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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/09/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 846/2024 RGA, avverso la sentenza n. 1161/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. n.2049/2022, resa in data 17/09/2024 e pubblicata in data 18/10/2024, notificata in data 22/11/2024; avente ad oggetto: licenziamento individuale per giusta causa;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 18/9/2025; promossa da:
(C.F.: , con sede in Imola (BO), Via Parte_1 P.IVA_1
P. Togliatti 93, in persona del Presidente e legale rappresentante , Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Casini, Giovanni Morpurgo, dall'Avv.
Franco Toffoletto, dal Prof. Avv. Raffaele De Luca Tamajo, presso il cui studio, sito in Via Rovello n. 12 a Milano, è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
- appellante contro
pag. 1 di 14 (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Prof. Sandro Mainardi, presso il cui studio - sito in Bologna, Piazza Galileo, 4 - è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti in atti;
- appellata;
posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 18/9/2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, – premettendo di essere, dal 2015 dipendente della Controparte_1 società ” (operante nel settore degli infissi dal 2014) in forza Controparte_2 di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (inquadramento area direttiva 3- Quadri, “CCNL Legno arredamento industria”) con mansioni di
“Responsabile Amministrazione, Finanza, Controllo e Personale” - adiva il
Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, evocando in giudizio la detta società, per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatole in data 8 aprile 20221, chiedendo:
- in via principale, previo accertamento e declaratoria di illegittimità del licenziamento impugnato e dichiarato risolto, ex art. 3 comma 1 D.lgs. 23/2015, il rapporto di lavoro con decorrenza dalla data del licenziamento, condannarsi la società convenuta:
- al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a trentasei mensilità dell'ultima retribuzione mensile utile al calcolo del TFR (indicata in €
6.173,89 lordi), o nella diversa misura, tra sei e trentasei mensilità, ritenuta di giustizia, oltre accessori;
- al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso pari ad euro 19.946,43 lordi, oltre accessori;
- in via subordinata, nel caso di ritenuta riqualificazione del licenziamento come intimato per giustificato motivo soggettivo, instava per la condanna della convenuta
pag. 2 di 14 al pagamento della sola indennità sostitutiva del preavviso (come sopra indicata), il tutto col favore delle spese.
Si costituiva ritualmente la società convenuta chiedendo il rigetto delle avverse pretese con il riconoscimento delle spese di lite, evidenziando la legittimità dell'intimato licenziamento stante la ricorrenza della giusta causa in ragione della grave insubordinazione della dipendente, tale da avere creato forti disagi all'interno dell'azienda; in particolare in punto di fatto, poneva l'accento - con specifico richiamo alla documentazione in atti - sulla sussistenza dei comportamenti imputati alla lavoratrice in sede di contestazione disciplinare, ossia l'avere gravemente inadempiuto ai propri doveri, segnatamente per aver travalicato la propria funzione, essendosi apertamente opposta all'esecuzione di quella che doveva ritenersi legittima richiesta del Presidente del Consiglio di amministrazione di procedere alla pubblicazione, sul sito aziendale, del nuovo organigramma (adottato stante la necessità di procedere alla riorganizzazione dell'azienda), ritenendosi ingiustificata la ragione esposta dalla lavoratrice a fondamento di tale condotta (invero non contestata ma ricondotta al fatto determinante di non essere stata coinvolta nella discussione circa la predisposizione e l'adozione dell'organigramma oggetto di richiesta di pubblicazione, con riferimento specifico alla “RECEPTION” che risultava – secondo la lavoratrice – erronea in quanto inserita nella sua area).
Il Giudice di I grado, valorizzando l'istruttoria orale assunta nel corso del giudizio, riteneva provata la tesi sostenuta dalla – secondo cui il suo mancato CP_1 coinvolgimento nella modifica dell'organigramma aziendale ne aveva provocato la legittima opposizione alla pubblicazione sul sito aziendale e che, comunque, tale omissione non aveva creato danni o disagi significativi all'azienda.
Tanto accertato, il Giudice di prime cure dichiarava l'illegittimità del licenziamento contestato alla lavoratrice e dichiarava risolto ex art. 3, comma 1, D.lgs. n. 23/15 il rapporto di lavoro, con effetto dalla data del licenziamento, condannando la società al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a quattordici mensilità dell'ultima retribuzione mensile, nonché dell'indennità sostitutiva del preavviso nella misura richiesta dalla ricorrente, oltre alla rifusione delle spese legali.
pag. 3 di 14 Con atto di appello tempestivamente depositato, la società soccombente interponeva gravame avverso la sentenza di cui in epigrafe, formulando due articolati motivi di appello che possono, in sintesi, riassumersi nella dedotta erroneità della sentenza in punto di valutazione del compendio probatorio stante l'omessa indagine dei documenti prodotti da parte resistente, peraltro non contestati dalla ricorrente dott.ssa segnatamente, si censura l'operato del Giudice per CP_1 avere limitato la sua indagine e fondato la sua decisione solo sulle dichiarazioni dei testi – peraltro non adeguatamente valutate – giungendo in questo modo alla erronea conclusione circa la mancata prova di circostanze invero pacifiche - e, comunque, risultanti dai documenti prodotti ritualmente - sulla questione centrale della asserita
“mancata discussione dell'organigramma con riferimento alla reception”; si deduce, peraltro, l'erroneità della valutazione giudiziale circa l'inesistenza di conseguenze della omessa pubblicazione dell'organigramma.
L'appellante, pertanto, ribadendo la giusta causa del licenziamento, chiedeva – in riforma della sentenza – il rigetto delle domande svolte dalla lavoratrice in I grado;
cionondimeno, in via subordinata, nella denegata ipotesi di acclarata carenza di giusta causa, chiedeva di valutarsi la sussistenza del giustificato motivo soggettivo, chiedendo comunque il riconoscimento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva ritualmente la parte appellata che, nel ribadire la tesi sostenuta in I grado così come avallata dal giudice alla luce delle prove orali, instava per il rigetto integrale dell'appello, con favore delle spese.
La Corte ritiene – in base agli atti e documenti già agli atti - che l'appello sia fondato, ritenendo la sussistenza della giusta causa a sostegno del licenziamento oggetto della presente vertenza – per le ragioni appresso indicate, esposte con riguardo ai motivi di appello da valutarsi congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi.
Occorre premettere, in punto di fatto, che il presente giudizio di appello trae origine da un procedimento disciplinare avviato dalla società ” (così Pt_1 indicata per brevità espositiva) nei confronti della Dott.ssa Controparte_1
pag. 4 di 14 Responsabile Amministrazione, Finanza, Controllo e Personale, conclusosi con il licenziamento per giusta causa in data 8 aprile 2022.
La vicenda si inquadra nel contesto di una riorganizzazione aziendale disposta ad inizio 2022 (resasi necessaria per le difficoltà mostrate dalla società sin dall'anno precedente), all'esito della quale la gestione della Reception aziendale veniva collocata nell'Area diretta dalla Dott.ssa (cfr. doc.
7 - Organigramma ante CP_1 riorganizzazione e doc. 13bis - Organigramma 03.03.2022). Tale riorganizzazione coincideva temporalmente con l'ingresso del nuovo Direttore Generale Ing. in sostituzione dell'Ing. (cfr. doc. 20 - Persona_1 Persona_2
Convocazione prima riunione gruppo di direzione e doc. 21 - email 09 febbraio
2022).
