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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/11/2025, n. 3752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3752 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8951/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott.Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.7.2025 da
Parte_1
nata a [...], il [...]
cittadina italiana
C.F. C.F._1
residente a [...]
con l'avv. Cristina Oprandi presso la quale ha eletto domicilio telematico e
Parte_2
nato a [...] il [...]
cittadino italiano (C.F. ) C.F._2
residente a [...]
con l'avv. Antonio Castaldi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali in data 18.10.1997, hanno contratto matrimonio concordatario a Vieste (FG), in regime di comunione dei beni (iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello
Stato Civile del Comune di Vieste (FG), Anno 1997, Atto n. 47 Parte II Serie A e trascritto nel
Registro si stato Civile del Comune di Milano, Anno 1997, Atto n. 397 Parte II Serie B )
separati consensualmente con verbale in data 20.7.2000
omologato con decreto del 17.11.2000
con i seguenti figli: nato a [...] il [...], Persona_1
) cittadino italiano, maggiorenne ma non economicamente CodiceFiscale_3
indipendente.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24.7.2025 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data in data 18.10.1997 a Vieste (FG), in regime patrimoniale di comunione dei beni (iscritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Vieste (FG),
Anno 1997, Atto n. 47 Parte II Serie A e e trascritto nel Registro si stato Civile del Comune
di Milano, Anno 1997, Atto n. 397 Parte II Serie B);
- ordinare al Comune di Vieste e di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
omologare le seguenti
CONDIZIONI
1. A titolo di contributo al mantenimento del figlio, a decorrere dal mese di agosto 2025,
il padre provvederà a corrispondere alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, la somma di € 300,00 (trecento) per dodici mensilità
annue, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione mese di giugno 2026). Il sig. verserà altresì l'importo mensile di €110,00 quale quota Pt_2
parte delle spese straordinarie documentate al punto F del ricorso (frequentazione
Centro Diurno, sedute dalla psicologa, corso di nuoto, mezzi pubblici), che la madre sostiene abitualmente da anni con cadenza mensile (che, allo stato, ammontano ad
€110,00 al mese già calcolate al 50%); le predette spese dovranno essere costantemente documentate al sig. a mezzo mail dalla sig.ra la quale provvederà a Pt_2 Pt_1
darne comunicazione in caso di aumento o di diminuzione di dette spese, fornendo la relativa documentazione, per un eventuale adeguamento dell'assegno di mantenimento mensile (afferente, come detto, le spese straordinarie, ad oggi fisse). Le parti si danno reciprocamente atto di niente avere a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro per il periodo antecedente al deposito del ricorso.
2. Il padre provvederà, altresì, a far fronte alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio nella misura del 50%, fermo restando quanto riportato al punto precedente. A tal fine, sono da considerarsi spese straordinarie nell'interesse del figlio,
secondo le “Linee Guida spese extra assegno di mantenimento” approvate dal Tribunale
di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano nel mese di giugno del 2025 così come di seguito riportate: - le spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista erogati dal SSN anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali, lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante o dallo specialista, anche se non coperti dal SSN;
- le spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
SSN ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: le spese per i mezzi di trasporto;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte);
d) spese per attività ludiche e ricreative;
f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero,
stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio); i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc e tablet).
Le spese documentate per i figli in situazione di disabilità ex art. 2 comma 1, lett. A, dlgs
62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i)
patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani-guida;
il tutto salve eventuali statuizioni piu' favorevoli per la prole.
Avuto riguardo alle spese extra-assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10 % del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
3.Le parti dichiarano di essere economicamente autonome e di non avere nulla da pretendere l'una dall'altra.
Dichiarare compensate le spese legali.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art
473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2),
lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può
essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data in data
18.10.1997 a Vieste (FG, in regime patrimoniale di comunione dei beni (iscritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Vieste
(FG), Anno 1997, Atto n. 47 Parte II Serie A e e trascritto nel Registro si stato Civile
del Comune di Milano, Anno 1997, Atto n. 397 Parte II Serie B).
2) Ordina agli ufficiali dello Stato Civile competenti di procedere all'annotazione della emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Omologa le condizioni di divorzio inerenti al figlio ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vieste
perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano, dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 8.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott.Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.7.2025 da
Parte_1
nata a [...], il [...]
cittadina italiana
C.F. C.F._1
residente a [...]
con l'avv. Cristina Oprandi presso la quale ha eletto domicilio telematico e
Parte_2
nato a [...] il [...]
cittadino italiano (C.F. ) C.F._2
residente a [...]
con l'avv. Antonio Castaldi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali in data 18.10.1997, hanno contratto matrimonio concordatario a Vieste (FG), in regime di comunione dei beni (iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello
Stato Civile del Comune di Vieste (FG), Anno 1997, Atto n. 47 Parte II Serie A e trascritto nel
Registro si stato Civile del Comune di Milano, Anno 1997, Atto n. 397 Parte II Serie B )
separati consensualmente con verbale in data 20.7.2000
omologato con decreto del 17.11.2000
con i seguenti figli: nato a [...] il [...], Persona_1
) cittadino italiano, maggiorenne ma non economicamente CodiceFiscale_3
indipendente.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24.7.2025 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data in data 18.10.1997 a Vieste (FG), in regime patrimoniale di comunione dei beni (iscritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Vieste (FG),
Anno 1997, Atto n. 47 Parte II Serie A e e trascritto nel Registro si stato Civile del Comune
di Milano, Anno 1997, Atto n. 397 Parte II Serie B);
- ordinare al Comune di Vieste e di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
omologare le seguenti
CONDIZIONI
1. A titolo di contributo al mantenimento del figlio, a decorrere dal mese di agosto 2025,
il padre provvederà a corrispondere alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, la somma di € 300,00 (trecento) per dodici mensilità
annue, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione mese di giugno 2026). Il sig. verserà altresì l'importo mensile di €110,00 quale quota Pt_2
parte delle spese straordinarie documentate al punto F del ricorso (frequentazione
Centro Diurno, sedute dalla psicologa, corso di nuoto, mezzi pubblici), che la madre sostiene abitualmente da anni con cadenza mensile (che, allo stato, ammontano ad
€110,00 al mese già calcolate al 50%); le predette spese dovranno essere costantemente documentate al sig. a mezzo mail dalla sig.ra la quale provvederà a Pt_2 Pt_1
darne comunicazione in caso di aumento o di diminuzione di dette spese, fornendo la relativa documentazione, per un eventuale adeguamento dell'assegno di mantenimento mensile (afferente, come detto, le spese straordinarie, ad oggi fisse). Le parti si danno reciprocamente atto di niente avere a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro per il periodo antecedente al deposito del ricorso.
2. Il padre provvederà, altresì, a far fronte alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio nella misura del 50%, fermo restando quanto riportato al punto precedente. A tal fine, sono da considerarsi spese straordinarie nell'interesse del figlio,
secondo le “Linee Guida spese extra assegno di mantenimento” approvate dal Tribunale
di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano nel mese di giugno del 2025 così come di seguito riportate: - le spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista erogati dal SSN anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali, lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante o dallo specialista, anche se non coperti dal SSN;
- le spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
SSN ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: le spese per i mezzi di trasporto;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte);
d) spese per attività ludiche e ricreative;
f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero,
stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio); i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc e tablet).
Le spese documentate per i figli in situazione di disabilità ex art. 2 comma 1, lett. A, dlgs
62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i)
patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani-guida;
il tutto salve eventuali statuizioni piu' favorevoli per la prole.
Avuto riguardo alle spese extra-assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10 % del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
3.Le parti dichiarano di essere economicamente autonome e di non avere nulla da pretendere l'una dall'altra.
Dichiarare compensate le spese legali.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art
473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2),
lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può
essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data in data
18.10.1997 a Vieste (FG, in regime patrimoniale di comunione dei beni (iscritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Vieste
(FG), Anno 1997, Atto n. 47 Parte II Serie A e e trascritto nel Registro si stato Civile
del Comune di Milano, Anno 1997, Atto n. 397 Parte II Serie B).
2) Ordina agli ufficiali dello Stato Civile competenti di procedere all'annotazione della emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Omologa le condizioni di divorzio inerenti al figlio ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vieste
perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano, dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 8.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato