Sentenza 25 gennaio 1979
Massime • 1
Lo speciale procedimento per la liquidazione dei compensi per prestazioni di procuratore o di avvocato in materia civile, previsto negli artt 29 e 30 della legge 13 giugno 1942 n 794, presuppone la mancata contestazione del rapporto di clientela, onde, se il cliente escluda il conferimento dell'incarico, il processo deve svolgersi nelle forme ordinarie e con la garanzia del doppio grado di giurisdizione. Pertanto, ove il tribunale decida erroneamente la controversia, secondo il rito speciale, con semplice ordinanza, il provvedimento, avendo sostanziale natura di sentenza, puo essere impugnato soltanto con l'appello: e cio anche se il tribunale non abbia esplicitamente deciso la questione della sussistenza del rapporto di clientela, ritenendola assorbita da quella relativa al quantum. ( V 953/75, mass n 374342; ( V 215/70, mass n 345026; ( V 693/73, mass n 352865).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/01/1979, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 1979 |
Testo completo
Lo speciale procedimento per la liquidazione dei compensi per prestazioni di procuratore o di avvocato in materia civile, previsto negli artt 29 e 30 della legge 13 giugno 1942 n 794, presuppone la mancata contestazione del rapporto di clientela, onde, se il cliente escluda il conferimento dell'incarico, il processo deve svolgersi nelle forme ordinarie e con la garanzia del doppio grado di giurisdizione. Pertanto, ove il tribunale decida erroneamente la controversia, secondo il rito speciale, con semplice ordinanza, il provvedimento, avendo sostanziale natura di sentenza, puo essere impugnato soltanto con l'appello: e cio anche se il tribunale non abbia esplicitamente deciso la questione della sussistenza del rapporto di clientela, ritenendola assorbita da quella relativa al quantum. ( V 953/75, mass n 374342; ( V 215/70, mass n 345026; ( V 693/73, mass n 352865).*