Più nello specifico, per comprendere il contesto aziendale in cui è maturata la vicenda, occorre porre in rilievo come la avesse mostrato difficoltà a CP_1 relazionarsi con il nuovo DG ing. (“Temporary Manager” assunto per Per_1 superare il momento di difficoltà dell'azienda e procedere ad una riorganizzazione in ottica funzionale) già al momento del suo ingresso in azienda, da gennaio 20222.
Emerge, significativamente, come fosse stata l'unica (tra i responsabili) ad avere richiesto un aumento di retribuzione per la partecipazione a quello che lei considerava un comitato direttivo tra tutti i responsabili di funzione ma che altro non era se non una mera riunione indetta dal Per_1
Quanto poi all'aspetto centrale della vicenda, ossia all' organigramma3 predisposto dall'ing. emerge che in data 28.1.2022 veniva sottoposto all'attenzione Per_1 dell'organo amministrativo della società; la pur non essendo presente alla CP_1 riunione, riceveva tutto il materiale esposto in quella sede inviatole dal D.G. uscente
Bellina - e quindi anche la bozza di organigramma in questione (come emerge pacificamente dai docc. 8 e 8 bis già prodotto dalla società in I grado e non oggetto di contestazione specifica da parte della difesa della lavoratrice): ella, cionondimeno, limitava la sua doglianza al fatto di non essere stata coinvolta nella
pag. 5 di 14 predisposizione della modifica dell'organigramma (appunto) senza, però, nulla opporre di specifico quanto al contenuto della bozza di modifica.
Il successivo mese - segnatamente il 28 febbraio 2022 - il detto organigramma veniva deliberato in sede di riunione del C.d.A.: in quel contesto, alla discussione del punto all'ordine del giorno di interesse - “Definizione del nuovo organigramma
(business map)” (doc 9 di parte resistente del fascicolo primo grado) – era presente anche la dott.ssa che, con riguardo a tale argomento, non sollevava alcuna CP_1 contestazione od osservazione.
Da quanto esposto sulla base della documentazione come sopra richiamata, emerge pertanto che, fin dalla bozza del 28 gennaio 2022 dell'organigramma posto a conoscenza della sotto la funzione del “Personale” veniva inserita la CP_1
“RECEPTION” e li rimaneva in tutte le successive versioni del documento da tempo in possesso della la quale nulla osservava né dopo avere ricevuto il materiale CP_1 esposto alla riunione del 28.1 né nulla rilevava in sede di riunione del C.d.A. del
28.2, conclusasi con l'approvazione del detto organigramma, salvo poi opporsi strenuamente alla pubblicazione del documento in questione ritenendo errato l'inserimento della “Reception” nella sua area.
E' poi emerso - quanto alla scansione dei fatti che hanno connotato la vicenda – che, in data 9.3.2022, l'ing. – alla luce delle previsioni di cui al Regolamento Per_1 interno aziendale4 - disponeva l'affissione dell'organigramma approvato in bacheca;
pressocché contestualmente - su sollecito del Presidente - scriveva a Tes_1
– che era stata delegata dalla stessa ad operare sul sistema
[...] CP_1 informatico ND24 ed alla gestione del programma delle comunicazioni interne ai dipendenti – dicendole di procedere alla comunicazione dell'organigramma tramite il detto sistema (cfr. doc.13 prodotto dalla società resistente in I primo grado), richiesta che veniva confermata con messaggio dal Presidente (cfr. doc.14 parte resistente del fascicolo I grado).
A questo punto – dato del tutto pacifico - anziché procedere, come Testimone_1 da direttiva ricevuta dal Presidente, si rivolgeva alla temendo conseguenze CP_1 relative al proprio ruolo;
ciò in quanto dalla lettura del nuovo organigramma aveva
pag. 6 di 14 rilevato che il suo nome era stato inserito nella casella insieme ai colleghi della
“RECEPTION”. Invero ella travisava l'interpretazione grafica del documento ma cionondimeno, presa dalla preoccupazione di subire modifiche non gradite al proprio ruolo, come detto si rivolgeva alla la quale, anziché rispondere CP_1 alla di procedere alla pubblicazione come da direttive del Presidente e del Tes_1
D.R. quali figure apicali dell'azienda e spiegarle il significato del nuovo organigramma, le diceva di non procedere alla pubblicazione dell'organigramma, affermando che non era stata coinvolta nella modifica.
Peraltro, la non solo dava ferme disposizioni alla di non procedere CP_1 Tes_1 con la diffusione dell'organigramma già deliberato dal C.d.A., ma lo stesso 9 marzo alle ore 11.47, sulla piattaforma ND24, inviava una mail al Presidente e ai due
Direttori in affiancamento, in cui affermava di avere “rilevato un errore nel posizionamento della gestione reception e di chiederne la rettifica” (cfr. doc.15, parte resistente, fascicolo I grado); alle 14.40 del medesimo giorno, inviava un'ulteriore mail al Presidente e, per conoscenza, sempre anche ai Direttori in affiancamento, confermando di aver impartito a la disposizione di Testimone_1 non procedere alla pubblicazione in aperto contrasto con la direttiva data la mattina stessa dal medesimo Presidente, pretendendo la già richiesta rettifica.
Analogamente, la mattina del giorno successivo, alle ore 8.52 - intendendo in tal modo mantenere ferma la posizione assunta avverso le posizioni apicali dell' - inviava a tutti i colleghi Responsabili di funzione e per conoscenza al Pt_3
Presidente, una mail in cui ribadiva l'assunto errore – ossia che per sbaglio era stata collocata la “RECEPTION” sotto la funzione “HR” – e nuovamente ne pretendeva la rettifica (cfr. doc.18 parte resistente del fascicolo di I grado).
E' peraltro da porre in rilievo - ancorché ciò non abbia valenza dirimente ai fini dalla valutazione circa la legittimità del licenziamento per giusta causa come di seguito motivato – come la mancata pubblicazione sulla piattaforma del nuovo organigramma avesse determinato immediate disfunzioni all'attività aziendale: a titolo esemplificativo è emerso come i dipendenti, pur avendo formulato legittime richieste di ferie per il tramite del sistema informatico, non avessero ottenuto alcuna risposta dai propri referenti gerarchici, in quanto – stante la mancata pubblicazione
pag. 7 di 14 dell'organigramma – risultavano inviate ai responsabili previsti dall'organigramma precedente.
È peraltro emerso dal compendio probatorio come nei giorni successivi - almeno sino al 18 Marzo – fosse seguita una intensa interlocuzione scritta tra la dirigenza e la sempre sullo stesso argomento, nel cui contesto la CP_1 CP_1 assumeva comportamenti oppositivi e pretenziosi, in linea con quanto già manifestato nei giorni precedenti.
Altro fatto significativo accadeva il 21 marzo 2022, dopo una riunione afferente alla mappatura delle attività sulla base dell'organigramma deliberato: in particolare la si recava dal collega che aveva partecipato alla CP_1 CP_3 riunione, manifestandogli – ancora una volta con toni accesi - la sua ferma contrarietà all'organigramma; la situazione aveva a tal punto disorientato il che questi scriveva al suo Responsabile – - nei termini che CP_4 Tes_2 seguono: “Sinceramente sapendo che la direzione non è nella stessa lunghezza
d'onda e la responsabile amministrativa ogni volta che succede qualcosa che a lei non va bene, sbraiti nei corridoi o altro a me inizia a destabilizzare un pochetto. Se ha problemi al di fuori dei reali problemi aziendali, secondo me, dovrebbe parlarne in altre sedi”: in tal modo, il comprovava le modalità arroganti e CP_4 destabilizzanti adottate dalla all'interno dell'azienda in caso di contrarietà CP_1 rispetto alle proprie convinzioni, comportamento da calarsi nel caso specifico in cui la manifestava la ferma ed irragionevole opposizione alla pubblicazione CP_1 dell'organigramma.
A fronte del reiterato comportamento insubordinato come sora esposto posto in essere dalla in 30.3.2022 le veniva consegnata lettera di contestazione di CP_1 indebito disciplinare, cui seguiva – ricevute le giustificazioni della stessa - il licenziamento per giusta causa in data 8.4.2022.
Ebbene, da quanto sopra esposto - contrariamente a quanto ritenuto dal primo
Giudice - dall'esame del compendio probatorio, è emerso con chiarezza come la fosse pienamente a conoscenza delle modifiche organizzative di cui CP_1 all'organigramma aziendale e, cionondimeno, non avesse sollevato alcuna osservazione, salvo poi opporsi strenuamente ed ingiustificatamente alla sua
pag. 8 di 14 pubblicazione con condotta da qualificarsi senz'altro in termini di intenzionale – se non pervicace – insubordinazione.
Ed invero, la documentazione agli atti (come già richiamata in precedenza) - erroneamente non valorizzata dal giudice di prime cure - dimostra inequivocabilmente che l'organigramma era stato regolarmente discusso e approvato, rispettivamente, nei C.d.A. del 28 gennaio e del 28 febbraio 2022; emerge, infatti, che la era stata resa edotta dall'organigramma pur non CP_1 avendo partecipato alla prima riunione e che, quanto alla seconda riunione – in cui si era pervenuti all'approvazione dell'organigramma nella sua versione definitiva –
l'appellata vi aveva partecipato attivamente senza sollevare alcuna obiezione con riguardo specifico alla bozza di organigramma, poi effettivamente deliberata.
V'è peraltro da porre in rilievo, in accoglimento - anche con riguardo a tale aspetto valutativo - delle censure mosse da parte appellante alla gravata sentenza, che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di I grado, anche l''istruttoria testimoniale è risultata, invero, confermativa che le modifiche organizzative erano state ampiamente discusse nelle sedi competenti senza alcuna osservazione da parte della CP_1
In particolare, sul punto specifico l'Ing. – della cui attendibilità Persona_1 non è dato dubitare - ha dichiarato che la "Era presente al CDA del 28-2- CP_1
2022 e, in quella sede come alla riunione di direzione del 3-3-2022, non ha sollevato obiezioni. E in tutte le varie versioni la Reception era già allocata così come nell'ultima versione, senza modifiche". Tale deposizione si salda con la testimonianza del Dott. (DG uscente) che confermava la regolare Persona_2 discussione dell'organigramma negli organi societari, nonché con quella resa dalla teste Dott.ssa (Presidente del Collegio Sindacale) la quale Testimone_3 confermava che "i verbali venivano scritti in modo dettagliato e sicuramente avranno indicato l'oggetto della discussione", così attestando la correttezza delle procedure deliberative.
Si perviene pertanto a ritenere che la motivazione del primo Giudice risulta contraddittoria laddove afferma che la era "a conoscenza delle modifiche CP_1 all'organigramma aziendale" ma "non specificatamente di quelle relative alla
pag. 9 di 14 Reception", giacché tale distinzione non ha trovato alcun supporto probatorio negli atti né nelle dichiarazioni testimoniali raccolte che, piuttosto, depongono per la piena conoscenza dell'organigramma già dalla sua bozza e sino alla sua definita approvazione.
In altri termini, si ritiene fondato l'assunto dell'appellante secondo cui il
Giudice di primo grado ha omesso di valutare i documenti prodotti in primo grado dalla società, documenti la cui valorizzazione hanno consentito di pervenire alla conclusione opposta rispetto a quella dedotta dalla lavoratrice ed avallata dal
Giudice di prime cure;
è, infatti, risultato acclarato che le modifiche all'organigramma proposte dal Direttore Generale uscente - ivi inclusa l'allocazione della “Reception” nella casella “Personale” - erano state messe a conoscenza della e ciò – lo si ribadisce – già dalla predisposizione della bozza (riunione del CP_1
28.1.2022) e comunque in sede di formale approvazione da parte del C.d.a. al quale era presente anche la il 28 febbraio 2022 (cfr. nuovamente doc. 8 – 8 bis – 9 CP_1
– 13 già prodotti dalla società in I grado in allegato alla memoria di costituzione).
Ciononostante, non solo l'appellata non effettuava alcuna osservazione scritta od anche solo verbale sull'organigramma in via d'approvazione, ma neppure chiedeva chiarimenti, salvo poi adottare il comportamento stigmatizzato della contestazione disciplinare ossia impedire - in data 9.3.2022 - alla di pubblicare Tes_1
l'organigramma nonostante l'ordine del Presidente e del Direttore Generale;
inoltre,
a tale comportamento – che perdurava per giorni – seguivano condotte pubbliche all'interno dell'azienda di pieno e aperto dissenso rispetto alla scelta aziendale espresso con toni arroganti, con l'evidente intento di delegittimare gli organi preposti al governo dell'azienda e la nuova organizzazione stessa, che avevano – invece, dal canto proprio - del tutto legittimamente chiesto di rendere pubblico un atto validamente assunto dal C.d.A. inerente un aspetto aziendale centrale.
Alla luce di quanto esposto deve ritenersi, pertanto, che nel caso di specie ricorra la giusta causa a fondamento della legittimità del licenziamento, in ragione dell'acclarata grave disobbedienza posta in essere pervicacemente dalla lavoratrice, comportamento che non solo ha integrato la previsione disciplinare del CCNL industria legno arredamento che prevede il licenziamento per giusta senza (art. 98
pag. 10 di 14 bis)5, ma avuto incidenza tale - quanto al rapporto di lavoro ed a prescindere dall'effettivo danno in concreto cagionato all'azienda – da aver compromesso irrimediabilmente il vincolo fiduciario posto alla base del rapporto, così legittimando la sanzione disciplinare massima applicata nel caso di specie dal datore di lavoro.
Più specificamente, la condotta posta in essere dalla integra gli estremi CP_1 dell'insubordinazione ai superiori, configurando una grave violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro subordinato, integrato in particolare dal pervicace rifiuto di dare esecuzione all'organigramma regolarmente deliberato dal Consiglio di amministrazione;
condotta colpevole integrante manifesta e intenzionale violazione del dovere di obbedienza di cui all'art. 2104 c.c., dovendosi osservare che la decisione unilaterale di sospendere la pubblicazione del documento sul sistema
ND24 - impedendo di fatto la sua operatività - esulava dalle competenze attribuite alla dipendente e si configura, palesemente, come arbitraria sostituzione alle determinazioni dell'organo amministrativo.
Peraltro, la gravità della condotta risulta amplificata dal ruolo apicale ricoperto dalla quale Responsabile di Area, che comporta specifici doveri di lealtà e CP_1 collaborazione verso l'azienda; ed infatti, come emerso dalle testimonianze, la partecipava regolarmente ai C.d.A. e alle assemblee soci, rivestendo una CP_1 posizione di particolare fiducia che rendeva maggiormente censurabile il comportamento di aperta contestazione delle deliberazioni societarie.
