esercitato un possesso sui medesimi, possesso che era rimasto in capo alla cooperativa stessa quale entità giuridica composta dai soci, i quali, nell'ambito del procedimento amministrativo di acquisizione dell'alloggio, ne erano diventati detentori qualificati, qualifica questa che non dava alcun diritto ad usucapire gli immobili.
Aggiungeva ancora parte convenuta che tale condizione di detenzione qualificata era ed è quella che ha caratterizzato il potere esercitato dal socio sugli immobili de quibus sino Parte_1
[.. al 6 agosto 2010, data in cui, per atto dell'Autorità amministrativa di Vigilanza, la cooperativa “
” - di cui il era ancora a quella data socio - è stata sottoposta a Controparte_3 Parte_1
“Liquidazione coatta amministrativa”.
Procedura quella di liquidazione coatta che, proseguiva la convenuta, non è certo - come afferma l'attore - «una domanda giudiziale intrapresa […] tardivamente», ma una procedura concorsuale tipica disciplinata dalla legge fallimentare quando l'insolvenza riguarda gli Istituti di credito e le cooperative.
La Liquidatela, inoltre, rilevava che, nel caso di specie, stipulati n. 2 atti di mutuo con l' , a causa di un dissidio nato con l'ente erogatore in merito al piano di ammortamento, dal CP_5
2001/2002 i soci smisero tutti di versare quanto su di loro incombente per come ripartito in sede assembleare, impedendo il frazionamento del mutuo e quindi la stipula degli atti definitivi di acquisizione degli immobili conseguenti al suddetto frazionamento.
3 Dopo due provvedimenti di commissariamento straordinario, una volta verificata da parte dell'Autorità amministrativa la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2545-septiedecies c.c., la cooperativa era stata sottoposta, ex art. 2545- terdecies c.c., a procedura concorsuale dichiarandosene al contempo lo scioglimento, sicché è da quel momento che i soci (compreso l'attore) hanno perso una tale qualifica - e con essa il legittimo diritto di godimento - acquisendo, al contempo, un diritto di prelazione all'acquisto dell'immobile prenotato e/o assegnato e un diritto di credito nel confronti della procedura per i versamenti effettuati in conto costruzioni.
Il provvedimento amministrativo di scioglimento e sottoposizione alla procedura fallimentare della cooperativa segnava dunque il momento (e la data) in cui si è verificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1141 c. 2 c.c., l'inversione della detenzione - qualificata - in possesso, momento che, secondo la Liquidatela, non avrebbe potuto corrispondere con l'assegnazione dell'alloggio al socio prenotatario, il quale, su di esso, vantava una posizione di detenzione qualificata sino alla stipula dell'atto definitivo o, come nel caso di specie, sino alla perdita della suddetta qualifica di socio, a seguito della quale, la persistenza dell'occupazione, solo, è possibile di definizione in termini di “possesso” sine titulo.
Continuava ancora parte convenuta evidenziando che di tale sua condizione giuridica,
l'attore era ben conscio, come dimostrato dal fatto che, con nota PEC del 7.7.2016, aveva inoltrato al
Commissario Liquidatore una proposta di acquisto a trattativa privata degli immobili di cui trattasi, che, pur sottoposta all'Autorità di Vigilanza, riceveva tuttavia dal Commissario formale parere negativo, rilevandosi come un eventuale consenso all'acquisto nei termini proposti - che prevedevano un prezzo di acquisto determinato sulla scorta della sottrazione tra valore assegnato all'immobile dall'attore e credito chirografario vantato - si sarebbe rivelato palesemente illegittimo perché reso in violazione della par condicio creditorum.
Segnalava, ancora, la convenuta che l'attore era stato riconosciuto, nell'ambito dello stato passivo redatto dal Commissario liquidatore e divenuto esecutivo, creditore della procedura in relazione agli emolumenti versati nelle casse sociali ai fini del pagamento degli immobili, per un importo di € 32.876,00.
Sulla scorta di quanto sopra rassegnava al Tribunale le seguenti conclusioni “…Voglia l'Ill.mo
Tribunale di TA, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, azione, eccezione, ragione e difesa - in via preliminare, ed in rito, dichiarare l'improcedibilità della domanda di cui all'atto di citazione introduttivo del giudizio per non essere stato preceduto dal tentativo di mediazione ex art. 5 d.lg. n.28/2010 (così come novellato dal d.l. n.69 del 2013); - nel merito, rigettare la domanda di parte attrice perché - de jure e de facto – manifestamente infondata. Con vittoria di spese, diritti e onorari…”.
Con provvedimento di questo Decidente del 31.5.2018 veniva disposta la mediazione, conclusasi con esito negativo;
quindi concessi i termini ex art. 186 6^ comma c.p.c., dopo alcuni 4 differimenti a causa della epidemia da COVID 19, venivano ammesse ed in parte assunte le prove orali;
tuttavia, all'udienza del 20.10.2022, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, entrambe le parti in causa davano atto della esistenza di una relazione notarile ipocatastale dalla quale risultava l'esistenza di una ipoteca a favore dell' – terzo creditore garantito – pertanto su istanza CP_2 dell'attore, veniva disposta la chiamata in causa – quale contraddittore necessario – dell' ed CP_2 all'uopo veniva concesso congruo differimento della causa.
Si costituiva, quindi, l' la quale, dopo avere dato conto della esistenza di due diversi CP_2 mutui, a suo tempo accessi dalla Cooperativa convenuta, contestava la domanda attorea nella sostanza evidenziando che l'attore, in quanto assegnatario di immobile della cooperativa, era mero detentore qualificato e non possessore dell'immobile, osservando che la detenzione volta al solo godimento del bene può mutare in possesso soltanto con un atto di interversione, consistente in una manifestazione esteriore, rivolta contro il possessore, affinché questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento, da cui si desuma che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio. CP_ L' rilevava che sulla base della qualità di socio della cooperativa dell'attore, grazie alla quale egli aveva ricevuto la materiale disponibilità dell'immobile, non poteva dubitarsi che si trattasse di mera detenzione e non di possesso utile all'usucapione.
Pertanto, evidenziava che la materiale detenzione dell'immobile era stata acquisita mediante assegnazione da parte della cooperativa (costituendosi unicamente una detenzione ai fini del godimento dell'immobile), a cui sarebbe seguito il trasferimento della proprietà del bene (dalla cooperativa al socio) solo nel momento in cui il avesse concluso l'accollo mediante il Parte_1 conseguente frazionamento del mutuo, operazione mai realizzatasi nella realtà. CP_ L' precisava altresì che l'intervenuta sospensione degli adempimenti scaturenti dalla partecipazione alla cooperativa nella veste di socio non poteva ritenersi idoneo atto di opposizione volto al mutamento della detenzione in possesso (tra l'altro verificatasi solo nel 2001) e che, in base a tutto quanto esposto, dedotto ed eccepito, era chiaro l'interesse dell'Istituto al mantenimento dell'iscrizione ipotecaria sugli immobili per i quali l'attore aveva formulato la domanda di usucapione e ciò in considerazione della attuale debenza degli importi concessi a causa del contratto CP_ di mutuo stipulato tra (oggi e la Cooperativa. CP_5
Rassegnava quindi al Tribunale le seguenti conclusioni “…Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, reiectis adversis, - Rigettare la domanda perché de jure e de facto manifestamente infondata;
Spese, competenze ed onorari come per legge…”.
Integrato in tal modo il contraddittorio, e nuovamente concessi i termini ex art. 183 6^ comma c.p.c., questo giudice, con provvedimento del 13.7.23, “…Dato atto di quanto sopra;
Atteso che, all'esito
5 del nuovo deposito delle memorie ex art. 183 6^ comma c.p.c., allo stato, non si rende necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria rispetto a quella a suo tempo ammessa con provvedimento del 27.12.2019; Rinvia la causa, per la prosecuzione dell'assunzione della prova orale, all'udienza del 29 Febbraio 2024 ore 10,30 e ss. per l'escussione degli ulteriori testi di parte attrice - per come disposto con provvedimento reso all'udienza del
3.3.2022…”.
Terminata l'attività istruttoria il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 24.10.2024, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
L'attore ha proposto domanda di usucapione del diritto di proprietà di un immobile, ai sensi dell'art. 1158 c.c..
Va innanzi tutto rilevato che la domanda attorea è procedibile, atteso che, in corso di causa, alla prima udienza, era stata disposta procedura di mediazione poi regolarmente espletata con esito negativo.
Sempre in via preliminare, si deve osservare che l'attore ha correttamente individuato il proprio contraddittore nella convenuta meglio indicata in epigrafe, nonché nell' CP_4 CP_2 quale contraddittore necessario in quanto titolare di ipoteca sugli immobili oggetto di causa.
Nel merito, la domanda attorea è da ritenere infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Va in via generale, evidenziato che, ai fini dell'acquisto della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione, i fatti costitutivi della configurabilità del possesso ad usucapionem, ai sensi dell'art. 1158 c.c., sono integrati dalla necessaria sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene e tali da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus.
Ed infatti, la Suprema Corte, ha chiarito che “per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass.
n.11000/2001, Cass. n. 18392/2006, Cass. n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta
6 all'inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014, Cass. n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996 n. 4436,
Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).” (Ord. Sez. 6 n. 8866/2018).
Secondo consolidata giurisprudenza chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova rigorosa di tutti gli elementi costituitivi della detta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus” ma anche dell'“animus”, elemento quest'ultimo che può essere desunto, in via presuntiva, dal primo se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà “…chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus; nella specie, quest'ultimo elemento poteva essere desunto in via presuntiva dal primo, essendo dimostrato lo svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, senza che fosse stato per contro provato che la disponibilità del bene era stata conseguita dal XXXX mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale, ovvero in forza di una convenzione ad effetti obbligatori, in maniera da vincere la presunzione di possesso di cui al primo comma dell'art. 1141 c.c. (Cass. Sez. 2, 27/09/2017, n.
22667; Cass. Sez. 2, 11/06/2010, n. 14092; Cass. Sez. 2, 06/08/2004, n. 15145).” (Cassazione Sent. Sez. 2
n. 2054/2019).
In buona sostanza la giurisprudenza ha consolidato il principio che, ai sensi dell'art. 1141 comma 1 c.c., l'animus possidendi si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e non è escluso dalla consapevolezza del possessore di non avere un valido titolo che legittimi il potere, posto che l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui.
Va ancora rilevato che è ormai principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale, in tema di usucapione, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà, come detto, debba essere apprezzato con particolare rigore e ciò anche in correlazione con i precetti comunitari atteso che “…in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio della sussistenza dei presupposti per
l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale.” (Cass. Civ. n. 3487 del 06/02/2019).
Venendo, quindi, al merito del presente giudizio ed all'esame della domanda attorea, la medesima, come detto, non merita accoglimento e va rigettata nei termini seguenti.
7 In primo luogo, va qui richiamato e ne va fatta applicazione, ai fini della decisione, il principio della c.d. ragione più liquida, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il quale consente al giudice della causa, ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost., di limitare l'esame della domanda giudiziale al motivo di merito suscettibile di definire il giudizio, con piena soddisfazione del diritto fatto valere e ciò anche in presenza di questioni pregiudiziali (Cass. S.U. n. 9936/ 2014).
Posto ciò ed in applicazione di tale principio, ai fini della presente decisione, deve considerarsi assorbente, per le motivazioni di seguito esposte, l'eccezione di carenza dell'animus possidendi in capo all'attore, sollevata dalla parte convenuta, e derivante dalla circostanza pacifica inter partes – anche per essere stata provata documentalmente da parte della Cooperativa convenuta e non contestata adeguatamente dall'attore - per la quale l'attore è risultato essere socio prenotatario della Cooperativa convenuta ed in quanto tale mero detentore qualificato dei beni oggetto di causa con la conseguenza che esso attore non ha mai esercitato uno jus possidendi sui beni de quibus.
In sostanza parte attrice non ha adempiuto all'onere, su di essa gravante, di dimostrare la sussistenza, in capo al , sia dell'animus che del corpus dell'asserito possesso richiesti Parte_1 dalla normativa de qua, né la durata ventennale di tale preteso possesso richiesta dalle norme invocate dall'attore.
Ciò alla luce della dirimente produzione in giudizio, da parte della , della CP_4 documentazione attestante la posizione di socio prenotatario del in relazione ai beni Parte_1 oggetto di causa.
Il Tribunale, invero, in mancanza di specifici elementi di prova di segno contrario non forniti dall'attore, deve affermare che sia stato titolare di una mera posizione giuridica Parte_1 soggettiva di detenzione dei beni immobili in questione e non già di una posizione di possesso sui medesimi, che, come noto, sarebbe la sola idonea ai fini dell'utile decorso del prescritto termine ventennale per l'usucapione.
