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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/12/2025, n. 2156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2156 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 492/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Anna Primavera Presidente
- MI OZ Consigliere relatore
- Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 492/2022, promossa
DA
con sede a Milano, via Valtellina Parte_1
15/17, P. Iva in persona del procuratore speciale Dott. P.IVA_1 Parte_2
, in virtù dei poteri allo stesso conferiti giusta procura speciale autenticata
[...] dal Notaio del 31.07.2019 Rep. 141140 - Racc. 35697, non in pro- Persona_1 prio ma nella qualità di mandataria con rappresentanza diParte_3 con sede in Roma, Viale Piemonte n. 38, P. Iva rappresentata, assistita P.IVA_2
e difesa, giusta procura alle liti allegata telematicamente dall'Avv. Luciana Cipolla
(C.F. – P.E.C. - FAX C.F._1 Email_1
02/48011624), unitamente e disgiuntamente all'Avv. Marco Pesenti (C.F.
[...]
, P.E.C. fax 0557472286) ed elet- C.F._2 Email_2 tivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Silvia Fersino, sito in Firenze (FI), Viale
Giuseppe Mazzini, n. 19.
APPELLANTE
CONTRO
1 (C.F. ), residente in [...] C.F._3
Spedaletto n. 25, rappresentata e difesa nel primo grado del giudizio dall'Avv. Michele
Sorgente (PEC: ed elettivamente domici- Email_3 liata presso il suo studio sito in Bari (BA), alla Via Luigi Luzzatti n. 15.
APPELLATA CONTUMACE
E
(C.F. , residente in [...]a Ripoli Controparte_2 C.F._4
(FI), via Spedaletto n. 25, rappresentato e difeso nel primo grado del giudizio dall'Avv.
OM CA (PEC: ed elettivamente domiciliato presso il Email_4 suo studio sito in Castellaneta (TA), alla Via Giuseppe Garibaldi n. 6.
APPELLATO CONTUMACE
E
con sede in Piazza Salimbeni Controparte_3
n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, numero di iscrizione al Regi- stro delle Imprese di Arezzo-Siena e codice fiscale n. (PEC P.IVA_3
t).Email_5
APPELLATA CONTUMACE
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n.2250/2021 del Tribunale di Firenze, pubblicata il 09/09/2021.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, in riforma della sen- tenza n. 2250/2021 del Tribunale di Firenze, così giudicare: Nel merito: - in via princi- pale: previo accertamento che è successore a titolo particolare ai Parte_3 sensi dell'art. 111, terzo comma, c.p.c. di nella titolarità del credito Controparte_4 azionato in via esecutiva, rigettare le domande formulate dai signori e CP_1 con l'opposizione all'esecuzione in quanto infondate in fatto ed in di- Controparte_2 ritto per le ragioni esposte in narrativa;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle avverse pretese, ricalcolare ed accertare co- munque gli importi che risultassero dovuti in relazione al contratto di mutuo fondiario de quo;
In ogni caso Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giu- dizio, oltre rimborso forfetario”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
1. e proponevano innanzi al Tribunale di Pisa oppo- CP_1 Controparte_2 sizione all'esecuzione promossa da con l'atto di Controparte_3
2 pignoramento immobiliare notificato in data 16.6.2017, contestando il diritto del credi- tore pignorante di agire in via esecutiva in forza del titolo costituito dal mutuo fondiario stipulato dalle parti in data 18/9/2006 (dalla quale mutuataria/datrice di ipoteca e CP_1 dal quale terzo datore di ipoteca/fideiussore), a rogito del notaio di CP_2 Per_2
Firenze n.101302 di repertorio e n.19072 di raccolta, dell'importo di € 200.000,00, e chiedendo la sospensione dell'esecuzione.
All'esito della fase sommaria, il GE respingeva la richiesta di sospensione (prov- vedimento poi confermato dal tribunale di Pisa in sede di reclamo ex art.624 cpc) e fis- sava termine per introdurre il giudizio di merito dinanzi al giudice competente (tribuna- le di Firenze).
Con atto di citazione ritualmente notificato, e intro- CP_1 Controparte_2 ducevano davanti al Tribunale di Firenze il giudizio di merito, insistendo:
(a) nella richiesta di accertamento della dichiarazione di inefficacia della risolu- zione del contratto di mutuo fondiario de quo sull'assunto che essa provenisse da sog- getto (cessionario del credito) a ciò non legittimato;
(b) nell'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Controparte_3
;
[...]
(c) nell'eccezione di superamento del tasso soglia usura. Cont All'esito del giudizio di primo grado, nella contumacia di e con l'intervento di
, non in proprio ma quale mandataria di Controparte_5 Parte_3
nel frattempo divenuta cessionaria del credito, il Tribunale di Firenze ha accolto
[...] parzialmente l'opposizione: qualificato l'intervento di – cessionaria del Parte_3 credito già vantato da – quale intervento adesivo dipendente ai sensi dell'art. CP_4
105, co. II cpc, il tribunale ha respinto le doglianze circa l'assenza di legittimazione at- Cont tiva di nonché circa l'usurarietà del tasso d'interesse, ma ha accolto la richiesta di declaratoria d'inefficacia della risoluzione del contratto di mutuo, così motivando sul punto: «è pacifico tra le parti oggi in causa che il soggetto giuridico che avrebbe de- terminato la risoluzione di diritto del contratto di mutuo sarebbe stato la CP_6
quale cessionaria del credito cedutole dalla », come eviden-
[...] CP_4 ziato nella comunicazione del 23 Giugno 2016 inviata dalla in nome e CP_4 per conto di agli attori con la quale, «oltre a chiedere ai mutuatari Controparte_7 il pagamento immediato della somma di € 174.641,02, veniva evidenziato che
[...]
avvalendosi della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto, in data CP_7
15 Dicembre 2015 aveva provveduto alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.
3 1456 cc». Di conseguenza, secondo il primo giudice, «la cessionaria del credito, in quanto non succeduta nella posizione contrattuale della cedente non poteva CP_4 avvalersi del diritto potestativo di determinare la risoluzione del contratto azionando la clausola risolutiva espressa ivi prevista, proprio perché tale diritto potestativo spetta solo alla parte contrattuale e non al mero titolare della pretesa creditoria derivante dal contratto il cui diritto si connota dalla facoltà esclusiva di agire contro il debitore per ottenere l'adempimento di quanto oggetto di cessione».
2. Ha proposto tempestivo appello non in proprio Parte_1 ma nella qualità di mandataria di formulando i seguenti motivi di Parte_3 impugnazione.
1) Erroneità della sentenza impugnata in relazione all'applicazione dell'art. 105, secondo comma, c.p.c., con riferimento alla qualificazione della costituzione di
[...]
e per essa;
Parte_3 Controparte_5
Secondo l'appellante il Tribunale ha errato nel qualificare la costituzione della cessionaria quale “intervento adesivo dipendente” ai sensi Parte_3 dell'art. 105, secondo comma, c.p.c., essendo essa esponente un successore a titolo particolare nel diritto controverso, come tale intervenuto in giudizio ai sensi dell'art. 111, terzo comma, c.p.c.
2) Erroneità della sentenza impugnata in relazione alla ritenuta inefficacia della risoluzione del contratto di mutuo fondiario.
L'appellante contesta poi la sentenza di primo grado nella misura in cui il Tribu- nale di Firenze ha ritenuto che quale cessionaria del credito, non Controparte_7 avrebbe potuto avvalersi del diritto potestativo di determinare la risoluzione del con- tratto, in quanto non succeduta nella posizione contrattuale della cedente
[...]
. Controparte_3
Tale conclusione, a parere dell'appellante, è erronea sotto più profili.
In primo luogo, l'appellante osserva che, nel caso di mutuo fondiario già intera- mente erogato, il contratto ha esaurito la sua funzione causale con la consegna della somma mutuata, residuando unicamente un rapporto obbligatorio di credito e debito.
Ne consegue che il fascio di diritti contrattuali a tutela del credito, ivi compresa la fa- coltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, è trasmissibile unitamente al credi- to stesso.
In secondo luogo, parte appellante rileva come la successiva riacquisizione del credito da parte di e la notifica dell'atto di precetto ai debitori costituiscono CP_4
4 manifestazione implicita di volontà risolutiva, idonea a determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
In ogni caso, anche in assenza di risoluzione, la avrebbe comunque diritto CP_4 ad agire esecutivamente per il recupero delle rate scadute, degli interessi maturati e degli accessori, come previsto dall'art. 7 del capitolato contrattuale e dall'art. 40 TUB.
3. Regolarmente citati in appello, , e CP_1 Controparte_2 CP_4 non si sono costituiti in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia all'esito
[...] dell'udienza cartolare del 11.11.2025, con ordinanza in data 13-11-2025, con cui la causa è stata rimessa al collegio per la decisione (rito ante Cartabia), con riduzione a venti giorni del termine per il deposito della comparsa conclusionale.
Motivi della decisione
4. Il due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente.
E' corretto che il tribunale di Firenze ha errato nel qualificare l'intervento di
[...]
cessionaria del credito originariamente vantato da Parte_3 [...]
quale intervento effettuato ex art. 105, comma 2, c.p.c., trat- Controparte_3 tandosi, invece, di intervento ex art.111 cpc, fatto dal successore a titolo particolare nel diritto controverso che assume nel processo una posizione coincidente con quella del suo dante causa. Da tale errata qualificazione non è scaturito tuttavia alcun pregiu- dizio in concreto per l'appellante. Cont Per il resto, va premesso che originaria parte stipulante del contratto di mu- tuo fondiario sopra indicato, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei propri crediti, cedette nel 2009 il credito nascente dal predetto contratto a Controparte_8
(salvo poi successivamente riacquistarlo nel 2016 e infine cederlo di nuovo a
[...]
– fatti, questi, pacifici in causa), restando, tuttavia, in forza della Parte_3 stessa operazione de qua, legittimata ad agire in nome e per conto della cessionaria per le attività di gestione e recupero del credito (v. comunicazione di cessione pubbli- cata in G.U., ove è scritto “L'Acquirente ha conferito incarico a BMPS ai sensi della Leg- ge sulla Cartolarizzazione affinche' per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a BMPS ogni somma dovuta in rela- zione ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori istruzioni che potranno essere comunicate ai debitori Cont ceduti”). In tale qualità comunicò ai mutuatari in data 23.6.2016 che CP_9 aveva risolto il contratto di mutuo in data 15.12.2015.
[...] CP_6
5 Secondo il giudice di primo grado, essendo pacifico tra le parti in causa “che il soggetto giuridico che avrebbe determinato la risoluzione di diritto del contratto di mu- tuo sarebbe stato quale cessionaria del credito cedutole dalla Controparte_10
, risulta evidente la fondatezza dell'opposizione all'esecuzione, posto CP_4 che “la cessionaria del credito, in quanto non succeduta nella posizione contrattuale della cedente non p[uò] avvalersi del diritto potestativo di determinare la ri- CP_4 soluzione del contratto azionando la clausola risolutiva espressa ivi prevista, proprio perché tale diritto potestativo spetta solo alla parte contrattuale e non al mero titolare della pretesa creditoria derivante dal contratto il cui diritto si connota dalla facoltà esclusiva di agire contro il debitore per ottenere l'adempimento di quanto oggetto di cessione”.
Il secondo motivo d'appello, che investe tale capo della decisione, è fondato e merita accoglimento.
Corretto il rilievo del primo giudice, secondo il quale la cessione del credito non comporta – al contrario della cessione del contratto – la possibilità di esercitare tutti i diritti derivanti dal contratto, ma solo quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto,
è altrettanto vero che di esso non ne è fatta corretta applicazione nel caso di specie, perché il cessionario del credito nascente dal mutuo fondiario, proprio al fine di ottene- re l'adempimento del credito oggetto di cessione, può avvalersi, per il caso in cui il mu- tuatario non restituisca le rate di rimborso del mutuo e al fine di rendere immediata- mente esigibile il proprio credito alla restituzione, dei relativi rimedi contrattuali, tra cui la clausola risolutiva espressa e la clausola di decadenza dal beneficio del termine.
Né è conferma (indiretta) la disposizione contenuta nell'art.4, co.4 ter della legge
130/1999 che, sia pure con riferimento al caso della cessione di crediti derivanti da aperture di credito in qualunque forma o da altre forme di concessione di credito con modalità rotative, anche regolate in conto corrente (fattispecie in cui il credito al rim- borso non è cristallizzato al momento della cessione), stabilisce espressamente che “il diritto di rendere esigibile il credito ceduto è esercitato dalla società cessionaria in con- formità alle previsioni del relativo contratto o, in mancanza, con un preavviso non infe- riore a quindici giorni”.
Se tanto vale per le concessioni di credito con modalità rotative, a maggior ragio- ne nel caso del mutuo fondiario (ove il credito al rimborso è già cristallizzato al mo- mento della cessione, ferme le scadenze rateali del piano di ammortamento) il cessio-
6 nario può avvalersi dei rimedi contrattuali necessari a rimediare all'inadempimento dell'altra parte e a rendere attuale l'obbligo di rimborso della somma mutuata.
D'altro canto, Cass. civ. 9479/2024 ha precisato che la previsione del comma 1 dell'art. 1263 c.c., secondo cui il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privi- legi e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", va intesa nel senso che nell'oggetto della cessione è ricompresa la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto incluso nell'oggetto della cessione il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta in una transazione conclusa dal creditore cedente con la debitrice, trattandosi non di un diritto autonomo ma di un'utilità ineren- te all'esercizio del credito).
Ciò detto in via generale, deve osservarsi che nel caso di specie l'art. 7 delle con- dizioni contrattuali prevede che “il mancato pagamento delle rate del mutuo - o di par- te di esse - produrrà la immediata decadenza dal beneficio del termine della Parte mu- tuataria e la Banca mutuante avrà il diritto di agire in via esecutiva, decorsi i termini di cui all'art 40 del D.Lgs.
1.9.93 n.385 […]. Il ritardato pagamento delle rate del mutuo, con le modalità di cui all'art. 40 del citato T.U. o l'inadempimento ad ogni altro diverso obbligo previsto a carico della Parte mutuataria dal contratto e dal presente capitolato
o dipendente da altre operazioni di mutuo in corso con la stessa Banca mutuante e ga- rantite ipotecariamente sugli stessi immobili darà diritto alla Banca mutuante di ritene- re risolto il contratto di mutuo, con conseguente decadenza della Parte mutuataria dal beneficio del termine, per cui la medesima potrà agire in via esecutiva nel con- CP_4 fronti della Parte mutuataria con le modalità di cui al precedente comma.”
È evidente come, nel caso di specie, il diritto a risolvere il contratto, così come il diritto ad invocare la decadenza dal beneficio del termine, derivi dalle clausole sopra riportate.
Tale diritto potestativo, in quanto funzionale alla realizzazione del credito ceduto, poteva essere esercitato dal cessionario e, pertanto, l'appello è fondato e merita acco- glimento.
Sotto altro profilo, pure evidenziato dall'appellante, va anche considerato che, come sopra anticipato, quando sono stati notificati gli atti di precetto (in data
30.5.2017) e di pignoramento (in data 16.6.2017) era divenuta di nuovo ti- CP_4
7 tolare del credito per averlo riacquistato in data 21/10/2016 dalla cessionaria
[...]
. CP_8
Ne consegue che la notificazione di tali atti equivaleva, in ogni caso, a manifesta- zione di volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa da parte della stessa banca che aveva stipulato il contratto di mutuo fondiario. E ciò è conforme al consoli- dato orientamento della Corte di Cassazione (fra tante, Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
10400 del 17/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 14195 del 05/05/2022; Sez. 2, Ordinanza
n. 13621 del 19/05/2021; Sez. 3, Sentenza n. 9275 del 04/05/2005; Sez. 3, Sentenza
n. 167 del 05/01/2005; Sez. 1, Sentenza n. 7178 del 16/05/2002; Sez. 1, Sentenza n.
5436 del 17/05/1995; Sez. 1, Sentenza n. 4911 del 05/05/1995; Sez 2, Sentenza n.
2129 del 05/05/1978; Sez. 3, Sentenza n. 2143 del 23/05/1977), secondo il quale il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento di
contro
- parte, sancito dalla clausola risolutiva espressa, può essere esercitato «se la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel contratto dichiara di volersene avvalere, con manifestazione volontaria recettizia che, in assenza di espressa previsione formale, può essere resa in ogni modo idoneo, anche implicito, purché inequivocabile, ed in par- ticolare può essere contenuta anche in un atto giudiziale, senza che ne sia in tal caso necessaria la preventiva formulazione in via stragiudiziale».
7. In conclusione l'appello è fondato e merita accoglimento.
In riforma dell'impugnata sentenza deve, quindi, rigettarsi l'opposizione all'esecuzione.
Nei rapporti tra l'appellante, da un lato, e gli appellati, e CP_1 CP_11
dall'altro lato, le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza. Nulla
[...] Cont per spese nei rapporti con dante causa dell'appellante.
Avuto riguardo al valore della causa, pari al credito azionato dalla Banca pigno- rante (€ 174.641,01), in applicazione del DM 55/14 e ss. mod., le spese per il primo grado possono liquidarsi in € 8.433,00 (fase di studio € 2.552,00; fase introduttiva del giudizio € 1.628,00; fase istruttoria non tenuta;
fase decisionale € 4.253,00) e per il presente giudizio di appello in € 9.991,00 (fase di studio € 2.977,00, fase introduttiva del giudizio € 1.911,00, fase istruttoria non tenuta, fase decisionale € 5.103,00), oltre
15% spese generali, esborsi, IVA e CPA, se dovuti, come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
8 - accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, respinge l'opposizione all'esecuzione proposta da e CP_1 Controparte_2
- condanna e in solido fra loro, a pagare le spese CP_1 Controparte_2 di lite a favore dell'appellante, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in euro 8.433,00 per compenso professionale e, quanto al giudizio di appello, in euro 9.991,00 per compenso professionale ed euro 777,00 per spese vive, il tutto oltre al rimborso delle spese generali (15%) e degli accessori fiscali e previdenziali (se dovuti).
Così deciso nella camera di consiglio del 5-12-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
MI OZ
Il Presidente
Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazio- ni.
Sentenza scritta con la collaborazione del M.O.T. dott. Andrea Ghiro.
