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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/12/2024, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Francesco Lupia Presidente dott.ssa Rosa Maria Bova Giudice rel. ed est. dott.ssa Chiara Pulicati Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n° R.G. 3347/2023 tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Parte_1 C.F._1
Mosconi
RICORRENTE
( ), nata a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Monterotondo alla Via Isonzo n.51
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Motivi della decisione in fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 29.08.2023, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con a UN il 04.09.1986, che dall'unione matrimoniale CP_1
Per_ erano nati i figli (il 28 aprile 1993) e (il 14 ottobre 1987), entrambi maggiorenni Per_2
ed economicamente indipendenti, che con decreto del 26 giugno/14 luglio 2014, il Tribunale di Tivoli aveva omologato la separazione dei coniugi (RG 2513/2014) e nessun contributo al
1 mantenimento era stato previsto tra le parti, stante la loro autosufficienza economica, che dalla separazione non vi era stata ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, che la Sig.ra conviveva stabilmente (da oltre 10 anni) con il Sig. Pt_1 Controparte_2
a Monterotondo, via Isonzo n. 51 e svolgeva l'attività di colf/badande, con un reddito mensile di circa € 1.200,00 mentre egli viveva a Monterotondo, via Elba n. 7, in un immobile condotto in locazione con canone mensile di € 500,00 e percepiva una pensione netta di € 2.000,00, ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza alcuna condizione, stante l'indipendenza economica dei coniugi, come già stabilito in sede di separazione.
Fissata la comparizione delle parti e notificato il decreto unitamente al ricorso, all'udienza del
13.09.2024 è comparso solo il ricorrente, il quale ha insistito nella domanda di divorzio senza altre condizioni. La resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio;
quindi, non esperito il tentativo di conciliazione per assenza della resistente, previa dichiarazione di contumacia del resistente, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini non richiesti.
2. La domanda è fondata e va accolta.
Il Tribunale deve prendere atto dell'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, attesa la circostanza che gli stessi, alla data di proposizione del ricorso in esame, vivono separati dalla data della separazione consensuale, ossia ormai da oltre dieci anni.
Tale circostanza - dedotta dal ricorrente - va ritenuta provata in assenza di alcuna eccezione dell'interruzione della separazione, gravante sulla resistente, nonché in considerazione del perfezionamento della notifica del ricorso eseguito a mani della stessa resistente in data
09.11.2023 in luogo differente rispetto a quello di residenza del ricorrente.
In altri termini, le allegazioni di parte ricorrente, la mancata costituzione della resistente, unitamente alla prova documentale del perfezionamento della notifica a mani di quest'ultima in luogo differente rispetto a quello di residenza del ricorrente, sono indici del protrarsi della separazione tra i coniugi. Dunque, tenuto conto anche della documentazione depositata dal ricorrente, può affermarsi che ricorrono i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, ossia l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, nonché quelli previsti dall'art. 3 comma 2 lettera b) della predetta legge, ossia l'omologa della separazione
2 consensuale ed il protrarsi della separazione dei coniugi per oltre sei mesi dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione (RG 2513/2014).
Deve, quindi, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti a UN (BR) il 04.09.1986, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune anno 1986, Parte II, Serie A, atto n. 125.
3. In ragione della contumacia della resistente, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 29.08.2023, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a UN (BR) il
04.09.1986, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune anno 1986, parte II,
Serie A, atto n. 125, tra , nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 CP_1
UN (BR) il 20.11.1962;
- dichiara non ripetibili le spese di lite;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di competenza per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 6 dicembre 2024, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Rosa Maria Bova
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Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Rosa Maria Bova Dott. Francesco Lupia
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