Al riguardo questo Giudice intende uniformarsi e dare continuità all'orientamento, di recente espresso dalla Corte d'Appello di TA (Sentenza n. 359/2023 pubbl. il 27/02/2023), in un giudizio avente peraltro ad oggetto proprio una controversia insorta tra altro socio e la medesima di Bronte, secondo cui “…secondo il consolidato orientamento della Controparte_1 giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2749/2008; Cass. n. 16489/2002), fino all'assegnazione definitiva dell'immobile, il socio di società cooperativa vanta solo una posizione di detenzione nell'interesse della cooperativa proprietaria dell'edificio. Deve escludersi che il socio, prima della stipula dell'atto traslativo della proprietà individuale, possa esercitare sul bene assegnatogli un possesso analogo a quello del proprietario e quindi idoneo all'usucapione, versando, invece, in una situazione di semplice detenzione, come avviene nel rapporto di locazione…”.
8 Va altresì rilevato che, all'esito dell'attività istruttoria svolta, non risultano concreti e univoci elementi, idonei a comprovare l'effettivo compimento, da parte dell'attore, in epoca antecedente almeno di un ventennio rispetto all'inizio del presente giudizio (Gennaio 2018), di atti necessariamente successivi all'iniziale acquisto della mera detenzione dell'immobile in forza dell'adesione in qualità di socio alla cooperativa convenuta da parte del;
ovvero di atti Parte_1 di interversione della detta detenzione in possesso (provenienti da un terzo o di opposizione fatta dallo stesso detentore contro la predetta Cooperativa convenuta titolare del possesso Parte_1 mediato del bene).
Com'è noto, infatti, l'art. 1141, comma secondo, c.c., dispone che solo detti atti di interversione, possono convertire - “ex nunc” - l'originaria detenzione in possesso e dare così avvio,
a partire dal momento di tale conversione, al decorso del termine utile ai fini dell'usucapione.
A tal ultimo riguardo, in verità, neppure utili possono ritenersi le dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso del presente giudizio, con le quali, i testi escussi hanno riferito di alcuni lavori di manutenzione posti in essere dal nel corso della sua lunga detenzione dei beni Parte_1 assegnatigli in qualità di socio;
ciò atteso che tali comportamenti sono potenzialmente identificabili anche con una mera detenzione qualificata e, comunque, non denotano un'inequivoca manifestazione di volontà del detentore - rivolta al possessore- di possedere il bene, a partire da quel momento, “uti dominus”.
In tal senso è l'inequivoco orientamento di legittimità – richiamato e fatto proprio anche dalla
Corte d'Appello di TA nella poco sopra richiamata Sentenza n. 359/23 – secondo cui “…i lavori di riparazione e di modifica dell'immobile posti in essere dal detentore (e, a fortiori, la sola -ancorchè, in ipotesi, più intensa- utilizzazione, da parte dello stesso, del bene) non possono dare di per sé luogo all'interversione del possesso, perché, quest'ultima, pur potendo realizzarsi mediante il compimento di attività materiali che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il possesso esclusivamente nomine proprio, deve comunque potersi configurare come un'opposizione sostanzialmente rivolta contro il possessore e, cioè, contro colui per conto del quale la cosa è detenuta;
specifico presupposto, questo, carente nel caso di specie…” (Cass.
n. 26688/2020; Cass. n. 1446/78).
Orbene, questo Giudice ritiene che, nella fattispecie che occupa, effettivamente, all'esito dell'attività istruttoria espletata nel corso del presente giudizio, non si possa ritenere che l'attore abbia dimostrato di avere posto in essere quell'atto di interversio possessionis che gli avrebbe consentito di potere acquisire, decorso il ventennio prescritto dal legislatore, il diritto di proprietà, per intervenuta usucapione, dei beni meglio specificati in citazione.
Va invero rilevato che l'interversio possessionis presuppone nel soggetto che la invoca la consapevolezza dell'indiscutibilità dell'altrui diritto, che si mira a superare in virtù di una relazione qualificata con la res che si dichiara di instaurare, a partire dal momento in cui essa interviene, in 9 partecipata contrapposizione al diritto del titolare, che però si da implicitamente come presupposto
(Cfr. sempre S.U. n. 651/23 ma anche ex multiis Cass. 13669/2007).
In buona sostanza affinchè si concretizzi la c.d. “interversio possesionis”, è necessario, da parte dell'usucapiente, il compimento di un atto esplicito da portare a conoscenza del proprietario - nella fattispecie la convenuta -. CP_4
In verità, dalla documentazione versata in atti dalla convenuta (Doc. n. 8 allegato all'atto di citazione) è emerso che l'attore – a conferma di essere pienamente consapevole dell'altruità dei beni oggetto di causa – in data 7.7.2016 (ancora appena due anni prima di iniziare il presente giudizio) – formulava, a mezzo di suo legale di fiducia, al Liquidatore pro tempore della Cooperativa convenuta una richiesta di acquisto dei beni oggetto del presente giudizio.
In definitiva, deve ritenersi che, a seguito della attribuzione all'attore sin Parte_1 dal lontano 18.12.1982 (cfr. doc. 4 documentazione convenuta) della qualità di “…socio CP_1 effettivo di questa Cooperativa, al fine di avere assegnato un alloggio nel 2^ lotto del programma di fabbricazione in parte già realizzato, dietro versamento di £. 2.100.000…”, l'odierno attore, sin da tale momento non ha mai avuto l'elemento soggettivo del possesso, vale a dire l'”animus possidendi”, ma la mera detenzione dei beni oggetto di causa, senza che mai, anche dopo l'assegnazione al medesimo come prenotatario dell'appartamento e del garage per cui è causa, come più volte ribadito, abbia posto in essere una “interversio possessionis” esplicitata e portata a conoscenza del proprietario, stante che “...l'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso”. (fra le tante Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 17376/2018).
Questo mutamento del titolo soggettivo non può, dunque, consistere nel mero permanere nell'occupazione degli immobili oggetto di causa, ma avrebbe richiesto, appunto, un atto esterno portato a conoscenza della Cooperativa proprietaria, atto, nella fattispecie, allo stato della documentazione messa a disposizione del Decidente, totalmente assente, ma anzi in direzione contraria vi è la produzione documentale della convenuta (il doc. 8 prima richiamato) che dimostra che ancora nel 2016 il avanzava una richiesta di acquisto dei beni in questione in tal modo Parte_1 apertamente manifestando di essere mero detentore di detti beni.
In definitiva parte attrice non ha adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante di dimostrare la sussistenza, in capo al , dell'elemento psicologico del possesso idoneo a far Parte_1 maturare l'usucapione e pertanto la domanda dal medesimo avanzata non può trovare accoglimento. 10 Ogni altra domanda e/o eccezione delle parti è da intendersi assorbita ivi comprese le, peraltro tardive e come tali inammissibili, domande formulate da parte attrice solo in conclusionale, con cui il ha chiesto al Tribunale “…dichiarare che il Sig. ha versato a favore della Parte_1 Parte_1 somme per €. 32.876,00 come riconosciute dal Commissario liquidatore e che Controparte_6 quindi, in ogni caso ha già provveduto all'integrale pagamento dell'immobile e del relativo garage di pertinenza che avrebbero dovuto avere un costo finito di Lire 50.000.000 (cinquantamilioni di lire) oggi €. 25.822,84.
Condannare parte resistente al pagamento delle spese e compensi di lite. In via subordinata e senza recedere dalle superiori richieste, qualora il giudice dovesse rigettare la domanda attorea, si chiede che il Sig. Parte_1 venga dichiarato creditore della Controparte_7
, con sede legale in Bronte, nella via G. D'Annunzio 65, CF e PIVA n. , in
[...] P.IVA_1 persona del Commissario Liquidatore pro tempore, della somma di €. 32.876,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria…”.
Al rigetto della domanda attorea segue l'ordine al competente conservatore dei registri immobiliari di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, giusto quanto disposto dal co. II dell'art. 2668 c.c.
Sulle spese processuali
Attesa la complessità dell'intera vicenda sia in fatto che in diritto sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra tutte le parti in causa le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di TA, Terza sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ed assorbita ogni diversa istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2376/2018, così provvede:
RIGETTA la domanda di usucapione formulata da;
Parte_1
RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione delle parti;
COMPENSA integralmente tra tutte le parti in causa le spese di lite.
Così deciso in TA, il 24 Aprile 2025.
IL G.O.T.
SALVATORE GENTILE
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011 E CP_8
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