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Anna Primavera Presidente
- MI OZ Consigliere relatore
- Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 492/2022, promossa
DA
con sede a Milano, via Valtellina Parte_1
15/17, P. Iva in persona del procuratore speciale Dott. P.IVA_1 Parte_2
, in virtù dei poteri allo stesso conferiti giusta procura speciale autenticata
[...] dal Notaio del 31.07.2019 Rep. 141140 - Racc. 35697, non in pro- Persona_1 prio ma nella qualità di mandataria con rappresentanza diParte_3 con sede in Roma, Viale Piemonte n. 38, P. Iva rappresentata, assistita P.IVA_2
e difesa, giusta procura alle liti allegata telematicamente dall'Avv. Luciana Cipolla
(C.F. – P.E.C. - FAX C.F._1 Email_1
02/48011624), unitamente e disgiuntamente all'Avv. Marco Pesenti (C.F.
[...]
, P.E.C. fax 0557472286) ed elet- C.F._2 Email_2 tivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Silvia Fersino, sito in Firenze (FI), Viale
Giuseppe Mazzini, n. 19.
APPELLANTE
CONTRO
1 (C.F. ), residente in [...] C.F._3
Spedaletto n. 25, rappresentata e difesa nel primo grado del giudizio dall'Avv. Michele
Sorgente (PEC: ed elettivamente domici- Email_3 liata presso il suo studio sito in Bari (BA), alla Via Luigi Luzzatti n. 15.
APPELLATA CONTUMACE
E
(C.F. , residente in [...]a Ripoli Controparte_2 C.F._4
(FI), via Spedaletto n. 25, rappresentato e difeso nel primo grado del giudizio dall'Avv.
OM CA (PEC: ed elettivamente domiciliato presso il Email_4 suo studio sito in Castellaneta (TA), alla Via Giuseppe Garibaldi n. 6.
APPELLATO CONTUMACE
E
con sede in Piazza Salimbeni Controparte_3
n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, numero di iscrizione al Regi- stro delle Imprese di Arezzo-Siena e codice fiscale n. (PEC P.IVA_3
t).Email_5
APPELLATA CONTUMACE
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n.2250/2021 del Tribunale di Firenze, pubblicata il 09/09/2021.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, in riforma della sen- tenza n. 2250/2021 del Tribunale di Firenze, così giudicare: Nel merito: - in via princi- pale: previo accertamento che è successore a titolo particolare ai Parte_3 sensi dell'art. 111, terzo comma, c.p.c. di nella titolarità del credito Controparte_4 azionato in via esecutiva, rigettare le domande formulate dai signori e CP_1 con l'opposizione all'esecuzione in quanto infondate in fatto ed in di- Controparte_2 ritto per le ragioni esposte in narrativa;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle avverse pretese, ricalcolare ed accertare co- munque gli importi che risultassero dovuti in relazione al contratto di mutuo fondiario de quo;
In ogni caso Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giu- dizio, oltre rimborso forfetario”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
1. e proponevano innanzi al Tribunale di Pisa oppo- CP_1 Controparte_2 sizione all'esecuzione promossa da con l'atto di Controparte_3
2 pignoramento immobiliare notificato in data 16.6.2017, contestando il diritto del credi- tore pignorante di agire in via esecutiva in forza del titolo costituito dal mutuo fondiario stipulato dalle parti in data 18/9/2006 (dalla quale mutuataria/datrice di ipoteca e CP_1 dal quale terzo datore di ipoteca/fideiussore), a rogito del notaio di CP_2 Per_2
Firenze n.101302 di repertorio e n.19072 di raccolta, dell'importo di € 200.000,00, e chiedendo la sospensione dell'esecuzione.
All'esito della fase sommaria, il GE respingeva la richiesta di sospensione (prov- vedimento poi confermato dal tribunale di Pisa in sede di reclamo ex art.624 cpc) e fis- sava termine per introdurre il giudizio di merito dinanzi al giudice competente (tribuna- le di Firenze).
Con atto di citazione ritualmente notificato, e intro- CP_1 Controparte_2 ducevano davanti al Tribunale di Firenze il giudizio di merito, insistendo:
(a) nella richiesta di accertamento della dichiarazione di inefficacia della risolu- zione del contratto di mutuo fondiario de quo sull'assunto che essa provenisse da sog- getto (cessionario del credito) a ciò non legittimato;
(b) nell'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Controparte_3
;
[...]
(c) nell'eccezione di superamento del tasso soglia usura. Cont All'esito del giudizio di primo grado, nella contumacia di e con l'intervento di
, non in proprio ma quale mandataria di Controparte_5 Parte_3
nel frattempo divenuta cessionaria del credito, il Tribunale di Firenze ha accolto
[...] parzialmente l'opposizione: qualificato l'intervento di – cessionaria del Parte_3 credito già vantato da – quale intervento adesivo dipendente ai sensi dell'art. CP_4
105, co. II cpc, il tribunale ha respinto le doglianze circa l'assenza di legittimazione at- Cont tiva di nonché circa l'usurarietà del tasso d'interesse, ma ha accolto la richiesta di declaratoria d'inefficacia della risoluzione del contratto di mutuo, così motivando sul punto: «è pacifico tra le parti oggi in causa che il soggetto giuridico che avrebbe de- terminato la risoluzione di diritto del contratto di mutuo sarebbe stato la CP_6
quale cessionaria del credito cedutole dalla », come eviden-
[...] CP_4 ziato nella comunicazione del 23 Giugno 2016 inviata dalla in nome e CP_4 per conto di agli attori con la quale, «oltre a chiedere ai mutuatari Controparte_7 il pagamento immediato della somma di € 174.641,02, veniva evidenziato che
[...]
avvalendosi della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto, in data CP_7
15 Dicembre 2015 aveva provveduto alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.
3 1456 cc». Di conseguenza, secondo il primo giudice, «la cessionaria del credito, in quanto non succeduta nella posizione contrattuale della cedente non poteva CP_4 avvalersi del diritto potestativo di determinare la risoluzione del contratto azionando la clausola risolutiva espressa ivi prevista, proprio perché tale diritto potestativo spetta solo alla parte contrattuale e non al mero titolare della pretesa creditoria derivante dal contratto il cui diritto si connota dalla facoltà esclusiva di agire contro il debitore per ottenere l'adempimento di quanto oggetto di cessione».
2. Ha proposto tempestivo appello non in proprio Parte_1 ma nella qualità di mandataria di formulando i seguenti motivi di Parte_3 impugnazione.
1) Erroneità della sentenza impugnata in relazione all'applicazione dell'art. 105, secondo comma, c.p.c., con riferimento alla qualificazione della costituzione di
[...]
e per essa;
Parte_3 Controparte_5
Secondo l'appellante il Tribunale ha errato nel qualificare la costituzione della cessionaria quale “intervento adesivo dipendente” ai sensi Parte_3 dell'art. 105, secondo comma, c.p.c., essendo essa esponente un successore a titolo particolare nel diritto controverso, come tale intervenuto in giudizio ai sensi dell'art. 111, terzo comma, c.p.c.
2) Erroneità della sentenza impugnata in relazione alla ritenuta inefficacia della risoluzione del contratto di mutuo fondiario.
L'appellante contesta poi la sentenza di primo grado nella misura in cui il Tribu- nale di Firenze ha ritenuto che quale cessionaria del credito, non Controparte_7 avrebbe potuto avvalersi del diritto potestativo di determinare la risoluzione del con- tratto, in quanto non succeduta nella posizione contrattuale della cedente
[...]
. Controparte_3
Tale conclusione, a parere dell'appellante, è erronea sotto più profili.
In primo luogo, l'appellante osserva che, nel caso di mutuo fondiario già intera- mente erogato, il contratto ha esaurito la sua funzione causale con la consegna della somma mutuata, residuando unicamente un rapporto obbligatorio di credito e debito.
Ne consegue che il fascio di diritti contrattuali a tutela del credito, ivi compresa la fa- coltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, è trasmissibile unitamente al credi- to stesso.
In secondo luogo, parte appellante rileva come la successiva riacquisizione del credito da parte di e la notifica dell'atto di precetto ai debitori costituiscono CP_4
4 manifestazione implicita di volontà risolutiva, idonea a determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
In ogni caso, anche in assenza di risoluzione, la avrebbe comunque diritto CP_4 ad agire esecutivamente per il recupero delle rate scadute, degli interessi maturati e degli accessori, come previsto dall'art. 7 del capitolato contrattuale e dall'art. 40 TUB.
3. Regolarmente citati in appello, , e CP_1 Controparte_2 CP_4 non si sono costituiti in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia all'esito
[...] dell'udienza cartolare del 11.11.2025, con ordinanza in data 13-11-2025, con cui la causa è stata rimessa al collegio per la decisione (rito ante Cartabia), con riduzione a venti giorni del termine per il deposito della comparsa conclusionale.
Motivi della decisione
4. Il due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente.
E' corretto che il tribunale di Firenze ha errato nel qualificare l'intervento di
[...]
cessionaria del credito originariamente vantato da Parte_3 [...]
quale intervento effettuato ex art. 105, comma 2, c.p.c., trat- Controparte_3 tandosi, invece, di intervento ex art.111 cpc, fatto dal successore a titolo particolare nel diritto controverso che assume nel processo una posizione coincidente con quella del suo dante causa. Da tale errata qualificazione non è scaturito tuttavia alcun pregiu- dizio in concreto per l'appellante. Cont Per il resto, va premesso che originaria parte stipulante del contratto di mu- tuo fondiario sopra indicato, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei propri crediti, cedette nel 2009 il credito nascente dal predetto contratto a Controparte_8
(salvo poi successivamente riacquistarlo nel 2016 e infine cederlo di nuovo a
[...]
– fatti, questi, pacifici in causa), restando, tuttavia, in forza della Parte_3 stessa operazione de qua, legittimata ad agire in nome e per conto della cessionaria per le attività di gestione e recupero del credito (v. comunicazione di cessione pubbli- cata in G.U., ove è scritto “L'Acquirente ha conferito incarico a BMPS ai sensi della Leg- ge sulla Cartolarizzazione affinche' per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a BMPS ogni somma dovuta in rela- zione ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori istruzioni che potranno essere comunicate ai debitori Cont ceduti”). In tale qualità comunicò ai mutuatari in data 23.6.2016 che CP_9 aveva risolto il contratto di mutuo in data 15.12.2015.
[...] CP_6
5 Secondo il giudice di primo grado, essendo pacifico tra le parti in causa “che il soggetto giuridico che avrebbe determinato la risoluzione di diritto del contratto di mu- tuo sarebbe stato quale cessionaria del credito cedutole dalla Controparte_10
, risulta evidente la fondatezza dell'opposizione all'esecuzione, posto CP_4 che “la cessionaria del credito, in quanto non succeduta nella posizione contrattuale della cedente non p[uò] avvalersi del diritto potestativo di determinare la ri- CP_4 soluzione del contratto azionando la clausola risolutiva espressa ivi prevista, proprio perché tale diritto potestativo spetta solo alla parte contrattuale e non al mero titolare della pretesa creditoria derivante dal contratto il cui diritto si connota dalla facoltà esclusiva di agire contro il debitore per ottenere l'adempimento di quanto oggetto di cessione”.
Il secondo motivo d'appello, che investe tale capo della decisione, è fondato e merita accoglimento.
Corretto il rilievo del primo giudice, secondo il quale la cessione del credito non comporta – al contrario della cessione del contratto – la possibilità di esercitare tutti i diritti derivanti dal contratto, ma solo quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto,
è altrettanto vero che di esso non ne è fatta corretta applicazione nel caso di specie, perché il cessionario del credito nascente dal mutuo fondiario, proprio al fine di ottene- re l'adempimento del credito oggetto di cessione, può avvalersi, per il caso in cui il mu- tuatario non restituisca le rate di rimborso del mutuo e al fine di rendere immediata- mente esigibile il proprio credito alla restituzione, dei relativi rimedi contrattuali, tra cui la clausola risolutiva espressa e la clausola di decadenza dal beneficio del termine.
Né è conferma (indiretta) la disposizione contenuta nell'art.4, co.4 ter della legge
130/1999 che, sia pure con riferimento al caso della cessione di crediti derivanti da aperture di credito in qualunque forma o da altre forme di concessione di credito con modalità rotative, anche regolate in conto corrente (fattispecie in cui il credito al rim- borso non è cristallizzato al momento della cessione), stabilisce espressamente che “il diritto di rendere esigibile il credito ceduto è esercitato dalla società cessionaria in con- formità alle previsioni del relativo contratto o, in mancanza, con un preavviso non infe- riore a quindici giorni”.
Se tanto vale per le concessioni di credito con modalità rotative, a maggior ragio- ne nel caso del mutuo fondiario (ove il credito al rimborso è già cristallizzato al mo- mento della cessione, ferme le scadenze rateali del piano di ammortamento) il cessio-
6 nario può avvalersi dei rimedi contrattuali necessari a rimediare all'inadempimento dell'altra parte e a rendere attuale l'obbligo di rimborso della somma mutuata.
D'altro canto, Cass. civ. 9479/2024 ha precisato che la previsione del comma 1 dell'art. 1263 c.c., secondo cui il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privi- legi e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", va intesa nel senso che nell'oggetto della cessione è ricompresa la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto incluso nell'oggetto della cessione il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta in una transazione conclusa dal creditore cedente con la debitrice, trattandosi non di un diritto autonomo ma di un'utilità ineren- te all'esercizio del credito).
Ciò detto in via generale, deve osservarsi che nel caso di specie l'art. 7 delle con- dizioni contrattuali prevede che “il mancato pagamento delle rate del mutuo - o di par- te di esse - produrrà la immediata decadenza dal beneficio del termine della Parte mu- tuataria e la Banca mutuante avrà il diritto di agire in via esecutiva, decorsi i termini di cui all'art 40 del D.Lgs.
1.9.93 n.385 […]. Il ritardato pagamento delle rate del mutuo, con le modalità di cui all'art. 40 del citato T.U. o l'inadempimento ad ogni altro diverso obbligo previsto a carico della Parte mutuataria dal contratto e dal presente capitolato
o dipendente da altre operazioni di mutuo in corso con la stessa Banca mutuante e ga- rantite ipotecariamente sugli stessi immobili darà diritto alla Banca mutuante di ritene- re risolto il contratto di mutuo, con conseguente decadenza della Parte mutuataria dal beneficio del termine, per cui la medesima potrà agire in via esecutiva nel con- CP_4 fronti della Parte mutuataria con le modalità di cui al precedente comma.”
È evidente come, nel caso di specie, il diritto a risolvere il contratto, così come il diritto ad invocare la decadenza dal beneficio del termine, derivi dalle clausole sopra riportate.
Tale diritto potestativo, in quanto funzionale alla realizzazione del credito ceduto, poteva essere esercitato dal cessionario e, pertanto, l'appello è fondato e merita acco- glimento.
Sotto altro profilo, pure evidenziato dall'appellante, va anche considerato che, come sopra anticipato, quando sono stati notificati gli atti di precetto (in data
30.5.2017) e di pignoramento (in data 16.6.2017) era divenuta di nuovo ti- CP_4
7 tolare del credito per averlo riacquistato in data 21/10/2016 dalla cessionaria
[...]
. CP_8
Ne consegue che la notificazione di tali atti equivaleva, in ogni caso, a manifesta- zione di volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa da parte della stessa banca che aveva stipulato il contratto di mutuo fondiario. E ciò è conforme al consoli- dato orientamento della Corte di Cassazione (fra tante, Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
10400 del 17/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 14195 del 05/05/2022; Sez. 2, Ordinanza
n. 13621 del 19/05/2021; Sez. 3, Sentenza n. 9275 del 04/05/2005; Sez. 3, Sentenza
n. 167 del 05/01/2005; Sez. 1, Sentenza n. 7178 del 16/05/2002; Sez. 1, Sentenza n.
5436 del 17/05/1995; Sez. 1, Sentenza n. 4911 del 05/05/1995; Sez 2, Sentenza n.
2129 del 05/05/1978; Sez. 3, Sentenza n. 2143 del 23/05/1977), secondo il quale il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento di
contro
- parte, sancito dalla clausola risolutiva espressa, può essere esercitato «se la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel contratto dichiara di volersene avvalere, con manifestazione volontaria recettizia che, in assenza di espressa previsione formale, può essere resa in ogni modo idoneo, anche implicito, purché inequivocabile, ed in par- ticolare può essere contenuta anche in un atto giudiziale, senza che ne sia in tal caso necessaria la preventiva formulazione in via stragiudiziale».
7. In conclusione l'appello è fondato e merita accoglimento.
In riforma dell'impugnata sentenza deve, quindi, rigettarsi l'opposizione all'esecuzione.
Nei rapporti tra l'appellante, da un lato, e gli appellati, e CP_1 CP_11
dall'altro lato, le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza. Nulla
[...] Cont per spese nei rapporti con dante causa dell'appellante.
Avuto riguardo al valore della causa, pari al credito azionato dalla Banca pigno- rante (€ 174.641,01), in applicazione del DM 55/14 e ss. mod., le spese per il primo grado possono liquidarsi in € 8.433,00 (fase di studio € 2.552,00; fase introduttiva del giudizio € 1.628,00; fase istruttoria non tenuta;
fase decisionale € 4.253,00) e per il presente giudizio di appello in € 9.991,00 (fase di studio € 2.977,00, fase introduttiva del giudizio € 1.911,00, fase istruttoria non tenuta, fase decisionale € 5.103,00), oltre
15% spese generali, esborsi, IVA e CPA, se dovuti, come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
8 - accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, respinge l'opposizione all'esecuzione proposta da e CP_1 Controparte_2
- condanna e in solido fra loro, a pagare le spese CP_1 Controparte_2 di lite a favore dell'appellante, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in euro 8.433,00 per compenso professionale e, quanto al giudizio di appello, in euro 9.991,00 per compenso professionale ed euro 777,00 per spese vive, il tutto oltre al rimborso delle spese generali (15%) e degli accessori fiscali e previdenziali (se dovuti).
Così deciso nella camera di consiglio del 5-12-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
MI OZ
Il Presidente
Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazio- ni.
Sentenza scritta con la collaborazione del M.O.T. dott. Andrea Ghiro.
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