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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Antonio Tizzano, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 15/1/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 6869/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. FERRISE ISABELLA Parte_1
OPPONENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore,
INTIMATO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione in materia previdenziale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 19.2.2024, Parte_1 ha proposto dinanzi a questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001028477 emessa dall' e notificatale in data 23.1.2024, con la quale le è stato ordinato CP_2 il pagamento della somma di € 7.438,50 a titolo di sanzione amministrativa per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali. Il provvedimento è stato emesso a seguito di atto di
1 accertamento n. .7004.27/04/2018.0108069 del 27.4.2018 riferito CP_2 all'anno 2016. Si è fatto rilevare:
- che nell'ordinanza si fa genericamente riferimento all'accertamento in via amministrativa avvenuto “nel 2018” e non si dà alcuna
“spiegazione e/o motivazione del perché la somma sia richiesta alla ricorrente la quale non è più legale rappresentante dal 2017”;
- che, pur essendo vero che la legge preveda una responsabilità solidale fra legale rappresentante e società, il legale rappresentante o amministratore diviene “responsabile personale” dei pagamenti non effettuati solo se la società risulta incapiente e se l'amministratore è stato dichiarato, a seguito di accertamento innanzi all'autorità giudiziaria, colpevole di aver effettuato azioni che hanno danneggiato la società;
- che alcun tentativo di esecuzione è stato fatto dall'ente creditore nei confronti del debitore principale che, nel caso di specie, è la
“ ; Parte_2
- che non risulta esser stata effettuata la “pregressa e prodromica” notifica dell'ordinanza alla società prima citata;
- che l'opponente è, perciò, carente di legittimazione non essendo stata accertata la sua responsabilità ai sensi dell'art. 2476 c.c.;
- che l'ordinanza ingiunzione è nulla non essendo stati specificati i criteri applicati e la “somma-sorte” su cui è stata calcolata la sanzione;
- che, inoltre, a dicembre del 2023 l' ha notificato alla società CP_2
“ un avviso di addebito per contributi dovuti per il mese Parte_2 di giugno 2016 e ciò comprova che “i conteggi dell'accertamento del 2018 sono errati in quanto nonostante li abbiano ritenuti definitivi (infatti hanno emesso l'ordinanza impugnata) una parte è stata messa dall' stessa in discussione”; si evidenzia che il predetto CP_2 avviso è stato contestato “perché mensilità già versata… ed è stata inoltrata domanda di annullamento”. Ciò esposto, si chiede, in via preliminare, sospendersi l'esecutorietà dell'ordinanza ingiunzione impugnata, e, in via principale, accertarsi e dichiararsi la “carenza di legittimazione passiva” e la nullità e/o illegittimità dell'ordinanza o, in via subordinata, dichiararsi non fondato il diritto dell' di procedere “in executivis” per la somma richiesta CP_2 ordinandone il ricalcolo a norma di legge. Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' non si è costituito in CP_2 giudizio.
2 Quindi, la causa, istruita per via documentale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
***
L'opposizione ha ad oggetto, come si è visto, un'ordinanza ingiunzione emessa dall' in data 23.1.2024 (in all. 2 al fasc. di parte) con la quale CP_2
è stato ordinato a “in qualità di legale Parte_1 rappresentante/responsabile della società di Controparte_3 pagare la somma complessiva di € 7.438,50 a titolo di sanzione amministrativa per il mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali nell'anno 2016 come riscontrato dall' con atto di CP_2 accertamento .7004.27/04/2018.0108069 del 27.4.2018. CP_2
L' , come si è visto, non si è costituito in giudizio;
ne va, pertanto, CP_2 dichiarata la contumacia (art. 171, ult. co., c.p.c.). Ciò premesso, i motivi di opposizione riguardano, essenzialmente, la
“carenza di legittimazione passiva” per le conseguenze sanzionatorie delle inadempienze contributive accertate, il difetto di motivazione, l'omessa specificazione dei “criteri applicati” e della “somma-sorte su cui è stata calcolata la sanzione” e l'erroneità del conteggio essendo stata “già versata” una mensilità, quella di giugno 2026. 1. Il primo motivo è palesemente infondato perché l'opponente richiama a supporto l'art. 2476 c.c., disposizione tuttavia inconferente nella fattispecie. Essa prevede, anzitutto, l'azione di responsabilità sociale che può esser promossa anche dai singoli soci di una società a responsabilità limitata i quali agiscono in veste di sostituti processuali della società (vd., sul punto, Cass., Sez. 1, ord. 12568/2021) contro gli amministratori i quali abbiano arrecato un danno al patrimonio sociale violando i doveri “ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società” (così al primo comma). È stabilito che la responsabilità solidale degli amministratori, che ha natura contrattuale, “non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso” (ultima parte del comma 1). Il D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) ha espressamente introdotto anche nelle società a responsabilità limitata – con l'art. 378 è stato inserito, all'art. 2476 c.c., il comma 6 – l'azione di responsabilità dei creditori sociali verso gli amministratori la quale presuppone:
3 - la violazione del dovere di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, ovverosia del patrimonio di garanzia sul quale possono soddisfarsi i creditori;
- l'incapienza del patrimonio sociale ai fini del soddisfacimento dei creditori. Si tratta, in tale ipotesi, di responsabilità extracontrattuale. È riconosciuta in ogni caso ai soci ed ai terzi la possibilità di agire nei confronti degli amministratori per il risarcimento dei danni cagionati direttamente a questi ultimi da atti dolosi o colposi degli amministratori (comma 7). Infine, considerato che nelle società a responsabilità limitata la collettività dei soci o i singoli soci possono essere partecipi, direttamente o indirettamente, della gestione sociale, il penultimo comma dell'art. 2476 c.c. prevede un'ipotesi di responsabilità solidale a carico dei soci che “hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi”. Così riassunto il contenuto della norma, è del tutto evidente che la responsabilità degli amministratori per aver cagionato danni al patrimonio sociale è una responsabilità civile e si distingue nettamente dalla responsabilità in cui possono incorrere gli amministratori per violazioni amministrative della specie di quelle in esame. Nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale rileva – com'è chiaro dal tenore dell'ordinanza ingiunzione (vd. il punto intitolato “VIOLAZIONI”)
– una violazione amministrativa e, precisamente, il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti ex art. 2, comma 1bis, D.L. 463/1983, convertito con modificazioni dalla L. 638/1983, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 8/2016 e da ultimo modificato dall'art. 23, comma 1, del D.L. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla L. 85/2023. Dispone il comma 1bis citato che l'omesso versamento delle ritenute
“per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
4 È noto che il D.Lgs. 8/2016, entrato in vigore il 6.2.2016, con l'art. 3, comma 6, è intervenuto a limitare, per finalità deflattive, la rilevanza penale alle omissioni contributive superiori all'ammontare di “euro 10.000 annui” introducendo, viceversa, per quelle di entità inferiore, una sanzione amministrativa. Ora, soggetto attivo del delitto come dell'illecito depenalizzato è il datore di lavoro. Gli amministratori della società ai quali spetta a norma dell'art. 2475bis c.c. la “rappresentanza generale della società” sono obbligati a pagare i debiti sia tributari che previdenziali che derivano dall'andamento della gestione alla quale attendono e, di conseguenza, a provvedere al versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (si veda, sebbene con precipuo riferimento al delitto di cui all'art. 2, comma 1bis, del D.L. 463/1983, Cass., Terza Sezione Penale, 38181/2021 ove si legge che
“… il presidente del consiglio d'amministrazione o, più in generale, l'amministratore privo di delega o l'amministratore di diritto risponde dei reati fallimentari, societari, tributari o previdenziali, a titolo di concorso per non aver impedito l'evento criminoso, in ragione degli specifici diritti attribuiti e dei doveri cui è tenuto l'amministratore secondo le norme civili…”). La condotta che la legge punisce è la condotta omissiva del datore di lavoro che trattiene dalla retribuzione versata al lavoratore dipendente la quota contributiva, che la legge pone a carico di quest'ultimo, senza versarla all'ente previdenziale. Nell'ipotesi in questione, la sig.ra è stata sanzionata nella sua Pt_1 qualità di “legale rappresentante/responsabile della società
[...]
(così, nella motivazione dell'ordinanza impugnata). Controparte_3
La circostanza che ella non sia più legale rappresentante “dal 2017” non la esime dal rispondere di violazioni della normativa previdenziale di data antecedente (nell'ordinanza, infatti, si rinvia agli esiti dell'accertamento di cui all'atto .7004.27/04/2018.0108069 del CP_2
27.4.2018 “riferito all'anno 2016”, con nostra sottolineatura). Del resto, la sig.ra non nega l'esistenza dell'infrazione né Pt_1 fornisce prova dell'adempimento contributivo. In definitiva, ella è stata correttamente sanzionata per una propria omissione;
per la violazione di legge di cui si tratta, la responsabilità ricade solo su chi materialmente ha posto in essere la condotta, salvo l'eventuale concorso morale o materiale di altre persone fisiche, e in particolare di altri amministratori, che, tuttavia, non potrebbe escludere l'addebito a carico della . Pt_1
5 Pertanto, non ha pregio l'argomento che fa leva sulla necessaria preventiva escussione con esito negativo nei confronti della società.
2. Infondata è, altresì, la censura riguardante la motivazione. L'atto contiene, invero, tutti gli elementi necessari a porre l'interessato in condizione di conoscere la violazione accertata e, attraverso il rinvio per relationem all'atto di accertamento .7004.27/04/2018.0108069 CP_2 del 27.4.2018, l'importo contestato, poi l'ingiunzione a versare la somma entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza, l'avvertenza che, in difetto, si procederà all'esecuzione forzata, la possibilità di richiedere il pagamento rateale e di presentare ricorso (con il rito del lavoro stante il chiaro riferimento all'art. 22 della L. 689/1981). Nessun vizio di notifica o altra censura formale o procedurale sono stati sollevati.
3. Circa l'omessa specificazione dei “criteri applicati” e della “somma-sorte su cui è stata calcolata la sanzione”, nell'atto si rinviene ogni riferimento utile a ricostruire con esattezza il calcolo della sanzione fermo restando che la norma applicabile fissa la sanzione tra un limite minimo e un limite massimo (“da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”; in generale, sul fatto che la determinazione quantitativa della sanzione, nell'ambito dei limiti previsti dalla legge, rientri tra i poteri discrezionali dell'organo preposto ad irrogarla che la graduerà, in ragione della natura punitiva che le è propria, secondo la gravità del fatto, le circostanze dello stesso e la personalità dell'autore dell'illecito, alla stregua dei criteri previsti per gli illeciti amministrativi dall'art. 11 della L. 689/1981, vd. Cass., Sez. 6-3, 5914/2011 e Cass., Sez. 2, 6016/2019). Si legge, infatti, nell'ordinanza che l' ha determinato la sanzione CP_1 nella misura di € 7.438,50 “visti:
- la gravità della condotta dell'autore della violazione e gli altri elementi di valutazione3;
- gli artt. 6, 8, 10, 11, 18 e 35 della legge n. 689/1981;
- l'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, che stabilisce che, se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria;
- l'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che ha fissato la misura della sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”. L'atto è completo di puntuali riferimenti normativi.
6 4. Da ultimo, sulla erroneità del conteggio essendo stata “già versata” una mensilità, quella di giugno 2026, si osserva quanto segue. La parte si è limitata ad allegare l'avviso di addebito n. 397 2023 00127278 80 000 emesso dall' nei confronti di “ CP_2 [...]
” per omessi contributi dovuti a titolo di Parte_3
“Gestione Aziende con lavoratori dipendenti”, contributi da “Modello DM/10 rettificativo” per il periodo relativo al giugno 2016, per l'importo complessivo, incluse somme aggiuntive e spese di notifica, di € 391,75 (all. 4 al fasc. di parte). Non è dimostrato, tuttavia, l'avvenuto pagamento dell'importo che, secondo la parte ricorrente, andrebbe decurtato dall'importo delle ritenute omesse incidendo così sul calcolo della sanzione. D'altra parte, l'ex legale rappresentante della società non contesta la sproporzione evidente tra l'importo delle ritenute omesse e l'importo della sanzione.
***
I rilievi che precedono inducono al rigetto del ricorso. Nulla per le spese di lite essendo l' rimasto contumace. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- nulla per spese di lite.
Così deciso in Roma il 15/1/2025
IL GIUDICE
Antonio Tizzano
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