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Decreto 9 aprile 2025
Decreto 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, decreto 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI BARI, TERZA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Ausiliario Avv. Luigi Carmine CHIARELLI, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento n. 150/2025 V.G. per equa riparazione ex l. 89/01, istante (avv. GIUSEPPE POLIGNANO); Parte_1 letto il ricorso depositato il 31.1.2025 col quale la ricorrente in epigrafe ha chiesto indennizzo per irragionevole durata del giudizio civile definito con Sentenza n. 286/2024 della Corte di Appello di Bari –
Sezione Lavoro;
ritenuto che
nel determinare il ritardo occorre avere riguardo all'intero svolgimento del procedimento presupposto, non rientrando nella disponibilità della parte riferire la sua domanda ad un solo dei gradi di giudizio, optando per quello nell'ambito del quale si sia prodotta una protrazione oltre il limite della ragionevolezza (Cass. n. 23506/2008 e conformi Cass. n. 14786 e 15974/2013), vigendo il principio della unitarietà del procedimento, che impone che la durata del giudizio presupposto vada riguardata nel suo complesso e non limitatamente alla singola fase processuale che si sia protratta oltre il rispettivo "standard" di ragionevolezza (Cass. n. 1520/2019) determinando la durata complessiva sommando il tempo effettivo trascorso per la sua definizione (Cass. n. 21194/2022) considerato che, dal deposito del ricorso in primo grado, in data
10.09.2014, alla pubblicazione della sentenza finale, il 10.04.2024, trascorsero anni 9 e mesi 7, da cui vanno detratti: 2 mesi per un rinvio chiesto dall'istante il 22.6.2015 e 5 mesi (dal 1.10.2012 al 30.03.2021) ex art.2 co.
2-quater l. 89/01 per le more della proposizione dell'impugnazione, sì che la durata ragionevole dei due gradi di giudizio, pari ad anni 5, risulta in concreto superata nella misura di 4 anni;
che, tenuto conto dell'esito totalmente negativo nel merito del giudizio presupposto e degli interessi in gioco stimasi liquidare per danno non patrimoniale ex art.
2-bis co. 1° nel testo vigente dall'1.1.2016 la complessiva somma di € 1.600,00, già ridotta di un terzo ex art. 2 bis. comma 1-ter) oltre a interessi e a spese legali;
INGIUNGE al l'immediato pagamento a Controparte_1 Parte_1
della complessiva somma di € 1.600.00 (milleseicento/00) oltre
[...]
a interessi dalla data del deposito del ricorso e a spese legali, che distrae in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario e liquida in complessivi €. 235,00 per compenso e €. 27,00 per spese, oltre a IVA, C.A.P. e rimborso forfettario del 15 %. Autorizza in mancanza la provvisoria esecuzione.
Si comunichi immediatamente mediante PEC al difensore della ricorrente, il quale entro il termine di cui all'art. 5 l. 89/01 dovrà
1 notificare ricorso introduttivo e presente decreto al obbligato CP_1 (che potrà proporre opposizione nel termine dell'art.
5-bis l. 89/01), o in alternativa potrà proporre opposizione al decreto ai sensi e nel termine dell'art.
5-ter l. 89/01. In caso di sua definitività, il presente decreto sarà comunicato dalla
Cancelleria al Procuratore della Corte dei Conti sezione Puglia e ai titolari dell'azione disciplinare. Così deciso in Bari il 24/02/2025. Il Giudice Ausiliario
Avv. Luigi Carmine CHIARELLI
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