Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/04/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. Dott. Casdia Antonino,
all'esito dell'udienza del 15/04/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.290/2020 R.G., vertente tra:
in persona del Sindaco p.t., C.F./P.IVA , Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Margaret Piscitello presso il cui studio sito in via Vittorio Emanuele n.48, è elettivamente domiciliato;
Parte_1
-opponente-
CONTRO
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
3, C.F. P. Iva elettivamente domiciliato ai fini del presente C.F._1 P.IVA_2
atto in Sant'Agata Militello, via Trapani, 5, presso lo studio dell'Avv. Rosanna Campisi, che lo rappresenta e difende per procura in
-opposto-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della riforma dell'art.132 c.p.c., come modificato dalla L.18/06/2009 n.69, non è
necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto,
in forma concisa, dei motivi in fatto ed in diritto della decisione, pertanto si omette la stesura dell'intero svolgimento del processo.
E' stata prodotta in atti l'accettazione, da parte dell'odierno opposto, della proposta transattiva a definizione del presente giudizio.
Con la dichiarazione transattiva, è stato previsto che le spese, anche giudiziali, restano ad esclusivo carico delle parti che le hanno sostenuto.
Entrambe le parti, hanno chiesto pronunziarsi declaratoria di cessata materia del contendere, con implicita rinunzia alla concessione dei termini per il deposito di note conclusive.
La causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice,
nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è
affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Le parti, nel corso del giudizio con le dichiarazioni rese nelle note scritte depositate per l'udienza ex art. 127 ter del 15/04/2025, hanno evidenziato il loro disinteresse alla prosecuzione del giudizio, ed hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con implicita rinunzia alla concessione di termini per note.
Con la dichiarazione transattiva, depositata in atti, è stato previsto che le spese, anche giudiziali,
restano ad esclusivo carico delle parti che le hanno sostenute. Orbene, quando sia accertata, come nel caso in esame, la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire, facendo venire meno la necessità di una pronuncia del Giudice, la materia del contendere deve ritenersi cessata, e va dichiarata anche d'ufficio. (Cass. Civ. sez. unite 21/04/1982,
n.2463).
Le parti hanno pure raggiunto un accordo sulla compensazione delle spese, e pertanto, in virtù di tale accordo, le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa le spese del giudizio;
Così deciso in Patti 15/04/2025.
Il Giudice on.
Antonino Casdia