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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/10/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 359/2025 R.G., promossa con ricorso in riassunzione depositato in data 20.2.2025
da
, Parte_1
- opponente –
rappresentato e difeso dagli Avv.ti TEDESCHI FRANCESCO MARIA ed ONGARO
MASSIMO, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Treviso, Via Canova, 34
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
– opposto -
rappresentato e difeso dall'Avv. APRILE SERGIO, giusta procura ad lites rilasciata dal legale rappresentante pro tempore, con atto del notaio in Fiumicino, rep. 37590, racc. Persona_1
7131, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale distrettuale di Venezia Santa CP_1
Croce 929
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria .
1 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
- IN VIA PRINCIPALE, revocare la concessa sospensione per i motivi indicati in nel presente atto;
- SEMPRE IN VIA PRINCIPALE E PRELIMINARE, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del tribunale adito perché competente è il tribunale di Venezia, con vittoria di spese in suo favore;
- nel merito, rigettare il ricorso siccome del tutto infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese;
Per CP_1
rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto;
in subordine accertare e dichiarare la debenza della contribuzione, condannandosi l'opponente al pagamento delle somme portate nell'avviso di addebito oltre le somme aggiuntive di legge sino al saldo;
spese diritti e onorari di causa rifusi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Riassumendo il giudizio originariamente instaurato avanti al Tribunale di Nola, che si è
dichiarato territorialmente incompetente, proponeva opposizione avverso Parte_1
avviso di addebito notificatogli il 20.9.2003 riferito a contributi asseritamente omessi alla
Gestione Commercianti nel periodo 4/2017- 3/2019 per € 9.425,66. Eccepiva la parziale prescrizione del credito azionato nell'avviso di addebito, in particolare con riferimento alla seconda rata dei contributi 2017 e relative sanzioni, per decorso di oltre un quinquennio dal termine di scadenza individuato al 21.8.2017, anche considerando la sospensione di 311 giorni prevista dalla normativa emergenziale Covid;
nel merito deduceva l'insussistenza dei presupposti per il versamento di contributi alla gestione commercianti non avendo egli svolto alcuna attività autonoma, avendo egli prestato attività lavorativa subordinata, mentre la ditta era stata cancellata il 27.2.2019 e la partita
IVA chiusa di lì a breve. Concludeva dunque affinché, sospesa preliminarmente l'esecutività dell'avviso di addebito opposto, questo fosse annullato.
2 2. Costituendosi in questa sede l' reiterava le difese svolte avanti al Tribunale di Nola CP_1
a proposito dell'inammissibilità dell'opposizione per tardività, negando comunque fondatezza alle doglianze di cui al ricorso relativamente a prescrizione del credito –
individuava la decorrenza del termine per il pagamento della terza rata di contributi per il
2017 al 16.11.2017 – che nel merito.
3. Disposto il deposito ad opera di parte opponente di documentazione riferita alle tempistiche di presentazione del ricorso in opposizione avanti al Tribunale di Nola, la causa perveniva in decisione all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § § § § §
4. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, in quanto la stessa risulta tempestivamente proposta con ricorso depositato il 30.10.2023 a fronte di notifica dell'avviso di addebito in data 20.9.2023, e dunque esattamente al 40° giorno successivo alla notifica.
5. Nel merito, va premesso che nei giudizi in cui si controverte della debenza meno di contributi è onere di prova dell' , quale soggetto che si assume creditore, dimostrare CP_1
la sussistenza dei presupposti dell'obbligo contributivo.
6. Nella fattispecie di causa l' ha dimostrato che nel periodo cui si Controparte_2
riferisce l'avviso di addebito l'opponente era titolare di ditta individuale iscritta nel registro delle imprese nell'aprile 2017 e cancellata solo nel marzo 2019, avente ad oggetto lo svolgimento di attività di commercio ambulante, peraltro priva di dipendenti (cfr. doc.
8 ), il che depone per lo svolgimento da parte dell'opponente di attività commerciale. CP_1
7. E' tuttavia provato che l'opponente fosse titolare, da giugno 2017, di rapporti di lavoro subordinato, anche se per 20 ore settimanali, ed in questo contesto l'iscrizione alla
Gestione Commercianti e il relativo obbligo contributivo richiedevano la prova della prevalenza, ovvero che l'opponente svolgesse nella propria azienda attività con apporto personale e prevalente, dovendo la prevalenza essere verificata rispetto ad altre occupazioni dello stesso.
3 8. In assenza di prova fornita in questo senso da parte dell' , deve ritenersi non dovuta CP_1
la contribuzione richiesta per il periodo da giugno 2017.
9. Quanto al periodo precedente, è maturata la prescrizione quinquennale, considerato che la scadenza prevista per il pagamento della seconda rata era il 21.8.2017, come si ricava dalla circolare dimessa sub doc. 3 ric., e che all'epoca della notifica dell'avviso di addebito (20.9.2023) il termine era decorso anche considerando i 311 giorni di sospensione previsti dalla normativa emergenziale di cui agli artt. artt. 37 DL 18/20 e 11
DL 183/20.
10. Non può invece ritenersi operante la sospensione del termine di prescrizione per 542
giorni ex art. 68 DL 41/21, in quanto norma destinata a sospendere la decorrenza dei termini dei versamenti quali previsti dagli avvisi di addebito.
11. In conclusione in ricorso va accolto con annullamento dell'avviso di addebito opposto.
12. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, annulla l'avviso di addebito opposto per le ragioni di cui in motivazione.
Condanna l' a rifondere all'opponente le spese di lite, che liquida in complessivi € CP_1
2.000,00, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale nonchè
al rimborso delle spese di contributo unificato di € 43,00.
Venezia, 24/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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