Tutte le considerazioni esposte circa la sussistenza sia fattuale che giuridica dell'addebito, consentono di ritenere, al contempo, integrata nel caso di specie l'ipotesi di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c. ed infondata ogni doglianza attorea
pag. 11 di 14 in ordine alla natura sproporzionata della reazione disciplinare datoriale;
ed infatti il reiterato comportamento insubordinato serbato dall'appellata si pone in frontale contrapposizione non solo con i basilari doveri di lealtà e correttezza che devono informare l'agire di ogni parte contrattuale, ma anche con le mansioni ed il ruolo concretamente disimpegnate dalla ricorrente, sì da aver reciso CP_1 irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
In tale ottica valutativa si osserva che l'entità del danno eventualmente cagionato dalla lavoratrice non assume valenza dirimente. Tale ultima considerazione è in linea con quanto efficacemente chiarito dalla Suprema Corte
(cfr. ex multis Cass., 18.6.2024, n. 23318): “[…] ha trascurato di considerare il costante indirizzo secondo il quale, in tema di licenziamento disciplinare, è irrilevante, ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, l'assenza o la speciale tenuità del danno subito dal datore di lavoro, elementi da soli affatto sufficienti ad escludere la lesione del vincolo fiduciario, perché ciò che rileva è la ripercussione sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del dipendente rispetto agli obblighi assunti (ex plurimis, nel corso degli anni, Cass. n. 8568 del 2000; Cass. n. 5434 del 2003; Cass.
n. 16260 del 2004; Cass. n. 16864 del 2006; Cass. n. 19684 del 2014; Cass. n.
13168 del 2015; Cass. n. 8816 del 2017; Cass. n. 5542 del 2020);
[…] pertanto, la mancanza di effettive conseguenze pregiudizievoli, in danno del datore o di terzi, ovvero l'assenza di concreti vantaggi, a favore del lavoratore o di terzi, così come l'eventuale comportamento successivo volto ad elidere gli effetti dannosi dell'atto contestato, non valgono, di per sé, ad escludere l'inadempimento
e, quindi, la rilevanza disciplinare del fatto, potendo piuttosto concorrere, unitamente ad ogni altro fattore oggettivo e soggettivo palesato dal caso concreto, nella complessa valutazione giudiziale circa l'idoneità della condotta a giustificare la massima sanzione disciplinare;
”.
Alla luce di quanto evidenziato si perviene a ritiene che il licenziamento oggetto di causa oltre che sorretto a giusta causa sia, altresì, proporzionato alla gravità dell'inadempimento, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità la
pag. 12 di 14 quale ha chiarito che costituisce giusta causa di licenziamento la condotta del dipendente che, per la sua gravità, non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 24947/2019). Invero, , come già esposto, nel caso di specie, la condotta di insubordinazione posta in essere dalla presenta caratteri di gravità tali da escludere qualsiasi possibilità di recupero CP_1 del rapporto fiduciario;
ed infatti il rifiuto reiterato sistematico di dare esecuzione alle determinazioni dell'organo amministrativo, accompagnato da modalità espressive inappropriate e lesive dell'autorità aziendale, ha compromesso irrimediabilmente la fiducia che deve caratterizzare il rapporto di lavoro, specialmente quando il dipendente riveste, come nel caso di specie, posizioni di responsabilità, rendendo quindi inadeguato il ricorso a sanzioni meramente conservative.
Tale valutazione si pone nel solco della costante giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di ribadire quanto segue: “In tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza” (Cfr. Cass., sez. lav., 01/07/2020, n. 13412; cfr. Cass. n.23318/2024 cit.; cfr. altresì, ancorché in diversa ipotesi Cass. sent. n. 11985 del 7.5.2025), situazione senz'altro ricorrente nel caso di specie alla luce di quanto sopra accertato,
a prescindere dalla concreta dannosità della condotta come già chiarito.
V'è peraltro da osservare, per completezza motivazionale, che erroneamente il primo Giudice, per ritenere illegittimo il licenziamento comminato alla lavoratrice, ha valorizzato la circostanza che la società avesse continuato a invitare la alle CP_1 riunioni degli organi societari come indicativa della mancata lesione del vincolo fiduciario;
l'erroneità di tale valutazione deriva dalla considerazione che si trattava di attività strumentali al regolare funzionamento aziendale in attesa della definizione
pag. 13 di 14 del procedimento disciplinare, come chiaramente emerge dalle convocazioni ai
C.d.A. del 29 marzo 2022 (documento n. 16 appellata) e all'assemblea del 31 marzo
2022 (documento n. 18 appellata); è doveroso inoltre aggiungere, sempre a fine di confutare le motivazioni del giudice di I grado, che - come emerso dalla testimonianza dell'Ing. - i ringraziamenti pubblici rivolti alla Per_2 CP_1 nell'assemblea del 31 marzo 2022 si inquadravano nel contesto del saluto di commiato del Direttore uscente e non possono essere certo interpretati come forma di superamento del conflitto disciplinare.
Ebbene, alla luce di quanto sopra esposto, si perviene all'integrale accoglimento dell'appello, cui seguono le statuizioni di cui al dispositivo.
Si precisa che, stante la mancata formulazione di specifica domanda, con la presente pronuncia nulla si dispone quanto alla restituzione di eventuali somme corrisposte dalla società appellante alla ex lavoratrice in esecuzione della decisione di I grado, riformata in tale sede.
Cionondimeno, si ritiene di pervenire all'integrale compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c. di entrambi i gradi di giudizio, valorizzandosi la complessità ricostruttiva e la controvertibilità del quadro fattuale oggetto della controversia al fine di ritenere sussistenti i presupposti della norma di riferimento così come innovata, da ultimo, con sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1161/2024 del Tribunale di Bologna resa in data
17/9/2024 e pubblicata il giorno 18/10/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. accoglie l'appello ed, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande svolte da parte ricorrente in I grado;
2. dispone la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Bologna, 18/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Alessandra Martinelli Dott. Marcella Angelini
pag. 14 di 14
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc.
8 - Contestazione disciplinare;
doc. 10 - Lettera di licenziamento. 2 Cfr. in tal senso doc. 5, 6 e 7 fascicolo I grado della società appellante. 3 Organigramma che – come emerso pacificamente dagli atti - non è un mansionario, bensì una sorta di
“fotografia” - in orizzontale - delle funzioni di staff e - in verticale - delle funzioni operative;
per tale ragione tutti i dipendenti in staff afferenti alla medesima funzione erano stati inseriti cumulativamente nel riquadro di riferimento, senza distinzione di mansione. 4 Cfr. doc. 12 di parte resistente del fascicolo primo grado, all'art. 2 del regolamento. 5 Cfr. art. 98/BIS CCNL di riferimento prodotto in causa (con enfasi di chi scrive): “Licenziamento per mancanze. Fermo restando l'ambito di applicazione delle procedure previste dalla legge, il licenziamento - con immediata sospensione cautelare del rapporto di lavoro - può" essere inflitto a titolo esemplificativo e non esaustivo commetta le seguenti infrazioni, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ma non esaustiva ricadono sotto questo provvedimento per giusta causa e quindi con la perdita dell'indennità di preavviso, le seguenti infrazioni: a) insubordinazione ai superiori;
[…]”
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 846/2024 RGA, avverso la sentenza n. 1161/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. n.2049/2022, resa in data 17/09/2024 e pubblicata in data 18/10/2024, notificata in data 22/11/2024; avente ad oggetto: licenziamento individuale per giusta causa;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 18/9/2025; promossa da:
(C.F.: , con sede in Imola (BO), Via Parte_1 P.IVA_1
P. Togliatti 93, in persona del Presidente e legale rappresentante , Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Casini, Giovanni Morpurgo, dall'Avv.
Franco Toffoletto, dal Prof. Avv. Raffaele De Luca Tamajo, presso il cui studio, sito in Via Rovello n. 12 a Milano, è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
- appellante contro
pag. 1 di 14 (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Prof. Sandro Mainardi, presso il cui studio - sito in Bologna, Piazza Galileo, 4 - è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti in atti;
- appellata;
posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 18/9/2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, – premettendo di essere, dal 2015 dipendente della Controparte_1 società ” (operante nel settore degli infissi dal 2014) in forza Controparte_2 di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (inquadramento area direttiva 3- Quadri, “CCNL Legno arredamento industria”) con mansioni di
“Responsabile Amministrazione, Finanza, Controllo e Personale” - adiva il
Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, evocando in giudizio la detta società, per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatole in data 8 aprile 20221, chiedendo:
- in via principale, previo accertamento e declaratoria di illegittimità del licenziamento impugnato e dichiarato risolto, ex art. 3 comma 1 D.lgs. 23/2015, il rapporto di lavoro con decorrenza dalla data del licenziamento, condannarsi la società convenuta:
- al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a trentasei mensilità dell'ultima retribuzione mensile utile al calcolo del TFR (indicata in €
6.173,89 lordi), o nella diversa misura, tra sei e trentasei mensilità, ritenuta di giustizia, oltre accessori;
- al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso pari ad euro 19.946,43 lordi, oltre accessori;
- in via subordinata, nel caso di ritenuta riqualificazione del licenziamento come intimato per giustificato motivo soggettivo, instava per la condanna della convenuta
pag. 2 di 14 al pagamento della sola indennità sostitutiva del preavviso (come sopra indicata), il tutto col favore delle spese.
Si costituiva ritualmente la società convenuta chiedendo il rigetto delle avverse pretese con il riconoscimento delle spese di lite, evidenziando la legittimità dell'intimato licenziamento stante la ricorrenza della giusta causa in ragione della grave insubordinazione della dipendente, tale da avere creato forti disagi all'interno dell'azienda; in particolare in punto di fatto, poneva l'accento - con specifico richiamo alla documentazione in atti - sulla sussistenza dei comportamenti imputati alla lavoratrice in sede di contestazione disciplinare, ossia l'avere gravemente inadempiuto ai propri doveri, segnatamente per aver travalicato la propria funzione, essendosi apertamente opposta all'esecuzione di quella che doveva ritenersi legittima richiesta del Presidente del Consiglio di amministrazione di procedere alla pubblicazione, sul sito aziendale, del nuovo organigramma (adottato stante la necessità di procedere alla riorganizzazione dell'azienda), ritenendosi ingiustificata la ragione esposta dalla lavoratrice a fondamento di tale condotta (invero non contestata ma ricondotta al fatto determinante di non essere stata coinvolta nella discussione circa la predisposizione e l'adozione dell'organigramma oggetto di richiesta di pubblicazione, con riferimento specifico alla “RECEPTION” che risultava – secondo la lavoratrice – erronea in quanto inserita nella sua area).
Il Giudice di I grado, valorizzando l'istruttoria orale assunta nel corso del giudizio, riteneva provata la tesi sostenuta dalla – secondo cui il suo mancato CP_1 coinvolgimento nella modifica dell'organigramma aziendale ne aveva provocato la legittima opposizione alla pubblicazione sul sito aziendale e che, comunque, tale omissione non aveva creato danni o disagi significativi all'azienda.
Tanto accertato, il Giudice di prime cure dichiarava l'illegittimità del licenziamento contestato alla lavoratrice e dichiarava risolto ex art. 3, comma 1, D.lgs. n. 23/15 il rapporto di lavoro, con effetto dalla data del licenziamento, condannando la società al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a quattordici mensilità dell'ultima retribuzione mensile, nonché dell'indennità sostitutiva del preavviso nella misura richiesta dalla ricorrente, oltre alla rifusione delle spese legali.
pag. 3 di 14 Con atto di appello tempestivamente depositato, la società soccombente interponeva gravame avverso la sentenza di cui in epigrafe, formulando due articolati motivi di appello che possono, in sintesi, riassumersi nella dedotta erroneità della sentenza in punto di valutazione del compendio probatorio stante l'omessa indagine dei documenti prodotti da parte resistente, peraltro non contestati dalla ricorrente dott.ssa segnatamente, si censura l'operato del Giudice per CP_1 avere limitato la sua indagine e fondato la sua decisione solo sulle dichiarazioni dei testi – peraltro non adeguatamente valutate – giungendo in questo modo alla erronea conclusione circa la mancata prova di circostanze invero pacifiche - e, comunque, risultanti dai documenti prodotti ritualmente - sulla questione centrale della asserita
“mancata discussione dell'organigramma con riferimento alla reception”; si deduce, peraltro, l'erroneità della valutazione giudiziale circa l'inesistenza di conseguenze della omessa pubblicazione dell'organigramma.
L'appellante, pertanto, ribadendo la giusta causa del licenziamento, chiedeva – in riforma della sentenza – il rigetto delle domande svolte dalla lavoratrice in I grado;
cionondimeno, in via subordinata, nella denegata ipotesi di acclarata carenza di giusta causa, chiedeva di valutarsi la sussistenza del giustificato motivo soggettivo, chiedendo comunque il riconoscimento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva ritualmente la parte appellata che, nel ribadire la tesi sostenuta in I grado così come avallata dal giudice alla luce delle prove orali, instava per il rigetto integrale dell'appello, con favore delle spese.
La Corte ritiene – in base agli atti e documenti già agli atti - che l'appello sia fondato, ritenendo la sussistenza della giusta causa a sostegno del licenziamento oggetto della presente vertenza – per le ragioni appresso indicate, esposte con riguardo ai motivi di appello da valutarsi congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi.
Occorre premettere, in punto di fatto, che il presente giudizio di appello trae origine da un procedimento disciplinare avviato dalla società ” (così Pt_1 indicata per brevità espositiva) nei confronti della Dott.ssa Controparte_1
pag. 4 di 14 Responsabile Amministrazione, Finanza, Controllo e Personale, conclusosi con il licenziamento per giusta causa in data 8 aprile 2022.
La vicenda si inquadra nel contesto di una riorganizzazione aziendale disposta ad inizio 2022 (resasi necessaria per le difficoltà mostrate dalla società sin dall'anno precedente), all'esito della quale la gestione della Reception aziendale veniva collocata nell'Area diretta dalla Dott.ssa (cfr. doc.
7 - Organigramma ante CP_1 riorganizzazione e doc. 13bis - Organigramma 03.03.2022). Tale riorganizzazione coincideva temporalmente con l'ingresso del nuovo Direttore Generale Ing. in sostituzione dell'Ing. (cfr. doc. 20 - Persona_1 Persona_2
Convocazione prima riunione gruppo di direzione e doc. 21 - email 09 febbraio
2022).
