TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/03/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 50/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 50/2024
PROMOSSA DA
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. E_ C.F._1
Monika Fucile, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ); OP P.IVA_1
OPPOSTA CONTUMACE
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), e per essa la procuratrice NT P.IVA_2 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Leonardo Controparte_3 P.IVA_3
Blandino, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Daniela Rigoli, giusta procura in atti;
INTERVENUTA
Pag. 1 di 11 CONCLUSIONI
La causa è stata posta in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
26.02.2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è l'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c. da E_
avverso il decreto ingiuntivo n. 2005/2017 emesso dal Tribunale di Siracusa in data
20.10.2017 nel procedimento iscritto al n. 4484/2017 r.g., in virtù del quale gli è stato ingiunto di pagare, in favore della , la somma di € OP
8.683,15, oltre interessi, spese e compensi del monitorio, a titolo di saldo scaduto derivante dal contratto di prestito personale n. 1686558 del 13.02.2009.
1.1. - A supporto dell'opposizione, ha premesso che, nei suoi confronti, è stata incoata la procedura esecutiva iscritta al n. 1502/2023 R.G. . del Tribunale di Siracusa, CP_4 nell'ambito della quale il G.E. lo ha avvisato della facoltà di proporre opposizione ex art. 650 c.p.c. avverso il suddetto decreto ingiuntivo, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della relativa ordinanza, al limitato fine di fare valere l'eventuale abusività delle clausole del contratto posto a fondamento della domanda monitoria.
1.2. - L'opponente ha, quindi, introdotto il presente giudizio di opposizione, deducendo ed eccependo l'abusività delle clausole nn. 16) e 17) del contratto n. 1686558 del
13.02.2009, per violazione: a) dell'art. 33, co. 2, lett. f) ed l), Cod. cons., trattandosi di clausole idonee ad imporre al consumatore il pagamento di una somma di denaro correlata al ritardato/mancato adempimento d'importo manifestamente eccessivo, e prevedenti l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che quest'ultimo non ha avuto possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
b) dell'art. 36, co. 2, lett. c), Cod. cons., trattandosi di clausole comportanti l'adesione del consumatore a pattuizioni che, di fatto, quest'ultimo non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
c) dell'art. 35 Cod. cons., trattandosi di clausole dotate di scarsa chiarezza e comprensibilità; d) dell'art. 1341 c.c., trattandosi di clausole inserite nelle condizioni generali di contratto e sottoscritte in maniera indiscriminata.
2. - Radicatosi il contraddittorio, non si è costituita in giudizio la OP
, della quale va in questa sede dichiarata la contumacia, tenuto conto che
[...]
Pag. 2 di 11 l'atto di opposizione è stato ritualmente e tempestivamente notificato alla suddetta società presso il domicilio eletto in sede monitoria.
3. - È intervenuta in giudizio la nella dedotta qualità di cessionaria NT
della chiedendo dichiararsi inammissibile OP
l'opposizione per tardività della stessa, a cagione dell'avvenuta notificazione dell'atto di citazione nei confronti della società cedente, a dispetto dell'intercorsa cessione;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e, in via gradata, la condanna dell'opponente al pagamento, in proprio favore, della somma di € 8.683,15, oltre gli ulteriori interessi di mora al tasso convenzionale dal 15.03.2017 sino all'effettivo soddisfo, o di quel diverso importo ritenuto di giustizia.
4. - La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 26.02.2025, previa assegnazione dei termini a ritroso di cui al novellato art. 189 c.p.c.
5. - Ciò posto, va preliminarmente esclusa l'inammissibilità dell'opposizione, come eccepito dalla NT
5.1. - Al riguardo, va ricordato che, con sentenza n. 9479 del 06.04.2023, le Sezioni unite della S.C., pronunciandosi ai sensi dell'art. 363, co. 3, c.p.c. su una questione di particolare importanza sorta a seguito delle decisioni della CGUE del 17.05.2022
(sentenza in C-600/19, ; sentenza in cause riunite C-693/19, Persona_1 CP_5
1503, e C-831/19, sentenza in C-725/19, Impuls Per_1 Controparte_6
Leasing Romania;
sentenza in C-869/19, ) - hanno affermato, tra i vari Persona_2
principi di diritto, che: “Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva (potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di
Pag. 3 di 11 fissazione dell'udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, procedente o intervenuto, a produrre il contratto); il giudice dell'esecuzione è altresì tenuto a informare le parti dell'esito del controllo svolto - avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione”.
5.2. - In virtù di tale meccanismo “recuperatorio”, il debitore ingiunto è rimesso in termini ai fini della proposizione dell'opposizione avverso un decreto ingiuntivo non motivato in ordine all'insussistenza, nel contratto posto a fondamento della domanda monitoria, di clausole abusive, ed al solo fine di far valere tale eventuale abusività.
5.3. - Ne consegue che, qualora il decreto ingiuntivo sia stato emesso in favore del creditore originario, il giudizio di opposizione - quale fase meramente eventuale di un giudizio già “pendente” sin dalla fase monitoria (cfr. art. 643, co. 3, c.p.c.) - debba proporsi nei confronti di quest'ultimo, restando del tutto irrilevante l'eventuale trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, giusta il disposto di cui all'art. 111, co. 1, c.p.c.
6. - Prima di entrare nel merito dell'opposizione, va sin da subito effettuato un duplice ordine di precisazioni.
6.1. - Anzitutto, il ristretto ambito applicativo del presente giudizio non consente di valutare tutti quei motivi di opposizione fondati su ragioni diverse dall'eventuale natura abusiva delle clausole del contratto posto a fondamento della domanda monitoria.
Ne consegue il preliminare rigetto di tutte le questioni sollevate dall'opponente in relazione all'eccepita vessatorietà delle clausole nn. 16) e 17) del contratto n. 1686558 del 13.02.2009, per asserita violazione dell'art. 1341 c.c.
6.2. - In secondo luogo, considerato che le clausole stigmatizzate dall'opponente concernono unicamente l'applicabilità e la quantificazione dei costi correlati alla mora debendi, va da sé che l'esito del presente giudizio non potrà mai consistere, come preteso dall'opponente, nell'azzeramento totale del debito verso la società creditrice, ma solo nell'elisione delle voci di debito a titolo di interessi moratori e di penali contrattuali.
Pag. 4 di 11 7. - Tanto chiarito, l'opposizione è fondata e va accolta per quanto di ragione.
7.1. - Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'U.E. (cfr. CGUE, Sez. III,
21 aprile 2016, Causa C-377/14, Radlinger c. Finway a.s.), per valutare il carattere eventualmente sproporzionato delle penali imposte al debitore inadempiente, il giudice nazionale è tenuto a valutare l'effetto cumulativo di tutte le clausole del contratto e, nel caso in cui accerti il carattere abusivo di alcune di esse, deve escludere tutte quelle che sono abusive.
7.2. - Al fine di rendere più oggettiva tale valutazione, il Tribunale ritiene che il controllo di vessatorietà debba parametrarsi al tasso soglia di usura dei moratori - cioè alla misura oltre la quale l'ordinamento non consente la lecita pattuizione di interessi di mora - da determinarsi sulla scorta del recente insegnamento delle Sezioni unite della
S.C. (cfr. Sez. Un., n. 19597/2020).
7.3. - Nel caso in esame, dunque, deve prendersi a riferimento il TEGM (11,1%) indicato nel decreto pro tempore applicabile al contratto in esame (Decreto M.E.F.
19.12.2008 - categoria “Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari” oltre € 5.000,00), aumentato della maggiorazione media degli interessi moratori indicata dal medesimo decreto
(2,1%), e ulteriormente incrementato nella misura (della metà) prevista dall'art. 2 della
L. n. 108/1996. In applicazione di tali principi, il TSU di mora risulta in specie pari al
19,8%: (11,1 + 2,1) × 1,5 = 13,2 × 1,5 = 19,8.
7.4. - Va poi precisato che, a fronte del ricorso a un medesimo indice tanto per il controllo di usurarietà, tanto per quello di vessatorietà dei costi connessi alla mora, appaiono diverse le tutele accordate al mutuatario, atteso che: a) in materia di contratto stipulato tra professionisti (c.d. “B2B”), laddove la misura degli interessi moratori superi il TSU di mora, la conseguente usurarietà conduce ad una applicazione dell'art. 1815, co. 2, c.c. di guisa che non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 c.c., co. 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti (cfr. Sez. Un., n. 19597/2020); b) in materia di contratto stipulato con un consumatore (c.d. “B2C”), invece, laddove la misura dei moratori superi il TSU di mora, la conseguente abusività della clausola determinativa degli interessi conduce alla nullità della stessa, con la conseguente impossibilità, per il
Pag. 5 di 11 giudice nazionale, di sostituire tale clausola con una disposizione suppletiva di diritto nazionale (cfr. CGUE, Sez. IX, sentenza dell'8 settembre 2022 nelle cause riunite da
C‑80/21 a C‑82/21, E.K. e S.K. e altri), sicché, al manifestarsi dell'inadempimento, sul totale dovuto dal consumatore non sono più dovuti interessi, tanto nella misura dei moratori quanto in quella dei corrispettivi.
7.5. - Tornando al caso in esame, l'art. 16 delle condizioni generali di finanziamento
(d'ora in poi solo “c.g.f.”), pone a carico del cliente, in caso di ritardato adempimento, il pagamento di “qualsiasi importo dovuto” maggiorato degli interessi di mora al tasso mensile del 2,5% (pari al 30% annuo), comunque non superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto (come detto, pari al
19,8%).
L'art. 17 c.g.f. impone al cliente, in caso di risoluzione del contratto o di decadenza dal beneficio del termine, il pagamento, a scelta del creditore e alternativamente: a) del capitale residuo, scaduto e a scadere, maggiorato degli interessi e degli eventuali oneri relativi alle rate scadute e impagate, nonché di una penale pari al 10% del capitale a scadere;
b) dell'intero debito per rate scadute e a scadere, comprensivo della quota interessi, acquisita a titolo di penale, oltre le eventuali somme dovute a norma dell'art. 16 c.g.f. e salvo il risarcimento del danno ulteriore;
in caso di mancato pagamento di tali somme, risultano dovuti anche gli interessi di mora sull'intero capitale non pagato al tasso previsto dall'art. 16 c.g.f.
7.5.1. - Trattasi, in buona sostanza, di una clausola che prevede un'obbligazione alternativa (art. 1285 c.c.), con facoltà di scelta in capo al creditore (art. 1286 c.c.).
La “prima opzione” pone a carico del cliente inadempiente il pagamento delle rate scadute e impagate (“capitale e interessi scaduti”), degli oneri di incasso (“oneri relativi alle rate scadute e impagate”), e del capitale residuo alla data di risoluzione/decadenza
(“capitale a scadere”), quest'ultimo maggiorato di una penale del 10%.
La “seconda opzione” pone a carico del cliente inadempiente il pagamento di tutte le rate, cioè di quelle scadute e impagate e di quelle a scadere, queste ultime comprensive della quota interessi futuri a titolo di penale, oltre interessi di mora al tasso di cui all'art. 16 c.g.f.
7.5.2. - Ebbene, tenuto conto che, con il deposito del ricorso monitorio, la CP_1
Pag. 6 di 11 ha richiesto il pagamento della “somma di € 8.683,15, oltre OP interessi di mora come da contratto” (cfr. pag. 3, ricorso monitorio), e considerato che la “prima opzione” non contempla la possibilità di addebitare al cliente interessi di mora, è evidente come la stessa abbia esercitato la propria facoltà di scelta, la quale, una volta comunicata all'altra parte (con la notificazione del decreto ingiuntivo), è divenuta irrevocabile (art. 1286, co. 2, c.c.).
7.5.3. - Tuttavia, la “seconda opzione”, nella misura in cui impone al consumatore il pagamento degli interessi di mora a un tasso (almeno) corrispondente alla soglia massima consentita dalla legge (cioè alla soglia usuraria), da calcolarsi sull'intero debito comprensivo (anche) degli interessi a scadere (cioè l'intero importo della quota degli interessi corrispettivi delle rate non scadute anteriormente alla data di decadenza dal beneficio del termine), appare concretamente idonea a determinare a carico del consumatore, in caso di inadempimento o di ritardato adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo ex art. 33, co. 2, lett. f), Cod. cons.
Poiché, infatti, come dianzi chiarito, la suddetta verifica di abusività deve condursi prendendo a parametro di riferimento il TSU di mora, nella fattispecie il superamento di tale soglia appare estremamente evidente, tenuto conto che già i soli interessi moratori risultano pattuiti in misura corrispondente al TSU pro tempore applicabile (in applicazione della c.d. “clausola di salvaguardia” contenuta nell'art. 16 c.g.f.), con la conseguenza che qualsiasi minimo scostamento conseguente alla valutazione unitaria degli ulteriori costi connessi alla mora (nella specie, gli interessi corrispettivi non maturati sulle rate future) implicherebbe il debordo dalla soglia in questione.
7.5.4. - Conformemente a tali risultanze, le clausole in disamina debbono reputarsi abusive e, dunque, nulle, restando il contratto valido per il resto (cfr. art. 36, co. 1, Cod. cons.).
7.6. - L'ammontare dovuto dall'opponente si quantifica facilmente sulla scorta del piano di ammortamento e dell'estratto conto ex art. 50 TUB in atti (cfr. docc. 2B e 4, fasc. monitorio).
7.6.1. - Al riguardo, va premesso che, dalla documentazione in atti, non risulta che la si sia mai avvalsa della facoltà di dichiarare la parte OP
Pag. 7 di 11 debitrice decaduta dal beneficio del termine, considerato al riguardo che: a) dall'estratto conto certificato (doc. 4, fasc. monitorio), risulta solo l'avvenuto pagamento delle prime quattro rate di ammortamento e il mancato pagamento delle rate dalla quinta alla quarantottesima;
b) l'unica diffida di pagamento è quella del 03.04.2017, non risultando, dunque, comunicata al debitore, prima della scadenza dell'ultima rata di ammortamento (15.02.2013: cfr. doc. 2B, fasc. monitorio), alcuna volontà della creditrice di avvalersi della facoltà di risolvere ante tempus il contratto o di dichiarare il debitore decaduto dal beneficio del termine.
7.6.2. - Ne consegue che, nel caso in esame, risulta dovuto dall'opponente l'intero ammontare delle rate scadute e non pagate per complessivi € 6.614,15 (ossia 43 rate da
€ 105,20 e una rata da € 2.090,55).
7.6.3. - Su tale somma non spettano alla società opposta ulteriori interessi, tenuto conto che, come in precedenza accennato, gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/2013 “devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una giurisprudenza nazionale secondo la quale il giudice nazionale può, dopo aver accertato la nullità di una clausola abusiva contenuta in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista che determini la nullità di tale contratto nel suo complesso, sostituire la clausola dichiarata nulla vuoi con un'interpretazione della volontà delle parti, al fine di evitare la dichiarazione di nullità di detto contratto, vuoi con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva, anche qualora il consumatore sia stato informato delle conseguenze della nullità del medesimo contratto
e le abbia accettate” (cfr. CGUE, Sez. IX, sentenza dell'8 settembre 2022 nelle cause riunite da C‑80/21 a C‑82/21, E.K. e S.K. e altri).
8. - Conformemente alle risultanze di causa, il decreto ingiuntivo opposto va revocato per l'intero, a norma dell'art. 653 c.p.c., essendo risultata dovuta una somma inferiore rispetto a quella ingiunta.
8.1. - L'opponente va, dunque, condannato al pagamento, in favore della società opposta, della somma di € 6.614,15.
9. - Non può, invece, essere accolta la domanda subordinata con cui la società interveniente ha chiesto di “Accertare e dichiarare che è NT creditrice nei confronti di per l'importo di € 8.683,15 oltre gli E_
Pag. 8 di 11 ulteriori interessi di mora al tasso convenzionale dal 15.3.2017 sino all'effettivo soddisfo e le spese di procedura , e per l'effetto condannarlo al pagamento del ridetto importo o di quello ritenuto di giustizia all'esito della espletanda trattazione/istruttoria” (cfr. note di precisazione delle conclusioni del 24.12.2024).
9.1. - Sul punto, giova evidenziare che l'opponente ha contestato la legittimazione sostanziale della sotto il profilo della carenza di prova della NT
cessione in blocco e dell'inclusione, in tale cessione, del credito originariamente vantato dalla . OP
9.2. - L'eccezione è fondata.
9.2.1. - Al riguardo, va ricordato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. n. 24798/2020). D'altra parte, “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. n. 31188/2017).
9.2.2. - Con riguardo al caso in esame, la società interveniente si è limitata a versare in atti una copia del contratto di cessione in blocco e la relativa pubblicazione nel foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 dell'11.12.2018 (cfr. docc. 4 e 5, fasc. interveniente).
Tuttavia, i criteri ivi indicati non consentono di affermare con certezza che il credito oggetto della presente controversia sia proprio uno di quelli fatti oggetto di cessione.
Ed invero, da tali documenti si desume come la cessionaria abbia acquistato dalla
“ogni e qualsiasi credito” che, alla data del OP
Pag. 9 di 11 30.09.2017, soddisfaceva una serie cumulativa di criteri, dei quali, tuttavia, non risulta soddisfatto il seguente: “
8. i rispettivi debitori ceduti sono inclusi nella lista di NDG depositata presso il Notaio Dott.ssa , Notaio in Milano, il Persona_3
5.12.2018”.
Al riguardo basti osservare come l'interveniente, pur essendovi onerata, non abbia dimostrato che il credito di cui si discute fosse incluso nella citata lista del 05.12.2018, che, infatti, non è stata versata in atti.
9.3. - Non risultando dimostrata l'inclusione del credito in esame tra quelli fatti oggetto della cessione del 05.12.2018, la domanda dell'interveniente va dunque respinta.
10. - Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, va considerato che l'opponente
è soccombente nei confronti della opposta contumace (la cui domanda monitoria è risultata pur sempre fondata, ancorché in misura ridotta), mentre è vittoriosa nei confronti della società interveniente, le cui pretese sono risultate infondate.
10.1. - Sicché, nei rapporti tra opponente e opposta vale la regola secondo cui la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte vittoriosa che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere la tutela giudiziaria di un proprio diritto, ovvero per contrastare in giudizio un'altrui pretesa, se va emessa nei confronti del convenuto contumace soccombente, non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso che, con tutta evidenza, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n.
17432/2011), né può essere pronunciata riguardo al grado di giudizio in cui la parte vincitrice sia rimasta contumace (Cass. n. 904/2004).
In tale ipotesi, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la corretta statuizione da adottarsi è quella del “nulla a disporre sulle spese” (Cass. n. 10445/2011).
Dunque, nel presente giudizio, considerata la contumacia dell'opposta, nulla deve disporsi in punto di condanna alle spese di lite contro l'opponente rimasto soccombente.
10.2. - Nei rapporti tra l'opponente e la società interveniente, invece, le spese di lite seguono la soccombenza di quest'ultima e vanno liquidate come da dispositivo secondo i parametri fissati dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati dal D.M. n. 147/2022, secondo il valore della causa dichiarato in domanda (scaglione sino a € 26.000,00), nonché alla
Pag. 10 di 11 luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, per le fasi di studio e introduttiva ai valori medi, e per le fasi di trattazione e decisionale ai valori minimi, tenuto conto della natura documentale della controversia e della ripetitività delle difese spiegate dalle parti nei rispettivi scritti conclusivi;
con distrazione del relativo pagamento in favore dell'Avv. Monika Fucile, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 50/2024 r.g., così dispone:
1) Dichiara la contumacia della . OP
2) In parziale accoglimento dell'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c. da E_
avverso il decreto ingiuntivo n. 2005/2017 emesso dal Tribunale di
[...]
Siracusa in data 20.10.2017 nel procedimento iscritto al n. 4484/2017 r.g., revoca il suddetto decreto ingiuntivo.
3) Condanna al pagamento, in favore della E_ OP
, della somma di € 6.614,15, senza ulteriori interessi.
[...]
4) Nulla a disporsi sulle spese di lite nei rapporti tra e la E_
. OP
5) Condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute da NT
, che si liquidano in € 3.387,00 per compensi, oltre rimborso E_
forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge, distraendone il pagamento in favore dell'Avv. Monika Fucile, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.
Così deciso a Siracusa, in data 5 marzo 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 11 di 11
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 50/2024
PROMOSSA DA
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. E_ C.F._1
Monika Fucile, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ); OP P.IVA_1
OPPOSTA CONTUMACE
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), e per essa la procuratrice NT P.IVA_2 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Leonardo Controparte_3 P.IVA_3
Blandino, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Daniela Rigoli, giusta procura in atti;
INTERVENUTA
Pag. 1 di 11 CONCLUSIONI
La causa è stata posta in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
26.02.2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è l'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c. da E_
avverso il decreto ingiuntivo n. 2005/2017 emesso dal Tribunale di Siracusa in data
20.10.2017 nel procedimento iscritto al n. 4484/2017 r.g., in virtù del quale gli è stato ingiunto di pagare, in favore della , la somma di € OP
8.683,15, oltre interessi, spese e compensi del monitorio, a titolo di saldo scaduto derivante dal contratto di prestito personale n. 1686558 del 13.02.2009.
1.1. - A supporto dell'opposizione, ha premesso che, nei suoi confronti, è stata incoata la procedura esecutiva iscritta al n. 1502/2023 R.G. . del Tribunale di Siracusa, CP_4 nell'ambito della quale il G.E. lo ha avvisato della facoltà di proporre opposizione ex art. 650 c.p.c. avverso il suddetto decreto ingiuntivo, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della relativa ordinanza, al limitato fine di fare valere l'eventuale abusività delle clausole del contratto posto a fondamento della domanda monitoria.
1.2. - L'opponente ha, quindi, introdotto il presente giudizio di opposizione, deducendo ed eccependo l'abusività delle clausole nn. 16) e 17) del contratto n. 1686558 del
13.02.2009, per violazione: a) dell'art. 33, co. 2, lett. f) ed l), Cod. cons., trattandosi di clausole idonee ad imporre al consumatore il pagamento di una somma di denaro correlata al ritardato/mancato adempimento d'importo manifestamente eccessivo, e prevedenti l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che quest'ultimo non ha avuto possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
b) dell'art. 36, co. 2, lett. c), Cod. cons., trattandosi di clausole comportanti l'adesione del consumatore a pattuizioni che, di fatto, quest'ultimo non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
c) dell'art. 35 Cod. cons., trattandosi di clausole dotate di scarsa chiarezza e comprensibilità; d) dell'art. 1341 c.c., trattandosi di clausole inserite nelle condizioni generali di contratto e sottoscritte in maniera indiscriminata.
2. - Radicatosi il contraddittorio, non si è costituita in giudizio la OP
, della quale va in questa sede dichiarata la contumacia, tenuto conto che
[...]
Pag. 2 di 11 l'atto di opposizione è stato ritualmente e tempestivamente notificato alla suddetta società presso il domicilio eletto in sede monitoria.
3. - È intervenuta in giudizio la nella dedotta qualità di cessionaria NT
della chiedendo dichiararsi inammissibile OP
l'opposizione per tardività della stessa, a cagione dell'avvenuta notificazione dell'atto di citazione nei confronti della società cedente, a dispetto dell'intercorsa cessione;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e, in via gradata, la condanna dell'opponente al pagamento, in proprio favore, della somma di € 8.683,15, oltre gli ulteriori interessi di mora al tasso convenzionale dal 15.03.2017 sino all'effettivo soddisfo, o di quel diverso importo ritenuto di giustizia.
4. - La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 26.02.2025, previa assegnazione dei termini a ritroso di cui al novellato art. 189 c.p.c.
5. - Ciò posto, va preliminarmente esclusa l'inammissibilità dell'opposizione, come eccepito dalla NT
5.1. - Al riguardo, va ricordato che, con sentenza n. 9479 del 06.04.2023, le Sezioni unite della S.C., pronunciandosi ai sensi dell'art. 363, co. 3, c.p.c. su una questione di particolare importanza sorta a seguito delle decisioni della CGUE del 17.05.2022
(sentenza in C-600/19, ; sentenza in cause riunite C-693/19, Persona_1 CP_5
1503, e C-831/19, sentenza in C-725/19, Impuls Per_1 Controparte_6
Leasing Romania;
sentenza in C-869/19, ) - hanno affermato, tra i vari Persona_2
principi di diritto, che: “Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva (potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di
Pag. 3 di 11 fissazione dell'udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, procedente o intervenuto, a produrre il contratto); il giudice dell'esecuzione è altresì tenuto a informare le parti dell'esito del controllo svolto - avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione”.
5.2. - In virtù di tale meccanismo “recuperatorio”, il debitore ingiunto è rimesso in termini ai fini della proposizione dell'opposizione avverso un decreto ingiuntivo non motivato in ordine all'insussistenza, nel contratto posto a fondamento della domanda monitoria, di clausole abusive, ed al solo fine di far valere tale eventuale abusività.
5.3. - Ne consegue che, qualora il decreto ingiuntivo sia stato emesso in favore del creditore originario, il giudizio di opposizione - quale fase meramente eventuale di un giudizio già “pendente” sin dalla fase monitoria (cfr. art. 643, co. 3, c.p.c.) - debba proporsi nei confronti di quest'ultimo, restando del tutto irrilevante l'eventuale trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, giusta il disposto di cui all'art. 111, co. 1, c.p.c.
6. - Prima di entrare nel merito dell'opposizione, va sin da subito effettuato un duplice ordine di precisazioni.
6.1. - Anzitutto, il ristretto ambito applicativo del presente giudizio non consente di valutare tutti quei motivi di opposizione fondati su ragioni diverse dall'eventuale natura abusiva delle clausole del contratto posto a fondamento della domanda monitoria.
Ne consegue il preliminare rigetto di tutte le questioni sollevate dall'opponente in relazione all'eccepita vessatorietà delle clausole nn. 16) e 17) del contratto n. 1686558 del 13.02.2009, per asserita violazione dell'art. 1341 c.c.
6.2. - In secondo luogo, considerato che le clausole stigmatizzate dall'opponente concernono unicamente l'applicabilità e la quantificazione dei costi correlati alla mora debendi, va da sé che l'esito del presente giudizio non potrà mai consistere, come preteso dall'opponente, nell'azzeramento totale del debito verso la società creditrice, ma solo nell'elisione delle voci di debito a titolo di interessi moratori e di penali contrattuali.
Pag. 4 di 11 7. - Tanto chiarito, l'opposizione è fondata e va accolta per quanto di ragione.
7.1. - Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'U.E. (cfr. CGUE, Sez. III,
21 aprile 2016, Causa C-377/14, Radlinger c. Finway a.s.), per valutare il carattere eventualmente sproporzionato delle penali imposte al debitore inadempiente, il giudice nazionale è tenuto a valutare l'effetto cumulativo di tutte le clausole del contratto e, nel caso in cui accerti il carattere abusivo di alcune di esse, deve escludere tutte quelle che sono abusive.
7.2. - Al fine di rendere più oggettiva tale valutazione, il Tribunale ritiene che il controllo di vessatorietà debba parametrarsi al tasso soglia di usura dei moratori - cioè alla misura oltre la quale l'ordinamento non consente la lecita pattuizione di interessi di mora - da determinarsi sulla scorta del recente insegnamento delle Sezioni unite della
S.C. (cfr. Sez. Un., n. 19597/2020).
7.3. - Nel caso in esame, dunque, deve prendersi a riferimento il TEGM (11,1%) indicato nel decreto pro tempore applicabile al contratto in esame (Decreto M.E.F.
19.12.2008 - categoria “Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari” oltre € 5.000,00), aumentato della maggiorazione media degli interessi moratori indicata dal medesimo decreto
(2,1%), e ulteriormente incrementato nella misura (della metà) prevista dall'art. 2 della
L. n. 108/1996. In applicazione di tali principi, il TSU di mora risulta in specie pari al
19,8%: (11,1 + 2,1) × 1,5 = 13,2 × 1,5 = 19,8.
7.4. - Va poi precisato che, a fronte del ricorso a un medesimo indice tanto per il controllo di usurarietà, tanto per quello di vessatorietà dei costi connessi alla mora, appaiono diverse le tutele accordate al mutuatario, atteso che: a) in materia di contratto stipulato tra professionisti (c.d. “B2B”), laddove la misura degli interessi moratori superi il TSU di mora, la conseguente usurarietà conduce ad una applicazione dell'art. 1815, co. 2, c.c. di guisa che non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 c.c., co. 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti (cfr. Sez. Un., n. 19597/2020); b) in materia di contratto stipulato con un consumatore (c.d. “B2C”), invece, laddove la misura dei moratori superi il TSU di mora, la conseguente abusività della clausola determinativa degli interessi conduce alla nullità della stessa, con la conseguente impossibilità, per il
Pag. 5 di 11 giudice nazionale, di sostituire tale clausola con una disposizione suppletiva di diritto nazionale (cfr. CGUE, Sez. IX, sentenza dell'8 settembre 2022 nelle cause riunite da
C‑80/21 a C‑82/21, E.K. e S.K. e altri), sicché, al manifestarsi dell'inadempimento, sul totale dovuto dal consumatore non sono più dovuti interessi, tanto nella misura dei moratori quanto in quella dei corrispettivi.
7.5. - Tornando al caso in esame, l'art. 16 delle condizioni generali di finanziamento
(d'ora in poi solo “c.g.f.”), pone a carico del cliente, in caso di ritardato adempimento, il pagamento di “qualsiasi importo dovuto” maggiorato degli interessi di mora al tasso mensile del 2,5% (pari al 30% annuo), comunque non superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto (come detto, pari al
19,8%).
L'art. 17 c.g.f. impone al cliente, in caso di risoluzione del contratto o di decadenza dal beneficio del termine, il pagamento, a scelta del creditore e alternativamente: a) del capitale residuo, scaduto e a scadere, maggiorato degli interessi e degli eventuali oneri relativi alle rate scadute e impagate, nonché di una penale pari al 10% del capitale a scadere;
b) dell'intero debito per rate scadute e a scadere, comprensivo della quota interessi, acquisita a titolo di penale, oltre le eventuali somme dovute a norma dell'art. 16 c.g.f. e salvo il risarcimento del danno ulteriore;
in caso di mancato pagamento di tali somme, risultano dovuti anche gli interessi di mora sull'intero capitale non pagato al tasso previsto dall'art. 16 c.g.f.
7.5.1. - Trattasi, in buona sostanza, di una clausola che prevede un'obbligazione alternativa (art. 1285 c.c.), con facoltà di scelta in capo al creditore (art. 1286 c.c.).
La “prima opzione” pone a carico del cliente inadempiente il pagamento delle rate scadute e impagate (“capitale e interessi scaduti”), degli oneri di incasso (“oneri relativi alle rate scadute e impagate”), e del capitale residuo alla data di risoluzione/decadenza
(“capitale a scadere”), quest'ultimo maggiorato di una penale del 10%.
La “seconda opzione” pone a carico del cliente inadempiente il pagamento di tutte le rate, cioè di quelle scadute e impagate e di quelle a scadere, queste ultime comprensive della quota interessi futuri a titolo di penale, oltre interessi di mora al tasso di cui all'art. 16 c.g.f.
7.5.2. - Ebbene, tenuto conto che, con il deposito del ricorso monitorio, la CP_1
Pag. 6 di 11 ha richiesto il pagamento della “somma di € 8.683,15, oltre OP interessi di mora come da contratto” (cfr. pag. 3, ricorso monitorio), e considerato che la “prima opzione” non contempla la possibilità di addebitare al cliente interessi di mora, è evidente come la stessa abbia esercitato la propria facoltà di scelta, la quale, una volta comunicata all'altra parte (con la notificazione del decreto ingiuntivo), è divenuta irrevocabile (art. 1286, co. 2, c.c.).
7.5.3. - Tuttavia, la “seconda opzione”, nella misura in cui impone al consumatore il pagamento degli interessi di mora a un tasso (almeno) corrispondente alla soglia massima consentita dalla legge (cioè alla soglia usuraria), da calcolarsi sull'intero debito comprensivo (anche) degli interessi a scadere (cioè l'intero importo della quota degli interessi corrispettivi delle rate non scadute anteriormente alla data di decadenza dal beneficio del termine), appare concretamente idonea a determinare a carico del consumatore, in caso di inadempimento o di ritardato adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo ex art. 33, co. 2, lett. f), Cod. cons.
Poiché, infatti, come dianzi chiarito, la suddetta verifica di abusività deve condursi prendendo a parametro di riferimento il TSU di mora, nella fattispecie il superamento di tale soglia appare estremamente evidente, tenuto conto che già i soli interessi moratori risultano pattuiti in misura corrispondente al TSU pro tempore applicabile (in applicazione della c.d. “clausola di salvaguardia” contenuta nell'art. 16 c.g.f.), con la conseguenza che qualsiasi minimo scostamento conseguente alla valutazione unitaria degli ulteriori costi connessi alla mora (nella specie, gli interessi corrispettivi non maturati sulle rate future) implicherebbe il debordo dalla soglia in questione.
7.5.4. - Conformemente a tali risultanze, le clausole in disamina debbono reputarsi abusive e, dunque, nulle, restando il contratto valido per il resto (cfr. art. 36, co. 1, Cod. cons.).
7.6. - L'ammontare dovuto dall'opponente si quantifica facilmente sulla scorta del piano di ammortamento e dell'estratto conto ex art. 50 TUB in atti (cfr. docc. 2B e 4, fasc. monitorio).
7.6.1. - Al riguardo, va premesso che, dalla documentazione in atti, non risulta che la si sia mai avvalsa della facoltà di dichiarare la parte OP
Pag. 7 di 11 debitrice decaduta dal beneficio del termine, considerato al riguardo che: a) dall'estratto conto certificato (doc. 4, fasc. monitorio), risulta solo l'avvenuto pagamento delle prime quattro rate di ammortamento e il mancato pagamento delle rate dalla quinta alla quarantottesima;
b) l'unica diffida di pagamento è quella del 03.04.2017, non risultando, dunque, comunicata al debitore, prima della scadenza dell'ultima rata di ammortamento (15.02.2013: cfr. doc. 2B, fasc. monitorio), alcuna volontà della creditrice di avvalersi della facoltà di risolvere ante tempus il contratto o di dichiarare il debitore decaduto dal beneficio del termine.
7.6.2. - Ne consegue che, nel caso in esame, risulta dovuto dall'opponente l'intero ammontare delle rate scadute e non pagate per complessivi € 6.614,15 (ossia 43 rate da
€ 105,20 e una rata da € 2.090,55).
7.6.3. - Su tale somma non spettano alla società opposta ulteriori interessi, tenuto conto che, come in precedenza accennato, gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/2013 “devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una giurisprudenza nazionale secondo la quale il giudice nazionale può, dopo aver accertato la nullità di una clausola abusiva contenuta in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista che determini la nullità di tale contratto nel suo complesso, sostituire la clausola dichiarata nulla vuoi con un'interpretazione della volontà delle parti, al fine di evitare la dichiarazione di nullità di detto contratto, vuoi con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva, anche qualora il consumatore sia stato informato delle conseguenze della nullità del medesimo contratto
e le abbia accettate” (cfr. CGUE, Sez. IX, sentenza dell'8 settembre 2022 nelle cause riunite da C‑80/21 a C‑82/21, E.K. e S.K. e altri).
8. - Conformemente alle risultanze di causa, il decreto ingiuntivo opposto va revocato per l'intero, a norma dell'art. 653 c.p.c., essendo risultata dovuta una somma inferiore rispetto a quella ingiunta.
8.1. - L'opponente va, dunque, condannato al pagamento, in favore della società opposta, della somma di € 6.614,15.
9. - Non può, invece, essere accolta la domanda subordinata con cui la società interveniente ha chiesto di “Accertare e dichiarare che è NT creditrice nei confronti di per l'importo di € 8.683,15 oltre gli E_
Pag. 8 di 11 ulteriori interessi di mora al tasso convenzionale dal 15.3.2017 sino all'effettivo soddisfo e le spese di procedura , e per l'effetto condannarlo al pagamento del ridetto importo o di quello ritenuto di giustizia all'esito della espletanda trattazione/istruttoria” (cfr. note di precisazione delle conclusioni del 24.12.2024).
9.1. - Sul punto, giova evidenziare che l'opponente ha contestato la legittimazione sostanziale della sotto il profilo della carenza di prova della NT
cessione in blocco e dell'inclusione, in tale cessione, del credito originariamente vantato dalla . OP
9.2. - L'eccezione è fondata.
9.2.1. - Al riguardo, va ricordato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. n. 24798/2020). D'altra parte, “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. n. 31188/2017).
9.2.2. - Con riguardo al caso in esame, la società interveniente si è limitata a versare in atti una copia del contratto di cessione in blocco e la relativa pubblicazione nel foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 dell'11.12.2018 (cfr. docc. 4 e 5, fasc. interveniente).
Tuttavia, i criteri ivi indicati non consentono di affermare con certezza che il credito oggetto della presente controversia sia proprio uno di quelli fatti oggetto di cessione.
Ed invero, da tali documenti si desume come la cessionaria abbia acquistato dalla
“ogni e qualsiasi credito” che, alla data del OP
Pag. 9 di 11 30.09.2017, soddisfaceva una serie cumulativa di criteri, dei quali, tuttavia, non risulta soddisfatto il seguente: “
8. i rispettivi debitori ceduti sono inclusi nella lista di NDG depositata presso il Notaio Dott.ssa , Notaio in Milano, il Persona_3
5.12.2018”.
Al riguardo basti osservare come l'interveniente, pur essendovi onerata, non abbia dimostrato che il credito di cui si discute fosse incluso nella citata lista del 05.12.2018, che, infatti, non è stata versata in atti.
9.3. - Non risultando dimostrata l'inclusione del credito in esame tra quelli fatti oggetto della cessione del 05.12.2018, la domanda dell'interveniente va dunque respinta.
10. - Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, va considerato che l'opponente
è soccombente nei confronti della opposta contumace (la cui domanda monitoria è risultata pur sempre fondata, ancorché in misura ridotta), mentre è vittoriosa nei confronti della società interveniente, le cui pretese sono risultate infondate.
10.1. - Sicché, nei rapporti tra opponente e opposta vale la regola secondo cui la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte vittoriosa che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere la tutela giudiziaria di un proprio diritto, ovvero per contrastare in giudizio un'altrui pretesa, se va emessa nei confronti del convenuto contumace soccombente, non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso che, con tutta evidenza, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n.
17432/2011), né può essere pronunciata riguardo al grado di giudizio in cui la parte vincitrice sia rimasta contumace (Cass. n. 904/2004).
In tale ipotesi, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la corretta statuizione da adottarsi è quella del “nulla a disporre sulle spese” (Cass. n. 10445/2011).
Dunque, nel presente giudizio, considerata la contumacia dell'opposta, nulla deve disporsi in punto di condanna alle spese di lite contro l'opponente rimasto soccombente.
10.2. - Nei rapporti tra l'opponente e la società interveniente, invece, le spese di lite seguono la soccombenza di quest'ultima e vanno liquidate come da dispositivo secondo i parametri fissati dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati dal D.M. n. 147/2022, secondo il valore della causa dichiarato in domanda (scaglione sino a € 26.000,00), nonché alla
Pag. 10 di 11 luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, per le fasi di studio e introduttiva ai valori medi, e per le fasi di trattazione e decisionale ai valori minimi, tenuto conto della natura documentale della controversia e della ripetitività delle difese spiegate dalle parti nei rispettivi scritti conclusivi;
con distrazione del relativo pagamento in favore dell'Avv. Monika Fucile, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 50/2024 r.g., così dispone:
1) Dichiara la contumacia della . OP
2) In parziale accoglimento dell'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c. da E_
avverso il decreto ingiuntivo n. 2005/2017 emesso dal Tribunale di
[...]
Siracusa in data 20.10.2017 nel procedimento iscritto al n. 4484/2017 r.g., revoca il suddetto decreto ingiuntivo.
3) Condanna al pagamento, in favore della E_ OP
, della somma di € 6.614,15, senza ulteriori interessi.
[...]
4) Nulla a disporsi sulle spese di lite nei rapporti tra e la E_
. OP
5) Condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute da NT
, che si liquidano in € 3.387,00 per compensi, oltre rimborso E_
forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge, distraendone il pagamento in favore dell'Avv. Monika Fucile, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.
Così deciso a Siracusa, in data 5 marzo 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 11 di 11