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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 1947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1947 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quarta sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Giuseppe De Tullio - Presidente -
Massimo Sensale - Consigliere -
Giuseppe Gustavo Infantini - Consigliere rel.- ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4325 dell'anno 2023, vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Bisantis. Parte_1 CodiceFiscale_1
CP_1
e
(p.i. ), quale impresa designata per la Regione Campania Controparte_2 P.VA_1 alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Ragozzino.
-APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 2329/2023 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 3.3.2023, in tema di risarcimento danni da sinistro stradale”.
CONCLUSIONI: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, l'11.3.2025 dalla difesa dell'appellante e il 12.3.2025 dalla difesa dell'appellata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC) il 29.9.2023, ha convenuto in giudizio, dinanzi Parte_1
a questa Corte, la quale impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_3
pagina 1 di 11 gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, proponendo appello avverso la sentenza n. 2329/2023 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 3.3.2023.
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudizio la nella qualità di impresa Parte_1 Controparte_4 designata alla gestione dei sinistri a carico del Fondo Garanzia Vittime della Strada per la Regione Campania, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni (biologico, morale e patrimoniale relativo alle spese mediche sostenute) patiti a seguito del proprio investimento e quantificati in euro 49.221,80.
In particolare l'attrice aveva esposto, a fondamento della domanda: che il giorno 12.5.2014, alle ore 12.45 circa, in Ercolano (Na), in via IV Novembre, mentre attraversava a piedi sulle strisce pedonali, era stata investita da un ciclomotore di colore bianco, con a bordo due ragazzi, che si erano allontanati repentinamente senza prestare soccorso, non rendendo possibile la loro identificazione e quella della targa del ciclomotore;
di avere riportato, a seguito dell'intervento, lesioni personali meglio indicate in atti.
Costituitasi in giudizio quale Impresa designata per il Fondo di garanzia delle Vittime della Strada, la
[...] aveva eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. e l'improponibilità CP_3 dell'avversa domanda, contestandola, in ogni caso, nel merito (sia in ordine all'an che al quantum debeatur).
All'esito dell'istruttoria espletata (escussione di due testimoni;
deposito di documenti;
espletamento di una ctu medico legale), il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 2329/2023 impugnata in questa sede, ritenendo, in sintesi, che non fosse stata fornita una prova sufficiente della dinamica del sinistro come dedotta in citazione, ha così statuito: “
1- rigetta la domanda proposta dall'attrice ;
2- condanna a pagare a Parte_1 Parte_1 [...] nella qualità di Impresa designata alla gestione dei sinistri a carico del Fondo Garanzia Vittime della Strada per CP_3 la Regione Campania, in persona del l.r.p.t., le spese del presente giudizio che si liquidano in € 100,00 per spese ed €
1904,50 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, VA e CPA come per legge;
3. pone definitVAmente le spese di CTU già liquidate in istruttoria, carico dell'attrice ””. Parte_1
****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO
ha censurato la sentenza n. 2329/2023 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base dei seguenti Parte_1 motivi:
1. ERRONEA/ILLEGITTIMA DECISIONE DI RIGETTO DELLA DOMANDA ATTOREA CIRCA IL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE DEL TRIBUNALE
DI NAPOLI DELLA MANCANZA DI PROVA IN ORDINE AL NESSO DI CAUSALITÀ FRA IL SINISTRO E LE LESIONI SUBITE DALL'ATTRICE - ERRATA
VALUTAZIONE DELLE PROVE TESTIMONIALI CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DA PARTE DELLA SENTENZA IMPUGNATA DEGLI ARTT. 115
C.P.C., 116 C.P.C., 2697 C.C., 2043 C.C. E ART. 283 CDA LETT.A) DEL D.L.VO 7 SETTEMBRE 2005 N. 209.
Con il primo motivo l'appellante ha sostenuto che il Tribunale avesse erroneamente valutato le testimonianze assunte, non essendovi elementi, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, per reputare pagina 2 di 11 inattendibili i testi escussi, non essendo peraltro sufficiente, al riguardo, il rapporto di parentela sussistente tra lei
(l'attrice/appellante, si intende) e i detti testimoni.
Ad avviso dell'appellante, in particolare, sarebbe stata palesemente errata l'interpretazione del Tribunale di
Napoli relatVA alle dichiarazioni testimoniali dei testi e , risultando, invece, in Testimone_1 Testimone_2 base a tali dichiarazioni, chiaramente provato il sinistro secondo le circostanze di tempo e di luogo dedotte nell'atto di citazione, non esistendo alcuna contraddizione tra la versioni rese dai testimoni e quanto dedotto nella premessa dell'atto introduttivo del giudizio, oggetto dei capitoli di prova.
L'appellante ha evidenziato che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, i testimoni non potessero essere ritenuti inattendibili con riferimento alla reputata genericità delle dichiarazioni circa l'individuazione di quale piede fosse rimasto danneggiato a seguito del sinistro, anche perché i testi erano stati escussi (il 24.9.2019) a circa 5 anni dal sinistro.
2. ARBITRARIA, INGIUSTIFICATA E/O IMMOTVATA DECISIONE DA PARTE DEL GIUDICANTE DI OMETTERE DI CONSIDERARE E
VALUTARE LE RISULTANZE DELLA C.T.U. - MOTVAZIONE APPARENTE - VIOLAZIONE ART. 111 COST.
Secondo l'appellante, inoltre, il primo giudice, nel rigettare la domanda da lei (dall'attrice/appellante, si intende) proposta, avrebbe ignorato completamente le risultanze della ctu medico – legale espletata, che aveva riscontrato postumi permanenti nella misura di nove punti percentuali, ritenendo sussistente anche la compatibilità tra l'evento come indicato in citazione e le lesione patite.
E, alla luce di quanto dedotto, invocando, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata, anche una nuova regolamentazione delle spese di lite del primo grado, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“
1. in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2. in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narratVA il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2329/2023, Repert.
n. 3123/2023, n. 17390/2016 R.G., pubblicata il 03.03.2023, dal Tribunale di Napoli, Sez. Sesta Civile, in composizione monocratica, giudice dott. ssa Monica Cacace, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “: “Voglia l' On.le Tribunale adito: A) Dichiarare la legittimazione attVA della IG.ra ; B) Dichiarare, nella fattispecie, la legittimazione passVA della società Parte_1
in persona del L.R.p.t. nella qualità di impresa designata per la Campania alla Controparte_5 gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada P.VA VA , con la sede in via Marocchesa n. P.VA_1
14 - 31 021 NO Veneto (TV), in forza dell'articolo 283 CdA lett.a) del D.L.vo 7 settembre 2005 n. 209; C)
Accertare che il sinistro per il quale giudizio si è verificato nei modi e nei tempi stabiliti e che la IG.ra
[...]
, si trovava in qualità di pedone, alla Via trav. IV novembre di Ercolano(NA); D) Accertare che il Parte_1 sinistro per il quale giudizio, si è verificato per colpa esclusVA del conducente del ciclomotore rimasto ignoto e dichiararne l'esclusVA responsabilità; E) conseguentemente condannare la società Controparte_3 in persona del L.R.p.t. nella qualità d'impresa designata alla gestione del fondo di garanzia per le vittime
[...] pagina 3 di 11 della strada per la Regione Campania, in forza dell'articolo 283 CDA lettera del D.L.vo 7 settembre 2005 num.
209, al risarcimento del danno in favore della IG.ra a causa delle lesioni da quest'ultima subite Parte_1 del sinistro del quo, nella somma di € 49.221,80 (quarantanovemiladuecentoventuno/80) o nella somma superiore
e/o inferiore che sarà accertata in corso di causa e che l'Ill.mo Giudice riterrà più equa, e sulla tutto andranno considerate rVAlutazione monetaria secondo indice Istat e interessi dalla data del sinistro sino alle effettivo soddisfo. F) condannare la società convenuta al pagamento delle spese e dei compensi legali come da D.M. 10 marzo 2014 n. 55, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario, oltre il 15%, quali spese generali” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3. con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre VA e CPA, come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario, per anticipo fattone.”.
Iscritta la causa al n. 4325/2023 del Ruolo Generale, si è costituita in giudizio, quale impresa designata per la
Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, la Controparte_2 contestando l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, comunque, la fondatezza, dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “a) In via preliminare, dichiarare L'inammissibilità dell'appello per vizi di contenuto alla luce di quanto stabilito dall'art. 342 c.p.c. b) Nel merito, rigettare la domanda attorea poiché infondata in ordine all'an ed al quantum, con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Con ordinanza del 14.2.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensVA formulata, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., dall'appellante ed è stata fissata, ai sensi degli artt. 349-bis, 350 e 352 c.p.c. (nella formulazione successVA alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs. n.149/2022, applicabile ratione temporis al caso di specie, ex art. 35 dello stesso decreto, trattandosi di giudizio introdotto dopo il 28.2.2023), l'udienza dell'8.4.2025 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (per l'udienza c.d. cartolare dell'8.4.2025) dalle difese di tutte le parti costituite (l'11.3.2025 dalla difesa dell'appellante e il 12.3.2025 dalla difesa dell'appellata), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere istruttore del 9.4.2025, rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellata con la comparsa di risposta, lamentando la violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare – come potrà constatarsi anche di seguito, in occasione dello scrutinio delle doglianze mosse dall'impugnante – i punti della sentenza investiti da censura,
pagina 4 di 11 nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalle citate disposizioni del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, infatti, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del
19/03/2019).
Al riguardo va detto, invero, che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitVA una parte argomentatVA che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I,
Ord., 29/03/2025, n. 8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I,
Ord., 19/03/2025, n. 7382).
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Ciò posto, e passando all'esame, nel merito, dell'appello proposto da , la Corte, nel valutare Parte_1 congiuntamente i due motivi di gravame (in quanto strettamente connessi), ritiene che siano fondati, avendo il
Tribunale di Napoli, effettVAmente, rigettato erroneamente (integralmente) la domanda risarcitoria di parte attrice, non avendo fatto buon governo delle risultanze istruttorie.
Ed invero, ad avviso della Corte, dalle dichiarazioni rese dai testi – in particolare nei punti evidenziati e riportati in sentenza dal giudice di prime cure - ossia, quanto a , che “per effetto dell'urto la sig. Testimone_1 Pt_1 cadde rovinosamente a terra e si fece male ad un piede ma non ricordo se era il destro o il sinistro” e, quanto a
, che “Ricordo che aveva messo il piede sinistro sulle strisce. Anzi non ricordo preciso quale Testimone_2 piede…Ricordo proprio che il piede era piegato all'indietro”, non emergeva un decisivo contrasto rispetto alla dinamica dell'incidente descritta in citazione e risultante dalla documentazione in atti, come invece ritenuto dal
Tribunale di Napoli.
Risulta condivisibile, infatti, quanto dedotto dall'appellante e, cioè, che, essendo i due testimoni stati escussi all'udienza del 24.9.2019 (cfr. il relativo verbale, contenuto nel fascicolo telematico di ufficio di primo grado) e,
pagina 5 di 11 dunque, a distanza di circa 5 anni dall'incidente, fosse del tutto ragionevole che non ricordassero specificamente quale fosse stato il piede in relazione al quale l'attrice aveva riportato le lesioni per cui è causa.
Solo tale profilo, in altri termini, non poteva scalfire l'attendibilità dei testi, avendo, invece, questi ultimi confermato la dinamica dell'incidente riportata in citazione ed avvalorata – come si dirà nel prosieguo della motVAzione- anche dalla documentazione medica in atti.
Nello specifico (cfr. il verbale di udienza del 24.9.2019, contenuto nel fascicolo telematico di ufficio di primo grado):
1) Il teste aveva dichiarato: “ADR. Ho assistito all'incidente per cui è causa in quanto mi trovavo Testimone_1 insieme all'attrice a percorrere a piedi via IV Novembre in Ercolano. Ricordo che era il giorno 12 maggio Parte_1
2014 intorno alle ore 12:45/13.00 ed affiancavo mia cugina . Giunta all'altezza di un bar ivi esistente, mia Parte_1 cugina si accingeva a scendere dal marciapiede in corrispondenza delle strisce pedonali quando, all'improvviso, uno scooter di colore chiaro, di cui non sono riuscito a prendere la targa, zigzagando nel traffico investVA la signora facendola Pt_1 cadere a terra. Ricordo che mi trovavo proprio a pochi centimetri da lei e dovevamo attraversare la strada per ritornare a casa. Per effetto dell'urto la sig. ra cadeva rovinosamente a terra si fece male ad un piede ma non ricordo se era il Pt_1 destro o il sinistro, a causa del tempo trascorso sino ad oggi, posto precisare che immediatamente dopo l'investimento tentai di rincorrere lo scooter ma questo praticamente effettuò una svolta a sinistra e si dileguò.”.
2) e la teste aveva riferito: “ADR ricordo che il 12 maggio 2014 verso le ore 12:40/13.00 mi trovavo Testimone_2 insieme a mia figlia e ad un parente, tale , e percorrevamo la strada traversa IV Novembre, vicino all' Testimone_1
Ufficio postale di Ercolano. ADR. Il marciapiede su cui camminavamo non era troppo largo e mi trovavo dietro mia figlia a distanza di poco più di mezzo metro. Quando mia figlia, giunta in prossimità delle strisce pedonali, si accingeva fino a scendere dal marciapiede per attraversare la predetta traversa IV Novembre. Ricordo che aveva messo il piede sinistro sulle strisce. Anzi non ricordo preciso quale piede, quando uno scooter con due ragazzi proveniente dalle nostre spalle la investVA facendola cadere a terra. ADR Ricordo che lo scooter era di colore bianco. ADR dopo l'urto lo scooter stava per cadere ma i ragazzi con abilità si rimisero in sella e iniziarono a dileguarsi. Anzi preciso girarono dopo pochi metri in una traversa a sinistra rispetto alla direzione di marcia, scomparendo dalla mia visuale. Non riuscii a prendere il numero di targa anche per la rapidità della manovra dello scooter. ADR Ho pensato di prestare soccorso a mia figlia in quanto la stessa lamentava forti dolori. Ricordo proprio che "il piede era piegato all'indietro".
Dunque, se è vero che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derVAnte dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, è onere del danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del dimostrare sia le modalità di accadimento del sinistro che l'eventuale Parte_2 sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusVA o concorrente, del conducente di altro veicolo, anche nel caso in cui tale veicolo sia rimasto sconosciuto (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 19/11/2021, n. 35605; Sez. III,
18/09/2015, n. 18308; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2025, n. 450; Sez. III, Ord., 17/03/2022, n. 8809;
Sez. III, 13/07/2011, n. 15367), è altrettanto vero che dalle dichiarazioni dei due testi escussi fosse risultata dimostrata la dinamica del sinistro come descritta in citazione e, quindi, la colpa esclusVA del conducente del pagina 6 di 11 ciclomotore rimasto sconosciuto che aveva investito l'attrice – mentre quest'ultima stava scendendo dal marciapiede per attraversare la strada sulle strisce pedonali - facendola cadere a terra.
La condotta di guida del conducente del ciclomotore rimasto sconosciuto integrava, invero, come dedotto dall'attrice nell'ambito dell'atto di citazione, la violazione dell'art. 191, co.1, primo inciso, d.lgs. n.285/1992 (Cds), secondo cui “Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità.”.
Tale dinamica era stata anche avvalorata, ad avviso della Corte:
a) Dal verbale di pronto soccorso dell' “A Cardarelli” (dello stesso giorno dell'accaduto; ore 14.15), da CP_6 cui risultavano, tra le altre, le seguenti indicazioni: 1) Lesioni traumatiche: Incidente in strada; 2) Luogo incidente: Ercolano; 3) Cause e circostanze dichiarate: Pedone investita; 4) Descrizione aggiuntVA diagnosi:
Trauma stradale;
b) Dalla ctu medico – legale che, sebbene espletata, logicamente, in epoca successVA rispetto all'incidente, aveva chiaramente riscontrato la compatibilità causale tra il sinistro e il trauma contusivo distorsivo riportato da
(“Frattura scomposta del malleolo peroniero e lesione del legamento deltoideo caviglia dx.” (cfr. Parte_1 tale relazione, redatta dal dott. ridepositata in questo grado dalla parte appellante, Persona_1 unitamente agli altri atti e documenti del primo grado, al momento della costituzione in giudizio);
c) dalla denuncia/querela presentata tempestVAmente (il 14.7.2014) da (in cui venVA Parte_1 descritto il sinistro così come in citazione), che rappresenta comunque un elemento probatorio, sebbene non comportante alcun automatismo nell'accoglimento della pretesa risarcitoria (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
09/01/2025, n. 450 cit.).
A fronte anche di tali elementi di riscontro delle dichiarazioni dei testi, il primo giudice ha anche errato, quindi, nel ritenerle inattendibili sulla base del rapporto di parentela intercorrente tra gli stessi e l'attrice.
Premesso, infatti, che la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettVA (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite;
cfr. Cass. civ., Sez. II,
Ord., 09/08/2019, n. 21239; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 30/09/2021, n. 26547), va detto che, come più volte affermato dalla Suprema Corte, in materia di prova testimoniale non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del
1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto pagina 7 di 11 di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
08/11/2023, n. 31158; Sez. I, Ord., 28/02/2023, n. 6001; Sez. III, 17/12/2015, n. 25358. Cfr. anche Cass. civ., Sez.
II, Ord., 23/07/2024, n. 20363).
Alla luce della fondatezza dei motivi di gravame, dunque, la sentenza impugnata va riformata, con conseguente condanna della compagnia assicuratrice appellata (quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada), ex art. 283 del d.gs. 209/2005, al risarcimento dei danni in favore di nei limiti di seguito esposti. Parte_1
****
In particolare, relatVAmente alla quantificazione dei danni (non patrimoniali) riportati da in Parte_1 conseguenza del sinistro, la Corte rileva che il ctu nominato in primo grado, dott. (cfr. la Persona_1 relazione ridepositata in questo grado dall'appellante), con valutazioni immuni da vizi logici e giuridici (e non oggetto di contestazioni delle parti), aveva accertato, come detto, la compatibilità con il sinistro in questione delle lesioni (“Frattura scomposta del malleolo peroniero e lesione del legamento deltoideo caviglia dx.”) patite da
[...]
, con postumi valutabili nella misura del 9% (senza alcuna incidenza sulla sua capacità di lavoro Parte_1 specifica, “né ludica e relazionale”) stimando nei seguenti termini l'invalidità temporanea: 30 giorni di I.T.T.
(Inabilità Temporanea Totale), 30 giorni di I.T.P. (Inabilità Temporanea Parziale) nella percentuale del 75%, ulteriori 20 giorni nella percentuale del 50%, ulteriori 30 nella percentuale del 25% in cui si è avuta la stabilizzazione dei postumi.
Ragion per cui, applicando, per la quantificazione dei postumi (9%) del c.d. danno biologico, le tabelle di cui all'art. 139 d.lgs n. 209/2005 (aggiornate con DM 16.7.2024, pubblicato in G.U. 25 Luglio 2024, n. 173), riguardanti le lesioni c.d. micropermanenti, spetta a l'importo di €.16.373,61 (avendo, al momento del sinistro, Parte_1
43 anni).
E, sempre in base allo stesso decreto (che prevede una indennità giornaliera pari ad euro 55,24), spetta a
[...]
l'ulteriore importo (complessivo) di euro 3.866,80 a titolo di risarcimento del danno per l'invalidità Parte_1 temporanea accertata in conseguenza del sinistro (invalidità temporanea totale per 20 giorni: €. 1.657,20; invalidità temporanea parziale al 75% per 30 giorni: € 1.242,90; invalidità temporanea parziale al 50% per 20 giorni: € 552,40; invalidità temporanea parziale al 25% per 30 giorni: €. 414,30).
Spetta all'appellante anche il risarcimento del danno patrimoniale (chiesto sin dal primo grado, nell'ambito dell'atto di citazione) rappresentato dal rimborso delle spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro (cfr.
Cass. civ., Sez. III, 23/10/2023, n. 29308; Sez. lavoro, 23/02/2000, n. 2037) pari, in base a quanto riscontrato (con valutazione di congruità) dal ctu, ad euro 921,00.
In definitVA va riconosciuto a un risarcimento pari, complessVAmente, ad euro 21.161,41 (euro Parte_1
16.373,61 + euro 3.866,80 + euro 921,00).
pagina 8 di 11 Su tale somma (trattandosi di un debito di valore) vanno poi riconosciuti (come richiesti) gli interessi al tasso legale sull'importo devalutato al momento del fatto illecito (12.5.2014)e rVAlutato anno per anno (secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, n. 1712 del
17/02/1995; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 19/03/2020, n. 7466; Sez. III, 10/10/2014, n. 21396 cit.; Sez. I,
11/05/2007, n. 10884).
Sulla somma valutata all'attualità, poi, vanno riconosciuti gli interessi legali, ex art. 1284, comma 1°, c.c., dalla data della pubblicazione della presente decisione fino al saldo, posto che da tale momento l'obbligazione di valore si converte in obbligazione di valuta (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10/10/2014, n. 21396 cit.; Sez. I, 11/05/2007, n.
10884; Sez. III, 29/04/2004, n. 8214).
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Non può essere riconosciuto, invece, all'appellante, l'invocato risarcimento del c.d. danno morale, in assenza di allegazione e, a-fortiori, di prova, al riguardo, trattandosi, pur sempre, di lesioni c.d. micropermanenti (quindi di non particolare gravità).
Il danno morale consiste, invero, in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicchè, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico.
Dunque il danno da sofferenza interiore deve formare oggetto di specifica valutazione e liquidazione ogniqualvolta sia, però, dedotto e provato (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 21/09/2023, n. 26985), eventualmente anche a mezzo di presunzioni (cfr. Cass. civ., Sez. III, 13/01/2016, n. 339).
In altri termini, anche nel caso di lesioni c.d. micropermanenti (come in quello in esame, avendo Parte_1 riportato postumi permanenti nella misura del 9%, secondo quanto accertato, si ribadisce, dalla ctu medico – legale), può essere liquidato anche il danno morale, purchè, però, si tenga conto della lesione in concreto subìta, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, ed essendo il danneggiato onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. III,
13/01/2016, n. 339 cit.; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 24/03/2022, n. 9674; Sez. VI – 3, Ord., 29/05/2018,
n. 13487).
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Questa Corte, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata, nel regolamentare le spese del secondo grado, deve procedere anche ad una nuova regolamentazione di quelle del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II,
pagina 9 di 11 Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez.
3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
E, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, le spese del doppio grado di giudizio vanno poste definitVAmente a carico della convenuta/appellata, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c..
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c., dell'appellante vittoriosa vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensVA complessVAmente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord.,
13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successVA alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensVA svolta nell'interesse dell'appellante vittoriosa stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successVAmente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari dinanzi al Tribunale (tab. n.2) quanto al primo grado e, quanto al secondo, per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, in base al valore (euro 21.161,41) della controversia (così determinato in base al c.d. criterio del decisum, ex art. 5, co.1, del detto decreto ministeriale).
Sempre in base al principio della soccombenza le spese della ctu medico – legale espletata in primo grado
(spese da regolare in questa sede nei rapporti tra le parti, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/06/2020, n. 10804), vanno poste definitVAmente a carico della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitVAmente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4325/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2329/2023 del Tribunale di Napoli, Parte_1 pubblicata in data 3.3.2023 e, per l'effetto, in totale riforma di tale sentenza, dichiara tenuta e condanna la
(in persona del legale rappresentante p.t.), quale impresa designata per la Regione Controparte_2
Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al pagamento, in favore di , Parte_1 del complessivo importo, a titolo di risarcimento danni, di euro 21.161,41 (di cui euro 20.240,41 per danni non patrimoniali ed euro 921,00 per danni patrimoniali), oltre interessi al tasso legale sul detto importo devalutato al
12.5.2014 e rVAlutato anno per anno (secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulla somma così complessVAmente determinata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
2. Dichiara tenuta e condanna la (in persona del legale rappresentante p.t.), quale Controparte_2 impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al pagina 10 di 11 pagamento, in favore dell'avv. Giuseppe Bisantis, quale difensore, dichiaratosi antistatario, di , Parte_1 delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessVAmente, per il primo grado, in euro 3.083,5 (di cui euro 545,00 per esborsi ed euro 2.538,5 per compensi) e, per il secondo grado, in euro 3.708,5 (di cui euro
804,00 per esborsi ed euro 2.904,5 per compensi), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed VA (se dovuta) come per legge.
3. Pone le spese della ctu medico – legale espletata in primo grado definitVAmente e interamente a carico della
(in persona del legale rappresentante p.t.), quale impresa designata per la Regione Controparte_2
Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
Napoli, 15.4.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quarta sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Giuseppe De Tullio - Presidente -
Massimo Sensale - Consigliere -
Giuseppe Gustavo Infantini - Consigliere rel.- ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4325 dell'anno 2023, vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Bisantis. Parte_1 CodiceFiscale_1
CP_1
e
(p.i. ), quale impresa designata per la Regione Campania Controparte_2 P.VA_1 alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Ragozzino.
-APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 2329/2023 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 3.3.2023, in tema di risarcimento danni da sinistro stradale”.
CONCLUSIONI: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, l'11.3.2025 dalla difesa dell'appellante e il 12.3.2025 dalla difesa dell'appellata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC) il 29.9.2023, ha convenuto in giudizio, dinanzi Parte_1
a questa Corte, la quale impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_3
pagina 1 di 11 gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, proponendo appello avverso la sentenza n. 2329/2023 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 3.3.2023.
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1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudizio la nella qualità di impresa Parte_1 Controparte_4 designata alla gestione dei sinistri a carico del Fondo Garanzia Vittime della Strada per la Regione Campania, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni (biologico, morale e patrimoniale relativo alle spese mediche sostenute) patiti a seguito del proprio investimento e quantificati in euro 49.221,80.
In particolare l'attrice aveva esposto, a fondamento della domanda: che il giorno 12.5.2014, alle ore 12.45 circa, in Ercolano (Na), in via IV Novembre, mentre attraversava a piedi sulle strisce pedonali, era stata investita da un ciclomotore di colore bianco, con a bordo due ragazzi, che si erano allontanati repentinamente senza prestare soccorso, non rendendo possibile la loro identificazione e quella della targa del ciclomotore;
di avere riportato, a seguito dell'intervento, lesioni personali meglio indicate in atti.
Costituitasi in giudizio quale Impresa designata per il Fondo di garanzia delle Vittime della Strada, la
[...] aveva eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. e l'improponibilità CP_3 dell'avversa domanda, contestandola, in ogni caso, nel merito (sia in ordine all'an che al quantum debeatur).
All'esito dell'istruttoria espletata (escussione di due testimoni;
deposito di documenti;
espletamento di una ctu medico legale), il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 2329/2023 impugnata in questa sede, ritenendo, in sintesi, che non fosse stata fornita una prova sufficiente della dinamica del sinistro come dedotta in citazione, ha così statuito: “
1- rigetta la domanda proposta dall'attrice ;
2- condanna a pagare a Parte_1 Parte_1 [...] nella qualità di Impresa designata alla gestione dei sinistri a carico del Fondo Garanzia Vittime della Strada per CP_3 la Regione Campania, in persona del l.r.p.t., le spese del presente giudizio che si liquidano in € 100,00 per spese ed €
1904,50 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, VA e CPA come per legge;
3. pone definitVAmente le spese di CTU già liquidate in istruttoria, carico dell'attrice ””. Parte_1
****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO
ha censurato la sentenza n. 2329/2023 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base dei seguenti Parte_1 motivi:
1. ERRONEA/ILLEGITTIMA DECISIONE DI RIGETTO DELLA DOMANDA ATTOREA CIRCA IL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE DEL TRIBUNALE
DI NAPOLI DELLA MANCANZA DI PROVA IN ORDINE AL NESSO DI CAUSALITÀ FRA IL SINISTRO E LE LESIONI SUBITE DALL'ATTRICE - ERRATA
VALUTAZIONE DELLE PROVE TESTIMONIALI CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DA PARTE DELLA SENTENZA IMPUGNATA DEGLI ARTT. 115
C.P.C., 116 C.P.C., 2697 C.C., 2043 C.C. E ART. 283 CDA LETT.A) DEL D.L.VO 7 SETTEMBRE 2005 N. 209.
Con il primo motivo l'appellante ha sostenuto che il Tribunale avesse erroneamente valutato le testimonianze assunte, non essendovi elementi, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, per reputare pagina 2 di 11 inattendibili i testi escussi, non essendo peraltro sufficiente, al riguardo, il rapporto di parentela sussistente tra lei
(l'attrice/appellante, si intende) e i detti testimoni.
Ad avviso dell'appellante, in particolare, sarebbe stata palesemente errata l'interpretazione del Tribunale di
Napoli relatVA alle dichiarazioni testimoniali dei testi e , risultando, invece, in Testimone_1 Testimone_2 base a tali dichiarazioni, chiaramente provato il sinistro secondo le circostanze di tempo e di luogo dedotte nell'atto di citazione, non esistendo alcuna contraddizione tra la versioni rese dai testimoni e quanto dedotto nella premessa dell'atto introduttivo del giudizio, oggetto dei capitoli di prova.
L'appellante ha evidenziato che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, i testimoni non potessero essere ritenuti inattendibili con riferimento alla reputata genericità delle dichiarazioni circa l'individuazione di quale piede fosse rimasto danneggiato a seguito del sinistro, anche perché i testi erano stati escussi (il 24.9.2019) a circa 5 anni dal sinistro.
2. ARBITRARIA, INGIUSTIFICATA E/O IMMOTVATA DECISIONE DA PARTE DEL GIUDICANTE DI OMETTERE DI CONSIDERARE E
VALUTARE LE RISULTANZE DELLA C.T.U. - MOTVAZIONE APPARENTE - VIOLAZIONE ART. 111 COST.
Secondo l'appellante, inoltre, il primo giudice, nel rigettare la domanda da lei (dall'attrice/appellante, si intende) proposta, avrebbe ignorato completamente le risultanze della ctu medico – legale espletata, che aveva riscontrato postumi permanenti nella misura di nove punti percentuali, ritenendo sussistente anche la compatibilità tra l'evento come indicato in citazione e le lesione patite.
E, alla luce di quanto dedotto, invocando, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata, anche una nuova regolamentazione delle spese di lite del primo grado, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“
1. in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2. in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narratVA il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2329/2023, Repert.
n. 3123/2023, n. 17390/2016 R.G., pubblicata il 03.03.2023, dal Tribunale di Napoli, Sez. Sesta Civile, in composizione monocratica, giudice dott. ssa Monica Cacace, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “: “Voglia l' On.le Tribunale adito: A) Dichiarare la legittimazione attVA della IG.ra ; B) Dichiarare, nella fattispecie, la legittimazione passVA della società Parte_1
in persona del L.R.p.t. nella qualità di impresa designata per la Campania alla Controparte_5 gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada P.VA VA , con la sede in via Marocchesa n. P.VA_1
14 - 31 021 NO Veneto (TV), in forza dell'articolo 283 CdA lett.a) del D.L.vo 7 settembre 2005 n. 209; C)
Accertare che il sinistro per il quale giudizio si è verificato nei modi e nei tempi stabiliti e che la IG.ra
[...]
, si trovava in qualità di pedone, alla Via trav. IV novembre di Ercolano(NA); D) Accertare che il Parte_1 sinistro per il quale giudizio, si è verificato per colpa esclusVA del conducente del ciclomotore rimasto ignoto e dichiararne l'esclusVA responsabilità; E) conseguentemente condannare la società Controparte_3 in persona del L.R.p.t. nella qualità d'impresa designata alla gestione del fondo di garanzia per le vittime
[...] pagina 3 di 11 della strada per la Regione Campania, in forza dell'articolo 283 CDA lettera del D.L.vo 7 settembre 2005 num.
209, al risarcimento del danno in favore della IG.ra a causa delle lesioni da quest'ultima subite Parte_1 del sinistro del quo, nella somma di € 49.221,80 (quarantanovemiladuecentoventuno/80) o nella somma superiore
e/o inferiore che sarà accertata in corso di causa e che l'Ill.mo Giudice riterrà più equa, e sulla tutto andranno considerate rVAlutazione monetaria secondo indice Istat e interessi dalla data del sinistro sino alle effettivo soddisfo. F) condannare la società convenuta al pagamento delle spese e dei compensi legali come da D.M. 10 marzo 2014 n. 55, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario, oltre il 15%, quali spese generali” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3. con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre VA e CPA, come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario, per anticipo fattone.”.
Iscritta la causa al n. 4325/2023 del Ruolo Generale, si è costituita in giudizio, quale impresa designata per la
Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, la Controparte_2 contestando l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, comunque, la fondatezza, dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “a) In via preliminare, dichiarare L'inammissibilità dell'appello per vizi di contenuto alla luce di quanto stabilito dall'art. 342 c.p.c. b) Nel merito, rigettare la domanda attorea poiché infondata in ordine all'an ed al quantum, con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Con ordinanza del 14.2.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensVA formulata, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., dall'appellante ed è stata fissata, ai sensi degli artt. 349-bis, 350 e 352 c.p.c. (nella formulazione successVA alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs. n.149/2022, applicabile ratione temporis al caso di specie, ex art. 35 dello stesso decreto, trattandosi di giudizio introdotto dopo il 28.2.2023), l'udienza dell'8.4.2025 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (per l'udienza c.d. cartolare dell'8.4.2025) dalle difese di tutte le parti costituite (l'11.3.2025 dalla difesa dell'appellante e il 12.3.2025 dalla difesa dell'appellata), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere istruttore del 9.4.2025, rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellata con la comparsa di risposta, lamentando la violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare – come potrà constatarsi anche di seguito, in occasione dello scrutinio delle doglianze mosse dall'impugnante – i punti della sentenza investiti da censura,
pagina 4 di 11 nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalle citate disposizioni del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, infatti, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del
19/03/2019).
Al riguardo va detto, invero, che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitVA una parte argomentatVA che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I,
Ord., 29/03/2025, n. 8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I,
Ord., 19/03/2025, n. 7382).
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Ciò posto, e passando all'esame, nel merito, dell'appello proposto da , la Corte, nel valutare Parte_1 congiuntamente i due motivi di gravame (in quanto strettamente connessi), ritiene che siano fondati, avendo il
Tribunale di Napoli, effettVAmente, rigettato erroneamente (integralmente) la domanda risarcitoria di parte attrice, non avendo fatto buon governo delle risultanze istruttorie.
Ed invero, ad avviso della Corte, dalle dichiarazioni rese dai testi – in particolare nei punti evidenziati e riportati in sentenza dal giudice di prime cure - ossia, quanto a , che “per effetto dell'urto la sig. Testimone_1 Pt_1 cadde rovinosamente a terra e si fece male ad un piede ma non ricordo se era il destro o il sinistro” e, quanto a
, che “Ricordo che aveva messo il piede sinistro sulle strisce. Anzi non ricordo preciso quale Testimone_2 piede…Ricordo proprio che il piede era piegato all'indietro”, non emergeva un decisivo contrasto rispetto alla dinamica dell'incidente descritta in citazione e risultante dalla documentazione in atti, come invece ritenuto dal
Tribunale di Napoli.
Risulta condivisibile, infatti, quanto dedotto dall'appellante e, cioè, che, essendo i due testimoni stati escussi all'udienza del 24.9.2019 (cfr. il relativo verbale, contenuto nel fascicolo telematico di ufficio di primo grado) e,
pagina 5 di 11 dunque, a distanza di circa 5 anni dall'incidente, fosse del tutto ragionevole che non ricordassero specificamente quale fosse stato il piede in relazione al quale l'attrice aveva riportato le lesioni per cui è causa.
Solo tale profilo, in altri termini, non poteva scalfire l'attendibilità dei testi, avendo, invece, questi ultimi confermato la dinamica dell'incidente riportata in citazione ed avvalorata – come si dirà nel prosieguo della motVAzione- anche dalla documentazione medica in atti.
Nello specifico (cfr. il verbale di udienza del 24.9.2019, contenuto nel fascicolo telematico di ufficio di primo grado):
1) Il teste aveva dichiarato: “ADR. Ho assistito all'incidente per cui è causa in quanto mi trovavo Testimone_1 insieme all'attrice a percorrere a piedi via IV Novembre in Ercolano. Ricordo che era il giorno 12 maggio Parte_1
2014 intorno alle ore 12:45/13.00 ed affiancavo mia cugina . Giunta all'altezza di un bar ivi esistente, mia Parte_1 cugina si accingeva a scendere dal marciapiede in corrispondenza delle strisce pedonali quando, all'improvviso, uno scooter di colore chiaro, di cui non sono riuscito a prendere la targa, zigzagando nel traffico investVA la signora facendola Pt_1 cadere a terra. Ricordo che mi trovavo proprio a pochi centimetri da lei e dovevamo attraversare la strada per ritornare a casa. Per effetto dell'urto la sig. ra cadeva rovinosamente a terra si fece male ad un piede ma non ricordo se era il Pt_1 destro o il sinistro, a causa del tempo trascorso sino ad oggi, posto precisare che immediatamente dopo l'investimento tentai di rincorrere lo scooter ma questo praticamente effettuò una svolta a sinistra e si dileguò.”.
2) e la teste aveva riferito: “ADR ricordo che il 12 maggio 2014 verso le ore 12:40/13.00 mi trovavo Testimone_2 insieme a mia figlia e ad un parente, tale , e percorrevamo la strada traversa IV Novembre, vicino all' Testimone_1
Ufficio postale di Ercolano. ADR. Il marciapiede su cui camminavamo non era troppo largo e mi trovavo dietro mia figlia a distanza di poco più di mezzo metro. Quando mia figlia, giunta in prossimità delle strisce pedonali, si accingeva fino a scendere dal marciapiede per attraversare la predetta traversa IV Novembre. Ricordo che aveva messo il piede sinistro sulle strisce. Anzi non ricordo preciso quale piede, quando uno scooter con due ragazzi proveniente dalle nostre spalle la investVA facendola cadere a terra. ADR Ricordo che lo scooter era di colore bianco. ADR dopo l'urto lo scooter stava per cadere ma i ragazzi con abilità si rimisero in sella e iniziarono a dileguarsi. Anzi preciso girarono dopo pochi metri in una traversa a sinistra rispetto alla direzione di marcia, scomparendo dalla mia visuale. Non riuscii a prendere il numero di targa anche per la rapidità della manovra dello scooter. ADR Ho pensato di prestare soccorso a mia figlia in quanto la stessa lamentava forti dolori. Ricordo proprio che "il piede era piegato all'indietro".
Dunque, se è vero che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derVAnte dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, è onere del danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del dimostrare sia le modalità di accadimento del sinistro che l'eventuale Parte_2 sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusVA o concorrente, del conducente di altro veicolo, anche nel caso in cui tale veicolo sia rimasto sconosciuto (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 19/11/2021, n. 35605; Sez. III,
18/09/2015, n. 18308; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2025, n. 450; Sez. III, Ord., 17/03/2022, n. 8809;
Sez. III, 13/07/2011, n. 15367), è altrettanto vero che dalle dichiarazioni dei due testi escussi fosse risultata dimostrata la dinamica del sinistro come descritta in citazione e, quindi, la colpa esclusVA del conducente del pagina 6 di 11 ciclomotore rimasto sconosciuto che aveva investito l'attrice – mentre quest'ultima stava scendendo dal marciapiede per attraversare la strada sulle strisce pedonali - facendola cadere a terra.
La condotta di guida del conducente del ciclomotore rimasto sconosciuto integrava, invero, come dedotto dall'attrice nell'ambito dell'atto di citazione, la violazione dell'art. 191, co.1, primo inciso, d.lgs. n.285/1992 (Cds), secondo cui “Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità.”.
Tale dinamica era stata anche avvalorata, ad avviso della Corte:
a) Dal verbale di pronto soccorso dell' “A Cardarelli” (dello stesso giorno dell'accaduto; ore 14.15), da CP_6 cui risultavano, tra le altre, le seguenti indicazioni: 1) Lesioni traumatiche: Incidente in strada; 2) Luogo incidente: Ercolano; 3) Cause e circostanze dichiarate: Pedone investita; 4) Descrizione aggiuntVA diagnosi:
Trauma stradale;
b) Dalla ctu medico – legale che, sebbene espletata, logicamente, in epoca successVA rispetto all'incidente, aveva chiaramente riscontrato la compatibilità causale tra il sinistro e il trauma contusivo distorsivo riportato da
(“Frattura scomposta del malleolo peroniero e lesione del legamento deltoideo caviglia dx.” (cfr. Parte_1 tale relazione, redatta dal dott. ridepositata in questo grado dalla parte appellante, Persona_1 unitamente agli altri atti e documenti del primo grado, al momento della costituzione in giudizio);
c) dalla denuncia/querela presentata tempestVAmente (il 14.7.2014) da (in cui venVA Parte_1 descritto il sinistro così come in citazione), che rappresenta comunque un elemento probatorio, sebbene non comportante alcun automatismo nell'accoglimento della pretesa risarcitoria (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
09/01/2025, n. 450 cit.).
A fronte anche di tali elementi di riscontro delle dichiarazioni dei testi, il primo giudice ha anche errato, quindi, nel ritenerle inattendibili sulla base del rapporto di parentela intercorrente tra gli stessi e l'attrice.
Premesso, infatti, che la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettVA (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite;
cfr. Cass. civ., Sez. II,
Ord., 09/08/2019, n. 21239; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 30/09/2021, n. 26547), va detto che, come più volte affermato dalla Suprema Corte, in materia di prova testimoniale non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del
1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto pagina 7 di 11 di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
08/11/2023, n. 31158; Sez. I, Ord., 28/02/2023, n. 6001; Sez. III, 17/12/2015, n. 25358. Cfr. anche Cass. civ., Sez.
II, Ord., 23/07/2024, n. 20363).
Alla luce della fondatezza dei motivi di gravame, dunque, la sentenza impugnata va riformata, con conseguente condanna della compagnia assicuratrice appellata (quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada), ex art. 283 del d.gs. 209/2005, al risarcimento dei danni in favore di nei limiti di seguito esposti. Parte_1
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In particolare, relatVAmente alla quantificazione dei danni (non patrimoniali) riportati da in Parte_1 conseguenza del sinistro, la Corte rileva che il ctu nominato in primo grado, dott. (cfr. la Persona_1 relazione ridepositata in questo grado dall'appellante), con valutazioni immuni da vizi logici e giuridici (e non oggetto di contestazioni delle parti), aveva accertato, come detto, la compatibilità con il sinistro in questione delle lesioni (“Frattura scomposta del malleolo peroniero e lesione del legamento deltoideo caviglia dx.”) patite da
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, con postumi valutabili nella misura del 9% (senza alcuna incidenza sulla sua capacità di lavoro Parte_1 specifica, “né ludica e relazionale”) stimando nei seguenti termini l'invalidità temporanea: 30 giorni di I.T.T.
(Inabilità Temporanea Totale), 30 giorni di I.T.P. (Inabilità Temporanea Parziale) nella percentuale del 75%, ulteriori 20 giorni nella percentuale del 50%, ulteriori 30 nella percentuale del 25% in cui si è avuta la stabilizzazione dei postumi.
Ragion per cui, applicando, per la quantificazione dei postumi (9%) del c.d. danno biologico, le tabelle di cui all'art. 139 d.lgs n. 209/2005 (aggiornate con DM 16.7.2024, pubblicato in G.U. 25 Luglio 2024, n. 173), riguardanti le lesioni c.d. micropermanenti, spetta a l'importo di €.16.373,61 (avendo, al momento del sinistro, Parte_1
43 anni).
E, sempre in base allo stesso decreto (che prevede una indennità giornaliera pari ad euro 55,24), spetta a
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l'ulteriore importo (complessivo) di euro 3.866,80 a titolo di risarcimento del danno per l'invalidità Parte_1 temporanea accertata in conseguenza del sinistro (invalidità temporanea totale per 20 giorni: €. 1.657,20; invalidità temporanea parziale al 75% per 30 giorni: € 1.242,90; invalidità temporanea parziale al 50% per 20 giorni: € 552,40; invalidità temporanea parziale al 25% per 30 giorni: €. 414,30).
Spetta all'appellante anche il risarcimento del danno patrimoniale (chiesto sin dal primo grado, nell'ambito dell'atto di citazione) rappresentato dal rimborso delle spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro (cfr.
Cass. civ., Sez. III, 23/10/2023, n. 29308; Sez. lavoro, 23/02/2000, n. 2037) pari, in base a quanto riscontrato (con valutazione di congruità) dal ctu, ad euro 921,00.
In definitVA va riconosciuto a un risarcimento pari, complessVAmente, ad euro 21.161,41 (euro Parte_1
16.373,61 + euro 3.866,80 + euro 921,00).
pagina 8 di 11 Su tale somma (trattandosi di un debito di valore) vanno poi riconosciuti (come richiesti) gli interessi al tasso legale sull'importo devalutato al momento del fatto illecito (12.5.2014)e rVAlutato anno per anno (secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, n. 1712 del
17/02/1995; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 19/03/2020, n. 7466; Sez. III, 10/10/2014, n. 21396 cit.; Sez. I,
11/05/2007, n. 10884).
Sulla somma valutata all'attualità, poi, vanno riconosciuti gli interessi legali, ex art. 1284, comma 1°, c.c., dalla data della pubblicazione della presente decisione fino al saldo, posto che da tale momento l'obbligazione di valore si converte in obbligazione di valuta (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10/10/2014, n. 21396 cit.; Sez. I, 11/05/2007, n.
10884; Sez. III, 29/04/2004, n. 8214).
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Non può essere riconosciuto, invece, all'appellante, l'invocato risarcimento del c.d. danno morale, in assenza di allegazione e, a-fortiori, di prova, al riguardo, trattandosi, pur sempre, di lesioni c.d. micropermanenti (quindi di non particolare gravità).
Il danno morale consiste, invero, in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicchè, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico.
Dunque il danno da sofferenza interiore deve formare oggetto di specifica valutazione e liquidazione ogniqualvolta sia, però, dedotto e provato (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 21/09/2023, n. 26985), eventualmente anche a mezzo di presunzioni (cfr. Cass. civ., Sez. III, 13/01/2016, n. 339).
In altri termini, anche nel caso di lesioni c.d. micropermanenti (come in quello in esame, avendo Parte_1 riportato postumi permanenti nella misura del 9%, secondo quanto accertato, si ribadisce, dalla ctu medico – legale), può essere liquidato anche il danno morale, purchè, però, si tenga conto della lesione in concreto subìta, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, ed essendo il danneggiato onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. III,
13/01/2016, n. 339 cit.; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 24/03/2022, n. 9674; Sez. VI – 3, Ord., 29/05/2018,
n. 13487).
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Questa Corte, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata, nel regolamentare le spese del secondo grado, deve procedere anche ad una nuova regolamentazione di quelle del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II,
pagina 9 di 11 Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez.
3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
E, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, le spese del doppio grado di giudizio vanno poste definitVAmente a carico della convenuta/appellata, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c..
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c., dell'appellante vittoriosa vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensVA complessVAmente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord.,
13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successVA alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensVA svolta nell'interesse dell'appellante vittoriosa stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successVAmente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari dinanzi al Tribunale (tab. n.2) quanto al primo grado e, quanto al secondo, per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, in base al valore (euro 21.161,41) della controversia (così determinato in base al c.d. criterio del decisum, ex art. 5, co.1, del detto decreto ministeriale).
Sempre in base al principio della soccombenza le spese della ctu medico – legale espletata in primo grado
(spese da regolare in questa sede nei rapporti tra le parti, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/06/2020, n. 10804), vanno poste definitVAmente a carico della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitVAmente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4325/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2329/2023 del Tribunale di Napoli, Parte_1 pubblicata in data 3.3.2023 e, per l'effetto, in totale riforma di tale sentenza, dichiara tenuta e condanna la
(in persona del legale rappresentante p.t.), quale impresa designata per la Regione Controparte_2
Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al pagamento, in favore di , Parte_1 del complessivo importo, a titolo di risarcimento danni, di euro 21.161,41 (di cui euro 20.240,41 per danni non patrimoniali ed euro 921,00 per danni patrimoniali), oltre interessi al tasso legale sul detto importo devalutato al
12.5.2014 e rVAlutato anno per anno (secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulla somma così complessVAmente determinata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
2. Dichiara tenuta e condanna la (in persona del legale rappresentante p.t.), quale Controparte_2 impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al pagina 10 di 11 pagamento, in favore dell'avv. Giuseppe Bisantis, quale difensore, dichiaratosi antistatario, di , Parte_1 delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessVAmente, per il primo grado, in euro 3.083,5 (di cui euro 545,00 per esborsi ed euro 2.538,5 per compensi) e, per il secondo grado, in euro 3.708,5 (di cui euro
804,00 per esborsi ed euro 2.904,5 per compensi), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed VA (se dovuta) come per legge.
3. Pone le spese della ctu medico – legale espletata in primo grado definitVAmente e interamente a carico della
(in persona del legale rappresentante p.t.), quale impresa designata per la Regione Controparte_2
Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
Napoli, 15.4.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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