Più nello specifico, per comprendere il contesto aziendale in cui è maturata la vicenda, occorre porre in rilievo come la avesse mostrato difficoltà a CP_1 relazionarsi con il nuovo DG ing. (“Temporary Manager” assunto per Per_1 superare il momento di difficoltà dell'azienda e procedere ad una riorganizzazione in ottica funzionale) già al momento del suo ingresso in azienda, da gennaio 20222.
Emerge, significativamente, come fosse stata l'unica (tra i responsabili) ad avere richiesto un aumento di retribuzione per la partecipazione a quello che lei considerava un comitato direttivo tra tutti i responsabili di funzione ma che altro non era se non una mera riunione indetta dal Per_1
Quanto poi all'aspetto centrale della vicenda, ossia all' organigramma3 predisposto dall'ing. emerge che in data 28.1.2022 veniva sottoposto all'attenzione Per_1 dell'organo amministrativo della società; la pur non essendo presente alla CP_1 riunione, riceveva tutto il materiale esposto in quella sede inviatole dal D.G. uscente
Bellina - e quindi anche la bozza di organigramma in questione (come emerge pacificamente dai docc. 8 e 8 bis già prodotto dalla società in I grado e non oggetto di contestazione specifica da parte della difesa della lavoratrice): ella, cionondimeno, limitava la sua doglianza al fatto di non essere stata coinvolta nella
pag. 5 di 14 predisposizione della modifica dell'organigramma (appunto) senza, però, nulla opporre di specifico quanto al contenuto della bozza di modifica.
Il successivo mese - segnatamente il 28 febbraio 2022 - il detto organigramma veniva deliberato in sede di riunione del C.d.A.: in quel contesto, alla discussione del punto all'ordine del giorno di interesse - “Definizione del nuovo organigramma
(business map)” (doc 9 di parte resistente del fascicolo primo grado) – era presente anche la dott.ssa che, con riguardo a tale argomento, non sollevava alcuna CP_1 contestazione od osservazione.
Da quanto esposto sulla base della documentazione come sopra richiamata, emerge pertanto che, fin dalla bozza del 28 gennaio 2022 dell'organigramma posto a conoscenza della sotto la funzione del “Personale” veniva inserita la CP_1
“RECEPTION” e li rimaneva in tutte le successive versioni del documento da tempo in possesso della la quale nulla osservava né dopo avere ricevuto il materiale CP_1 esposto alla riunione del 28.1 né nulla rilevava in sede di riunione del C.d.A. del
28.2, conclusasi con l'approvazione del detto organigramma, salvo poi opporsi strenuamente alla pubblicazione del documento in questione ritenendo errato l'inserimento della “Reception” nella sua area.
E' poi emerso - quanto alla scansione dei fatti che hanno connotato la vicenda – che, in data 9.3.2022, l'ing. – alla luce delle previsioni di cui al Regolamento Per_1 interno aziendale4 - disponeva l'affissione dell'organigramma approvato in bacheca;
pressocché contestualmente - su sollecito del Presidente - scriveva a Tes_1
– che era stata delegata dalla stessa ad operare sul sistema
[...] CP_1 informatico ND24 ed alla gestione del programma delle comunicazioni interne ai dipendenti – dicendole di procedere alla comunicazione dell'organigramma tramite il detto sistema (cfr. doc.13 prodotto dalla società resistente in I primo grado), richiesta che veniva confermata con messaggio dal Presidente (cfr. doc.14 parte resistente del fascicolo I grado).
A questo punto – dato del tutto pacifico - anziché procedere, come Testimone_1 da direttiva ricevuta dal Presidente, si rivolgeva alla temendo conseguenze CP_1 relative al proprio ruolo;
ciò in quanto dalla lettura del nuovo organigramma aveva
pag. 6 di 14 rilevato che il suo nome era stato inserito nella casella insieme ai colleghi della
“RECEPTION”. Invero ella travisava l'interpretazione grafica del documento ma cionondimeno, presa dalla preoccupazione di subire modifiche non gradite al proprio ruolo, come detto si rivolgeva alla la quale, anziché rispondere CP_1 alla di procedere alla pubblicazione come da direttive del Presidente e del Tes_1
D.R. quali figure apicali dell'azienda e spiegarle il significato del nuovo organigramma, le diceva di non procedere alla pubblicazione dell'organigramma, affermando che non era stata coinvolta nella modifica.
Peraltro, la non solo dava ferme disposizioni alla di non procedere CP_1 Tes_1 con la diffusione dell'organigramma già deliberato dal C.d.A., ma lo stesso 9 marzo alle ore 11.47, sulla piattaforma ND24, inviava una mail al Presidente e ai due
Direttori in affiancamento, in cui affermava di avere “rilevato un errore nel posizionamento della gestione reception e di chiederne la rettifica” (cfr. doc.15, parte resistente, fascicolo I grado); alle 14.40 del medesimo giorno, inviava un'ulteriore mail al Presidente e, per conoscenza, sempre anche ai Direttori in affiancamento, confermando di aver impartito a la disposizione di Testimone_1 non procedere alla pubblicazione in aperto contrasto con la direttiva data la mattina stessa dal medesimo Presidente, pretendendo la già richiesta rettifica.
Analogamente, la mattina del giorno successivo, alle ore 8.52 - intendendo in tal modo mantenere ferma la posizione assunta avverso le posizioni apicali dell' - inviava a tutti i colleghi Responsabili di funzione e per conoscenza al Pt_3
Presidente, una mail in cui ribadiva l'assunto errore – ossia che per sbaglio era stata collocata la “RECEPTION” sotto la funzione “HR” – e nuovamente ne pretendeva la rettifica (cfr. doc.18 parte resistente del fascicolo di I grado).
E' peraltro da porre in rilievo - ancorché ciò non abbia valenza dirimente ai fini dalla valutazione circa la legittimità del licenziamento per giusta causa come di seguito motivato – come la mancata pubblicazione sulla piattaforma del nuovo organigramma avesse determinato immediate disfunzioni all'attività aziendale: a titolo esemplificativo è emerso come i dipendenti, pur avendo formulato legittime richieste di ferie per il tramite del sistema informatico, non avessero ottenuto alcuna risposta dai propri referenti gerarchici, in quanto – stante la mancata pubblicazione
pag. 7 di 14 dell'organigramma – risultavano inviate ai responsabili previsti dall'organigramma precedente.
È peraltro emerso dal compendio probatorio come nei giorni successivi - almeno sino al 18 Marzo – fosse seguita una intensa interlocuzione scritta tra la dirigenza e la sempre sullo stesso argomento, nel cui contesto la CP_1 CP_1 assumeva comportamenti oppositivi e pretenziosi, in linea con quanto già manifestato nei giorni precedenti.
Altro fatto significativo accadeva il 21 marzo 2022, dopo una riunione afferente alla mappatura delle attività sulla base dell'organigramma deliberato: in particolare la si recava dal collega che aveva partecipato alla CP_1 CP_3 riunione, manifestandogli – ancora una volta con toni accesi - la sua ferma contrarietà all'organigramma; la situazione aveva a tal punto disorientato il che questi scriveva al suo Responsabile – - nei termini che CP_4 Tes_2 seguono: “Sinceramente sapendo che la direzione non è nella stessa lunghezza
d'onda e la responsabile amministrativa ogni volta che succede qualcosa che a lei non va bene, sbraiti nei corridoi o altro a me inizia a destabilizzare un pochetto. Se ha problemi al di fuori dei reali problemi aziendali, secondo me, dovrebbe parlarne in altre sedi”: in tal modo, il comprovava le modalità arroganti e CP_4 destabilizzanti adottate dalla all'interno dell'azienda in caso di contrarietà CP_1 rispetto alle proprie convinzioni, comportamento da calarsi nel caso specifico in cui la manifestava la ferma ed irragionevole opposizione alla pubblicazione CP_1 dell'organigramma.
A fronte del reiterato comportamento insubordinato come sora esposto posto in essere dalla in 30.3.2022 le veniva consegnata lettera di contestazione di CP_1 indebito disciplinare, cui seguiva – ricevute le giustificazioni della stessa - il licenziamento per giusta causa in data 8.4.2022.
Ebbene, da quanto sopra esposto - contrariamente a quanto ritenuto dal primo
Giudice - dall'esame del compendio probatorio, è emerso con chiarezza come la fosse pienamente a conoscenza delle modifiche organizzative di cui CP_1 all'organigramma aziendale e, cionondimeno, non avesse sollevato alcuna osservazione, salvo poi opporsi strenuamente ed ingiustificatamente alla sua
pag. 8 di 14 pubblicazione con condotta da qualificarsi senz'altro in termini di intenzionale – se non pervicace – insubordinazione.
Ed invero, la documentazione agli atti (come già richiamata in precedenza) - erroneamente non valorizzata dal giudice di prime cure - dimostra inequivocabilmente che l'organigramma era stato regolarmente discusso e approvato, rispettivamente, nei C.d.A. del 28 gennaio e del 28 febbraio 2022; emerge, infatti, che la era stata resa edotta dall'organigramma pur non CP_1 avendo partecipato alla prima riunione e che, quanto alla seconda riunione – in cui si era pervenuti all'approvazione dell'organigramma nella sua versione definitiva –
l'appellata vi aveva partecipato attivamente senza sollevare alcuna obiezione con riguardo specifico alla bozza di organigramma, poi effettivamente deliberata.
V'è peraltro da porre in rilievo, in accoglimento - anche con riguardo a tale aspetto valutativo - delle censure mosse da parte appellante alla gravata sentenza, che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di I grado, anche l''istruttoria testimoniale è risultata, invero, confermativa che le modifiche organizzative erano state ampiamente discusse nelle sedi competenti senza alcuna osservazione da parte della CP_1
In particolare, sul punto specifico l'Ing. – della cui attendibilità Persona_1 non è dato dubitare - ha dichiarato che la "Era presente al CDA del 28-2- CP_1
2022 e, in quella sede come alla riunione di direzione del 3-3-2022, non ha sollevato obiezioni. E in tutte le varie versioni la Reception era già allocata così come nell'ultima versione, senza modifiche". Tale deposizione si salda con la testimonianza del Dott. (DG uscente) che confermava la regolare Persona_2 discussione dell'organigramma negli organi societari, nonché con quella resa dalla teste Dott.ssa (Presidente del Collegio Sindacale) la quale Testimone_3 confermava che "i verbali venivano scritti in modo dettagliato e sicuramente avranno indicato l'oggetto della discussione", così attestando la correttezza delle procedure deliberative.
Si perviene pertanto a ritenere che la motivazione del primo Giudice risulta contraddittoria laddove afferma che la era "a conoscenza delle modifiche CP_1 all'organigramma aziendale" ma "non specificatamente di quelle relative alla
pag. 9 di 14 Reception", giacché tale distinzione non ha trovato alcun supporto probatorio negli atti né nelle dichiarazioni testimoniali raccolte che, piuttosto, depongono per la piena conoscenza dell'organigramma già dalla sua bozza e sino alla sua definita approvazione.
In altri termini, si ritiene fondato l'assunto dell'appellante secondo cui il
Giudice di primo grado ha omesso di valutare i documenti prodotti in primo grado dalla società, documenti la cui valorizzazione hanno consentito di pervenire alla conclusione opposta rispetto a quella dedotta dalla lavoratrice ed avallata dal
Giudice di prime cure;
è, infatti, risultato acclarato che le modifiche all'organigramma proposte dal Direttore Generale uscente - ivi inclusa l'allocazione della “Reception” nella casella “Personale” - erano state messe a conoscenza della e ciò – lo si ribadisce – già dalla predisposizione della bozza (riunione del CP_1
28.1.2022) e comunque in sede di formale approvazione da parte del C.d.a. al quale era presente anche la il 28 febbraio 2022 (cfr. nuovamente doc. 8 – 8 bis – 9 CP_1
– 13 già prodotti dalla società in I grado in allegato alla memoria di costituzione).
Ciononostante, non solo l'appellata non effettuava alcuna osservazione scritta od anche solo verbale sull'organigramma in via d'approvazione, ma neppure chiedeva chiarimenti, salvo poi adottare il comportamento stigmatizzato della contestazione disciplinare ossia impedire - in data 9.3.2022 - alla di pubblicare Tes_1
l'organigramma nonostante l'ordine del Presidente e del Direttore Generale;
inoltre,
a tale comportamento – che perdurava per giorni – seguivano condotte pubbliche all'interno dell'azienda di pieno e aperto dissenso rispetto alla scelta aziendale espresso con toni arroganti, con l'evidente intento di delegittimare gli organi preposti al governo dell'azienda e la nuova organizzazione stessa, che avevano – invece, dal canto proprio - del tutto legittimamente chiesto di rendere pubblico un atto validamente assunto dal C.d.A. inerente un aspetto aziendale centrale.
Alla luce di quanto esposto deve ritenersi, pertanto, che nel caso di specie ricorra la giusta causa a fondamento della legittimità del licenziamento, in ragione dell'acclarata grave disobbedienza posta in essere pervicacemente dalla lavoratrice, comportamento che non solo ha integrato la previsione disciplinare del CCNL industria legno arredamento che prevede il licenziamento per giusta senza (art. 98
pag. 10 di 14 bis)5, ma avuto incidenza tale - quanto al rapporto di lavoro ed a prescindere dall'effettivo danno in concreto cagionato all'azienda – da aver compromesso irrimediabilmente il vincolo fiduciario posto alla base del rapporto, così legittimando la sanzione disciplinare massima applicata nel caso di specie dal datore di lavoro.
Più specificamente, la condotta posta in essere dalla integra gli estremi CP_1 dell'insubordinazione ai superiori, configurando una grave violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro subordinato, integrato in particolare dal pervicace rifiuto di dare esecuzione all'organigramma regolarmente deliberato dal Consiglio di amministrazione;
condotta colpevole integrante manifesta e intenzionale violazione del dovere di obbedienza di cui all'art. 2104 c.c., dovendosi osservare che la decisione unilaterale di sospendere la pubblicazione del documento sul sistema
ND24 - impedendo di fatto la sua operatività - esulava dalle competenze attribuite alla dipendente e si configura, palesemente, come arbitraria sostituzione alle determinazioni dell'organo amministrativo.
Peraltro, la gravità della condotta risulta amplificata dal ruolo apicale ricoperto dalla quale Responsabile di Area, che comporta specifici doveri di lealtà e CP_1 collaborazione verso l'azienda; ed infatti, come emerso dalle testimonianze, la partecipava regolarmente ai C.d.A. e alle assemblee soci, rivestendo una CP_1 posizione di particolare fiducia che rendeva maggiormente censurabile il comportamento di aperta contestazione delle deliberazioni societarie.
Tutte le considerazioni esposte circa la sussistenza sia fattuale che giuridica dell'addebito, consentono di ritenere, al contempo, integrata nel caso di specie l'ipotesi di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c. ed infondata ogni doglianza attorea
pag. 11 di 14 in ordine alla natura sproporzionata della reazione disciplinare datoriale;
ed infatti il reiterato comportamento insubordinato serbato dall'appellata si pone in frontale contrapposizione non solo con i basilari doveri di lealtà e correttezza che devono informare l'agire di ogni parte contrattuale, ma anche con le mansioni ed il ruolo concretamente disimpegnate dalla ricorrente, sì da aver reciso CP_1 irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
In tale ottica valutativa si osserva che l'entità del danno eventualmente cagionato dalla lavoratrice non assume valenza dirimente. Tale ultima considerazione è in linea con quanto efficacemente chiarito dalla Suprema Corte
(cfr. ex multis Cass., 18.6.2024, n. 23318): “[…] ha trascurato di considerare il costante indirizzo secondo il quale, in tema di licenziamento disciplinare, è irrilevante, ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, l'assenza o la speciale tenuità del danno subito dal datore di lavoro, elementi da soli affatto sufficienti ad escludere la lesione del vincolo fiduciario, perché ciò che rileva è la ripercussione sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del dipendente rispetto agli obblighi assunti (ex plurimis, nel corso degli anni, Cass. n. 8568 del 2000; Cass. n. 5434 del 2003; Cass.
n. 16260 del 2004; Cass. n. 16864 del 2006; Cass. n. 19684 del 2014; Cass. n.
13168 del 2015; Cass. n. 8816 del 2017; Cass. n. 5542 del 2020);
[…] pertanto, la mancanza di effettive conseguenze pregiudizievoli, in danno del datore o di terzi, ovvero l'assenza di concreti vantaggi, a favore del lavoratore o di terzi, così come l'eventuale comportamento successivo volto ad elidere gli effetti dannosi dell'atto contestato, non valgono, di per sé, ad escludere l'inadempimento
e, quindi, la rilevanza disciplinare del fatto, potendo piuttosto concorrere, unitamente ad ogni altro fattore oggettivo e soggettivo palesato dal caso concreto, nella complessa valutazione giudiziale circa l'idoneità della condotta a giustificare la massima sanzione disciplinare;
”.
Alla luce di quanto evidenziato si perviene a ritiene che il licenziamento oggetto di causa oltre che sorretto a giusta causa sia, altresì, proporzionato alla gravità dell'inadempimento, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità la
pag. 12 di 14 quale ha chiarito che costituisce giusta causa di licenziamento la condotta del dipendente che, per la sua gravità, non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 24947/2019). Invero, , come già esposto, nel caso di specie, la condotta di insubordinazione posta in essere dalla presenta caratteri di gravità tali da escludere qualsiasi possibilità di recupero CP_1 del rapporto fiduciario;
ed infatti il rifiuto reiterato sistematico di dare esecuzione alle determinazioni dell'organo amministrativo, accompagnato da modalità espressive inappropriate e lesive dell'autorità aziendale, ha compromesso irrimediabilmente la fiducia che deve caratterizzare il rapporto di lavoro, specialmente quando il dipendente riveste, come nel caso di specie, posizioni di responsabilità, rendendo quindi inadeguato il ricorso a sanzioni meramente conservative.
Tale valutazione si pone nel solco della costante giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di ribadire quanto segue: “In tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza” (Cfr. Cass., sez. lav., 01/07/2020, n. 13412; cfr. Cass. n.23318/2024 cit.; cfr. altresì, ancorché in diversa ipotesi Cass. sent. n. 11985 del 7.5.2025), situazione senz'altro ricorrente nel caso di specie alla luce di quanto sopra accertato,
a prescindere dalla concreta dannosità della condotta come già chiarito.
V'è peraltro da osservare, per completezza motivazionale, che erroneamente il primo Giudice, per ritenere illegittimo il licenziamento comminato alla lavoratrice, ha valorizzato la circostanza che la società avesse continuato a invitare la alle CP_1 riunioni degli organi societari come indicativa della mancata lesione del vincolo fiduciario;
l'erroneità di tale valutazione deriva dalla considerazione che si trattava di attività strumentali al regolare funzionamento aziendale in attesa della definizione
pag. 13 di 14 del procedimento disciplinare, come chiaramente emerge dalle convocazioni ai
C.d.A. del 29 marzo 2022 (documento n. 16 appellata) e all'assemblea del 31 marzo
2022 (documento n. 18 appellata); è doveroso inoltre aggiungere, sempre a fine di confutare le motivazioni del giudice di I grado, che - come emerso dalla testimonianza dell'Ing. - i ringraziamenti pubblici rivolti alla Per_2 CP_1 nell'assemblea del 31 marzo 2022 si inquadravano nel contesto del saluto di commiato del Direttore uscente e non possono essere certo interpretati come forma di superamento del conflitto disciplinare.
Ebbene, alla luce di quanto sopra esposto, si perviene all'integrale accoglimento dell'appello, cui seguono le statuizioni di cui al dispositivo.
Si precisa che, stante la mancata formulazione di specifica domanda, con la presente pronuncia nulla si dispone quanto alla restituzione di eventuali somme corrisposte dalla società appellante alla ex lavoratrice in esecuzione della decisione di I grado, riformata in tale sede.
Cionondimeno, si ritiene di pervenire all'integrale compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c. di entrambi i gradi di giudizio, valorizzandosi la complessità ricostruttiva e la controvertibilità del quadro fattuale oggetto della controversia al fine di ritenere sussistenti i presupposti della norma di riferimento così come innovata, da ultimo, con sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1161/2024 del Tribunale di Bologna resa in data
17/9/2024 e pubblicata il giorno 18/10/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. accoglie l'appello ed, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande svolte da parte ricorrente in I grado;
2. dispone la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Bologna, 18/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Alessandra Martinelli Dott. Marcella Angelini
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc.
8 - Contestazione disciplinare;
doc. 10 - Lettera di licenziamento. 2 Cfr. in tal senso doc. 5, 6 e 7 fascicolo I grado della società appellante. 3 Organigramma che – come emerso pacificamente dagli atti - non è un mansionario, bensì una sorta di
“fotografia” - in orizzontale - delle funzioni di staff e - in verticale - delle funzioni operative;
per tale ragione tutti i dipendenti in staff afferenti alla medesima funzione erano stati inseriti cumulativamente nel riquadro di riferimento, senza distinzione di mansione. 4 Cfr. doc. 12 di parte resistente del fascicolo primo grado, all'art. 2 del regolamento. 5 Cfr. art. 98/BIS CCNL di riferimento prodotto in causa (con enfasi di chi scrive): “Licenziamento per mancanze. Fermo restando l'ambito di applicazione delle procedure previste dalla legge, il licenziamento - con immediata sospensione cautelare del rapporto di lavoro - può" essere inflitto a titolo esemplificativo e non esaustivo commetta le seguenti infrazioni, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ma non esaustiva ricadono sotto questo provvedimento per giusta causa e quindi con la perdita dell'indennità di preavviso, le seguenti infrazioni: a) insubordinazione ai superiori;
[…]”