Sentenza 31 ottobre 2022
Ordinanza collegiale 7 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 31/10/2022, n. 1724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1724 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/10/2022
N. 01724/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00815/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 815 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierluigi Dell'Anna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps Gestione Dipendenti Pubblici, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’accertamento e la declaratoria
dell’obbligo dell’Istituto intimato di concludere, con l’adozione di un provvedimento espresso, il procedimento afferente la liquidazione della pensione “privilegiata” ordinaria di cui al decreto dirigenziale n. -OMISSIS-, emesso dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
nonché per la condanna dell’INPS a provvedere alla liquidazione della predetta pensione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to P. Dell'Anna;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. E’ impugnato il silenzio serbato dall’Amministrazione intimata, in relazione al procedimento afferente la liquidazione, in favore del ricorrente, della pensione privilegiata di cui al decreto dirigenziale n. -OMISSIS-, emesso dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame: violazione dell’art. 2 l. n. 241/90; eccesso di potere.
Ha chiesto pertanto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione nella fattispecie in esame, con conseguente condanna di quest’ultima all’adozione di un provvedimento espresso. Il tutto con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del suo procuratore anticipatario.
Nessuno si è costituito per l’Amministrazione intimata.
Nella camera di consiglio del 25.10.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è fondato.
Rileva anzitutto il Collegio che l’odierno ricorso risulta notificato in data 29.6.2022, e pertanto entro l’anno dall’ultima istanza del ricorrente (2.5.2022), sicché il ricorso deve senz’altro ritenersi tempestivo.
Tanto premesso, rileva altresì il Collegio che, nella fattispecie in esame, si versa nell’ambito di istanza volta all’ottenimento di provvedimento ampliativo – sub specie di liquidazione della pensione privilegiata maturata dal ricorrente – rispetto alla quale deve ritenersi sussistente l’obbligo di provvedere, ai sensi dell’art. 2 l. n. 241/90. Invero, tale previsione normativa prevede che: “ … Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ”.
In tal modo, il legislatore ha inteso generalizzare l’obbligo di provvedere con atto espresso, anche nelle ipotesi in cui vi siano, ictu oculi , impedimenti tali da impedire l’accoglimento dell’istanza. Ciò al fine di garantire la certezza dei tempi nell’esercizio dell’azione amministrativa, e prevenire danni correlati all’inerzia della p.a. Il tutto sul presupposto che l’esistenza di un termine per provvedere costituisce ora, per ricevute acquisizioni giurisprudenziali, autonomo bene della vita, sul quale il privato deve poter fare ragionevole affidamento al fine di autodeterminarsi e orientare la propria attività economica.
In tal senso l’amministrazione a tutt’oggi non si è determinata, sicché deve ritenersi acclarato il suo silenzio rifiuto sull’istanza in esame.
3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è fondato.
Ne consegue l’ordine all’Amministrazione intimata di pronunciarsi sull’istanza presentata dal ricorrente, da ultimo, in data 2.5.2022, entro gg. 30 dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza.
In difetto, si provvederà alla nomina di commissario ad acta .
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e ordina per l’effetto all’INPS, Direzione provinciale di Lecce, di pronunciarsi sull’istanza presentata dal ricorrente, da ultimo, in data 2.5.2022, entro gg. 30 dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza. In difetto, si provvederà alla nomina di commissario ad acta .
Condanna l’Amministrazione intimata al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in € 1.000, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del suo procuratore anticipatario, avv. Pierluigi Dell’Anna.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO