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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/04/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 102 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto
DA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, parte rappresentata e difesa dall'avv. DI GIOIA GIORGIA, C.F._1 come da procura in atti;
e
, nata a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2 ifesa dall'avv. PARLATO PAOLO, come
ricorrenti
NONCHÉ
P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di separazione coniugale consensuale.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni indicate in ricorso, per come integrate con note ex art.127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., Parte_1 CP_1 anche da loro sottoscritto, in data 15/01/2025, hanno proposto domanda di separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in data 13/09/2013, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Casalnuovo di Napoli (NA) (al N. 64,
Parte II, Serie A, Anno 2013). Hanno dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Premesso che dal matrimonio non sono nati figli, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla separazione consensuale. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stato richiesto al Pubblico Ministero il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c. (comunicazione del 17/03/2025). La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, sussistendo le condizioni di legge.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto l'omologa delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente;
2) I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e nulla è dovuto a titolo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
3) Il signor si obbliga a consentire alla SI , lo Parte_1 CP_1 smontaggio ed il trasporto della cucina che arredava la casa familiare (così identificata:
Cucina 4 mt lineari compresa dei seguenti elettrodomestici: Forno Hotpoint CP_2
Ariston, Piano Cottura, Frigorifero da incasso) tramite terzi estranei alla stretta cerchia familiare degli ex coniugi, che saranno delegati all'uopo dalla . CP_1 4) spese legali compensate.” Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologa della separazione. Il pieno accordo delle parti in ordine alla separazione alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 102 /2025, così provvede:
1. Dichiara la separazione dei coniugi;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Casalnuovo di Napoli (NA) (al N.
64, Parte II, Serie A, Anno 2013) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Casalnuovo di Napoli (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 28/03/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice