Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 13/03/2025, n. 2068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2068 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02068/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05456/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5456 del 2024, proposto da
ME BA, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Nicodemo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per la ottemperanza
della sentenza n. 4162/24 del TAR Campania del 9 luglio 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorso, volto alla esecuzione del dettato giudiziale di cui alla sentenza in epigrafe individuata -che aveva sancito l’illegittimità del silenzio formatosi sulla richiesta del 31 gennaio 2024 di fissazione della convocazione per il rilascio dell’autorizzazione al permesso di soggiorno per attesa occupazione, non essendo andata a buon fine la regolare instaurazione del rapporto di lavoro, in seguito all’ingresso dello straniero sul territorio nazionale, tramite visto di ingresso per lavoro subordinato – è divenuto improcedibile, stante la espressa determinazione provvedimentale adottata dalla Amministrazione in data 26 novembre 2024 –all’esito del procedimento già iniziatosi, con la comunicazione di avvio del 31 luglio 2024- recante la revoca del primigenio nulla osta rilasciato in data 1 maggio 2023.
Le peculiari connotazioni della controversia -e la stessa scansione temporale che la connota, con il presente giudizio incardinato allorquando si era già iniziato il procedimento conchiusosi, poscia, con la revoca del 26 novembre 2024- inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore
Mara Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rocco Vampa | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO