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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/07/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano La Corte di Appello di Firenze Sezione lavoro così composta: dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel. dr. Nicoletta Taiti Consigliera nella causa iscritta al n. 471 / 2024 RG, promossa da
Parte_1 Avv. Daniela Breschi appellante contro
CP_1 Avv. Francesco Falso, SI RI
CP_2 Avv. Giacinto Grieco, Rosanna Mariani, NZ TI appellati
avente ad oggetto: appello della sentenza n. 61 / 2024 del Tribunale di Pistoia quale giudice del lavoro, pubblicata il 20 febbraio 2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza 15 aprile 2025, con lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Questa in sintesi la vicenda controversa, ricostruita sulla base degli atti e dei documenti delle parti,
-il 23 febbraio 2018 aveva proposto all' domanda amministrativa per il beneficio Parte_1 CP_1 contributivo per esposizione all'amianto ai sensi dell'art. 1 L. n. 205/2017 rappresentando di avere lavorato dall'anno 1988 fino all'anno 2007 alle dipendenze di imprese che operavano in appalto nell'ambito dello stabilimento ED Costruzioni Ferroviarie, poi NS ED, in Pistoia via Ciliegiole n. 110/B
-poiché egli aveva prestato servizio nel corso delle operazioni di bonifica (svolte dall'ottobre 1987 al dicembre 1990) e ancora in modo consecutivo nei 10 anni successivi, con la domanda presentata nel termine di decadenza previsto dalla stessa L. 205/2017 (entro 60 giorni dalla entrata in vigore della stessa legge) aveva chiesto che gli fosse riconosciuta la maggiorazione contributiva nella misura già regolata dall'art. 13 comma 8 L. 257/1992 per il periodo corrispondente alla bonifica e al successivo decennio
-l' aveva respinto la domanda poiché le imprese per le quali aveva lavorato come dipendente CP_1 Pt_1 non erano fornite dei codici Ateco che individuavano i soggetti operanti nella produzione di materiale rotabile ferroviario, unico ambito produttivo al quale era riferita la speciale ipotesi di beneficio contributivo di cui alla L. n. 205/2017
OP aveva convenuto ed avanti al Tribunale di Pistoia, nei confronti dell' chiedendo CP_1 CP_2 CP_1 l'accertamento del diritto al beneficio contributivo già richiesto in sede amministrativa, e precisando che la chiamata dell' era destinata invece a rendere opponibili i provvedimenti del giudice CP_2
-con la sentenza qui appellata, il Tribunale aveva respinto la domanda per difetto di allegazione e prova della esposizione qualificata all'amianto richiesta dall'art. 13 comma 8 L. 257/1992, ed aveva condannato il pagina 1 di 5 ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in €. 2.697,00 oltre accessori in favore sia dell' che CP_1 dell' . CP_2 aveva appellato la sentenza con due motivi di merito, censurando l'errata Parte_1 interpretazione della disciplina di riferimento che aveva portato a trascurare che il lavoratore era in possesso dei requisiti richiesti dalla lege applicabile al caso in esame, ed un ultimo motivo in punto. In primo grado, il lavoratore aveva convenuto i due istituti affermando che - pur non essendo mai stato dipendente della spa NS ED - dal 1988 ad oltre gli anni 2000 aveva lavorato in modo continuativo nello stabilimento di Pistoia ove la stessa società costruiva veicoli ferroviari, tranviari e filoviari per la metropolitane, come operaio dipendente di diverse società del cd indotto ED, con rapporto assicurato presso l' e mansioni di addetto alla realizzazione degli impianti elettrici dei medesimi veicoli, CP_2 nell'ambito degli appalti che NS ED aveva conferito nel tempo alle imprese/società sue datrici di lavoro. Premesso che la disciplina speciale da applicare al caso in esame (art. 1 comma 246 L. 205/2017) prevedeva un particolare tipo di beneficio contributivo per coloro che avevano operato nell'ambito di impianti produttivi di materiale ferroviario nel corso delle attività di bonifica e per i 10 anni successivi, affermava di avervi diritto, poiché era pacifico che nello stabilimento NS ED la bonifica si era svolta da ottobre 1987 a dicembre 1990, mentre egli vi aveva lavorato in modo continuativo ancora oltre il decennio dalla fine della stessa bonifica. Con il motivo 1) aveva censurato la sentenza per avere respinto la domanda per difetto di allegazione e prova della esposizione all'amianto richiesta dall'art 13 comma8 L. 257/1992, assumendo che il Tribunale aveva equivocato la normativa da applicare al caso in esame, finendo quindi per esigere la allegazione prova del superamento di soglie di esposizione che invece non erano affatto previste nella L. n. 205/2017. Invece, secondo l'appellante si trattava di due discipline totalmente diverse ed autonome nei rispettivi presupposti:
- la L. n. 257/1992 richiedeva espressamente la esposizione all'amianto per un periodo superiore a 10 anni ed in concentrazione come qualificata
- la L. n. 205/2017 si riferiva a chi aveva operato nel settore della produzione di materiale rotabile ferroviario, operando nel sito produttivo senza essere dotato di equipaggiamenti di protezione contro la esposizione alle polveri di amianto durante le operazioni di bonifica dalla stessa sostanza, realizzate con sostituzione del tetto, purché i lavoratori fossero stati presenti durante la bonifica e nei 10 anni successivi al termine della stessa in modo continuativo. Nel secondo caso, a differenza del primo, non solo la disciplina non faceva alcun riferimento a livelli qualificati di esposizione, ma ciò nemmeno sarebbe stato coerente con il periodo decennale successivo alla fine della bonifica. In modo coerente, nell'ambito della procedura amministrativa che precedeva il riconoscimento dei rispettivi benefici, nel primo caso l' aveva rilasciato certificati relativi alla durata della esposizione qualificata CP_2 all'amianto, mentre nel secondo caso aveva rilasciato certificati le limitati alla presenza nel sito produttivo durante le operazioni di bonifica. Tuttavia, il problema che aveva poi generato il contenzioso, era che in sede amministrativa ed CP_1 CP_2 avevano attivato tale procedura esclusivamente nei confronti dei dipendenti di NS ED, e non anche di tutti gli altri lavoratori, come che avevano operato nello stesso stabilimento di produzione Pt_1 ferroviaria, ma come dipendenti delle imprese appaltatrici dell'indotto. La questione in sede amministrativa si era risolta quindi nella verifica che i datore di lavoro di chi proponeva la domanda fosse fornito dei codici Ateco specifici per la produzione ferroviaria, con esclusione quindi dei dipendenti delle imprese dell'indotto, fornite di codici Ateco diversi. Con il motivo 2), aveva chiesto una pronuncia che riconoscesse nel merito il diritto al beneficio contributivo della L. n. 205/2017, per essere fornito dei relativi presupposti, a prescindere dai codici Ateco delle imprese datrici di lavoro alle dipendenze delle quali egli aveva operato in modo continuativo pagina 2 di 5 nell'ambito dello stabilimento ferroviario NS ED ove erano in corso le operazioni di bonifica con sostituzione del tetto, nonché nei 10 anni successivi. Il ricorso introduttivo aveva chiesto di poter dimostrare la effettività della condizione lavorativa di Pt_1 presente nel sito produttivo durante la bonifica con sostituzione della copertura in amianto, nonché nel decennio successivo, addetto a lavorazioni inerenti la produzione di materiale rotabile, con rapporto soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie derivanti dalla esposizione all'amianto, privo di un trattamento pensionistico diretto sia al momento della domanda amministrativa che in seguito. Infatti, a parità di rischio morbigeno derivante dalla presenza nel sito produttivo interessato alla bonifica, durante la medesima e negli anni successivi, il beneficio contributivo spettava per legge a prescindere dalla tipologia del soggetto datore di lavoro. Quindi, doveva essere superato l'ostacolo posto da normativa secondaria secondo il quale, ai fini dell'accoglimento delle domande amministrative, era indispensabile verificare che i codici Ateco delle imprese datrici fossero quelli propri della produzione di materiale ferroviario. Storia orale assunta in primo grado (testi Aveva dimostrato le medesime Tes_1 Tes_2 Tes_3 circostanze, mentre anche sulla base del parere (doc. 7 res. 1°), risultava che le Per_1 CP_2 lavorazioni produttive, compresi i servizi in appalto, erano proseguite anche durante la bonifica con sostituzione della copertura dello stabilimento, senza che il personale NS ED e delle imprese dell'indotto fosse fornito di idonei dispositivi di protezione.
si era costituito chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza poiché il lavoratore non CP_1 aveva mai operato nell'ambito di imprese direttamente attive nel settore della produzione di materiale ferroviario. In via subordinata, aveva chiesto che il diritto alla rivalutazione contributiva fosse pronunciato limitatamente alla quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo, e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dall'apposito Fondo istituito presso il . Controparte_3
si era costituito chiedendo anch'esso il rigetto dell'appello. In via subordinata, aveva riproposto le CP_2 questioni preliminari (improponibilità del ricorso nei confronti dell' ; difetto di legittimazione passiva CP_2 di quest'ultimo) che il Tribunale aveva assorbito nel rigetto di merito. Inoltre, aveva eccepito la decadenza di cui all'art. 47 DPR 639/1970, e nel merito aveva negato la sussistenza del diritto sia perché il lavoratore non era stato dipendente di imprese attive nel settore della produzione di materiale ferroviario, sia perché comunque mancava la prova che egli avesse operato con continuità nell'ambito dello stabilimento NS ED di Pistoia.
§§§ Decadenza La domanda amministrativa era stata proposta in modo tempestivo rispetto allo speciale termine di decadenza dell'art. 1 L. 205/2017 (stabilito in 60 giorni dall'entrata in vigore della stessa norma). Infatti, questa disciplina era stata oggetto della legge di bilancio approvata il 27 dicembre 2017, mentre la domanda amministrativa era stata proposta all' il 23 febbraio 2018. CP_1 Anche l'azione giudiziale era stata svolta in modo tempestivo rispetto al termine di decadenza dell'art. 47 DPR 639/1970, regola generale applicabile anche alla materia dei benefici contributivi da esposizione all'amianto. Infatti, quest'ultima disciplina impone di introdurre il giudizio entro i 3 anni e 300 giorni dalla domanda amministrativa, e nel caso in esame ciò era avvenuto con ricorso depositato al Tribunale il 25 febbraio 2021, mentre la domanda amministrativa del 23 febbraio 2018 si collocava all'interno dei tre anni a ritroso. Altre eccezioni preliminari Anche le ulteriori eccezioni preliminari proposte dall' devono essere superate poiché, come CP_2 espressamente chiarito a pag. 10 del ricorso introduttivo, la chiamata in causa dello stesso istituto non era destinata a proporre nei suoi confronti alcuna domanda di prestazione, bensì semplicemente a rendere opponibili le decisioni giudiziali direttamente pronunciate nei confronti dell' . CP_1 Quindi, tale titolo di coinvolgimento giudiziale non richiedeva alcuna previa domanda amministrativa nei confronti dell' , né lo individuava come legittimato passivo di alcuna pretesa diretta. CP_2
pagina 3 di 5 Merito L'estratto conto previdenziale (doc. 4 ric. 1°) dimostra che durante il periodo della bonifica, pacificamente svoltasi nello stabilimento NS ED di Pistoia da ottobre 1987 a dicembre 1990, e nei 10 anni consecutivi dopo la fine della stessa, aveva lavorato alle dipendenze delle seguenti imprese Pt_1 Co
- PE Ferroviaria dal 1 gennaio 1988 al 29 luglio 1988
- impresa individuale NZ PE dal 1 settembre 1989 fino al 31 marzo 1991
- srl PE Ferroviaria dal 1 aprile 1991 al 31 luglio 2004
dal 1 gennaio 2004 al 30 marzo 2007 Controparte_5 La prova orale assunta dal Tribunale (testi , aveva confermato che nel Tes_2 Tes_3 Tes_1 corso di tali rapporti l'appellante aveva operato in modo costante all'interno dello stabilimento NS ED di Pistoia dove nel tempo le imprese datrici (PE Ferroviaria, NZ PE, ) CP_5 si erano avvicendate per eseguire appalti relativi alla realizzazione di impianti elettrici del materiale rotabile ferroviario, ivi prodotto da NS ED. La stessa prova aveva confermato l'effettivo svolgimento della bonifica fra ottobre 1987 e dicembre 1990, che sostanzialmente si era tradotta nella sostituzione del tetto dello stabilimento composto di cemento – amianto, con conseguente dispersione delle polveri nell'aria e negli ambienti produttivi. Le lavorazioni dei dipendenti NS ED, come quelle dei dipendenti delle imprese che operavano in appalto endo aziendale, erano proseguite anche nel corso di tale bonifica, senza che fossero state adottate adeguate misure di protezione contro il rischio di contatto e inalazione di tali sostanze. Ai fini del diritto rivendicato dall'appellante, è irrilevante che le imprese per le quali aveva Pt_1 lavorato, attive durante la bonifica e nei 10 anni consecutivi nello stabilimento NS ED di Pistoia, non fossero fornite dei codici Ateco previsti dalla disciplina secondaria quale condizione per il CP_1 riconoscimento del beneficio contributivo in esame. Per contro, tale circostanza aveva rappresentato il CP_ motivo di rigetto della domanda in sede amministrativa da parte dell' In proposito, il Collegio richiama la propria precedente sentenza n. 393/2024 + altri c/ del 18 Pt_2 CP_1 giugno 2024 con la quale aveva già affermato che < .. va superato l'argomento dell che nega la CP_1 possibilità di riconoscere i benefici contributivi agli appellanti poiché le imprese datrici di lavoro non erano fornite dei codici Ateco propri di chi opera nel settore della produzione del materiale rotabile. L'identificazione dei lavoratori dei settori interessati alla disciplina in esame attraverso i codici Ateco era stabilita in base alla circolare n. 46/2018 e n. 52/2018, ovvero esclusivamente da normativa CP_1 CP_2 secondaria, non imposta da quella primaria. A prescindere dalla tipologia di imprese delle quali gli appellanti erano stati (formalmente) dipendenti nel periodo dalle rispettive date di assunzione durante la bonifica, fino ai 10 anni successivi, e quindi a prescindere dal codice di tali imprese, in concreto è decisivo che essi avessero lavorato con CP_6 continuità, dalle medesime date di assunzione e ampiamente per oltre un decennio, nell'ambito dello stabilimento ED di Pistoia, addetti alla logistica che si svolgeva negli stessi luoghi ove erano in corso le operazioni di bonifica delle coperture contenenti amianto, che avevano diffuso ampiamente le relative polveri nell'ambiente. Non importa quindi che i (formali) datori di lavoro non fossero imprese del settore produttivo del materiale rotabile, essendo decisivo che, per le mansioni svolte, gli appellanti come addetti a servizi (fittiziamente) appaltati fossero stati esposti con continuità al medesimo rischio dei dipendenti della committente NS ED, i quali lavoravano direttamente nelle attività produttive del materiale rotabile nello stesso stabilimento al cui interno gli stessi appellanti si spostavano per svolgere la logistica e movimentazione >. Infine, il Collegio dissente dal Tribunale secondo il quale, ai fini della speciale maggiorazione contributiva qui in esame ex L. 205/2017, sarebbe necessaria l'esposizione qualificata all'amianto richiesta invece dalla L. 257/1992.
pagina 4 di 5 Si tratta di un equivoco fra due diverse normative con autonomi ambiti di applicazione, come dimostrato anche dal fatto che si trattava di tema rilevato d'ufficio dal Tribunale, senza che le difese degli istituti previdenziali avessero eccepito alcunché in tema di soglia di esposizione. Di nuovo in proposito, va richiamata la sentenza n. 393/2024, secondo la quale < Per quanto riguarda l'estensione del beneficio contributivo non solo al periodo lavorato durante la bonifica ma anche al decennio successivo, il Collegio osserva che la disciplina speciale oggetto del presente giudizio (a differenza di quella ordinaria del beneficio contributivo da esposizione all'amianto di cui all'art 13 comma 8 L. n. 257/1992) non contiene alcun riferimento alla necessità di provare la perdurante esposizione all'amianto una volta esaurita la bonifica, laddove il superamento di soglie qualificate nemmeno era richiesto per il periodo lavorato durante la bonifica. Insomma, nel caso in esame il beneficio compete in presenza dei requisiti fin qui esaminati, a prescindere da soglie qualificate di esposizione, che invece secondo la giurisprudenza rilevavano per l'art 13 comma 8 cit. In tal senso, infatti, le certificazioni tecniche rilasciate dall per gli altri lavoratori ammessi al CP_2 beneficio in esame (diversi dagli appellanti, ma addetti al medesimo impianto di Pistoia), facevano riferimento esclusivamente al periodo di presenza nel sito produttivo durante la bonifica (e quindi differivano dalle attestazioni rilasciate ai sensi dell'art 13 comma 8, le quali riguardavano anche CP_2 l'accertata esposizione all'amianto) >. In conclusione, l'appello è fondato e va accolto nei termini oggetto delle conclusioni subordinate degli istituti. Di conseguenza, va dichiarato il diritto di al beneficio contributivo di cui all'art. 1 comma Pt_1 246 L. 205/2017, e l' va condannato a riconoscergli la relativa maggiorazione secondo il coefficiente CP_1 1,5 per l'intero periodo della bonifica (ottobre 1987 / dicembre 1990) e per i 10 anni consecutivi successivi, in relazione alla quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate per legge nell'ambito dell'apposito Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro. Spese di lite Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza dell' nei confronti della parte CP_1 appellante, liquidate in relazione agli importi minimi dello scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa delle cause di previdenza per il primo grado e delle cause di appello per il secondo grado, Per il secondo grado è esclusa la fase istruttoria, per essersi il giudizio risolto in un'unica udienza di discussione decisione sulla base degli atti Invece, nei confronti dell' , le spese di lite di entrambi i gradi sono compensate per intero. CP_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza appellata ed accoglie la domanda di nei Parte_1 confronti dell' dichiarando il suo diritto al beneficio contributivo di cui all'art. 1 comma 246 L. CP_1 205/2017, e condanna l' ad applicare la relativa maggiorazione secondo il coefficiente 1,5 per l'intero CP_1 periodo della bonifica (ottobre 1987 / dicembre 1990) e per i 10 anni consecutivi successivi, in relazione alla quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate per legge nell'ambito dell'apposito Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro. Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, CP_1 Parte_1 liquidate in €. 4.629,00 per il primo ed in €. 3.473,00 per il secondo, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa. Compensa per intero le spese di lite di primo e di secondo grado nei confronti dell' . CP_2 Firenze, 15 aprile 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
pagina 5 di 5
Parte_1 Avv. Daniela Breschi appellante contro
CP_1 Avv. Francesco Falso, SI RI
CP_2 Avv. Giacinto Grieco, Rosanna Mariani, NZ TI appellati
avente ad oggetto: appello della sentenza n. 61 / 2024 del Tribunale di Pistoia quale giudice del lavoro, pubblicata il 20 febbraio 2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza 15 aprile 2025, con lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Questa in sintesi la vicenda controversa, ricostruita sulla base degli atti e dei documenti delle parti,
-il 23 febbraio 2018 aveva proposto all' domanda amministrativa per il beneficio Parte_1 CP_1 contributivo per esposizione all'amianto ai sensi dell'art. 1 L. n. 205/2017 rappresentando di avere lavorato dall'anno 1988 fino all'anno 2007 alle dipendenze di imprese che operavano in appalto nell'ambito dello stabilimento ED Costruzioni Ferroviarie, poi NS ED, in Pistoia via Ciliegiole n. 110/B
-poiché egli aveva prestato servizio nel corso delle operazioni di bonifica (svolte dall'ottobre 1987 al dicembre 1990) e ancora in modo consecutivo nei 10 anni successivi, con la domanda presentata nel termine di decadenza previsto dalla stessa L. 205/2017 (entro 60 giorni dalla entrata in vigore della stessa legge) aveva chiesto che gli fosse riconosciuta la maggiorazione contributiva nella misura già regolata dall'art. 13 comma 8 L. 257/1992 per il periodo corrispondente alla bonifica e al successivo decennio
-l' aveva respinto la domanda poiché le imprese per le quali aveva lavorato come dipendente CP_1 Pt_1 non erano fornite dei codici Ateco che individuavano i soggetti operanti nella produzione di materiale rotabile ferroviario, unico ambito produttivo al quale era riferita la speciale ipotesi di beneficio contributivo di cui alla L. n. 205/2017
OP aveva convenuto ed avanti al Tribunale di Pistoia, nei confronti dell' chiedendo CP_1 CP_2 CP_1 l'accertamento del diritto al beneficio contributivo già richiesto in sede amministrativa, e precisando che la chiamata dell' era destinata invece a rendere opponibili i provvedimenti del giudice CP_2
-con la sentenza qui appellata, il Tribunale aveva respinto la domanda per difetto di allegazione e prova della esposizione qualificata all'amianto richiesta dall'art. 13 comma 8 L. 257/1992, ed aveva condannato il pagina 1 di 5 ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in €. 2.697,00 oltre accessori in favore sia dell' che CP_1 dell' . CP_2 aveva appellato la sentenza con due motivi di merito, censurando l'errata Parte_1 interpretazione della disciplina di riferimento che aveva portato a trascurare che il lavoratore era in possesso dei requisiti richiesti dalla lege applicabile al caso in esame, ed un ultimo motivo in punto. In primo grado, il lavoratore aveva convenuto i due istituti affermando che - pur non essendo mai stato dipendente della spa NS ED - dal 1988 ad oltre gli anni 2000 aveva lavorato in modo continuativo nello stabilimento di Pistoia ove la stessa società costruiva veicoli ferroviari, tranviari e filoviari per la metropolitane, come operaio dipendente di diverse società del cd indotto ED, con rapporto assicurato presso l' e mansioni di addetto alla realizzazione degli impianti elettrici dei medesimi veicoli, CP_2 nell'ambito degli appalti che NS ED aveva conferito nel tempo alle imprese/società sue datrici di lavoro. Premesso che la disciplina speciale da applicare al caso in esame (art. 1 comma 246 L. 205/2017) prevedeva un particolare tipo di beneficio contributivo per coloro che avevano operato nell'ambito di impianti produttivi di materiale ferroviario nel corso delle attività di bonifica e per i 10 anni successivi, affermava di avervi diritto, poiché era pacifico che nello stabilimento NS ED la bonifica si era svolta da ottobre 1987 a dicembre 1990, mentre egli vi aveva lavorato in modo continuativo ancora oltre il decennio dalla fine della stessa bonifica. Con il motivo 1) aveva censurato la sentenza per avere respinto la domanda per difetto di allegazione e prova della esposizione all'amianto richiesta dall'art 13 comma8 L. 257/1992, assumendo che il Tribunale aveva equivocato la normativa da applicare al caso in esame, finendo quindi per esigere la allegazione prova del superamento di soglie di esposizione che invece non erano affatto previste nella L. n. 205/2017. Invece, secondo l'appellante si trattava di due discipline totalmente diverse ed autonome nei rispettivi presupposti:
- la L. n. 257/1992 richiedeva espressamente la esposizione all'amianto per un periodo superiore a 10 anni ed in concentrazione come qualificata
- la L. n. 205/2017 si riferiva a chi aveva operato nel settore della produzione di materiale rotabile ferroviario, operando nel sito produttivo senza essere dotato di equipaggiamenti di protezione contro la esposizione alle polveri di amianto durante le operazioni di bonifica dalla stessa sostanza, realizzate con sostituzione del tetto, purché i lavoratori fossero stati presenti durante la bonifica e nei 10 anni successivi al termine della stessa in modo continuativo. Nel secondo caso, a differenza del primo, non solo la disciplina non faceva alcun riferimento a livelli qualificati di esposizione, ma ciò nemmeno sarebbe stato coerente con il periodo decennale successivo alla fine della bonifica. In modo coerente, nell'ambito della procedura amministrativa che precedeva il riconoscimento dei rispettivi benefici, nel primo caso l' aveva rilasciato certificati relativi alla durata della esposizione qualificata CP_2 all'amianto, mentre nel secondo caso aveva rilasciato certificati le limitati alla presenza nel sito produttivo durante le operazioni di bonifica. Tuttavia, il problema che aveva poi generato il contenzioso, era che in sede amministrativa ed CP_1 CP_2 avevano attivato tale procedura esclusivamente nei confronti dei dipendenti di NS ED, e non anche di tutti gli altri lavoratori, come che avevano operato nello stesso stabilimento di produzione Pt_1 ferroviaria, ma come dipendenti delle imprese appaltatrici dell'indotto. La questione in sede amministrativa si era risolta quindi nella verifica che i datore di lavoro di chi proponeva la domanda fosse fornito dei codici Ateco specifici per la produzione ferroviaria, con esclusione quindi dei dipendenti delle imprese dell'indotto, fornite di codici Ateco diversi. Con il motivo 2), aveva chiesto una pronuncia che riconoscesse nel merito il diritto al beneficio contributivo della L. n. 205/2017, per essere fornito dei relativi presupposti, a prescindere dai codici Ateco delle imprese datrici di lavoro alle dipendenze delle quali egli aveva operato in modo continuativo pagina 2 di 5 nell'ambito dello stabilimento ferroviario NS ED ove erano in corso le operazioni di bonifica con sostituzione del tetto, nonché nei 10 anni successivi. Il ricorso introduttivo aveva chiesto di poter dimostrare la effettività della condizione lavorativa di Pt_1 presente nel sito produttivo durante la bonifica con sostituzione della copertura in amianto, nonché nel decennio successivo, addetto a lavorazioni inerenti la produzione di materiale rotabile, con rapporto soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie derivanti dalla esposizione all'amianto, privo di un trattamento pensionistico diretto sia al momento della domanda amministrativa che in seguito. Infatti, a parità di rischio morbigeno derivante dalla presenza nel sito produttivo interessato alla bonifica, durante la medesima e negli anni successivi, il beneficio contributivo spettava per legge a prescindere dalla tipologia del soggetto datore di lavoro. Quindi, doveva essere superato l'ostacolo posto da normativa secondaria secondo il quale, ai fini dell'accoglimento delle domande amministrative, era indispensabile verificare che i codici Ateco delle imprese datrici fossero quelli propri della produzione di materiale ferroviario. Storia orale assunta in primo grado (testi Aveva dimostrato le medesime Tes_1 Tes_2 Tes_3 circostanze, mentre anche sulla base del parere (doc. 7 res. 1°), risultava che le Per_1 CP_2 lavorazioni produttive, compresi i servizi in appalto, erano proseguite anche durante la bonifica con sostituzione della copertura dello stabilimento, senza che il personale NS ED e delle imprese dell'indotto fosse fornito di idonei dispositivi di protezione.
si era costituito chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza poiché il lavoratore non CP_1 aveva mai operato nell'ambito di imprese direttamente attive nel settore della produzione di materiale ferroviario. In via subordinata, aveva chiesto che il diritto alla rivalutazione contributiva fosse pronunciato limitatamente alla quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo, e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dall'apposito Fondo istituito presso il . Controparte_3
si era costituito chiedendo anch'esso il rigetto dell'appello. In via subordinata, aveva riproposto le CP_2 questioni preliminari (improponibilità del ricorso nei confronti dell' ; difetto di legittimazione passiva CP_2 di quest'ultimo) che il Tribunale aveva assorbito nel rigetto di merito. Inoltre, aveva eccepito la decadenza di cui all'art. 47 DPR 639/1970, e nel merito aveva negato la sussistenza del diritto sia perché il lavoratore non era stato dipendente di imprese attive nel settore della produzione di materiale ferroviario, sia perché comunque mancava la prova che egli avesse operato con continuità nell'ambito dello stabilimento NS ED di Pistoia.
§§§ Decadenza La domanda amministrativa era stata proposta in modo tempestivo rispetto allo speciale termine di decadenza dell'art. 1 L. 205/2017 (stabilito in 60 giorni dall'entrata in vigore della stessa norma). Infatti, questa disciplina era stata oggetto della legge di bilancio approvata il 27 dicembre 2017, mentre la domanda amministrativa era stata proposta all' il 23 febbraio 2018. CP_1 Anche l'azione giudiziale era stata svolta in modo tempestivo rispetto al termine di decadenza dell'art. 47 DPR 639/1970, regola generale applicabile anche alla materia dei benefici contributivi da esposizione all'amianto. Infatti, quest'ultima disciplina impone di introdurre il giudizio entro i 3 anni e 300 giorni dalla domanda amministrativa, e nel caso in esame ciò era avvenuto con ricorso depositato al Tribunale il 25 febbraio 2021, mentre la domanda amministrativa del 23 febbraio 2018 si collocava all'interno dei tre anni a ritroso. Altre eccezioni preliminari Anche le ulteriori eccezioni preliminari proposte dall' devono essere superate poiché, come CP_2 espressamente chiarito a pag. 10 del ricorso introduttivo, la chiamata in causa dello stesso istituto non era destinata a proporre nei suoi confronti alcuna domanda di prestazione, bensì semplicemente a rendere opponibili le decisioni giudiziali direttamente pronunciate nei confronti dell' . CP_1 Quindi, tale titolo di coinvolgimento giudiziale non richiedeva alcuna previa domanda amministrativa nei confronti dell' , né lo individuava come legittimato passivo di alcuna pretesa diretta. CP_2
pagina 3 di 5 Merito L'estratto conto previdenziale (doc. 4 ric. 1°) dimostra che durante il periodo della bonifica, pacificamente svoltasi nello stabilimento NS ED di Pistoia da ottobre 1987 a dicembre 1990, e nei 10 anni consecutivi dopo la fine della stessa, aveva lavorato alle dipendenze delle seguenti imprese Pt_1 Co
- PE Ferroviaria dal 1 gennaio 1988 al 29 luglio 1988
- impresa individuale NZ PE dal 1 settembre 1989 fino al 31 marzo 1991
- srl PE Ferroviaria dal 1 aprile 1991 al 31 luglio 2004
dal 1 gennaio 2004 al 30 marzo 2007 Controparte_5 La prova orale assunta dal Tribunale (testi , aveva confermato che nel Tes_2 Tes_3 Tes_1 corso di tali rapporti l'appellante aveva operato in modo costante all'interno dello stabilimento NS ED di Pistoia dove nel tempo le imprese datrici (PE Ferroviaria, NZ PE, ) CP_5 si erano avvicendate per eseguire appalti relativi alla realizzazione di impianti elettrici del materiale rotabile ferroviario, ivi prodotto da NS ED. La stessa prova aveva confermato l'effettivo svolgimento della bonifica fra ottobre 1987 e dicembre 1990, che sostanzialmente si era tradotta nella sostituzione del tetto dello stabilimento composto di cemento – amianto, con conseguente dispersione delle polveri nell'aria e negli ambienti produttivi. Le lavorazioni dei dipendenti NS ED, come quelle dei dipendenti delle imprese che operavano in appalto endo aziendale, erano proseguite anche nel corso di tale bonifica, senza che fossero state adottate adeguate misure di protezione contro il rischio di contatto e inalazione di tali sostanze. Ai fini del diritto rivendicato dall'appellante, è irrilevante che le imprese per le quali aveva Pt_1 lavorato, attive durante la bonifica e nei 10 anni consecutivi nello stabilimento NS ED di Pistoia, non fossero fornite dei codici Ateco previsti dalla disciplina secondaria quale condizione per il CP_1 riconoscimento del beneficio contributivo in esame. Per contro, tale circostanza aveva rappresentato il CP_ motivo di rigetto della domanda in sede amministrativa da parte dell' In proposito, il Collegio richiama la propria precedente sentenza n. 393/2024 + altri c/ del 18 Pt_2 CP_1 giugno 2024 con la quale aveva già affermato che < .. va superato l'argomento dell che nega la CP_1 possibilità di riconoscere i benefici contributivi agli appellanti poiché le imprese datrici di lavoro non erano fornite dei codici Ateco propri di chi opera nel settore della produzione del materiale rotabile. L'identificazione dei lavoratori dei settori interessati alla disciplina in esame attraverso i codici Ateco era stabilita in base alla circolare n. 46/2018 e n. 52/2018, ovvero esclusivamente da normativa CP_1 CP_2 secondaria, non imposta da quella primaria. A prescindere dalla tipologia di imprese delle quali gli appellanti erano stati (formalmente) dipendenti nel periodo dalle rispettive date di assunzione durante la bonifica, fino ai 10 anni successivi, e quindi a prescindere dal codice di tali imprese, in concreto è decisivo che essi avessero lavorato con CP_6 continuità, dalle medesime date di assunzione e ampiamente per oltre un decennio, nell'ambito dello stabilimento ED di Pistoia, addetti alla logistica che si svolgeva negli stessi luoghi ove erano in corso le operazioni di bonifica delle coperture contenenti amianto, che avevano diffuso ampiamente le relative polveri nell'ambiente. Non importa quindi che i (formali) datori di lavoro non fossero imprese del settore produttivo del materiale rotabile, essendo decisivo che, per le mansioni svolte, gli appellanti come addetti a servizi (fittiziamente) appaltati fossero stati esposti con continuità al medesimo rischio dei dipendenti della committente NS ED, i quali lavoravano direttamente nelle attività produttive del materiale rotabile nello stesso stabilimento al cui interno gli stessi appellanti si spostavano per svolgere la logistica e movimentazione >. Infine, il Collegio dissente dal Tribunale secondo il quale, ai fini della speciale maggiorazione contributiva qui in esame ex L. 205/2017, sarebbe necessaria l'esposizione qualificata all'amianto richiesta invece dalla L. 257/1992.
pagina 4 di 5 Si tratta di un equivoco fra due diverse normative con autonomi ambiti di applicazione, come dimostrato anche dal fatto che si trattava di tema rilevato d'ufficio dal Tribunale, senza che le difese degli istituti previdenziali avessero eccepito alcunché in tema di soglia di esposizione. Di nuovo in proposito, va richiamata la sentenza n. 393/2024, secondo la quale < Per quanto riguarda l'estensione del beneficio contributivo non solo al periodo lavorato durante la bonifica ma anche al decennio successivo, il Collegio osserva che la disciplina speciale oggetto del presente giudizio (a differenza di quella ordinaria del beneficio contributivo da esposizione all'amianto di cui all'art 13 comma 8 L. n. 257/1992) non contiene alcun riferimento alla necessità di provare la perdurante esposizione all'amianto una volta esaurita la bonifica, laddove il superamento di soglie qualificate nemmeno era richiesto per il periodo lavorato durante la bonifica. Insomma, nel caso in esame il beneficio compete in presenza dei requisiti fin qui esaminati, a prescindere da soglie qualificate di esposizione, che invece secondo la giurisprudenza rilevavano per l'art 13 comma 8 cit. In tal senso, infatti, le certificazioni tecniche rilasciate dall per gli altri lavoratori ammessi al CP_2 beneficio in esame (diversi dagli appellanti, ma addetti al medesimo impianto di Pistoia), facevano riferimento esclusivamente al periodo di presenza nel sito produttivo durante la bonifica (e quindi differivano dalle attestazioni rilasciate ai sensi dell'art 13 comma 8, le quali riguardavano anche CP_2 l'accertata esposizione all'amianto) >. In conclusione, l'appello è fondato e va accolto nei termini oggetto delle conclusioni subordinate degli istituti. Di conseguenza, va dichiarato il diritto di al beneficio contributivo di cui all'art. 1 comma Pt_1 246 L. 205/2017, e l' va condannato a riconoscergli la relativa maggiorazione secondo il coefficiente CP_1 1,5 per l'intero periodo della bonifica (ottobre 1987 / dicembre 1990) e per i 10 anni consecutivi successivi, in relazione alla quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate per legge nell'ambito dell'apposito Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro. Spese di lite Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza dell' nei confronti della parte CP_1 appellante, liquidate in relazione agli importi minimi dello scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa delle cause di previdenza per il primo grado e delle cause di appello per il secondo grado, Per il secondo grado è esclusa la fase istruttoria, per essersi il giudizio risolto in un'unica udienza di discussione decisione sulla base degli atti Invece, nei confronti dell' , le spese di lite di entrambi i gradi sono compensate per intero. CP_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza appellata ed accoglie la domanda di nei Parte_1 confronti dell' dichiarando il suo diritto al beneficio contributivo di cui all'art. 1 comma 246 L. CP_1 205/2017, e condanna l' ad applicare la relativa maggiorazione secondo il coefficiente 1,5 per l'intero CP_1 periodo della bonifica (ottobre 1987 / dicembre 1990) e per i 10 anni consecutivi successivi, in relazione alla quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate per legge nell'ambito dell'apposito Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro. Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, CP_1 Parte_1 liquidate in €. 4.629,00 per il primo ed in €. 3.473,00 per il secondo, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa. Compensa per intero le spese di lite di primo e di secondo grado nei confronti dell' . CP_2 Firenze, 15 aprile 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
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