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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/06/2025, n. 1986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1986 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice onorario del Tribunale di Lecce, dott. Michele Guarini, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 8856/2019 R.G.
TRA
(p. iva con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Carmiano (Le) nella persona di (c.f. ) in qualità di legale Parte_2 C.F._1 rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Luciana Terragno (c.f. ) C.F._2
CONTRO
(p. iva ) con sede Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 legale in Carmiano (Le), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Elena
Zacheo (c.f. C.F._3
***************
CONCLUSIONI DELLE PARTI: ha chiesto:
1. Accertare e dichiarare la Parte_1 responsabilità della società convenuta nella causazione del danno patrimoniale subito dalla
[...]
, per i motivi e tutti i profili di cui al presente atto;
2. Parte_1
Condannare la alla refusione della somma di € 46.500,00 in favore della società attrice;
CP_1
3. Con vittoria di spese e competenze di lite. del dott. e dott. ha chiesto: a) dichiarare che Controparte_1 CP_1 Controparte_2 nulla deve la soc. poiché la stessa convenuta aveva l'unico ed esclusivo compito della tenuta CP_1 della contabilità generale, dal registro beni ammortizzabili, registro acquisti Iva, registro fatture Iva, registro corrispettivi Iva, e della redazione ed invio telematico della dichiarazione annuale dei redditi, giusta attestazione sottoscritta tra la soc. e la soc. del 01.01.2005; b) Ordinare, CP_1 Parte_1 in caso di provata responsabilità della soc. il pagamento delle sole spese legali presenti e CP_1 liquidate nel decreto ingiuntivo di cui al proc. 9210/2015 R.G. atteso che la sorte capitale attiene esclusivamente a fornitura di merce non onorata dalla soc. . c) Parte_3
Condannare la al pagamento delle spese e Controparte_3 competenze legali;
****************
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A.M. (di seguito ha sostenuto Parte_1 Parte_1 nell'atto di citazione di aver conferito alla del dott. e dott. Controparte_1 CP_1 [...]
(di seguito un incarico professionale per la fornitura di consulenza CP_2 Controparte_1 fiscale e del lavoro. Nell'ambito di tale incarico, la provvedeva all'attivazione di una Controparte_1 casella di posta elettronica certificata per la Tale casella PEC veniva gestita, Parte_1 sin dalla sua attivazione, come da accordi, esclusivamente dalla società convenuta. (così a pag. 2 dell'atto di citazione). Nel novembre 2015 su detta casella di posta elettronica certificata, veniva notificato un decreto ingiuntivo ad opera della per il Controparte_4 pagamento della somma di €. 69.469,74. Poiché tale circostanza non veniva comunicata dalla non veniva proposta opposizione. Successivamente, sempre nella predetta casella di Controparte_1 posta elettronica, veniva notificato atto di precetto;
ed anche tale atto non veniva comunicato tempestivamente alla La comunicazione del tutto avveniva quindi nel mese di Parte_1 febbraio 2016 …quando ormai il termine per proporre opposizione al provvedimento monitorio era già abbondantemente decorso, tanto che, come detto, il presunto creditore aveva anche provveduto
a notificare il precetto, la società comunicava alla l'avvenuta CP_1 Controparte_5 ricezione delle PEC notificanti atti giudiziari ed il loro contenuto (così a pag. 2 dell'atto di citazione).
L'attrice ha sostenuto di aver proposto un giudizio di opposizione tardiva al predetto decreto ingiuntivo …e nelle more, giungere ad un accordo con la controparte;
benché il credito ingiunto fosse del tutto infondato: la società era perciò costretta a corrispondere a saldo, Parte_1 tacitazione e stralcio delle pretese azionate dalla società la somma di € 45.000,00 CP_4 mediante n. 50 effetti cambiari da euro 900,00 cadauno, sottoscritti dal sig. , sia Parte_2 in qualità di amministratore della società odierna attrice, sia in proprio. (così a pag. 2 dell'atto di citazione). Ritenendo pertanto di aver subito un danno dal comportamento della convenuta che non le avrebbe comunicato la notifica degli atti nella casella di posta elettronica certificata, ha chiesto condannarla al risarcimento di detti danni da identificare nella somma di €. 46.500,00 (€. 45.000,00 relativi alla somma versata alla ed €. 1.500,00 relativi alle spese per l'emissione dei titoli CP_4 cambiari).
Nel costituirsi in giudizio, la ha chiesto il rigetto della domanda. Ha riconosciuto di Controparte_1 aver svolto attività di consulenza ed assistenza per la ma …Accadeva infine che, Parte_1 in data 23.12.2011, come correttamente rappresentato dall'attore, la si occupava CP_6 della attivazione di una casella di posta elettronica certificata (Pec) in favore della società attrice, come previsto dalla normativa in vigore. Ebbene, il Sig. incaricava la Parte_1 CP_1 esclusivamente per l'apertura di tale indirizzo di posta e MAI, si badi bene, della successiva gestione della stessa (così a pag. 2 della comparsa di risposta) …l'unica verità, diversamente da quanto artatamente parte attrice vuole far passare (al sol fine di recuperare ai propri errori ed inadempienze), è quella per cui la nel 2011, veniva esclusivamente incaricata per CP_1
l'attivazione della casella pec, concludendo il proprio compito al momento della consegna delle credenziali d'accesso al legittimo proprietario (così a pag. 3 della comparsa di risposta) …la società convenuta (diversamente da quanto ingiustamente dichiarato da parte attrice) NON SI E' MAI
OCCUPATA DELLA GESTIONE DELLA CASELLA PEC (così a pag. 3 della comparsa di risposta)
…La prova che il convenuto non avesse né l'autorizzazione ed, ancor meno la facoltà di accedere alle Posta privata, ci viene proprio fornita dalla condotta di parte attrice: il Sig. Parte_2 da tempo trascurava di controllare il proprio indirizzo di posta e, per tale ragione, decideva (NON
PRIMA DEL MESE DI FEBBRAIO 2016) di richiedere ai Sigg.ri e di CP_1 CP_2 effettuare l'accesso in quanto, a suo dire, aveva smarrito i codici USER-ID e Password e la stampante di sua proprietà non funzionava. Solo in quel preciso istante, si verificava l'amara scoperta dell'avvenuta notifica dell'ingiunzione di pagamento e del conseguente atto di precetto, che veniva pertanto IMMEDIATAMENTE comunicata al debitore. (cosi a pag. 3 della comparsa di risposta). Comunque la ha escluso di aver causato alcun danno, perché la Controparte_1 [...] non aveva mai corrisposto il credito effettivo della Parte_1 Controparte_4
…atteso che tali somme (quelle rivendicate dalla
[...] Controparte_4 ndr) erano già dovute e non pagate dal lontano 2005 per all'odierno attore.
[...] CP_7
In buona sostanza, l'unico responsabile per il ritardo nel pagamento della merce è lo stesso Sig.
che dal lontano 2005 ha utilizzato e venduto tali articoli forniti senza Parte_2 preoccuparsi di saldare quanto dovuto (e non quindi sicuramente i consulenti per il supposto ritardo nell'apertura della pec (così a pag. 7 della comparsa di risposta). La ha chiesto poi di Controparte_1 chiamare in causa la Fata Assicurazioni Danni s.p.a. che garantiva i danni causati dalla convenuta nell'esercizio dell'attività. E' stata autorizzata ad effettuare tale chiamata in causa, ma la CP_1 non ha poi provveduto a tanto.
[...]
Che la avesse conferito alla l'incarico professionale di attivare la Parte_1 Controparte_1 casella di posta elettronica e poi gestirla, è stato riconosciuto durante l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta: “tale impegno veniva assunto dal collega in quanto materia di sua competenza” (così il dott. nell'udienza del 3.11.2023). CP_1
La circostanza è stato poi confermata da parte del teste secondo cui (udienza del Testimone_1
28.03.2024) “All'incirca verso la fine del 2011, la società convenuta richiedeva ed otteneva per conto del sig. l'attivazione di una casella PEC;
tanto posso dire in quanto accompagnai io Parte_1 stesso il sig. all'epoca; fra le richieste dell'attore vi era quella di provvedere alla gestione Parte_1 di detta Pec;
a precisazione posso dire che per gestione intendo dire che la società si doveva CP_1 occupare anche della consultazione della casella pec, aprendo le pec ricevute e comunicandole al sig. , in quanto lo stesso non aveva dimestichezza con detto strumento elettronico …per il Parte_1
la gestione della pec era di esclusiva competenza della , in particolare del Dott. Parte_1 CP_1
ciò posso dire in quanto il sig. non aveva neanche le password di accesso a detta CP_2 Parte_1 pec e neanche conosceva il dominio di riferimento, occupandosi di tutto il Dott. . CP_2
Appurato quindi che la aveva assunto l'obbligazione di gestire la casella di posta Controparte_1 elettronica della la prima avrebbe dovuto provare il fatto estintivo Parte_1 dell'obbligazione e cioè di aver assolto detta obbligazione;
avrebbe pertanto dovuto provare di aver comunicato alla l'avvenuta notifica dapprima del decreto ingiuntivo e dopo Controparte_5 del precetto di pagamento.
Tale circostanza non è stata neanche dedotta dalla convenuta che si è limitata a sostenere che non era tenuta a tanto.
L'attrice ha invece ulteriormente provato con il teste che “Nel periodo febbraio- Testimone_1 marzo 2016 effettivamente il sig. fu convocato dalla per delle comunicazioni;
in Parte_1 CP_1 particolare gli riferirono che allo studio avevano dimenticato di aprire la sua pec ed avevano ritrovato tra le molteplici notifiche anche quella del decreto ingiuntivo e dopo anche quella del precetto per cui è causa;
anche in questo caso lo avevo accompagnato io quando gli fu detto tanto
….Negli incontri successivi sia il Dott. che il Dott. si scusarono per l'accaduto CP_2 CP_1 accampando come scusa il fatto che le notifiche fossero avvenute durante le feste natalizie e che le dipendenti fossero state ammalate;
comunque rassicuravano il che la società era Parte_1 CP_1 assicurata per tali situazioni.” (così il teste – udienza del 28.03.2024). Testimone_1 Appurato pertanto che la non ha comunicato la notifica del decreto ingiuntivo e la Controparte_1 successiva notifica del precetto di pagamento, consegue che deve rispondere degli eventuali danni procuratisi. Si configura una responsabilità contrattuale per l'inadempimento di quella che era una obbligazione assunta in forza del complessivo contratto di consulenza ed assistenza professionale.
Stabilita la responsabilità, va però individuato il danno conseguente;
ciò perché la mancata comunicazione di cui si discute, non importa automaticamente un danno di €. 46.500,00 così come rivendicato dall'attrice.
In proposito l'attrice ha sostenuto sin dall'atto di citazione che …il credito ingiunto fosse del tutto infondato (così a pag. 2 dell'atto di citazione). Quindi se avesse avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo emesso, avrebbe potuto resistere con successo alla domanda contro di lei formulata.
Ebbene la possibilità che …il credito ingiunto fosse del tutto infondato è stata contestata dalla convenuta;
tanto importava per la l'obbligo di provare quanto posto a Parte_1 fondamento della sua domanda.
Il decreto ingiuntivo risulta emesso nei confronti dell'attrice in forza di una serie di fatture per merce ceduta alla Parte_1
• fattura n.10 del 26.04.2005 di €.11.053,44;
• fattura n.07 del 03.04.2006 di €.18.120,53;
• fattura n.27 del 11.09.2006 di €.24.324,31;
• fattura n.49 del 19.11.2007 di €.18.299,73;
• fattura n.54 del 14.11.2008 di €. 1.521,97;
• fattura n.03 del 20.01.2009 di €.20.431,82;
• fattura n.35 del 26.04.2010 di €.19.980,14;
• fattura n.31 del 18.04.2011 di €.27.868,25;
• fattura n. 61 del 07.07.2011 di €.11.918,36;
Nello stesso ricorso per decreto ingiuntivo (di cui parte attrice ha prodotto copia) risultano indicate le somme versate in acconto su dette fatture tramite assegni, residuando così un credito complessivo di €. 69.469,74; somma quest'ultima per cui è stato emesso il decreto ingiuntivo nei confronti della
Controparte_5
Ebbene, l'attrice non ha fornito alcuna prova della possibilità che la somma per cui è stato emesso il decreto ingiuntivo, non fosse dovuta: con l'atto di citazione non ha depositato prova documentale dell'avvenuto pagamento di detta somma;
nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. ha dato atto di non aver ancora fornito prova dell'avvenuto pagamento del credito della (si Controparte_4 legge a pag. 5 della predetta memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.: L'attore ha regolarmente e totalmente corrisposto il prezzo della merce alla società venditrice, come si documenterà con la memoria istruttoria…); con la successiva memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. la
[...] non ha prodotto alcuna prova documentale dei pagamenti effettuati. Parte_1
Al Tribunale non sfugge il fatto che il teste ha sostenuto che “E' vero che l'attore Testimone_1 aveva già corrisposto tutto il prezzo della merce alla società venditrice ben prima della notifica del decreto ingiuntivo… ho aiutato io stesso a reperire le copie degli assegni consegnati alla CP_4 di ”. Ma la prova del pagamento di un credito così ingente (€. 69.469,74) non Controparte_4 poteva certo esser fornita con testimoni attesa la previsione di cui all'art. 2721 c.c. ed è comunque insufficiente: la generica affermazione del teste che l'attore aveva già corrisposto Testimone_1 tutto il prezzo della merce alla società venditrice, non può portare a ritenere perfettamente onorato il debito. D'altro canto, se così fosse stato, sarebbe difficilmente comprensibile una transazione (come quella stipulata in data 18.04.2016 e di cui è stata prodotta copia) che prevedeva che la
[...] avrebbe dovuto corrispondere alla F.G. Oro di la somma di €. Parte_1 Controparte_4
45.000,00.
In definitiva non vi è prova che qualora avesse avuto tempestiva notizia del decreto ingiuntivo, la avrebbe potuto proporre una fondata opposizione e quindi non corrispondere Parte_1 alcuna somma (come indicato dall'attrice). Tutto porta a ritenere che, al più, vi erano dei controcrediti non considerati e che hanno portato alla transazione che ha previsto che la Parte_1 avrebbe corrisposto la somma di €. 45.000,00 alla F.G. Oro di Del Fiore Antonio in luogo di quella di €. 69.469,74.
Il danno non può pertanto sicuramente esser individuato nella somma di €. 45.000,00 che, sulla base di quanto posto all'attenzione del Tribunale, risulta sempre dovuta.
Allora l'unico danno evincibile è il fatto che se avesse avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo, la avrebbe potuto immediatamente cercare un accordo Parte_1 presumibilmente alle stesse condizioni della transazione del 18.04.2016 (al Tribunale non sono stati evidenziati elementi che possano portare a diversa soluzione). Sarebbero state quindi risparmiate le spese di precetto e certamente le spese di una opposizione al decreto ingiuntivo;
giudizio di opposizione menzionato nell'atto di transazione del 18.04.2016 e per il quale è stata prevista la cancellazione ai sensi dell'art. 309 c.p.c. Considerato il valore della causa, le spese di precetto vanno individuate nella somma di €. 350,00 (compreso il 15% rimborso forfettario spese;
non vanno considerati ulteriori accessori in difetto di prova). Invece per il giudizio di opposizione, considerato il valore della causa e le fasi di studio e introduttiva (non è stato indicato lo stato dell'opposizione al momento della transazione e sarebbe arbitrario considerare la fase istruttoria e/o di trattazione), tali spese (da intendersi come compenso dovuto al difensore della vanno individuate Parte_1 in €. 3.500,00 (compreso il 15% rimborso forfettario spese;
non vanno considerati ulteriori accessori in difetto di prova); alle stesse vano aggiunte spese borsuali per €. 379,50 (per contributo unificato) ed €. 27,00 (per marca all'iscrizione).
In definitiva il danno totale va individuato nella somma di €. 4.256,50 (€. 350,00 + 3.500,00 + 379,50
+ 27,00). Tale somma dovrà esser corrisposta dalla alla Controparte_8 Parte_1
Le spese seguono il principio della soccombenza. Il valore della causa va però individuato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella richiesta nell'atto di citazione, attesa la previsione dell'art. 5 del d.m. 55/2024. Considerata la natura delle questioni che non hanno richiesto un grosso impegno difensivo e considerata la semplicità dell'istruttoria, la liquidazione sarà operata con riferimento ai valori medi dei parametri (d.m. 55/2014) ridotti del 30%: fase studio = €. 297,50; fase introduttiva = €. 297,50; fase istruttoria = €. 595,70; fase decisionale = €. 595,70; totale €.
1.786,40. A tale somma va aggiunto il 15% per rimb. forf. spese, gli accessori come per legge e le spese borsuali pari a €. 545,00 (risultano documentate spese per: contributo unificato = €. 518,00; marca da bollo= €. 27,00).
PTM
Il Tribunale nella persona del Giudice onorario dott. Michele Guarini, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al n. 8856/2019 R.G. tra Parte_1 contro e dott. così decide:
[...] Controparte_1 CP_1 Controparte_2
1. Accoglie la domanda proposta dall'attrice e per l'effetto condanna la del dott. Controparte_1
e dott. al pagamento della somma di €. 4.256,50 in CP_1 Controparte_2 favore della Parte_1
2. condanna la del dott. e dott. al Controparte_1 CP_1 Controparte_2 pagamento delle spese processuali in favore della Parte_1 liquidandole in €. 545,00 per spese borsuali, €. 1.786,40 per compensi oltre
[...]
15% rimb. forf. spese ed accessori come per legge.
Lecce 19.06.2025.
Il Giudice
dott. Michele Guarini