Cass. civ., sez. III, sentenza 23/10/2023, n. 29308
CASS
Sentenza 23 ottobre 2023

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, si è pronunciata sul ricorso proposto da un danneggiato, persona fisica, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale per un incidente stradale occorso quando era minorenne. Il ricorrente lamentava l'insufficiente quantificazione del danno morale ed esistenziale, il mancato riconoscimento delle spese mediche sostenute presso strutture private, il danno da lesione della capacità lavorativa specifica e da perdita di chance professionale, nonché le spese legali stragiudiziali. In particolare, il primo motivo di ricorso censurava la sentenza per aver ritenuto la personalizzazione del danno biologico comprensiva della sofferenza morale e per aver negato la prova testimoniale relativa a tale sofferenza. Il secondo motivo contestava il rigetto della domanda di risarcimento per danno da lesione della capacità lavorativa specifica di ingegnere, professione che il padre del ricorrente svolgeva, e per perdita di chance, ritenendo erronea la valutazione della Corte territoriale e la mancata ammissione di prove testimoniali. Il terzo motivo verteva sulla mancata liquidazione integrale delle spese mediche, imputando alla scelta del ricorrente di rivolgersi a strutture private, anziché pubbliche, la riduzione del rimborso. Infine, il quarto motivo lamentava la mancata liquidazione delle competenze professionali per l'attività stragiudiziale svolta dal legale.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al terzo motivo, dichiarando inammissibile il primo e rigettando il secondo e il quarto. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto inammissibile la censura relativa alla mancata autonoma liquidazione del danno morale, poiché tale questione non era stata ritualmente posta all'attenzione del giudice d'appello, il quale aveva invece valutato la quantificazione del danno non patrimoniale nel suo complesso. Parimenti inammissibile è stata ritenuta la doglianza relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale, non essendo stata censurata in appello la decisione del primo giudice al riguardo. Il secondo motivo è stato rigettato poiché la Corte ha confermato la valutazione in fatto dei giudici di merito circa la mancata prova del danno da perdita di capacità lavorativa specifica, ritenendo che le difficoltà menzionate dal CTU potessero rientrare nella lesione della "cenestesi lavorativa", danno non patrimoniale liquidabile onnicomprensivamente. Il quarto motivo è stato respinto in quanto la Corte d'Appello aveva correttamente ritenuto la fattura prodotta dal legale generica e non idonea a dimostrare l'utilità e la strumentalità dell'attività stragiudiziale svolta. Il terzo motivo è stato invece accolto, cassando la sentenza impugnata nella parte in cui ha applicato l'articolo 1227, secondo comma, del codice civile, ritenendo che la scelta di rivolgersi a una struttura sanitaria privata non possa automaticamente comportare una riduzione del rimborso delle spese mediche. La Corte ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Milano, in diversa sezione, per la decisione nel merito e sulle spese, enunciando il principio di diritto secondo cui la scelta di rivolgersi a una struttura sanitaria privata non è di per sé motivo di applicazione dell'articolo 1227, secondo comma, del codice civile ai fini del rimborso delle spese mediche.

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Massime1

Il risarcimento del pregiudizio patrimoniale corrispondente alle spese mediche sostenute dal danneggiato non può essere ridotto ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., per il sol fatto che egli abbia scelto di farsi curare da una struttura privata anziché pubblica, non essendo configurabile alcun obbligo di rivolgersi al sistema sanitario nazionale.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 23/10/2023, n. 29308
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29308
Data del deposito : 23 ottobre 2023

Testo completo